Corte costituzionale
Sentenza 12 marzo 2010, n. 93
[...] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell'art.
2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia),
promosso dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere nel procedimento di prevenzione
relativo a S.V. con ordinanza del 18 dicembre 2008, iscritta al n. 176 del
registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2009.
Visti l'atto di costituzione di S.V. nonché l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 2010 il Giudice relatore Giuseppe
Frigo;
uditi l'avvocato Andrea R. Castaldo per S.V. e l'avvocato dello Stato Massimo
Bachetti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza del 18 dicembre 2008, il Tribunale di S.
Maria Capua Vetere ha promosso, in riferimento agli artt. 111, primo comma, e
117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità)
e dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la
mafia), nella parte in cui «non consentono che la procedura di applicazione
delle misure di prevenzione si svolga, su istanza degli interessati, nelle forme
dell'udienza pubblica».
Il giudice a quo premette di essere investito del procedimento per
l'applicazione di una misura di prevenzione personale e patrimoniale, nel corso
del quale era stato disposto, ai sensi dell'art. 2-ter della legge n. 575 del
1965, il sequestro di un ampio complesso di beni (partecipazioni societarie,
impianti di carburante, immobili, conti correnti e libretti di risparmio),
ritenuti nella disponibilità della persona nei cui confronti era stata proposta
la misura. Riferisce altresì che, in udienza, il difensore del proposto aveva
chiesto che la procedura fosse trattata in forma pubblica, eccependo
l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che ne prevedono lo
svolgimento in camera di consiglio.
A tale riguardo, il rimettente osserva che, in forza dell'art. 4, sesto comma,
della legge n. 1423 del 1956, il tribunale provvede sulle proposte di
applicazione delle misure di prevenzione «in camera di consiglio, [...]
osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 636 e 637 del
codice di procedura penale» (il richiamo si riferiva al codice del 1930, vigente
al tempo dell'entrata in vigore di detta legge). A sua volta, l'art. 2-ter della
legge n. 575 del 1965, nel disciplinare l'applicazione delle misure di
prevenzione patrimoniali nei confronti degli indiziati di appartenenza ad
associazioni di tipo mafioso, opera un espresso riferimento al procedimento
previsto dalla legge n. 1423 del 1956, statuendo, inoltre, al quinto comma, che
ove i beni oggetto di sequestro adottato in via cautelare appartengano a terzi,
questi sono chiamati dal tribunale ad intervenire nel procedimento e «possono,
anche con l'assistenza di un difensore, [...] svolgere in camera di consiglio le
loro deduzioni».
Il dettato normativo risulterebbe, pertanto, inequivoco nello stabilire che il
procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, tanto personali che
patrimoniali, abbia luogo «in camera di consiglio»: formula che - alla luce di
un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità - implicherebbe
attualmente un rinvio alla disciplina generale dettata dall'art. 127 cod. proc.
pen., il quale prevede espressamente, al comma 6, che l'udienza in camera di
consiglio - e, dunque, anche quella del procedimento che interessa - si svolge
«senza la presenza del pubblico».
Ciò premesso, il rimettente rileva che, con due recenti pronunce - la sentenza
13 novembre 2007, emessa nella causa Bocellari e Rizza contro Italia, e la
sentenza 8 luglio 2008, emessa nella causa Pierre ed altri contro Italia - la
Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che la procedura di
applicazione delle misure di prevenzione prevista dall'ordinamento italiano si
pone in contrasto, sotto il profilo considerato, con l'art. 6, paragrafo 1,
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in
Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte di Strasburgo ha nell'occasione
ribadito che la pubblicità delle procedure giudiziarie, garantita dalla citata
norma della Convenzione, tutela le persone soggette ad una giurisdizione contro
una giustizia segreta, che sfugge al controllo del pubblico, e costituisce uno
dei mezzi idonei per preservare la fiducia nei giudici. Con particolare riguardo
ai procedimenti in discussione, la Corte non ha negato validità ai rilievi
svolti, nelle sue difese, dal Governo italiano, per giustificare la deroga alla
pubblicità delle udienze: e, cioè, che le procedure per l'applicazione delle
misure di prevenzione - in specie patrimoniali - possono assumere un carattere
altamente tecnico, in quanto basate essenzialmente su documenti e indagini
finanziarie, e possono implicare, al tempo stesso, esigenze di protezione della
vita privata di terze persone, anche minori, coinvolte quali intestatari formali
dei beni. La Corte europea ha rilevato, tuttavia, che è necessario tener conto
della «posta in gioco» nelle procedure in esame, le quali mirano alla confisca
di «beni e capitali», nonché degli effetti che esse possono produrre sulle
persone coinvolte: in questa prospettiva non è possibile affermare che il
controllo del pubblico non rappresenti una condizione necessaria alla garanzia
dei diritti dell'interessato. Di conseguenza, ha giudicato «essenziale», ai fini
del rispetto del citato art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, che i soggetti
coinvolti nelle procedure stesse «si vedano almeno offrire la possibilità di
sollecitare una pubblica udienza davanti alle sezioni specializzate dei
tribunali e delle corti d'appello».
Dalle affermazioni ora ricordate si dovrebbe necessariamente dedurre - ad avviso
del rimettente - che le norme censurate violino, in parte qua, l'art. 117, primo
comma, Cost., che, nel nuovo testo introdotto dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), impone al legislatore il rispetto dei vincoli derivanti dagli
obblighi internazionali: parametro rispetto al quale - secondo quanto chiarito
dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 della Corte costituzionale - le
disposizioni della CEDU, nell'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo,
assumono il ruolo di «norme interposte».
Contrariamente a quanto sostenuto dal pubblico ministero nel procedimento a quo,
non sarebbe possibile, d'altra parte, interpretare le norme sottoposte a
scrutinio in senso conforme alla Convenzione tramite l'applicazione analogica
dell'art. 441, comma 3, cod. proc. pen., il quale, nel prevedere che il giudizio
abbreviato si svolge di regola in camera di consiglio, stabilisce, tuttavia, che
esso viene trattato in udienza pubblica «quando ne fanno richiesta tutti gli
imputati». Mancherebbero, infatti, i presupposti per tale operazione
ermeneutica, sia perché il ricorso all'analogia è consentito solo in presenza di
una lacuna normativa, nella specie non ravvisabile; sia in ragione della
diversità strutturale e funzionale tra il giudizio abbreviato e il procedimento
di prevenzione: essendo il primo volto all'accertamento della responsabilità
dell'imputato per un determinato «fatto-reato» e il secondo, invece, alla
verifica della sussistenza di indizi di appartenenza ad associazioni criminali
del soggetto proposto per l'applicazione della misura, nonché della
riconducibilità dei beni, di cui il proposto medesimo dispone, a fenomeni di
reimpiego dei proventi di attività illecite.
Il giudice comune, d'altronde - sempre alla luce dei dicta delle citate sentenze
n. 348 e n. 349 del 2007 - non è abilitato a disapplicare la disciplina interna
contrastante con quella convenzionale: onde non resterebbe altra via, per
rimuovere il rilevato contrasto, che quella di sollevare questione di
legittimità costituzionale.
Le ricordate affermazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo inducono,
per altro verso, il rimettente a dubitare della legittimità costituzionale delle
norme censurate anche con riferimento all'art. 111, primo comma, Cost., in forza
del quale la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla
legge.
Sebbene, infatti, il procedimento disciplinato dalle leggi n. 1423 del 1956 e n.
575 del 1965 appaia strutturato, nel complesso, in maniera tale da assicurare
l'effettività del diritto di difesa, la previsione del suo svolgimento nella
forma dell'udienza camerale non garantirebbe un controllo sull'esercizio
dell'attività giurisdizionale adeguato alla gravità dei provvedimenti
adottabili, idonei ad incidere in modo definitivo sul diritto di proprietà «di
beni e di capitali». In tale prospettiva, anche ai fini dell'attuazione di un
«processo equo», dovrebbe essere prevista la possibilità di svolgere il
procedimento in forma pubblica almeno su richiesta degli interessati.
Quanto, infine, alla rilevanza della questione, essa risulterebbe indubbia,
giacché il difensore del soggetto proposto, nel formulare l'eccezione di
incostituzionalità, ha espressamente chiesto che il procedimento prosegua in
pubblica udienza.
2. - Nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con
un atto nel quale si è limitato a chiedere che la questione sia dichiarata
inammissibile o infondata.
Con una successiva memoria, la difesa erariale ha, poi, esposto le proprie
argomentazioni, rilevando - circa la censura di violazione dell'art. 117, primo
comma, Cost. - che, secondo quanto precisato dalle sentenze n. 348 e n. 349 del
2007 e n. 317 del 2009, l'attitudine delle norme della CEDU, come interpretate
dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ad integrare il citato parametro non
comporta una loro «sovraordinazione» sul piano della gerarchia delle fonti. Di
conseguenza, benché la Corte costituzionale non possa sostituire la propria
interpretazione di una disposizione della CEDU a quella della Corte di
Strasburgo, è comunque tenuta a valutare come tale interpretazione si inserisca
- anche in termini di «bilanciamento» di valori - nell'ordinamento
costituzionale italiano, avuto riguardo, soprattutto, al complesso dei diritti
fondamentali.
Nella specie, la previsione, per l'applicazione delle misure di prevenzione, di
una procedura in camera di consiglio senza presenza del pubblico troverebbe la
sua ratio nelle esigenze di celerità e nelle finalità di sicurezza, e di
conseguente riservatezza, che caratterizzano i procedimenti in questione, i
quali spesso coinvolgono forme di criminalità ad «alto tasso di pericolosità».
Né, d'altro canto, ciò comporterebbe pregiudizi al diritto di difesa, come
sarebbe reso palese dal fatto che essa risulta parimenti prevista dal codice di
procedura penale per lo svolgimento dell'udienza preliminare, del giudizio
abbreviato e per alcune categorie di giudizi in appello e dinanzi alla Corte di
cassazione, senza che ciò abbia mai dato adito a dubbi di legittimità
costituzionale.
Quanto, poi, alla censura di violazione dell'art. 111, primo comma, Cost., essa
sarebbe palesemente infondata, in quanto la nozione costituzionale di «giusto
processo» non ricomprenderebbe anche la garanzia della partecipazione del
pubblico alle udienze.
3. - Si è costituito, altresì, S. V., persona nei cui confronti è stata proposta
la misura di prevenzione nel procedimento a quo, chiedendo che la questione
venga accolta.
Nell'aderire alle argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione, la difesa
della parte privata ribadisce, in particolare, che, se è vero che il legislatore
deve ritenersi abilitato a prevedere, in relazione all'oggetto della causa e
alle diverse fasi dei procedimenti, differenti forme processuali, proprio la
gravità dei provvedimenti che l'autorità giudiziaria può adottare in materia di
prevenzione patrimoniale imporrebbe la pubblicità dell'udienza, soprattutto se
richiesta dagli interessati, quale garanzia di trasparenza e di attuazione di un
processo equo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
(Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e
per la pubblica moralità) e dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575
(Disposizioni contro la mafia), nella parte in cui «non consentono che la
procedura per l'applicazione di una misura di prevenzione si svolga, su istanza
degli interessati, nelle forme dell'udienza pubblica».
Ad avviso del giudice a quo, le norme censurate - prevedendo che le procedure
per l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali si
svolgano, senza alcuna eccezione, in camera di consiglio e, dunque, senza la
partecipazione del pubblico - violerebbero l'art. 117, primo comma, della
Costituzione, ponendosi in contrasto con il principio di pubblicità dei
procedimenti giudiziari, sancito dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU), così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo proprio
con specifico riferimento ai procedimenti in esame. Secondo la Corte di
Strasburgo, infatti - pur a fronte dell'elevato grado di tecnicismo proprio di
tali procedimenti e delle esigenze, in esse sovente presenti, di protezione
della vita privata di terzi indirettamente interessati da controlli finanziari -
l'entità della «posta in gioco» e gli effetti che le procedure stesse possono
produrre impongono di ritenere che il controllo del pubblico sull'esercizio
della giurisdizione rappresenti una condizione necessaria ai fini del rispetto
dei diritti dei soggetti coinvolti, onde dovrebbe essere offerta ai medesimi
«almeno la possibilità di sollecitare una pubblica udienza davanti alle sezioni
specializzate dei tribunali e delle corti d'appello» competenti.
Le norme sottoposte a scrutinio lederebbero, altresì, l'art. 111, primo comma,
Cost., in quanto - a causa della gravità delle misure adottabili dall'autorità
giudiziaria a seguito delle procedure considerate - l'attribuzione agli
interessati della facoltà di richiederne la trattazione in udienza pubblica
risulterebbe indispensabile ai fini dell'attuazione di un «equo processo».
2. - In via preliminare, va rilevato che, malgrado la generica formulazione del
quesito, il dubbio di costituzionalità sottoposto all'esame della Corte deve
ritenersi circoscritto alla mancata previsione della possibilità di trattazione
in udienza pubblica dei procedimenti di prevenzione nei gradi di merito (prima
istanza ed appello).
A questi soltanto risulta, infatti, riferito il principio affermato dalla Corte
europea dei diritti dell'uomo nelle decisioni poste a fondamento delle censure;
né, d'altro canto, si rinviene nell'ordinanza di rimessione alcuna
argomentazione a sostegno di una loro eventuale estensione al giudizio di
cassazione (aspetto che resterebbe, peraltro, irrilevante nel procedimento a
quo).
3. - Così definita, la questione, in riferimento all'art. 117, primo comma,
Cost., è fondata.
4. - A partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, la giurisprudenza di
questa Corte è costante nel ritenere che le norme della CEDU - nel significato
loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, specificamente
istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione (art. 32, paragrafo
1, della Convenzione) - integrano, quali «norme interposte», il parametro
costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui
impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli
«obblighi internazionali» (sentenze n. 317 e n. 311 del 2009, n. 39 del 2008).
Nel caso in cui si profili un eventuale contrasto tra una norma interna e una
norma della CEDU, il giudice nazionale comune deve, quindi, preventivamente
verificare la praticabilità di una interpretazione della prima conforme alla
norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica
giuridica (sentenza n. 239 del 2009), e, ove tale soluzione risulti
impercorribile (non potendo egli disapplicare la norma interna contrastante),
deve denunciare la rilevata incompatibilità proponendo questione di legittimità
costituzionale in riferimento al parametro dianzi indicato.
A sua volta, nel procedere al relativo scrutinio, la Corte costituzionale, pur
non potendo sindacare l'interpretazione della CEDU data dalla Corte di
Strasburgo, resta legittimata a verificare se la norma della Convenzione, come
da quella Corte interpretata - norma che si colloca pur sempre ad un livello
sub-costituzionale - si ponga eventualmente in conflitto con altre norme della
Costituzione: ipotesi eccezionale nella quale dovrà essere esclusa la idoneità
della norma convenzionale a integrare il parametro considerato (sentenze n. 311
del 2009, n. 349 e n. 348 del 2007).
5. - Nella specie, il giudice rimettente muove da una lettura della disciplina
censurata adeguata al vigente quadro normativo, dal quale emerge con chiarezza
che il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, personali e
patrimoniali - del quale questa Corte ha avuto modo di rimarcare il carattere
giurisdizionale (tra le altre, sentenza n. 77 del 1995) - si svolge in camera di
consiglio, senza la partecipazione del pubblico.
La trattazione della procedura in camera di consiglio è, infatti, espressamente
prevista - con riguardo, rispettivamente, al primo grado e al giudizio di
impugnazione davanti alla corte d'appello - dal sesto e dall'undicesimo comma
dell'art. 4 della legge n. 1423 del 1956. Tale disciplina, relativa
all'applicazione delle misure di prevenzione personali, opera, d'altronde, anche
in rapporto a quelle patrimoniali nei confronti degli indiziati di appartenenza
ad associazioni di tipo mafioso previste dalla legge n. 575 del 1965, il cui
art. 2-ter richiama specificamente, al primo comma, il procedimento previsto
dalla legge del 1956 e, al quinto comma, fa ulteriore riferimento alla
trattazione in camera di consiglio, nel regolare il diritto di intervento
riconosciuto ai terzi cui eventualmente appartengano i beni sequestrati.
La previsione per cui la procedura si svolge «in camera consiglio» comporta, per
altro verso - in conformità ad un indirizzo interpretativo avallato anche dalle
sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza 28 maggio 2003-18 giugno 2003,
n. 26156) - l'operatività, ove non diversamente disposto, della disciplina
generale in materia di «procedimento in camera di consiglio» dettata dall'art.
127 cod. proc. pen.: e, dunque - in mancanza di previsioni derogatorie sul punto
- anche della disposizione del comma 6 di tale articolo, in forza della quale
«l'udienza si svolge senza la presenza del pubblico».
6. - Tale assetto ha indotto, tuttavia, a dubitare della compatibilità della
disciplina italiana del procedimento applicativo delle misure di prevenzione con
l'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, il quale stabilisce - per la parte conferente
- che «ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata [...],
pubblicamente e in un tempo ragionevole, da parte di un tribunale indipendente e
imparziale [...]», soggiungendo, altresì, che «il giudizio deve essere pubblico,
ma l'ingresso nella sala di udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico
durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine
pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo
esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti
in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando
in circostanze speciali la pubblicità può pregiudicare gli interessi della
giustizia».
Sullo specifico tema, la Corte europea dei diritti dell'uomo si è espressa in
maniera uniforme - tanto da potersi parlare di indirizzo consolidato - oltre che
nelle due pronunce diffusamente richiamate nell'ordinanza di rimessione (la
sentenza 13 novembre 2007, nella causa Bocellari e Rizza contro Italia, e la
sentenza 8 luglio 2008, nella causa Pierre ed altri contro Italia), anche nella
successiva sentenza 5 gennaio 2010, nella causa Bongiorno contro Italia.
Ravvisando una violazione della citata norma della Convenzione, la Corte di
Strasburgo ha ritenuto, in specie, «essenziale», ai fini della realizzazione
della garanzia prefigurata dalla norma stessa, «che le persone [...] coinvolte
in un procedimento di applicazione delle misure di prevenzione si vedano almeno
offrire la possibilità di sollecitare una pubblica udienza davanti alle sezioni
specializzate dei tribunali e delle corti d'appello».
A tale conclusione la Corte europea è pervenuta richiamando, in via preliminare,
la propria giurisprudenza, in forza della quale la pubblicità delle procedure
giudiziarie tutela le persone soggette alla giurisdizione contro una giustizia
segreta, che sfugge al controllo del pubblico e costituisce anche uno strumento
per preservare la fiducia nei giudici (tra le altre, sentenza 14 novembre 2000,
nella causa Riepan contro Austria). Con la trasparenza che essa conferisce
all'amministrazione della giustizia, contribuisce, quindi, a realizzare lo scopo
dell'art. 6, paragrafo 1, della CEDU: ossia l'equo processo (ex plurimis,
sentenza 25 luglio 2000, nella causa Tierce e altri contro San Marino).
Come attestano le eccezioni previste dalla seconda parte della norma, questa non
impedisce, in assoluto, alle autorità giudiziarie di derogare al principio di
pubblicità dell'udienza, in rapporto alle particolarità della vicenda sottoposta
al loro esame: ma l'udienza a porte chiuse, per tutta o parte della durata, deve
essere comunque «strettamente imposta dalle circostanze della causa». La stessa
Corte europea ha ritenuto, in effetti, che alcune circostanze eccezionali,
attinenti alla natura delle questioni da trattare - quale, ad esempio, il
carattere «altamente tecnico» del contenzioso - possano giustificare che si
faccia a meno di un'udienza pubblica. Ma nella maggior parte dei casi in cui la
Corte è pervenuta a tale conclusione in rapporto a procedimenti davanti ad
autorità giudiziarie «civili» chiamate a decidere nel merito, il ricorrente
aveva avuto, comunque, la possibilità di sollecitare che la causa fosse trattata
in udienza pubblica.
La situazione - ha osservato la Corte di Strasburgo - è, tuttavia, diversa
quando, sia in primo grado che in appello, una procedura «sul merito» si svolge
a porte chiuse in virtù di una norma generale ed assoluta, senza che la persona
soggetta alla giurisdizione fruisca di quella facoltà. Una procedura siffatta
non può essere, invero, considerata conforme all'art. 6, paragrafo 1, della
CEDU, giacché, salvi casi del tutto eccezionali, l'interessato deve avere almeno
la possibilità di chiedere un dibattimento pubblico; richiesta che potrà essere
eventualmente disattesa, qualora lo svolgimento a porte chiuse risulti
giustificato «dalle circostanze della causa e per i motivi sopra richiamati» (al
riguardo, sentenza 12 aprile 2006, nella causa Martinie contro Francia).
Con particolare riguardo alla fattispecie sottoposta al suo esame, la Corte
europea non ha contestato che il procedimento per l'applicazione delle misure di
prevenzione - di cui, come detto, è previsto lo svolgimento in camera di
consiglio tanto in primo grado che in appello (art. 4 della legge n. 1423 del
1956), senza che alle parti sia riconosciuta la facoltà di chiedere l'udienza
pubblica - possa presentare «un elevato grado di tecnicità», in quanto tendente
(nel caso di misure patrimoniali) al controllo «delle finanze e dei movimenti di
capitali»; ovvero possa coinvolgere «interessi superiori, quali la protezione
della vita privata di minori o di terze persone indirettamente interessate dal
controllo finanziario».
Non è, tuttavia, possibile - secondo la Corte europea - non considerare l'entità
della «posta in gioco» nelle procedure di prevenzione, le quali mirano alla
confisca di «beni e capitali», coinvolgendo così direttamente la situazione
patrimoniale della persona soggetta a giurisdizione, nonché gli effetti che esse
possono produrre sulle persone: situazione, questa, a fronte della quale «non si
può affermare che il controllo del pubblico» - almeno su sollecitazione del
soggetto coinvolto - «non sia una condizione necessaria alla garanzia del
rispetto dei diritti dell'interessato».
7. - Da quanto precede si deve trarre la necessaria conseguenza che le norme
censurate violano, in parte qua, l'art. 117, primo comma, Cost.
Al riguardo, va senz'altro escluso che la norma internazionale convenzionale,
così come interpretata dalla Corte europea, contrasti con le conferenti tutele
offerte dalla nostra Costituzione.
L'assenza di un esplicito richiamo in Costituzione non scalfisce, in effetti, il
valore costituzionale del principio di pubblicità delle udienze giudiziarie:
principio che - consacrato anche in altri strumenti internazionali, quale, in
particolare, il Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e
politici, adottato il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo con legge 25 ottobre
1977, n. 881 (art. 14) - trova oggi ulteriore conferma nell'art. 47, paragrafo
2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (cosiddetta Carta di
Nizza), recepita dall'art. 6, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea,
nella versione consolidata derivante dalle modifiche ad esso apportate dal
Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ed entrata in vigore il 1° dicembre
2009.
Questa Corte ha avuto modo, in effetti, di affermare in più occasioni che la
pubblicità del giudizio, specie di quello penale, costituisce principio
connaturato ad un ordinamento democratico fondato sulla sovranità popolare, cui
deve conformarsi l'amministrazione della giustizia, la quale - in forza
dell'art. 101, primo comma, Cost. - trova in quella sovranità la sua
legittimazione (sentenze n. 373 del 1992; n. 69 del 1991; n. 50 del 1989; n. 212
del 1986; n. 17 e 16 del 1981; n. 12 del 1971 e n. 65 del 1965). Il principio
non ha valore assoluto, potendo cedere in presenza di particolari ragioni
giustificative, purché, tuttavia, obiettive e razionali (sentenza n. 212 del
1986), e, nel caso del dibattimento penale, collegate ad esigenze di tutela di
beni a rilevanza costituzionale (sentenza n. 12 del 1971).
Le osservazioni della Corte di Strasburgo colgono, d'altro canto, le specifiche
peculiarità del procedimento di prevenzione, che valgono a differenziarlo da un
complesso di altre procedure camerali. Si tratta, cioè, di un procedimento
all'esito del quale il giudice è chiamato ad esprimere un giudizio di merito,
idoneo ad incidere in modo diretto, definitivo e sostanziale su beni
dell'individuo costituzionalmente tutelati, quali la libertà personale (art. 13,
primo comma, Cost.) e il patrimonio (quest'ultimo, tra l'altro, aggredito in
modo normalmente "massiccio" e in componenti di particolare rilievo, come del
resto nel procedimento a quo), nonché la stessa libertà di iniziativa economica,
incisa dalle misure anche gravemente "inabilitanti" previste a carico del
soggetto cui è applicata la misura di prevenzione (in particolare, dall'art. 10
della legge n. 575 del 1965). Il che conferisce specifico risalto alle esigenze
alla cui soddisfazione il principio di pubblicità delle udienze è preordinato.
8. - Sotto diverso profilo, il giudice a quo ha correttamente escluso che sia
possibile allineare la disciplina censurata alle pronunce della Corte europea
per via d'interpretazione. In particolare, ha escluso che a tale risultato si
possa pervenire per il tramite dell'applicazione analogica - al procedimento di
prevenzione - dell'art. 441, comma 3, cod. proc. pen., il quale prevede che il
giudizio abbreviato - normalmente trattato in camera di consiglio - si svolga in
udienza pubblica quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.
Il rimettente ha rilevato, infatti, che difettano le condizioni legittimanti
tale operazione ermeneutica, sia perché il ricorso all'analogia presuppone il
riconoscimento di un vuoto normativo, qui non ravvisabile in presenza di una
specifica disposizione contraria (il citato art. 127, comma 6, cod. proc. pen.);
sia a fronte delle marcate differenze strutturali e funzionali dei procedimenti
in questione (giudizio abbreviato e procedimento di prevenzione).
9. - Le censure relative all'art. 111, primo comma, Cost. restano assorbite.
10. - Gli artt. 4 della legge n. 1423 del 1956 e 2-ter della legge n. 575 del
1965 devono essere, pertanto, dichiarati costituzionalmente illegittimi per
violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione nella parte in cui non
consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione
delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte
d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica.
In conformità alle indicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, resta
fermo il potere del giudice di disporre che si proceda in tutto o in parte senza
la presenza del pubblico in rapporto a particolarità del caso concreto, che
facciano emergere esigenze di tutela di valori contrapposti, nei limiti in cui,
a norma dell'art. 472 cod. proc. pen., è legittimato lo svolgimento del
dibattimento penale a porte chiuse.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica.