Processo amministrativo: l'omessa censura di un capo della sentenza di per sé idoneo a sorreggere il decisum comporta l'inammissibilità dell'appello
In tema di processo amministrativo, l'omessa censura di un capo della sentenza di per sé idoneo a sorreggere il decisum comporta l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse. ► V. anche, in questa Rivista: Cass. civ., sez. lav., ord. n. 21800/2021, e sez. III, ord. n. 6854/2018; CdS, sez. III, sent. n. 548/2022, e sez. IV, sent. n. 9914/2022.
CGA Regione Siciliana, 22 aprile 2025, n. 319
Ordinamento giudiziario: inammissibili, per aberratio ictus, le questioni di costituzionalità dell'art. 12 d.lgs. 116/2017 sollevate dal Tribunale di Catania (utilizzabilità dei verbali di prova acquisiti dinanzi al collegio "misto")
Sono inammissibili, per «una evidente aberratio ictus», le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Catania in riferimento agli artt. 3 e 111, commi secondo e quinto, Cost. - dell'art. 12 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 («Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57»), là dove non prevede che i verbali di prova acquisiti dinanzi al collegio "misto" (ossia composto da almeno un giudice onorario di pace, in violazione del divieto stabilito nel medesimo articolo) possono essere utilizzati ai fini della decisione se le parti acconsentono a che essi entrino nel fascicolo del dibattimento.
Corte costituzionale, 20 maggio 2025, n. 67
Aiuto al suicidio: non è incostituzionale l'art. 580 c.p., là dove subordina la non punibilità della condotta alla condizione che il paziente abbisogni, secondo valutazione medica, di un trattamento di sostegno vitale
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Milano in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU - dell'art. 580 c.p., là dove prevede la punibilità della condotta di chi agevola l'altrui suicidio nella forma di aiuto al suicidio medicalmente assistito di persona non tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, che abbia manifestato la propria decisione, formatasi in modo libero e consapevole, di porre fine alla propria vita. ► V. anche, in questa Rivista: Corte cost., sentt. nn. 135/2024 e 242/2019 e ord. n. 207/2018.
Corte costituzionale, 20 maggio 2025, n. 66
Diritto amministrativo: il "principio del risultato" opera anche nel settore degli incentivi energetici
Il "principio del risultato", sebbene sia espressamente enunciato dalla normativa sui contratti pubblici [art. 1 d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»)], costituisce declinazione del generale principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) e, pertanto, opera anche nel settore degli incentivi energetici; con la conseguenza che questi non possono essere negati per meri motivi formali, dovendosi accertare se sia stato concretamente pregiudicato l'interesse sotteso all'adempimento richiesto o alla prescrizione che si assume disattesa.
Consiglio di Stato, sezione II, 9 maggio 2025, n. 3959
Edilizia e urbanistica: se la quantificazione iniziale degli oneri di urbanizzazione è errata, la P.A. deve rideterminarli
In tema di edilizia e urbanistica, la pubblica amministrazione deve rideterminare gli oneri di urbanizzazione allorquando si avveda che la loro quantificazione iniziale è frutto di un'inesatta applicazione delle tabelle o di un errore di calcolo, senza che il privato possa invocare la tutela del proprio legittimo affidamento, salvo che nell'eccezionale ipotesi in cui i parametri di computo delle somme dovute non siano conoscibili o verificabili col normale sforzo richiesto al debitore. ► V. anche, in questa Rivista: CdS, ad. plen., sent. n. 12/2018; sez. IV, sentt. nn. 11022/2023, 4310/2022 e 3405/2020; sez. V, sent. n. 6255/2024.
Consiglio di Stato, sezione IV, 8 maggio 2025, n. 3938
Concorsi pubblici: è illegittimo il bando che prevede che la mancata allegazione di copia della domanda telematica con firma autografa del concorrente equivale a mancata presentazione della domanda stessa, senza possibilità di soccorso istruttorio
In tema di concorsi pubblici, è illegittimo il bando nel quale si preveda che la mancata allegazione di copia della domanda telematica, corredata di firma autografa del candidato, equivale a mancata presentazione della domanda stessa, senza possibilità di attivare il soccorso istruttorio.
Consiglio di Stato, sezione VII, 6 maggio 2025, n. 3863
Responsabilità amministrativa: dopo la "riforma Cartabia" (d.lgs. 150/2022), la sentenza di "patteggiamento" senza pene accessorie non equivale più a una sentenza di condanna ai fini della inconferibilità di incarichi ex art. 3 d.lgs. 39/2013
In tema di responsabilità amministrativa, il comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p., introdotto dall'art. 25, comma 1, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 («Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»), là dove esclude (secondo periodo) che la sentenza di "patteggiamento" (art. 444 c.p.p.) con la quale non sono irrogate pene accessorie equivalga, ai fini dell'applicazione di leggi diverse da quelle penali, a una sentenza di condanna, ha implicitamente abrogato l'art. 3, comma 7, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 («Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»), che equipara le predette sentenze agli effetti della inconferibilità di incarichi a chi abbia commesso reati contro la pubblica amministrazione. ► V. anche Corte dei conti, s.g. Lombardia, sent. n. 31/2024, e s.g. Campania, sent. n. 409/2023, entrambe in questa Rivista.
Corte dei conti, s.g. Abruzzo, 30 aprile 2025, n. 49
Sanità: non è incostituzionale la legge della Regione Puglia la quale stabilisce che ai responsabili sanitari delle strutture private accreditate e autorizzate non si applica il limite massimo d'età previsto per quelli delle strutture pubbliche
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, terzo comma («tutela della salute»), Cost. - della legge della Regione Puglia (n. 24/2024) la quale stabilisce che ai responsabili sanitari delle strutture private accreditate e autorizzate non si applica il limite massimo d'età previsto dalla normativa statale per quelli delle strutture pubbliche [art. 15-novies, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 («Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»); art. 4, comma 6-bis, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215 («Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»), convertito, con modificazioni, nella l. 23 febbraio 2024, n. 18].
Corte costituzionale, 16 maggio 2025, n. 65
Diritto civile: per risolvere le controversie contrattuali con i privati, la P.A. non può avvalersi dell'arbitrato irrituale
La Pubblica Amministrazione, nel risolvere le controversie derivanti da contratti conclusi con privati, non può avvalersi dello strumento dell'arbitrato irrituale, poiché mediante questo il componimento - di carattere transattivo - della vertenza sarebbe affidato a soggetti individuati, nell'ambito di una pur legittima logica negoziale, in difetto di qualsiasi procedimento legalmente determinato e, perciò, senza adeguate garanzie di trasparenza e pubblicità della scelta.
Corte di cassazione, sezione I civile, 7 maggio 2025, n. 12120
Fisco: il locatore può optare per la "cedolare secca" anche quando il conduttore stipula il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della propria attività professionale
In tema di redditi da locazione, il locatore può optare per il regime della c.d. cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della propria attività professionale, ed in particolare per le esigenze abitative dei propri dipendenti, atteso che l'esclusione di cui all'art. 3, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 («Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale»), si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni. ► V. anche Cass. civ., sez. trib., sent. n. 12395/2024, in questa Rivista.
Corte di cassazione, sezione tributaria, 7 maggio 2025, n. 12079
Commercio elettronico: anche una particolare modalità di pagamento online può costituire una «offerta promozionale» ai sensi dell'art. 6, lett. c), direttiva 2000/31/CE
L'art. 6, lett. c), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), dev'essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «offerta promozionale», ai sensi di tale disposizione, un messaggio pubblicitario contenuto sul sito Internet di un'impresa attiva nel commercio online e che menziona una particolare modalità di pagamento, purché quest'ultima procuri al destinatario di tale messaggio un vantaggio oggettivo, certo e idoneo ad influenzare il suo comportamento nella scelta di un bene o di un servizio.
Corte di giustizia UE, seconda sezione, 15 maggio 2025
Elezioni: è incostituzionale la legge della Campania che prevede la rieleggibilità del Presidente della Giunta regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi
È incostituzionale - per violazione dell'art. 122, primo comma, Cost., in relazione all'art. 2, comma 1, lett. f), della l. 2 luglio 2004, n. 165 («Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione») - la legge della Regione Campania (n. 16/2024) che consente al Presidente della Giunta regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi di essere rieletto alle prossime consultazioni regionali.
Corte costituzionale, 15 maggio 2025, n. 64
Accesso agli atti UE: il Tribunale di Lussemburgo annulla la decisione della Commissione che nega a una giornalista l'accesso ai messaggi di testo fra la presidente von der Leyen e l'amministratore delegato di Pfizer sui vaccini contro la COVID-19
Il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione C(2022) 8371 final della Commissione europea, del 15 novembre 2022, adottata ai sensi dell'art. 4 delle disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, con la quale è stato negato a una giornalista del New York Times l'accesso ai messaggi di testo scambiati, dal 1° gennaio 2021 all'11 maggio 2022, fra la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e l'amministratore delegato dell'impresa farmaceutica Pfizer, sull'acquisto di vaccini nel contesto della pandemia da COVID-19.
Tribunale UE, grande sezione, 14 maggio 2025
Processo amministrativo: il ricorso contro il silenzio della P.A. è esperibile solo a tutela di interessi legittimi
In tema di processo amministrativo, il ricorso contro il silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione (artt. 31 e 117 c.p.a.) può essere proposto solo a tutela di posizioni giuridiche di interesse legittimo, implicanti l'esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica, e non anche ove si faccia valere un diritto soggettivo. ► V. anche, in questa Rivista, ex plurimis: CdS, sez. II, sent. n. 9049/2022; sez. III, sent. n. 4217/2018; sez. V, sent. n. 3455/2021; sez. VII, sent. n. 8906/2023; TAR Basilicata, sentt. nn. 97/2025 e 397/2024; TAR Campania, sez. V, sent. n. 2206/2020; sez. IV, sent. n. 1077/2019; TAR Lazio, sez. I, sent. n. 9343/2020; TAR Piemonte, sez. I, sent. n. 84/2022; TAR Sicilia, sez. II, sent. n. 2483/2024.
TAR Campania, Salerno, sezione I, 9 maggio 2025, n. 841
Appalti pubblici: il principio di rotazione è derogabile solo nelle procedure negoziate senza bando, e non anche negli affidamenti diretti
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, la deroga al principio di rotazione prevista dall'art. 49, comma 5, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), si applica soltanto alle procedure negoziate senza bando, e non anche agli affidamenti diretti, di cui all'art. 50, comma 1, rispettivamente lett. c), d) ed e) e lett. a) e b), d.lgs. cit.
TAR Campania, sezione I, 8 maggio 2025, n. 3671
Appalti pubblici: il principio di tassatività delle cause di esclusione non vale per i requisiti di partecipazione alla gara
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, il principio di tassatività delle cause di esclusione non opera riguardo ai requisiti di partecipazione alla gara stabiliti dall'Amministrazione nell'esercizio del proprio potere discrezionale.
TAR Toscana, sezione I, 7 maggio 2025, n. 827
Finanziamenti pubblici: sulla revoca del contributo per inadempimento del percettore decide il giudice ordinario
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia riguardante la revoca di un finanziamento pubblico disposta in ragione dell'inosservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi derivanti dalla concessione del contributo, configurandosi nella specie una posizione giuridica di diritto soggettivo. ► V. anche, in questa Rivista: Cass. civ., sez. un., ord. n. 19966/2023 e sent. n. 25211/2015; CdS, sez. II, sent. n. 901/2021; sez. III, sent. n. 1251/2021; sez. VI, sentt. nn. 361/2025 e 353/2021; CGARS, sent. n. 1000/2022; TAR Emilia-Romagna, sez. I, sent. n. 395/2018; TAR Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 186/2024; TAR Lazio, sez. V-ter, sent. n. 15487/2023; TAR Marche, sent. n. 175/2020.
TAR Lazio, sezione IV-bis, 6 maggio 2025, n. 8693
Appalti pubblici: la soglia di 150.000 euro prevista dall'art. 28, comma 1, dell'allegato II.12 al d.lgs. 36/2023 si riferisce alle singole categorie scorporabili dell'appalto di lavori
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, la soglia di 150.000 euro prevista dall'art. 28, comma 1, dell'allegato II.12 al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), è da intendersi riferita alle singole categorie scorporabili - e non all'intero valore - dell'appalto di lavori.
TAR Lazio, sezione V-ter, 5 maggio 2025, n. 8585
Accesso ai documenti amministrativi: l'istanza ostensiva non può richiedere la raccolta o l'elaborazione di dati
In tema di accesso ai documenti amministrativi ex lege 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), l'istanza ostensiva deve riguardare una documentazione già esistente, mentre non può imporre il confezionamento di una documentazione nuova attraverso la raccolta o l'elaborazione di dati. ► V. anche, in questa Rivista: CdS, ad. plen., sent. n. 10/2020, e sez. VII, sent. n. 1761/2025; TAR Lazio, sez. II, sent. n. 2955/2020, e sez. II-bis, sent. n. 10660/2020; TAR Sicilia, sez. I, sent. n. 2680/2023; TRGA Trentino-Alto Adige, Bolzano, sent. n. 59/2025.
Consiglio di Stato, sezione VI, 5 maggio 2025, n. 3774
Processo amministrativo: ricorso per revocazione inammissibile se il lamentato errore fattuale del giudice non consiste in un "abbaglio dei sensi"
In tema di processo amministrativo, l'errore di fatto idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall'art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c. deve: 1) consistere in un'errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile e tale da aver indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non riguardare un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri dell'evidenza e dell'obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. ► V. anche, in questa Rivista, ex plurimis: CdS, sez. II, sentt. nn. 9893/2023 e 741/2023; sez. III, sent. n. 8053/2024; sez. IV, sent. n. 3089/2021; sez. VI, sent. n. 3306/2020; CGARS, sentt. nn. 414/2024 e 807/2021.
Consiglio di Stato, sezione V, 2 maggio 2025, n. 3734