Corte di cassazione
Sezione VI civile
Ordinanza 11 settembre 2015, n. 17996

Presidente: Di Palma - Estensore: Ragonesi

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 2345/14 proposto da S.D. nei confronti della Reale Mutua Ass.ni s.p.a. il consigliere relatore ha depositato ex art. 380-bis c.p.c. la relazione che segue.

"Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

S.D. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2472/13 che ha respinto la domanda della ricorrente volta a sentir dichiarare responsabile la Reale Mutua Ass.ni s.p.a. della violazione della normativa antitrust per avere partecipato ad un cartello volto a predeterminare i premi assicurativi per la RCA degli autoveicoli e di conseguenza condannarla alla ripetizione delle somme indebitamente percepite pari ad euro 647,73.

Con l'unico motivo contesta la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante per la concorrenza anche nei confronti della intimata, che aveva accertato la pratica anticoncorrenziale (confermato prima dal Tar e poi dal Consiglio di Stato con sentenza 2199/2002) non costituisse prova sufficiente a dimostrare nel caso di specie la sussistenza dell'illecito, attribuendo quindi alla odierna ricorrente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito.

Il motivo è fondato alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato che nel giudizio promosso dall'assicurato ed avente ad oggetto il risarcimento del danno da questi patito per l'elevato premio corrisposto in conseguenza di un'illecita intesa orizzontale restrittiva della concorrenza, posta in essere da compagnie assicuratrici, gli atti del procedimento, in esito al quale l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha accertato la sussistenza dell'illecito anticoncorrenziale ed irrogato una sanzione ad una determinata impresa, costituiscono una prova privilegiata, quando non una presunzione, del danno patito dal singolo assicurato. Ne consegue che la medesima impresa assicuratrice può fornire prova contraria del nesso causale tra l'illecito concorrenziale e il danno, ma non con argomentazioni generali, tese a rimettere in discussione i fatti costitutivi della sussistenza della violazione della disciplina sulla concorrenza, già valutati dall'Autorità Garante, bensì offrendo precise indicazioni su situazioni e comportamenti relativi ad essa e all'assicurato, idonei a dimostrare che il livello del premio non è stato determinato dalla partecipazione all'intesa illecita, ma da altri fattori (ex plurimis da ultimo Cass. 9116/2014; Cass. 5327/2013; Cass. 14027/2013; Cass. 11610/2011).

In conclusione ricorrono i requisiti di cui all'art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio [omissis]".

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.