Concorsi pubblici: la scelta dei membri esterni della commissione d'esame non deve passare necessariamente attraverso una selezione pubblica
La scelta, da parte dell'Amministrazione indicente un concorso pubblico, dei componenti esterni della commissione esaminatrice non richiede di necessità l'espletamento di una procedura di selezione pubblica, questa non essendo imposta dalla legge.
Consiglio di Stato, sezione V, 8 maggio 2026, n. 3606
Edilizia: in presenza di una pluralità di opere realizzate, l'accertamento dell'abuso richiede una visione complessiva e non atomistica delle stesse
In tema di edilizia, a fronte di una pluralità di opere realizzate, l'accertamento della sussistenza dell'abuso richiede una visione complessiva e non atomistica delle stesse, dovendosi valutare l'insieme degli interventi nel loro contestuale impatto edilizio. ● V. anche TAR Sicilia, Catania, sez. II, sent. n. 2205/2025, in questa Rivista.
Consiglio di Stato, sezione IV, 6 maggio 2026, n. 3532
Processo amministrativo: il termine per appellare le pronunce che declinano la giurisdizione è dimidiato
In tema di processo amministrativo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, comma 3, e 105, comma 2, c.p.a., i termini di notifica e di deposito del ricorso in appello avverso le pronunce declinatorie della giurisdizione sono dimidiati rispetto a quelli previsti per il rito ordinario. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. III, sent. n. 9746/2023; sez. V, sentt. nn. 8328/2022 e 228/2016; sez. VII, sent. n. 6063/2022; CGARS, sentt. nn. 745/2025 e 789/2024.
CGA Regione Siciliana, 30 aprile 2026, n. 302
Energia: nell'adottare alcuni decreti contenenti valutazioni di impatto ambientale su impianti da fonti rinnovabili della Sardegna, il MASE non poteva disapplicare la normativa regionale vigente
Nell'accogliere due ricorsi per conflitto di attribuzione tra enti promossi dalla Regione Sardegna, la Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottare alcuni decreti contenenti valutazioni di impatto ambientale (VIA) su impianti agrivoltaici ricadenti nelle Province di Oristano e di Sassari; e, per l'effetto, ha annullato i predetti decreti.
Corte costituzionale, 25 maggio 2026, n. 88
Procedura penale: il giudice deve fornire una specifica e adeguata motivazione sia che affermi sia che escluda la sussistenza della recidiva
In tema di procedura penale: a) il giudice è tenuto a fornire una specifica e adeguata motivazione sia che affermi sia che escluda la sussistenza della recidiva; b) ai fini della rilevazione di questa, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice.
Corte di cassazione, sezione II penale, 5 marzo 2026, n. 11601 (dep. 26 marzo 2026)
Procedura penale: anche il ritardo ingiustificato e di durata significativa nell'adozione del provvedimento di scarcerazione e di applicazione del regime della detenzione domiciliare dà diritto alla riparazione per ingiusta detenzione
Ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, assume rilievo anche il ritardo, ingiustificato e di durata significativa, nell'adozione del provvedimento di scarcerazione e di applicazione del regime della detenzione domiciliare, sussistendo un'evidente differenza qualitativa, in rapporto alla subita restrizione della libertà personale, fra l'esecuzione della pena all'interno anziché all'esterno di un istituto penitenziario.
Corte di cassazione, sezione IV penale, 24 febbraio 2026, n. 10970 (dep. 23 marzo 2026)
Antiriciclaggio: la Corte di giustizia si pronuncia in merito alla normativa italiana che disciplina l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva dei mandati fiduciari
La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 31, § 1, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale i mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano sono considerati come rientranti nella nozione di «altri tipi di istituti giuridici», ai sensi di tale disposizione; 2) l'art. 31, § 4, primo comma, lett. c), della direttiva 2015/849, come modificata dalla direttiva 2018/843, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora tali soggetti privati abbiano evidenze della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale, richiedendo, altresì, tale normativa nazionale che l'interesse giuridico sia diretto, concreto ed attuale e che, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non debba coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata; 3) l'art. 31, § 7-bis, della direttiva 2015/849, come modificata dalla direttiva 2018/843, letto alla luce dell'art. 47 CDFUE, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che conferisce a un organo amministrativo non giurisdizionale il potere di concedere una deroga all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine, ai sensi di tale art. 31, § 7-bis. Per contro, tale disposizione osta a una siffatta normativa nazionale nella misura in cui essa non prevede che il titolare effettivo interessato possa beneficiare di una tutela giuridica provvisoria qualora una siffatta deroga non sia concessa (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato).
Corte di giustizia UE, prima sezione, 21 maggio 2026
Mandato d'arresto europeo: la normativa italiana sul rifiuto di consegna del condannato in contumacia e sul riconoscimento della relativa sentenza contrasta col diritto UE
La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, nonché gli artt. 9, § 1, lett. i), e 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che (a) essi ostano a una normativa nazionale in virtù della quale, nel caso di una pena disposta malgrado l'interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna, qualora siano soddisfatte, da un lato, le condizioni per rifiutare la consegna di tale interessato e, dall'altro, le condizioni per ordinare l'esecuzione di tale pena nel territorio dello Stato di esecuzione, ai sensi delle disposizioni di detta normativa che recepiscono la decisione quadro 2002/584, come modificata, tale esecuzione della pena in oggetto non possa essere ordinata dal giudice dello Stato membro di esecuzione a motivo del fatto che non sono soddisfatti i presupposti per il riconoscimento della sentenza di condanna, ai sensi delle disposizioni della succitata normativa che recepiscono la decisione quadro 2008/909, come modificata; (b) il requisito relativo alla conoscenza del processo fissato, enunciato in esordio al punto ii) dell'art. 9, § 1, lett. i), della decisione quadro 2008/909, come modificata, è soddisfatto qualora, alla luce di tutte le circostanze pertinenti debitamente prese in considerazione, e in particolare del comportamento di detto interessato, si possa ritenere che quest'ultimo sia stato informato della data dell'udienza e del luogo fissati per il processo terminato con la sua condanna; 2) l'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, nonché gli artt. 9, § 1, lett. i), e 25 della decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale in virtù della quale, nel caso di una sentenza di condanna pronunciata malgrado l'interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna, e senza che siano soddisfatti i presupposti di applicazione delle fattispecie contemplate da tale art. 9, § 1, lett. i), in particolare quello enunciato al punto ii) di tale disposizione, l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione non ha la facoltà di riconoscere tale sentenza di condanna (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Napoli).
Corte di giustizia UE, quinta sezione, 21 maggio 2026
Diritto UE: la Corte di giustizia si pronuncia sul congelamento di fondi e risorse economiche detenuti da un trust riconducibile a persone colpite da misure restrittive a seguito dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina
L'art. 2, § 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, come modificato dal regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, dev'essere interpretato nel senso che i fondi e le risorse economiche conferiti in un trust dal suo costituente, iscritto nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento n. 269/2014, come modificato, devono essere considerati «appartenenti» a tale costituente o «controllati» da quest'ultimo, ai sensi di tale disposizione, purché detto costituente continui a disporre di un potere che gli consenta di utilizzare tali fondi e tali risorse economiche, di trarne vantaggio, di disporne o di esercitare un'influenza su di essi o sulle scelte effettuate dal trustee in relazione a detti fondi e a dette risorse economiche (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal TAR Lazio).
Corte di giustizia UE, prima sezione, 21 maggio 2026
Procedura penale: nel ridurre la pena detentiva di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato, il giudice dell'esecuzione può applicare al condannato una pena sostitutiva
Non sono fondate, «nei sensi di cui in motivazione», le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Nola in riferimento agli artt. 3, 27, commi primo e terzo, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU - degli artt. 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, c.p.p., «nella parte in cui non prevedono che il Giudice dell'esecuzione possa applicare la detenzione domiciliare sostitutiva, ove la diminuzione automatica di pena per la mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato comporti l'applicazione di una pena contenuta nei limiti di legge e ricorrendone gli ulteriori presupposti».
Corte costituzionale, 21 maggio 2026, n. 87
Edilizia e urbanistica: la Consulta dichiara incostituzionali svariate disposizioni della normativa sarda
È parzialmente incostituzionale - per violazione di varî parametri - la normativa della Regione Sardegna (l. 18/2025) in materia di edilizia e urbanistica.
Corte costituzionale, 21 maggio 2026, n. 86
Elezioni: l'autenticazione della firma è requisito di validità della candidatura
In tema di elezioni: 1) le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura non assumono un rilievo meramente formale, poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l'autenticazione, seppure distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale della presentazione della candidatura, e non un semplice elemento di prova volto a evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al termine legale; 2) la disciplina di cui all'art. 33 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 («Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali»), non può essere utilizzata se non in forma residuale e a fini di mera regolarizzazione, in quanto disciplina speciale non riconducibile ai principi che informano il soccorso istruttorio nelle procedure di gara (gradualmente evolutosi verso una dimensione sostanziale), perché dettata dalla necessità (sebbene al comma 3 si discorra di «nuovi documenti») di assicurare il pieno rispetto del termine perentorio di presentazione delle liste, non potendosi consentire il sostanziale emendamento fuori termine di documentazione essenziale. ● V. anche CdS, sez. III, sent. n. 2469/2017, e TAR Valle d'Aosta, sent. n. 36/2020, entrambe in questa Rivista.
Consiglio di Stato, sezione V, 4 maggio 2026, n. 3468
Accesso ai documenti amministrativi: il cittadino può reiterare un'istanza ostensiva in presenza di fatti nuovi non rappresentati nell'originaria richiesta oppure a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante
In tema di accesso ai documenti amministrativi: 1) il cittadino può reiterare l'istanza ostensiva e pretendere riscontro alla stessa in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria richiesta, oppure a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all'accesso (nel qual caso, l'originario diniego, da intendere sempre rebus sic stantibus, ancorché non ritualmente impugnato, non spiegherà alcun rilievo nella successiva vicenda procedimentale e processuale; mentre, qualora non ricorrano detti elementi di novità e il cittadino si limiti a reiterare l'originaria istanza precedentemente respinta o, al più, a illustrare ulteriormente le sue ragioni, l'amministrazione ben potrà limitarsi a ribadire la propria precedente decisione negativa, con una determinazione che, a meno che questa non proceda autonomamente a una nuova valutazione della situazione, assume carattere meramente confermativo del precedente diniego e non è, perciò, autonomamente impugnabile); 2) il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato dal titolare di un'attività commerciale concorrente situata nelle vicinanze dell'attività oggetto dei documenti richiesti, qualora sia portatore di un interesse concreto e attuale alla verifica della legittimità delle autorizzazioni rilasciate. ● V. anche, in questa Rivista, fra le altre: CdS, ad. plen., sentt. nn. 4/2021 e 19/2020; sez. III, sent. n. 372/2025; sez. V, sent. n. 8589/2023; sez. VI, sent. n. 5697/2023; TAR Emilia-Romagna, sez. II, sent. n. 207/2023; TAR Liguria, sez. I, sent. n. 1040/2022.
Consiglio di Stato, sezione V, 30 aprile 2026, n. 3383
Processo amministrativo: il ricorrente rimasto soccombente nel merito in primo grado non può dedurre in appello il difetto di giurisdizione del giudice da lui stesso adito
In tema di processo amministrativo, il ricorrente che sia rimasto soccombente nel merito in primo grado non può dedurre in appello il difetto di giurisdizione del giudice da lui stesso adito. ● V. anche, in questa Rivista: Cass. civ., sez. un., sentt. nn. 4878/2017 e 21260/2016; CdS, ad. plen., sent. n. 19/2021 e ord. n. 4/2017; sez. III, sent. n. 3012/2022; sez. V, sent. n. 2343/2024.
Consiglio di Stato, sezione III, 29 aprile 2026, n. 3344
Processo amministrativo: nell'esercizio della sua giurisdizione di merito ex art. 134, comma 1, lett. d), c.p.a., il giudice amministrativo può ridisegnare i confini degli enti territoriali fra cui è causa
In tema di processo amministrativo: a) ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. d), c.p.a., «[i]l giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto [...] le contestazioni sui confini degli enti territoriali»; b) tale giurisdizione si estende alle controversie riguardanti la regolamentazione dei rapporti finanziari connessi alla definizione dei predetti confini; c) nell'esercizio della giurisdizione in parola, il giudice amministrativo ha il potere di ridisegnare, sostituendosi alla Pubblica Amministrazione e in conformità al diritto, i confini degli enti territoriali fra cui è causa.
CGA Regione Siciliana, 21 aprile 2026, n. 274
Fisco: non è incostituzionale l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) alla riscossione dei tributi erariali
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 Cost. - dell'art. 2946 c.c. (prescrizione ordinaria decennale), là dove, secondo il "diritto vivente", si applica alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IVA, IRES).
Corte costituzionale, 19 maggio 2026, n. 85
Enti locali: inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 248, comma 5, d.lgs. 267/2000, là dove si prevedono misure interdittive fisse nei confronti degli amministratori responsabili del dissesto finanziario degli enti locali
Sono inammissibili, involgendo scelte che rientrano nella discrezionalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, s.g. Calabria, in riferimento agli artt. 3, 51, 54 e 97 Cost. - dell'art. 248, comma 5, periodi primo, secondo e terzo, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»), là dove si prevedono misure interdittive fisse nei confronti degli amministratori responsabili del dissesto finanziario degli enti locali.
Corte costituzionale, 19 maggio 2026, n. 84
Regioni: è incostituzionale la normativa della Valle d'Aosta sul conferimento dell'incarico di segretario del Comune di Aosta
È incostituzionale - per violazione dell'art. 97 Cost. - la normativa della Regione Valle d'Aosta (l. 15/2025) in materia di conferimento dell'incarico di segretario del Comune di Aosta.
Corte costituzionale, 19 maggio 2026, n. 83
Giurisdizione: sull'indennità di avviamento per le farmacie decide il giudice ordinario
Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti l'indennità di avviamento per le farmacie prevista dall'art. 110 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 («Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie»).
TAR Calabria, sezione II, 29 aprile 2026, n. 771
Appalti pubblici: l'applicazione del principio di equivalenza non può spingersi fino al punto di consentire l'attribuzione di punteggi tabellari previsti per il possesso di una specifica caratteristica tecnica a un'offerta che ne è priva
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, l'applicazione del principio di equivalenza non può spingersi fino al punto di consentire l'attribuzione di punteggi tabellari previsti dalla lex specialis per il possesso di una specifica caratteristica tecnica a una offerta che ne è priva, giacché diversamente verrebbe meno la stessa distinzione fra requisiti minimi di ammissibilità, che delimitano la soglia di accesso alla competizione, e criteri premiali, che invece misurano il valore aggiuntivo dell'offerta rispetto a detta soglia.
TAR Puglia, sezione III, 28 aprile 2026, n. 502