Corte costituzionale
Sentenza 17 marzo 2010, n. 106
[...] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8,
secondo comma, secondo periodo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successivamente modificato
dall'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del
patrocinio davanti al pretore), dall'art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242
(Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale) e dall'art. 246
del decreto legislativo 19 febbraio1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione
del giudice unico di primo grado), promosso dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere nel procedimento vertente tra R. G. e il Consiglio dell'Ordine degli
avvocati di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza del 24 marzo 2009, iscritta
al n. 259 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2009.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2010 il Giudice relatore Luigi
Mazzella.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza n. 259 del 24 marzo 2009, emessa nel corso
del giudizio promosso da R.G., praticante avvocato, nei confronti del Consiglio
dell'Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere, al fine di ottenere la
disapplicazione del provvedimento di reiezione della sua domanda di iscrizione
nell'elenco dei difensori d'ufficio, il locale Tribunale ha sollevato questione
di legittimità costituzionale - in relazione agli artt. 3, 24, secondo e terzo
comma, nonché 97 Cost. - dell'art. 8, secondo comma, ultimo periodo del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di
avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, e come modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406
(Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti al pretore), dall'art. 10
della legge 27 giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di
procuratore legale) e dall'art. 246 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in
materia di istituzione del giudice unico di primo grado) - nella parte in cui
stabilisce che, dopo un anno dalla iscrizione al registro speciale tenuto dal
Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel
cui circondario hanno la residenza, i praticanti procuratori «... sono ammessi,
per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai
tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la
tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle
norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di
attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254 (Delega al Governo per
l'istituzione del giudice unico di primo grado), rientravano nelle competenze
del pretore». «Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede
penale, essi [i praticanti avvocati] possono essere nominati difensori
d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione
di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico
ministero».
Ad avviso del rimettente, quest'ultima previsione, viola l'art. 24, secondo
comma, Cost. poiché impone al soggetto indagato, o imputato, di subire la nomina
di un difensore dotato di una professionalità inferiore rispetto a quella di cui
godono coloro che hanno completato l'iter di abilitazione all'esercizio della
professione forense.
La norma impugnata contrasterebbe inoltre con il combinato disposto degli artt.
3 e 24, terzo comma, Cost., poiché la parte assistita da un praticante avvocato
nominato difensore d'ufficio non può godere del patrocinio a spese dello Stato,
in quanto gli artt. 80 e 81 del d.P.R. 30 maggio 2001, n. 115 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)
condizionano tale beneficio alla iscrizione degli avvocati negli elenchi
speciali ivi previsti.
Secondo il giudice a quo, risulterebbe altresì violato l'art. 97 Cost., in
quanto le limitazioni imposte dalla legge al patrocinio da parte dei praticanti
impediscono una razionale organizzazione e gestione dell'ufficio centralizzato
competente in ordine alle richieste di nomina di difensori d'ufficio provenienti
dalle autorità giudiziarie e di polizia.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha
eccepito l'inammissibilità o l'infondatezza delle questioni, rilevando che la
difesa d'ufficio, affidata ai praticanti avvocati in sede penale, è
rigorosamente limitata ai reati minori, quelli, cioè che, in base alle norme
previgenti alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della
legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del Pretore.
A giudizio dell'interventore la questione è altresì infondata poiché la scelta
limitativa così operata rientra nella discrezionalità legislativa e, in quanto
collegata alla differenza di status del praticante, si basa su una valutazione
non irragionevole, né arbitraria (ordinanza n. 163 del 2002).
Altrettanto infondata - secondo la difesa dello Stato - è la presunta violazione
dell'art. 97 Cost., atteso che la disposizione sulla difesa d'ufficio da parte
dei praticanti avvocati non è norma di organizzazione dei pubblici uffici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal
Tribunale di S. Maria Capua Vetere investe la norma che consente ai praticanti
avvocati, dopo un anno dalla iscrizione nell'apposito registro speciale tenuto
dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati, di essere nominati - in sede penale -
difensori d'ufficio, nonché di svolgere le funzioni di pubblico ministero e di
proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori, sia come
rappresentanti del pubblico ministero, davanti ai tribunali del distretto nel
quale è compreso l'Ordine circondariale che ha la tenuta del predetto registro e
limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti sino alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, di attuazione
della legge 16 luglio 1997, n. 254 (Delega al Governo per l'istituzione del
giudice unico di primo grado), rientravano nelle competenze del pretore.
Questa disciplina è dettata dall'art. 8, secondo comma, del regio decreto-legge
27 novembre, 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
e ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406
(Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti al pretore), dall'art. 10
della legge 27 giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di
procuratore legale), e dall'art. 246 del decreto legislativo 19 febbraio 1998,
n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), ai
sensi del quale i praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel
registro speciale [...], sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni,
ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è
compreso l'Ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto,
limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla
data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio
1997, n. 254, rientravano nelle competenze del pretore.
L'ultimo periodo della impugnata norma precisa che «Davanti ai medesimi
tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi [i praticanti avvocati]
possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico
ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come
rappresentanti del pubblico ministero».
Ad avviso del rimettente, quest'ultima disposizione viola anzitutto l'art. 24,
secondo comma, Cost. poiché impone al soggetto indagato, o imputato, di subire
la nomina di un difensore d'ufficio dotato di una professionalità non ancora
compiuta rispetto a quella di cui godono gli avvocati, dopo aver percorso
l'intero iter di abilitazione all'esercizio della professione.
La norma impugnata contrasterebbe inoltre con il combinato disposto degli artt.
3 e 24, terzo comma, Cost., poiché la parte assistita da un praticante non può
di fatto usufruire del patrocinio a spese dello Stato - al quale sia stato
preventivamente ammesso - in quanto gli artt. 80 e 81 del d.P.R. 30 maggio 2001,
n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia), sostituiti dagli artt. 1 e 2 della legge 24 febbraio 2005,
n. 25 (Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115),
limitano espressamente il beneficio esclusivamente agli avvocati iscritti
nell'albo da almeno due anni e nell'elenco speciale previsto da queste ultime
norme.
Secondo il rimettente risulterebbe altresì violato l'art. 97 Cost., in quanto le
limitazioni imposte dalla legge al patrocinio da parte dei praticanti
impediscono una razionale organizzazione e gestione dell'ufficio centralizzato
competente in ordine alle richieste di nomina di difensori d'ufficio provenienti
dalle autorità giudiziarie e di polizia.
2. - La questione, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., è
fondata.
Va premesso che essa non può dirsi risolta dalla sentenza n. 5 del 1999. Con
tale pronuncia questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale della prima parte del secondo comma dell'art. 8,
ritenendo che la libera facoltà di affidare al praticante il patrocinio,
nell'ambito delle materie di sua competenza, si fondi sulla consapevolezza, da
parte del mandante, della qualifica di praticante del suo patrocinatore.
L'accettazione della stessa esclude la violazione dell'art. 24, secondo comma,
Cost.
Nell'occasione, la Corte ha escluso anche il contrasto con l'art. 33, quinto
comma, Cost., ritenendo che la mera attività di patrocinio consentita al
praticante, soggetta al controllo dell'ordine professionale, non elude la regola
dell'esame di Stato, requisito necessario per l'abilitazione all'esercizio
dell'attività professionale pleno iure.
Diversa è la fattispecie contemplata nell'ultimo periodo del secondo comma
dell'art. 8, il quale fa riferimento alla possibilità di nomina del praticante
come difensore d'ufficio. In questa circostanza all'indagato o all'imputato
potrebbe essere assegnato, senza il concorso della sua volontà, un difensore che
non ha percorso l'intero iter abilitativo alla professione. Inoltre, nel caso di
nomina a favore dell'irreperibile, sarebbe esclusa ogni possibilità di porre
rimedio all'inconveniente denunciato, mediante la sostituzione con un difensore
di fiducia.
In questi termini, la questione attiene alla garanzia dell'effettività della
difesa d'ufficio.
Deve ancora rilevarsi che la differenza tra il praticante e l'avvocato iscritto
all'albo si apprezza non solo sotto il profilo - prospettato dal giudice
rimettente - della capacità professionale (che, nel caso del praticante, è in
corso di maturazione, il che giustifica la provvisorietà dell'abilitazione al
patrocinio), ma anche sotto l'aspetto della capacità processuale, intesa come
legittimazione ad esercitare, in tutto o in parte, i diritti e le facoltà
proprie della funzione defensionale.
In primo luogo, il praticante iscritto nel registro, pur essendo abilitato a
proporre dichiarazione di impugnazione, non può partecipare all'eventuale
giudizio di gravame.
Il praticante si trova, inoltre, nell'impossibilità di esercitare attività
difensiva davanti al tribunale in composizione collegiale, competente in caso di
richiesta di riesame nei giudizi cautelari.
Né potrebbe costituire argomento contrario la possibilità, per il praticante
avvocato, di essere nominato difensore di fiducia: un conto è che tali limiti di
competenza professionale e di capacità processuale siano liberamente accettati
dall'imputato, altro è che essi siano imposti in sede di nomina del difensore
d'ufficio.
3. - Va, dunque, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo
comma, ultimo periodo, del regio decreto-legge 27 novembre, 1933, n. 1578
(Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) - convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall'art. 1
della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio
davanti al pretore), dall'art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242 (Modifiche
alla disciplina degli esami di procuratore legale), e dall'art. 246 del d.lgs.
19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di
primo grado) - nella parte in cui prevede che i praticanti avvocati possono
essere nominati difensori d'ufficio.
Le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, terzo comma, e 97 Cost.,
restano assorbite.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, ultimo periodo, del regio decreto-legge 27 novembre, 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore) - convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, come modificato dall'art. 1 della legge 24 luglio 1985, n. 406 (Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti al pretore), dall'art. 10 della legge 27 giugno 1988, n. 242 (Modifiche alla disciplina degli esami di procuratore legale), e dall'art. 246 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) - nella parte in cui prevede che i praticanti avvocati possono essere nominati difensori d'ufficio.