Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna
Sezione I
Sentenza 8 giugno 2015, n. 539

Presidente: Perrelli - Estensore: Caso

Considerato che con provvedimento in data 14 dicembre 2014 l'Ufficio di Polizia di Frontiera aerea di Bologna disponeva il respingimento del ricorrente (cittadino albanese) alla frontiera, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, in quanto soggetto "pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'art. 4 comma 3 Decreto Legislativo 286/98";

che l'interessato ha impugnato il provvedimento, deducendone l'illegittimità sotto molteplici profili;

che si è costituita in giudizio la Questura di Bologna, resistendo al gravame;

che alla Camera di Consiglio del 21 maggio 2015, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione;

Ritenuto che, per costante giurisprudenza, le controversie concernenti i respingimenti dei cittadini stranieri alla frontiera ex art. 10 del d.lgs. n. 286 del 1998, incidendo su situazioni aventi consistenza di diritto soggettivo, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (v., tra le altre, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 5 marzo 2015, n. 624; v. anche Cass. civ., Sez. un., 17 giugno 2013, n. 15115);

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

Considerato, in conclusione, che - stante la sussistenza dei presupposti di legge - la Sezione può decidere con "sentenza in forma semplificata", ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;

che nel corso della Camera di Consiglio il Collegio ha avvertito i presenti dell'eventualità di definizione del giudizio nel merito e, in relazione al disposto di cui all'art. 73, comma 3, c.p.a., ha altresì dato comunicazione della possibile sussistenza di un assorbente profilo di inammissibilità del ricorso, in ragione della natura della posizione soggettiva azionata e della sua verosimile estraneità all'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo;

che si può provvedere alla compensazione delle spese di lite, anche in ragione della circostanza che l'atto impugnato reca l'indicazione di questo tribunale quale giudice da adire in caso di proposizione del rimedio giurisdizionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, salva la riproposizione della controversia innanzi al giudice ordinario in conformità dell'art. 11, comma 2, c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Note

Per l'affermazione della spettanza al giudice ordinario della giurisdizione sulla domanda di risarcimento dei danni proposta dal cittadino straniero che lamenti di essere stato illecitamente respinto alla frontiera italiana, v. Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 1° giugno 2015, n. 11292.