Edilizia e urbanistica: gli "abusi maggiori" realizzati in aree sottoposte a vincolo paesaggistico non possono beneficiare del "terzo condono edilizio" (d.l. 269/2003)

In tema di edilizia e urbanistica, ai sensi dell'art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 («Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»), convertito, con modificazioni, nella l. 24 novembre 2003, n. 326 (c.d. terzo condono edilizio), gli abusi realizzati in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale o paesaggistico, sono sanabili soltanto ove consistano in opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria), sempreché ricorrano le ulteriori condizioni previste dalla legge (ossia che tali opere siano state realizzate prima dell'imposizione del vincolo e siano conformi alle prescrizioni urbanistiche e che l'autorità preposta alla tutela del vincolo stesso abbia reso parere favorevole); onde un abuso che comporti la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo non può essere sanato. ► V. anche CdS, sez. VI, sentt. nn. 10240 e 9056/2023, entrambe in questa Rivista.

Consiglio di Stato, sezione VI, 5 marzo 2024, n. 2157

Edilizia e urbanistica: il termine per impugnare il permesso di costruire decorre dall'inizio, se si contesta l'an, o dall'ultimazione, se si contesta il quomodo, dei lavori

In tema di edilizia e urbanistica, il termine per la proposizione del ricorso, da parte del terzo a ciò legittimato, avverso il permesso di costruire decorre dall'inizio dei lavori, qualora si contesti l'an, oppure dall'ultimazione dei lavori stessi o dal momento in cui il loro grado di sviluppo renda palese la dimensione, la consistenza e la finalità dell'erigendo manufatto, qualora si contesti il quomodo dell'edificazione, fermo restando che l'onere di provare, anche in via presuntiva, la tardività del mezzo grava su colui che la eccepisce. ► V. anche, in questa Rivista, fra le altre: CdS, sez. II, sentt. nn. 5864 e 5170/2020, sez. IV, sent. n. 4502/2021, e sez. VI, sent. n. 9500/2022; TAR Campania, sez. VI, sent. n. 4873/2020.

Consiglio di Stato, sezione IV, 4 marzo 2024, n. 2092

Enti locali: il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive contro l'ente locale dissestato (art. 248 TUEL) vale anche per l'esecuzione di giudicati formatisi dopo la dichiarazione di dissesto, ma relativi a fatti o atti anteriori alla stessa

In tema di enti locali, l'art. 248, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»), a norma del quale, dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria (art. 256 d.lgs. cit.), non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, si applica anche all'esecuzione di giudicati formatisi dopo la dichiarazione di dissesto, ma relativi a fatti o atti anteriori alla stessa, pur qualora si tratti di obbligazioni liquidate in via definitiva solo successivamente. ► V. anche CdS, ad. plen., sent. n. 1/2022, in questa Rivista.

Consiglio di Stato, sezione IV, 1° marzo 2024, n. 2039

Processo amministrativo: se la parte deposita il ricorso prima che la relativa notifica sia giunta al destinatario e poi non deposita la prova della data del perfezionamento, le domande introdotte con l'atto non possono essere esaminate

In tema di processo amministrativo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 3, e 71, comma 3, c.p.a., qualora la parte si avvalga della facoltà di depositare il ricorso prima che la relativa notificazione sia pervenuta al destinatario e poi ometta di depositare la documentazione comprovante la data in cui tale notificazione si è perfezionata anche per quest'ultimo, «le domande introdotte con l'atto non possono essere esaminate», sicché non possono essere dichiarate inammissibili, configurandosi altrimenti una lesione del diritto di difesa del ricorrente la quale impone la rimessione al primo giudice ex art. 105, comma 1, c.p.a.

CGA Regione Siciliana, 13 marzo 2024, n. 191

Diritto penale: il giudice deve seguire i criteri direttivi ex art. 133 c.p. ai fini sia della determinazione della pena da infliggere sia, subito dopo, dell'individuazione della pena sostitutiva da applicare nel caso concreto

In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice di primo grado in sede di condanna dell'imputato, ovvero il giudice d'appello chiamato a pronunciarsi ex art. 95 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 («Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»), è tenuto a seguire i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p. ai fini sia della determinazione della pena da infliggere sia, subito dopo, dell'individuazione della pena sostitutiva a norma dell'art. 58 della l. 24 novembre 1981, n. 689 («Modifiche al sistema penale»), dovendo esservi continuità e non insanabile contraddittorietà fra i due momenti valutativi, in modo da favorire tanto più l'applicazione di una delle sanzioni previste dall'art. 20-bis c.p. quanto minore risulti, rispetto ai limiti edittali, la pena in concreto inflitta.

Corte di cassazione, sezione II penale, 14 febbraio 2024, n. 8794 (dep. 28 febbraio 2024)

Procedura civile: il ricorso per cassazione nativo digitale notificato via PEC privo di firma digitale è affetto da nullità, salvo che sussistano elementi oggettivi tali da rendere certa la paternità dell'atto

In tema di procedura civile, il ricorso per cassazione nativo digitale notificato a mezzo posta elettronica certificata privo di firma digitale è affetto da nullità, salvo che sussistano elementi oggettivi tali da rendere certa la paternità dell'atto (nel caso di specie, detti elementi sono stati ravvisati nella provenienza della notifica dalla casella PEC, censita nel REGINDE, dell'Avvocatura generale dello Stato e nel deposito di una copia analogica del ricorso con attestazione di conformità sottoscritta dall'Avvocato dello Stato). ► V. anche Cass. civ., sez. un., sent. n. 22438/2018, in questa Rivista.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, 12 marzo 2024, n. 6477

Procedura civile: il "travisamento della prova" è denunciabile in Cassazione solo mediante ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.

In tema di procedura civile, il travisamento del contenuto oggettivo della prova - il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c.; mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento riflette la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio dev'essere fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, 5 marzo 2024, n. 5792

Trattamento dei dati personali: la cancellazione di dati trattati illecitamente può essere ordinata dall'autorità di controllo di uno Stato UE anche se l'interessato non l'ha richiesta

La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 58, § 2, lett. d) e g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), dev'essere interpretato nel senso che l'autorità di controllo di uno Stato membro è legittimata, nell'esercizio del suo potere di adozione delle misure correttive previste da tali disposizioni, a ordinare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di cancellare dati personali che sono stati trattati illecitamente, e ciò anche qualora l'interessato non abbia presentato a tal fine alcuna richiesta di esercitare i suoi diritti in applicazione dell'art. 17, § 1, di tale regolamento; 2) l'art. 58, § 2, del regolamento 2016/679 dev'essere interpretato nel senso che il potere dell'autorità di controllo di uno Stato membro di ordinare la cancellazione di dati personali che sono stati trattati illecitamente può riguardare sia dati raccolti presso l'interessato sia dati provenienti da un'altra fonte.

Corte di giustizia UE, quinta sezione, 14 marzo 2024

Assistenza sociale: è incostituzionale la legge della Toscana che, nel riconoscere un contributo economico alle famiglie con figli minori disabili, prevede il requisito della residenza biennale continuativa nel territorio regionale

È incostituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. - la legge della Regione Toscana (n. 73/2018) la quale prevede che, ai fini dell'erogazione del contributo di 700,00 euro annui, per il triennio 2019-2021, in favore delle famiglie con figli minori disabili, «sia il genitore sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo, in strutture non occupate abusivamente, da almeno ventiquattro mesi antecedenti la data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo».

Corte costituzionale, 14 marzo 2024, n. 42

Appalti pubblici: illegittima la previsione di un requisito "di punta" privo di ragionevole giustificazione

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, è illegittima la clausola del disciplinare di gara che preveda un requisito "di punta" (cioè necessariamente posseduto per intero da una singola impresa, senza possibilità di frazionamento e di avvalimento) privo di ragionevole giustificazione (fattispecie riguardante un appalto di servizi di pulizia di stabili). ► V. anche TAR Liguria, sez. I, sent. n. 170/2023, in questa Rivista.

TAR Lombardia, sezione I, 28 febbraio 2024, n. 535

Processo amministrativo: il giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. può essere promosso anche per l'esecuzione dell'ordinanza conclusiva del vecchio procedimento sommario di cognizione (art. 702-bis c.p.c.)

In tema di processo amministrativo, il giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. può essere promosso anche al fine dell'esecuzione dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione previsto dall'art. 702-bis c.p.c., atteso che essa, ai sensi dell'art. 702-quater c.p.c., «produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione» [le predette disposizioni del codice di rito civile sono state abrogate dall'art. 3, comma 48, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 («Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»)].

TAR Marche, sezione II, 27 febbraio 2024, n. 182

Accesso ai documenti amministrativi: un'importante pronuncia del TAR Lazio in tema di accesso agli atti delle procedure per l'affidamento di contratti pubblici e tutela dei segreti tecnici e commerciali (anche alla luce del d.lgs. 36/2023)

In tema di accesso ai documenti amministrativi nell'ambito delle procedure per l'affidamento di contratti pubblici: 1) quando l'accesso interferisce con segreti tecnici o commerciali - ossia con beni dai quali dipende l'effettività della stessa libertà d'iniziativa economica (art. 41 Cost.) - l'interesse ostensivo del concorrente non aggiudicatario ottiene una tutela che è non già assoluta e indiscriminata, bensì subordinata all'esistenza di un rapporto di "stretta indispensabilità" fra l'accesso ai documenti contenenti detti segreti e le sue esigenze difensive, nel senso che la mancata conoscenza dei primi deve paralizzare completamente le seconde; 2) una lettura evolutiva della nozione di "segreto tecnico e commerciale" - contenuta nell'art. 53, comma 5, lett. a), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), e oggi nell'art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici») - non può non tener conto sia del valore patrimoniale ormai riconosciuto alla contigua categoria dei "dati personali" in ambito consumeristico [cfr. art. 135-octies, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 («Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229»), introdotto dal d.lgs. 4 novembre 2021, n. 173, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali»], sia del rafforzamento della tutela del know-how per effetto del d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti»; 3) deve escludersi che il comma 2 dell'art. 36 del d.lgs. 36/2023 abbia rimosso ogni ostacolo alla conoscenza integrale delle reciproche offerte da parte delle imprese che occupano i primi cinque posti in graduatoria, atteso che detto comma s'inserisce all'interno di una più articolata disposizione che detta le regole procedimentali (e processuali) dell'istituto delineato dal nuovo codice dei contratti pubblici, imponendone una lettura sistematica, che armonizzi l'indubbia semplificazione procedimentale determinata dall'utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione con un'invariata tutela dei segreti tecnici e commerciali, alla quale sono dedicati i commi successivi.

TAR Lazio, sezione I-quater, 26 febbraio 2024, n. 3811

Edilizia e urbanistica: l'obbligazione assunta da chi stipula una convenzione edilizia di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione riveste natura propter rem

In tema di edilizia e urbanistica, l'obbligazione assunta da chi stipula una convenzione edilizia di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione riveste natura propter rem, sicché dev'essere adempiuta non solo dal firmatario dell'atto, ma anche dai soggetti che richiedono la concessione, da quelli che realizzano l'edificazione e dai loro aventi causa.

Consiglio di Stato, sezione II, 28 febbraio 2024, n. 1952

Appalti pubblici: i principi del risultato e della fiducia sanciti dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. 36/2023 sono avvinti inestricabilmente

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, i principi del risultato e della fiducia sanciti dagli artt. 1 e 2 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), sono avvinti inestricabilmente, esprimendo l'esigenza che l'intervento pubblico sia portato a compimento nel modo più rispondente agli interessi della collettività e nel pieno rispetto delle regole che di tale intervento governano il ciclo di vita.

Consiglio di Stato, sezione V, 27 febbraio 2024, n. 1924

Processo amministrativo: la revocazione per contrasto di giudicati (art. 395, n. 5, c.p.c.) postula l'identità degli elementi costitutivi (personae, petitum e causa petendi) dell'azione promossa nei due giudizi

In tema di processo amministrativo, ai fini dell'integrazione del motivo revocatorio di cui all'art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c., devono concorrere cumulativamente due presupposti: a) il contrasto della sentenza revocanda con un'altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata sostanziale, con la precisazione che il conflitto tra diverse regulae iuris, derivanti da due distinti giudicati, è ipotizzabile solo quando sussista una strutturale concordanza degli elementi costitutivi dell'azione promossa nei due giudizi; b) la mancata pronuncia sulla censura o eccezione di cosa giudicata, essendo necessario che l'esistenza del giudicato non sia stata dedotta nel giudizio, o comunque non sia stata presa in esame dal giudice, giacché altrimenti non sarebbe ravvisabile il carattere "occulto" del contrasto con la precedente statuizione, su cui riposa il fondamento del rimedio in esame (deve trattarsi, quindi, di due sentenze che presentino identità soggettiva delle parti e il medesimo oggetto, di modo che la seconda non possa passare in giudicato perché contrastante con la prima, che ha già acquisito tale stato; l'identità soggettiva e oggettiva dei giudizi impone che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi su cui si sia espresso il secondo giudizio). In tale prospettiva, perché una sentenza possa considerarsi contraria a un precedente giudicato, occorre che le decisioni a confronto risultino fra loro incompatibili in quanto dirette a tutelare beni e interessi di identico contenuto, nei confronti delle stesse parti, con riferimento a identici elementi di identificazione della domanda (petitum e causa petendi) confluiti nel decisum; onde si ha identità oggettiva solo se l'anteriore sentenza ha per oggetto il medesimo fatto o un fatto a esso antitetico, e non anche un fatto fondante un suo possibile antecedente logico, atteso che, in presenza di un contrasto logico, e non pratico, tra giudicati, non ricorre la fattispecie dell'art. 395, comma 1, n. 5, c.p.c. ► V. anche, in questa Rivista: CdS, ad. plen., sent. n. 1/2017; sez. III, sent. n. 3412/2020; sez. VI, sent. n. 8652/2023.

Consiglio di Stato, sezione II, 26 febbraio 2024, n. 1881

Processo amministrativo: la motivazione del provvedimento impugnato non può essere integrata nel corso del giudizio

In tema di processo amministrativo, la motivazione del provvedimento impugnato non può essere integrata dall'Amministrazione nel corso del giudizio mediante la specificazione di ulteriori elementi di fatto che ne giustificherebbero l'adozione, soprattutto nel caso in cui questi preesistessero all'emanazione del provvedimento medesimo. ► V. anche CdS, sez. VI, sent. n. 3666/2021, e CGARS, sent. n. 75/2024, entrambe in questa Rivista.

Consiglio di Stato, sezione V, 23 febbraio 2024, n. 1825

Procedura penale: non è incostituzionale, «nei sensi di cui in motivazione», l'art. 411, comma 1-bis, c.p.p., là dove non prevede che il PM debba avvisare l'indagato della richiesta di archiviazione per prescrizione del reato

Non sono fondate, «nei sensi di cui in motivazione», le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, commi secondo e terzo, Cost. - dell'art. 411, comma 1-bis, c.p.p., «nella parte in cui non prevede che, anche in caso di richiesta di archiviazione per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, il pubblico ministero debba darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, estendendo a tale ipotesi la medesima disciplina prevista per il caso di archiviazione disposta per particolare tenuità del fatto, anche sotto il profilo della nullità del decreto di archiviazione emesso in mancanza del predetto avviso e della sua reclamabilità dinanzi al Tribunale in composizione monocratica».

Corte costituzionale, 11 marzo 2024, n. 41

Concorsi pubblici: è incostituzionale l'art. 6, comma 1, lett. i), d.lgs. 199/1995, là dove prevede quale causa di esclusione dal concorso per allievi finanzieri «la guida in stato di ebbrezza costituente reato»

È incostituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 6, comma 1, lett. i), del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199 («Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»), limitatamente alle parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,».

Corte costituzionale, 11 marzo 2024, n. 40

Bilancio e contabilità pubblica: è incostituzionale la normativa della Regione Molise sul rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020 e sull'assestamento del bilancio di previsione 2021-2023

È incostituzionale - per violazione degli artt. 81, commi primo e terzo, 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. e), «armonizzazione dei bilanci pubblici», e 119, primo comma, Cost. - la normativa della Regione Molise (ll. 6 e 7/2021) relativa al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020 e all'assestamento del bilancio di previsione 2021-2023.

Corte costituzionale, 11 marzo 2024, n. 39

Edilizia e urbanistica: i chiarimenti della Plenaria sulla "fiscalizzazione dell'abuso" ex art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001

In tema di edilizia e urbanistica, ai fini della "fiscalizzazione dell'abuso" ex art. 33, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»]: a) per «data di esecuzione dell'abuso» deve intendersi il momento di realizzazione dell'opera; b) la sanzione pecuniaria dev'essere quantificata sulla base della superficie convenzionale secondo l'art. 13 della l. 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), e del costo unitario di produzione nella misura stabilita dal decreto ministeriale aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso. Il costo complessivo di produzione, risultante dalla moltiplicazione della superficie convenzionale per il costo unitario di produzione, va attualizzato secondo l'indice ISTAT del costo di costruzione.

Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 8 marzo 2024, n. 1

L. Di Paola (cur.)

Il licenziamento

Giuffrè, 2024

A. Sirotti Gaudenzi

Il nuovo diritto d'autore

Maggioli, 2024

L. Di Muro, G. Correale (curr.)

Codice dell'immigrazione

La Tribuna, 2024