Ingiustificato arricchimento: il detrimentum subito dal professionista che ha reso prestazioni a favore della P.A. in esecuzione di un contratto nullo per difetto di forma scritta comprende il sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche
In tema di azione di ingiustificato arricchimento, il depauperamento del professionista che abbia effettuato la prestazione in favore dell'Amministrazione in esecuzione di un contratto nullo per difetto di forma scritta comprende il sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche da lui spese, del cui valore si deve tener conto, al netto di ogni percentuale di guadagno, ai fini della determinazione dell'indennizzo, liquidabile in via ufficiosa ex art. 1226 c.c., anche sulla scorta della tariffa professionale, ma solo come parametro di riferimento per attribuire un valore economico al menzionato sacrificio di tempo e di energie.
Corte di cassazione, sezione I civile, 7 aprile 2026, n. 8657
Filiazione: non è trascrivibile l'atto di nascita lecitamente avvenuta all'estero mediante gestazione per altri, nella parte in cui attribuisce la maternità alla madre intenzionale deceduta prima del completamento del percorso gestazionale
Non è trascrivibile l'atto di nascita lecitamente avvenuta all'estero mediante gestazione per altri, nella parte in cui attribuisce la maternità alla madre intenzionale che sia deceduta prima del completamento del percorso gestazionale, atteso che detta attribuzione si pone in contrasto con il limite dell'ordine pubblico derivante dalla mancanza di un progetto genitoriale condiviso, potendosi riscontrare un mero intento rimasto allo stadio iniziale, privo della necessaria maturazione per assumere rilevanza giuridica e, al contempo, sfornito di qualsiasi riscontro nella concreta dimensione relazionale del nato; diversamente, l'ordinamento interno sarebbe chiamato a riconoscere una genitorialità del tutto svincolata sia dal dato affettivo-relazionale sia dalla discendenza genetica, non corrispondente a un'intenzione progettuale concreta e definita, con un esito incompatibile non solo con l'obbligo di bilanciamento che consegue al divieto di gestazione per sostituzione, ma anche coi principi che presiedono alla formazione dello status filiale, i quali, pur non fondandosi in via esclusiva o prevalente sulla discendenza biologica, richiedono che la formazione della genitorialità sia effettiva e riconoscibile sul piano dell'assunzione degli obblighi e della correlativa responsabilità.
Corte di cassazione, sezione I civile, 31 marzo 2026, n. 7919
Assistenza: la normativa italiana che riconosceva il reddito di cittadinanza ai beneficiari di protezione internazionale solo se residenti in Italia da almeno dieci anni costituiva una discriminazione indiretta ai sensi del diritto UE
Gli artt. 26 e 29 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro che subordina l'applicazione, ai cittadini di paesi terzi beneficiari dello status di protezione sussidiaria, di una misura nazionale di contrasto alla povertà e di sostegno all'accesso all'occupazione e all'inclusione sociale al requisito, imposto anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in detto Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bergamo).
Corte di giustizia UE, grande sezione, 7 maggio 2026
Edilizia residenziale pubblica: è incostituzionale la legge del Friuli-Venezia Giulia che, per l'assegnazione degli alloggi, richiede la residenza anagrafica nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti
È incostituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. - la normativa della Regione Friuli-Venezia Giulia (l. 1/2016) la quale prevede, quale requisito minimo per risultare assegnatario di un alloggio di edilizia sovvenzionata, il protrarsi della residenza anagrafica nel territorio regionale da almeno cinque anni, anche non continuativi, negli otto anni precedenti.
Corte costituzionale, 7 maggio 2026, n. 70
Processo amministrativo: chi impugna l'esito della consultazione elettorale deve superare la "prova di resistenza"
È inammissibile, in virtù del principio della "prova di resistenza", il ricorso elettorale con cui si deducano censure che, quand'anche accolte, non muterebbero l'esito finale della consultazione. ● V. anche, in questa Rivista, fra le altre: CdS, sez. II, sentt. nn. 9407/2023 e 6906/2021; TAR Basilicata, sent. n. 97/2026; TAR Campania, sez. II, sent. n. 1287/2019; TAR Piemonte, sez. I, sent. n. 1224/2015.
TAR Campania, sezione I, 20 aprile 2026, n. 2462
Edilizia: scaduto il termine per l'esercizio dei poteri inibitori degli effetti della SCIA, l'Amministrazione conserva un potere residuale di autotutela
In tema di edilizia, una volta scaduto il termine per l'esercizio dei poteri inibitori degli effetti della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), l'Amministrazione competente conserva un potere residuale di autotutela avente natura sui generis (giacché non implica un'attività di secondo grado su un precedente provvedimento amministrativo), in virtù del quale può vietare lo svolgimento dell'attività e ordinare l'eliminazione degli effetti già prodottisi soltanto ove ricorrano in concreto i presupposti per l'autotutela, e dunque entro un ragionevole lasso di tempo, dopo aver valutato gli interessi in conflitto e sussistendo ragioni di interesse pubblico.
TAR Lombardia, sezione IV, 17 aprile 2026, n. 1756
Giurisdizione: sulla natura pubblica o privata di una strada decide il giudice ordinario
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia riguardante la proprietà, pubblica o privata, di una strada, ovvero l'esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, investendo l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi dei privati o della Pubblica Amministrazione. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. V, sent. n. 5646/2024; TAR Lazio, sez. II stralcio, sent. n. 1885/2024; TAR Veneto, sez. I, sent. n. 1156/2022.
TAR Abruzzo, 15 aprile 2026, n. 216
Responsabilità della P.A.: quando il procedimento amministrativo è particolarmente complesso, l'Amministrazione deve risarcire il danno solo se ha agito con dolo o colpa grave
Allorché il procedimento amministrativo sia connotato da particolare complessità, l'Amministrazione può essere condannata al risarcimento del danno, da essa eventualmente prodotto, solo nel caso in cui abbia agito con dolo o colpa grave. ● V. anche CdS, sez. V, sent. n. 1087/2024, e sez. VI, sent. n. 7924/2025, entrambe in questa Rivista.
CGA Regione Siciliana, 7 aprile 2026, n. 226
Ordinamento penitenziario: è incostituzionale l'art. 4-bis, comma 1-quater, l. 354/1975, là dove non consente al PM di sospendere l'esecuzione della pena per il delitto di atti sessuali con minorenne anche nell'ipotesi attenuata della minore gravità
È incostituzionale - per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - l'art. 4-bis, comma 1-quater, della l. 26 luglio 1975, n. 354 («Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»), là dove si applica ai condannati per il delitto previsto dall'art. 609-quater c.p. (atti sessuali con minorenne) ai quali sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al comma 6 del medesimo art. 609-quater c.p. (minore gravità).
Corte costituzionale, 5 maggio 2026, n. 68
Enti locali: la potestà regolamentare dei Comuni ex art. 50, commi 5, secondo periodo, e 7-ter, d.lgs. 267/2000 include anche quella sanzionatoria
La potestà regolamentare conferita ai Comuni per le finalità di cui all'art. 50, commi 5, secondo periodo, e 7-ter, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»), ricomprende anche quella sanzionatoria, in quanto indispensabile alla concreta attuazione di dette finalità (ossia «superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche»).
Consiglio di Stato, sezione V, 17 aprile 2026, n. 3044
Processo amministrativo: il termine di sessanta giorni ex art. 114, comma 6, c.p.a. per la proposizione del reclamo delle parti al giudice dell'ottemperanza avverso gli atti del commissario ad acta decorre dal deposito degli stessi in giudizio
In tema di processo amministrativo, il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 114, comma 6, c.p.a. per la proposizione del reclamo delle parti al giudice dell'ottemperanza avverso gli atti del commissario ad acta decorre dal giorno in cui essi sono depositati in giudizio.
Consiglio di Stato, sezione V, 15 aprile 2026, n. 2983
Benefici pubblici: la decadenza differisce dall'annullamento in autotutela
In tema di diritto amministrativo: a) allorquando al privato sia stato attribuito un "bene della vita" all'esito di uno specifico procedimento, la decadenza può riguardare tre ipotesi: quella in cui il beneficio sia stato conseguito sulla base di dichiarazioni o documenti non veri, quella dell'inadempimento alle condizioni e agli obblighi cui il beneficio è subordinato e quella della sopravvenuta carenza dei requisiti per il suo ottenimento; b) esorbita, invece, dall'ambito di applicazione dell'istituto, per ricadere in quello dell'autotutela, la fattispecie in cui l'Amministrazione, dopo aver valutato e ritenuto sussistenti, esplicitamente o implicitamente, i presupposti per la concessione dell'incentivo, così ingenerando nel privato il ragionevole convincimento della sua spettanza, riesamini la situazione e pervenga a una conclusione opposta; c) l'elemento che consente di distinguere tra decadenza e autotutela, riconducendo la fattispecie concreta all'una o all'altra, è dunque l'affidamento del privato, che non c'è - o comunque non è tutelabile - nella prima (perché questi non vanta alcun affidamento "legittimo", laddove abbia presentato documenti o dichiarazioni false, e perché la violazione delle prescrizioni e la sopravvenuta carenza dei requisiti sono successivi alla concessione del beneficio), mentre può esserci nella seconda. ● V. anche CdS, sez. II, sent. n. 7994/2025, in questa Rivista.
Consiglio di Stato, sezione II, 13 aprile 2026, n. 2921
Ambiente: l'Adunanza plenaria torna a pronunciarsi sull'obbligo della curatela fallimentare di rimuovere i rifiuti abbandonati dall'imprenditore fallito
In tema di rifiuti: a) ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 («Norme in materia ambientale»), la curatela fallimentare è obbligata alla rimozione dei rifiuti abbandonati dall'imprenditore fallito, anteriormente alla dichiarazione del fallimento, sia quando l'illecito abbandono sia stato effettuato in aree di proprietà dell'imprenditore fallito, entrate poi a far parte della massa attiva fallimentare, sia quando l'illecito abbandono dei rifiuti sia stato compiuto su aree di proprietà di terzi, in forza di un titolo contrattuale che abbia attribuito all'imprenditore la detenzione dell'area, autorizzando il deposito temporaneo dei rifiuti e prevedendo il successivo obbligo contrattuale di rimozione; b) l'obbligo di rimozione dei rifiuti e la correlata responsabilità, posti a carico della curatela fallimentare, concernenti i rifiuti abbandonati dall'imprenditore successivamente fallito su aree appartenenti a soggetti terzi, ma di cui abbia acquisito la detenzione in forza di un titolo contrattuale, derivano dal principio, espresso dalle direttive europee nn. 2004/35/CE e 2008/98/CE, secondo cui, per determinare il soggetto detentore dei rifiuti tenuto alla loro rimozione, occorre avere riguardo all'inerenza dei rifiuti stessi all'attività economica svolta, mentre è irrilevante la circostanza che detti rifiuti siano stati abbandonati in aree non appartenenti all'imprenditore fallito. ● V. anche CdS, ad. plen., sent. n. 3/2021, in questa Rivista.
Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 30 aprile 2026, n. 1
Tutela dei consumatori: la Corte di giustizia chiarisce il regime sanzionatorio delle pratiche commerciali sleali relative alle informazioni sugli alimenti
L'art. 3, § 4, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97 luglio CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che, nel settore degli alimenti, il comportamento di un professionista che costituisca una pratica commerciale ingannevole, ai sensi dell'art. 6, § 1, della direttiva 2005/29, possa essere sanzionato in applicazione della normativa nazionale di recepimento di detta direttiva, nel caso in cui tale comportamento rientri anche nel divieto previsto dall'art. 7 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999 ottobre CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008 maggio CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, e nella normativa nazionale di attuazione del regolamento n. 1169/2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato).
Corte di giustizia UE, prima sezione, 30 aprile 2026
Concorrenza: nell'ipotesi di intesa per la vendita di beni a prezzi maggiorati, il danneggiato ha diritto agli interessi da quando ha iniziato a subire un danno emergente o un lucro cessante a causa dell'accordo collusivo
La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) gli artt. 3, § 2, e 22, § 2, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea, letti in combinato disposto con l'art. 101, § 1, TFUE, devono essere interpretati nel senso che una disposizione nazionale che attua il diritto al pieno risarcimento del danno causato da una violazione del diritto della concorrenza e che prevede che gli interessi dovuti su tale pieno risarcimento debbano essere calcolati a decorrere dalla data in cui il danno si è verificato, che può anche essere anteriore all'entrata in vigore di tale direttiva, deve applicarsi con effetto immediato a tutte le azioni giudiziarie dirette ad ottenere un siffatto risarcimento e che sono state proposte dopo l'entrata in vigore della disposizione nazionale in parola o, se tale entrata in vigore è successiva alla scadenza del termine di recepimento di detta direttiva, a tutte le azioni per il risarcimento del danno proposte dopo la scadenza di tale termine; 2) l'art. 3, § 2, della direttiva 2014/104, in combinato disposto con l'art. 101, § 1, TFUE, dev'essere interpretato nel senso che, ai fini del pieno risarcimento del danno causato da un'intesa consistente nel concludere accordi collusivi che conducono alla vendita di beni a prezzi maggiorati, la data del verificarsi di tale danno a partire dalla quale sono dovuti gli interessi è quella in cui si è verificato il fatto che caratterizza in modo preponderante il momento in cui il danneggiato ha iniziato a subire un danno emergente o un lucro cessante a causa della suddetta intesa.
Corte di giustizia UE, terza sezione, 30 aprile 2026
Procedura penale: non è incostituzionale l'art. 147 c.p. (rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena)
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Bologna in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, 27, terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU - dell'art. 147 c.p., là dove non prevede che, «[s]e, a seguito degli accertamenti esperiti, ove occorra anche mediante perizia, risulta che lo stato psicofisico del condannato è tale da impedire la cosciente sottoposizione all'esecuzione della pena e che tale stato è irreversibile, il giudice pronuncia ordinanza di non luogo a procedere o ordinanza di doversi procedere».
Corte costituzionale, 30 aprile 2026, n. 66
Circolazione stradale: non è incostituzionale l'art. 175, comma 12, d.lgs. 285/1992, là dove stabilisce che il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli debbano essere preventivamente autorizzati dall'ente proprietario della strada
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Giudice di pace di Napoli in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost. - dell'art. 175, comma 12, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («Nuovo codice della strada»), là dove subordina l'attività di soccorso stradale e la rimozione dei veicoli a preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada, esonerando da tale obbligo esclusivamente le Forze armate e di polizia.
Corte costituzionale, 30 aprile 2026, n. 65
Procedura penale: non è incostituzionale la mancata previsione dell'incompatibilità del giudice dell'udienza predibattimentale a giudicare con rito abbreviato un imputato per rissa dopo aver disposto la prosecuzione del giudizio per un coimputato
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Siena in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, § 1, CEDU e 14, § 1, PIDCP - dell'art. 34, comma 2, c.p.p., là dove non prevede che non può partecipare al successivo giudizio abbreviato nei confronti di persona imputata del reato di cui all'art. 588 c.p. (rissa) il giudice che ha emesso, nei confronti di altra persona imputata del medesimo fatto, il provvedimento di cui all'art. 554-ter, comma 3, c.p.p. (prosecuzione del giudizio).
Corte costituzionale, 30 aprile 2026, n. 64
Cittadinanza: non è incostituzionale l'art. 3-bis l. 91/1992, sul riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana ai discendenti da cittadino italiano nati all'estero e in possesso di altra cittadinanza
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Torino in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 9 TUE e 20 TFUE - dell'art. 3-bis della l. 5 febbraio 1992, n. 91 («Nuove norme sulla cittadinanza»), introdotto dall'art. 1, comma 1, del d.l. 28 marzo 2025, n. 36 («Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza»), convertito, con modificazioni, nella l. 23 maggio 2025, n. 74, in tema di riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana ai discendenti da cittadino italiano nati all'estero e in possesso di altra cittadinanza.
Corte costituzionale, 30 aprile 2026, n. 63
Tributi: non è incostituzionale l'art. 3, comma 14-septies, d.l. 202/2024, concernente l'affidamento a terzi delle attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e l'iscrizione nell'albo dei soggetti privati abilitati a effettuarle
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 41, 77, 101, 102, 111 e 117, commi primo, in relazione all'art. 6 CEDU, e secondo, lett. e), Cost. - dell'art. 3, comma 14-septies, del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202 («Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»), convertito, con modificazioni, nella l. 21 febbraio 2025, n. 15, che reca l'interpretazione autentica di due previsioni in materia di affidamento a terzi delle attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali e di iscrizione nell'albo dei soggetti privati abilitati a effettuarle.
Corte costituzionale, 30 aprile 2026, n. 62