Processo amministrativo: la consulenza tecnica d'ufficio e la verificazione non possono supplire alle lacune probatorie della parte
In tema di processo amministrativo, l'esperimento della consulenza tecnica d'ufficio o della verificazione non può servire a colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti ed a sollevarla dall'onere di fornire in giudizio un principio di prova a sostegno delle proprie deduzioni (conformemente a quanto previsto per il processo civile dagli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.), non essendo tali accertamenti delegati qualificabili come mezzi di prova in senso proprio. ● V. anche CdS, sez. IV, sent. n. 8627/2021, e sez. VI, sent. n. 9661/2023, entrambe in questa Rivista.
Consiglio di Stato, sezione II, 9 febbraio 2026, n. 1001
Insindacabilità parlamentare: sono coperte dalla prerogativa ex art. 68, primo comma, Cost. le dichiarazioni rese dal senatore Matteo Renzi sul capo del DAP nel corso della trasmissione televisiva «Non è l'Arena» del 29 maggio 2022
Nel respingere un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Potenza, la Corte costituzionale ha statuito che spettava al Senato della Repubblica deliberare che le dichiarazioni rese dal senatore Matteo Renzi sul già capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) nel corso della trasmissione televisiva «Non è l'Arena» del 29 maggio 2022, per le quali pende un procedimento penale davanti al predetto Tribunale per il reato di diffamazione aggravata, costituiscono opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni ex art. 68, primo comma, Cost.
Corte costituzionale, 23 febbraio 2026, n. 19
Diritto civile: il divieto di patto commissorio ex art. 2744 c.c. va inteso in senso funzionale
In materia di patto commissorio, l'art. 2744 c.c. dev'essere interpretato in maniera funzionale, sicché, in forza della sua previsione, risulta colpito da nullità non solo il "patto" ivi descritto, ma qualunque tipo di convenzione, quale ne sia il contenuto, che venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall'ordinamento giuridico, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando preventivamente il trasferimento della proprietà di un suo bene quale conseguenza della mancata estinzione di un suo debito.
Corte di cassazione, sezione II civile, 30 gennaio 2026, n. 2023
Procedura penale: il provvedimento che respinge la richiesta di concordato in appello non è ricorribile per cassazione
Il provvedimento col quale la corte d'appello, non accogliendo il concordato sui motivi ex art. 599-bis c.p.p., dispone la prosecuzione del giudizio non è suscettibile di ricorso per cassazione.
Corte di cassazione, sezioni unite penali, 10 luglio 2025, n. 2647 (dep. 22 gennaio 2026)
Bilancio e contabilità pubblica: non è incostituzionale l'art. 262, comma 1, d.lgs. 267/2000, là dove prevede lo scioglimento del Consiglio comunale che non ha approvato nei termini l'ipotesi di bilancio in riequilibrio dell'ente locale dissestato
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Campania in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 Cost. - dell'art. 262, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»), là dove prevede lo scioglimento del Consiglio comunale che non abbia approvato nei termini l'ipotesi di bilancio in riequilibrio dell'ente in dissesto finanziario. ● V. anche Corte cost., sent. n. 91/2025, in questa Rivista.
Corte costituzionale, 19 febbraio 2026, n. 17
Regioni: è incostituzionale la normativa della Valle d'Aosta in materia di ricandidabilità dei sindaci e vicesindaci e di scelta e incompatibilità degli assessori comunali
È incostituzionale - per violazione, nel complesso, dell'art. 2, lett. b), dello statuto regionale, in relazione al principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica espresso dall'art. 51, comma 2, t.u.e.l., e degli artt. 3 e 51 Cost.; in relazione al principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica espresso dall'art. 47, commi 3 e 4, t.u.e.l.; e in relazione al principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica espresso dall'art. 64, comma 4, t.u.e.l. - la normativa della Valle d'Aosta (l. 54/1998) che prevede: a) la non immediata ricandidabilità a sindaco o vicesindaco nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti per coloro che abbiano ricoperto la medesima carica per quattro mandati consecutivi (salvo che uno dei mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie); b) il divieto di scelta degli assessori comunali al di fuori dell'insieme dei consiglieri comunali; c) il divieto che della giunta facciano parte il coniuge, i parenti e gli affini in primo grado del sindaco e del vicesindaco.
Corte costituzionale, 19 febbraio 2026, n. 16
Processo amministrativo: l'interveniente ad adiuvandum non può proporre ricorso in ottemperanza
In tema di processo amministrativo: 1) legittimate alla proposizione del giudizio di ottemperanza sono tutte e soltanto le parti la cui domanda sia stata accolta nel giudizio di cognizione concluso con la pronuncia oggetto della domanda di esecuzione, e non tutte quelle che abbiano comunque tratto un vantaggio dalla medesima pronuncia, costituendo il ricorso d'ottemperanza un rimedio volto a ottenere l'esecuzione di una pronuncia giurisdizionale che abbia accolto una propria precedente domanda e sia rimasta ineseguita; 2) nel giudizio di ottemperanza le parti conservano la stessa posizione processuale che rivestivano nel giudizio di cognizione, atteso che l'esecuzione della sentenza costituisce un obbligo dell'Amministrazione che corrisponde al diritto che il ricorrente vittorioso vanta e che diviene attuale qualora lo stesso agisca per l'esecuzione della sentenza, salvo il caso del ricorso di ottemperanza per chiarimenti, al quale è legittimata anche l'Amministrazione soccombente che nutra dubbi sulle modalità dell'esecuzione; 3) la carenza di legittimazione all'azione di ottemperanza concerne anche l'interveniente ad adiuvandum, in quanto titolare di una posizione giuridica soltanto collegata a, o dipendente da, quella del ricorrente principale. ● V. anche CdS, sez. VII, sent. n. 7742/2023, in questa Rivista.
Consiglio di Stato, sezione V, 6 febbraio 2026, n. 961
Edilizia e urbanistica: il rilascio del permesso di costruire può essere subordinato al pagamento degli oneri di urbanizzazione
In tema di edilizia e urbanistica: 1) il Comune può subordinare il rilascio del permesso di costruire al pagamento, da parte del richiedente, degli oneri di urbanizzazione; 2) ai fini del calcolo degli standard urbanistici ex art. 5, comma 1, n. 1), del d.m. Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 («Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765»), le sedi viarie sono escluse dagli standard da cedere, poiché rientranti nelle opere di urbanizzazione, ma non devono essere sottratte dalla superficie complessiva dell'insediamento su cui calcolare la percentuale minima (10%) di aree da destinare a standard; 3) la viabilità privata interna al lotto, non destinata alla circolazione pubblica, non può essere considerata spazio pubblico ex lege e non giustifica la riduzione della superficie complessiva dell'insediamento ai fini del calcolo degli standard urbanistici da monetizzare; 4) le piazzole destinate a strutture mobili nell'ambito di una struttura ricettiva all'aria aperta non sono assimilabili a edifici di nuova realizzazione, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di parcheggi pertinenziali e di esonero dal contributo di costruzione.
Consiglio di Stato, sezione IV, 5 febbraio 2026, n. 956
Appalti pubblici: la lex specialis che non indica i CAM va impugnata subito
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, è onere dell'operatore economico impugnare immediatamente la legge di gara che sia priva dell'indicazione dei criteri ambientali minimi (CAM), richiesta dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), tale mancanza non consentendo ai potenziali concorrenti la formulazione di offerte meditate e consapevoli. ● V. anche CdS, sez. V, sent. n. 3542/2025, in questa Rivista.
Consiglio di Stato, sezione V, 4 febbraio 2026, n. 919
Procedimento amministrativo: la P.A. deve rilasciare al privato che la richiede un'attestazione dell'intervenuta formazione del silenzio-assenso
Ai sensi degli artt. 20, comma 2-bis, della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), e 20, comma 8, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»], l'Amministrazione è tenuta a rilasciare, al privato che ne faccia richiesta, un'attestazione dell'intervenuta formazione del silenzio-assenso sul provvedimento ad istanza di parte (nel caso di specie, un permesso di costruire), con conseguente esperibilità, nell'ipotesi di inadempimento, del ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a.
Consiglio di Stato, sezione IV, 3 febbraio 2026, n. 893
Edilizia e urbanistica: illegittimo il no all'istanza di condono o sanatoria non preceduto dal preavviso di rigetto, se risulta che l'apporto partecipativo del privato avrebbe potuto fornire elementi utili alla P.A.
In tema di edilizia e urbanistica, è illegittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di condono o sanatoria che non sia stato preceduto dall'invio della comunicazione di cui all'art. 10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), ove risulti che l'apporto partecipativo del privato avrebbe potuto fornire elementi utili al corretto esercizio del potere amministrativo. ● V. anche, in questa Rivista, ex plurimis: CdS, sez. III, sent. n. 8908/2024, e sez. VI, sentt. nn. 8509/2024 e 484/2019; TAR Lazio, sez. II stralcio, sentt. nn. 20021 e 15796/2024; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. n. 837/2019.
Consiglio di Stato, sezione VI, 2 febbraio 2026, n. 852
Processo amministrativo: il modello dispositivo con metodo acquisitivo delineato dagli artt. 63, 64 e 65 c.p.a. consente al giudice di soccorrere la parte incolpevolmente non in grado di provare i fatti dedotti, purché essa fornisca un principio di prova
In tema di processo amministrativo: 1) gli artt. 63, 64 e 65 c.p.a. delineano un modello dispositivo con metodo acquisitivo, in virtù del quale è consentito al giudice di soccorrere la parte che incolpevolmente non sia in grado di provare i fatti dedotti, purché essa fornisca un principio di prova; 2) ai sensi degli artt. 46, comma 2, e 65, comma 3, c.p.a., l'Amministrazione è tenuta a produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che la stessa ritenga utili al giudizio; in difetto, il presidente o un magistrato da lui delegato ovvero il collegio ordina, anche su istanza di parte, l'esibizione dei predetti atti e documenti nel termine e nei modi opportuni.
CGA Regione Siciliana, 2 febbraio 2026, n. 75
Appalti pubblici: sebbene non contemplato dall'art. 104 d.lgs. 36/2023, l'avvalimento di garanzia deve ritenersi ammesso in forza della direttiva 2014/24/UE
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, l'avvalimento di garanzia, benché non contemplato dall'art. 104 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), deve ritenersi ammesso in forza delle disposizioni (vincolanti e direttamente applicabili) di cui agli artt. 58 e 63 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE. ● V. anche TAR Lazio, sez. II-bis, sent. n. 4997/2025, in questa Rivista.
TAR Lombardia, sezione II, 6 febbraio 2026, n. 604
Giurisdizione: sull'indennizzo dovuto dal privato per l'occupazione sine titulo di un immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale decide il giudice ordinario
Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti le richieste di indennizzo avanzate dall'Amministrazione per l'occupazione sine titulo di un immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale ex art. 31, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»], trattandosi di controversie aventi contenuto meramente patrimoniale.
TAR Campania, Salerno, sezione II, 5 febbraio 2026, n. 225
Protezione internazionale: le istanze di ammissione alle misure di accoglienza vanno riscontrate entro trenta giorni con provvedimento espresso congruamente motivato
In tema di protezione internazionale, l'Amministrazione è tenuta a riscontrare le istanze di ammissione alle misure di accoglienza ex d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 («Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»), con provvedimento espresso congruamente motivato, da adottarsi nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 2, comma 2, della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»). ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. III, sent. n. 3578/2022; TAR Emilia-Romagna, Parma, sent. n. 372/2025; TAR Lazio, sez. I-ter, sent. n. 19206/2024; TAR Lombardia, Milano, sez. III, sentt. nn. 2224/2023, 1404/2022 e 2145/2021, e sez. IV, sent. n. 1195/2022; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. n. 225/2022; TAR Piemonte, sez. I, sent. n. 1361/2025.
TAR Puglia, Lecce, sezione III, 4 febbraio 2026, n. 134
Immigrazione: lo straniero coinvolto in un procedimento amministrativo deve beneficiare, al pari del cittadino italiano, delle garanzie partecipative ex lege 241/1990
In tema di immigrazione, è illegittima la condotta dell'Amministrazione che abbia omesso di inviare allo straniero la comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 l. 241/1990) di revoca del nullaosta all'ingresso nel territorio nazionale per motivi di lavoro, nonché di convocarlo, insieme col promittente datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
TAR Veneto, sezione III, 3 febbraio 2026, n. 278
Concorsi pubblici: nelle procedure selettive algoritmiche vige il principio della "riserva di umanità"
In tema di concorsi pubblici, è illegittima la mancata valutazione, nell'ambito di una procedura selettiva algoritmica, di un requisito del candidato che questi abbia dichiarato in una parte non corretta del modulo di partecipazione, dovendo applicarsi il principio della "riserva di umanità" (human oversight) delle decisioni amministrative.
TAR Lazio, sezione III-bis, 2 febbraio 2026, n. 1895
Responsabilità amministrativa: non c'è danno all'immagine se la condotta illecita non ha avuto alcuna risonanza, né esterna né interna alla P.A.
In tema di responsabilità amministrativa: a) il danno all'immagine dell'ente pubblico, quale danno-conseguenza, non può ritenersi in re ipsa, ma dev'essere specificamente allegato e provato, anche per mezzo di presunzioni, sia nell'an sia nel quantum; b) esso non sussiste allorquando la condotta illecita non abbia avuto alcuna risonanza (clamor), né esterna né interna all'Amministrazione che si assume danneggiata (nel caso di specie, riguardante una donna condannata per aver commesso il delitto di peculato in danno della madre interdetta, di cui era tutrice, la Corte ha escluso l'esistenza di una lesione all'immagine del Ministero della giustizia). ● V. anche, in questa Rivista: Corte dei conti, sez. II centr. app., sent. n. 131/2025; s.g. Liguria, sent. n. 3/2026; s.g. Lombardia, sentt. nn. 101 e 67/2023; s.g. Sardegna, sent. n. 4/2026.
Corte dei conti, s.g. Piemonte, 9 febbraio 2026, n. 23
Immigrazione: lo straniero non può proporre ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Cassazione che ha dichiarato inammissibile o rigettato il suo precedente ricorso contro il provvedimento di proroga del trattenimento
In tema di immigrazione, il cittadino straniero non è legittimato, non rivestendo la posizione di «condannato», a proporre ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di cassazione che abbia dichiarato inammissibile o rigettato il suo precedente ricorso contro il provvedimento di proroga del trattenimento adottato a norma dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 («Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»), benché, in forza dell'art. 14, comma 6, d.lgs. cit., come novellato dall'art. 18-bis del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145 («Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali»), convertito, con modificazioni, nella l. 9 dicembre 2024, n. 187, i provvedimenti in materia di trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza siano ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p.
Corte di cassazione, sezione V penale, 8 gennaio 2026, n. 1049 (dep. 12 gennaio 2026)
Procedura penale: nel decreto di sequestro probatorio di dati contenuti in un dispositivo informatico o telematico, il PM non deve indicare la durata massima della misura né un termine insuperabile per l'estrapolazione e l'analisi di quei dati
In tema di procedura penale, l'esigenza di garantire la proporzionalità del sequestro probatorio avente ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici non impone che sia indicato, già nel decreto che dispone la misura, il termine esatto della sua durata o che siano prefissati, in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, atteso che, da un lato, il pubblico ministero non è in grado di prevederli nella fase genetica del vincolo, sicché sussiste il rischio di penalizzare in modo eccessivo le iniziative finalizzate all'accertamento dei reati, e, dall'altro lato, l'eccessiva protrazione del vincolo è contestabile anche in seguito mediante istanza di restituzione della res ai sensi dell'art. 262 c.p.p. ● V. anche, in questa Rivista: Cass. pen., sez. un., sent. n. 36072/2018; sez. II, sent. n. 53810/2017; sez. V, sent. n. 13694/2019; sez. VI, sentt. nn. 34265/2020, 13166/2020 e 4857/2018, dep. 2019.
Corte di cassazione, sezione VI penale, 3 dicembre 2025, n. 543 (dep. 8 gennaio 2026)