Fisco: è legittima la presunzione semplice di attribuzione ai soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa degli utili extracontabili accertati dall'Amministrazione finanziaria
In tema di accertamento delle imposte sui redditi nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione (semplice) di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati dall'Amministrazione finanziaria, salva la facoltà per il contribuente di fornire prova contraria, anche solo dimostrando di essere del tutto estraneo alla gestione e conduzione societaria.
Corte di cassazione, sezione tributaria, 10 ottobre 2024, n. 26473
Giurisdizione: sulla decisione della P.A. di "non approvare" il contratto concluso con un privato decide il giudice ordinario
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia riguardante il provvedimento col quale l'Amministrazione stabilisce di "non approvare" il contratto (nella specie, di transazione) concluso con un soggetto privato, involgendo tale controversia diritti e obblighi reciproci delle parti. ► V. anche, in questa Rivista: Cass. civ., sez. un., ord. n. 17245/2022; TAR Sicilia, Catania, sez. II, sentt. nn. 6/2022 e 2537/2020.
Corte di cassazione, sezioni unite civili, 7 ottobre 2024, n. 26109
Enti locali: il conferimento al Sindaco di Genova, a seguito del crollo del "Ponte Morandi", dell'incarico di Commissario straordinario per la ricostruzione non ne comporta l'ineleggibilità ex art. 60, comma 1, n. 2), d.lgs. 267/2000
Il conferimento al Sindaco di Genova, a seguito del crollo di un tratto del "Ponte Morandi", dell'incarico di Commissario straordinario per la ricostruzione non ne comporta l'ineleggibilità ai sensi dell'art. 60, comma 1, n. 2), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»), trattandosi di incarico non riconducibile all'ivi contemplata categoria dei «Commissari di Governo».
Corte di cassazione, sezione I civile, 4 ottobre 2024, n. 26094
Appalti pubblici: è illegittima, per violazione del principio di equivalenza, l'esclusione di un concorrente disposta solo perché ha offerto un prodotto diverso da quello "originale" richiesto dalla stazione appaltante
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, la richiesta, da parte della stazione appaltante, di materiale "originale" deve intendersi, in virtù del principio di equivalenza, come inclusiva anche del materiale funzionalmente assimilabile a quello originale.
TAR Puglia, sezione III, 2 ottobre 2024, n. 1032
Edilizia residenziale pubblica: sul rigetto della richiesta di subentro nel contratto di locazione decide il giudice ordinario
In tema di edilizia residenziale pubblica, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti il rigetto della richiesta di subentro nel (e di voltura del) contratto di locazione dell'alloggio, configurandosi nella specie posizioni giuridiche di diritto soggettivo. ► V. anche, in questa Rivista: Cass. civ., sez. un., ord. n. 22079/2017; CdS, sez. V, sent. n. 684/2022; TAR Lazio, sez. II stralcio, sent. n. 17405/2022; TAR Toscana, sez. II, sent. n. 514/2022; TAR Lazio, sez. II, sent. n. 9648/2018.
TAR Campania, sezione III, 1° ottobre 2024, n. 5170
Processo amministrativo: niente rito "super speciale" se la stazione appaltante, violando l'art. 36 d.lgs. 36/2023, non rende reciprocamente disponibili alle prime cinque imprese in graduatoria le rispettive offerte e la documentazione di gara
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, qualora la stazione appaltante, in violazione dell'art. 36, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), abbia omesso, in tutto o in parte, di rendere reciprocamente disponibili agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria le rispettive offerte e la documentazione di gara, si applicano le disposizioni in materia di accesso dettate dalla l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), e la disciplina processuale ricavabile dall'art. 116 c.p.a. (senza deroghe), anziché quella di cui ai commi 4 e 7 del medesimo art. 36 (c.d. rito super speciale).
TAR Lombardia, sezione IV, 30 settembre 2024, n. 2520
Accesso ai documenti amministrativi: la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque dimostri che gli atti chiesti in ostensione hanno prodotto, o possono produrre, effetti diretti o indiretti nei suoi confronti
La legittimazione all'accesso ai documenti amministrativi dev'essere riconosciuta a chiunque dimostri che gli atti chiesti in ostensione hanno prodotto, o possono produrre, effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, a prescindere dalla lesione di una posizione giuridica soggettiva.
TAR Toscana, sezione IV, 27 settembre 2024, n. 1053
Cittadinanza: sulla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio decide il giudice ordinario
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia riguardante la dichiarazione di inammissibilità, dovuta a ragioni formali, della richiesta di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio ex art. 5 della l. 5 febbraio 1992, n. 91 («Nuove norme sulla cittadinanza»), configurandosi nella specie una posizione giuridica di diritto soggettivo. ► V. anche TAR Lazio, sez. V-bis, sent. n. 5258/2024, e TAR Piemonte, sez. I, sent. n. 253/2023, entrambe in questa Rivista.
TAR Lazio, sezione V-bis, 26 settembre 2024, n. 16659
Processo amministrativo: il giudice di prime cure deve esporre le ragioni che lo hanno indotto a compensare le spese di lite
In tema di processo amministrativo: a) il giudice di prime cure ha ampi poteri discrezionali in ordine alla regolazione delle spese di lite e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla loro compensazione ovvero per escluderla, con il limite che esso non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio né disporre statuizioni abnormi o irrazionali; b) detta regolazione non richiede un'ampia motivazione, stante il principio generale della soccombenza, salvo che prescinda dalla vittoria in giudizio e risponda ad esigenze diverse; c) segnatamente, la compensazione richiede una motivazione rinforzata, costituendo eccezione a quel principio generale. ► V. anche CdS, sez. VII, sent. n. 6036/2024, in questa Rivista.
Consiglio di Stato, sezione VI, 1° ottobre 2024, n. 7874
Processo amministrativo: il giudice non può integrare la motivazione del provvedimento impugnato
In tema di processo amministrativo, il giudice che escluda l'illegittimità del provvedimento impugnato sulla base di ragioni che non trovano fondamento nell'impianto motivazionale dell'atto incorre sia nel vizio di ultrapetizione sia nella violazione del principio di separazione dei poteri ex art. 34, comma 2, c.p.a. ► V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. V, sent. n. 1825/2024, e sez. VI, sent. n. 3666/2021; CGARS, sent. n. 75/2024.
Consiglio di Stato, sezione V, 30 settembre 2024, n. 7856
Edilizia e urbanistica: l'ordine di demolizione di un'opera abusiva può essere rivolto anche al proprietario non responsabile dell'illecito
In tema di edilizia e urbanistica: a) l'ordine di demolizione di un'opera abusiva, avendo carattere reale, può essere rivolto anche al proprietario che non sia responsabile dell'illecito; b) dalla notificazione di tale ordine discende l'obbligo per il destinatario di ripristinare lo stato dei luoghi; c) sia la sanzione pecuniaria sia la misura dell'acquisizione del bene abusivo al patrimonio del Comune conseguono all'inosservanza di detto obbligo e, pertanto, sono applicabili anche al proprietario non responsabile dell'illecito, salvo che questi dimostri che l'inosservanza non è a lui imputabile. ► V. anche, in questa Rivista, ex plurimis: CdS, ad. plen., sentt. nn. 16/2023 e 9/2017; sez. II, sentt. nn. 6181 e 980/2021; sez. VII, sentt. nn. 5748 e 237/2023; TAR Campania, sez. II, sent. n. 8153/2022; TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. n. 1722/2024.
Consiglio di Stato, sezione II, 27 settembre 2024, n. 7828
Responsabilità amministrativa: il concessionario del gioco pubblico che omette di riversare i relativi proventi all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato risponde del danno erariale
Risponde del danno erariale il concessionario del gioco pubblico che abbia omesso di riversare i relativi proventi all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato. ► V. anche Corte dei conti, s.g. Emilia-Romagna, sent. n. 78/2023, e s.g. Lombardia, sent. n. 237/2022, entrambe in questa Rivista.
Corte dei conti, sezione II centrale d'appello, 27 agosto 2024, n. 209
Concorrenza: alcune norme della FIFA sui trasferimenti internazionali di calciatori professionisti contrastano col diritto UE
La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 45 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa adottata da un'associazione di diritto privato il cui scopo, in particolare, è quello di regolamentare, organizzare e controllare il calcio a livello mondiale (come la FIFA), e che prevede, in primo luogo, che un calciatore professionista parte di un contratto di lavoro subordinato, al quale è addebitata la risoluzione senza giusta causa di tale contratto, e la nuova società che lo assume a seguito di tale risoluzione sono solidalmente responsabili del pagamento delle indennità spettanti alla società per cui tale calciatore ha lavorato in precedenza, da fissarsi sulla base di criteri talvolta imprecisi o discrezionali, talvolta privi di un nesso oggettivo col rapporto di lavoro interessato e talvolta sproporzionati; in secondo luogo, che, nel caso in cui l'ingaggio del calciatore professionista avvenga durante il periodo coperto dal contratto di lavoro cessato, la nuova società incorre in una sanzione sportiva consistente nel divieto di tesserare nuovi calciatori per un periodo determinato, a meno che essa dimostri di non aver incoraggiato detto giocatore a rompere il contratto; e, in terzo luogo, che l'esistenza di un contenzioso legato a tale inadempimento contrattuale impedisce alla Federcalcio nazionale di cui fa parte la ex società di rilasciare il certificato di trasferimento internazionale necessario per il tesseramento del calciatore presso la nuova società, con la conseguenza che egli non può partecipare a competizioni calcistiche per conto del nuovo club; a meno che non sia accertato che dette norme, come interpretate e applicate nel territorio dell'Unione europea, non vanno al di là di quanto necessario per il perseguimento dell'obiettivo di garantire la regolarità delle competizioni calcistiche interclub, mantenendo una certa stabilità nell'organico dei club di calcio professionistici; 2) l'art. 101 TFUE dev'essere interpretato nel senso che le predette norme costituiscono una decisione di un'associazione di imprese vietata dal § 1 di tale articolo e che non può beneficiare di un'esenzione ai sensi del § 3 del medesimo articolo, salvo che si dimostri, mediante argomenti e prove convincenti, che tutte le condizioni a tal fine richieste sono soddisfatte. ► V. anche CGUE, grande sezione, sent. 21 dicembre 2023, causa C-333/21, in questa Rivista.
Corte di giustizia UE, seconda sezione, 4 ottobre 2024
Professioni: la normativa italiana che non consente l'esercizio congiunto delle attività di mediatore immobiliare e di amministratore di condomini vìola il diritto UE
La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 258 TFUE dev'essere interpretato nel senso che l'archiviazione, da parte della Commissione europea, di una procedura d'infrazione contro uno Stato membro (nel caso di specie, l'Italia) non comporta la conformità al diritto dell'Unione della normativa nazionale che era stata oggetto di tale procedura; 2) l'art. 25, § 1, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale (come quella italiana) che prevede, in via generale, un'incompatibilità tra l'attività di mediazione immobiliare e quella di amministratore di condomini, esercitate congiuntamente (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato).
Corte di giustizia UE, prima sezione, 4 ottobre 2024
Trattamento dei dati personali: i chiarimenti della Corte di giustizia sul "legittimo interesse" nel caso di comunicazione a titolo oneroso agli sponsor dei dati dei membri di una federazione sportiva senza il consenso di questi ultimi
L'art. 6, § 1, primo comma, lett. f), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), dev'essere interpretato nel senso che un trattamento di dati personali consistente nella comunicazione a titolo oneroso di dati personali dei membri di una federazione sportiva, al fine di soddisfare un interesse commerciale del titolare del trattamento, può essere considerato necessario ai fini del legittimo interesse perseguito da tale titolare, ai sensi di detta disposizione, solo a condizione che tale trattamento sia strettamente necessario alla realizzazione del legittimo interesse in questione e che, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, non prevalgano su tale legittimo interesse gli interessi o le libertà e i diritti fondamentali dei suddetti membri. Sebbene detta disposizione non esiga che un interesse siffatto sia determinato dalla legge, essa richiede che il legittimo interesse invocato sia lecito.
Corte di giustizia UE, nona sezione, 4 ottobre 2024
Trattamento dei dati personali: un social network online (come Facebook) non può utilizzare l'insieme dei dati ottenuti a fini di pubblicità mirata, senza limitazione temporale e senza distinzione basata sulla natura di tali dati
La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 5, § 1, lett. c), del regolamento (UE) 2016/679 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), dev'essere interpretato nel senso che il principio della «minimizzazione dei dati», da esso previsto, osta a che tutti i dati personali che un responsabile del trattamento, come il gestore di una piattaforma di social network online, ha ottenuto dall'interessato o da terzi e che sono stati raccolti sia su tale piattaforma che al di fuori di essa, siano aggregati, analizzati ed elaborati a fini di pubblicità mirata, senza limitazione temporale e senza distinzione basata sulla natura di tali dati; 2) l'art. 9, § 2, lett. e), del regolamento 2016/679 dev'essere interpretato nel senso che la circostanza che una persona si sia espressa sul proprio orientamento sessuale in occasione di una tavola rotonda aperta al pubblico non autorizza il gestore di una piattaforma di social network online a trattare altri dati relativi all'orientamento sessuale di detta persona, ottenuti, eventualmente, al di fuori di tale piattaforma a partire da applicazioni e da siti internet di partners terzi, al fine dell'aggregazione e dell'analisi di detti dati, per proporre a tale persona della pubblicità personalizzata.
Corte di giustizia UE, quarta sezione, 4 ottobre 2024
A proposito di racial gerrymandering: la decisione della Corte suprema statunitense sul caso Alexander v. South Carolina State Conference of the NAACP
Con la decisione in commento, resa a distanza di pressappoco cinque anni da Rucho v. Common Cause e un anno da Allen v. Milligan, la Corte suprema statunitense è tornata a pronunciarsi in merito a una redistricting challenge, ossia un'azione legale con la quale si contesta la legittimità della configurazione di uno o più collegi elettorali, al fine di ottenerne la modifica...
Articolo di Alessandro Oddi
Procedura civile: la sentenza con cui la sezione specializzata agraria, accolta la domanda di accertamento negativo della natura agraria di un contratto, declina la competenza per materia sulle altre domande attoree è impugnabile solo con l'appello
La sentenza con cui la sezione specializzata agraria del tribunale accoglie la domanda di accertamento negativo della natura agraria di un contratto e conseguentemente declina la propria competenza per materia sulle altre domande attoree, poiché concernenti un contratto non agrario, può essere impugnata solo con l'appello, e non col regolamento necessario di competenza, trattandosi di pronuncia sul merito, e non di statuizione sulla competenza.
Corte di cassazione, sezione III civile, 20 settembre 2024, n. 25286
Procedura civile: nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione della sentenza non possono trovare ingresso motivi di impugnazione diversi da quelli formulati in sede di appello
La riassunzione della causa, a seguito di cassazione della sentenza, dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande ed eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione; sicché nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio d'appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
Corte di cassazione, sezione tributaria, 19 settembre 2024, n. 25204
Edilizia e urbanistica: sono incostituzionali gli artt. 7, comma 3, l. 47/1985 e 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, là dove non prevedono la permanenza dell'ipoteca giudiziale iscritta sul terreno a favore del creditore non responsabile dell'abuso
Sono incostituzionali - per violazione degli artt. 3, 24 e 42 Cost. - l'art. 7, comma 3, della l. 28 febbraio 1985, n. 47 («Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie»), e l'art. 31, comma 3, periodi primo e secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»], là dove non fanno salvo il diritto di ipoteca iscritto a favore del creditore, non responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire.
Corte costituzionale, 3 ottobre 2024, n. 160