Marchi: il titolare di un marchio notorio può opporsi all'uso fattone da un partito politico se quest'ultimo non dimostra che, all'esito del bilanciamento, la sua libertà di espressione prevale sui diritti e sugli interessi del titolare stesso
L'art. 9, § 2, lett. c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, e l'art. 10, §§ 2, lett. c), e 6, della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, letti in combinato disposto con gli artt. 11 e 17, § 2, CDFUE, devono essere interpretati nel senso che, qualora un terzo utilizzi un segno identico o simile ad un marchio notorio, la libertà di espressione di tale terzo, ivi compresa la libertà di esprimere opinioni politiche e la parodia politica, può costituire un giusto motivo, ai sensi delle summenzionate disposizioni, a condizione che tale libertà prevalga, nell'ambito del bilanciamento dei diritti in questione, sul diritto esclusivo del titolare di tale marchio. In sede di tale bilanciamento, il cui risultato non deve necessariamente essere lo stesso in esito alla ponderazione nell'ambito, da un lato, dell'art. 10, § 2, lett. c), della direttiva 2015/2436 o dell'art. 9, § 2, lett. c), del regolamento 2017/1001 e, dall'altro, dell'art. 10, § 6, della suddetta direttiva, il giudice nazionale deve tener conto di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, tra le quali figurano in particolare: l'intenzione del terzo, poiché l'uso in questione deve essere imposto dall'obiettivo del terzo di esercitare in buona fede la sua libertà di espressione, il che si verifica segnatamente quando tale uso avviene per veicolare un'idea o opinione che sia in relazione con il marchio notorio in quanto tale, il titolare di tale marchio, le sue pratiche commerciali, i suoi prodotti o servizi o quando detto uso avviene per avviare o alimentare un dibattito di interesse generale, o ancora quando per altri motivi, quali il significato linguistico di un elemento di detto marchio o il fatto che quest'ultimo sia divenuto un riferimento culturale pubblico o una parte del linguaggio corrente, è necessario ai fini dell'esercizio di detta libertà nel contesto di cui trattasi; la questione se l'espressione in questione contribuisce ad un dibattito di interesse generale e se tale espressione si inserisce o meno in un contesto strettamente commerciale; le conseguenze che l'uso da parte del terzo di un segno identico o simile ad un marchio notorio può comportare per il titolare del marchio notorio o la sostanza stessa del diritto esclusivo conferito dalla registrazione di tale marchio, in particolare considerazione dell'intensità, della portata e delle modalità di tale uso, dell'intensità della notorietà di tale marchio, del grado di somiglianza del segno utilizzato e di detto marchio nonché, eventualmente, del fatto che tale uso possa dare l'impressione che il suddetto titolare aderisca al messaggio politico trasmesso o alle idee politiche promosse, o addirittura li avalli in qualche modo, sebbene i suoi valori si basino sulla neutralità nei confronti di qualsiasi partito politico o siano incompatibili con tale messaggio politico.
Corte di giustizia UE, grande sezione, 8 settembre 2026
Ambiente: il principio di precauzione consente alla P.A. di adottare misure di tutela anche quando il rischio per l'ambiente o la salute non è ancora pienamente accertato sul piano tecnico-scientifico
Il principio di precauzione legittima la Pubblica Amministrazione ad adottare misure di tutela anche allorquando il rischio per l'ambiente o la salute non sia ancora pienamente accertato sul piano tecnico-scientifico, purché sussistano elementi attendibili idonei a far presumere la possibilità di un danno grave o irreversibile. ● V. anche CdS, sez. V, sent. n. 2495/2015, in questa Rivista.
TAR Lombardia, sezione V, 11 agosto 2026, n. 4086
Tutela del paesaggio: l'obbligazione di pagare l'«indennità pecuniaria» prevista dall'art. 167 d.lgs. 42/2004 si trasmette agli eredi
L'«indennità pecuniaria» prevista dall'art. 167, comma 5, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 («Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»), per l'ipotesi di accertata compatibilità paesaggistica di un abuso edilizio, riveste natura riparatoria, e non già sanzionatoria, sicché la relativa obbligazione si trasmette agli eredi e agli aventi causa dell'autore dell'abuso, non trovando applicazione la disciplina dettata dalla l. 24 novembre 1981, n. 689 («Modifiche al sistema penale»). ● V. anche, in questa Rivista: Corte cost., sent. n. 19/2024; CdS, sez. VII, sent. n. 4946/2024; CGARS, sentt. nn. 194/2026, 490/2024, 95/2021 e 853/2020; TAR Piemonte, sez. II, sent. n. 576/2025; TAR Sicilia, sez. III, sent. n. 3330/2024.
TAR Lazio, Latina, sezione I, 5 agosto 2026, n. 935
Diritto amministrativo: l'uso dell'IA nella formazione del provvedimento è legittimo, ma la decisione finale dev'essere presa dall'organo competente, che ne assume l'esclusiva paternità e responsabilità
L'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale (IA) generativa da parte della Pubblica Amministrazione, nella fase preparatoria o materiale di elaborazione di un provvedimento, non determina di per sé l'illegittimità dell'atto, purché la motivazione finale esprima un autonomo percorso logico-giuridico, sia riferibile all'organo titolare del potere e sia da questo esaminata, verificata, eventualmente emendata e infine assunta e sottoscritta, dimodoché l'IA svolga una funzione servente e di ausilio, senza tuttavia sostituire il soggetto cui è imputata la decisione amministrativa. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. VI, sent. n. 8472/2019; TAR Lazio, sez. III-bis, sent. n. 1895/2026; TAR Lombardia, sez. V, sent. n. 1602/2026.
TAR Puglia, sezione III, 3 agosto 2026, n. 956
Appalti pubblici: per servizi o forniture non occorre la corrispondenza fra i requisiti di qualificazione del singolo componente del RTI e la quota di prestazioni che detto componente s'impegna ad eseguire, salvo diversa previsione della lex specialis
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, negli appalti di servizi o forniture, l'art. 68, comma 11, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), non sancisce una regola generale di necessaria corrispondenza fra i requisiti di qualificazione posseduti dal singolo componente del raggruppamento temporaneo di imprese e la quota di prestazioni che detto componente s'impegna ad eseguire; salvo che la lex specialis disponga diversamente, i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, operando la corrispondenza pro quota solo quando sia specificamente prescritta dalla legge di gara ovvero si tratti dei requisiti propriamente necessari per l'esecuzione della specifica prestazione.
TAR Lazio, sezione II, 31 luglio 2026, n. 13972
Espropriazione per pubblica utilità: la dichiarazione di pubblica utilità va impugnata subito
In tema di espropriazione per pubblica utilità: a) nel procedimento espropriativo, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità costituiscono atti autonomamente lesivi e immediatamente impugnabili, sicché la loro mancata tempestiva impugnazione ne determina il consolidamento, precludendo al proprietario di farne valere i vizi mediante l'impugnazione del successivo decreto di esproprio; b) il decreto di esproprio, quale atto conclusivo e consequenziale del procedimento ablatorio, può essere censurato esclusivamente per vizi propri, non potendo costituire la sede per contestare scelte amministrative - quali la localizzazione dell'opera, la sua utilità pubblica o le caratteristiche progettuali - già definitivamente compiute negli atti presupposti.
TAR Sicilia, Catania, sezione II, 29 luglio 2026, n. 2288
Fisco: niente imposta di registro per la fideiussione a garanzia di un finanziamento a medio-lungo termine enunciata in un decreto ingiuntivo
La fideiussione prestata a garanzia di un finanziamento a medio-lungo termine (oltre 18 mesi), rientrante nel regime di imposta sostitutiva di cui all'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 («Disciplina delle agevolazioni tributarie»), non è assoggettabile a ulteriore imposta di registro ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 («Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro»), ove sia enunciata in un atto giudiziario (nel caso di specie, un decreto ingiuntivo).
CGT II grado Puglia, sezione 4, 29 giugno 2026, n. 1997
Concorrenza: la decisione della Commissione europea che ha accertato la manipolazione dell'Euribor non comporta la nullità automatica dei mutui in cui è stato utilizzato come parametro
Gli artt. 101, § 2, TFUE e 16, § 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 101 e 102 TFUE, devono essere interpretati nel senso che la decisione mediante la quale la Commissione europea ha accertato l'esistenza di un'intesa vietata dall'art. 101, § 1, TFUE ed ha constatato la manipolazione di un tasso d'interesse di riferimento su un mercato specifico, da un lato, non comporta la nullità di pieno diritto di qualsiasi clausola di un contratto facente riferimento a tale tasso di interesse qualora tale contratto rientri in un mercato distinto e le parti di detto contratto non abbiano partecipato all'intesa e, dall'altro, dev'essere presa in considerazione da un giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sulla validità di una clausola siffatta soltanto nei limiti riguardanti la natura nonché la portata sostanziale, personale, temporale e territoriale dell'infrazione constatate nella decisione di cui sopra, cosicché, qualora detta clausola non sia un elemento costitutivo di tale infrazione e il contratto in cui essa si inserisce non sia stato concluso per attuare o dare effetto al comportamento anticoncorrenziale oggetto di detta decisione, il quale afferisce ad un mercato distinto da quello in cui rientra tale contratto, la decisione in parola non può condurre all'invalidità di una clausola siffatta (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Cagliari).
Corte di giustizia UE, seconda sezione, 3 settembre 2026
Servizi nel mercato interno: la direttiva 2006/123/CE non si applica agli impianti che hanno come attività unica o principale la produzione di energia elettrica, come i piccoli impianti di derivazioni idroelettriche (perché producono un bene)
Gli artt. 2, § 1, 4, punto 1, e 12, §§ 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva non si applica agli impianti che hanno come unica attività, o, quanto meno, come attività principale, la produzione di energia elettrica, quali i piccoli impianti di derivazioni idroelettriche (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale).
Corte di giustizia UE, seconda sezione, 3 settembre 2026
Enti locali: il diniego di condono edilizio non può essere sottoscritto da un "istruttore"
È illegittimo, per difetto di competenza, il provvedimento di diniego di condono edilizio che sia stato adottato da un "istruttore", anziché da un dirigente comunale; né può trovare applicazione, in tale ipotesi, l'art. 21-octies della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), stante il principio di legalità costituzionalmente sotteso all'ordinamento amministrativo.
TAR Lazio, Latina, sezione I, 27 luglio 2026, n. 911
Edilizia e urbanistica: gli unici atti del procedimento di formazione del PRG autonomamente impugnabili sono la delibera comunale di adozione e la delibera comunale o regionale di approvazione definitiva
Nel sistema della legislazione urbanistica statale e di quella regionale, i soli atti del procedimento di formazione del piano regolatore generale (PRG) dotati di rilevanza esterna, e come tali autonomamente impugnabili, sono la deliberazione comunale di adozione e la deliberazione comunale o regionale di approvazione definitiva. ● V. anche CdS, sez. IV, sent. n. 2729/2025, in questa Rivista.
TAR Piemonte, sezione II, 24 luglio 2026, n. 1717
Processo amministrativo: il termine per depositare ricorso contro provvedimenti delle autorità amministrative indipendenti è dimidiato
In tema di processo amministrativo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 119, comma 2, c.p.a., il ricorso avverso i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti (nel caso di specie, l'ARERA) dev'essere depositato nel termine di decadenza dimidiato di quindici giorni, decorrente dal momento in cui si è perfezionata l'ultima notificazione per il destinatario. ● V. anche CdS, sez. VI, sent. n. 4584/2021, in questa Rivista.
TAR Lombardia, sezione I, 23 luglio 2026, n. 3901
Processo amministrativo: va annullata con rinvio ex art. 105, comma 1, c.p.a. la sentenza del giudice che ha dichiarato inammissibili motivi aggiunti non ancora proposti
In tema di processo amministrativo: 1) non esiste norma giuridica o principio di diritto che attribuisca al ricorrente il diritto al rinvio della discussione del ricorso, atteso che la parte interessata ha solo la facoltà di illustrare le ragioni che potrebbero giustificare il differimento dell'udienza o la cancellazione della causa dal ruolo, ma la decisione finale in ordine ai concreti tempi della discussione spetta comunque al giudice, il quale deve verificare l'effettiva opportunità di rinviare l'udienza, giacché solo in presenza di situazioni particolarissime, direttamente incidenti sul diritto di difesa delle parti, il rinvio dell'udienza è per lui doveroso, e in tale ambito si collocano, fra l'altro, i casi di impedimenti personali del difensore o della parte, nonché quelli in cui, per effetto delle produzioni documentali effettuate dall'Amministrazione, occorra riconoscere alla parte che ne faccia richiesta il termine di sessanta giorni per la proposizione di motivi aggiunti; 2) la conoscenza dell'atto da parte del difensore non vale come prova della piena conoscenza in capo alla parte rappresentata, sicché non rileva ai fini della decorrenza del termine decadenziale per proporre impugnazione o azione risarcitoria autonoma (dichiara la nullità della sentenza appellata con rinvio al primo giudice ex art. 105, comma 1, c.p.a.). ● V. anche, in questa Rivista, fra le altre: CdS, ad. plen., sentt. nn. 10/2025, 16/2024 e 10/2018; sez. III, sent. n. 2340/2025; sez. IV, sentt. nn. 4417/2026, 3069/2026, 3009/2025 e 2111/2025; sez. VI, sent. n. 449/2025; sez. VII, sent. n. 9720/2025.
Consiglio di Stato, sezione V, 24 luglio 2026, n. 6077
Concorsi pubblici: l'Amministrazione non è tenuta a scorrere la graduatoria
In tema di concorsi pubblici: a) la validità di una graduatoria di merito non comporta, in capo agli idonei non vincitori, un diritto all'assunzione mediante scorrimento, né impone all'Amministrazione di utilizzare la graduatoria invece di indire un nuovo concorso; b) la scelta fra scorrimento e nuova procedura selettiva rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione, potendo questa ritenere non prioritaria la copertura del posto, ovvero ravvisare ragioni che giustificano l'espletamento di un nuovo concorso come pure la soppressione del posto stesso; c) la regola dello scorrimento presuppone l'identità dei posti e dei relativi profili professionali tra la precedente e la nuova procedura, sicché, in presenza di differenze rilevanti nei requisiti di accesso, nelle prove o nelle mansioni, è legittima l'indizione di un nuovo concorso (nella pronuncia si afferma inoltre che l'adozione di un'ordinanza cautelare favorevole al ricorrente non preclude all'Amministrazione l'esercizio del potere di autotutela né una successiva rivalutazione delle proprie esigenze organizzative e assunzionali, trattandosi di una misura priva dell'efficacia definitiva propria del giudicato). ● V. anche, in questa Rivista: Cass. civ., sez. lav., sentt. nn. 24995/2016 e 280/2016; C.d.S., sez. IV, sent. n. 3329/2017; sez. V, sentt. nn. 4873/2023 e 6249/2013; TAR Lazio, sez. III-bis, sent. n. 10862/2018 (nonché, sulla non configurabilità di un "giudicato cautelare", CdS, sez. III, sent. n. 4461/2019; CGARS, sentt. nn. 394/2024 e 191/2023; TAR Lazio, sez. II-quater, sent. n. 10245/2015).
Consiglio di Stato, sezione IV, 21 luglio 2026, n. 5936
Responsabilità della P.A.: se il provvedimento è illegittimo, l'Amministrazione deve provare di essere incorsa in un errore scusabile
In sede di giudizio per il risarcimento del danno derivante da provvedimento e/o comportamento illegittimo, il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l'illiceità della condotta tenuta dall'Amministrazione, quale indice presuntivo della colpa, restando a carico della stessa Amministrazione l'onere di dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile. ● V. anche CdS, sez. IV, sent. n. 4896/2016, e CGARS, sent. n. 349/2023, entrambe in questa Rivista.
Consiglio di Stato, sezione IV, 20 luglio 2026, n. 5880
Appalti pubblici: la violazione degli obblighi dichiarativi non rileva in termini generali, ma soltanto in relazione a fatti e circostanze che possono costituire causa di esclusione dalla gara ex artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, l'obbligo dell'operatore economico di comunicare alla stazione appaltante fatti e provvedimenti potenzialmente rilevanti ai fini dell'esclusione dalla gara non riveste carattere generale, ma sussiste soltanto con riguardo a quelli che concretino una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»); onde l'omessa dichiarazione di una posizione tributaria che non integra una violazione grave secondo dette disposizioni non può, di per sé, comportare l'esclusione dalla gara.
Consiglio di Stato, sezione V, 16 luglio 2026, n. 5748
Fisco: illegittima l'applicazione retroattiva dei criteri restrittivi del manuale di Frascati 2015 per valutare la spettanza dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo relativi al periodo 2015-2019
La spettanza del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo dev'essere valutata, in applicazione del principio tempus regit actum, sulla base della disciplina vigente nel periodo d'imposta di riferimento; pertanto, i più restrittivi criteri fissati dal manuale di Frascati del 2015, espressamente recepiti dal legislatore soltanto a decorrere dal periodo d'imposta 2020, non possono essere applicati retroattivamente alle attività svolte in precedenza.
Consiglio di Stato, sezione VI, 14 luglio 2026, n. 5627
Edilizia e urbanistica: il termine di novanta giorni ex art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 per demolire l'abuso è sospeso da una decisione del giudice amministrativo favorevole al ricorrente e torna a decorrere con la comunicazione di un'altra contraria
In tema di edilizia e urbanistica: 1) il Comune diventa di diritto proprietario del bene oggetto dell'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi qualora il giudice amministrativo, dopo il decorso del termine previsto dall'art. 31, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»], abbia emesso una misura cautelare o una sentenza di primo grado favorevole al ricorrente, seguita da una sentenza che abbia definitivamente respinto il ricorso; 2) il termine di novanta giorni fissato dal predetto art. 31, comma 3, è sospeso dalla pronuncia cautelare o dalla sentenza di primo grado del giudice amministrativo favorevole al ricorrente e riprende a decorrere in seguito alla comunicazione di un provvedimento giurisdizionale di segno contrario, fatta salva la verifica in concreto della esigibilità dell'esecuzione da parte dell'interessato nel tempo residuo e la sua possibilità di chiedere all'Amministrazione l'accertamento di conformità o la fissazione di un ulteriore congruo termine per ottemperare all'ordine.
Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 31 luglio 2026, n. 7
Sanità: l'Adunanza plenaria conferma la legittimità delle clausole di salvaguardia inserite negli accordi ex art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992 con le strutture private accreditate
La clausola di salvaguardia inserita in un accordo annuale stipulato, ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 («Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»), fra una struttura sanitaria privata accreditata e un'azienda sanitaria locale è valida e produce l'effetto preclusivo dell'impugnazione degli atti regionali e aziendali di determinazione e di riparto dei tetti di spesa e delle tariffe che siano noti o conoscibili al momento della sua sottoscrizione, mentre non riguarda gli atti sopravvenuti riferibili alla medesima annualità, né i giudizi pendenti che abbiano per oggetto gli atti emanati dopo la sottoscrizione di un accordo relativo a una annualità precedente. ● V. anche TAR Campania, sez. I, sent. n. 2475/2024, in questa Rivista.
Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 30 luglio 2026, n. 4
Procedura penale: non c'è conflitto negativo di competenza se il GIP, pur dichiarandosi incompetente ex art. 27 c.p.p., emette comunque una misura cautelare rinnovando quella provvisoria del giudice precedente
In tema di procedura penale: a) non sussiste conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l'applicazione di misure cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottato solo in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell'art. 27 c.p.p., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 c.p.p., disponga comunque una misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto; b) la misura cautelare emessa tempestivamente nel rispetto del termine di cui all'art. 27 c.p.p. dal secondo giudice resta valida ed efficace.
Corte di cassazione, sezioni unite penali, 15 gennaio 2026, n. 19652 (dep. 29 maggio 2026)