Corte di cassazione
Sezione tributaria
Ordinanza 9 giugno 2011, n. 12661

Ritenuto che è stata depositata, dal consigliere appositamente nominato, la seguente relazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.:

"Con sentenza 18.5.2009 la commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l'appello di Agricola Carla di Ferrari Federico Andrea s.a.s. avverso la sentenza 196/47/2007 della commissione tributaria provinciale di Milano, la quale aveva disposto uno sgravio solo parziale di una cartella di pagamento per omesso versamento dell'Iva - anno 2001.

Il disputandum atteneva invero alla validità del ravvedimento eccepito dalla società onde avversare la cartella in toto, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 472/1997.

Considerato che il giudice di primo grado aveva disposto uno sgravio solo parziale, sul rilievo che il ravvedimento operoso non potevasi ritenere perfezionato, stante che la sanzione era stata versata in misura inferiore al dovuto, la commissione regionale ha ritenuto simile circostanza ininfluente a fronte della pacifica volontà del contribuente di regolarizzare la propria posizione fiscale verso l'erario. In proposito ha osservato che dall'esame letterale della norma non risulta che da un errore di calcolo sul computo della sanzione possa scaturire l'invalidità del ravvedimento, che invece consegue "solo quando non siano stati versati sanzioni ed interessi e/o quando non sia rispettato l'obbligo di contestualità dei versamenti dell'imposta, degli interessi e della sanzione".

Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'agenzia delle entrate, articolando un motivo - al quale l'intimata resiste con controricorso - inteso a denunciare violazione e falsa applicazione dell'art. 13, d.lgs. cit., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.

Il motivo, sorretto da idoneo quesito di diritto, appare manifestamente fondato, dal momento che, in casi simili, l'art. 13, 2° comma, del d.lgs. 472/1997 pone come condizioni di operatività del ravvedimento tanto il versamento del tributo, quanto il versamento delle sanzioni - nella prevista misura ridotta - e degli interessi legali.

Trattasi di condizioni di perfezionamento dell'istituto, come chiaramente si evince dall'impiego dell'espressione "deve" di cui al citato 2° comma, a proposito del versamento integrale della sanzione (sebbene nella misura ridotta dal 1° comma) contestualmente alla regolarizzazione dell'obbligo tributario, ivi compresi gli interessi di mora; come appare confermato dal testuale riferimento alla condizione di perfezionamento di cui al 3° comma della medesima disposizione, salva la fissazione in tal caso di un termine (60 giorni) per il versamento dalla notifica dell'avviso di liquidazione; e come del resto vuole la logica, trattandosi di ravvedimento comunque soggetto al pagamento di una ben determinata sanzione (sebbene in frazione del minimo di legge per le singole ipotesi).

Pertanto sembra doversi affermare che solo l'integrale - e dunque necessariamente esatto - adempimento degli obblighi predetti consente di beneficiare degli effetti dell'istituto di cui all'art. 13 d.lgs. cit.

Sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e definito con pronunzia di manifesta fondatezza";

- che la parte intimata, nella memoria di cui all'art. 380-bis, 3° comma, c.p.c., pur convenendo sul fatto che non possa porsi in dubbio "che le condizioni per il perfezionamento del ravvedimento operoso siano il contestuale pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi", ha insistito nell'affermare che la norma dianzi citata "nulla dice in relazione all'ipotesi dell'irregolare versamento della sanzione, limitandosi a sanzionare l'ipotesi dell'omesso versamento del tributo, della sanzione e degli interessi";

- che la complessiva tesi, di cui pur non si fatica a cogliere il grado di contraddizione, è manchevole per la sostanziale ragione che la sanzione prevista in caso di ravvedimento va comunque pagata in esatta conformità della previsione normativa, che la contempla in una frazione dell'importo di legge;

- che l'obiezione si risolve nell'inaccettabile assunto della rilevanza di un pagamento purchessia - ancorché incompleto - della pur ridotta sanzione di legge; e in tal senso contrasta con la previsione specifica, a tenore della quale il ravvedimento in ogni caso "si perfeziona" con l'esecuzione di tutti pagamenti previsti (carico tributario, interessi e sanzione, così come appositamente determinata), salvo il differimento di sessanta giorni laddove la liquidazione debba essere eseguita dall'amministrazione finanziaria (art. 13, 3° comma, d.lgs. n. 472/1997);

- che pertanto la prospettata difforme interpretazione, di cui alla ripetuta memoria, contrasta l'evidente automatismo che intercorre tra il ravvedimento e il pagamento consequenziale di tutti gli importi discendenti;

- che può in tal senso pervenirsi alla (niente affatto ingiustificata) conclusione che il mancato integrale versamento dell'importo stabilito per la sanzione ridotta rileva - esso pure - alla stregua di fattispecie impediente l'efficacia dell'istituto di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 472/1997, con conseguente legittimità della ripresa in misura di legge (30%) della sanzione dovuta;

- che l'ulteriore riferimento dell'intimata alla generale, e qui invece preclusa, possibilità di riduzione sanzionatoria in percentuale del 10%, ove la violazione risulti dall'amministrazione finanziaria autonomamente individuata [ai sensi degli art. 36-bis, 3° comma, del d.P.R. n. 600/1973 e 6, 5° comma, dello Statuto del contribuente, subordinatamente alla ricezione del c.d. avviso bonario], non assume dignità di argomentazione giuridicamente rilevante in vista dell'interpretazione del differente istituto che qui unicamente interessa;

- che in conclusione il collegio condivide le considerazioni di cui alla relazione depositata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.;

- che alla cassazione dell'impugnata sentenza può la Corte far conseguire la decisione di merito, ai sensi dell'art. 384, 2° comma, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto; donde l'originario ricorso avverso la cartella di pagamento va rigettato;

- che la mancanza di precedenti pronunzie di questa Corte sulla specifica questione di diritto giustifica la compensazione integrale delle spese processuali;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria impugnazione del contribuente avverso la cartella di pagamento. Compensa le spese processuali.

F. Caringella

Codice amministrativo

Dike Giuridica, 2024

L. Tramontano (cur.)

Codice della scuola

Maggioli, 2024

R. Garofoli

Codice penale ragionato

Neldiritto, 2024