Elezioni: non è incostituzionale la legge della Campania la quale impone al sindaco che vuole candidarsi a presidente della Regione o consigliere regionale di dimettersi almeno sessanta giorni prima della scadenza naturale del Consiglio regionale

Non sono fondate le questioni di illegittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 51 e 122, primo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 1, della l.r. Campania 29 maggio 2025, n. 6 [«Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo)»], là dove prevede che il sindaco il quale voglia candidarsi alla carica di presidente della Regione o di consigliere regionale deve rassegnare le dimissioni almeno sessanta giorni prima del compimento della fisiologica durata quinquennale del Consiglio regionale.

Corte costituzionale, 20 marzo 2026, n. 36

Diritto penale: non è incostituzionale l'art. 7, comma 1, d.l. 4/2019, là dove punisce con la reclusione da due a sei anni l'indebita percezione del reddito di cittadinanza

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 7, comma 1, del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 («Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»), convertito, con modificazioni, nella l. 28 marzo 2019, n. 26, là dove punisce «con la reclusione da due a sei anni» anziché «con la reclusione da sei mesi a tre anni» o, «in subordine», «con la reclusione da sei mesi a sei anni», chiunque, al fine di ottenere indebitamente il «reddito di cittadinanza», rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute.

Corte costituzionale, 20 marzo 2026, n. 35

Diritto penale: non è incostituzionale il trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 3, comma 1, n. 8), l. 75/1958 per il delitto di favoreggiamento della prostituzione

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Bologna in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 3, comma 1, n. 8), della l. 20 febbraio 1958, n. 75 («Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui»), in tema di trattamento sanzionatorio del delitto di favoreggiamento della prostituzione.

Corte costituzionale, 20 marzo 2026, n. 34

Diritto penale: non è incostituzionale l'art. 20, commi 1, primo periodo, e 2, l. 110/1975, là dove impone al detentore comune di armi o esplosivi l'obbligo di custodirli «con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica»

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Reggio Calabria in riferimento agli artt. 24, 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU - del combinato disposto dell'art. 20, commi 1, primo periodo, e 2, della l. 18 aprile 1975, n. 110 («Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»), là dove punisce con una contravvenzione il soggetto - diverso da quello che esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi - che non osserva l'obbligo di assicurare la custodia di tali oggetti «con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica».

Corte costituzionale, 20 marzo 2026, n. 33

Trattamento dei dati personali: una prima richiesta di accesso ai propri dati personali può essere respinta perché «eccessiva» se è stata presentata al solo scopo di creare artificiosamente le condizioni per ottenere un risarcimento ai sensi del RGPD

La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 12, § 5, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), dev'essere interpretato nel senso che una prima richiesta di accesso ai dati personali presentata dall'interessato al titolare del trattamento ai sensi dell'art. 15 di tale regolamento può essere considerata «eccessiva», ai sensi di detto art. 12, § 5, qualora tale titolare del trattamento dimostri, alla luce di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste da tali disposizioni, detta richiesta è stata presentata dall'interessato non già per essere consapevole del trattamento di tali dati e per verificarne la liceità, al fine di poter, successivamente, ottenere una tutela dei diritti che gli derivano da detto regolamento, bensì con un intento abusivo, come la creazione artificiosa delle condizioni richieste per ottenere un vantaggio derivante dal medesimo regolamento. Il fatto che, secondo informazioni accessibili al pubblico, l'interessato abbia presentato numerose richieste di accesso ai suoi dati personali, seguite da domande di risarcimento, nei confronti di diversi titolari del trattamento, può essere preso in considerazione al fine di dimostrare l'esistenza di un siffatto intento abusivo; 2) l'art. 82, § 1, del regolamento 2016/679 dev'essere interpretato nel senso che: a) esso conferisce all'interessato un diritto al risarcimento del danno derivante da una violazione del diritto di accesso sancito all'art. 15, § 1, di tale regolamento; b) il danno immateriale subito dall'interessato include la perdita del controllo dei suoi dati personali o la sua incertezza quanto alla questione se i suoi dati siano stati oggetto di trattamento, purché sia dimostrato, in particolare, che tale interessato ha effettivamente subito un siffatto danno e che il suo comportamento non ha costituito la causa determinante di tale danno.

Corte di giustizia UE, quarta sezione, 19 marzo 2026

Trattamento dei dati personali: le autorità di polizia possono raccogliere i dati biometrici di persone sospettate di aver commesso o tentato di commettere un reato solo quando è strettamente necessario

La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 10 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, letto in combinato disposto con gli artt. 4, § 1, lett. da a) a c), e 8 di tale direttiva, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede la raccolta sistematica dei dati biometrici di qualsiasi persona nei cui confronti sussistano una o più ragioni plausibili di sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un reato, a meno che sia dimostrato, da un lato, che il diritto nazionale definisce le finalità specifiche e concrete perseguite da tale raccolta in modo adeguato e sufficientemente preciso e, dall'altro, che l'autorità competente è tenuta, in ciascun caso specifico, a valutare se detta raccolta sia strettamente necessaria alla realizzazione di tali finalità, cosicché una siffatta raccolta non riveste un carattere sistematico; 2) l'art. 10 della direttiva 2016/680, letto in combinato disposto con l'art. 4, § 4, nonché con l'art. 54 di tale direttiva, e alla luce dell'art. 47 CDFUE, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che non prevede l'obbligo, per l'autorità competente, di motivare adeguatamente, in ciascun caso specifico, il carattere «strettamente necessario», ai sensi di tale art. 10, della raccolta dei dati biometrici di qualsiasi persona nei cui confronti sussistano una o più ragioni plausibili di sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un reato; 3) l'art. 10 della direttiva 2016/680, letto in combinato disposto con l'art. 4, § 1, lett. da a) a c), nonché con l'art. 8 di tale direttiva, e alla luce dell'art. 49, § 3, CDFUE, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente di perseguire penalmente e di condannare una persona per un reato specifico che punisce il rifiuto della medesima di consentire la raccolta dei suoi dati biometrici, anche qualora quest'ultima non sia stata perseguita penalmente o condannata per il reato su cui si fondava la prevista raccolta di tali dati, purché detta raccolta soddisfi la condizione del carattere «strettamente necessario», ai sensi di detto art. 10, e la sanzione penale inflitta a tale titolo rispetti il principio di proporzionalità. ● V. anche, in questa Rivista: CGUE, grande sezione, sent. 30 gennaio 2024, causa C-118/22; quinta sezione, sentt. 20 novembre 2025, causa C 57/23, e 26 gennaio 2023, causa C-205/21.

Corte di giustizia UE, quinta sezione, 19 marzo 2026

Diritto penale: è incostituzionale l'art. 164, comma 2, n. 1), c.p., là dove preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha riportato precedente condanna a pena detentiva per cui è intervenuta la riabilitazione

È incostituzionale - per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - l'art. 164, comma 2, n. 1), c.p., là dove preclude la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato precedente condanna a pena detentiva per la quale sia intervenuta riabilitazione, anche nell'ipotesi in cui le pene cumulate siano superiori ai limiti di cui agli artt. 163 e 164, comma 4, c.p.

Corte costituzionale, 19 marzo 2026, n. 32

Accesso ai documenti amministrativi: il no all'istanza ostensiva formulata per finalità difensive dalla parte di un giudizio civile non può essere motivato col fatto che i documenti richiesti sono accessibili nell'ambito di quel giudizio

In tema di accesso ai documenti amministrativi, il diniego opposto all'istanza ostensiva formulata per finalità difensive dalla parte di un giudizio civile pendente non può essere motivato col fatto che i documenti richiesti sono accessibili nell'ambito di quel giudizio.

TAR Emilia-Romagna, sezione II, 3 marzo 2026, n. 401

Pubblico impiego: sul diniego di assegnazione temporanea del dipendente ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 decide il giudice ordinario

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia riguardante il diniego di assegnazione temporanea del dipendente ex art. 42-bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 («Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»), trattandosi di atto iure gestionis di un rapporto lavorativo in essere, avente natura privatistica, riconducibile al binomio diritto/obbligo.

TAR Friuli-Venezia Giulia, 2 marzo 2026, n. 73

Cittadinanza: sul diniego di naturalizzazione per matrimonio decide il giudice ordinario

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti il rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio ex art. 5 della l. 5 febbraio 1992, n. 91 («Nuove norme sulla cittadinanza»), configurandosi nella specie posizioni giuridiche di diritto soggettivo e non rientrando la materia fra quelle di giurisdizione esclusiva. ● V. anche, in questa Rivista: TAR Lazio, sez. V-bis, sentt. nn. 16659 e 5258/2024; TAR Piemonte, sez. I, sentt. nn. 15/2026 e 253/2023; TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. n. 1107/2024.

TAR Lazio, sezione V-bis, 27 febbraio 2026, n. 3663

Lavoro: un'associazione cattolica che dispensa consigli in materia di gravidanza alle donne incinte non può licenziare una dipendente solo perché questa ha abbandonato la Chiesa cattolica

L'art. 4, §§ 1 e 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letto alla luce degli artt. 10, § 1, e 21, § 1, CDFUE, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale ai sensi della quale un'organizzazione privata la cui etica sia fondata su una religione può esigere da un dipendente appartenente a una determinata chiesa che pratica tale religione di non abbandonare tale chiesa nel corso del rapporto di lavoro, a pena di licenziamento, o di tornare a farne parte, dopo l'abbandono, al fine di proseguire il rapporto di lavoro, mentre tale organizzazione impiega altre persone per svolgere le stesse mansioni del dipendente in questione senza richiedere che siano membri di questa stessa chiesa, e tale dipendente non tiene in pubblico comportamenti ostili a detta chiesa, qualora, per la natura delle attività professionali di detto dipendente o per il contesto in cui esse vengono espletate, tali requisiti non siano essenziali, legittimi e giustificati per lo svolgimento dell'attività lavorativa, tenuto conto dell'etica di detta organizzazione.

Corte di giustizia UE, grande sezione, 17 marzo 2026

Cooperazione giudiziaria penale: la Corte di giustizia interpreta per la prima volta le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 1, §§ 1 e 4, nonché l'art. 2, punto 2 e punto 3, lett. a) e d), del regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, devono essere interpretati nel senso che tale regolamento si applica a un provvedimento di confisca emesso, a seguito di un procedimento penale, in una sentenza che assolve gli imputati dal reato oggetto di tale procedimento e constata che i beni da confiscare costituiscono il provento di un reato diverso da quest'ultimo, al quale ha partecipato una persona diversa dagli imputati assolti, contro la quale non è stato formulato alcun atto di imputazione; 2) l'art. 19, § 1, lett. h), del regolamento 2018/1805, letto in combinato disposto con l'art. 1, § 2, di tale regolamento e alla luce dell'art. 47 CDFUE, dev'essere interpretato nel senso che l'autorità di esecuzione di uno Stato membro non può rifiutare di riconoscere e di eseguire un provvedimento di confisca in ragione dell'asserita violazione, nello Stato membro di emissione, dei diritti fondamentali del soggetto colpito da tale provvedimento, ai sensi dell'art. 2, punto 10, di detto regolamento, qualora tale soggetto, che abbia effettivamente ricevuto la notifica, in una lingua a lui comprensibile, di parti della sentenza che ha pronunciato il provvedimento di cui sopra sufficienti per consentirgli di proporre un ricorso avverso quest'ultimo, non si sia avvalso dei mezzi di ricorso di cui disponeva nello Stato membro di emissione al fine di contestare il provvedimento di confisca summenzionato.

Corte di giustizia UE, grande sezione, 17 marzo 2026

Ordinamento penitenziario: inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di costituzionalità degli artt. 33, 39 e 40 l. 354/1975, concernenti l'isolamento disciplinare del detenuto, sollevate dal Tribunale di Firenze

Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 15, 27, terzo comma, e 32 Cost. - degli artt. 33, comma 1, lett. b), 39, comma 1, n. 5), e 40 della l. 26 luglio 1975, n. 354 («Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»), in tema di isolamento disciplinare del detenuto.

Corte costituzionale, 17 marzo 2026, n. 31

Procedura penale: non è incostituzionale l'art. 168-bis, comma 4, c.p., il quale prevede che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato può essere concessa una sola volta

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 3, 27, commi secondo e terzo, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, § 2, CEDU - dell'art. 168-bis, comma 4, c.p., il quale prevede che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta.

Corte costituzionale, 17 marzo 2026, n. 30

Processo amministrativo: il giudice non è tenuto (di regola) a disporre la riunione di ricorsi connessi (art. 70 c.p.a.)

Nel processo amministrativo, la riunione di ricorsi oggettivamente o soggettivamente connessi costituisce una scelta facoltativa e discrezionale del giudice (art. 70 c.p.a.); sicché il relativo provvedimento riveste carattere meramente ordinatorio, è privo di valenza decisoria, non necessita di motivazione ed è insindacabile in sede di gravame, salvo che la medesima domanda sia proposta con due distinti ricorsi dinanzi al medesimo giudice, oppure che questo sia incorso in un palese arbitrio, come quando il rapporto di pregiudizialità tra le cause connesse è così stretto da non consentirgli di decidere i ricorsi separatamente. ● V. anche TAR Lazio, Latina, sent. n. 461/2021, in questa Rivista.

Consiglio di Stato, sezione II, 23 febbraio 2026, n. 1418

Appalti pubblici: l'operatore economico che si è limitato a prestare garanzia provvisoria in favore di un concorrente non può impugnarne l'esclusione dalla gara

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, l'operatore economico che si sia limitato a prestare garanzia provvisoria ex art. 106 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), in favore di un concorrente non è legittimato a impugnarne l'esclusione dalla gara (con conseguente escussione di detta garanzia), non essendo titolare di una posizione giuridica differenziata nei confronti della stazione appaltante.

Consiglio di Stato, sezione IV, 20 febbraio 2026, n. 1379

Appalti pubblici: sulla revisione dei prezzi rimessa alla discrezionalità della P.A. committente decide il giudice amministrativo

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), c.p.a., appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, ove il contenuto della clausola implichi l'esistenza di una posizione di potere in capo all'Amministrazione committente, attribuendo a quest'ultima un margine di valutazione discrezionale circa l'an e/o il quantum della revisione stessa. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. V, sent. n. 4336/2024; TAR Campania, sez. V, sent. n. 5934/2021; TAR Lombardia, sez. IV, sent. n. 1697/2023; TAR Puglia, sez. I, sent. n. 1155/2022; TAR Umbria, sent. n. 158/2023.

Consiglio di Stato, sezione V, 19 febbraio 2026, n. 1321

Responsabilità amministrativa: l'art. 51, comma 7, c.g.c. consente l'azione per danno all'immagine anche per delitti diversi da quelli «previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale», cui fa rinvio l'abrogato art. 7 l. 97/2001

L'art. 51, comma 7, c.g.c. dev'essere interpretato nel senso di consentire la proponibilità dell'azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine per i delitti - anche diversi da quelli «previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale», ai quali fa rinvio l'abrogato art. 7 della l. 27 marzo 2001, n. 97 («Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche») - da cui derivi come conseguenza un danno all'immagine dei soggetti di cui al medesimo art. 51, comma 7. ● V. anche, in questa Rivista: Corte cost., sent. n. 123/2023; Corte dei conti, sez. II centr. app., sent. n. 131/2025; s.g. Liguria, sent. n. 3/2026; s.g. Lombardia, sentt. nn. 101 e 67/2023; s.g. Piemonte, sent. n. 23/2026; s.g. Sardegna, sent. n. 4/2026.

Corte dei conti, sezioni riunite in s.g., 3 marzo 2026, n. 3

Bilancio e contabilità pubblica: è incostituzionale l'art. 1, comma 417, l. 147/2013, là dove impone alla Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti un trasferimento annuale di risorse forfettarie a favore dello Stato

È incostituzionale - per violazione degli artt. 3, primo comma, 38, secondo comma, e 97, secondo comma, Cost. - l'art. 1, comma 417, della l. 27 dicembre 2013, n. 147 [«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)»], là dove prevede, a decorrere dall'anno 2014, un riversamento forfettario annuale a favore del bilancio dello Stato da parte della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, quale mezzo alternativo di adempimento alla normativa in materia di contenimento della spesa pubblica, ferme restando le disposizioni vigenti che recano vincoli in materia di spese di personale.

Corte costituzionale, 13 marzo 2026, n. 29

Giurisdizione: sul conferimento dell'incarico di direttore di struttura sanitaria complessa decide il giudice ordinario (e pure quello amministrativo può disporre il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. su questioni attinenti alla giurisdizione)

Anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell'art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 («Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»), come modificato dall'art. 20 della l. 5 agosto 2022, n. 118 («Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»), l'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite un pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 («Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche») (sentenza pronunciata a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. disposto dal TAR Liguria). ● V. anche, in questa Rivista: TAR Emilia-Romagna, sez. I, sent. n. 579/2024; TAR Liguria, sez. I, sent. n. 824/2022; TAR Lombardia, sez. V, sent. n. 887/2024; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n. 426/2022.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, 20 febbraio 2026, n. 3868