Corte di cassazione
Sezione tributaria
Sentenza 11 giugno 2009, n. 13510
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S.M. propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di Roma per l'annullamento della cartella esattoriale che gli intimava il pagamento di una somma a titolo di irpef ed ilor per l'anno 1982, assumendo la nullità dell'atto opposto per non essergli mai stato notificato il presupposto avviso di accertamento di contestazione del maggior reddito.
Il giudice di primo grado respinse il ricorso ma, in sede di gravame, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 29/08/02 del 21 maggio 2002, riformò la decisione impugnata, ritenendo la cartella illegittima in quanto il pregresso avviso di accertamento era stato invalidamente notificato in data 30 novembre 1988 presso l'abitazione in Roma, via [omissis], e ricevuto da persona qualificatasi moglie convivente, mentre dalla documentazione prodotta risultava che il contribuente si era già trasferito dal 4 agosto 1988 in Ardea, via [omissis], e non era altresì più convivente con la moglie essendosi separato in data 2 settembre 1988.
Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 7 luglio 2003, ricorrono, sulla base di un unico motivo, il Ministero delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate.
S.M. non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 139 c.p.c. e dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto nulla la notificazione dell'avviso di accertamento senza considerare che essa era stata ricevuta da persona qualificatasi convivente con il destinatario ed era stata effettuata presso l'indirizzo del contribuente risultante dalla sua dichiarazione annuale, dando per contro rilievo alla variazione anagrafica della residenza pur in mancanza della prova che essa fosse stata comunicata all'Ufficio procedente dal Comune interessato.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha dichiarato illegittima la cartella di pagamento impugnata in ragione della ritenuta nullità della notifica dell'avviso di accertamento, rilevando che la stessa, sulla base della documentazione offerta dal ricorrente, era stata eseguita presso il suo vecchio indirizzo e quindi ricevuta da persona che non risultava, all'epoca, più convivente.
La valutazione così effettuata dal giudice di merito - incensurabile in sede di legittimità in ordine all'accertamento delle circostanze di fatto da cui essa muove - appare pienamente rispondente al dettato normativo.
Con riferimento all'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, atteso che esso prescrive che la notificazione degli avvisi deve essere eseguita presso il domicilio fiscale del contribuente, ma stabilisce, nel contempo, che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dall'avvenuta variazione anagrafica (comma 3). In particolare, tale lettura della norma si impone a seguito della sua declaratoria di illegittimità operata dalla sentenza n. 360 del 2003 della Corte costituzionale, che ha espunto l'inciso che condizionava l'efficacia della variazione al decorso del termine di 60 giorni (Cass. n. 26542 del 2008). L'interpretazione di tale disposizione patrocinata dall'Ufficio ricorrente, secondo cui la variazione dell'indirizzo avrebbe efficacia trascorsi 60 giorni nemmeno dalla variazione anagrafica, quanto dalla successiva comunicazione della stessa da parte del comune all'Ufficio medesimo, appare pertanto del tutto insostenibile alla luce del sopravvenuto (rispetto alla data di proposizione del ricorso) arresto del giudice delle leggi.
Né può essere condivisa la tesi dell'Amministrazione che, lamentando la violazione dell'art. 139 c.p.c., assume la validità della notifica in discorso per essere stato comunque l'atto ricevuto da persona (il coniuge) qualificatasi convivente. Da tale dichiarazione non può invero trarsi altro che una mera presunzione relativa alla convivenza (Cass. n. 1508 del 2005; Cass. n. 4590 del 2000), presunzione, a sua volta, superabile dall'interessato mediante prova contraria, prova che, nella specie, il giudice a quo, con accertamento di fatto non censurabile se non sotto il profilo - qui non sollevato - del difetto della motivazione, ha ritenuto assolta in forza della documentazione da cui risultava sia il precedente cambio di indirizzo della residenza anagrafica del contribuente rispetto al luogo in cui era stata eseguita la notificazione, che l'intervenuta separazione personale con il coniuge che aveva ricevuto la notifica.
Il ricorso va pertanto respinto.
Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.