Appalti pubblici: legittima l'aggiudicazione all'operatore economico che dichiara di partecipare alla gara quale intermediario senza detenzione materiale dei rifiuti, ma non indica nel DGUE di voler ricorrere al subappalto per il loro trasporto e recupero
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, è legittima l'aggiudicazione della gara all'operatore economico il quale abbia dichiarato di parteciparvi nella qualità di intermediario che non acquisisce la materiale disponibilità dei rifiuti [art. 183, comma 1, lett. l), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 («Norme in materia ambientale»)], senza tuttavia indicare nel documento di gara unico europeo (DGUE) di voler ricorrere al subappalto per le attività di trasporto e recupero degli stessi, costituendo tale omissione una mera irregolarità, sanabile per mezzo del soccorso istruttorio.
Consiglio di Stato, sezione IV, 28 gennaio 2025, n. 648
Accesso ai documenti amministrativi: l'accesso difensivo (art. 24, comma 7, l. 241/1990) postula l'esistenza di un nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare
Nell'ipotesi di accesso ex art. 24, comma 7, della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), non è sufficiente che l'istanza contenga un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione passa attraverso un rigoroso, motivato vaglio del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare. ► V. anche, in questa Rivista: CdS, ad. plen., sentt. nn. 4/2021 e 19/2020; sez. V, sent. n. 6978/2023.
Consiglio di Stato, sezione II, 24 gennaio 2025, n. 537
Spese di giustizia: è incostituzionale l'art. 4, comma 2, l. 319/1980 (compensi degli ausiliari del giudice), là dove prevede la riduzione degli onorari per le vacazioni successive alla prima
È incostituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 4, comma 2, della l. 8 luglio 1980, n. 319 («Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria»), là dove, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.
Corte costituzionale, 10 febbraio 2025, n. 16
Responsabilità amministrativa: va assolto il collaboratore scolastico che ha dichiarato il possesso di un diploma risultato falso, se l'Amministrazione non ha subito alcun danno
In tema di responsabilità amministrativa, a mente dell'art. 1, comma 1-bis, della l. 14 gennaio 1994, n. 20 («Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»), non sussiste danno erariale nell'ipotesi in cui il pubblico dipendente abbia dichiarato il possesso, oltre che di un diploma effettivamente conseguito, necessario per l'assunzione, anche di un diploma risultato falso, qualora egli abbia svolto prestazioni routinarie che non richiedevano titoli di elevata specializzazione, avendo l'Amministrazione fruito di una prestazione di minimale complessità da parte di soggetto munito del prescritto titolo di studio (fattispecie riguardante un collaboratore scolastico).
Corte dei conti, s.g. Lombardia, 29 gennaio 2025, n. 13
Referendum abrogativo: ammissibile la richiesta relativa al d.lgs. 81/2008 (responsabilità dell'imprenditore committente)
È ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 26, comma 4, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 («Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»), limitatamente alle parole «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.».
Corte costituzionale, 7 febbraio 2025, n. 15
Referendum abrogativo: ammissibile la richiesta relativa al d.lgs. 81/2015 (contratti di lavoro a termine)
È ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 («Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»), limitatamente alle seguenti parti: art. 19, comma 1, limitatamente alle parole «non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque», alle parole «in presenza di almeno una delle seguenti condizioni», alle parole «in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti», e alle parole «b-bis)»; art. 19, comma 1-bis, limitatamente alle parole «di durata superiore a dodici mesi» e alle parole «dalla data di superamento del termine di dodici mesi»; art. 19, comma 4, limitatamente alle parole «, in caso di rinnovo,» e alle parole «solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi»; art. 21, comma 01, limitatamente alle parole «liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,».
Corte costituzionale, 7 febbraio 2025, n. 14
Referendum abrogativo: ammissibile la richiesta relativa alla l. 604/1966 (misura massima dell'indennità da licenziamento illegittimo nelle piccole imprese)
È ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 8 della l. 15 luglio 1966, n. 604 («Norme sui licenziamenti individuali»), come sostituito dall'art. 2, comma 3, della l. 11 maggio 1990, n. 108 («Disciplina dei licenziamenti individuali»), limitatamente alle parole: «compreso tra un», alle parole «ed un massimo di 6» e alle parole «La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro».
Corte costituzionale, 7 febbraio 2025, n. 13
Referendum abrogativo: ammissibile la richiesta relativa al d.lgs. 23/2015 (contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti)
È ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 («Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»), come successivamente modificato.
Corte costituzionale, 7 febbraio 2025, n. 12
Referendum abrogativo: ammissibile la richiesta relativa alla l. 91/1992 (cittadinanza)
È ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 9, comma 1, lett. b), limitatamente alle parole «adottato da cittadino italiano» e «successivamente alla adozione», e lett. f), della l. 5 febbraio 1992, n. 91 («Nuove norme sulla cittadinanza»).
Corte costituzionale, 7 febbraio 2025, n. 11
Referendum abrogativo: inammissibile, per oscurità dell'oggetto e della finalità del quesito, la richiesta relativa alla l. 86/2024 (autonomia differenziata)
È inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della l. 26 giugno 2024, n. 86 («Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione»), come risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024.
Corte costituzionale, 7 febbraio 2025, n. 10
Protezione internazionale: il giudice non può valutare se nello Stato UE richiesto si rischia una violazione del principio di non-refoulement, salvo che constati carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni di accoglienza
In tema di protezione internazionale, nel procedimento di impugnazione delle decisioni di trasferimento dei richiedenti asilo ex art. 27 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, nonché ex art. 3 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 («Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato»), e ss.mm.ii., e ex art. 3, lett. e-bis), del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13 («Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale»), convertito, con modificazioni, nella l. 13 aprile 2017, n. 46, il giudice adito non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non-refoulement al quale il richiedente protezione sarebbe esposto a seguito o in conseguenza del suo trasferimento verso tale Stato membro, sulla base di divergenze di opinioni circa l'interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale, a meno che non constati l'esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione. ► V. anche CGUE, seconda sezione, sent. 30 novembre 2023, cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, in questa Rivista.
Corte di cassazione, sezioni unite civili, 15 gennaio 2025, n. 935
Procedura civile: il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto
In tema di procedura civile, il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, perciò, non soltanto le ragioni fattuali e giuridiche esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte e costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, rimanendo fuori della portata del giudicato le questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono (fattispecie riguardante un'azione ex art. 2932 c.c.).
Corte di cassazione, sezione III civile, 9 gennaio 2025, n. 457
Diritto penale: non è incostituzionale l'art. 605, comma 6, c.p., là dove prevede la procedibilità d'ufficio per il delitto di sequestro di persona commesso in danno del coniuge
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GUP del Tribunale di Grosseto in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. - dell'art. 605, comma 6, c.p., aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 («Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»), là dove non prevede la punibilità a querela della persona offesa quando il fatto è commesso in danno del coniuge ovvero, in via subordinata, del coniuge non più convivente.
Corte costituzionale, 6 febbraio 2025, n. 9
Processo amministrativo: inammissibile il ricorso dell'associazione rappresentativa di interessi collettivi se v'è conflitto tra le posizioni degli aderenti
In tema di processo amministrativo, ai fini del riconoscimento della legittimazione attiva di un'associazione rappresentativa di interessi collettivi, è necessario che: a) la questione dibattuta attenga alle finalità statutarie dell'associazione; b) l'interesse tutelato sia comune a tutti gli associati, e non solo a una parte di essi, sicché l'esistenza di conflitti interni all'associazione implica automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio. ► V. anche, in questa Rivista: CdS, ad. plen., sent. n. 6/2020; sez. III, sent. n. 1467/2020; sez. V, sent. n. 7925/2023; sez. VII, sent. n. 1033/2022; TAR Piemonte, sez. II, sent. n. 937/2024.
TAR Lazio, sezione III-bis, 23 gennaio 2025, n. 1407
Immigrazione: l'intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non ne preclude la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato
In tema di immigrazione, l'intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non è di per sé ostativa alla possibilità di ottenerne la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ex art. 24, comma 10, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 («Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»). ► V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. III, sent. n. 5604/2023; TAR Calabria, Reggio Calabria, sentt. nn. 420/2024 e 818/2023; TAR Lazio, Latina, sent. n. 176/2020.
TAR Emilia-Romagna, sezione I, 22 gennaio 2025, n. 69
Cittadinanza: la prova della residenza legale da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica [art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992] può essere fornita anche con mezzi diversi dal certificato anagrafico
Ai fini dell'art. 9, comma 1, lett. f), della l. 5 febbraio 1992, n. 91 («Nuove norme sulla cittadinanza»), là dove si prevede che la cittadinanza italiana può essere concessa «allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica», la nozione di residenza legale dev'essere intesa come «luogo in cui la persona ha la dimora abituale», giusta l'art. 43, comma 2, c.c., sicché la relativa prova può essere fornita anche con mezzi diversi dal certificato anagrafico.
TAR Abruzzo, Pescara, 20 gennaio 2025, n. 28
Protezione internazionale: gli Stati UE possono, a determinate condizioni, stabilire che i beneficiari della protezione debbano superare un esame di integrazione civica
L'art. 34 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, dev'essere interpretato nel senso che: 1) esso non osta a una normativa nazionale che obbliga i beneficiari di protezione internazionale a superare un esame di integrazione civica, a condizione che (a) l'attuazione di tale obbligo consenta di tenere realmente conto delle esigenze specifiche e delle caratteristiche della situazione di tali beneficiari, nonché delle particolari difficoltà di integrazione cui devono far fronte; (b) le conoscenze necessarie per superare tale esame siano fissate ad un livello adeguato, senza eccedere quanto necessario per favorire l'integrazione dei beneficiari nella società dello Stato membro ospitante; (c) ogni beneficiario di protezione internazionale sia dispensato dall'obbligo di superare tale esame nel caso in cui sia in grado di dimostrare, alla luce delle condizioni di vita e delle circostanze che caratterizzano il suo soggiorno nello Stato membro ospitante, di essere già effettivamente integrato nella società di quest'ultimo; 2) esso osta a che il mancato superamento di un siffatto esame sia sistematicamente sanzionato con un'ammenda, così come a che detta ammenda possa essere di importo tale da costituire un onere finanziario irragionevole per la persona interessata, tenuto conto della sua situazione personale e familiare; 3) esso osta a una normativa nazionale in forza della quale i beneficiari di protezione internazionale sopportano essi stessi l'integralità delle spese dei corsi e degli esami di integrazione civica; il fatto che tali beneficiari possano ottenere un prestito dalle pubbliche amministrazioni al fine di pagare tali spese, e che sia loro concessa una remissione del debito per tale prestito nel caso in cui superino l'esame di integrazione civica entro il periodo stabilito o nel caso in cui vengano esonerati o dispensati dall'obbligo di integrazione civica entro questo periodo, non è idoneo a rimediare all'incompatibilità di tale normativa con detto art. 34.
Corte di giustizia UE, grande sezione, 4 febbraio 2025
Processo minorile: l'esclusione della messa alla prova per gli imputati di alcuni delitti introdotta dal d.l. 123/2023 ("decreto Caivano") non è retroattiva
Sono inammissibili, «nei sensi di cui in motivazione», le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GUP del Tribunale per i minorenni di Bari in riferimento all'art. 31, secondo comma, Cost. - dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 («Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni»), aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. c-bis), del d.l. 15 settembre 2023, n. 123 («Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale»), convertito, con modificazioni, nella l. 13 novembre 2023, n. 159, là dove esclude la sospensione del processo con messa alla prova per gli imputati di alcuni delitti.
Corte costituzionale, 4 febbraio 2025, n. 8
Reati societari: è incostituzionale l'art. 2641 c.c., là dove prevede la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato, ovvero di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato
È incostituzionale - per violazione del principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3, 27, terzo comma, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all'art. 49, § 3, CDFUE - l'art. 2641 c.c., là dove prevede la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato (comma 1), ovvero di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato (comma 2).
Corte costituzionale, 4 febbraio 2025, n. 7
Processo amministrativo: va annullata con rinvio ex art. 105, comma 1, c.p.a. la sentenza del giudice che ha dichiarato inammissibile il ricorso errando palesemente nell'escludere la legittimazione o l'interesse del proponente
In tema di processo amministrativo, dev'essere annullata con rinvio, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., la sentenza del giudice che abbia dichiarato inammissibile il ricorso errando palesemente nell'escludere la legittimazione o l'interesse della parte che l'ha proposto. ► V. anche CdS, ad. plen., sent. n. 16/2024, in questa Rivista.
Consiglio di Stato, sezione VI, 22 gennaio 2025, n. 449