Prostituzione, favoreggiamento della prostituzione
e intralcio alla circolazione

Stefano A. Oriano (*)

1. Il reato di favoreggiamento nella legge Merlin e nelle decisioni della Corte di cassazione

L'art. 3 della legge n. 75 del 1958 ("Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione") commina pesanti sanzioni (fino a 6 anni di carcere e forti multe) tutti coloro che:

- reclutino una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevolino a tal fine la prostituzione (comma 4);

- inducano alla prostituzione una donna di età maggiore, o compiano atti di lenocinio (comma 5);

- compiano attività di organizzazione della prostituzione, o di reclutamento delle prostitute, anche attraverso la tratta delle donne (commi 6 e 7);

- favoriscano o sfruttino la prostituzione altrui" (comma 8).

Come la migliore dottrina e la più oculata giurisprudenza hanno da sempre giustamente sottolineato, il livellamento fra ipotesi diverse e assai diversamente gravi di reato, è uno dei difetti più evidenti della legge, conseguenza dell'ostruzionismo attuato dai partiti di ispirazione religiosa in sede di dibattito parlamentare, che ha costretto a complicati compromessi. Trattare il semplice favoreggiamento allo stesso modo di comportamenti assai più pericolosi come lo sfruttamento, il lenocinio o l'induzione alla prostituzione, non risponde certamente a canoni corretti di politica criminale. Imputare poi il reato di favoreggiamento al cliente, come fanno forze dell'ordine e magistratura inquirente, finisce per equiparare un comportamento che la legge non considera illegale a quello di prosseneti, sfruttatori e colpevoli di tratta.

La interpretazione della norma ha richiesto, nel corso del tempo, numerosi interventi della Cassazione, di cui diamo una breve rassegna.

In tema di "favoreggiamento reciproco", la Cassazione (sentenza n. 8345 del 2000, III sezione penale) ha escluso la sussistenza del reato nel caso di prostitute che avevano condiviso il medesimo appartamento e usavano recarsi assieme nei luoghi di prostituzione. La sentenza ritiene che vada applicato il criterio (adottato da numerose precedenti decisioni) che distingue tra aiuto alla persona della prostituta e aiuto alla prostituzione e, alla luce di questo, stabilisce che la norma (che incrimina chiunque favorisca "in qualsiasi modo" la prostituzione altrui) non possa prescindere dalla necessità che la condotta materiale del presunto favoreggiatore concreti oggettivamente un aiuto all'esercizio del meretricio in quanto tale. La sentenza fornisce anche una interpretazione della ormai datata decisione delle sezioni unite (n. 4861 del 1973), in cui si afferma che "costituisce agevolazione reciproca della prostituzione il fatto che più meretrici, convivendo in un comune alloggio e associandosi per far fronte alle spese, realizzino, in conseguenza di questa cooperazione, il risultato di offrire migliori e più raffinate prestazioni ai clienti". Nella sentenza del 2000, detto principio va inteso e valutato in relazione ai concreti casi in esame e, nel caso trattato dalla decisione del 1973, la finalità delle prostitute "associate" era proprio di fornire una maggiore completezza e raffinatezza delle prestazioni professionali, implicando l'agevolazione dell'attività di ciascuna delle donne che cooperavano alla fornitura dei "servizi plurimi" offerti e aveva come effetto il miglioramento di qualità e appetibilità dell'offerta commerciale di sesso, integrando pertanto il reato di favoreggiamento.

Su questa linea, una giurisprudenza ormai affermata ha escluso il favoreggiamento della prostituzione nei confronti di chi concede in locazione un appartamento a una prostituta, anche se sia consapevole che la locataria vi eserciterà la prostituzione (Cass. Sez. III, n. 4996 del Sez. III, n. 6400 del 1991). Se la locazione non è concessa allo scopo specifico di esercitare nell'immobile locato una casa di prostituzione (nel qual caso ricorrerebbe l'ipotesi di lenocinio cui al n. 2 dell'art. 3 legge 75/1958), la condotta del locatore non configura propriamente un aiuto alla prostituzione esercitata dalla locataria, ma semplicemente la stipulazione di un contratto attraverso cui è consentito a quest'ultima di realizzare il suo diritto all'abitazione; l'aiuto (o più esattamente il negozio giuridico) riguarda la persona e le sue esigenze abitative, e non la sua attività di prostituta. La Corte, pur nella consapevolezza che in casi come questo, seppur indirettamente, viene agevolata anche la prostituzione, ritiene che simili rapporti indiretti non possano essere inclusi nel nesso causale penalmente rilevante tra condotta dell'agente ed evento di favoreggiamento, anche perché portando questo ragionamento alle sue logiche conseguenze "si arriverebbe al paradosso che colui che soccorre una (a lui) nota prostituta che sta annegando sarebbe imputabile di favoreggiamento perché indirettamente consente alla prostituta di continuare ad esercitare il suo mestiere".

Sempre in materia, la Corte ha dettato indicazioni utili a distinguere la semplice concessione di immobili in locazione dal reato di favoreggiamento (sentenza n. 13584 del 1999, III sezione penale), stabilendo che non sussista il reato quando il contributo agevolatore dato alla prostituta rientri esclusivamente nell'attività di impresa che il soggetto agente svolge e invece sussista in presenza di elementi ulteriori. Su tale premessa ha stabilito che costituisce reato di favoreggiamento della prostituzione il fatto dell'albergatore che, oltre a fornire alle prostitute la disponibilità delle camere, ponga in essere comportamenti volti all'agevolazione dell'attività delle prostitute medesime, consistenti in opere di mediazione o di interposizione dirette alla realizzazione del mercimonio quali ad esempio: il dare ricetto per breve tempo, più volte al giorno, ad una o più donne (conosciute come prostitute dallo stesso albergatore) accompagnate da uomini diversi (sentenza n. 2978 del 1996); la detenzione da parte dello stesso albergatore di un notevole numero di profilattici, di molti dei quali era stata accertata anche la vendita; elementi vari come il prezzo differenziato praticato alle prostitute e l'omissione della registrazione dei nominativi.

Altra consolidata giurisprudenza esclude che il cameriere al servizio di una donna che si prostituisce incorra nel reato di favoreggiamento, se la sua opera non oltrepassa i limiti delle mansioni tipiche del collaboratore domestico: sicché aprire la porta e colloquiare con le persone in attesa, pur con la piena consapevolezza delle ragioni della visita di costoro, non costituiscono fatti specifici di interposizione personale, idonei a facilitare l'esercizio della prostituzione (Cass. Sez. III, n. 2296 del 1999); lo svolgimento di altre attività, non tipiche della collaborazione domestica - come l'incaricarsi delle iscrizioni pubblicitarie - da parte di una collaboratrice domestica, integra invece il favoreggiamento (Cass. Sez. III, n. 6280 del 1983).

La Cassazione ha anche stabilito che l'accompagnamento abituale, con la propria autovettura, di una donna nel luogo in cui la stessa si prostituisce rappresenta di per sé attività di favoreggiamento (oltre che indizio di sfruttamento), essendo il legame sentimentale con la prostituta di fatto non incompatibile con tale attività. L'accompagnamento abituale - diversamente dalla semplice convivenza - costituisce, infatti, una condotta attiva, funzionalmente orientata a migliorare le condizioni organizzative per l'esercizio in concreto della prostituzione, mentre la presenza sul posto a garanzia di violenze e minacce realizza la protezione necessaria perché il meretricio possa svolgersi (Cassazione n. 12633 del 1999, Sez. III).

Un'altra sentenza (Cassazione penale, n. 12919 del 1998) fornisce una interessante definizione in negativo della prostituzione, chiarendo che non ogni rapporto con implicazioni sessuali dettato anche da interessi materiali può essere qualificato come attività di prostituzione e in positivo di sfruttamento e favoreggiamento, precisando che qualora esista un rapporto sinallagmatico tra commercio del corpo della persona che fornisce questo tipo di prestazioni ed indebito profitto economicamente apprezzabile derivante dall'intermediazione e/o dall'apprestamento di strutture o condizioni idonee ad agevolare questa attività si configurano rispettivamente i delitti di sfruttamento e di favoreggiamento della prostituzione.

Con la sentenza n. 1716 del 21 gennaio 2005 la Corte ha finalmente dettato alcuni punti fermi anche sulla questione relativa alla imputazione del reato di favoreggiamento al cliente che, dopo il congresso carnale, riaccompagni la prostituta nel luogo in cui la ha prelevata, che ha causato, oltre ad un serio danno alla (non certo positiva) immagine della giustizia, tanti abusi ed alcuni fatti tragici, primo fra tutti il suicidio di un giovane di Treviso ingiustamente imputato per favoreggiamento. La Cassazione era stata chiamata a decidere dal ricorso del procuratore della Repubblica di Teramo contro una sentenza del tribunale del Giudice dell'udienza preliminare (18 dicembre 2001). La vicenda, come molte altre analoghe, era iniziata con la contestazione del reato di favoreggiamento ad un automobilista che, a bordo della sua auto si era avvicinato ad una prostituta nella strada provinciale, ove questa era solita sostare per reperire clienti, quindi, dopo una breve conversazione, aveva caricato a bordo la donna. Allontanatisi in auto, i due si erano appartati in una strada buia, dove avevano consumato un rapporto carnale (!!!), al termine del quale il cliente aveva riaccompagnato la donna nella strada dove l'aveva prelevata e, per tale motivo, era stato imputato per favoreggiamento.

Il tribunale di Teramo, sulla stessa linea di altre significative decisioni di merito, aveva assolto l'imputato perché il fatto non sussiste, ritenendo che il reato di favoreggiamento si configura come intermediazione tra offerta e domanda di prostituzione sessuale, sicché non può essere commesso dal cliente della prostituta e che riaccompagnare la meretrice nel luogo di adescamento, dopo aver consumato il rapporto sessuale, "è una condotta correlata piuttosto alla esigenza della consumazione del rapporto in luogo diverso da quello dell'incontro". La procura, perseverando nell'errore, era ricorsa in Cassazione, sostenendo che il favoreggiamento della prostituzione non richiede la intermediazione tra offerta e domanda, ma è fattispecie a forma libera che sanziona tutte quelle condotte che in qualsiasi maniera agevolano l'attività di meretricio e che possono essere perpetrate anche dal cliente.

La Cassazione ha respinto il ricorso della procura ritenendolo privo di fondamento giuridico; ha dichiarato non doversi procedere contro l'imputato per il reato di favoreggiamento della prostituzione; ha affermato il principio (a cui dovrà attenersi la giurisprudenza del merito) che il cliente il quale riaccompagna una prostituta al luogo di adescamento non commette il reato di favoreggiamento (e nessun altro reato).

La sentenza ha sinteticamente affrontato la problematica generale della normativa in materia di prostituzione, precisando che:

1) La legge n. 57/1958 nell'abolire i locali di meretricio (le c.d. case chiuse) disciplinati dagli articoli 190-208 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e nell'abrogare implicitamente gli articoli 531-536 del codice penale, ha introdotto nuove figure di reato, tutte riconducibili a quattro categorie generali, relative rispettivamente alle case di prostituzione, al prossenetismo in senso lato (comprendente reclutamento, induzione, agevolazione, pubblico lenocinio, tratta, favoreggiamento), allo sfruttamento e all'adescamento.

2) In base alla legislazione vigente la prostituzione in quanto tale non è penalmente illecita, e non è neppure più disciplinata come fonte di malattie veneree. Anche il "libertinaggio" (meglio noto come adescamento), in passato punito con l'arresto fino a 8 giorni e con l'ammenda, è stato degradato a illecito amministrativo (per effetto dell'articolo 81, comma 1, lett. a del decreto legislativo n. 507/1999).

3) Oggetto delle "fattispecie criminali" contenute nella legge Merlin è ancora la moralità pubblica e il buon costume, di cui al titolo nono del libro secondo del codice penale ma - come pure sottolinea autorevole dottrina - è anche quello di impedire che le persone dedite alla prostituzione siano sfruttate, strumentalizzate, e comunque indotte alla loro umiliante attività, tutelandone libertà e dignità. Questa duplice finalità ed oggettività giuridica (moralità pubblica e libertà delle persone che si prostituiscono) è confermata anche dal composto scopo del legislatore che (oltre che da numerose parti dei lavori preparatori n.d.r.) si ricava chiaramente dal titolo stesso della legge ("Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione").

4) La nozione di favoreggiamento sostenuta dalla procura ricorrente, tutta fondata sulla formulazione letterale della norma, ed in particolare sulla locuzione avverbiale "in qualsiasi modo", non resiste a un rigoroso vaglio critico, ma va interpreta restrittivamente, considerando che, tra le figure criminose introdotte dalla legge n. 75/1958 è quella caratterizzata da maggiore indeterminatezza nella descrizione della condotta tipica. Si rende quindi necessaria una interpretazione "costituzionalmente adeguatrice", che rispetti i principi di determinatezza del precetto penale e di responsabilità penale personale, consacrati rispettivamente negli artt. 25 e 27 della Carta repubblicana. A tal fine e per evitare ogni assurda dilatazione della condotta incriminata, è necessario il ricorso alla oggettività giuridica del reato come sopra individuata, che impone di escludere dal perimetro penale quelle condotte di astratto favoreggiamento che non offendono né la moralità pubblica o il buon costume né la libertà delle persone dedite alla prostituzione, che la legge n. 75 del 1958 ha inteso tutelare. In altri termini, è il principio di offensività che in questo caso consente di restringere la tipicità della condotta nei limiti imposti dai principi costituzionali.

5) Il cliente di una prostituta che, dopo il congresso carnale, la riaccompagni nel luogo in cui questa esercita la sua professione non offende né la moralità pubblica o il buon costume, né attenta alla libertà personale della prostituta e neppure "favorisce" la prostituzione in quanto tale, o almeno non la favorisce più di quanto non faccia la consumazione stessa del congresso carnale, che tuttavia nessuno (ancora) è arrivato a imputare al cliente come favoreggiamento. In definitiva il cliente, in questo caso, svolge una attività che risponde a un sentimento di cortesia e di rispetto della dignità personale della prostituta e che si configura semplicemente come "condotta accessoria" alla consumazione del rapporto sessuale mercenario, condotta che non è un aiuto alla prostituzione ma un favore personale alla prostituta.

Da questi assunti si ricava che la legge n. 75 del 1958 non considera il fatto in sé della prostituzione come reato ma solo quelle condotte che possano creare condizioni favorevoli al meretricio o che siano rivolte a ricavare da esso un profitto. In definitiva, nel nostro ordinamento, un rapporto sessuale fra adulti consenzienti, ancorché mercenario non costituisce reato e se il prostituirsi non costituisce reato, anche la condivisione del mercimonio deve essere esclusa dall'applicazione delle sanzioni penali, dato che la estensione la cliente delle sanzioni previste per il favoreggiamento finirebbe per criminalizzare l'accordo come tale e l'atto che ne deriva, facendo venir meno la ragione dell'esclusione della prostituta dal novero dei destinatari dei precetti penali, in quanto punire solo il cliente sarebbe inammissibile, comportando la violazione del diritto di eguaglianza di fronte alla legge.

2. Ordinanze "antiprostituzione" dei sindaci e "intralcio alla circolazione"

Nel corso dell'ultimo decennio, sull'onda di campagne moralistiche e di iniziative propagandistiche di preti d'assalto, numerosi sindaci hanno emesso "ordinanze antiprostituzione", attraverso provvedimenti formalmente motivati dalla necessità di tutela del demanio pubblico e/o la sicurezza della circolazione stradale.

Nel primo caso, il provvedimento si fonda sull'articolo 823 del codice civile ("Condizione del demanio pubblico") che, nel contesto della inalienabilità del demanio pubblico, fissa regole e limiti per il suo utilizzo. L'ordinanza del sindaco considera quindi l'attività di meretricio come una modalità illegale di utilizzo del demanio pubblico che turberebbe l'uso degli stessi beni (si tratta in generale di stradoni squallidi di periferia durante le ore notturne) da parte di "altri e diversi soggetti dell'ordinamento".

Nel secondo caso (che riguarda la maggioranza dei provvedimenti) il potere di ordinanza del sindaco si basa sulle norme di legge (1) che attribuiscono al sindaco i compiti di vigilanza su tutto quanto possa riguardare la sicurezza e l'ordine pubblico (previa informazione al prefetto). Nella fattispecie, l'ordine pubblico sarebbe violato dal crearsi di code e rallentamenti nella circolazione stradale che, impedendo il regolare deflusso dei veicoli, non consentirebbero il naturale sviluppo della vita civile quotidiana (???!!!).

In entrambi i casi, il comportamento sanzionabile è, in linea generale, costituito dalla fermata del veicolo al fine di richiedere informazioni sulle prestazioni sessuali a pagamento o di contrattare (o concordare) le stesse.

Si tratta di iniziative assai disinvolte e discutibili che non possono reggere di fronte ad oculati ricorsi all'autorità giudiziaria e sicuramente i sindaci che le hanno emesse hanno fatto affidamento sul fatto che i clienti sanzionati difficilmente avrebbero impugnato i verbali di contravvenzione, per evitare la notificazione del verbale stesso alla propria residenza e tutta la pubblicità negativa conseguente al ricorso amministrativo e/o giudiziario. È un atteggiamento che fa ben comprendere il livello di cultura della legalità del nostro paese, ma che si è rivelato lungimirante, dato che sono stati pochissimi i coraggiosi che hanno impugnato le sanzioni e/o le ordinanze stesse, ottenendo in generale successo e consentendo di evidenziare i numerosi profili di illegittimità delle ordinanze.

Il caso più emblematico è, ad avviso dello scrivente, quello accaduto in un piccolo centro in provincia di Vicenza (comune di Sovizzo) ove i carabinieri hanno fermato, sulla strada statale, un automobilista che viaggiava con una signora di colore. Lasciando allontanare indisturbata la signora, i carabinieri hanno contestato al guidatore la violazione della ordinanza antiprostituzione emessa dal sindaco di Sovizzo su due presupposti non dimostrati: che la signora (in quanto di colore?) fosse una prostituta e che fosse stata contattata e raccolta in zona "coperta" dall'ordinanza del sindaco.

L'automobilista ha impugnato il provvedimento di fronte al tribunale di Vicenza che ha accolto il ricorso (sentenza n. 63 del 1998) ritenendo illegittime sia l'ordinanza del sindaco che le modalità di contestazione dei carabinieri.

La sentenza ritiene che la ordinanza antiprostituzione violi il canone di determinatezza della condotta punita, in quanto prevede che agli automobilisti "sia vietato chiedere informazioni a soggetti che, per atteggiamento o per l'abbigliamento o per le modalità comportamentali manifestano l'intenzione di esercitare l'attività di prestazioni sessuali a pagamento", e permette agli addetti al traffico una valutazione assolutamente discrezionale dei requisiti che integrano il comportamento punibile, non consentendo in tal modo al presunto trasgressore una percezione esatta della condotta vietata. Illegittima viene anche considerata quella parte dell'ordinanza che prevede sanzioni sul semplice presupposto di transitare o sostare in auto nel comune di Sovizzo con abbigliamento o comportamenti tali da far apparire agli incaricati della vigilanza che si eserciti attività di meretricio, disposizione che va ad interferire anche con le modalità di prova della sussistenza della violazione, ledendo il diritto di difesa del cittadino. La sentenza opportunamente precisa che, nel caso in cui le sanzioni siano quelle previste dal codice della strada, occorre che esse siano precedute da adeguata informazione (la segnaletica prevista dall'art. 5 del codice della strada).

La illegittimità delle modalità di contestazione dei carabinieri sono dovute al fatto che questi non hanno visto il conducente del veicolo mentre contattava la anonima signora - non potendo quindi dedurre che fosse stata raccolta in località interessata alla ordinanza del sindaco - e neppure hanno in alcun modo potuto provare che essa esercitasse il "mestiere".

Sempre nella stessa zona del nord-est si svolge la vicenda oggetto di una decisione del tribunale di Verona (sentenza n. 1009 del 2001). In questo caso un automobilista al quale era stata contestata la violazione dell'ordinanza antiprostituzione emessa dal sindaco di Verona si era difeso sostenendo che non aveva contattato una prostituta per avere rapporti sessuali a pagamento, ma raccolto una signora che faceva l'autostop durante un violento temporale.

Il giudice adito aveva accolto il ricorso dell'automobilista ritenendo illegittima l'ordinanza del sindaco per eccesso e sviamento di potere, per aver usato un proprio potere discrezionale per un fine diverso da quello per il quale il potere stesso gli era stato conferito da legge dello Stato, perseguendo l'esercizio della prostituzione, con misure preordinate alla sicurezza stradale e all'utilizzo del demanio stradale. L'ordinanza è stata quindi ritenuta contraria alla legge in quanto vieta la fermata del veicolo per chi ha intenzione di contattare prostitute e non al fine - che invece avrebbe legittimamente potuto prevedere - di non arrecare intralcio alla circolazione stradale e creare situazioni di pericolo.

Anche l'Autorità garante della privacy si è dovuta pronunciare sulla iniziativa di un sindaco che, non ritenendo sufficiente la contestazione di violazioni al codice della strada ai clienti motorizzati, aveva disposto - sempre con ordinanza - che fosse anche effettuata la comunicazione obbligatoria dell'avvenuta violazione dell'ordinanza presso il domicilio del trasgressore, persino nei casi di contestazione sul posto e/o di oblazione. Tale misura, a quanto sosteneva il sindaco interessato, veniva presa a tutela della salute pubblica ed in particolare di parenti ed affini (esposti alle malattie veneree ed al rischio di contagio dell'AIDS) e non per screditare l'interessato (come invece può risultare ad un obiettivo osservatore).

Il Garante (pronuncia del 26 ottobre 1998) dichiarava illegittima l'ordinanza del sindaco perché priva di corretto fondamento giuridico. Anche in questo caso veniva considerato illegittimo il perseguimento di finalità diverse da quelle previste dalla legge in quanto le notifiche hanno la sola finalità di dare all'interessato la comunicazione dell'atto, e non certo di informare i parenti dei suoi comportamenti. Il Garante riteneva anche che la comunicazione, in quanto contenente dati sensibili - tali vanno ovviamente considerate le informazioni relative alla sfera sessuale - fosse soggetta a limiti particolarmente severi, soprattutto nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Per tali motivi il Garante invitava l'amministrazione interessata a eliminare le norme censurate dalla ordinanza. L'amministrazione, anziché prendere atto dell'infortunio rifiutava di adempiere, con una motivazione a dir poco originale, sostenendo che non avrebbe eliminato le disposizioni contestate, ma neppure le avrebbe effettivamente applicate, in quanto si trattava di un deterrente contro il ricorso alla prostituzione. In seguito a questo incredibile e sconcertante comportamento, il Garante ribadiva la censura (deliberazione del 23 marzo 1999) e provvedeva a trasmettere gli atti alla Procura della repubblica competente per territorio.

Sulla problematica generale relativa ai contenuti delle ordinanze "antiprostituzione" dei sindaci si è finalmente pronunciata la Cassazione, con la sentenza n. 19995 del 2004, indicando principi e dettando linee guida che ci auguriamo potranno ridurre gli abusi che hanno contraddistinto il comportamento di alcune amministrazioni comunali in questi ultimi anni.

La vicenda all'origine del pronunciamento della Cassazione è iniziata con la contestazione di una contravvenzione per intralcio alla circolazione comminata per violazione di una ordinanza del sindaco (n. 238 del 1998) ad un automobilista accusato di essersi "fermato per contrattare prestazioni sessuali mercenarie con persona di sesso femminile dedita al meretricio".

L'automobilista aveva proposto opposizione al Giudice di pace di Alessandria contro la successiva ordinanza-ingiunzione della polizia municipale, sostenendo di non aver commesso la violazione contestata perché aveva fermato il proprio autoveicolo a causa della condotta di guida di chi lo aveva preceduto, e non per contrattare le prestazioni di una prostituta, e di essere comunque stato nella impossibilità di conoscere le disposizioni contenute nella ordinanza del sindaco per la mancanza di una specifica segnaletica.

Il giudice di pace aveva accolto l'opposizione, annullando l'ordinanza della polizia municipale con varie motivazioni. Nel merito perché riteneva quantomeno difficile ipotizzare intralcio alla circolazione nel cuore della notte (alle 0,20) in un tratto di carreggiata a tre corsie a senso unico e perché la trattativa per prestazioni sessuali era stata solo supposta, ma non provata; in linea di principio perché l'ordinanza del sindaco, per il suo tenore, era da connettere alle norme sulla circolazione stradale e nei luoghi in cui il fatto si era verificato mancava qualunque segnale di divieto di sosta o di fermata e quindi ( in difetto di apposita segnaletica) il divieto non poteva trovare applicazione.

Il Comune di Alessandria proponeva ricorso in Cassazione per due motivi, il primo riferibile ai poteri del sindaco e il secondo ai poteri degli agenti di polizia municipale.

In riferimento al primo motivo, il ricorso sosteneva che il sindaco ha il potere di sanzionare i comportamenti di turbativa della circolazione e della sicurezza dei cittadini, al di là di quanto previsto dal codice della strada e del fatto che i comportamenti predetti siano posti in essere con la utilizzazione di veicoli a motore su strada. Tale potere deriverebbe dalle disposizioni in materia di enti locali vigenti all'epoca della ordinanza sindacale e della ingiunzione (2). Su tali premesse il ricorso sosteneva che nessuna particolare pubblicità dell'ordinanza del sindaco fosse dovuta (si fa riferimento alle forme previste dal codice della strada) oltre alla pubblicazione dell'albo pretorio, per il tempo di legge. In riferimento al secondo motivo (3), il ricorso sosteneva che la verbalizzazione degli agenti accertatori, in quanto pubblici ufficiali, fa prova sino a querela di falso; e poiché i verbali in questione evidenziavano l'intralcio e la turbativa, nessun dubbio era consentito a riguardo al giudice di pace, nemmeno con riferimento alla contrattazione avente ad oggetto prestazioni sessuali, accertata dagli agenti e quindi non richiedente ulteriori riscontri (!!!).

Come anticipato in premessa la Cassazione ha respinto il ricorso del comune di Alessandria, ritenendo che la decisione del giudice di pace di Alessandria sia corretta e le censure infondate in quanto:

1) Anche ammettendo che le reali finalità della sopra citata ordinanza del sindaco siano estranee a quelle specificamente contemplate dal codice della strada (il ricorso del comune sostiene che le effettive finalità del divieto siano "l'attività di meretricio e di spaccio di stupefacenti poste in essere lungo le strade del Comune, unitamente al comportamento dei fruitori che si arrestino o si fermino per contrattare e/o concludere accordi con i soggetti svolgenti le predette attività") ciò che assume rilevanza è lo strumento adottato (nel caso specifico la contravvenzione per intralcio al traffico) mutuato dal codice della strada (art. 158). Pertanto, al di là del fine (remoto) di creare difficoltà all'esercizio della prostituzione, l'obiettivo formale dell'ordinanza del sindaco è di impedire soste e anche brevi fermate, che si fossero rese necessarie per la trattativa del meretricio. L'assunto è provato anche dal fatto che la condotta posta a base della contestazione è stata di avere alla guida del veicolo causato intralcio alla circolazione per concordare le prestazioni sessuali e non invece quella di avere effettivamente contrattato quelle prestazioni, che avrebbe dovuto essere l'unica attività censurata, una volta che ne fosse stata riconosciuta la sanzionabilità, se scopo della ordinanza fosse stato, come il ricorrente assume, la tutela della morale e del pubblico decoro.

2) Ad avviso della Corte non rileva minimamente la circostanza che la conoscenza di quel provvedimento sia stata resa possibile con la pubblicazione nell'Albo pretorio. Se, infatti, il provvedimento era - come correttamente ha ritenuto la sentenza del giudice di pace impugnata - diretto a regolamentare la circolazione - al di là delle finalità indirette di costituire in tal modo un ostacolo all'esercizio della prostituzione - l'art. 5, comma 3, del codice della strada imponeva all'ente proprietario della strada (il Comune) di rendere noto al pubblico quel divieto di sosta o fermata "mediante i prescritti segnali", che sono quelli considerati da tale normativa (artt. 38 ss. del codice della strada che descrive la segnaletica stradale) utili ad assicurare una conoscenza effettiva e non meramente virtuale.

3) Su tali premesse, ad avviso della Cassazione, non assume alcun rilevo il fatto che non sia rinvenibile "un segnale tipicizzato nel codice della strada che sia posto a tutela delle finalità sottese ed espresse dai contenuti di cui all'ordinanza 232/98" (un cartello segnalante il "pericolo prostitute" con immagine di donnina discinta?); se, infatti, non è alle finalità ulteriori ed estranee al divieto di sosta che deve aversi riguardo, la segnaletica da impiegarsi deve essere semplicemente quella del codice della strada e mancano ragioni perché il Sindaco "inventasse segnali non tipicizzati", come il ricorrente deduce.

La Cassazione, purtroppo, non approfondisce una problematica assai importante - oggetto invece di esame da parte di giudici del merito, e sollevata dal ricorso del Comune di Alessandria - concernente l'efficacia dell'atto pubblico che, in base all'art. 2700 del codice civile, fa piena prova fino a querela di falso. Nel caso specifico atto pubblico è la verbalizzazione degli addetti al traffico i cui contenuti, ad avviso del Comune di Alessandria non consentirebbero alcun dubbio, nemmeno da parte del giudice di pace e non richiederebbero ulteriori riscontri.

Se ha una logica la circostanza che la versione del pubblico ufficiale valga più che quella del privato cittadino presunto colpevole, quando riguarda fatti compiuti od avvenuti in sua presenza (ad esempio il passaggio di un semaforo rosso) diviene aberrante quando riguardi fatti o circostanze avvenute in un momento anteriore o che risultino dal mero convincimento del pubblico ufficiale, in quanto desunti da suoi semplici giudizi o dai fatti contestati, come quando, ad esempio, senza alcuna prova, si sostenga che una donna di colore sconosciuta è una prostituta e/o che è stata raccolta con modalità e in luogo tale da violare una ordinanza del sindaco, oppure che un automobilista ha rallentato o si è fermato per contrattare le prestazioni con una prostituta, senza che tale contrattazione avvenga effettivamente. La Cassazione ha comunque opportunamente già chiarito in precedenti decisioni (v. le sentenze n. 11964/1990 e n. 6959/1999) che in tali casi la contestazione di quanto sostenuto dal pubblico ufficiale possa avvenire con ogni mezzo e non sia limitata alla querela di falso.

3. Considerazioni finali

Le sentenze n. 1716 del 2005 e n. 19995 del 2004 intervengono su due questioni diverse ma legate da un unico filo conduttore: il tentativo, ricorrente e reiterato, da parte delle "autorità costituite" di forzare la legge "Merlin", sia con interpretazioni assai discutibili che con veri e propri "comportamenti creativi", evidentemente ispirati da (deprecabili) principi etici. In questa logica gli "atti osceni in luogo pubblico", generalmente impuniti, sono stati perseguiti con particolare severità, quando compiuti in relazione alla prostituzione (a discapito del principio di eguaglianza); si è imputato erroneamente un reato grave come il favoreggiamento al cliente, arrivando anche a sequestrare la sua autovettura; sono stati applicati in modo illegittimo il codice della strada (contravvenzioni per intralcio al traffico) o la normativa in materia di demanio; è stato violato il diritto alla riservatezza (invio al domicilio del cliente del verbale della contravvenzione con allegate fotografie).

Risulta evidente che l'effetto deterrente che questi "escamotages" possono avere sulla prostituzione ha un costo elevatissimo in relazione alle violazioni alla libertà dei singoli, alla lesione allo Stato di diritto e alla credibilità stessa delle leggi, e testimonia lo scarso senso di legalità presente nel nostro paese anche in chi dovrebbe far rispettare e applicare la legge. È quindi quanto mai opportuno il forte richiamo della Cassazione che invita a tornare, anche in questa materia, ad un rispetto sostanziale della Costituzione e dei principi generali del diritto penale di legalità, determinatezza e responsabilità penale personale. L'uso disinvolto e creativo della legge penale, finisce infatti per violare il principio generale di "legalità" che consiste nel divieto di punire qualsiasi fatto che, al momento della sua commissione, non sia espressamente previsto come reato dalla legge e di irrogare pene che non siano per esso espressamente stabilite. In definitiva questo principio mira proprio ad evitare che possa essere il giudice, in sede di applicazione della norma penale, a determinare la fattispecie di reato. Logici corollari del principio di legalità sono i principi di determinatezza del precetto penale (o di tassatività) e di responsabilità penale personale, previsti rispettivamente negli articoli 25 e 27 della Carta repubblicana.

Nel caso del favoreggiamento, i principi sopra indicati impongono di evitare ogni assurda dilatazione della condotta incriminata e di escludere dal perimetro penale quelle condotte di astratto favoreggiamento che non offendono né la moralità pubblica o il buon costume né la libertà delle persone dedite alla prostituzione, che la legge n. 75 del 1958 ha inteso tutelare.

Purtroppo siffatti comportamenti, che avrebbero dovuto preoccupare, e non poco, non solo clienti e prostitute, ma tutti coloro che hanno a cuore lo Stato di diritto, hanno sollevato soltanto flebili reazioni, persino di fronte a tragedie come il suicidio di un giovane di Treviso che aveva subito ingiustamente la incriminazione per favoreggiamento ed il sequestro dell'autovettura.

La questione assume contorni ancora più gravi se si considera che l'Italia è un paese con una elevatissima percentuale di reati rimasti impuniti: ladri di appartamento, scippatori abituali di pensionati e altri delinquenti socialmente assai pericolosi (dato che colpiscono le fasce più deboli e indifese della società), come pure associazioni per delinquere che praticano tratta delle donne o che riducono in schiavitù i bambini costringendoli a mendicare o magari a rubare, hanno una possibilità di farla franca così elevata da rasentare la certezza. Per i reati contro il patrimonio il "numero oscuro" è infatti superiore al 90%, in riferimento ovviamente ai reati denunciati, percentuale che si eleva ulteriormente se si tiene conto che ormai, visti i risultati, le vittime evitano in molti casi, di perdere tempo con la presentazione della denuncia. Va anche rilevato che la percentuale di impunità diventa così alta non solo per le inefficienze delle forze dell'ordine ma anche per il semplice fatto che alla denuncia assai difficilmente seguono effettive indagini. Come le cronache di questi giorni evidenziano, i pochi delinquenti assicurati alla giustizia - ancorché recidivi o abituali o pluriomicidi - possono poi godere in modo indiscriminato di permessi premio e tornano in circolazione in tempi assai brevi.

In un simile contesto di generale impunità è paradossale che si impieghino tante risorse e si facciano tanti sforzi di fantasia per perseguire i clienti delle prostitute, che non commettono alcun reato, e il tanto sbandierato principio dell'obbligatorietà dell'azione penale diviene una burletta, visto che a fronte del mancato perseguimento di numerosi reati, sono oggetto di tanto impegno repressivo comportamenti non illegali.

Note

(*) Avvocato.

(1) Si tratta dell'abrogato art. 38, comma 1 della legge n. 142/1990, ora art. 54, comma 1 del testo unico enti locali.

(2) Si tratta di leggi in materia di prerogative e compiti degli enti locali (artt. 9 e 36 l. 142/1090; 13, 50 e 54 d.lgs. 263/2000; 106 ss. t.u.l.p.s. 383/1934; 1 l. 59/1997; d.lgs. 112/1998).

(3) In questo caso, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2700 (efficacia dell'atto pubblico, che fa prova fino a querela di falso) e 2697 (onere della prova a carico di chi vuol far valere in giudizio un diritto) del codice civile e degli articoli. 13 e seguente della legge 689/1981, che ha modificato il sistema penale trasformando numerosi illeciti penali in amministrativi (l'articolo 13 riguarda i poteri di accertamento degli organi di controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa).

Data di pubblicazione: 27 febbraio 2006.

L. Tramontano (cur.)

Codice della scuola

Maggioli, 2024

M. Marazza

Diritto sindacale contemporaneo

Giuffrè, 2024

R. Garofoli

Manuale di diritto penale

Neldiritto, 2024