Corte di cassazione
Sezione tributaria
Ordinanza 16 maggio 2011, n. 10778

IN FATTO E IN DIRITTO

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Friuli Venezia Giulia depositata il 12 giugno 2008.

La CTR aveva, rigettando l'appello dello Ufficio, confermato la sentenza della CTP di Trieste che aveva accolto il ricorso di T. Nevio avverso gli avvisi di accertamento Irpef e Irap per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Si duole la ricorrente di violazione di legge e di vizio motivazionale.

Il ricorso è palesemente infondato.

In ordine al primo motivo, fondato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 62-sexies del d.l. 331/1993 e 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. 600/1973, la CTR non ha fatto malgoverno dei principi affermati da questa Corte in tema di studi di settore da ultimo fissati dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 26635 del 18 dicembre 2009.

È stato, infatti, deciso che «La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standards" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente».

Nell'occasione, è stato, pure, precisato che «la necessità che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una "grave incongruenza", espressamente prevista dall'art. 62-sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427, ai fini dell'avvio della procedura finalizzata all'accertamento, deve ritenersi implicitamente confermata, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva, dall'art. 10, comma 1, della l. 8 maggio 1998, n. 146, il quale, pur richiamando direttamente l'art. 62-sexies citato, non contempla espressamente il requisito della gravità dello scostamento».

Orbene quando la CTR rileva in primo luogo il non eccessivo scostamento e come ratio aggiuntiva e autonoma rileva però che il contribuente ha dato contezza delle ragioni dello scarto tra l'accertato e il dichiarato,"smentendo voce per voce i dati dell'Ufficio" non fa malgoverno dei superiori principi fondati sul contraddittorio tra Ufficio e contribuente.

Infondato è pertanto il primo motivo.

La determinazione dello scostamento e delle concrete situazioni di fatto, concretano un giudizio di fatto, su cui non incide il motivo n. 2 del ricorso, fondato sul vizio motivazionale, non essendo state dedotte le circostanze di fatto su cui vi sarebbe insufficiente motivazione al fine di valutarne la rilevanza.

È giurisprudenza che il ricorrente per Cassazione il quale deduca l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata in relazione al caso analogo della mancata ammissione di una prova (nel caso esaminato, orale, ma il principio vale per ogni tipo di prova anche documentale o di deduzione) ha l'onere di indicare in modo adeguato e specifico la prova non ammessa dal Giudice (o le deduzioni su cui inciderebbe il vizio motivazionale) dato che per il principio dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni - contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 13 maggio 1999, n. 4754).

Il ricorso può, pertanto, decidersi in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c. con il rigetto per manifesta infondatezza.

Non si provvede sulle spese non essendosi il contribuente difeso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.