Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione III
Sentenza 29 giugno 2015, n. 996

Presidente: Nicolosi - Estensore: Giani

1. La società «Linea Fibac s.r.l.», quale proprietaria di due fondi facenti parte di un più ampio complesso edilizio posto in Comune di Poggio a Caiano e denominato «Condominio Lombarda», risulta destinataria dell'ordinanza di demolizione n. 7 del 27 gennaio 2015 emessa dall'Amministrazione comunale (doc. 4 di parte ricorrente) e avente ad oggetto opere realizzate senza i necessari titoli edilizi. Con istanza del 23 febbraio 2015 (doc. 2) la suddetta società avanzava al Comune di Poggio a Caiano domanda di accesso agli atti avente ad oggetto la comunicazione della polizia municipale prot. 10715 del 5 settembre 2014 e il verbale congiunto del servizio polizia municipale e servizi tecnici prot. 7742 del 21 giugno 2014, quali atti richiamati nella suddetta ordinanza di demolizione, oltre ad ogni altro atto preliminare, presupposto e conseguente. Con nota prot. 2313 del 7 marzo 2015 il Comune di Poggio a Caiano respingeva la suddetta domanda di accesso agli atti, sul rilievo che la stessa non era stata presentata su modulistica dedicata, che non era stata prodotta la autorizzazione dell'avente titolo e che l'istanza stessa doveva essere avanzata nei confronti della Procura della Repubblica di Prato.

2. Nei confronti del diniego di accesso la società Linea Fibac s.r.l. ha proposto ricorso a questo Tribunale Amministrativo, contestando i profili motivazionali sulla cui base l'Amministrazione comunale ha rigettato la richiesta ostensione di atti.

3. Il Comune di Poggio a Caiano e la controinteressata evocata in giudizio non si sono costituiti.

4. Chiamata la causa alla camera di consiglio del giorno 3 giugno 2015, relatore il cons. Riccardo Giani, e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

5. Con l'unico articolato motivo di diritto la società ricorrente contesta il provvedimento con il quale il Comune di Poggio a Caiano ha respinto l'istanza di accesso agli atti avanzata dalla società medesima, in particolare evidenziando la insussistenza di motivi ostativi all'assentimento dell'accesso per l'infondatezza dei profili motivazionali indicati nell'atto gravato.

6. La censura è fondata, nei sensi di seguito esposti.

7. L'Amministrazione comunale pone a fondamento del diniego di ostensione, in primo luogo, la circostanza che "la domanda non è presentata con l'apposita modulistica dedicata"; si tratta di motivo di diniego sicuramente illegittimo, giacché nessuna norma autorizza l'Amministrazione a pretendere l'utilizzo di modulistica dalla stessa predisposta a pena di inammissibilità della pretesa ostensiva; quindi se l'Amministrazione deve certo pretendere che l'istante presenti una domanda avente il contenuto previsto dalla legge (indicante quindi l'atto cui si chiede di accedere, l'interesse che sorregge la pretesa ostensiva, l'esatta indicazione del soggetto richiedente ecc.) al contrario essa non può esigere che le indicazioni stesse siano fornite attraverso l'uso della "modulistica dedicata" predisposta dall'Amministrazione medesima dovendo valutarsi la funzione della stessa come ausilio offerto ai privati e non come condizione di ammissibilità o procedibilità della procedura di accesso.

8. In secondo luogo il gravato atto di diniego statuisce che "non è stata prodotta autorizzazione dell'avente titolo". Anche questo profilo motivazionale appare illegittimo, non essendo esplicitato chiaramente a cosa l'Amministrazione si riferisca; l'istanza di accesso è stata presentata al Comune di Poggio a Caiano dall'avv. Franco Bruno Campagni a nome della società Linea Fibac s.r.l. e nell'istanza medesima è riportato mandato del legale rappresentante della società stessa con il quale si conferisce all'avv. Campagni, tra l'altro, "la facoltà di avanzare istanze ai sensi della legge n. 241 del 1990"; d'altra parte dal società Linea Fibac è senz'altro legittimata ad avanzare istanze di accesso con riferimento ad atti che risultano richiamati nell'ordinanza di demolizione n. 7 del 2015 (doc. 4) di cui la società medesima risulta destinataria; con l'effetto che non appare chiaro a cosa si riferisca l'Amministrazione quando richiede "autorizzazione dell'avente titolo".

9. In terzo luogo il gravato provvedimento di diniego motiva con riferimento al fatto che "tali documentazioni [cioè quelle richieste nella istanza di accesso] devono essere richieste direttamente alla Procura della Repubblica di Prato non potendo essere evase direttamente da questo Ente". Anche il suddetto profilo motivazione risulta inidoneo a fondare l'impugnato diniego di accesso, non esplicitando in modo chiaro un profilo di preclusione all'assentimento del richiesto accesso; infatti gli atti a cui la ricorrente chiede di accedere sono atti propri del procedimento amministrativo che ha condotto all'emanazione dell'ordinanza di demolizione pregiudizievole per la ricorrente; l'Amministrazione non dà prova della esistenza di un procedimento penale in corso che sia idoneo a supportare il diniego di accesso, né espressamente riferisce circa la sussistenza di una azione penale in corso; l'affermazione circa la necessità di richiedere gli atti alla Procura della Repubblica sembra evocare semplicemente l'avvenuta trasmissione degli atti del procedimento amministrativo alla stessa per gli accertamenti di competenza; ma, come la giurisprudenza ha chiarito, la semplice trasmissione degli atti alla Procura, in assenza di sequestro penale o di dimostrazione di effettivo avvio dell'azione penale, non è sufficiente a giustificare il diniego di ostensione di atti amministrativi (T.A.R. Bari, sez. I, 4954 del 2002). Ne segue che il profilo motivazionale in esame non appare idoneo a giustificare l'atto gravato.

10. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, con spese a carico dell'Amministrazione, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina al Comune di Poggio a Caiano di esibire, entro quindici giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notifica della presente sentenza, i documenti richiesti dalla società ricorrente con l'istanza datata 23 febbraio 2015.

Condanna il Comune di Poggio a Caiano al pagamento delle spese di giudizio nei confronti della ricorrente che liquida in Euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge; spese compensate nei confronti della controinteressata evocata in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.