Procedura penale: non è incostituzionale la previsione che nel processo in absentia il giudice pronunci sentenza di non doversi procedere anche nell'ipotesi di intervenuta remissione della querela

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 155 c.p. e degli artt. 420-quater, comma 1, e 554-bis, comma 2, c.p.p., nonché, in via subordinata, dell'art. 554-ter, comma 1, c.p.p., là dove si prevede che, ove le ricerche dell'imputato abbiano dato esito negativo, il giudice, anche nel caso di remissione della querela, deve emettere sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo, anziché sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato.

Corte costituzionale, 2 ottobre 2026, n. 159

Misure di prevenzione: è incostituzionale l'art. 27, comma 1, d.lgs. 159/2011, là dove non prevede l'impugnabilità del provvedimento del tribunale che rigetta l'istanza di revoca del sequestro

È incostituzionale - per violazione degli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost. - l'art. 27, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»), là dove non include tra i provvedimenti ivi elencati quelli con i quali il tribunale rigetta l'istanza di revoca del sequestro.

Corte costituzionale, 2 ottobre 2026, n. 158

Sanità: è incostituzionale l'art. 35 l. 833/1978, là dove non prevede che la persona sottoposta a TSO in condizioni di degenza ospedaliera sia assistita, nella procedura di convalida ed eventuale proroga, da un difensore di fiducia o d'ufficio

È incostituzionale - per violazione dell'art. 24 Cost. - l'art. 35 della l. 23 dicembre 1978, n. 833 («Istituzione del servizio sanitario nazionale»), là dove non prevede che il giudizio di convalida del trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera e della sua eventuale proroga debba svolgersi con le garanzie della difesa tecnica, nei sensi specificati in motivazione. ● V. anche Corte cost., sent. n. 76/2025, in questa Rivista.

Corte costituzionale, 2 ottobre 2026, n. 157

Fisco: illegittima l'iscrizione ipotecaria nei confronti del chiamato all'eredità

È illegittima l'iscrizione ipotecaria effettuata dall'agente della riscossione, su beni compresi in una successione mortis causa, nei confronti di un soggetto che rivesta la qualità di chiamato all'eredità, e non quella di erede, non essendo a tale scopo sufficienti né le risultanze delle visure catastali né la trascrizione della denuncia di successione; è onere dell'agente della riscossione provare l'avvenuta accettazione dell'eredità, espressa o tacita, da parte del chiamato, al fine di dimostrarne l'acquisto della qualità di erede e, conseguentemente, la titolarità dei beni oggetto di garanzia.

CGT I grado Campobasso, sezione 1, 14 luglio 2026, n. 265

Protezione internazionale: le autorità di uno Stato UE non possono sospendere automaticamente l'esame delle domande di protezione internazionale presentate dai beneficiari di protezione temporanea durante il periodo di quest'ultima

L'art. 17, § 2, della direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, e l'art. 31 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, devono essere interpretati nel senso che: a) essi ostano a che le autorità di uno Stato membro sospendano automaticamente l'esame delle domande di protezione internazionale presentate dai beneficiari di protezione temporanea durante il periodo di protezione temporanea, di modo che il termine per adottare una decisione su tali domande di protezione internazionale decorra o continui a decorrere solo dopo la fine di tale periodo; b) le autorità competenti possono, in casi eccezionali, prorogare temporaneamente l'esame di alcune di dette domande di protezione internazionale, anche superando tale termine di decisione, purché tale superamento risulti da misure adottate per far fronte a un'impossibilità oggettiva di osservare rigorosamente tale termine di decisione ed evitare il congestionamento del sistema di protezione internazionale dello Stato membro interessato, che siano necessarie a tal fine.

Corte di giustizia UE, terza sezione, 1º ottobre 2026

Energia: la Consulta torna a pronunciarsi sulla disciplina sarda delle aree idonee e non idonee agli impianti FER e sul divieto statale di fotovoltaico a terra nelle aree agricole

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento a varî parametri - della normativa della Regione Sardegna (l. 20/2024) concernente l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER), nonché dell'art. 5, commi 1 e 2, del d.l. 15 maggio 2024, n. 63 («Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale»), convertito, con modificazioni, nella l. 12 luglio 2024, n. 101, e dell'art. 2, comma 2, primo periodo, del d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190 [«Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118»], là dove si prevede il divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici. ● V. anche, in questa Rivista: Corte cost., sentt. nn. 144/2026, 127/2026, 184/2025, 134/2025 e 28/2025.

Corte costituzionale, 1° ottobre 2026, n. 156

Cittadinanza: la mancata trascrizione del matrimonio celebrato all'estero non incide sulla validità o efficacia del vincolo, né quindi sull'esistenza del requisito previsto dall'art. 5 l. 91/1992

In tema di cittadinanza, la trascrizione nei registri dello stato civile italiano del matrimonio celebrato all'estero ha natura meramente ricognitiva e certificativa e assolve a una funzione di pubblicità dichiarativa, non costitutiva, del vincolo matrimoniale, con la conseguenza che: a) la sua omissione non incide sulla validità o sull'efficacia sostanziale del matrimonio, né sull'esistenza del requisito previsto dall'art. 5 della l. 5 febbraio 1992, n. 91 («Nuove norme sulla cittadinanza»), per l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio; b) qualora il matrimonio sia validamente esistente al momento della presentazione dell'istanza, la sua trascrizione effettuata nel corso del procedimento amministrativo e prima della decisione sana l'irregolarità formale dell'istanza stessa, rendendo opponibile all'Amministrazione una situazione giuridica preesistente.

TAR Lombardia, Brescia, sezione I, 21 settembre 2026, n. 1242

Pubblico impiego: sulle procedure di mobilità per passaggio diretto tra amministrazioni (art. 30 d.lgs. 165/2001) decide il giudice ordinario

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti le procedure di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 («Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»), integrando siffatte procedure una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto. ● V. anche, in questa Rivista, fra le altre: TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. n. 541/2019; TAR Emilia-Romagna, sez. I, sent. n. 642/2023; TAR Lazio, sez. I-bis, sent. n. 6325/2025; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sentt. nn. 245/2022 e 119/2020; TAR Piemonte, sez. I, sent. n. 732/2022; TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent. n. 998/2022; TAR Umbria, sent. n. 435/2020.

TAR Molise, 18 settembre 2026, n. 387

Appalti pubblici: il ricorso al criterio del minor prezzo è ammesso solo per servizi o forniture con caratteristiche effettivamente standardizzate e richiede una motivazione rafforzata

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: a) ai sensi dell'art. 108, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), il criterio del minor prezzo è utilizzabile esclusivamente nel caso di servizi o forniture caratterizzati, per loro natura, da elevata standardizzazione e da un oggetto contrattuale rispondente a precisi e inderogabili canoni tecnici o contrattuali, tale da rendere non necessaria la valorizzazione degli aspetti qualitativi dell'offerta; b) la stazione appaltante che intenda avvalersi di tale criterio è tenuta a fornire una motivazione rafforzata, idonea a dimostrare concretamente la standardizzazione della prestazione e l'assenza di un apprezzabile interesse pubblico alla differenziazione qualitativa delle offerte.

TAR Sicilia, sezione III, 17 settembre 2026, n. 2633

Finanziamenti pubblici: sul ritiro del contributo per inadempimento del percettore agli obblighi inerenti all'esecuzione del rapporto decide il giudice ordinario

In tema di finanziamenti pubblici, una volta emesso il provvedimento concessivo del contributo, la fase di verifica e controllo dell'adempimento degli obblighi da parte del beneficiario attiene all'esecuzione del rapporto stesso; pertanto, le controversie riguardanti il ritiro del contributo che trovino fondamento non già su un vizio di legittimità del provvedimento concessorio o sul contrasto con il pubblico interesse, ma sul successivo inadempimento del beneficiario agli obblighi inerenti all'esecuzione del rapporto, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l'interesse alla conservazione del contributo stesso ha consistenza di diritto soggettivo. ● V. anche, in questa Rivista: Cass. civ., sez. un., ord. n. 19966/2023 e sent. n. 25211/2015; CdS, sez. II, sent. n. 901/2021; sez. III, sent. n. 1251/2021; sez. VI, sentt. nn. 361/2025 e 353/2021; CGARS, sent. n. 1000/2022; TAR Emilia-Romagna, sez. I, sent. n. 395/2018; TAR Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 186/2024; TAR Lazio, sez. IV-bis, sent. n. 8693/2025, e sez. V-ter, sent. n. 15487/2023; TAR Marche, sent. n. 175/2020; TAR Piemonte, sez. I, sent. n. 368/2026.

TAR Sardegna, sezione II, 16 settembre 2026, n. 1130

Istituzioni: inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate dal Consiglio di Stato sulla supposta delegificazione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, istituito presso il MASAF

Sono inammissibili, in parte «per l'erroneo presupposto da cui muovono» e in parte «per insufficiente motivazione in punto di non manifesta infondatezza», le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 10, 18, 48, 49, 51, 70, 76, 97, 113 e 117 Cost. - dell'art. 1, comma 453, della l. 29 dicembre 2022, n. 197 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»), là dove attribuisce al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) il potere, inter alia, di rivedere e modificare, con proprio decreto, la composizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni operanti presso il medesimo Ministero (fra i quali, il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale).

Corte costituzionale, 29 settembre 2026, n. 155

Militari: la dispensa dal servizio per scarso rendimento non ha natura disciplinare

La dispensa dal servizio permanente per scarso rendimento del militare, di cui agli artt. 923, comma 1, lett. d), e 932 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 («Codice dell'ordinamento militare»), è una misura non disciplinare, fondata su una valutazione complessiva e prognostica circa la capacità dell'interessato di assicurare un rendimento conforme alle esigenze dell'Amministrazione, sicché il relativo procedimento non è assoggettato a termini decadenziali.

Consiglio di Stato, sezione II, 18 settembre 2026, n. 6940

Comunicazioni elettroniche: il principio dell'orientamento al costo impone all'autorità di regolazione di sottoporre i costi dell'operatore regolato a verifica di ragionevolezza ed efficienza, senza essere vincolata a uno specifico modello di impresa

In tema di servizi di accesso all'ingrosso alle reti di comunicazione elettronica, il criterio dell'orientamento al costo non impone all'autorità di regolazione di adottare un determinato modello di impresa o una specifica conformazione dei costi, ma richiede di sottoporre le risultanze contabili dell'operatore regolato a verifica di ragionevolezza ed efficienza tecnica, procedendo, ove necessario, all'efficientamento dei costi, anche mediante correzioni al ribasso o diversa allocazione degli stessi, in modo da evitare che le inefficienze dell'impresa regolata siano trasferite sui fruitori dei servizi (nella sentenza si afferma, altresì, che il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, pur non essendo limitato a un controllo meramente formale ed estrinseco dell'iter logico seguito, non ha carattere sostitutivo e deve rimanere circoscritto al vaglio di legittimità; il giudice può, pertanto, verificare direttamente l'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della correttezza del criterio adottato e della sua applicazione concreta, ma non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell'Amministrazione che non risulti erronea o illogica; è onere della parte che contesti la valutazione tecnica allegare e dimostrare l'erroneità del criterio adottato o della sua applicazione al caso concreto).

Consiglio di Stato, sezione VI, 16 settembre 2026, n. 6916

Contratti pubblici: gli atti interni adottati dalla P.A. a seguito della pubblicazione di un avviso esplorativo non fanno sorgere un affidamento qualificato alla conclusione dell'affare

Gli atti interni con cui l'Amministrazione, a seguito della pubblicazione di un avviso esplorativo, individui l'offerta ritenuta preferibile non sono idonei, in assenza di una successiva manifestazione di volontà formalizzata e comunicata all'offerente, a determinare né un vincolo negoziale né un affidamento qualificato alla conclusione dell'affare (fattispecie riguardante un'indagine di mercato per l'individuazione di un immobile da adibire a centro per l'impiego).

Consiglio di Stato, sezione V, 15 settembre 2026, n. 6902

Appalti pubblici: il "superminimo" riconosciuto unilateralmente dal concorrente non rileva ai fini dell'equivalenza delle tutele economiche tra CCNL

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, la verifica di equivalenza delle tutele economiche ex art. 11 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), non può fondarsi sul mero raffronto tra il contratto collettivo nazionale di lavoro indicato dalla stazione appaltante e un diverso contratto collettivo unilateralmente integrato dall'offerente mediante superminimi o altri emolumenti aggiuntivi, potendo tali elementi assumere rilievo soltanto qualora si traducano in obbligazioni effettivamente vincolanti, verificabili e coercibili nella fase esecutiva, idonee ad assicurare concretamente ai lavoratori un trattamento almeno equivalente. ● V. anche CdS, sez. V, sent. n. 3209/2026, in questa Rivista.

Consiglio di Stato, sezione VII, 14 settembre 2026, n. 6874

Procedimento amministrativo: l'omissione del preavviso di rigetto (art. 10-bis l. 241/1990) comporta l'illegittimità del provvedimento finale anche se questo ha natura vincolata

In tema di procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), l'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis l. cit. (c.d. preavviso di rigetto) comporta di per sé l'illegittimità del provvedimento finale, anche nell'ipotesi in cui questo abbia natura vincolata.

CGA Regione Siciliana, 4 agosto 2026, n. 554

Diritto penale: non è incostituzionale l'art. 162-ter, comma 4, c.p., là dove prevede che il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) non può estinguersi mediante condotte riparatorie

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 162-ter, comma 4, c.p., là dove stabilisce che le disposizioni relative all'estinzione del reato per condotte riparatorie «non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis» (atti persecutori).

Corte costituzionale, 25 settembre 2026, n. 154

Procedure concorsuali: i chiarimenti della Suprema Corte sul «valore di liquidazione» ex art. 87, comma 1, lett. c), d.lgs. 14/2019 nel concordato preventivo in continuità

Nel concordato preventivo in continuità, la verifica di ammissibilità cui è chiamato il tribunale secondo un criterio di legalità sostanziale riguarda anche la modalità di determinazione del valore di liquidazione, di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 («Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»), la cui corretta individuazione assolve sia all'essenziale funzione informativa ai fini del consapevole esercizio del voto, sia a parametro di legittimità della proposta nell'ipotesi in cui la stessa preveda un soddisfacimento dei creditori attraverso il meccanismo della relative priority rule (RPR); con la conseguenza che, nel caso di continuità indiretta, fondata sull'offerta di acquisto dell'azienda da parte di un terzo, risulta illegittimo e non in linea con detta modalità di determinazione escludere dal valore di liquidazione l'entità economica di tale offerta, assumendo quale parametro alternativo una stima inferiore, fondata sulla liquidazione atomistica e disgregativa dei beni aziendali, che proprio l'offerta, vieppiù ove validata dal già espletato procedimento competitivo, fa divenire incongruo valore di riferimento concreto.

Corte di cassazione, sezione I civile, 9 luglio 2026, n. 22960

Circolazione stradale: illegittimo l'accertamento di un'infrazione effettuato con un'apparecchiatura PARVC non omologata

In tema di circolazione stradale, è illegittimo l'accertamento di un'infrazione effettuato mediante un'apparecchiatura PARVC (Project Automation Red Violation Control) non omologata, essendo a tal fine insufficiente la mera approvazione ministeriale dell'apparecchiatura stessa. ● V. anche, in questa Rivista, fra le altre: Corte cost., sent. n. 113/2015; Cass. civ., sez. II, ordd. nn. 10505/2024, 26511/2023, 23330/2020, 8060/2019 e 1661/2019.

Corte di cassazione, sezione II civile, 26 giugno 2026, n. 21861

Aiuti di Stato: la normativa italiana che esclude le imprese in amministrazione straordinaria dalle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di gas naturale o di energia elettrica non contrasta col diritto UE

L'art. 107, § 3, lett. c), TFUE, letto in combinato disposto con gli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede l'esclusione delle imprese sottoposte al regime dell'amministrazione straordinaria dall'accesso alle agevolazioni previste dal diritto nazionale a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale o di energia elettrica per il motivo che esse rientrano nella nozione di «impresa in difficoltà», ai sensi del punto 20 di detti orientamenti, posto che l'ammissione a tale regime è subordinata allo stato di insolvenza di queste imprese (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal TAR Lombardia).

Corte di giustizia UE, decima sezione, 24 settembre 2026