Edilizia e urbanistica: gli atti coi quali la P.A. determina e liquida il contributo di costruzione non hanno natura autoritativa

In tema di edilizia e urbanistica, gli atti coi quali la Pubblica Amministrazione determina e liquida il contributo di costruzione previsto dall'art. 16 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»], non rivestono natura autoritativa, costituendo esercizio non già di una potestà pubblicistica, bensì di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire, stante l'onerosità di questo, nell'ambito di un rapporto obbligatorio a carattere paritetico, in quanto tale soggetta al termine di prescrizione decennale. ► V. anche, in questa Rivista: CdS, ad. plen., sent. n. 12/2018; sez. IV, sentt. nn. 4310/2022 e 3405/2020; sez. V, sent. n. 6255/2024.

Consiglio di Stato, sezione IV, 7 gennaio 2025, n. 69

Appalti pubblici: se non ci sono lavoratori da riassorbire, l'operatore economico non è tenuto a rendere la dichiarazione sulla stabilità occupazionale prevista dall'art. 102, comma 1, lett. a), d.lgs. 36/2023

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: a) la dichiarazione prevista dall'art. 102, comma 1, lett. a), del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), con la quale l'operatore economico s'impegna a «garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato», non è dovuta nell'ipotesi in cui, non verificandosi un subentro nel contratto precedente, nessun lavoratore debba essere riassorbito; b) l'eventuale mancanza di tale dichiarazione è sanabile per mezzo del soccorso istruttorio o procedimentale.

Consiglio di Stato, sezione V, 3 gennaio 2025, n. 26

Edilizia e urbanistica: illegittima l'ordinanza di demolizione di un immobile per abusivo cambio di destinazione d'uso non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, se la partecipazione del privato può essere utile ad accertare i fatti

In tema di edilizia e urbanistica, è illegittima l'ordinanza di demolizione di un immobile per abusivo cambio di destinazione d'uso la cui adozione non sia stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), ove risulti che l'apporto partecipativo del privato avrebbe potuto utilmente contribuire all'accertamento della sussistenza dei presupposti fattuali del provvedimento. ► V. anche CdS, sez. III, sent. n. 8908/2024, in questa Rivista.

CGA Regione Siciliana, 15 gennaio 2025, n. 30

Procedura penale: è abnorme il provvedimento del GIP che, nel rigettare la richiesta del PM di archiviazione nei confronti di persona fisica, dispone l'imputazione coatta non solo di quest'ultima, ma anche dell'ente ex d.lgs. 231/2001

È abnorme il provvedimento col quale il giudice per le indagini preliminari, a fronte della richiesta di archiviazione del procedimento a carico di una persona fisica, formulata da pubblico ministero che abbia altresì archiviato gli atti relativi a un ente ex art. 58 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 («Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»), disponga l'imputazione coatta non solo della persona fisica, ma anche dell'ente.

Corte di cassazione, sezione IV penale, 23 maggio 2024, n. 37751 (dep. 15 ottobre 2024)

Procedura penale: non è incostituzionale l'inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con l'ergastolo (art. 438, comma 1-bis, c.p.p.)

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'assise di Cassino in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. - dell'art. 438, comma 1-bis, c.p.p., come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), della l. 12 aprile 2019, n. 33 («Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo»), a norma del quale «[n]on è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo».

Corte costituzionale, 17 gennaio 2025, n. 2

Aiuti di Stato: la legge italiana che consente il recupero di un aiuto illegittimo presso un'impresa diversa da quella beneficiaria identificata dalla Commissione europea, per l'esistenza di una continuità economica fra le due, non contrasta col diritto UE

Gli artt. 108 e 288, quarto comma, TFUE, 16 e 31 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 [TFUE], nonché 41 e 47 CDFUE, devono essere interpretati nel senso che, nel caso in cui una decisione della Commissione europea ordini il recupero di un aiuto di Stato presso un beneficiario da essa identificato, essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale le autorità nazionali competenti, nell'ambito del loro compito di esecuzione di tale decisione, possono ordinare il recupero di tale aiuto presso un'altra impresa in ragione dell'esistenza di una continuità economica tra quest'ultima e il beneficiario dell'aiuto identificato in detta decisione (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal TAR Campania).

Corte di giustizia UE, decima sezione, 16 gennaio 2025

Appalti pubblici: nell'appaltare lavori, l'amministrazione non può, senza aggiungere la menzione «o equivalente», richiedere l'utilizzo di un determinato materiale, salvo che esso risulti inevitabilmente dall'oggetto dell'appalto stesso

La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 42, § 3, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, dev'essere interpretato nel senso che l'elenco, in tale disposizione, dei metodi di formulazione delle specifiche tecniche è esaustivo, fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie compatibili con il diritto dell'Unione, ai sensi di detta disposizione, e fatto salvo l'art. 42, § 4, di tale direttiva; 2) l'art. 42, § 4, della direttiva 2014/24 dev'essere interpretato nel senso che le amministrazioni aggiudicatrici non possono, senza aggiungere la menzione «o equivalente», precisare, nelle specifiche tecniche di un appalto pubblico di lavori, da quali materiali debbano essere costituiti i prodotti proposti dagli offerenti, a meno che l'utilizzo di un determinato materiale risulti inevitabilmente dall'oggetto dell'appalto e non sia ipotizzabile alcuna alternativa fondata su una soluzione tecnica diversa; 3) l'art. 42, § 2, della direttiva 2014/24, in combinato disposto con l'art. 18, § 1, di tale direttiva, dev'essere interpretato nel senso che l'obbligo di concedere agli operatori economici pari accesso alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici e il divieto di creare ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza, enunciati in quest'ultima disposizione, sono necessariamente violati quando un'amministrazione aggiudicatrice elimina, mediante una specifica tecnica non compatibile con le regole enunciate all'art. 42, §§ 3 e 4, di detta direttiva, talune imprese o taluni prodotti.

Corte di giustizia UE, quarta sezione, 16 gennaio 2025

Appalti pubblici: il principio di rotazione non si applica in caso di procedura negoziata preceduta da indagine di mercato senza limite al numero di operatori economici

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), il principio di rotazione non si applica nell'ipotesi di procedura negoziata preceduta da indagine di mercato effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, da invitare alla procedura stessa. ► V. anche, in questa Rivista, ex plurimis: CdS, sez. V, sentt. nn. 2946/2024, 7794/2022, 7462, 6168 e 2182/2020, 3943 e 3831/2019 e 5854/2017; sez. VI, sent. n. 4125/2017; TAR Abruzzo, sent. n. 132/2020; TAR Campania, sez. II, sent. n. 1425/2022; TAR Lazio, sez. II, sent. n. 7062/2019; TAR Lombardia, sez. IV, sent. n. 1205/2022; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sentt. nn. 304/2022 e 993/2019; TAR Marche, sent. n. 187/2020; TAR Sardegna, sez. II, sent. n. 8/2020; TAR Sicilia, Catania, sez. II, sent. n. 1130/2022; TAR Veneto, sez. I, sentt. nn. 389/2021 e 1021/2019.

TAR Lombardia, sezione I, 7 gennaio 2025, n. 28

Enti locali: legittima la revoca dell'assessore comunale per «disinteresse alla vita politico-amministrativa»

È legittimo il provvedimento del sindaco che dispone, ex art. 46, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»), la revoca di un assessore comunale a motivo del «disinteresse alla vita politico-amministrativa» da esso manifestato nell'espletare l'incarico. ► V. anche, in questa Rivista: TAR Basilicata, sent. n. 302/2021; TAR Campania, sez. I, sent. n. 1966/2020; TAR Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 271/2023; TAR Liguria, sez. II, sent. n. 964/2016.

TAR Calabria, Reggio Calabria, 3 gennaio 2025, n. 6

Accesso ai documenti amministrativi: l'istanza presentata dal difensore dell'interessato dev'essere sottoscritta anche da quest'ultimo o corredata da procura

In tema di accesso ai documenti amministrativi, è inammissibile l'istanza ostensiva presentata dal difensore del soggetto interessato, ove non sottoscritta anche da quest'ultimo né corredata da procura al difensore stesso [artt. 5, comma 2, e 6, comma 3, d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 («Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»)].

TAR Lombardia, Brescia, sezione I, 30 dicembre 2024, n. 1053

Appalti pubblici: sull'esecuzione anticipata del contratto decide il giudice ordinario

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti l'esecuzione anticipata del contratto.

TAR Piemonte, sezione I, 27 dicembre 2024, n. 1336

Edilizia e urbanistica: il mancato ritiro del titolo edilizio rilasciato o il mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione non comporta l'inefficacia del titolo stesso

In tema di edilizia e urbanistica, il mancato ritiro del titolo edilizio rilasciato o il mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione non comporta l'inefficacia del titolo stesso, assumendo rilievo ai soli fini del decorso del relativo termine annuale di decadenza.

TAR Sardegna, sezione II, 23 dicembre 2024, n. 941

Processo amministrativo: il ricorso di ottemperanza va depositato entro quindici giorni dalla notificazione

In tema di processo amministrativo, il ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza dev'essere depositato presso la segreteria del giudice nel termine perentorio - dimidiato rispetto a quello ordinario - di quindici giorni dall'ultima notificazione, pena l'irricevibilità. ► V. anche CdS, sez. V, sent. n. 8639/2023, e TAR Calabria, sez. II, sent. n. 1269/2024, entrambe in questa Rivista.

TAR Emilia-Romagna, Parma, 19 dicembre 2024, n. 383

Edilizia residenziale pubblica: sulle controversie attinenti alla fase successiva all'assegnazione dell'alloggio decide il giudice ordinario

In tema di edilizia residenziale pubblica, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie attinenti alla fase successiva all'assegnazione dell'alloggio, posto che da tale momento l'operare dell'Amministrazione non è più riconducile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade nell'ambito di un rapporto paritetico, soggetto alle regole del diritto privato. ► V. anche, in questa Rivista: Cass. civ., sez. un., ord. n. 22079/2017; CdS, sez. V, sent. n. 684/2022; TAR Campania, sez. III, sentt. nn. 5170 e 3314/2024; TAR Lazio, sez. II, sent. n. 9648/2018, e sez. II stralcio, sent. n. 17405/2022; TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent. n. 501/2023; TAR Toscana, sez. II, sent. n. 514/2022.

TAR Lazio, sezione I stralcio, 17 dicembre 2024, n. 22865

Processo amministrativo: l'esistenza del giudicato esterno è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo

In tema di processo amministrativo: a) l'eccezione di giudicato non soggiace alle preclusioni (anche documentali) previste per le fasi processuali, stante la necessità di evitare statuizioni contrastanti; b) l'esistenza del giudicato esterno, al pari di quella del giudicato interno, non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. ► V. anche CdS, sez. III, sent. n. 3754/2023, in questa Rivista.

Consiglio di Stato, sezione V, 20 dicembre 2024, n. 10282

Espropriazione per pubblica utilità: solo il proprietario del fondo può impugnare gli atti della procedura

In tema di espropriazione per pubblica utilità, legittimato attivo ad impugnare gli atti del procedimento ablatorio è, in linea generale, solo il proprietario del fondo, e non anche il titolare di un diritto personale di godimento sullo stesso.

Consiglio di Stato, sezione IV, 17 dicembre 2024, n. 10153

Processo amministrativo: il venir meno dell'interesse al ricorso di primo grado comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza appellata

In tema di processo amministrativo, il venir meno dell'interesse al ricorso di primo grado comporta l'improcedibilità non solo dell'appello (a prescindere da chi l'abbia proposto), ma pure dell'impugnazione originaria e - sempreché non si verta in ipotesi di vizio o difetto inficiante il solo giudizio d'appello - il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza gravata. ► V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. II, sentt. nn. 8314/2023, 3739/2021, 7527/2019 e 5861/2019; sez. III, sentt. nn. 1623/2022 e 3162/2020; sez. VII, sent. n. 2315/2023; CGARS, sent. n. 856/2021.

Consiglio di Stato, sezione VII, 13 dicembre 2024, n. 10054

Responsabilità amministrativa: il privato che utilizza indebitamente fondi pubblici volti alla realizzazione di programmi di intervento in specifici settori economico-sociali deve risarcire l'erario

In tema di responsabilità amministrativa: 1) risponde del danno cagionato all'erario il soggetto privato che abbia utilizzato indebitamente i fondi pubblici erogatigli al fine della realizzazione di programmi di intervento in specifici settori economico-sociali; 2) nel giudizio contabile, la contumacia del convenuto, pur non implicando ex se il riconoscimento della fondatezza della domanda attorea, può concorrere, insieme con altri elementi, a formare il convincimento del giudice. ► V. anche Corte dei conti, s.g. Piemonte, sent. n. 8/2023, e s.g. Puglia, sent. n. 269/2021, entrambe in questa Rivista.

Corte dei conti, s.g. Toscana, 9 gennaio 2025, n. 1

Procedura penale: se interviene la prescrizione del reato, il giudice dell'appello contro la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni deve valutare la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito

In tema di procedura penale, nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale 30 luglio 2021, n. 182, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito. ► V. anche, in questa Rivista: Corte cost., sent. n. 182/2021; Cass. pen., sez. un., sentt. nn. 22065/2021, 28911/2019 e 46688/2016; sez. V, sent. n. 43690/2021.

Corte di cassazione, sezioni unite penali, 28 marzo 2024, n. 36208 (dep. 27 settembre 2024)

Trattamento dei dati personali: l'autorità di controllo investita di richieste eccessive può scegliere, con decisione motivata, tra addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi o rifiutarsi di soddisfare la richiesta

L'art. 57, § 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), dev'essere interpretato nel senso che: a) la nozione di «richiesta» ivi contenuta comprende i reclami di cui agli artt. 57, § 1, lett. f), e 77, § 1, di tale regolamento; b) le richieste non possono essere qualificate «eccessive» unicamente in ragione del loro numero nel corso di un periodo determinato, dato che l'esercizio della facoltà prevista dalla disposizione de qua è subordinato alla dimostrazione, da parte dell'autorità di controllo, dell'esistenza di un intento abusivo della persona che ha presentato dette richieste; c) quando viene posta di fronte a richieste eccessive, un'autorità di controllo può scegliere, con decisione motivata, tra addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi o rifiutarsi di soddisfare la richiesta, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti e assicurandosi che l'opzione prescelta sia appropriata, necessaria e proporzionata.

Corte di giustizia UE, prima sezione, 9 gennaio 2025