Corte costituzionale
Ordinanza 8 ottobre 2008, n. 334
[...] nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato sorti a seguito della sentenza della Corte di cassazione, n. 21748
del 16 ottobre 2007 e del decreto della Corte di appello di Milano del 25 giugno
2008, promossi con ricorsi della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica depositati in cancelleria il 17 settembre 2008 ed iscritti ai nn. 16
e 17 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2008, fase di ammissibilità.
Udito
nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2008 il Giudice relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto
che con ricorso depositato il 17 settembre 2008 (reg. confl. poteri amm. n. 16
del 2008), la Camera dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti della Corte di cassazione e della Corte di appello di Milano,
assumendo che tali Autorità giudiziarie abbiano «esercitato attribuzioni
proprie del potere legislativo, comunque interferendo con le prerogative del
potere medesimo»;
che, in particolare, la sentenza della Corte di
cassazione, sez. 1 civile, n. 21748 del 2007 e il decreto della Corte di appello
di Milano, sez. I civile, n. 88 del 25 giugno 2008 avrebbero «creato una
disciplina innovativa della fattispecie, fondata su presupposti non ricavabili
dall'ordinamento vigente con alcuno dei criteri ermeneutici utilizzabili
dall'autorità giudiziaria», così meritando di essere annullate da questa
Corte;
che entrambi i provvedimenti menzionati sono stati adottati a
seguito della domanda del tutore di una giovane donna di interrompere il
trattamento (alimentazione con sondino gastrico) che mantiene in essere lo stato
vegetativo permanente in cui ella giace da numerosi anni, a seguito di un
incidente stradale;
che tale domanda, già rigettata dal Tribunale di
Lecco e da altra sezione della Corte di appello di Milano, è stata infine
accolta tramite il decreto impugnato, a seguito della pronuncia del giudice di
legittimità con cui si è annullato il provvedimento negativo della Corte di
appello;
che la Corte di cassazione ha stabilito che il legale
rappresentante che chiede l'interruzione del trattamento vitale «deve,
innanzitutto, agire nell'esclusivo interesse dell'incapace; e, nella ricerca del
best interest, deve decidere non "al posto" dell'incapace né
"per" l'incapace, ma "con" l'incapace: quindi, ricostruendo
la presunta volontà del paziente incosciente, già adulto prima di cadere in
tale stato, tenendo conto dei desideri da lui espressi prima della perdita della
coscienza, ovvero inferendo quella volontà dalla sua personalità, dal suo
stile di vita, dalle sue inclinazioni, dai suoi valori di riferimento e dalle
sue convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche»;
che,
pertanto, l'interruzione del trattamento può venire disposta soltanto: «a)
quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso
apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico,
secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che
lasci supporre che la persona abbia la benché minima possibilità di un
qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una
percezione del mondo esterno; e b) sempre che tale istanza sia realmente
espressiva, in base ad elementi di prova chiari, concordanti e convincenti,
della voce del rappresentato, tratta dalla sua personalità, dal suo stile di
vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di
cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona»;
che
la Camera ricorrente ritiene pacificamente ammissibile il conflitto, in quanto
esso non avrebbe ad oggetto un mero error in iudicando da parte dell'Autorità
giudiziaria: quest'ultima, viceversa, avrebbe colmato il vuoto normativo assunto
a presupposto delle proprie pronunce «mediante un'attività che assume
sostanzialmente i connotati di vera e propria attività di produzione normativa»;
che
sarebbe perciò interesse della Camera «ripristinare l'ordine costituzionale
delle attribuzioni», giacché per tale via si sarebbe realizzato «il radicale
sovvertimento del principio della divisione dei poteri», in violazione degli
artt. 70, 101, secondo comma e 102, primo comma, della Costituzione;
che
il presupposto da cui muove la ricorrente risiede nel difetto di un'espressa
disciplina legislativa atta a regolamentare la fattispecie, come avrebbe
affermato la stessa Corte di cassazione;
che mentre quest'ultima ha
ugualmente ritenuto di poter accogliere la domanda, la Camera sostiene che ciò
sarebbe precluso al giudice, attesa la «appartenenza della materia alla sfera
tipica della discrezionalità legislativa»: l'autorità giudiziaria avrebbe
invece «proceduto all'auto produzione della disposizione normativa»;
che
tale circostanza troverebbe conferma in numerosi indici segnalati dalla
ricorrente;
che, anzitutto, la Cassazione, traendo spunti da «una
congerie di richiami a soluzioni che al riguardo sarebbero state adottate in
ordinamenti e sentenze straniere» e spingendosi persino oltre i limiti ivi
tracciati, avrebbe essa stessa confermato «l'impossibilità di reperire nel
nostro ordinamento vigente una apposita disciplina legislativa»; inoltre, «le
numerose proposte di legge avanzate in materia, peraltro pendenti al momento
dell'adozione dei provvedimenti giudiziari impugnati» sarebbero «probanti»
del vuoto normativo che fino ad ora ha accompagnato il cd. "testamento di
vita": «d'altro canto, è ben comprensibile», aggiunge la Camera, «che
nell'ambito dei campi dell'esperienza umana in cui, come nel caso di cui si
tratta, l'evoluzione medico scientifica sollevi controverse questioni
etico/giuridiche fondamentali, la risposta del legislatore - quale che ne possa
essere il verso - non sia pressoché immediata, ma necessiti di adeguati tempi
di riflessione, ferma restando nelle more l'obbligatoria applicazione della
normativa esistente»;
che in presenza di tali condizioni, per
giustificare l'intervento del giudice non «sarebbe conferente appellarsi alla
impossibilità del "non liquet", considerato che la sua ratio non è
certamente quella di consentire la trasformazione del giudice in legislatore, ma
anzi è volta, come si sa, a rendere ancor più ineludibile il vincolo al
rispetto del sistema legislativo vigente»;
che, infatti, alla luce degli
artt. 70, 101 e 102 della Costituzione, «nessuno potrebbe disconoscere che
nella Costituzione, conformemente alla nostra tradizione giuridica, opera una
istanza di ripartizione dei compiti tra il potere legislativo ed il potere
giudiziario il cui nucleo essenziale non può subire alterazioni o attenuazioni
di sorta. Tale istanza trova appunto la sua puntuale espressione nelle
disposizioni costituzionali sopra richiamate, le quali respingono recisamente
l'idea, che emerge obiettivamente dalle sentenze qui impugnate, che tra funzione
legislativa e funzione giurisdizionale vi sia niente di più che una frontiera
mobile che ciascun potere potrebbe liberamente varcare all'occorrenza»;
che,
a maggior ragione, tale conclusione dovrebbe venire ribadita con riferimento
alla disciplina dei diritti costituzionali soggetti a riserva di legge, giacché
in tal caso «la legge è il mezzo "privilegiato" destinato alla
conformazione» di tali diritti;
che, prosegue la ricorrente, l'Autorità
giudiziaria non avrebbe potuto pronunciare ai sensi dell'art. 12 delle
disposizioni sulla legge in generale, poiché, al contrario, gli artt. 357 e 414
cod. civ., in tema di poteri del tutore, già allo stato avrebbero precluso
l'accoglimento della domanda, non potendosi attribuire al primo, a parere della
Camera, la prerogativa di «disporre della vita del soggetto tutelato»;
che,
parimenti, l'art. 5 cod. civ., in tema di atti dispositivi del proprio corpo, e
gli artt. 575, 576, 577, 579, 580 cod. pen., in tema di omicidio, avrebbero
imposto all'Autorità giudiziaria di concludere che nel nostro ordinamento vige
«un principio ispiratore di fondo che è quello della indisponibilità del bene
della vita», tutelato dall'art. 2 della Costituzione, secondo quanto già
apprezzato, in fattispecie che la Camera reputa analoga, dal Tribunale di Roma,
sezione I civile, con sentenza del 15 dicembre 2006;
che, per contro, gli
elementi normativi richiamati dall'Autorità giudiziaria a sostegno delle
pronunce appaiono alla ricorrente «palesemente inidonei»: infatti, sia il
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 (Attuazione della direttiva
2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione
delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico), sia l'art. 13
della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità
e sull'interruzione volontaria della gravidanza), sia il codice deontologico dei
medici, sia l'art. 2 della CEDU, sia infine la Convenzione di Oviedo
sancirebbero l'opposto principio di tutela del diritto alla vita e alla salute
del paziente;
che, infine, neppure gli artt. 13 e 32 della Costituzione
varrebbero, secondo la Camera dei deputati, a sorreggere le conclusioni cui è
giunta l'Autorità giudiziaria, posto che «anche a considerare l'ipotesi che i
principi costituzionali siano suscettibili di applicazione diretta in sede
giudiziaria, detta eventualità non può che risultare circoscritta al caso in
cui il loro contenuto precettivo sia univoco ed auto sufficiente, come tale in
grado di assolvere ex se alla funzione di criterio esauriente di qualificazione
della fattispecie»;
che, invece, le precitate disposizioni
costituzionali non varrebbero, di per sé, a somministrare al giudice la regola
del giudizio, anche in ragione delle «differenti letture di cui appare
suscettibile l'art. 32 della Costituzione»;
che l'Autorità giudiziaria,
per conseguire il risultato cui è giunta, avrebbe dovuto, secondo la Camera,
prospettare piuttosto una questione di legittimità costituzionale dell'art. 357
cod. civ.: omettendo tale condotta, essa avrebbe invece proceduto alla «disapplicazione
delle norme di legge che avrebbero precluso la soluzione adottata»,
sostituendole con «una disciplina elaborata ex novo»;
che per tali
ragioni, la Camera dei deputati chiede alla Corte, previa declaratoria di
ammissibilità del conflitto, di dichiarare che non spettava all'Autorità
giudiziaria adottare gli atti impugnati, con conseguente annullamento degli
stessi;
che con ricorso depositato il 17 settembre 2008 (reg. confl.
poteri amm. n. 17 del 2008) il Senato della Repubblica ha sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti della Corte di Cassazione e della Corte di appello di
Milano, avente ad oggetto i medesimi atti impugnati dalla Camera dei deputati,
chiedendo a questa Corte di dichiarare che «non spettava al Potere giudiziario,
e in particolare alla Suprema Corte di Cassazione: a) stabilire il diritto del
malato in stato vegetativo permanente di conseguire l'interruzione di
trattamenti sanitari invasivi che si risolvono in un inutile accanimento
terapeutico cui consegua con certezza il suo decesso; b) disporre la
esercitabilità di tale diritto personalissimo da parte del tutore alla stregua
e nel presupposto di presunte opinioni espresse in precedenza dall'infermo»,
con conseguente annullamento della sentenza n. 21748 del 2007 della Corte di
cassazione e del decreto del 25 giugno del 2008 della Corte di appello di
Milano;
che i presupposti in fatto del ricorso sono i medesimi già
enunciati dalla Camera dei deputati: i provvedimenti dell'Autorità giudiziaria
avrebbero determinato una «interferenza nell'area della attribuzione della
funzione legislativa», fondata su una «cosciente intenzione supplettiva
diretta ad ovviare ad una supposta situazione di vuoto normativo»; anzi, le
proposte di legge vertenti in argomento attribuirebbero a tale interferenza i
caratteri di un intervento indebito «in un puntuale procedimento di
legislazione che il Parlamento ha in corso»;
che, in punto di
ammissibilità, il Senato osserva che «il proposito del ricorso è unicamente
quello di dimostrare che la sentenza ha fissato un principio di diritto
debordando verso le attribuzioni del Legislativo e superando, quindi, i limiti
che l'ordinamento pone al Potere Giudiziario, e non quello di un invito al
riesame del processo logico seguito dalla Cassazione per giungere alla sua
pronuncia»: non si tratterebbe perciò di rilevare un error in iudicando, ma
l'esorbitanza dai «confini stessi della giurisdizione»; in tale ottica, la
censura rivolta agli «errori interpretativi dell'organo giudiziario»
costituirebbe «passaggio essenziale al fine di mettere in evidenza il momento e
il modo in cui il giudice» avrebbe ecceduto dalla funzione sua propria;
che,
nel merito, il Senato ritiene che la Corte di cassazione abbia adottato «un
atto sostanzialmente legislativo», con cui «si introduce nell'ordinamento
italiano l'autorizzazione alla cessazione della vita del paziente in stato
vegetativo permanente», omettendo di conseguire tale effetto tramite la sola
via aperta al giudice in tal caso, ovvero sollevando questione di
costituzionalità sugli artt. 357 e 424 cod. civ., nella parte in cui essi
precluderebbero la piena tutela del diritto alla salute; la Cassazione, in altri
termini, avrebbe «inteso trovare, nelle pieghe dell'ordinamento, un appiglio
normativo che consentisse di formulare il principio di diritto che abilitasse a
determinare la cessazione della vita del paziente»; per far ciò, prosegue il
Senato, «ha dovuto far ricorso a sporadiche sentenze di giudici appartenenti ad
ordinamenti diversi da quello italiano e alla Convenzione di Oviedo (...)
ignorando che in diritto positivo italiano esistono già norme utilizzabili nel
caso di specie e, in particolare, quelle del codice penale (artt. 579 e 580 cod.
pen.)»;
che, per tale via, la Cassazione avrebbe esorbitato dalla
propria funzione nomofilattica, ledendo le attribuzioni assegnate dall'art. 70
della Costituzione al Parlamento: la fattispecie avrebbe dovuto essere decisa
non già tramite un non liquet, ma riconoscendo l'infondatezza della pretesa
alla luce del diritto vigente; infatti, spetterebbe al Parlamento «adottare una
soddisfacente disciplina diretta a regolare le scelte di fine vita»: sostiene
il ricorrente che «la riconduzione della tematica in parola all'interno del
circuito della rappresentanza politica parlamentare consente di assicurare la
partecipazione delle più svariate componenti della società civile, ivi
comprese quelle espressione del mondo scientifico, culturale, religioso. Secondo
una impostazione che appare difficilmente contestabile il ricorso alla legge
permette di rispettare il principio dell'art. 67 della Costituzione nella
adozione di scelte di sicuro interesse dell'intera comunità nazionale», in
particolar modo in presenza di una disciplina dei diritti fondamentali «riservata
alla legge»;
che il Senato pone poi in rilievo che l'Autorità
giudiziaria avrebbe articolato i propri provvedimenti su due punti, entrambi
contestabili, ovvero «il diritto del malato di conseguire l'interruzione di
trattamenti sanitari» e «la esercitabilità di tale diritto da parte del
tutore»;
che, quanto al primo punto, il ricorrente osserva che
l'alimentazione e l'idratazione assistita sono solo da alcuni ritenute
trattamento terapeutico, mentre altri li considerano «cure essenziali
doverosamente impartite dal sanitario», che avrebbe, anche sulla base del
documento redatto dal Comitato nazionale di bioetica del 18 dicembre 2003, il «dovere
di procedere»; ad ogni modo, in difetto di «una normativa intesa a determinare
la interruzione di trattamenti del malato terminale», la stessa Corte di
Cassazione in precedente pronuncia (ordinanza n. 8291 del 2005) ed il Tribunale
di Roma (con sentenza del 15 dicembre 2006) avevano escluso che il giudice
potesse in tale materia espletare «attività sostanzialmente paranormativa»;
che,
piuttosto, sia l'art. 2 della CEDU (come interpretato dalla Corte EDU con la
sentenza Pretty v. Gran Bretagna del 29 aprile 2002), sia l'art. 3 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sottolineano, a parere del
ricorrente, la «essenzialità del principio di tutela della vita», così
saldandosi all'art. 27 della Costituzione e agli artt. 579 e 580 cod. pen., in
tema di omicidio del consenziente e di aiuto al suicidio: «esistono, quindi,
due modi contrapposti di considerare la persona e i suoi diritti inviolabili che
conducono a leggere la decisione sulla interruzione della alimentazione o come
causa del decesso o come manifestazione della libera determinazione della
cessazione di un trattamento terapeutico inaccettabile in quanto sproporzionato
e inutile»;
che per risolvere tale alternativa, il Senato stima
necessario l'intervento del legislatore, al quale soltanto spetterebbe
sciogliere il nodo, stabilendo, tra l'altro, condizioni e natura dello stato
vegetativo permanente, «ancora oggetto di incertezze e divergenze di opinioni
in quanto non coincidente con la morte cerebrale»: parimenti, è stata la legge
29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte)
a stabilire espressamente che la morte si identifica con la cessazione
irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo;
che la necessità di
legiferare troverebbe conferma in «strumenti internazionali», quali l'art. 5,
paragrafo 3, della Convenzione di Oviedo (la cui attuazione avrebbe richiesto il
decreto legislativo previsto dall'art. 3 della legge 28 marzo 2001, n. 145
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la
protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo
all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti
dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del
Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di
esseri umani) e l'art. 3, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea;
che, quanto ai poteri del tutore, il Senato afferma
«la non esistenza nel nostro ordinamento del puntuale potere del tutore di
intervenire in tema di diritto indisponibile alla interruzione della vita e il
regime costituzionale dei diritti definiti personalissimi», in assenza di una
disciplina di diritto positivo concernente il cd. testamento biologico;
che,
in particolare, sarebbe erroneo il convincimento espresso dall'Autorità
giudiziaria circa l'estensione dei poteri tutori al di fuori della sfera degli
interessi patrimoniali, in assenza di una specifica norma attributiva di tali
poteri: la stessa Cassazione, in altra pronuncia (ordinanza n. 8291 del 2005)
avrebbe escluso il «generale potere di rappresentanza con riferimento ai
cosiddetti atti personalissimi»;
che, innanzi a tale principio, le
ipotesi contrarie segnalate dagli atti oggetto del conflitto, (art. 4 del d.lgs.
211 del 2003 in tema di sperimentazioni cliniche; art. 13 della legge n. 194 del
1978 in tema di interruzione volontaria della gravidanza; art. 6 della
Convenzione di Oviedo) apparirebbero eccezionali ed insuscettibili di
applicazione analogica: l'esercizio del diritto di «disporre del proprio corpo»
e di «decidere sulle proprie cure» non potrebbe perciò essere affidato al
tutore.
Considerato che la Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica con due distinti ricorsi hanno sollevato conflitto di attribuzione
nei confronti dell'Autorità giudiziaria, deducendo che la sentenza n. 21748 del
2007 della Corte di cassazione ed il decreto 25 giugno 2008 della Corte di
appello di Milano avrebbero usurpato, e comunque menomato, le attribuzioni
legislative del Parlamento;
che, in particolare, tali provvedimenti,
venendo a stabilire termini e condizioni affinché possa cessare il trattamento
di alimentazione ed idratazione artificiale cui è sottoposto un paziente in
stato vegetativo permanente, avrebbero utilizzato la funzione giurisdizionale
per modificare in realtà il sistema legislativo vigente, così invadendo l'area
riservata al legislatore;
che i ricorsi meritano di essere riuniti,
riferendosi alla medesima vicenda;
che in questa fase del giudizio, a
norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
questa Corte è chiamata a delibare, senza contraddittorio tra le parti,
esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando se sussistano i
requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato;
che non è dubbia la legittimazione attiva di ciascun ramo
del Parlamento a difendere le attribuzioni costituzionali che gli spettino,
quand'anche esercitate congiuntamente;
che spetta parimenti alla Corte di
cassazione ed alla Corte di appello di Milano la legittimazione passiva al
conflitto, in quanto organi competenti a dichiarare in via definitiva, in
relazione al procedimento di cui sono investiti, la volontà del potere cui
appartengono (ex plurimis, ordinanza n. 44 del 2005);
che la Corte di
cassazione, con la sentenza oggetto dei conflitti, ha enunciato, nel corso di un
procedimento di volontaria giurisdizione, il principio di diritto cui deve
attenersi il giudice di rinvio nella fattispecie sottoposta al suo giudizio e
che la Corte di appello di Milano ha applicato questo principio al caso
concreto, avendo previamente ritenuto manifestamente infondati gli ipotetici
dubbi di legittimità costituzionale;
che, per costante giurisprudenza di
questa Corte, l'ammissibilità di un conflitto avente ad oggetto atti
giurisdizionali sussiste «solo quando sia contestata la riconducibilità della
decisione o di statuizioni in essa contenute alla funzione giurisdizionale, o si
lamenti il superamento dei limiti, diversi dal generale vincolo del giudice alla
legge, anche costituzionale, che essa incontra nell'ordinamento a garanzia di
altre attribuzioni costituzionali» (ordinanza n. 359 del 1999; nello stesso
senso, tra le più recenti, sentenze n. 290, n. 222, n. 150, n. 2 del 2007);
che
la medesima giurisprudenza afferma che un conflitto di attribuzione nei
confronti di un atto giurisdizionale non può ridursi alla prospettazione di un
percorso logico-giuridico alternativo rispetto a quello censurato, giacché il
conflitto di attribuzione «non può essere trasformato in un atipico mezzo di
gravame avverso le pronunce dei giudici» (ordinanza n. 359 del 1999; si veda
altresì la sentenza n. 290 del 2007);
che, peraltro, questa Corte non
rileva la sussistenza nella specie di indici atti a dimostrare che i giudici
abbiano utilizzato i provvedimenti censurati - aventi tutte le caratteristiche
di atti giurisdizionali loro proprie e, pertanto, spieganti efficacia solo per
il caso di specie - come meri schermi formali per esercitare, invece, funzioni
di produzione normativa o per menomare l'esercizio del potere legislativo da
parte del Parlamento, che ne è sempre e comunque il titolare;
che
entrambe le parti ricorrenti, pur escludendo di voler sindacare errores in
iudicando, in realtà avanzano molteplici critiche al modo in cui la Cassazione
ha selezionato ed utilizzato il materiale normativo rilevante per la decisione o
a come lo ha interpretato;
che la vicenda processuale che ha originato il
presente giudizio non appare ancora esaurita, e che, d'altra parte, il
Parlamento può in qualsiasi momento adottare una specifica normativa della
materia, fondata su adeguati punti di equilibrio fra i fondamentali beni
costituzionali coinvolti;
che, pertanto, non sussiste il requisito
oggettivo per l'instaurazione dei conflitti sollevati.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i ricorsi,
dichiara inammissibili, ai sensi dei commi terzo e quarto dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, i ricorsi per conflitto di attribuzione sollevati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei confronti della Corte di cassazione e della Corte di appello di Milano, di cui in epigrafe.