Concorsi pubblici: legittima la scelta della P.A. di utilizzare tecniche di assessment per valutare l'esperienza dei candidati
In tema di concorsi pubblici, è legittima la scelta dell'Amministrazione di prevedere l'utilizzo di tecniche di assessment allo scopo di valutare l'esperienza maturata dai candidati (fattispecie riguardante una procedura di progressione verticale in cui era previsto lo svolgimento di un colloquio tecnico-pratico).
TAR Lazio, sezione II, 17 giugno 2025, n. 11827
Processo amministrativo: il termine per impugnare una delibera di Giunta comunale decorre dalla scadenza dei quindici giorni di pubblicazione all'albo pretorio
In tema di processo amministrativo, ai sensi degli artt. 41 c.p.a. e 124 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»), il termine decadenziale per proporre ricorso contro una delibera di Giunta comunale decorre, nei confronti dei soggetti non espressamente nominati o immediatamente rintracciabili, dalla scadenza del periodo (quindici giorni consecutivi) di pubblicazione della stessa all'albo pretorio. ► V. anche TAR Lazio, sez. II-ter, sent. n. 3179/2020, e TAR Lombardia, sez. III, sent. n. 1947/2020, entrambe in questa Rivista.
TAR Lombardia, sezione II, 16 giugno 2025, n. 2303
Responsabilità amministrativa: il danno all'immagine della P.A. è configurabile anche in assenza di clamor fori
In tema di responsabilità amministrativa, il danno all'immagine della Pubblica Amministrazione è configurabile anche in assenza di clamor fori, atteso che la risonanza del fatto illecito non integra tale danno, ma ne denota solamente la dimensione.
Corte dei conti, sezione II centrale d'appello, 4 giugno 2025, n. 131
Delitti contro l'ordine pubblico: ai fini dell'integrazione del reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), non occorre che l'agente rivesta la qualità effettiva di candidato
In tema di delitti contro l'ordine pubblico, ai fini dell'integrazione del reato di scambio elettorale politico-mafioso ex art. 416-ter c.p., non è necessario che il soggetto agente rivesta la qualità effettiva di candidato, poiché la norma incriminatrice postula che l'accordo tra chi accetta la promessa di procurare voti e il procacciatore di questi sia realizzato in funzione del voto da esprimere in una determinata e prossima competizione elettorale, ma non già che il patto illecito intervenga nell'imminenza delle consultazioni elettorali e, segnatamente, dopo la convocazione dei comizi.
Corte di cassazione, sezione VI penale, 15 gennaio 2025, n. 14344 (dep. 11 aprile 2025)
Procedura penale: un'importante pronuncia delle Sezioni unite in tema sia di confisca diretta e per equivalente, anche nell'ipotesi di concorso di persone nel reato, sia di sequestro finalizzato alla confisca
In tema di confisca: 1) la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale; 2) in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali; 3) i medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l'obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti.
Corte di cassazione, sezioni unite penali, 26 settembre 2024, n. 13783 (dep. 8 aprile 2025)
Media audiovisivi: la normativa greca che impone, a pena di sanzione, a tutti i fornitori di servizi di media, tranne quelli via internet, di rispettare il valore della dignità umana e di non diffondere contenuti che lo ledono contrasta col diritto UE
La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, dev'essere interpretata nel senso che una normativa nazionale che impone, a pena di sanzione, a tutti i fornitori di servizi di media, ad eccezione di quelli che diffondono i loro contenuti tramite internet, di rispettare il valore della dignità umana e di astenersi dal diffondere contenuti lesivi di tale valore rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva 2010/13, come modificata, e, in particolare, del suo art. 6, § 1; 2) l'art. 6, § 1, della direttiva 2010/13, come modificata dalla direttiva 2018/1808, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che impone, a pena di sanzione, a tutti i fornitori di servizi di media, ad eccezione di quelli che diffondono i loro contenuti tramite internet, di rispettare il valore della dignità umana e di astenersi dal diffondere contenuti lesivi di tale valore; 3) il principio di legalità dei reati e delle pene, sancito dall'art. 49, § 1, prima frase, CDFUE, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che una normativa nazionale che impone, a pena di sanzione, a tutti i fornitori di servizi di media, ad eccezione di quelli che diffondono i loro contenuti tramite internet, di rispettare il valore della dignità umana e di astenersi dal diffondere contenuti lesivi di tale valore sia oggetto, in applicazione del principio di interpretazione conforme del diritto nazionale, di un'interpretazione estensiva in modo da includere nel suo ambito di applicazione quest'ultima categoria di fornitori di servizi di media.
Corte di giustizia UE, quinta sezione, 26 giugno 2025
Procedimento amministrativo: non è incostituzionale l'art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990, là dove prevede il termine di un anno per annullare d'ufficio anche le autorizzazioni incidenti sull'interesse pubblico alla tutela del patrimonio storico-artistico
Non sono fondate le questioni di questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, commi primo e secondo, e 97, secondo comma, Cost. - dell'art. 21-nonies, comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), là dove stabilisce il termine finale di un anno per l'esercizio del potere di annullamento in autotutela anche con riguardo alle autorizzazioni che incidono su interessi di rango «sensibile e di rango costituzionale», come la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale.
Corte costituzionale, 26 giugno 2025, n. 88
Fallimento: non è incostituzionale, «nei sensi di cui in motivazione», l'art. 147 l.f., là dove non prevede l'inopponibilità ai soci di una società semplice della loro fallibilità accertata in una procedura in cui essi non sono stati convocati
Non sono fondate, «nei sensi di cui in motivazione», le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Matera in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. - dell'art. 147 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 («Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»), come sostituito dall'art. 131 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 («Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80»), là dove non prevede l'inopponibilità ai soci illimitatamente responsabili di una società semplice dell'accertamento della loro fallibilità indirettamente effettuato nel giudizio sul fallimento della società nel quale essi, benché palesi, non siano stati convocati.
Corte costituzionale, 26 giugno 2025, n. 87
Diritto civile: è incostituzionale l'art. 2941, comma 1, n. 7), c.c., là dove non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro questi
È incostituzionale - per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - l'art. 2941, comma 1, n. 7), c.c., là dove non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.
Corte costituzionale, 26 giugno 2025, n. 86
Project financing: spetta al Consiglio comunale pronunciarsi sulle proposte
L'organo competente a pronunciarsi sulle proposte di finanza di progetto (project financing) è il Consiglio comunale.
Consiglio di Stato, sezione V, 11 giugno 2025, n. 5063
Appalti pubblici: il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica è violato pur quando c'è un semplice rischio di pregiudizio per l'imparzialità valutativa della commissione giudicatrice, anche nelle gare telematiche
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica deve ritenersi violato pur qualora sussista un semplice rischio di pregiudizio per il bene giuridico protetto, giacché la mera possibilità di conoscenza anticipata della seconda è di per sé idonea a compromettere la garanzia di imparzialità valutativa della commissione giudicatrice; e ciò, anche nel caso in cui la gara si svolga in modalità telematica. ► In generale, sul divieto de quo, v. anche, in questa Rivista: CdS, sez. V, sentt. nn. 919/2025, 7497/2023, 3725/2022, 1785/2022, 6308/2020 e 2732/2020; sez. VII, sent. n. 5789/2024; TAR Lombardia, sez. I, sent. n. 752/2022; TAR Toscana, sez. I, sentt. nn. 1175/2022 e 612/2022.
Consiglio di Stato, sezione V, 10 giugno 2025, n. 5006
Processo amministrativo: le difficoltà organizzative della P.A. soccombente non possono giustificare la compensazione delle spese di lite
In tema di processo amministrativo, le difficoltà di carattere organizzativo dell'Amministrazione soccombente non possono giustificare la compensazione delle spese di lite. ► V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. III, sent. n. 858/2025; sez. VI, sent. n. 7874/2024; sez. VII, sent. n. 6036/2024.
Consiglio di Stato, sezione VII, 9 giugno 2025, n. 4979
Tutela dei consumatori: a determinate condizioni, il consumatore deve poter contestare la legittimità del trasferimento di proprietà della sua abitazione familiare conseguente all'esecuzione forzata di una garanzia ipotecaria
Gli artt. 6, § 1, e 7, § 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce degli artt. 7 e 47 CDFUE, devono essere interpretati nel senso che: 1) rientra nel loro campo di applicazione un procedimento giudiziario nell'ambito del quale, da un lato, la società aggiudicataria di un bene immobile che costituisce l'abitazione familiare di un consumatore, venduta nel contesto dell'esecuzione forzata stragiudiziale di una garanzia ipotecaria concessa su tale bene da detto consumatore a favore di un creditore professionista, chiede lo sfratto di detto consumatore e, dall'altro, quest'ultimo contesta, con una domanda riconvenzionale, la legittimità del trasferimento di proprietà di detto bene a tale società aggiudicataria, effettuato nonostante un procedimento giurisdizionale, ancora pendente al momento di tale trasferimento, diretto alla sospensione dell'esecuzione di tale garanzia in ragione dell'esistenza di clausole abusive nel contratto all'origine di tale esecuzione, di cui detta società aggiudicataria è stata previamente informata dallo stesso consumatore. Ciò vale a condizione che siano sussistiti indizi concordanti, alla data di tale vendita, quanto al carattere potenzialmente abusivo di tali clausole e che il consumatore si sia avvalso dei rimedi giuridici di cui ragionevolmente poteva attendersi che un consumatore medio si avvalesse, al fine di ottenere un controllo giurisdizionale di dette clausole; 2) essi ostano a una normativa nazionale (nel caso di specie, quella slovacca) che consente che un'esecuzione forzata stragiudiziale di una garanzia ipotecaria concessa da un consumatore a favore di un creditore professionista su un bene immobile che costituisce l'abitazione familiare di tale consumatore prosegua nonostante l'esistenza di una domanda di provvedimenti provvisori in corso dinanzi a un giudice diretta alla sospensione di tale esecuzione e di indizi concordanti quanto all'eventuale presenza di una clausola potenzialmente abusiva nel contratto all'origine di detta esecuzione, e che non prevede peraltro alcuna possibilità di ottenere in via giudiziaria la nullità della stessa esecuzione in ragione dell'esistenza di clausole abusive in tale contratto.
Corte di giustizia UE, grande sezione, 24 giugno 2025
Processo amministrativo: inammissibile l'impugnazione di un provvedimento plurimotivato se non sono censurate tutte le autonome ragioni che lo sorreggono
In tema di processo amministrativo, è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso proposto avverso un provvedimento plurimotivato, ove non siano censurate tutte le autonome ragioni che lo sorreggono. ► V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. III, sent. n. 6722/2019; sez. V, sent. n. 1215/2025; TAR Liguria, sez. I, sent. n. 431/2021.
TAR Liguria, sezione II, 13 giugno 2025, n. 685
Giurisdizione: sul diniego del permesso di soggiorno per asilo politico decide il giudice ordinario
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia riguardante il provvedimento questorile di diniego del permesso di soggiorno per asilo politico, l'interessato essendo titolare di una posizione giuridica di diritto soggettivo. ► V. anche TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n. 865/2024, in questa Rivista.
TAR Piemonte, sezione I, 12 giugno 2025, n. 966
Appalti pubblici: la clausola del bando di gara che fissa un termine molto breve per la presentazione delle offerte non è immediatamente escludente
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, è inammissibile l'impugnativa diretta del bando da parte di un operatore economico che non abbia partecipato alla gara, ove questo lamenti l'eccessiva brevità del termine stabilito dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte, non configurandosi nella specie una clausola immediatamente escludente. ► V. anche CdS, ad. plen., sent. n. 4/2018, e sez. III, sent. n. 2535/2019, entrambe in questa Rivista.
TAR Sardegna, sezione II, 11 giugno 2025, n. 523
Edilizia e urbanistica: la "comunicazione di inefficacia" della CILA è impugnabile davanti al giudice amministrativo
In tema di edilizia e urbanistica, sebbene non costituiscano espressione di poteri tipizzati, mancando una norma che li disciplini, gli atti variamente adottati dagli enti locali sotto la qualificazione di declaratorie di archiviazione, inefficacia, irricevibilità o simili delle comunicazioni di inizio dei lavori sono impugnabili davanti al giudice amministrativo, in quanto lesivi (fattispecie riguardante la "comunicazione di inefficacia" di una CILA in sanatoria).
TAR Veneto, sezione I, 10 giugno 2025, n. 940
Acquisizione sanante: sull'indennizzo decide il giudice ordinario
In tema di espropriazione per pubblica utilità, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, e specificamente alla competenza funzionale in unico grado della corte d'appello, le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 42-bis (c.d. acquisizione sanante) del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)»]. ► V. anche, in questa Rivista: Cass. civ., sez. un., sentt. nn. 20691/2021, 15283/2016 e 22096/2015; CdS, sez. IV, sentt. nn. 1778/2017, 5530/2015 e 4777/2015; TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. n. 495/2023; TAR Lazio, sez. V, sent. n. 9677/2023; TAR Marche, sez. I, sent. n. 288/2025; TAR Toscana, sez. I, sent. n. 890/2015.
TAR Lombardia, sezione IV, 9 giugno 2025, n. 2067
Diritto all'oblio: un'importante pronuncia della Corte di cassazione in tema di cronaca giudiziaria e delisting
Il bilanciamento operato dal giudice di merito fra il diritto all'oblio e il diritto di cronaca giudiziaria è censurabile in cassazione sotto il profilo sia della correttezza del metodo seguito sia del rispetto dei criteri di ragionevolezza e proporzionalità, atteso che, essendo coinvolto il diritto fondamentale dell'individuo al controllo dell'insieme delle informazioni che definiscono la sua immagine "sociale" (c.d. autodeterminazione informativa), l'atteggiarsi del singolo fatto concreto finisce col penetrare nel cuore stesso delle valutazioni, concorrendo a determinare il senso o il verso del bilanciamento, il quale presuppone un complesso giudizio in cui assumono rilievo decisivo la notorietà dell'interessato, il suo coinvolgimento nella vita pubblica, l'oggetto della notizia e il tempo trascorso (fattispecie riguardante un caso di denegata deindicizzazione, da parte di un motore di ricerca, di alcuni articoli online relativi a una vicenda giudiziaria penale). ► V. anche Cass. civ., sez. un., sent. n. 19681/2019, e sez. I, ord. n. 6919/2018, entrambe in questa Rivista.
Corte di cassazione, sezione I civile, 30 maggio 2025, n. 14488
Sanità: non è incostituzionale la legge della Regione Sardegna che ha consentito alle ASL di ricorrere temporaneamente ai medici di medicina generale in quiescenza per assicurare l'assistenza primaria negli ambulatori straordinari di comunità territoriale
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., nonché agli artt. 3, 4 e 5 della l.c. 26 febbraio 1948, n. 3 («Statuto speciale per la Sardegna») - della normativa della Regione Sardegna (l. 12/2024) che ha consentito alle aziende sanitarie locali di ricorrere temporaneamente ai medici di medicina generale in quiescenza per assicurare l'assistenza primaria negli ambulatori straordinari di comunità territoriale.
Corte costituzionale, 20 giugno 2025, n. 84