Procedura penale: non è incostituzionale l'art. 34, comma 2, c.p.p., là dove non prevede che il GIP che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per ritenuta illegalità della pena proposta non possa decidere sulla nuova istanza del PM

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - dell'art. 34, comma 2, c.p.p., là dove non prevede che il giudice per le indagini preliminari che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per ritenuta illegalità della pena proposta sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal pubblico ministero in ragione dei rilievi del giudice stesso. ► V. anche Corte cost., sent. n. 16/2022, in questa Rivista.

Corte costituzionale, 26 aprile 2024, n. 74

Pubblico impiego: non è incostituzionale l'art. 13 l. 70/1975, là dove non consente che la "quota onorari" spettante agli avvocati degli enti pubblici non economici sia computata nel calcolo dell'indennità di anzianità

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 13 della l. 20 marzo 1975, n. 70 («Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente»), là dove - secondo il diritto vivente - non consente che la quota delle competenze e degli onorari giudizialmente liquidati in favore degli enti pubblici non economici, attribuita dall'art. 26, comma 4, della stessa legge agli appartenenti al ruolo professionale legale da essi dipendenti, sia computata, anche solo in parte, nel calcolo dell'indennità di anzianità a costoro spettante.

Corte costituzionale, 26 aprile 2024, n. 73

Trasporti: la normativa italiana che prevede un contributo a carico degli utenti degli aeroporti per il finanziamento dell'ART non contrasta col diritto UE

L'art. 11, § 5, della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale (come quella italiana) in virtù della quale il finanziamento dell'autorità di vigilanza indipendente (ART): a) è garantito mediante l'imposizione, a carico degli utenti degli aeroporti, di un contributo il cui ammontare non è correlato al costo dei servizi forniti da tale autorità, purché tale normativa sia conforme ai principi generali del diritto dell'Unione, in particolare ai principi di proporzionalità e di non discriminazione; b) è garantito mediante l'imposizione di un contributo a carico degli utenti degli aeroporti, anche se questi ultimi non sono stabiliti nello Stato membro cui appartiene tale autorità o non sono costituiti secondo la legge di tale Stato membro (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato).

Corte di giustizia UE, ottava sezione, 25 aprile 2024

Società: la normativa italiana che sottopone in via generale al diritto nazionale gli atti di gestione di una società stabilita in altro Stato UE la quale svolge la parte principale delle attività in Italia viola gli artt. 49 e 54 TFUE

Gli artt. 49 e 54 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro (nella specie, l'Italia) che prevede, in via generale, l'applicazione del suo diritto nazionale agli atti di gestione di una società stabilita in un altro Stato membro ma che svolge la parte principale delle sue attività nel primo Stato membro (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di cassazione).

Corte di giustizia UE, terza sezione, 25 aprile 2024

Appalti pubblici: il mancato pagamento delle sanzioni irrogate per omesso o ritardato versamento del contributo unificato integra la causa di esclusione ex art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016, se la violazione è grave e definitivamente accertata

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, il mancato pagamento delle sanzioni irrogate a seguito dell'omesso o ritardato versamento del contributo unificato integra la causa di esclusione dalla gara prevista dall'art. 80, comma 4, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), allorché la violazione sia grave e definitivamente accertata, trattandosi di obbligazione tributaria [v., ora, l'art. 94, comma 6, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»)].

Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 24 aprile 2024, n. 7

Processo amministrativo: il termine d'impugnazione degli atti amministrativi a pubblicazione necessaria decorre, per i soggetti non espressamente nominati o immediatamente rintracciabili, dalla pubblicazione stessa

In tema di processo amministrativo: 1) il termine decadenziale d'impugnazione degli atti amministrativi a pubblicazione necessaria (come le delibere di Giunta comunale) decorre, per i soggetti non espressamente nominati o immediatamente rintracciabili, dalla data della pubblicazione stessa, non essendo indispensabile la notificazione individuale o la piena conoscenza; 2) il termine decadenziale per la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non soggiace alla sospensione feriale ex lege 7 ottobre 1969, n. 742 («Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale»).

TAR Lombardia, sezione IV, 12 aprile 2024, n. 1076

Finanziamenti pubblici: sull'erogazione dei contributi all'editoria decide il giudice ordinario

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti l'erogazione dei contributi in favore dell'editoria previsti dalla legge, configurandosi nella specie posizioni giuridiche di diritto soggettivo. ► V. anche TAR Lazio, sez. I-quater, sent. n. 10258/2023, in questa Rivista.

TAR Lazio, sezione IV-bis, 11 aprile 2024, n. 7026

Diritto penale: non è incostituzionale la procedibilità d'ufficio per il delitto di sottrazione e trattenimento di minore all'estero (art. 574-bis c.p.)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Cuneo in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 574-bis c.p. (sottrazione e trattenimento di minore all'estero), là dove prevede la procedibilità d'ufficio, anziché a querela.

Corte costituzionale, 23 aprile 2024, n. 71

Demanio marittimo: non è incostituzionale l'applicazione retroattiva dei nuovi criteri di determinazione dell'indennizzo per realizzazione abusiva o difforme di opere inamovibili (art. 1, comma 257, secondo periodo, l. 296/2006)

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost. - dell'art. 1, comma 257, secondo periodo, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 [«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»], là dove prevede l'applicazione retroattiva dei nuovi criteri di determinazione dell'indennizzo per realizzazione abusiva o difforme di opere inamovibili sul demanio marittimo.

Corte costituzionale, 23 aprile 2024, n. 70

Trattamento dei dati personali: è incostituzionale la normativa della Regione Puglia sull'installazione di impianti di videosorveglianza presso le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali

È incostituzionale - per violazione dell'art. 117, primo comma, in relazione al regolamento 679/2016/UE e alla direttiva 2016/680/UE, e secondo comma, lett. l), Cost. - la normativa della Regione Puglia (l. 13/2023) in materia di installazione di impianti di videosorveglianza presso le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, con riguardo al trattamento dei dati personali.

Corte costituzionale, 23 aprile 2024, n. 69

Bilancio e contabilità pubblica: è incostituzionale la normativa della Sardegna che inserisce nel "perimetro sanitario" del bilancio regionale spese a esso del tutto estranee

È incostituzionale - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. («armonizzazione dei bilanci pubblici») - la normativa della Regione Sardegna (l. 1/2023) che inserisce nel "perimetro sanitario" del bilancio regionale spese a esso del tutto estranee (nello specifico, spese relative ad attività di formazione da svolgere presso le Università di Cagliari e di Sassari e al controllo e alla lotta contro gli insetti nocivi e i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante).

Corte costituzionale, 23 aprile 2024, n. 68

Processo amministrativo: l'azione di ottemperanza è esperibile anche per l'esecuzione dei decreti decisori dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica o al Presidente della Regione Siciliana

In tema di processo amministrativo: 1) l'azione di ottemperanza è esperibile anche per l'esecuzione dei decreti decisori dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica o al Presidente della Regione Siciliana, trattandosi di atti sostanzialmente giurisdizionali; 2) la sospensione delle procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente locale che abbia fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevista dall'art. 243-bis, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»), non si applica qualora detta azione concerna attività che non incidono immediatamente sul bilancio dell'ente stesso (nella specie, il riesame di un'istanza).

CGA Regione Siciliana, 8 aprile 2024, n. 285

Edilizia residenziale pubblica: è incostituzionale la legge del Veneto che subordina l'assegnazione di un alloggio al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno cinque anni

È incostituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. - la normativa della Regione Veneto (l. 39/2017) che prevede, fra i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, quello della «residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni».

Corte costituzionale, 22 aprile 2024, n. 67

Stato civile: è incostituzionale l'art. 1, comma 26, l. 76/2016, là dove prevede che la rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso di una delle parti dell'unione civile ne comporta automaticamente lo scioglimento

Sono incostituzionali - per violazione dell'art. 2 Cost. - l'art. 1, comma 26, della l. 20 maggio 2016, n. 76 («Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»), là dove stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell'unione civile senza prevedere, laddove l'attore e l'altra parte dell'unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione; e l'art. 70-octies, comma 5, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 («Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»), aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. t), del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5 [«Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76»], là dove non prevede che l'ufficiale dello stato civile competente, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, proceda ad annotare, se disposta dal giudice, la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento dell'unione civile fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di centottanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.

Corte costituzionale, 22 aprile 2024, n. 66

Lavoro: condotte di reato anteriori all'instaurarsi del rapporto di lavoro possono integrare giusta causa di licenziamento solo se oggetto di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e tali da compromettere il vincolo fiduciario

Condotte di reato anteriori all'instaurarsi del rapporto di lavoro possono - pur in mancanza di un'espressa previsione contrattuale in tal senso - integrare giusta causa di licenziamento, a condizione che siano oggetto di sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino - attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto - incompatibili col permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza.

Corte di cassazione, sezione lavoro, 4 aprile 2024, n. 8899

Appalti pubblici: la Consulta conferma che l'autodichia delle Camere non si estende alle controversie in materia di appalti

Nel respingere un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Camera dei deputati, la Corte costituzionale ha dichiarato che spettava alla Corte di cassazione e al Consiglio di Stato affermare - con le sentenze, rispettivamente, delle Sezioni unite civili, 12 maggio 2022, n. 15236, e della Sezione V, 31 maggio 2021, n. 4150 (entrambe in questa Rivista) - la giurisdizione del giudice comune (nella specie, quello amministrativo) in una controversia riguardante l'affidamento di un appalto pubblico da parte della stessa Camera. ► V. anche, in questa Rivista: Corte cost., sentt. nn. 262/2017 e 120/2014; TAR Lazio, sez. I, sentt. nn. 5765 e 4183/2020 e 9268/2018.

Corte costituzionale, 19 aprile 2024, n. 65

Patrocinio a spese dello Stato: non è incostituzionale l'art. 133, comma 1, d.P.R. 115/2002, là dove disciplina la liquidazione delle spese di lite nel caso in cui la parte vittoriosa è stata ammessa al beneficio

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Cagliari in riferimento agli artt. 3, 53, 76 e 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 133, comma 1, del d.lgs. 30 maggio 2002, n. 113 [«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. (Testo B)»], trasfuso nell'art. 133, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)»], a norma del quale «[i]l provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio [a spese dello Stato] la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato».

Corte costituzionale, 19 aprile 2024, n. 64

Bilancio e contabilità pubblica: non sono fondate le questioni di costituzionalità dell'art. 1, commi 332 (emolumento accessorio una tantum per i dipendenti) e 774 (dotazione del FSC), l. 197/2022 promosse dalla Regione Liguria

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Liguria in riferimento, nel complesso, agli artt. 5, 114, 119, commi primo, terzo e quarto, e 120, secondo comma, Cost. - dell'art. 1, commi 332 e 774, della l. 29 dicembre 2022, n. 197 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»), là dove: a) pone a carico del bilancio dei Comuni gli oneri derivanti dal riconoscimento - anche in favore dei dipendenti di tali enti - dell'emolumento accessorio una tantum previsto per il personale statale dall'art. 1, comma 330, della medesima legge, da corrispondersi per tredici mensilità e determinato nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio; b) per il 2023, incrementa la dotazione del fondo di solidarietà comunale (FSC) nella misura di soli 50 milioni di euro, rispetto a quanto già previsto dall'art. 1, commi 448 e 449, lett. d-quater), della l. 11 dicembre 2016, n. 232 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»).

Corte costituzionale, 19 aprile 2024, n. 63

Tributi: la Corte di giustizia UE si pronuncia sulla nozione di «caso fortuito» ai sensi dell'art. 7, § 4, della direttiva 2008/118/CE, relativa al regime generale delle accise, con riguardo alla normativa italiana in materia

L'art. 7, § 4, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92 dicembre CEE, dev'essere interpretato nel senso che: a) la nozione di «caso fortuito», ai sensi di tale disposizione, dev'essere intesa, al pari di quella di «forza maggiore», come riferita a circostanze estranee a colui che l'invoca, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso; b) affinché sia riconosciuta l'esistenza di un «caso fortuito», ai sensi di tale disposizione, occorre, da un lato, che la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa sia dovuta a circostanze anormali, imprevedibili ed estranee all'operatore interessato, il che è escluso qualora tali circostanze rientrino nella sfera di responsabilità dell'operatore, e, dall'altro lato, che quest'ultimo abbia dato prova della diligenza normalmente richiesta nell'ambito della sua attività al fine di premunirsi contro le conseguenze di un tale evento; c) esso osta a una disposizione di diritto nazionale di uno Stato membro (nella specie, l'Italia) che equipara in tutti i casi i fatti imputabili al soggetto passivo a titolo di colpa non grave al caso fortuito e alla forza maggiore. Tuttavia, qualora i fatti imputabili a titolo di colpa non grave che hanno comportato la distruzione totale o la perdita irrimediabile del prodotto sottoposto ad accisa siano stati commessi nell'ambito di un'operazione di denaturazione preventivamente autorizzata dalle autorità nazionali competenti, si deve ritenere che tale distruzione o tale perdita si sia verificata in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato, cosicché detta distruzione o detta perdita non deve essere considerata un'immissione in consumo ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2008/118; d) l'espressione «in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro», di cui al primo comma di tale disposizione, non può essere intesa nel senso di consentire agli Stati membri di prevedere in via generale che la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa non costituisca un'immissione in consumo qualora risulti da colpa non grave (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di cassazione).

Corte di giustizia UE, quinta sezione, 18 aprile 2024

Tributi: è incostituzionale l'art. 9, comma 1, d.lgs. 23/2011, là dove non esclude la debenza dell'IMU sugli immobili occupati abusivamente

È incostituzionale - per violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost. - l'art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 («Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale»), testo originario, là dove non prevede che non siano soggetti all'imposta municipale propria (IMU), per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, comma 2, o 633 c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Corte costituzionale, 18 aprile 2024, n. 60