Procedura penale: è abnorme il provvedimento del giudice dibattimentale che, dichiarata la nullità dell'atto di citazione a giudizio per vizi della notificazione, dispone la trasmissione degli atti al PM
In tema di procedura penale: 1) qualora, prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 («Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»), l'imputato abbia eletto domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non abbia accettato l'elezione, la notificazione dell'atto di citazione va effettuata nelle forme previste dall'art. 157 ed eventualmente dall'art. 159 c.p.p., e non mediante consegna di copia al medesimo difensore a norma dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; 2) è abnorme, perché avulso dal sistema processuale, il provvedimento col quale il giudice del dibattimento dichiari la nullità dell'atto di citazione a giudizio per vizi relativi alla sua notificazione e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero; 3) non è abnorme il provvedimento col quale il giudice di pace, ritenuta la nullità della notificazione della citazione a giudizio nelle forme della presentazione immediata ex art. 20-bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 («Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468»), disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notificazione stessa. ► V. anche Cass. pen., sez. I, sent. n. 22315/2020, e sez. II, sent. n. 24633/2020, entrambe in questa Rivista.
Corte di cassazione, sezioni unite penali, 13 luglio 2023, n. 42603 (dep. 18 ottobre 2023)
Scuola: la normativa italiana sul calcolo dell'anzianità di servizio dei docenti precari all'atto della loro stabilizzazione contrasta col diritto UE
La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale (come quella italiana) che, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di un lavoratore al momento della sua nomina come dipendente pubblico di ruolo, escluda i periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato che non raggiungano i 180 giorni in un anno scolastico o non siano svolti con continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, indipendentemente dal numero effettivo di ore lavorate, e limiti ai due terzi il computo dei periodi che raggiungano tali soglie e che eccedano i quattro anni, con riserva di recupero del rimanente terzo dopo un certo numero di anni di servizio (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Ravenna).
Corte di giustizia UE, prima sezione, 30 novembre 2023
Protezione internazionale: un'importante pronuncia della Corte di giustizia UE in tema di procedure d'asilo
Nel pronunciarsi in tema di procedure d'asilo, la Corte di giustizia ha dichiarato, inter alia, che la consegna dell'opuscolo comune informativo e lo svolgimento di un colloquio personale s'impongono a tutti gli Stati UE, e che il rischio di refoulement indiretto non è in linea di principio esaminato dal secondo Stato UE in cui è stata presentata la richiesta (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte di cassazione e dai Tribunali di Roma, Firenze, Milano e Trieste).
Corte di giustizia UE, seconda sezione, 30 novembre 2023
Appalti pubblici: se ritiene che nessuna offerta sia conveniente o idonea, la stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), la stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; tale facoltà dev'essere indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera d'invito. ► V. anche TAR Lazio, sez. I-quater, sent. n. 10570/2021, e sez. III stralcio, sent. n. 7653/2020, entrambe in questa Rivista.
TAR Lazio, sezione II, 17 novembre 2023, n. 17203
Pubblico impiego: sulla stabilizzazione dei lavoratori precari decide il giudice ordinario
In tema di pubblico impiego, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti la stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale precario, atteso che nella specie l'attività dell'Amministrazione si configura come adempimento di un obbligo di ricognizione e individuazione degli aventi diritto, e non come esercizio di un potere di organizzazione. ► V. anche, in questa Rivista, fra le altre: TAR Abruzzo, sentt. nn. 106/2023 e 222/2019; TAR Calabria, Reggio Calabria, sent. n. 709/2023; TAR Lombardia, sez. III, sent. n. 208/2023; TAR Sicilia, sez. I, sentt. nn. 2583/2021 e 2763/2019.
TAR Sicilia, Catania, sezione IV, 15 novembre 2023, n. 3442
Giurisdizione: sull'iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla CCIAA decide il giudice ordinario
Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti l'iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), presupponendo tale iscrizione una semplice attività accertativa dell'esistenza dei requisiti di legge, non comportante l'esercizio di alcun potere da parte dell'ente camerale.
TAR Veneto, sezione III, 13 novembre 2023, n. 1599
Processo amministrativo: il ricorso per revocazione deve contenere sia la domanda di revocazione della sentenza sia la domanda di decisione sull'originario ricorso articolata in specifiche censure contro i capi della pronuncia gravata
In tema di processo amministrativo: 1) il ricorso per revocazione deve contenere sia la domanda di revocazione della sentenza sia la domanda di decisione sull'originario ricorso, ai fini, rispettivamente, della fase rescindente e della fase rescissoria del relativo giudizio; ed è altresì necessario che la seconda domanda rechi «specifiche censure contro i capi della sentenza gravata» (art. 101, comma 1, c.p.a.); 2) ai sensi degli artt. 106, comma 1, c.p.a. e 395, comma 1, n. 4), c.p.c., l'errore di fatto revocatorio deve: a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) attenere a un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; c) essere stato un elemento decisivo della pronuncia da revocare, occorrendo perciò che sussista un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa; d) apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche; 3) detto errore è configurabile nell'attività preliminare del giudice relativa alla lettura e alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale, mentre non coinvolge la successiva attività di interpretazione e valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del suo convincimento (dichiara inammissibile il ricorso per la revocazione di CdS, sez. II, sent. n. 5265/2022). ► V. anche, in questa Rivista, fra le altre: CdS, sez. II, sent. n. 741/2023, sez. IV, sent. n. 3089/2021, e sez. VI, sent. n. 3306/2020; CGARS, sent. n. 807/2021.
Consiglio di Stato, sezione II, 17 novembre 2023, n. 9893
Diritto amministrativo: sono nulle le convenzioni fra enti locali ex art. 30 d.lgs. 267/2000 non sottoscritte con firma digitale, con firma elettronica avanzata o con altra firma elettronica qualificata, giusta l'art. 15, comma 2-bis, l. 241/1990
L'art. 15, comma 2-bis, della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), il quale prevede che gli accordi fra pubbliche amministrazioni sono sottoscritti con firma digitale, con firma elettronica avanzata o con altra firma elettronica qualificata, «pena la nullità degli stessi», si applica anche alle convenzioni fra enti locali previste dall'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali») (riforma TAR Basilicata, sent. n. 162/2023).
Consiglio di Stato, sezione IV, 16 novembre 2023, n. 9842
Edilizia e urbanistica: il permesso di costruire in sanatoria non può contenere prescrizioni
In tema di edilizia e urbanistica, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»], il rilascio del permesso di costruire in sanatoria presuppone l'esistenza della "doppia conformità" del manufatto abusivo, e cioè che «l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda»; con la conseguenza che tale permesso non può contenere alcuna prescrizione (riforma TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n. 695/2017). ► V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. VI, sentt. nn. 10317, 7291 e 3437/2022; sez. VII, sent. n. 3291/2023; TAR Veneto, sez. II, sent. n. 148/2021.
Consiglio di Stato, sezione VI, 15 novembre 2023, n. 9776
Processo amministrativo: il termine per appellare la sentenza declinatoria della giurisdizione o della competenza è dimidiato
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 105, comma 2, e 87, comma 3, c.p.a., il termine per proporre appello avverso la sentenza declinatoria della giurisdizione o della competenza è dimidiato rispetto a quello previsto per il processo ordinario (dichiara irricevibile l'appello avverso TAR Lazio, sez. III, sent. n. 8859/2020). ► V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. V, sentt. nn. 8328/2022 e 228/2016; sez. VII, sent. n. 6063/2022.
Consiglio di Stato, sezione III, 14 novembre 2023, n. 9746
Pubblico impiego: un'Amministrazione può vietare ai propri dipendenti di indossare in modo visibile, sul luogo di lavoro, qualunque segno che riveli convinzioni filosofiche o religiose
L'art. 2, § 2, lett. b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che una norma interna di un'amministrazione comunale che vieta, in maniera generale e indiscriminata, ai membri del personale di tale amministrazione di indossare in modo visibile, sul luogo di lavoro, qualsiasi segno che riveli, in particolare, convinzioni filosofiche o religiose, può essere giustificata dalla volontà di detta amministrazione di istituire, tenuto conto del proprio contesto, un ambiente amministrativo totalmente neutro, purché tale norma sia idonea, necessaria e proporzionata rispetto a tale contesto e tenuto conto dei diversi diritti e interessi in gioco.
Corte di giustizia UE, grande sezione, 28 novembre 2023
Responsabilità amministrativa: il rimedio del giudizio di interpretazione del titolo giudiziale ex art. 211 c.g.c. è esperibile anche qualora il titolo sia stato azionato in un procedimento esecutivo civile
Il rimedio del giudizio di interpretazione del titolo giudiziale, previsto dall'art. 211 c.g.c., è esperibile anche qualora il titolo sia stato azionato in un procedimento esecutivo dinanzi al giudice civile.
Corte dei conti, s.g. Campania, 7 novembre 2023, n. 597
Fisco: l'istanza di rimborso di imposte sui redditi presentata a un ufficio territorialmente incompetente è idonea sia a impedire la decadenza dal diritto al rimborso sia alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile dinanzi al giudice tributario
In tema di rimborso delle imposte sui redditi: 1) la presentazione dell'istanza di rimborso a un organo diverso da quello territorialmente competente a provvedere costituisce atto idoneo non solo a impedire la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, ma anche a determinare la formazione del silenzio-rifiuto impugnabile dinanzi al giudice tributario, sia perché l'ufficio non competente - purché non estraneo all'Amministrazione finanziaria - è tenuto a trasmettere l'istanza a quello competente, in conformità alle regole di collaborazione tra organi della stessa Amministrazione, sia alla luce dell'esigenza, derivante dall'art. 111 Cost., di una sollecita definizione dei diritti delle parti; 2) la domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente è soggetta, in difetto di una disciplina specifica posta dalla legislazione speciale in materia, al termine biennale di decadenza ex art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 («Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»), che tuttavia non esclude, una volta maturato il silenzio-rifiuto, la decorrenza del termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c.; onde il decorso della prescrizione, che comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio-rifiuto a norma dell'art. 21, comma 2, cit., secondo cui una richiesta di rimborso s'intende respinta, a tutti gli effetti di legge, allorché siano trascorsi novanta giorni dalla data della sua presentazione, senza che l'ufficio si sia pronunciato.
Corte di cassazione, sezione tributaria, 16 novembre 2023, n. 31905
Finanziamenti pubblici: le Sezioni unite si pronunciano sulla revoca dei contributi nel settore agricolo
In tema di finanziamenti pubblici: 1) nell'ambito delle finalità della politica agricola comune (PAC), il regolamento (UE) n. 1307/2013, disciplinando l'istituto dei pagamenti diretti, impone che gli importi destinati al finanziamento in agricoltura siano rispettosi dei massimali annui stabiliti dal regolamento (UE) n. 1306/2013, cosicché l'importo totale dei pagamenti diretti, concedibili in uno Stato membro per un dato anno civile, non può essere superiore al corrispondente massimale stabilito nell'allegato III dell'anzidetto regolamento; con la conseguenza che, qualora l'importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere in uno Stato membro sia superiore al massimale stabilito, è obbligatorio per l'autorità nazionale di coordinamento (per l'Italia, AGEA) praticare una riduzione lineare degli importi di tutti i pagamenti diretti, eccettuati quelli concessi a norma del regolamento (UE) n. 228/2013 e del regolamento (UE) n. 229/2013; 2) la riduzione lineare può essere eseguita anche dopo il pagamento del contributo e va tenuta distinta dalla mera rettifica degli importi corrisposti per effetto di un semplice errore di calcolo commesso in fase di erogazione, sicché a essa non si applica la regola tratta dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 809/2014, secondo la quale il contributo non può essere recuperato ove sia stato erogato per errore dell'autorità competente o di un'altra autorità e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal beneficiario; 3) accertare se, in concreto, ci si trovi dinanzi all'una o all'altra delle situazioni predette spetta al giudice del merito, la cui valutazione, se adeguatamente motivata, è insindacabile in cassazione.
Corte di cassazione, sezioni unite civili, 15 novembre 2023, n. 31730
Procedura civile: in caso di notificazione via PEC, se il messaggio recapitato ne indica in modo chiaro gli estremi essenziali, l'eventuale illeggibilità degli allegati comporta la nullità, e non l'inesistenza, della notificazione stessa
In caso di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, ove il messaggio regolarmente recapitato ne indichi in modo chiaro gli estremi essenziali (soggetto notificante, soggetto notificato e oggetto della notifica), qualsiasi anomalia che renda di fatto illeggibili gli allegati (atti notificati e relata di notifica) comporta la nullità, e non l'inesistenza, della notificazione stessa.
Corte di cassazione, sezione lavoro, 30 ottobre 2023, n. 30082
Immigrazione: non è incostituzionale l'art. 103, commi 4, 5 e 6, d.l. 34/2020, concernente l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Umbria in riferimento agli artt. 3, 35, 97 e 113 Cost. - dell'art. 103, commi 4, 5 e 6, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 («Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»), convertito, con modificazioni, nella l. 17 luglio 2020, n. 77, in tema di emersione dei rapporti di lavoro irregolari.
Corte costituzionale, 24 novembre 2023, n. 209
Ordine pubblico: non è incostituzionale l'art. 6 l. 152/1975, là dove prevede la distruzione delle armi confiscate
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GIP del Tribunale di Macerata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 6 della l. 22 maggio 1975, n. 152 («Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico»), là dove prevede la distruzione delle armi (proprie o improprie) confiscate.
Corte costituzionale, 24 novembre 2023, n. 208
Appalti pubblici: la Corte di giustizia UE si pronuncia sull'interpretazione dell'art. 57, § 3, della direttiva 2014/25/UE ("settori esclusi"), concernente gli appalti che coinvolgono enti aggiudicatori di Stati membri diversi
La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 57, § 3, della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, dev'essere interpretato nel senso che un'attività di centralizzazione delle committenze, nell'ambito dell'aggiudicazione congiunta di appalti da parte di enti aggiudicatori di diversi Stati membri, è fornita da una centrale di committenza «ubicata in un altro Stato membro» quando l'ente aggiudicatore ha sede in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede la centrale di committenza, indipendentemente, se del caso, dal luogo della sede di un ente terzo che detenga il controllo dell'uno o dell'altro di tali enti; 2) l'art. 57, § 3, della direttiva 2014/25, letto alla luce dei considerando 78 e 82 di tale direttiva, dev'essere interpretato nel senso che la norma sul conflitto di leggi sancita in tale disposizione, in forza della quale la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata tale centrale di committenza, si applica anche alle procedure di ricorso, ai sensi della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, relative a tali attività, quando detta centrale di committenza si è incaricata dello svolgimento della procedura di aggiudicazione dell'appalto.
Corte di giustizia UE, decima sezione, 23 novembre 2023
Diritto penale: non è incostituzionale l'art. 625, comma 1, n. 2), c.p. (furto aggravato da violenza sulle cose)
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 625, comma 1, n. 2), c.p., là dove non richiede, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante ivi prevista, che la cosa oggetto della violenza abbia un valore economico apprezzabile, per quanto modesto, oppure, in alternativa, che la violenza esplicata sia tale da comportare un pericolo per l'integrità delle persone o delle cose circostanti.
Corte costituzionale, 23 novembre 2023, n. 207
Tributi: è incostituzionale la normativa della Regione Veneto che assimila all'attività di recupero fiscale ex art. 9 d.lgs. 68/2011 dei tributi propri derivati anche il ravvedimento operoso a seguito di attività di controllo sostanziale
È incostituzionale - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. - la normativa della Regione Veneto (l. 30/2022) che assimila all'«attività di recupero fiscale» ex art. 9 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 («Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario»), dei tributi propri derivati anche il «ravvedimento operoso (totale o parziale) a seguito di attività di controllo sostanziale».
Corte costituzionale, 23 novembre 2023, n. 206