Trattamento dei dati personali: una violazione del RGPD può essere punita con una sanzione amministrativa pecuniaria solo nell'ipotesi di dolo o colpa

La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) gli artt. 58, § 2, lett. i), e 83, §§ da 1 a 6, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale (come quella tedesca) in forza della quale una sanzione amministrativa pecuniaria può essere inflitta a una persona giuridica, nella sua qualità di titolare del trattamento, per una violazione di cui ai §§ da 4 a 6 di tale art. 83 solo a condizione che tale violazione sia stata previamente imputata a una persona fisica identificata; 2) l'art. 83 del regolamento 2016/679 dev'essere interpretato nel senso che una sanzione amministrativa pecuniaria può essere inflitta ai sensi di tale disposizione solo qualora venga accertato che il titolare del trattamento, che sia al contempo una persona giuridica e un'impresa, ha commesso, con dolo o colpa, una violazione di cui ai §§ da 4 a 6 di tale articolo.

Corte di giustizia UE, grande sezione, 5 dicembre 2023

Trattamento dei dati personali: l'ente che ha incaricato un'impresa di sviluppare un'app mobile e partecipato alla determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento effettuato mediante tale app può essere considerato "titolare del trattamento"

La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), dev'essere interpretato nel senso che può essere considerato titolare del trattamento, ai sensi di tale disposizione, un ente che ha incaricato un'impresa di sviluppare un'applicazione informatica mobile e che, in tale contesto, ha partecipato alla determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento dei dati personali effettuato mediante tale applicazione, anche se tale ente non ha proceduto, esso stesso, a operazioni di trattamento di tali dati, non ha dato esplicitamente il proprio consenso alla realizzazione delle operazioni concrete di un siffatto trattamento o alla messa a disposizione del pubblico di detta applicazione mobile e non ha acquisito quella stessa applicazione mobile, salvo che, prima di tale messa a disposizione nei confronti del pubblico, il suddetto ente si sia espressamente opposto ad essa e al trattamento dei dati personali che ne è derivato; 2) gli artt. 4, punto 7, e 26, § 1, del regolamento 2016/679 devono essere interpretati nel senso che la qualificazione di due enti come contitolari del trattamento non presuppone né l'esistenza di un accordo tra di essi sulla determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento dei dati personali di cui trattasi né l'esistenza di un accordo che fissi le condizioni relative alla contitolarità del trattamento; 3) l'art. 4, punto 2, del regolamento 2016/679 dev'essere interpretato nel senso che costituisce un «trattamento», ai sensi di tale disposizione, l'uso di dati personali a fini di test informatici di un'applicazione mobile, salvo che tali dati siano stati resi anonimi in modo da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato o che si tratti di dati fittizi che non si riferiscono a una persona fisica esistente; 4) l'art. 83 del regolamento 2016/679 dev'essere interpretato nel senso che, da un lato, una sanzione amministrativa pecuniaria può essere irrogata ai sensi di tale disposizione solo qualora sia accertato che il titolare del trattamento ha commesso, con dolo o colpa, una violazione di cui ai §§ da 4 a 6 di detto articolo e, dall'altro, una sanzione pecuniaria siffatta può essere inflitta a un titolare del trattamento in relazione a operazioni di trattamento di dati personali effettuate per suo conto da un responsabile del trattamento, salvo che, nell'ambito di tali operazioni, detto responsabile del trattamento abbia effettuato trattamenti per finalità che gli sono proprie o abbia trattato tali dati in modo incompatibile con il quadro o le modalità del trattamento quali erano stati determinati dal titolare del trattamento o in modo tale che non si può ragionevolmente ritenere che tale titolare abbia a ciò acconsentito.

Corte di giustizia UE, grande sezione, 5 dicembre 2023

Edilizia e urbanistica: spetta all'interessato provare che l'opera abusiva è stata ultimata in epoca utile per fruire del condono

In tema di edilizia e urbanistica: a) incombe sull'interessato l'onere di provare che l'opera abusiva è stata ultimata in epoca utile per fruire del condono; b) tale onere non può essere assolto mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o perizie di parte, ancorché giurate (conferma TAR Campania, sez. II, sent. n. 4040/2017). ► V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. VI, sent. n. 8510/2023; CGARS, sentt. nn. 291/2021 e 1003/2020; TAR Basilicata, sent. n. 201/2020; TAR Lazio, sez. II stralcio, sent. n. 4927/2023.

Consiglio di Stato, sezione VI, 24 novembre 2023, n. 10102

Edilizia e urbanistica: è illegittimo il provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza all'ordinanza di demolizione di un'opera abusiva adottato in pendenza della domanda di condono

In tema di edilizia e urbanistica, ai sensi degli artt. 38 e 44 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 («Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie»), è illegittimo il provvedimento che irroga una sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza all'ordinanza di demolizione di un'opera abusiva adottato in pendenza della domanda di condono (riforma TAR Lazio, sez. II, sent. n. 9182/2018). ► V. anche CdS, sez. VI, sent. n. 5532/2022, e sez. VII, sent. n. 6544/2023, entrambe in questa Rivista.

Consiglio di Stato, sezione VII, 22 novembre 2023, n. 10035

Appalti pubblici: nella gerarchia delle fonti che disciplinano la procedura di gara, il bando assume rilievo predominante

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, le regole che disciplinano lo svolgimento della gara, e in specie quelle che prescrivono ai concorrenti le modalità della loro partecipazione, sono contenute nel bando di gara e, eventualmente, nel disciplinare di gara o nel capitolato tecnico, se il bando a questi faccia chiaramente riferimento. Nella gerarchia delle fonti di disciplina della procedura, pertanto, è il bando che assume rilievo predominante; e in base a questo criterio vanno anche risolte le eventuali discrasie, o evidenti contrasti, fra gli atti o i documenti di gara (conferma TAR Lazio, sez. III, sent. n. 5814/2023). ► V. anche, in questa Rivista: TAR Calabria, sez. I, sent. n. 504/2020; TAR Lazio, sez. III, sent. n. 10429/2022; TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent. n. 1407/2022.

Consiglio di Stato, sezione V, 20 novembre 2023, n. 9912

Processo amministrativo: se è proposta azione di ottemperanza contro un ente locale dissestato per la sua condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice può solo liquidare il quantum debeatur, comunicandolo all'OSL

In tema di processo amministrativo, qualora sia proposta azione di ottemperanza nei confronti di un ente locale in stato di dissesto finanziario ex art. 246 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»), per la sua condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice, stante il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive sancito dall'art. 248, comma 2, d.lgs. cit., può solo pronunciarsi in ordine all'an e al quantum del credito vantato dalla parte ricorrente, comunicandolo all'organo straordinario di liquidazione (OSL) dell'ente stesso, ai fini dell'inserimento nella massa passiva (annulla con rinvio, ex art. 105, comma 1, c.p.a., TAR Sicilia, Catania, sez. II, sent. n. 1377/2023). ► V. anche CdS, ad. plen., sentt. nn. 1/2022 e 15/2020, entrambe in questa Rivista.

CGA Regione Siciliana, 13 novembre 2023, n. 798

Pubblico impiego: è incostituzionale il mancato riconoscimento alle vincitrici del concorso per vice ispettori della Polizia penitenziaria, ammesse al primo corso di formazione dopo la maternità, della stessa decorrenza giuridica degli altri vincitori

Sono incostituzionali - per violazione degli artt. 3, 31 e 37 Cost. - gli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 («Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»), là dove non prevedono che le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria - che abbiano ottenuto l'idoneità al servizio a seguito della partecipazione al primo corso di formazione successivo all'assenza dal lavoro per maternità - siano immesse in ruolo con la medesima decorrenza, ai fini giuridici, attribuita agli altri vincitori dello stesso concorso.

Corte costituzionale, 4 dicembre 2023, n. 211

Edilizia e urbanistica: è illegittimo il provvedimento di archiviazione della SCIA in sanatoria non preceduto dal preavviso di rigetto

In tema di edilizia e urbanistica, è illegittimo il provvedimento che dispone l'archiviazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in sanatoria, ove non preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (c.d. preavviso di rigetto) ex art. 10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»).

TAR Campania, Salerno, sezione II, 23 novembre 2023, n. 2704

Processo amministrativo: il ricorso contro il silenzio della P.A. va depositato entro quindici giorni dall'ultima notificazione

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., il ricorso contro il silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione (artt. 31 e 117 c.p.a.) dev'essere depositato nella segreteria del giudice entro il termine dimidiato di quindici giorni dall'ultima notificazione, a pena di irricevibilità. ► V. anche TAR Calabria, sez. I, sent. n. 1177/2018, in questa Rivista.

TAR Emilia-Romagna, Parma, 22 novembre 2023, n. 333

Giurisdizione: sul provvedimento del Comune che ordina la rimozione di un impianto pubblicitario abusivo ex art. 23, comma 13-bis, d.lgs. 285/1992 decide il giudice ordinario

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti i provvedimenti che dispongono, ai sensi dell'art. 23, comma 13-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («Nuovo codice della strada»), la rimozione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari. ► V. anche TAR Sicilia, sez. III, sent. n. 2912/2021, in questa Rivista.

TAR Sicilia, sezione III, 21 novembre 2023, n. 3439

Procedura penale: è abnorme il provvedimento del giudice dibattimentale che, dichiarata la nullità dell'atto di citazione a giudizio per vizi della notificazione, dispone la trasmissione degli atti al PM

In tema di procedura penale: 1) qualora, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 («Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»), l'imputato abbia eletto domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non abbia accettato l'elezione, la notificazione dell'atto di citazione va effettuata nelle forme previste dall'art. 157 ed eventualmente dall'art. 159 c.p.p., e non mediante consegna di copia al medesimo difensore a norma dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; 2) è abnorme, perché avulso dal sistema processuale, il provvedimento col quale il giudice del dibattimento dichiari la nullità dell'atto di citazione a giudizio per vizi relativi alla sua notificazione e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero; 3) non è abnorme il provvedimento col quale il giudice di pace, ritenuta la nullità della notificazione della citazione a giudizio nelle forme della presentazione immediata ex art. 20-bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 («Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468»), disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notificazione stessa. ► V. anche Cass. pen., sez. I, sent. n. 22315/2020, e sez. II, sent. n. 24633/2020, entrambe in questa Rivista.

Corte di cassazione, sezioni unite penali, 13 luglio 2023, n. 42603 (dep. 18 ottobre 2023)

Scuola: la normativa italiana sul calcolo dell'anzianità di servizio dei docenti precari all'atto della loro stabilizzazione contrasta col diritto UE

La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale (come quella italiana) che, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate, e limiti ai due terzi il computo dei periodi che raggiungano tali soglie e che eccedano i quattro anni, con riserva di recupero del rimanente terzo dopo un certo numero di anni di servizio (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Ravenna).

Corte di giustizia UE, prima sezione, 30 novembre 2023

Protezione internazionale: un'importante pronuncia della Corte di giustizia UE in tema di procedure d'asilo

Nel pronunciarsi in tema di procedure d'asilo, la Corte di giustizia ha dichiarato, inter alia, che la consegna dell'opuscolo comune informativo e lo svolgimento di un colloquio personale s'impongono a tutti gli Stati UE, e che il rischio di refoulement indiretto non è in linea di principio esaminato dal secondo Stato UE in cui è stata presentata la richiesta (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte di cassazione e dai Tribunali di Roma, Firenze, Milano e Trieste).

Corte di giustizia UE, seconda sezione, 30 novembre 2023

Appalti pubblici: se ritiene che nessuna offerta sia conveniente o idonea, la stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; tale facoltà dev'essere indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera d'invito. ► V. anche TAR Lazio, sez. I-quater, sent. n. 10570/2021, e sez. III stralcio, sent. n. 7653/2020, entrambe in questa Rivista.

TAR Lazio, sezione II, 17 novembre 2023, n. 17203

Pubblico impiego: sulla stabilizzazione dei lavoratori precari decide il giudice ordinario

In tema di pubblico impiego, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti la stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale precario, atteso che nella specie l'attività dell'Amministrazione si configura come adempimento di un obbligo di ricognizione e individuazione degli aventi diritto, e non come esercizio di un potere di organizzazione. ► V. anche, in questa Rivista, fra le altre: TAR Abruzzo, sentt. nn. 106/2023 e 222/2019; TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. n. 709/2023; TAR Lombardia, sez. III, sent. n. 208/2023; TAR Sicilia, sez. I, sentt. nn. 2583/2021 e 2763/2019.

TAR Sicilia, Catania, sezione IV, 15 novembre 2023, n. 3442

Giurisdizione: sull'iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla CCIAA decide il giudice ordinario

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti l'iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), presupponendo tale iscrizione una semplice attività accertativa dell'esistenza dei requisiti di legge, non comportante l'esercizio di alcun potere da parte dell'ente camerale.

TAR Veneto, sezione III, 13 novembre 2023, n. 1599

Processo amministrativo: il ricorso per revocazione deve contenere sia la domanda di revocazione della sentenza sia la domanda di decisione sull'originario ricorso articolata in specifiche censure contro i capi della pronuncia gravata

In tema di processo amministrativo: 1) il ricorso per revocazione deve contenere sia la domanda di revocazione della sentenza sia la domanda di decisione sull'originario ricorso, ai fini, rispettivamente, della fase rescindente e della fase rescissoria del relativo giudizio; ed è altresì necessario che la seconda domanda rechi «specifiche censure contro i capi della sentenza gravata» (art. 101, comma 1, c.p.a.); 2) ai sensi degli artt. 106, comma 1, c.p.a. e 395, comma 1, n. 4), c.p.c., l'errore di fatto revocatorio deve: a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) attenere a un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) essere stato un elemento decisivo della pronuncia da revocare, occorrendo perciò che sussista un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa; d) apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche; 3) detto errore è configurabile nell'attività preliminare del giudice relativa alla lettura e alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, mentre non coinvolge la successiva attività di interpretazione e valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del suo convincimento (dichiara inammissibile il ricorso per la revocazione di CdS, sez. II, sent. n. 5265/2022). ► V. anche, in questa Rivista, fra le altre: CdS, sez. II, sent. n. 741/2023, sez. IV, sent. n. 3089/2021, e sez. VI, sent. n. 3306/2020; CGARS, sent. n. 807/2021.

Consiglio di Stato, sezione II, 17 novembre 2023, n. 9893

Diritto amministrativo: sono nulle le convenzioni fra enti locali ex art. 30 d.lgs. 267/2000 non sottoscritte con firma digitale, con firma elettronica avanzata o con altra firma elettronica qualificata, giusta l'art. 15, comma 2-bis, l. 241/1990

L'art. 15, comma 2-bis, della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), il quale prevede che gli accordi fra pubbliche amministrazioni sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata o con altra firma elettronica qualificata, «pena la nullità degli stessi», si applica anche alle convenzioni fra enti locali previste dall'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali») (riforma TAR Basilicata, sent. n. 162/2023).

Consiglio di Stato, sezione IV, 16 novembre 2023, n. 9842

Edilizia e urbanistica: il permesso di costruire in sanatoria non può contenere prescrizioni

In tema di edilizia e urbanistica, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»], il rilascio del permesso di costruire in sanatoria presuppone l'esistenza della "doppia conformità" del manufatto abusivo, e cioè che «l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda»; con la conseguenza che tale permesso non può contenere alcuna prescrizione (riforma TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n. 695/2017). ► V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. VI, sentt. nn. 10317, 7291 e 3437/2022; sez. VII, sent. n. 3291/2023; TAR Veneto, sez. II, sent. n. 148/2021.

Consiglio di Stato, sezione VI, 15 novembre 2023, n. 9776

Processo amministrativo: il termine per appellare la sentenza declinatoria della giurisdizione o della competenza è dimidiato

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 105, comma 2, e 87, comma 3, c.p.a., il termine per proporre appello avverso la sentenza declinatoria della giurisdizione o della competenza è dimidiato rispetto a quello previsto per il processo ordinario (dichiara irricevibile l'appello avverso TAR Lazio, sez. III, sent. n. 8859/2020). ► V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. V, sentt. nn. 8328/2022 e 228/2016; sez. VII, sent. n. 6063/2022.

Consiglio di Stato, sezione III, 14 novembre 2023, n. 9746

M. Bonomo e altri (curr.)

I sistemi retributivi

Giuffrè, 2023

A. Crosetti, D. Vaiano

Beni culturali e paesaggistici

Giappichelli, 2023

F. Bartolini, P. Savarro

Codice di procedura civile

La Tribuna, 2023