Corte di cassazione
Sezione I civile
Sentenza 30 aprile 2015, n. 8846

Presidente: Rordorf - Estensore: Bisogni

Rilevato che

1. Piero B., con atto di citazione del 13 aprile 2007, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2581/2007 del Tribunale di Roma emesso su ricorso della cooperativa edilizia a r.l. "Un Tetto" per il pagamento di 2.979,80 euro a titolo di quote sociali non versate per gli anni dal 2000 al 2005. Ha dedotto l'opponente di non essere più socio dal 1984 a seguito di recesso e liquidazione della sua quota di partecipazione. Ha chiesto la revoca del decreto e la condanna della cooperativa per lite temeraria.

2. A seguito di costituzione della società cooperativa che ha eccepito la mancata applicazione del rito societario il giudice ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

3. Piero B. ha quindi proposto al presidente della III sezione civile istanza di fissazione di udienza collegiale che è stata dichiarata inammissibile in quanto limitativa del diritto di difesa della controparte e non idonea a provocare il mutamento del rito.

4. Contro tale provvedimento Piero B. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

5. Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione dell'art. 8 del d.lgs. 5/2003 in relazione alle facoltà di scelta difensiva garantite alle parti.

6. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e seguenti del codice di rito e la violazione dell'art. 645, comma 2, c.p.c.

7. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 5, del d.lgs. 5/2003 in relazione agli artt. 3, 111 e 24 Cost.

8. Si difende con controricorso la cooperativa edilizia a responsabilità limitata in liquidazione "Un Tetto" ed eccepisce l'inammissibilità del ricorso ex art. 360, ultimo comma, c.p.c. perché diretto a censurare un provvedimento che non ha natura decisoria ma si limita a stabilire che il processo deve continuare secondo le cadenze processuali tipiche del processo societario.

Ritenuto che

9. Il ricorso è inammissibile. Come già ha chiarito e ritenuto la giurisprudenza di legittimità di questa Corte (Cass. civ., sez. I, sentenza n. 24155 del 12 novembre 2014), "il ricorso per cassazione previsto dall'art. 111, settimo comma, Cost., è proponibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, che abbia, però, i caratteri della decisorietà e della definitività, e cioè che pronunci - o venga comunque ad incidere - irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazioni su diritti soggettivi, sicché non è impugnabile con tale mezzo l'ordinanza con la quale il presidente del tribunale, nel rito societario, a norma dell'art. 8, comma 5, del d.lgs. 17 gennaio 2013, n. 5, dichiari l'inammissibilità dell'istanza di fissazione dell'udienza di discussione, trattandosi di provvedimento istruttorio privo di carattere decisorio, in quanto non idoneo ad incidere con efficacia di giudicato su situazioni giuridiche sostanziali, e non definitivo, potendo l'istanza essere riproposta".

10. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in 5.200 euro, di cui 200 per spese, oltre spese forfetarie e accessori di legge.