Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 10 maggio 2012, n. 23230

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza emessa il 2 maggio 2011, confermava la sentenza del Tribunale di Modica, in data 8 maggio 2008, appellata da Carlo R., imputato del reato di cui agli artt. 5 e 16 l. 8 febbraio 1948, n. 47, per avere intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile, denominato "Accade in Sicilia" e diffuso in via telematica sul sito www.Accadeinsicilia.net, senza che fosse intervenuta tempestiva registrazione presso la cancelleria del Tribunale di Modica; fatti commessi dal 16 dicembre 2003 al 7 dicembre 2004; e condannato alla pena di euro 150,00 di multa.

2. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606, lett. b), c.p.p.

In particolare il ricorrente esponeva:

a) che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui agli artt. 5 e 16 l. 47/1948. Il sito utilizzato dal R., in sede informatica, costituiva un semplice blog o sito internet, non rientrando nella definizione di stampa e/o stampato ai sensi dell'art. 1 l. 47/1948. La disposizione di cui agli artt. 2 e 5 l. 7 marzo 2001, n. 52 - secondo cui era prevista la registrazione anche per i giornali ed i periodici informatici - riguardava solo quelle pubblicazioni che intendevano usufruire del finanziamento pubblico;

b) che, comunque, stante l'incertezza interpretativa in ordine alla normativa de qua, ricorreva nella fattispecie l'errore scusabile su legge extrapenale di cui all'art. 47, comma terzo, c.p., con conseguente esclusione della punibilità del R.

Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Carlo R. è stato riconosciuto colpevole del reato di cui agli artt. 5 e 16 l. 47/1948 per aver intrapreso la pubblicazione del giornale di informazione civile denominato "Accade in Sicilia", diffuso sul sito internet www.accadeinsicilia.net, senza aver effettuato la prescritta autorizzazione presso la Cancelleria del Tribunale di Modica, ritenuta competente per tale adempimento (vedi capo di imputazione come contestato in atti).

Tanto premesso sui termini essenziali della fattispecie in esame, occorre riassumere sinteticamente i punti fondamentali della disciplina normativa attinente alla stampa:

1.1. Ai sensi dell'art. 1 l. 47/1948 (disposizione sulla stampa) sono considerati stampe o stampati tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisici/chimici, in qualsiasi modo destinati alla pubblicazione.

1.2. Dall'esame di detta disposizione si evince che - ai fini della sussistenza in senso giuridico del prodotto stampa - necessitano due condizioni: a) un'attività di riproduzione tipografica, b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.

1.3. Nell'ambito del prodotto stampa, come sopra individuato, la norma di cui all'art. 5 citata l. 47/1948 prescrive che nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

1.4. La pubblicazione di un giornale o altro periodico, senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, costituisce illecito penale punito ai sensi dell'art. 16 citata l. n. 47/1948.

2. Così delineati i punti fondamentali inerenti alla nozione di stampa e dell'obbligo di registrazione per il giornale o periodico, occorre esaminare - in relazione alla fattispecie concreta oggetto del presente ricorso - se detta disciplina, sotto il profilo generale sia applicabile al nuovo prodotto "media" costituente il giornale informatico diffuso in via telematica (sito www.).

3. Orbene la risposta al quesito giuridico di cui sopra è negativa per le seguenti ragioni principali:

3.1. Il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dall'art. 1 l. n. 47/1948 ed ossia: a) un'attività di riproduzione tipografica; b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.

3.2. La normativa di cui alla l. 7 marzo 2001, n. 62 (inerente alla disciplina sull'Editoria e sui prodotti editoriali, con modifiche alla l. 5 agosto 1981, n. 416) ha introdotto la registrazione dei giornali online soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l'editoria.

3.3. Detta disciplina è stata ribadita dalla successiva normativa di cui al d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, che esplicitamente ha prescritto, con la disposizione di cui all'art. 7, comma 3, che la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori di servizio intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla l. 7 marzo 2001 n. 62.

3.4. L'estensione dell'obbligo di registrazione per il giornale online - previsto dalla citata l. n. 62/2001, ripetesi, ai soli fini delle provvidenze economiche - anche in riferimento alla norma di cui all'art. 5 l. 47/1948, con conseguente applicabilità (in caso di omessa registrazione) della sanzione penale di cui all'art. 16 citata legge sulla stampa, costituisce interpretazione analogica in "malam partem" non consentita ai sensi dell'art. 25, comma secondo, Cost. e 14 delle Disposizioni sulla legge generale (vedi sulla materia de qua sez. III, sent. n. 10535 dell'11 dicembre 2008, depositata il 10 marzo 2009; sez. V, n. 35511/2010 del 16 luglio 2010).

4. Alla luce delle argomentazioni finora svolte, consegue che - non sussistendo nei confronti di Carlo R. l'obbligo della registrazione del giornale online denominato «Accade in Sicilia», ai sensi dell'art. 5 l. 47/1948 - lo stesso va assolto dal reato di cui all'art. 16 citata l. n. 47/1948, come contestato in atti, perché il fatto non sussiste, con conseguente annullamento, senza rinvio, della sentenza della Corte di Appello di Catania, in data 2 maggio 2011.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

G. Basile

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