Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 12 marzo 2009, n. 1471
FATTO
Con il ricorso di primo grado, proposto ex art. 25 della l. n. 241/90, il sig. N. ha chiesto che fosse dichiarata l'illegittimità del silenzio rifiuto sulla sua richiesta di accesso a documenti.
Il Tar accoglieva il ricorso, sia perché l'amministrazione non poteva vietare l'accesso per l'asserita circostanza che i documenti per i quali era stata richiesta l'acquisizione non fossero utilizzabili in processi nei quali la stessa era convenuta, sia perché la difficoltà di elementi probatori per la effettiva identificazione dell'avente diritto all'accesso, poteva essere superata tramite richiesta interlocutoria di integrazione o di regolarizzazione.
Con l'appello in esame, il ricorrente ha impugnato il capo della sentenza con cui è stata disposta la compensazione delle spese del giudizio.
Si sostiene, al riguardo, la violazione dell'art. 92 del c.p.c. e dell'art. 26 della l. n. 1034/1971 in quanto il giudice di primo grado non avrebbe motivato l'esercizio del potere compensativo, limitandosi ad affermare la generica sussistenza di "giusti motivi" che, peraltro, non si desumerebbero né dal contesto della provvedimento, né dalla sentenza, dalla cui motivazione non potrebbe neanche ipotizzarsi l'astratta configurazione di una soccombenza parziale.
Il Comune, costituitosi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza del gravame.
DIRITTO
L'appello è infondato.
Secondo la prevalente giurisprudenza, tranne l'ipotesi di violazione di legge che si verificherebbe nella particolare ipotesi in cui le spese fossero poste a carico della parte totalmente vittoriosa, il giudice può compensare le spese processuali per giuste ragioni, in relazione alla motivazione della sentenza ed alle vicende processuali, stante l'inscindibile connessione tra tali elementi e la pronuncia sulle spese.
Il nuovo art. 92 del c.p.c., comma 2, come sostituito dalla l. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, ha disposto, peraltro, che "il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti se vi è soccombenza reciproca o concorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione", introducendo, così, una regolamentazione più vincolante in ordine alla motivazione sulla compensazione delle spese.
In relazione all'orientamento della giurisprudenza sulla materia (cfr. Cass. SS.UU. n. 20598/2000) occorre, pertanto, verificare se nella fattispecie, la motivazione della decisione di merito faccia riferimento a valutazioni di fatto o giuridiche, idonee a giustificare la adottata regolazione delle spese.
Al riguardo, ritiene il collegio che tali elementi possano rinvenirsi nella asserita difficoltà, sostenuta dal comune, di individuare il soggetto richiedente, pur trattandosi di difficoltà facilmente superabile dall'amministrazione, come rilevato dalla sentenza stessa.
Tali considerazioni mettono, tuttavia, in rilievo come la mancanza di elementi utili per identificare l'avente diritto, può ritenersi elemento idoneo a rendere incerto il contenuto della pretesa dedotta e a giustificare la regolamentazione delle spese adottate in primo grado per "giusti motivi" che, pur non essendo stati espressamente enunciati, come disposto dalla nuova normativa sono, comunque, desumibili dalla motivazione.
L'originario difetto di motivazione della pronuncia di primo grado, a seguito delle sopra richiamate considerazioni non incide, quindi, sulla legittimità della pronuncia che ha disposto la compensazione delle spese, che deve, ritenersi legittima e va, pertanto, confermata.
L'appello deve, di conseguenza, essere respinto.
In considerazione dell'originario formale difetto di motivazione della pronuncia di primo grado limitatamente al capo relativo alla pronuncia delle spese, si ritiene equo, compensare le spese del presente appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3092/08, meglio specificato in epigrafe, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado; compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.