Immigrazione: il Consiglio di Stato ribadisce che il rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare dev'essere preceduto dall'invio al lavoratore straniero (oltre che al datore di lavoro) del preavviso ex art. 10-bis l. 241/1990

In tema di emersione di rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 103 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 («Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»), convertito, con modificazioni, nella l. 17 luglio 2020, n. 77, è illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione che non sia stato preceduto dall'invio al lavoratore straniero (oltre che al datore di lavoro) del preavviso ex art. 10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»). ► V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. III, sentt. nn. 1706/2025 e 8364/2019; TAR Lombardia, sez. IV, sent. n. 905/2022.

Consiglio di Stato, sezione III, 10 marzo 2025, n. 1933

Edilizia e urbanistica: è onere del privato provare la data di realizzazione e l'originaria consistenza dell'immobile che l'Amministrazione ritiene abusivo

In tema di edilizia e urbanistica, grava sul privato l'onere di provare la data di realizzazione e l'originaria consistenza dell'immobile ritenuto abusivo, poiché solo l'interessato può fornire gli atti, i documenti o gli elementi probatori, anche di natura presuntiva, che siano in grado di radicare la ragionevole certezza della sanabilità dell'opera in ragione dell'eventuale preesistenza di essa rispetto all'introduzione di un determinato regime normativo dello ius aedificandi; una volta che il privato abbia dedotto concreti elementi di fatto circa l'epoca dell'abuso, spetterà all'Amministrazione fornire prova contraria. ► V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. VI, sentt. nn. 3486/2024, 10102/2023 e 8510/2023; CGARS, sentt. nn. 291/2021 e 1003/2020; TAR Basilicata, sent. n. 201/2020; TAR Lazio, sez. II stralcio, sent. n. 4927/2023.

Consiglio di Stato, sezione VI, 7 marzo 2025, n. 1924

Ambiente: la Corte di giustizia condanna l'Italia per il mancato rispetto degli obblighi in materia di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane

La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza CGUE 10 aprile 2014, Commissione/Italia, causa C-85/13, concernente la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 260, § 1, TFUE; per tale ragione, è condannata a pagare alla Commissione europea una somma forfettaria di 10 milioni di euro, nonché una penalità di mora semestrale.

Corte di giustizia UE, sesta sezione, 27 marzo 2025

Processo tributario: è incostituzionale il divieto di deposito in appello delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti

Sono incostituzionali: 1) l'art. 58, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 («Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»), come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. bb), del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 («Disposizioni in materia di contenzioso tributario»), limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,» (per violazione degli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.); 2) l'art. 4, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 («Disposizioni in materia di contenzioso tributario»), là dove prescrive che le disposizioni di cui al precedente art. 1, comma 1, lett. bb), si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (per violazione degli artt. 3 e 111 Cost.).

Corte costituzionale, 27 marzo 2025, n. 36

Contratti pubblici: la concessione di un immobile del Comune non soggiace alle regole dettate dal d.lgs. 36/2023

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, la concessione di un bene immobile di proprietà comunale, costituendo oggetto di un contratto attivo, non soggiace alle regole dettate dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), ferma l'osservanza dei principi generali dell'azione amministrativa, i quali non impongono lo svolgimento in seduta pubblica delle attività della commissione giudicatrice. ► V. anche TAR Sicilia, sez. III, sent. n. 1107/2020, e TAR Veneto, sez. I, sent. n. 195/2022, entrambe in questa Rivista.

TAR Liguria, sezione I, 17 marzo 2025, n. 321

Edilizia e urbanistica: il Comune deve provvedere sull'istanza con la quale il proprietario di un terreno finitimo a quello interessato da un abuso edilizio ne chiede la repressione

In tema di edilizia e urbanistica, l'Amministrazione comunale è tenuta a provvedere sull'istanza con la quale il proprietario di un terreno finitimo a quello interessato da un abuso edilizio ne chieda la repressione. ► V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. VI, sent. n. 6569/2021; TAR Campania, sez. III, sent. n. 4409/2024, e sez. VIII, sent. n. 329/2023.

TAR Umbria, 14 marzo 2025, n. 309

Enti locali: sul conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato ex art. 110 d.lgs. 267/2000 decide il giudice ordinario

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti le selezioni pubbliche di natura non concorsuale per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato ex art. 110 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»). ► V. anche CdS, sez. V, sent. n. 1549/2017, e TAR Sicilia, sez. IV, sent. n. 981/2024, entrambe in questa Rivista.

TAR Abruzzo, 13 marzo 2025, n. 130

Edilizia e urbanistica: l'obbligo di rimuovere l'opera abusiva grava non solo sul responsabile dell'illecito, ma anche sul proprietario del terreno

In tema di edilizia e urbanistica: 1) ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»], l'obbligo di rimuovere l'opera abusiva grava non solo sul responsabile dell'illecito, ma anche sul proprietario dell'area in cui detta opera è sita, salvo che questo dimostri di non avere la disponibilità del terreno e di aver intrapreso iniziative idonee a costringere esso responsabile a ripristinare lo stato dei luoghi; 2) l'omessa o imprecisa indicazione dell'area che sarà acquisita di diritto al patrimonio comunale non determina l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione, essendo tale indicazione necessaria ai fini della distinta misura sanzionatoria dell'acquisizione. ► V. anche, in questa Rivista, ex plurimis: CdS, ad. plen., sentt. nn. 16/2023 e 9/2017; sez. II, sentt. nn. 7828/2024, 6181/2021 e 980/2021; sez. VII, sentt. nn. 5748/2023 e 237/2023; TAR Campania, sez. II, sent. n. 8153/2022; TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. n. 1722/2024.

TAR Toscana, sezione III, 12 marzo 2025, n. 464

Accesso civico generalizzato: il diniego dev'essere adeguatamente motivato

È illegittimo il diniego opposto all'istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 («Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»), ove non sorretto da un'adeguata motivazione circa la necessità di evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici e privati di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, d.lgs. cit.

TAR Sicilia, sezione IV, 11 marzo 2025, n. 539

Appalti pubblici: sebbene non contemplato dall'art. 104 d.lgs. 36/2023, l'avvalimento di garanzia è ammesso in forza della direttiva 2014/24/UE

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: 1) l'avvalimento di garanzia, benché non contemplato dall'art. 104 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), deve ritenersi ammesso in forza delle disposizioni (autoesecutive) della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; 2) nell'ipotesi di avvalimento di garanzia, l'impresa ausiliaria non è tenuta a dichiarare il possesso dei requisiti di ordine speciale - fra i quali, quello della «idoneità professionale» - di cui all'art. 100, comma 1, d.lgs. cit.

TAR Lazio, sezione II-bis, 10 marzo 2025, n. 4997

Contratti: i chiarimenti della Cassazione sul recesso dal contratto di appalto di servizi continuativi o periodici e dal contratto di somministrazione a tempo indeterminato

In tema di contratti: 1) nel contratto di appalto di servizi continuativi o periodici, il regime del recesso muta a seconda che la durata negoziale sia (a) determinata oppure (b) indeterminata e indeterminabile: nel primo caso trova applicazione l'art. 1671 c.c. sul recesso unilaterale e ad nutum del committente (ferma la rinnovazione tacita nell'eventualità di mancata disdetta alla scadenza stabilita), mentre nel secondo caso ciascuna delle parti può recedere in tempo utile a norma dell'art. 1569 c.c.; 2) nel contratto di somministrazione a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere ex art. 1569 c.c., salvo il potere del giudice di stabilire - in base alle clausole contrattuali, agli usi o alla natura della somministrazione - il termine congruo entro il quale il recesso deve avere efficacia.

Corte di cassazione, sezione II civile, 11 marzo 2025, n. 6487

Contratti bancari: il contratto di mutuo integra titolo esecutivo anche nel caso di patto accessorio di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari con obbligo del mutuante di svincolarla al verificarsi di quanto convenuto

Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa e incondizionata - di restituirla; onde esso integra valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o una scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, 6 marzo 2025, n. 5968

Contratti bancari: le Sezioni unite confermano la validità, anche come titolo esecutivo, del mutuo solutorio

In tema di contratti bancari: a) il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, atteso che tale destinazione costituisce il frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei rispetto alla fattispecie contrattuale; b) anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 c.p.c., costituisce valido titolo esecutivo.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, 5 marzo 2025, n. 5841

Diritto civile: in caso di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, la restituzione anticipata dell'immobile non esclude ex se il diritto del locatore al risarcimento del danno da mancato guadagno

Il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell'immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l'apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l'applicabilità dell'art. 1591 c.c.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, 25 febbraio 2025, n. 4892

Tributi: non è incostituzionale l'art. 2, comma 2, d.l. 133/2013, là dove assoggetta le società di gestione del risparmio a un'addizionale IRES dell'8,5%

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - dell'art. 2, comma 2, del d.l. 30 novembre 2013, n. 133 («Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia»), convertito, con modificazioni, nella l. 29 gennaio 2014, n. 5, là dove assoggetta le società di gestione del risparmio a un'addizionale IRES dell'8,5%.

Corte costituzionale, 21 marzo 2025, n. 34

Adozione: è incostituzionale l'art. 29-bis, comma 1, l. 184/1983, là dove esclude le persone singole dall'adozione di minori stranieri

È incostituzionale - per violazione degli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU - l'art. 29-bis, comma 1, della l. 4 maggio 1983, n. 184 («Diritto del minore ad una famiglia»), là dove, facendo rinvio all'art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

Corte costituzionale, 21 marzo 2025, n. 33

Mandato d'arresto europeo: in caso di conflitto tra un MAE e una richiesta di estradizione, un organo del potere esecutivo può decidere quale atto deve avere la precedenza (ma occorre garantire un ricorso giurisdizionale effettivo)

L'art. 16, § 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev'essere interpretato nel senso che un organo del potere esecutivo può, in caso di conflitto tra un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione, prendere la decisione sulla precedenza da dare a uno di tali atti. Una tale decisione deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale effettivo alle condizioni procedurali che spetta agli Stati membri stabilire.

Corte di giustizia UE, terza sezione, 20 marzo 2025

Contratti pubblici: la Corte di giustizia si pronuncia sulla compatibilità con la direttiva 2014/23/UE della normativa italiana in materia di concessioni per l'attività di gestione dei giochi e di raccolta di scommesse

La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, dev'essere interpretata nel senso che essa è applicabile ratione temporis a dei contratti di concessione, ai sensi dell'art. 5, § 1, lett. b), di detta direttiva, i quali siano stati attribuiti prima dell'entrata in vigore della direttiva 2014/23, ma siano stati prorogati da disposizioni legislative che hanno posto a carico dei concessionari interessati, quale contropartita, in primo luogo, un obbligo di pagare un canone mensile, il cui importo è stato successivamente aumentato, in secondo luogo, un divieto di trasferimento dei loro locali e, in terzo luogo, un obbligo di accettare tali proroghe per essere autorizzati a partecipare a qualsiasi futura procedura di riattribuzione di dette concessioni, laddove dette disposizioni legislative siano esse stesse entrate in vigore dopo la data limite di trasposizione della direttiva 2014/23. In tale situazione, gli artt. 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non sono applicabili; 2) l'art. 43 della direttiva 2014/23, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che il legislatore nazionale possa prorogare unilateralmente, mediante disposizioni legislative entrate in vigore dopo la data limite per la trasposizione della direttiva 2014/23, la durata di concessioni di servizi e, in tale occasione, quale contropartita, in primo luogo, aumentare l'importo di un canone fissato forfettariamente e dovuto da tutti i concessionari interessati, indipendentemente dal loro fatturato, in secondo luogo, mantenere un divieto di trasferimento dei loro locali e, in terzo luogo, mantenere un obbligo di accettare tali proroghe al fine, per i concessionari suddetti, di essere autorizzati a partecipare a qualsiasi futura procedura di riattribuzione di tali concessioni, laddove tali modifiche, considerate congiuntamente, non soddisfino i presupposti per l'applicazione dell'art. 43, §§ 1 e 2, della direttiva 2014/23; 3) gli artt. 5 e 43 della direttiva 2014/23 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad un'interpretazione o ad un'applicazione di norme legislative interne, o a prassi applicative fondate su tali norme, tali da privare l'autorità aggiudicatrice del potere di avviare, su domanda di un concessionario, un procedimento amministrativo inteso a modificare le condizioni di esercizio della concessione in parola, qualora eventi imprevedibili e indipendenti dalla volontà delle parti incidano in modo significativo sul rischio operativo di tale concessione, finché perdurino tali condizioni e per il tempo necessario per eventualmente ripristinare le condizioni originarie di esercizio della concessione stessa (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato).

Corte di giustizia UE, quinta sezione, 20 marzo 2025

Sanità: non è incostituzionale la legge della Calabria che, nonostante il commissariamento, prevede interventi della Giunta regionale nella programmazione sanitaria e nella rimodulazione dell'offerta sanitaria in ambito oncologico

Non è fondata, «nei sensi di cui in motivazione», la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 120, secondo comma, Cost. - della normativa della Regione Calabria (l. 9/2024) che prevede interventi della Giunta regionale nella programmazione sanitaria e nella rimodulazione dell'offerta sanitaria territoriale e ospedaliera in ambito oncologico, con connessa attività di relazione alla commissione consiliare competente.

Corte costituzionale, 20 marzo 2025, n. 32

Reddito di cittadinanza: è incostituzionale l'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. 4/2019, là dove prevedeva che il beneficiario dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni»

È incostituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 («Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»), convertito, con modificazioni, nella l. 28 marzo 2019, n. 26, là dove prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni». ► V. anche, in questa Rivista: CGUE, grande sezione, sent. 29 luglio 2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22; Corte cost., sentt. nn. 54/2024, 19/2022, 126/2021 e 122/2020.

Corte costituzionale, 20 marzo 2025, n. 31