Corte di cassazione
Sezione tributaria
Sentenza 20 luglio 2009, n. 16855
RILEVATO CHE
la controversia ha per oggetto l'opposizione al silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso dell'I.R.A.P. versata nell'anno 1998 da parte del notaio Mario M.;
il contribuente ha dedotto l'inesistenza di una attività autonomamente organizzata;
la C.T.P. di Napoli rilevando la assoluta prevalenza dell'apporto professionale rispetto agli elementi organizzativi dell'attività ha accolto il ricorso;
la C.T.R. ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate Ufficio 2 di Napoli richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte che ritiene integrativo del presupposto di imposta I.R.A.P. il ricorso al lavoro dipendente da parte del professionista come pure l'utilizzazione di beni strumentali;
ricorre per cassazione il contribuente che deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 38, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. nonché l'omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o comunque rilevabile d'ufficio;
con il primo motivo di ricorso si contesta che il semplice ricorso a dipendenti e l'impiego di beni strumentali possa far assurgere l'attività professionale al livello di un'attività autonomamente organizzata, in particolare quanto all'attività di notaio si rileva che l'esercizio di pubbliche funzioni attribuite al notaio dal legislatore impone il collegamento telematico con vari enti pubblici e banche dati e il ricorso a personale che assicuri il lavoro di segreteria necessario al corretto svolgimento degli incarichi;
con il secondo motivo di ricorso si rileva la incompletezza della motivazione per il mancato esame del valore aggiunto offerto dall'organizzazione dello studio, della natura dell'attività dei dipendenti e della rilevanza dei beni strumentali e la contraddittorietà del richiamo giurisprudenziale con l'adozione di un criterio di valutazione meramente quantitativo;
RITENUTO CHE
si è venuta ormai consolidando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ., sez. V, n. 3678 del 16 febbraio 2007) in materia di identificazione del presupposto impositivo ai fini della imposizione I.R.A.P. con l'affermazione del principio secondo cui in tema di IRAP, l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale costituisce, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'"id quod plerumque accidit", costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui;
in applicazione di tale principio la sentenza della C.T.R., che ha ritenuto assoggettabile ad I.R.A.P. il contribuente va confermata in quanto incontestato l'accertamento del fatto riguardante il ricorso strutturale all'attività di dipendenti e all'utilizzo di beni strumentali per l'espletamento della attività di notaio la ratio decidendi della sentenza impugnata è conforme al principio citato; né possono avere rilievo alla luce della citata giurisprudenza di legittimità le considerazioni circa la ricorrenza obbligata di una autonomia organizzativa e di una complessità organizzativa nell'attività dei notai;
il ricorso va pertanto respinto;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.