Riparazione per ingiusta detenzione: la scelta dell'imputato di avvalersi della facoltà di non rispondere all'interrogatorio, come pure di non opporsi alla convalida dell'arresto e di non chiederne la revoca, non esclude ex se l'indennizzo
In tema di riparazione per ingiusta detenzione: a) il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale; b) a tal fine, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza, con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino dolo oppure eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti, e che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità; c) il giudice della riparazione deve, quindi, muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare, bensì dall'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del suo collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare; d) ai sensi dell'art. 314, comma 1, c.p.p., come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188 [«Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali»], la circostanza che l'imputato, in sede di interrogatorio, si sia avvalso della facoltà di non rispondere non è di per sé ostativa al riconoscimento dell'indennizzo; e) la scelta dell'imputato di non opporsi alla convalida dell'arresto e di non chiedere la revoca della misura non può essere valutata gravemente colposa, non essendo possibile formulare supposizioni sull'esito che tale richiesta avrebbe avuto ed essendo doveroso, invece, fare riferimento a ciò che, in concreto, è avvenuto in fase cautelare e al contenuto della decisione che ha chiuso il giudizio di cognizione. ● V. anche Cass. pen., sez. IV, sent. n. 40349/2022, in questa Rivista.
Corte di cassazione, sezione IV penale, 27 febbraio 2026, n. 20152 (dep. 3 giugno 2026)
Trasporto ferroviario: il regolamento (CE) 1370/2007 consente una compensazione di servizio pubblico senza «ragionevole utile» quando l'operatore non assume rischi economici e rinuncia consapevolmente a tale remunerazione
Gli artt. 4, § 1, lett. b), e 6, § 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, nonché i punti 2, 5 e 6 dell'allegato di tale regolamento, letti alla luce dei considerando 27 e 34 di quest'ultimo, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a un contratto di servizio pubblico di trasporto per ferrovia contemplante la copertura integrale dei costi sostenuti dall'operatore di servizio pubblico, per un periodo transitorio fino alla conclusione di un nuovo contratto di lunga durata riguardante lo stesso obbligo di servizio pubblico, con il quale detto operatore rinuncia alla presa in considerazione di un «ragionevole utile», previsto dalle disposizioni suddette, ai fini del calcolo dell'importo della «compensazione di servizio pubblico», ai sensi dell'art. 2, lett. g), del regolamento sopra citato (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato).
Corte di giustizia UE, terza sezione, 10 settembre 2026
Appalti pubblici: i chiarimenti dell'Adunanza plenaria sul rito "super-accelerato" in materia di accesso agli atti di gara ex art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, il rito speciale "super-accelerato" ex art. 36, comma 4, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»): a) essendo previsto da una disposizione eccezionale insuscettibile di estensione analogica, è applicabile solo quando, contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente procedente abbia adempiuto agli obblighi informativi contemplati dai commi precedenti, dando anche atto delle decisioni adottate sulle richieste di oscuramento; in caso di inosservanza sostanziale di detti obblighi, si rispande la disciplina del rito dell'accesso dettata dall'art. 116 c.p.a.; b) presuppone l'adozione di una decisione specifica ed espressa sulla richiesta di oscuramento, non potendosi considerare sufficiente, quale provvedimento implicito, la mera pubblicazione dell'offerta tecnica in forma, in tutto o in parte, oscurata, eventualmente accompagnata dalla richiesta di oscuramento. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. V, sent. n. 2384/2025; TAR Marche, sez. I, sent. n. 748/2025; TAR Puglia, sez. II, sent. n. 1005/2024; TAR Veneto, sez. I, sent. n. 2605/2024.
Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 9 settembre 2026, n. 8
Pianificazione urbanistica: la scadenza del termine decennale per attuare il piano per gli insediamenti produttivi (PIP) non comporta la qualificazione delle aree in esso perimetrate come "zone bianche"
La scadenza del termine decennale previsto dall'art. 27 della l. 22 ottobre 1971, n. 865 («Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata»), per l'attuazione del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi (PIP) non comporta la qualificazione delle aree in esso perimetrate come "zone bianche" (ossia prive di una specifica disciplina urbanistica efficace), fermo restando quanto già attuato e potendo il Comune adottare un nuovo piano per completare l'assetto urbanistico.
Consiglio di Stato, sezione II, 6 agosto 2026, n. 6409
Edilizia e urbanistica: la perdita di efficacia del permesso di costruire per mancato inizio o mancata ultimazione dei lavori nel termine stabilito dev'essere accertata e dichiarata con un provvedimento formale del competente organo comunale
In tema di edilizia e urbanistica, la perdita di efficacia del permesso di costruire per mancato inizio o mancata ultimazione dei lavori nel termine stabilito dev'essere accertata e dichiarata con un provvedimento formale del competente organo comunale, previa istruttoria e, di regola, nel contraddittorio col privato interessato, trattandosi di un atto dichiarativo e vincolato, che presuppone l'accertamento dei relativi presupposti normativi e fattuali; in mancanza di tale accertamento, il titolo edilizio deve considerarsi vigente, salvo i casi in cui l'effetto decadenziale discenda direttamente dalla legge in maniera del tutto automatica e senza alcun margine di apprezzamento.
Consiglio di Stato, sezione IV, 5 agosto 2026, n. 6348
Giurisdizione: sulla pretesa restitutoria del GSE fondata su un provvedimento definitivo decide il giudice ordinario
In tema di giurisdizione, allorché la pretesa restitutoria del Gestore dei servizi energetici (GSE) trovi fondamento in un provvedimento ormai definitivo, la controversia, risolvendosi in un'ordinaria azione avente ad oggetto un diritto soggettivo di credito, spetta alla cognizione del giudice ordinario (in coerenza col principio secondo cui appartiene a quest'ultimo la controversia che abbia come titolo un indebito oggettivo discendente da un giudizio dinanzi al giudice amministrativo che abbia definito il rapporto giuridico originariamente in discussione); per contro, ove la pretesa restitutoria debba essere esaminata unitamente alla legittimità del provvedimento - di decadenza o rideterminazione degli incentivi, di annullamento d'ufficio o di altra natura - che ne costituisce il titolo sostanziale, la relativa cognizione resta devoluta al giudice amministrativo, anche in ragione del principio di concentrazione delle tutele, atteso che l'atto di recupero, meramente esecutivo (talvolta qualificato come espressione di autotutela esecutiva) e privo di autonoma valenza provvedimentale, segue le sorti del provvedimento cui accede, l'annullamento del quale ne comporta comunque la caducazione, quale ne sia la qualificazione giuridica (fattispecie riguardante il recupero di incentivi per impianti fotovoltaici).
Consiglio di Stato, sezione II, 3 agosto 2026, n. 6268
Project financing: il provvedimento col quale l'Amministrazione, all'esito della valutazione comparativa, individua la proposta di pubblico interesse da porre a base di gara (art. 193, comma 2, d.lgs. 36/2023) va impugnato subito
In tema di finanza di progetto (project financing), il provvedimento col quale l'Amministrazione, all'esito della valutazione comparativa, individua la proposta di pubblico interesse da porre a base di gara, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), è da ritenersi immediatamente lesivo e, come tale, soggetto ad onere di immediata impugnazione nel termine decadenziale di sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
Consiglio di Stato, sezione V, 28 luglio 2026, n. 6125
Fisco: la donazione di un'impresa in due parti uguali ad altrettante persone fisiche non costituisce trasferimento di un'universalità di beni ai sensi dell'art. 19 della direttiva 2006/112/CE (sistema comune IVA)
L'art. 19, comma 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che il trasferimento a titolo gratuito di un'impresa, nella misura della metà per ciascuna, a due persone fisiche che hanno intenzione di effettuare immediatamente un conferimento in natura di tali quote in una società che esercita un'attività economica, di cui esse sono socie, non costituisce un trasferimento di un'universalità totale o parziale di beni ai sensi di tale disposizione.
Tribunale UE, quinta sezione, 9 settembre 2026
Marchi: il titolare di un marchio notorio può opporsi all'uso fattone da un partito politico se quest'ultimo non dimostra che, all'esito del bilanciamento, la sua libertà di espressione prevale sui diritti e sugli interessi del titolare stesso
L'art. 9, § 2, lett. c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea, e l'art. 10, §§ 2, lett. c), e 6, della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, letti in combinato disposto con gli artt. 11 e 17, § 2, CDFUE, devono essere interpretati nel senso che, qualora un terzo utilizzi un segno identico o simile ad un marchio notorio, la libertà di espressione di tale terzo, ivi compresa la libertà di esprimere opinioni politiche e la parodia politica, può costituire un giusto motivo, ai sensi delle summenzionate disposizioni, a condizione che tale libertà prevalga, nell'ambito del bilanciamento dei diritti in questione, sul diritto esclusivo del titolare di tale marchio. In sede di tale bilanciamento, il cui risultato non deve necessariamente essere lo stesso in esito alla ponderazione nell'ambito, da un lato, dell'art. 10, § 2, lett. c), della direttiva 2015/2436 o dell'art. 9, § 2, lett. c), del regolamento 2017/1001 e, dall'altro, dell'art. 10, § 6, della suddetta direttiva, il giudice nazionale deve tener conto di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie, tra le quali figurano in particolare: l'intenzione del terzo, poiché l'uso in questione deve essere imposto dall'obiettivo del terzo di esercitare in buona fede la sua libertà di espressione, il che si verifica segnatamente quando tale uso avviene per veicolare un'idea o opinione che sia in relazione con il marchio notorio in quanto tale, il titolare di tale marchio, le sue pratiche commerciali, i suoi prodotti o servizi o quando detto uso avviene per avviare o alimentare un dibattito di interesse generale, o ancora quando per altri motivi, quali il significato linguistico di un elemento di detto marchio o il fatto che quest'ultimo sia divenuto un riferimento culturale pubblico o una parte del linguaggio corrente, è necessario ai fini dell'esercizio di detta libertà nel contesto di cui trattasi; la questione se l'espressione in questione contribuisce ad un dibattito di interesse generale e se tale espressione si inserisce o meno in un contesto strettamente commerciale; le conseguenze che l'uso da parte del terzo di un segno identico o simile ad un marchio notorio può comportare per il titolare del marchio notorio o la sostanza stessa del diritto esclusivo conferito dalla registrazione di tale marchio, in particolare considerazione dell'intensità, della portata e delle modalità di tale uso, dell'intensità della notorietà di tale marchio, del grado di somiglianza del segno utilizzato e di detto marchio nonché, eventualmente, del fatto che tale uso possa dare l'impressione che il suddetto titolare aderisca al messaggio politico trasmesso o alle idee politiche promosse, o addirittura li avalli in qualche modo, sebbene i suoi valori si basino sulla neutralità nei confronti di qualsiasi partito politico o siano incompatibili con tale messaggio politico.
Corte di giustizia UE, grande sezione, 8 settembre 2026
Ambiente: il principio di precauzione consente alla P.A. di adottare misure di tutela anche quando il rischio per l'ambiente o la salute non è ancora pienamente accertato sul piano tecnico-scientifico
Il principio di precauzione legittima la Pubblica Amministrazione ad adottare misure di tutela anche allorquando il rischio per l'ambiente o la salute non sia ancora pienamente accertato sul piano tecnico-scientifico, purché sussistano elementi attendibili idonei a far presumere la possibilità di un danno grave o irreversibile. ● V. anche CdS, sez. V, sent. n. 2495/2015, in questa Rivista.
TAR Lombardia, sezione V, 11 agosto 2026, n. 4086
Tutela del paesaggio: l'obbligazione di pagare l'«indennità pecuniaria» prevista dall'art. 167 d.lgs. 42/2004 si trasmette agli eredi
L'«indennità pecuniaria» prevista dall'art. 167, comma 5, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 («Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»), per l'ipotesi di accertata compatibilità paesaggistica di un abuso edilizio, riveste natura riparatoria, e non già sanzionatoria, sicché la relativa obbligazione si trasmette agli eredi e agli aventi causa dell'autore dell'abuso, non trovando applicazione la disciplina dettata dalla l. 24 novembre 1981, n. 689 («Modifiche al sistema penale»). ● V. anche, in questa Rivista: Corte cost., sent. n. 19/2024; CdS, sez. VII, sent. n. 4946/2024; CGARS, sentt. nn. 194/2026, 490/2024, 95/2021 e 853/2020; TAR Piemonte, sez. II, sent. n. 576/2025; TAR Sicilia, sez. III, sent. n. 3330/2024.
TAR Lazio, Latina, sezione I, 5 agosto 2026, n. 935
Diritto amministrativo: l'uso dell'IA nella formazione del provvedimento è legittimo, ma la decisione finale dev'essere presa dall'organo competente, che ne assume l'esclusiva paternità e responsabilità
L'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale (IA) generativa da parte della Pubblica Amministrazione, nella fase preparatoria o materiale di elaborazione di un provvedimento, non determina di per sé l'illegittimità dell'atto, purché la motivazione finale esprima un autonomo percorso logico-giuridico, sia riferibile all'organo titolare del potere e sia da questo esaminata, verificata, eventualmente emendata e infine assunta e sottoscritta, dimodoché l'IA svolga una funzione servente e di ausilio, senza tuttavia sostituire il soggetto cui è imputata la decisione amministrativa. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. VI, sent. n. 8472/2019; TAR Lazio, sez. III-bis, sent. n. 1895/2026; TAR Lombardia, sez. V, sent. n. 1602/2026.
TAR Puglia, sezione III, 3 agosto 2026, n. 956
Appalti pubblici: per servizi o forniture non occorre la corrispondenza fra i requisiti di qualificazione del singolo componente del RTI e la quota di prestazioni che detto componente s'impegna ad eseguire, salvo diversa previsione della lex specialis
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, negli appalti di servizi o forniture, l'art. 68, comma 11, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), non sancisce una regola generale di necessaria corrispondenza fra i requisiti di qualificazione posseduti dal singolo componente del raggruppamento temporaneo di imprese e la quota di prestazioni che detto componente s'impegna ad eseguire; salvo che la lex specialis disponga diversamente, i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso, operando la corrispondenza pro quota solo quando sia specificamente prescritta dalla legge di gara ovvero si tratti dei requisiti propriamente necessari per l'esecuzione della specifica prestazione.
TAR Lazio, sezione II, 31 luglio 2026, n. 13972
Espropriazione per pubblica utilità: la dichiarazione di pubblica utilità va impugnata subito
In tema di espropriazione per pubblica utilità: a) nel procedimento espropriativo, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità costituiscono atti autonomamente lesivi e immediatamente impugnabili, sicché la loro mancata tempestiva impugnazione ne determina il consolidamento, precludendo al proprietario di farne valere i vizi mediante l'impugnazione del successivo decreto di esproprio; b) il decreto di esproprio, quale atto conclusivo e consequenziale del procedimento ablatorio, può essere censurato esclusivamente per vizi propri, non potendo costituire la sede per contestare scelte amministrative - quali la localizzazione dell'opera, la sua utilità pubblica o le caratteristiche progettuali - già definitivamente compiute negli atti presupposti.
TAR Sicilia, Catania, sezione II, 29 luglio 2026, n. 2288
Fisco: niente imposta di registro per la fideiussione a garanzia di un finanziamento a medio-lungo termine enunciata in un decreto ingiuntivo
La fideiussione prestata a garanzia di un finanziamento a medio-lungo termine (oltre 18 mesi), rientrante nel regime di imposta sostitutiva di cui all'art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 («Disciplina delle agevolazioni tributarie»), non è assoggettabile a ulteriore imposta di registro ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 («Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro»), ove sia enunciata in un atto giudiziario (nel caso di specie, un decreto ingiuntivo).
CGT II grado Puglia, sezione 4, 29 giugno 2026, n. 1997
Concorrenza: la decisione della Commissione europea che ha accertato la manipolazione dell'Euribor non comporta la nullità automatica dei mutui in cui è stato utilizzato come parametro
Gli artt. 101, § 2, TFUE e 16, § 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 101 e 102 TFUE, devono essere interpretati nel senso che la decisione mediante la quale la Commissione europea ha accertato l'esistenza di un'intesa vietata dall'art. 101, § 1, TFUE ed ha constatato la manipolazione di un tasso d'interesse di riferimento su un mercato specifico, da un lato, non comporta la nullità di pieno diritto di qualsiasi clausola di un contratto facente riferimento a tale tasso di interesse qualora tale contratto rientri in un mercato distinto e le parti di detto contratto non abbiano partecipato all'intesa e, dall'altro, dev'essere presa in considerazione da un giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sulla validità di una clausola siffatta soltanto nei limiti riguardanti la natura nonché la portata sostanziale, personale, temporale e territoriale dell'infrazione constatate nella decisione di cui sopra, cosicché, qualora detta clausola non sia un elemento costitutivo di tale infrazione e il contratto in cui essa si inserisce non sia stato concluso per attuare o dare effetto al comportamento anticoncorrenziale oggetto di detta decisione, il quale afferisce ad un mercato distinto da quello in cui rientra tale contratto, la decisione in parola non può condurre all'invalidità di una clausola siffatta (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Cagliari).
Corte di giustizia UE, seconda sezione, 3 settembre 2026
Servizi nel mercato interno: la direttiva 2006/123/CE non si applica agli impianti che hanno come attività unica o principale la produzione di energia elettrica, come i piccoli impianti di derivazioni idroelettriche (perché producono un bene)
Gli artt. 2, § 1, 4, punto 1, e 12, §§ 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva non si applica agli impianti che hanno come unica attività, o, quanto meno, come attività principale, la produzione di energia elettrica, quali i piccoli impianti di derivazioni idroelettriche (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte costituzionale).
Corte di giustizia UE, seconda sezione, 3 settembre 2026
Enti locali: il diniego di condono edilizio non può essere sottoscritto da un "istruttore"
È illegittimo, per difetto di competenza, il provvedimento di diniego di condono edilizio che sia stato adottato da un "istruttore", anziché da un dirigente comunale; né può trovare applicazione, in tale ipotesi, l'art. 21-octies della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), stante il principio di legalità costituzionalmente sotteso all'ordinamento amministrativo.
TAR Lazio, Latina, sezione I, 27 luglio 2026, n. 911
Edilizia e urbanistica: gli unici atti del procedimento di formazione del PRG autonomamente impugnabili sono la delibera comunale di adozione e la delibera comunale o regionale di approvazione definitiva
Nel sistema della legislazione urbanistica statale e di quella regionale, i soli atti del procedimento di formazione del piano regolatore generale (PRG) dotati di rilevanza esterna, e come tali autonomamente impugnabili, sono la deliberazione comunale di adozione e la deliberazione comunale o regionale di approvazione definitiva. ● V. anche CdS, sez. IV, sent. n. 2729/2025, in questa Rivista.
TAR Piemonte, sezione II, 24 luglio 2026, n. 1717
Processo amministrativo: il termine per depositare ricorso contro provvedimenti delle autorità amministrative indipendenti è dimidiato
In tema di processo amministrativo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 119, comma 2, c.p.a., il ricorso avverso i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti (nel caso di specie, l'ARERA) dev'essere depositato nel termine di decadenza dimidiato di quindici giorni, decorrente dal momento in cui si è perfezionata l'ultima notificazione per il destinatario. ● V. anche CdS, sez. VI, sent. n. 4584/2021, in questa Rivista.
TAR Lombardia, sezione I, 23 luglio 2026, n. 3901