Procedura civile: il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto

In tema di procedura civile, il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, perciò, non soltanto le ragioni fattuali e giuridiche esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, si caratterizzano per la loro comune inerenza ai fatti costitutivi delle pretese anteriormente svolte e costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia, rimanendo fuori della portata del giudicato le questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono (fattispecie riguardante un'azione ex art. 2932 c.c.).

Corte di cassazione, sezione III civile, 9 gennaio 2025, n. 457

Diritto penale: non è incostituzionale l'art. 605, comma 6, c.p., là dove prevede la procedibilità d'ufficio per il delitto di sequestro di persona commesso in danno del coniuge

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GUP del Tribunale di Grosseto in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost. - dell'art. 605, comma 6, c.p., aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 («Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»), là dove non prevede la punibilità a querela della persona offesa quando il fatto è commesso in danno del coniuge ovvero, in via subordinata, del coniuge non più convivente.

Corte costituzionale, 6 febbraio 2025, n. 9

Processo amministrativo: inammissibile il ricorso dell'associazione rappresentativa di interessi collettivi se v'è conflitto tra le posizioni degli aderenti

In tema di processo amministrativo, ai fini del riconoscimento della legittimazione attiva di un'associazione rappresentativa di interessi collettivi, è necessario che: a) la questione dibattuta attenga alle finalità statutarie dell'associazione; b) l'interesse tutelato sia comune a tutti gli associati, e non solo a una parte di essi, sicché l'esistenza di conflitti interni all'associazione implica automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio. ► V. anche, in questa Rivista: CdS, ad. plen., sent. n. 6/2020; sez. III, sent. n. 1467/2020; sez. V, sent. n. 7925/2023; sez. VII, sent. n. 1033/2022; TAR Piemonte, sez. II, sent. n. 937/2024.

TAR Lazio, sezione III-bis, 23 gennaio 2025, n. 1407

Immigrazione: l'intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non ne preclude la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

In tema di immigrazione, l'intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non è di per sé ostativa alla possibilità di ottenerne la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ex art. 24, comma 10, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 («Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»). ► V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. III, sent. n. 5604/2023; TAR Calabria, Reggio Calabria, sentt. nn. 420/2024 e 818/2023; TAR Lazio, Latina, sent. n. 176/2020.

TAR Emilia-Romagna, sezione I, 22 gennaio 2025, n. 69

Cittadinanza: la prova della residenza legale da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica [art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992] può essere fornita anche con mezzi diversi dal certificato anagrafico

Ai fini dell'art. 9, comma 1, lett. f), della l. 5 febbraio 1992, n. 91 («Nuove norme sulla cittadinanza»), là dove si prevede che la cittadinanza italiana può essere concessa «allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica», la nozione di residenza legale dev'essere intesa come «luogo in cui la persona ha la dimora abituale», giusta l'art. 43, comma 2, c.c., sicché la relativa prova può essere fornita anche con mezzi diversi dal certificato anagrafico.

TAR Abruzzo, Pescara, 20 gennaio 2025, n. 28

Protezione internazionale: gli Stati UE possono, a determinate condizioni, stabilire che i beneficiari della protezione debbano superare un esame di integrazione civica

L'art. 34 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, dev'essere interpretato nel senso che: 1) esso non osta a una normativa nazionale che obbliga i beneficiari di protezione internazionale a superare un esame di integrazione civica, a condizione che (a) l'attuazione di tale obbligo consenta di tenere realmente conto delle esigenze specifiche e delle caratteristiche della situazione di tali beneficiari, nonché delle particolari difficoltà di integrazione cui devono far fronte; (b) le conoscenze necessarie per superare tale esame siano fissate ad un livello adeguato, senza eccedere quanto necessario per favorire l'integrazione dei beneficiari nella società dello Stato membro ospitante; (c) ogni beneficiario di protezione internazionale sia dispensato dall'obbligo di superare tale esame nel caso in cui sia in grado di dimostrare, alla luce delle condizioni di vita e delle circostanze che caratterizzano il suo soggiorno nello Stato membro ospitante, di essere già effettivamente integrato nella società di quest'ultimo; 2) esso osta a che il mancato superamento di un siffatto esame sia sistematicamente sanzionato con un'ammenda, così come a che detta ammenda possa essere di importo tale da costituire un onere finanziario irragionevole per la persona interessata, tenuto conto della sua situazione personale e familiare; 3) esso osta a una normativa nazionale in forza della quale i beneficiari di protezione internazionale sopportano essi stessi l'integralità delle spese dei corsi e degli esami di integrazione civica; il fatto che tali beneficiari possano ottenere un prestito dalle pubbliche amministrazioni al fine di pagare tali spese, e che sia loro concessa una remissione del debito per tale prestito nel caso in cui superino l'esame di integrazione civica entro il periodo stabilito o nel caso in cui vengano esonerati o dispensati dall'obbligo di integrazione civica entro questo periodo, non è idoneo a rimediare all'incompatibilità di tale normativa con detto art. 34.

Corte di giustizia UE, grande sezione, 4 febbraio 2025

Processo minorile: l'esclusione della messa alla prova per gli imputati di alcuni delitti introdotta dal d.l. 123/2023 ("decreto Caivano") non è retroattiva

Sono inammissibili, «nei sensi di cui in motivazione», le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GUP del Tribunale per i minorenni di Bari in riferimento all'art. 31, secondo comma, Cost. - dell'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 («Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni»), aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. c-bis), del d.l. 15 settembre 2023, n. 123 («Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale»), convertito, con modificazioni, nella l. 13 novembre 2023, n. 159, là dove esclude la sospensione del processo con messa alla prova per gli imputati di alcuni delitti.

Corte costituzionale, 4 febbraio 2025, n. 8

Reati societari: è incostituzionale l'art. 2641 c.c., là dove prevede la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato, ovvero di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato

È incostituzionale - per violazione del principio di proporzionalità della pena di cui agli artt. 3, 27, terzo comma, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all'art. 49, § 3, CDFUE - l'art. 2641 c.c., là dove prevede la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato (comma 1), ovvero di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato (comma 2).

Corte costituzionale, 4 febbraio 2025, n. 7

Processo amministrativo: va annullata con rinvio ex art. 105, comma 1, c.p.a. la sentenza del giudice che ha dichiarato inammissibile il ricorso errando palesemente nell'escludere la legittimazione o l'interesse del proponente

In tema di processo amministrativo, dev'essere annullata con rinvio, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., la sentenza del giudice che abbia dichiarato inammissibile il ricorso errando palesemente nell'escludere la legittimazione o l'interesse della parte che l'ha proposto. ► V. anche CdS, ad. plen., sent. n. 16/2024, in questa Rivista.

Consiglio di Stato, sezione VI, 22 gennaio 2025, n. 449

Edilizia e urbanistica: illegittimo l'ordine di demolizione di opere abusive emesso in pendenza del termine per la presentazione, o dopo la presentazione, dell'istanza di condono

In tema di edilizia e urbanistica, è illegittima l'ordinanza di demolizione di opere abusive emessa in pendenza del termine per la presentazione, o successivamente alla presentazione, dell'istanza di condono. ► V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. VI, sentt. nn. 6429/2024 e 5532/2022; sez. VII, sentt. nn. 10035 e 6544/2023; TAR Lazio, sez. II-quater, sent. n. 7752/2024.

Consiglio di Stato, sezione II, 21 gennaio 2025, n. 439

Accesso ai documenti amministrativi: si può reiterare un'istanza ostensiva in presenza di fatti nuovi non rappresentati nell'originaria richiesta oppure a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante

In tema di accesso ai documenti amministrativi, la reiterazione di un'istanza ostensiva è ammissibile in presenza di fatti nuovi non rappresentati nell'originaria richiesta oppure a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante. ► V. anche, in questa Rivista, fra le altre: CdS, ad. plen., sentt. nn. 4/2021 e 19/2020; sez. V, sent. n. 8589/2023; sez. VI, sent. n. 5697/2023; TAR Emilia-Romagna, sez. II, sent. n. 207/2023; TAR Liguria, sez. I, sent. n. 1040/2022.

Consiglio di Stato, sezione III, 20 gennaio 2025, n. 372

Edilizia e urbanistica: niente silenzio-assenso se la domanda di sanatoria dell'abuso è incompleta

In tema di edilizia e urbanistica, l'assenza di completezza della domanda di sanatoria dell'opera abusiva osta alla formazione tacita del titolo abilitativo, essendo il decorso del tempo solo uno degli elementi costitutivi della fattispecie autorizzativa. ► V. anche, in questa Rivista, con orientamenti diversi: CdS, sez. IV, sent. n. 8943/2022; sez. VI, sentt. nn. 5746 e 5146/2022; sez. VII, sent. n. 5301/2023; TAR Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 319/2023; TAR Lazio, sez. II stralcio, sent. n. 13318/2023; TAR Lombardia, sez. II, sent. n. 2606/2023.

CGA Regione Siciliana, 22 gennaio 2025, n. 58

Procedura penale: non va estromesso dal giudizio abbreviato richiesto dall'imputato il terzo titolare di diritti reali o personali di godimento su beni sequestrati suscettibili di confisca che non accetta il rito alternativo

In tema di procedura penale, non dev'essere estromesso dal giudizio abbreviato richiesto dall'imputato il terzo titolare di diritti reali o personali di godimento su beni sottoposti a sequestro suscettibili di confisca, citato ex art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. c.p.p., che non accetti il rito alternativo, dovendo tuttavia essergli assicurati il diritto di iniziativa probatoria e il diritto al contraddittorio sulla prova, quali componenti del diritto di difesa (artt. 24 Cost. e 6, § 1, CEDU).

Corte di cassazione, sezione I penale, 26 novembre 2024, n. 1908 (dep. 16 gennaio 2025)

Procedura penale: viola il divieto di reformatio in peius il giudice d'appello che, dopo l'annullamento con rinvio della condanna dietro ricorso del solo imputato, non si attiene al giudicato implicito su capo della decisione non toccato dall'annullamento

In tema di procedura penale, viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di condanna dietro ricorso per cassazione proposto dal solo imputato, non si attiene al giudicato implicitamente formatosi su un capo della decisione non interessato dalla pronuncia di annullamento. ► V. anche Cass. pen., sez. V, sentt. nn. 209/2022 (dep. 2023), e 42577/2016, entrambe in questa Rivista.

Corte di cassazione, sezione I penale, 26 settembre 2024, n. 1709 (dep. 14 gennaio 2025)

Procedura penale: se il giudice di merito dispone la confisca di un immobile per lottizzazione abusiva ignorando l'intervenuta morte dell'imputato, l'erede di questo può esperire incidente di esecuzione

In tema di procedura penale, a fronte della pronunciata confisca di un immobile oggetto di lottizzazione abusiva nonostante la morte degli imputati suoi danti causa, non nota ai giudici di merito, dev'essere riconosciuto all'erede - estraneo al procedimento e nei confronti del quale non era in alcun modo dovuta l'integrazione del contraddittorio in sede di giudizio di cognizione, quindi impossibilitato a impugnare la decisione - il diritto di agire avverso il provvedimento ablatorio mediante incidente di esecuzione.

Corte di cassazione, sezione IV penale, 28 novembre 2024, n. 20 (dep. 2 gennaio 2025)

Concorrenza: imporre all'AGCM di avviare l'istruttoria in contraddittorio del procedimento per pratica anticoncorrenziale entro 90 giorni perentori dalla conoscenza degli elementi essenziali della violazione contrasta col diritto UE

Gli artt. 4, § 5, e 13, § 1, della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno, nonché l'art. 102 TFUE, letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che, nell'ambito di un procedimento diretto all'accertamento di una pratica anticoncorrenziale condotto da un'autorità nazionale garante della concorrenza, da un lato, impone a tale autorità di avviare la fase istruttoria in contraddittorio di tale procedimento, mediante la comunicazione degli addebiti all'impresa interessata, entro un termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui essa viene a conoscenza degli elementi essenziali dell'asserita violazione, potendo questi ultimi esaurirsi nella prima segnalazione dell'illecito, e, dall'altro, sanziona l'inosservanza di tale termine con l'annullamento integrale del provvedimento finale di detta autorità in esito alla procedura d'infrazione, nonché con la decadenza dal potere di quest'ultima di avviare una nuova procedura d'infrazione riguardante la stessa pratica (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal TAR Lazio).

Corte di giustizia UE, seconda sezione, 30 gennaio 2025

Tutela dei consumatori: imporre all'AGCM di avviare l'istruttoria in contraddittorio del procedimento per pratica commerciale sleale entro 90 giorni perentori dalla conoscenza degli elementi essenziali della violazione contrasta col diritto UE

Gli artt. 11 e 13 della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), letti alla luce del principio di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che, nell'ambito di un procedimento diretto all'accertamento di una pratica commerciale sleale condotto da un'autorità nazionale responsabile dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, da un lato, impone a tale autorità di avviare la fase istruttoria in contraddittorio del procedimento, mediante la comunicazione degli addebiti all'impresa interessata, entro un termine di 90 giorni a decorrere dal momento in cui essa viene a conoscenza degli elementi essenziali dell'asserita violazione, potendo questi ultimi esaurirsi nella prima segnalazione dell'illecito, e, dall'altro, sanziona l'inosservanza di tale termine con l'annullamento integrale del provvedimento finale di detta autorità in esito alla procedura d'infrazione, nonché con la decadenza dal potere di quest'ultima di avviare una nuova procedura d'infrazione riguardante la stessa pratica (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal TAR Lazio).

Corte di giustizia UE, seconda sezione, 30 gennaio 2025

Appalti pubblici: la verifica dell'anomalia dell'offerta scatta solo in presenza di «elementi specifici» che la fanno apparire troppo bassa

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), le stazioni appaltanti sono chiamate a valutare «la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta» solo in presenza di «elementi specifici» tali da farla apparire «anormalmente bassa».

TAR Toscana, sezione IV, 18 gennaio 2025, n. 79

Giurisdizione: sugli atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie decide il giudice ordinario

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti gli atti di macro-organizzazione adottati dalle aziende sanitarie, essendo questi disciplinati dal diritto privato [art. 3 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 («Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»)]. ► V. anche TAR Abruzzo, Pescara, sent. n. 401/2022, e TAR Lombardia, sez. III, sent. n. 1913/2023, entrambe in questa Rivista.

TAR Marche, sezione II, 17 gennaio 2025, n. 24

Diritto di sciopero: il TAR Lazio ribadisce che, in assenza di segnalazione della Commissione di garanzia, il Ministro può precettare i lavoratori solo se sussistono motivate ragioni di necessità e urgenza, diverse da quelle già valutate dalla Commissione

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della l. 12 giugno 1990, n. 146 («Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge»), allorché si dia il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati, il potere di precettazione dei lavoratori può essere esercitato dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato: a) su segnalazione della Commissione di garanzia; oppure b) di propria iniziativa, ove sussistano ragioni di necessità e urgenza - diverse da quelle già valutate dalla Commissione - adeguatamente motivate. ► V. anche TAR Lazio, sez. III, sent. n. 6084/2024, in questa Rivista.

TAR Lazio, sezione III, 16 gennaio 2025, n. 712