Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione II
Sentenza 12 ottobre 2015, n. 1366

Presidente: Romano - Estensore: Viola

FATTO E DIRITTO

Con provvedimento 19 giugno 2014 prot. n. 126/14 Div. Anticrimine, il Questore di Pisa ammoniva il ricorrente, ai sensi dell'art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 (conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38), invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge; in particolare, l'emanazione del provvedimento di ammonizione era determinata da presunti atti di vessazione riportati all'Autorità di Polizia dalla moglie Sig. [omissis], di tale importanza da aver ingenerato, in capo alla stessa, «un perdurante stato di ansia e di paura e un fondato timore per l'incolumità propria e di persone alla medesima vicine, tali da costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita e a richiedere un intervento dell'Autorità affinché cessino tali condotte».

Il provvedimento di ammonizione era impugnato dal ricorrente, per violazione di legge ed eccesso di potere; con il ricorso, era altresì richiesto il risarcimento del danno alla salute presuntamente subito dal ricorrente, provvisoriamente quantificato in ricorso in Euro 50.000,00 e mai meglio specificato.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.

Dopo l'esecuzione degli incombenti istruttori richiesti con l'ordinanza 30 gennaio 2015, n. 176, la Sezione, con l'ordinanza 27 febbraio 2015, n. 163, accoglieva l'istanza cautelare proposta con il ricorso, sospendendo l'esecuzione dell'atto impugnato.

L'azione di impugnazione proposta con il ricorso è fondata e deve pertanto essere accolta.

Non essendo intervenuta alcuna nuova deduzione da parte delle Amministrazioni resistenti, appare sufficiente il sostanziale richiamo di quanto già rilevato in sede cautelare (T.A.R. Toscana, sez. II, ord. 27 febbraio 2015, n. 163) in ordine alla palese fondatezza del ricorso; a questo proposito, la Sezione deve pertanto rilevare:

a) come l'emanazione del provvedimento di ammonimento risulti essere stata determinata essenzialmente dalle sole dichiarazioni della controinteressata e non risulti essere stato effettuato alcun approfondimento istruttorio, pur essendovi elementi nell'esposto presentato dalla Sig.ra [omissis] (riferimenti a persone presenti ai fatti; pen drive con i messaggi presuntamente inviati dal marito; ecc.) suscettibili di obiettivo approfondimento;

b) come si tratti, in buona sostanza, delle stesse insufficienze istruttorie rilevate dall'ordinanza 15 ottobre 2014 n. 6543/14 R.G.N.R. del Tribunale distrettuale del riesame di Firenze che, con riferimento alla "parallela" vicenda penale, ha ampiamente rilevato come, da un lato, le presunte vessazioni poste in essere dal ricorrente, trovino conferma solo nelle dichiarazioni della moglie e come, dall'altro, appaia scarsamente credibile che tali minacce possano avere esplicato effetti su una persona che, per effetto della propria professione (assistente della Polizia di Stato), deve presumersi addestrata ed in grado di fronteggiare adeguatamente simili comportamenti;

c) come gli interventi effettuati dalle pattuglie della Polizia di Stato in data 16 febbraio, 15 e 17 giugno 2014 (nel primo caso, su richiesta del ricorrente) e le dichiarazioni in quella sede acquisite documentino certo una situazione di conflittualità familiare (innegabile, nella fattispecie), ma non l'adozione di comportamenti persecutori da parte del ricorrente;

d) come, anche in quella sede, sia stato dato atto della presenza di persone presenti ai presunti comportamenti vessatori che poi non sono state sentite;

e) come l'indubbio carattere di urgenza del procedimento non escluda per nulla l'obbligo, desumibile dai principi generali in materia di corretta amministrazione, di acquisire, ove possibile, riscontri obiettivi delle affermazioni contenute negli esposti degli interessati;

f) come peraltro sia completamente mancato l'accertamento obiettivo in ordine anche alla questione (centrale) della sussistenza di un diritto o meno del ricorrente di accedere alla casa di abitazione, in considerazione degli accordi di separazione intervenuti tra i legali delle parti nelle more della formalizzazione della separazione legale (circostanza che non attiene solo alla problematica civilistica, ma che assume indubbia rilevanza fattuale nella vicenda che ci occupa, in cui appare fondamentale accertare se il ricorrente avesse o meno diritto di accedere alla casa coniugale);

g) come, anche in sede giudiziale, le Amministrazioni resistenti non siano state in grado di esibire documentazione idonea ad evidenziare univocamente la pericolosità del ricorrente e gli atti di vessazione nei confronti della moglie presuntamente posti in essere.

L'azione impugnatoria proposta con il ricorso deve pertanto essere accolta e deve essere disposto l'annullamento dell'atto impugnato; al contrario, l'azione risarcitoria deve essere rigettata, non essendo stata supportata da alcun elemento di prova e, comunque, trattandosi di pregiudizio neutralizzato in radice dalla tutela cautelare concessa dalla Sezione.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico delle Amministrazioni resistenti e liquidate come da dispositivo; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio nei confronti della controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) accoglie l'azione impugnatoria, come da motivazione e, per l'effetto, dispone l'annullamento del provvedimento 19 giugno 2014 prot. n. 126/14 Div. Anticrimine del Questore di Pisa;

b) rigetta l'azione risarcitoria, come da motivazione.

Condanna le Amministrazioni resistenti alla corresponsione al ricorrente della somma di Euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre ad IVA e CAP, a titolo di spese del giudizio.

Compensa le spese di giudizio nei confronti della controinteressata Sig. [omissis].

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi del ricorrente e della controinteressata, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.