Giurisdizione: l'atto di conferimento della cittadinanza onoraria non è sindacabile in sede giurisdizionale (salvo che «in casi estremi»)
La cittadinanza onoraria, quale titolo onorifico di valenza meramente simbolica, non costituisce alcuna posizione soggettiva in capo al destinatario, in termini di status civitatis o anche semplicemente di residenza anagrafica, né incide sulla posizione dei cives, essendo conferita dal Consiglio comunale - organo rappresentativo della comunità territoriale di riferimento - nell'ambito di un'attività libera e autonoma, non soggetta ad alcuna normazione e non vincolata a un fine desumibile dal sistema; onde il cittadino elettore non può vantare una pretesa giustiziabile a far valere vizi di legittimità della relativa deliberazione di conferimento, neppure con l'azione popolare di cui all'art. 9 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»), avendo questa natura sostitutiva, e non già correttiva, rispetto all'ente locale (fattispecie riguardante il conferimento della cittadinanza onoraria all'ex Presidente del Brasile, Jair Messias Bolsonaro, da parte del Comune di Anguillara Veneta).
Corte di cassazione, sezioni unite civili, 1° giugno 2023, n. 15601
Agricoltura: l'accesso alle misure di sostegno del mercato delle uova e delle carni di pollame, colpito dall'influenza aviaria, non può essere limitato ai soli operatori agricoli ancora in attività nel settore avicolo alla data della domanda
L'art. 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, letto in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 della Commissione, del 2 agosto 2019, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale (come quella italiana) interpretata e applicata in modo da limitare l'accesso alle misure di sostegno previste da questo secondo regolamento ai soli operatori agricoli che erano ancora in attività nel settore avicolo alla data di presentazione della domanda di sostegno (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato).
Corte di giustizia UE, terza sezione, 8 giugno 2023
Fondi strutturali europei: i chiarimenti della Corte di giustizia sulla nozione di «irregolarità» ai sensi dell'art. 2, punto 7, del regolamento (CE) 1083/2006
La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 2, punto 7, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «irregolarità», ai sensi di tale disposizione, comprende comportamenti che possono essere qualificati come «atti di corruzione» praticati nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto la realizzazione di lavori cofinanziati da un fondo strutturale dell'Unione europea e per i quali è iniziato un procedimento amministrativo o giudiziario, anche quando non è provato che tali comportamenti abbiano avuto una reale incidenza sulla procedura di selezione dell'offerente e non è stato accertato alcun danno effettivo al bilancio dell'Unione; 2) l'art. 98, §§ 1 e 2, del regolamento n. 1083/2006 dev'essere interpretato nel senso che, in caso di «irregolarità», quale definita dall'art. 2, punto 7, di tale regolamento, esso impone agli Stati membri, al fine di determinare la rettifica finanziaria applicabile, di procedere a una valutazione caso per caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, prendendo segnatamente in considerazione la natura e la gravità delle irregolarità constatate nonché la loro incidenza finanziaria per il fondo interessato (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal TAR Lazio).
Corte di giustizia UE, terza sezione, 8 giugno 2023
Comunicazioni elettroniche: la normativa italiana che attribuisce all'AGCOM il potere di imporre agli operatori di telefonia una cadenza minima per il rinnovo delle offerte commerciali e la fatturazione dei servizi non contrasta col diritto UE
Gli artt. 49 e 56 TFUE nonché l'art. 8, § 1, primo comma, § 2, lett. a), § 4, lett. b) e d), e § 5, lett. b), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, nonché gli artt. da 20 a 22 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in combinato disposto con i principi di proporzionalità e di parità di trattamento, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale (come quella italiana) che attribuisce all'autorità nazionale di regolamentazione (AGCOM) il potere di adottare una decisione che, da un lato, impone agli operatori di servizi di telefonia mobile di praticare una cadenza di rinnovo delle offerte commerciali e una cadenza di fatturazione che non siano inferiori a quattro settimane e, dall'altro, impone agli operatori di servizi di telefonia fissa e di servizi ad essi collegati una cadenza di rinnovo di tali offerte e una cadenza di fatturazione su base mensile o suoi multipli, a condizione che le due categorie di servizi di cui trattasi si trovino, alla luce dell'oggetto e dello scopo di detta normativa nazionale, in situazioni diverse (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato).
Corte di giustizia UE, prima sezione, 8 giugno 2023
Ambiente: non è incostituzionale la legge della Regione Liguria che modifica i confini dei parchi naturali delle Alpi Liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. s), Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 135, 142, 143 e 145 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 («Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137») - della legge della Regione Liguria (n. 7/2022) che modifica i confini dei parchi naturali delle Alpi Liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua.
Corte costituzionale, 8 giugno 2023, n. 115
Bilancio e contabilità pubblica: è incostituzionale la normativa della Regione Molise sul riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dai servizi di trasporto pubblico locale ferroviario resi da Trenitalia nel 2020
È incostituzionale - per violazione degli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lett. e), Cost. - la normativa della Regione Molise (l. 14/2022) in materia di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dai servizi di trasporto pubblico locale ferroviario resi da Trenitalia s.p.a. nell'anno 2020.
Corte costituzionale, 8 giugno 2023, n. 114
Immigrazione: l'evasione fiscale non giustifica il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
In tema di immigrazione, è illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno lavorativo motivato con l'inadempimento, da parte del cittadino straniero, degli obblighi tributari, non rientrando l'evasione fiscale, di per sé considerata, fra le ragioni ostative previste dal legislatore (riforma TAR Sicilia, sez. III, sent. n. 1116/2023).
CGA Regione Siciliana, 5 giugno 2023, n. 379
Edilizia e urbanistica: in caso di discordanza fra quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia e quanto rappresentato graficamente nelle tavole progettuali, prevale la prima
In tema di edilizia e urbanistica: 1) in caso di discordanza fra quanto descritto nella relazione tecnica allegata alla domanda di concessione edilizia e quanto rappresentato graficamente nelle tavole progettuali, occorre dare prevalenza alla prima, sulla base dello stesso principio valevole nell'ipotesi di discordanza tra parte normativa e parte grafica dei piani urbanistici, in quanto la valenza del dato letterale, ove formulato in modo chiaro, prevale su quella del segno grafico; 2) costituiscono variazioni essenziali rispetto al progetto approvato - parificate, salvo che per gli effetti penali, al caso della mancanza di permesso di costruire e di difformità totale - anche le modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato e il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentite; sicché il concetto di parziale difformità presuppone che le modificazioni apportate all'intervento costruttivo assentito si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera, mentre si è in presenza di difformità totale o di variazioni essenziali, sanzionabili con la misura della demolizione, quando i lavori riguardino un'opera diversa da quella prevista dall'atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione o ubicazione; 3) l'ordinanza di demolizione di un'opera abusiva riveste natura vincolata e doverosa, anche a distanza di lungo tempo dalla commissione dell'illecito, e la sua adozione non richiede specifica motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quella del mero ripristino della legalità violata; 4) la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria dev'essere valutata nella fase esecutiva del procedimento, successiva e autonoma rispetto all'ordine di demolizione, nella quale la parte ha la possibilità di dedurre in merito alla situazione di pericolo che costituisce presupposto per la "fiscalizzazione dell'abuso", onde tale valutazione non rileva ai fini della legittimità del provvedimento di demolizione; 5) la mancata o erronea individuazione dell'area di sedime da acquisire gratuitamente di diritto al patrimonio disponibile del Comune non determina l'illegittimità dell'ordine di demolizione, poiché, costituendo l'acquisizione gratuita delle opere e della relativa area di sedime una conseguenza ex lege dell'inottemperanza all'ordine impartito, tale individuazione ben può essere compiuta anche a valle del medesimo, con atto successivo e separato avente natura meramente dichiarativa e ricognitiva (conferma TAR Toscana, sez. III, sent. n. 1143/2021).
Consiglio di Stato, sezione II, 1° giugno 2023, n. 5416
Appalti pubblici: l'offerta non conforme a quella richiesta dalla P.A. può essere esclusa dalla gara solo se la lex specialis delinea con assoluta certezza come minime le caratteristiche e le qualità dell'oggetto dell'appalto
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: 1) l'offerta non conforme a quella richiesta dalla stazione appaltante può essere esclusa dalla gara solo quando la lex specialis preveda caratteristiche e qualità dell'oggetto dell'appalto che debbano ritenersi con assoluta certezza come minime, perché espressamente definite tali o perché se ne fornisce una descrizione che rivela in modo evidente la loro natura essenziale; 2) l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 («Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»), non costituisce causa di esclusione dalla gara (conferma TAR Puglia, sez. I, sent. n. 1060/2022).
Consiglio di Stato, sezione IV, 31 maggio 2023, n. 5393
Mandato d'arresto europeo: la legge italiana che non consente di rifiutare l'esecuzione di un MAE nei confronti di un cittadino di un Paese terzo dimorante o residente in Italia, cosicché questi sconti la pena nel nostro Stato, viola il diritto UE
L'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, anche in combinato disposto con il principio di uguaglianza davanti alla legge sancito all'art. 20 CDFUE, dev'essere interpretato nel senso che: 1) esso osta a una normativa di uno Stato membro (nella specie, l'Italia), volta a trasporre tale art. 4, punto 6, che esclude in maniera assoluta e automatica dal beneficio del motivo di non esecuzione facoltativa del MAE previsto da tale disposizione qualsiasi cittadino di un paese terzo che dimori o risieda nel territorio di tale Stato membro, senza che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione possa valutare i legami di tale cittadino con detto Stato membro; 2) per valutare se occorra rifiutare l'esecuzione di un MAE emesso nei confronti del cittadino di un paese terzo che dimori o risieda nel territorio dello Stato membro di esecuzione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi concreti caratterizzanti la situazione di tale cittadino, idonei a indicare se esistano, tra quest'ultimo e lo Stato membro di esecuzione, legami che dimostrino che egli è sufficientemente integrato in tale Stato e che, pertanto, l'esecuzione, in detto Stato membro, della pena o della misura di sicurezza privative della libertà pronunciata nei suoi confronti nello Stato membro emittente contribuirà ad aumentare le sue possibilità di reinserimento sociale dopo che tale pena o misura di sicurezza sia stata eseguita. Tra tali elementi vanno annoverati i legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici che il cittadino del paese terzo intrattiene con lo Stato membro di esecuzione, nonché la natura, la durata e le condizioni del suo soggiorno in tale Stato membro (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale).
Corte di giustizia UE, grande sezione, 6 giugno 2023
Circolazione stradale: sono incostituzionali i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 7-bis e 7-ter dell'art. 93 d.lgs. 285/1992, introdotti dal d.l. 113/2018, riguardanti la circolazione di veicoli immatricolati all'estero
Sono incostituzionali - per violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. - i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 7-bis e 7-ter dell'art. 93 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («Nuovo codice della strada»), introdotti dall'art. 29-bis, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 («Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata»), convertito, con modificazioni, nella l. 1° dicembre 2018, n. 132, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero.
Corte costituzionale, 6 giugno 2023, n. 113
Sanità: è incostituzionale la normativa della Regione Veneto sul reclutamento del personale medico
È incostituzionale - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. («tutela della salute») - la normativa della Regione Veneto (l. 12/2022) in materia di reclutamento del personale medico.
Corte costituzionale, 6 giugno 2023, n. 112
Edilizia e urbanistica: niente silenzio-assenso sull'istanza di condono se la documentazione prodotta dal privato è incompleta
In tema di edilizia e urbanistica, il termine di ventiquattro mesi per la formazione del silenzio-assenso sull'istanza di sanatoria dell'opera abusiva, previsto dall'art. 35 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 («Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie»), non decorre nel caso in cui tale istanza difetti dei documenti necessari a identificare compiutamente il manufatto, o quest'ultimo risulti in contrasto con i vincoli di inedificabilità, o non sia stato interamente versato l'importo dell'oblazione (conferma TAR Campania, sez. III, sent. n. 5311/2018).
Consiglio di Stato, sezione VII, 30 maggio 2023, n. 5301
Processo amministrativo: l'interventore ad opponendum in primo grado può appellare la sentenza solo se titolare di una posizione giuridica autonoma
In tema di processo amministrativo, ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.a., l'interventore ad opponendum nel giudizio di primo grado è legittimato ad appellare la sentenza «soltanto se titolare di una posizione giuridica autonoma», e non di un interesse di mero fatto (conferma TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. 657/2018). ► V. anche CdS, sez. V, sent. n. 5638/2021, in questa Rivista.
Consiglio di Stato, sezione V, 29 maggio 2023, n. 5243
Procedura penale: è incostituzionale la mancata tutela del "diritto al silenzio" dell'indagato o dell'imputato richiesto di fornire le informazioni sulle proprie qualità personali ex art. 21 delle norme di attuazione del codice di rito
Sono incostituzionali - per violazione dell'art. 24 Cost. - l'art. 64, comma 3, c.p.p., là dove non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all'art. 21 delle norme di attuazione del codice di procedura penale; e l'art. 495, comma 1, c.p., là dove non esclude la punibilità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato che, richiesti di fornire le informazioni indicate nel predetto art. 21 senza che siano stati loro previamente formulati gli avvertimenti di cui all'art. 64, comma 3, c.p.p., abbiano reso false dichiarazioni.
Corte costituzionale, 5 giugno 2023, n. 111
Regioni: la Consulta dichiara incostituzionali svariate disposizioni (fra cui una «radicalmente inintelligibile») della legge di stabilità 2022 del Molise
È incostituzionale la normativa della Regione Molise (l. 8/2022) in materia di: a) completamento della procedura di scioglimento della società Sviluppo della Montagna molisana s.p.a. (per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.); b) istituzione della Scuola regionale di protezione civile (per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost.); c) interventi edilizi nelle fasce di rispetto (per violazione dell'art. 3 Cost., essendosi in presenza «di un enunciato normativo affetto da radicale oscurità»); d) stabilizzazione di personale precario (per violazione degli artt. 81, terzo comma, e 97, quarto comma, Cost.).
Corte costituzionale, 5 giugno 2023, n. 110
Procedimento amministrativo: l'omissione del preavviso di rigetto determina ex se l'illegittimità del provvedimento finale
In tema di procedimento amministrativo, l'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (c.d. preavviso di rigetto) ex art. 10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), comporta di per sé l'illegittimità del provvedimento finale, non potendo l'Amministrazione dimostrare in giudizio che tale atto non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato [art. 21-octies, comma 2, ultimo periodo, l. cit., introdotto dall'art. 11, comma 1, lett. i), del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 («Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»), convertito, con modificazioni, nella l. 11 settembre 2020, n. 120].
TAR Lazio, Latina, 30 maggio 2023, n. 342
Accesso ai documenti amministrativi: legittimo il no alla richiesta di un avvocato di conoscere gli atti dei procedimenti disciplinari nei confronti di un altro avvocato, se indeterminata, esplorativa e lesiva della riservatezza di terzi
In tema di accesso ai documenti amministrativi, è legittimo il diniego opposto all'istanza di un avvocato volta a conoscere gli atti dei procedimenti disciplinari avviati, solo in un caso a seguito di sua segnalazione, nei confronti di un altro avvocato, ove tale istanza risulti indeterminata, esplorativa e lesiva del diritto alla riservatezza di terzi.
TAR Puglia, sezione II, 29 maggio 2023, n. 824
Giurisdizione: sull'allontanamento dei cittadini degli altri Stati UE o dei loro familiari disposto ex artt. 20 e 21 d.lgs. 30/2007 decide il giudice ordinario
Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti l'allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, disposto ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 («Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri»).
TAR Marche, 25 maggio 2023, n. 317
Regioni: non è incostituzionale la normativa dell'Abruzzo in materia di utilizzo e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 17 e 19, comma 2, della l. 31 dicembre 2009, n. 196 («Legge di contabilità e finanza pubblica») - della normativa della Regione Abruzzo (l. 7/2022) in materia di utilizzo e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso.
Corte costituzionale, 1° giugno 2023, n. 109