Libera prestazione dei servizi: un'importante pronuncia della Corte di giustizia UE in tema di giochi d'azzardo online
La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 56 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso: a) non osta a una normativa nazionale che impone il divieto di organizzazione online di giochi da casinò, in particolare di giochi di slot machine, nonché di giochi di scommesse, quali le scommesse online sui risultati delle estrazioni di lotterie, quando il suo obiettivo consiste nell'indirizzare il naturale istinto al gioco d'azzardo della popolazione verso canali ordinati e controllati nonché nel contrastare lo sviluppo e la diffusione dei giochi d'azzardo non autorizzati sui mercati paralleli, e ciò anche se esiste una domanda considerevole da parte dei giocatori per le slot machine online, lo Stato membro interessato autorizza, peraltro, giochi simili, comprese talune lotterie, in luoghi fisici, tale Stato membro consente l'offerta di scommesse sportive e ippiche online da parte di operatori su licenza, nonché l'intermediazione di operatori privati per la vendita di prodotti di lotterie statali e di altre lotterie su licenza e la normativa dello Stato membro in cui l'operatore che intende offrire, in particolare, servizi di scommesse online sui risultati delle estrazioni di lotterie detiene una licenza persegue gli stessi obiettivi della normativa dello Stato membro che impone un divieto generale di offerta di siffatti servizi; b) non osta a che siano riconosciute, nell'ambito di una determinata controversia, le conseguenze giuridiche di un divieto di giochi da casinò online qualora, successivamente ai fatti idonei a dar luogo a tali conseguenze, sia stata adottata la decisione di sostituire tale divieto con un sistema di autorizzazione preventiva e sia stato istituito un periodo transitorio, durante il quale le offerte di giochi potenzialmente conformi alla futura normativa siano accettate fatto salvo il rispetto di taluni requisiti; c) non osta al riconoscimento della nullità di un contratto concluso tra un consumatore, residente in uno Stato membro, e un operatore che offre servizi di scommesse online sui risultati delle estrazioni di lotterie a partire da un altro Stato membro qualora, secondo la normativa del primo Stato membro, il rilascio di una licenza per l'organizzazione di siffatte scommesse sia escluso per gli operatori privati; 2) l'art. 56 TFUE e il principio del divieto dell'abuso del diritto devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che un consumatore che abbia partecipato, a partire dallo Stato membro della sua residenza abituale, a giochi d'azzardo proposti su internet da operatori che non dispongono di una licenza rilasciata da tale Stato membro, bensì di una licenza rilasciata da un altro Stato membro, proponga nei confronti di tale operatore un'azione civile per ottenere la restituzione delle puntate da lui effettuate, sulla base della nullità del contratto di gioco d'azzardo di cui trattasi, conformemente al diritto dei contratti applicabile.
Corte di giustizia UE, quinta sezione, 16 aprile 2026
Previdenza: non è incostituzionale la perequazione "a blocchi" delle pensioni prevista dalle ll. 197/2022 e 213/2023
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Trento in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. - dell'art. 1, comma 309, della l. 29 dicembre 2022, n. 197 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»), e dell'art. 1, comma 135, della l. 30 dicembre 2023, n. 213 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»), concernenti il meccanismo di perequazione "a blocchi" dei trattamenti pensionistici (annualità 2023 e 2024).
Corte costituzionale, 16 aprile 2026, n. 52
Diritto amministrativo: la P.A. non è tenuta (di regola) a provvedere sulle istanze di autotutela
La Pubblica Amministrazione non è tenuta a provvedere sulle istanze di autotutela avanzate dai privati, salvo che nei casi normativamente e tassativamente stabiliti ovvero qualora sussistano peculiari ragioni di equità e giustizia (fattispecie riguardante un'istanza di revoca dell'aggiudicazione di una gara d'appalto del servizio di refezione scolastica). ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. II, sent. n. 5533/2024; sez. IV, sent. n. 4405/2020; sez. V, sent. n. 2911/2023; sez. VI, sent. n. 2540/2020; CGARS, sentt. nn. 755/2025 e 1167/2022; TAR Umbria, sent. n. 252/2025.
TAR Campania, sezione VIII, 1° aprile 2026, n. 2206
Appalti pubblici: la stazione appaltante non può trasformare una gara secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in una gara al ribasso
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, è illegittimo, per violazione dell'art. 108 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), il disciplinare che, pur contemplando formalmente quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, rechi previsioni che di fatto neutralizzano ogni confronto di carattere qualitativo, così trasformando la selezione in una mera gara al prezzo più basso.
TAR Puglia, sezione II, 31 marzo 2026, n. 421
Processo amministrativo: in sede di translatio iudicii non è ammessa la mutatio libelli
In tema di processo amministrativo, alla parte che intenda giovarsi degli effetti conservativi della translatio iudicii (art. 11 c.p.a.) non è consentito modificare la domanda originariamente proposta davanti al giudice dichiaratosi privo di giurisdizione (mutatio libelli). ● V. anche CdS, sez. IV, sent. n. 5994/2025, in questa Rivista.
TAR Lazio, Latina, sezione II, 30 marzo 2026, n. 309
Diritto d'autore: i chiarimenti della Corte di giustizia in tema di «pastiche» e «campionamento musicale» (sampling)
L'art. 5, § 3, lett. k), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, dev'essere interpretato nel senso che: 1) l'eccezione relativa al «pastiche», ai sensi di tale disposizione, non ha carattere residuale (Auffangtatbestand), ma comprende creazioni che evocano una o più opere esistenti, pur presentando percettibili differenze rispetto a queste ultime, e che utilizzano alcuni dei loro elementi caratteristici protetti dal diritto d'autore, anche mediante il «campionamento» (sampling), allo scopo di instaurare con tali opere un dialogo artistico o creativo che sia riconoscibile come tale e che può assumere diverse forme, in particolare quella di un'imitazione stilistica aperta di dette opere, di un omaggio a queste ultime o di un confronto umoristico o critico con le opere stesse; 2) perché un utilizzo sia fatto «a scopo» di pastiche, ai sensi di tale disposizione, è sufficiente che il carattere di «pastiche» sia riconoscibile da una persona che conosce l'opera esistente dalla quale vengono presi in prestito alcuni elementi.
Corte di giustizia UE, grande sezione, 14 aprile 2026
Beni culturali: è incostituzionale l'art. 72, comma 1, d.lgs. 42/2004, là dove non prevede che sia certificato, a domanda, l'ingresso in Italia di opere di autore vivente o realizzate da meno di 70 anni e di opere antiche di valore inferiore a 13.500 euro
È incostituzionale - per violazione degli artt. 3, primo comma, 41 e 42 Cost. - l'art. 72, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 («Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»), là dove non prevede che sia certificato, a domanda, l'ingresso nel territorio nazionale delle cose di cui all'art. 65, comma 4, lett. a) e b), del medesimo d.lgs. (ossia, rispettivamente, «opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni» e «cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore ad euro 13.500»). ● V. anche Corte cost., sent. n. 160/2025, in questa Rivista.
Corte costituzionale, 14 aprile 2026, n. 51
Processo amministrativo: va annullata con rinvio la sentenza che reca una motivazione apparente, in quanto riferita a una questione giuridica astratta, anziché alla specifica censura articolata dal ricorrente
In tema di processo amministrativo, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., dev'essere annullata con rimessione della causa la sentenza che rechi una motivazione apparente, in quanto riferita a una questione giuridica astratta, anziché alla specifica censura articolata dal ricorrente. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, ad. plen., sentt. nn. 10/2025, 16/2024 e 10/2018; sez. IV, sentt. nn. 7310, 6431, 3009 e 2111/2025; sez. VI, sent. n. 449/2025; sez. VII, sent. n. 338/2026; CGARS, sent. n. 732/2025.
Consiglio di Stato, sezione III, 23 marzo 2026, n. 2417
Acquisizione sanante: sulla quantificazione dell'indennizzo decide il giudice ordinario
In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti la quantificazione dell'indennizzo previsto dall'art. 42-bis (c.d. acquisizione sanante) del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)»]. ● V. anche, in questa Rivista: Cass. civ., sez. un., sentt. nn. 20691/2021, 15283/2016 e 22096/2015; CdS, sez. IV, sentt. nn. 1778/2017, 5530/2015 e 4777/2015; TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. n. 495/2023; TAR Lazio, sez. V, sent. n. 9677/2023; TAR Lombardia, sez. IV, sent. n. 2067/2025; TAR Marche, sez. I, sent. n. 288/2025; TAR Toscana, sez. I, sent. n. 890/2015.
Consiglio di Stato, sezione IV, 20 marzo 2026, n. 2382
Processo amministrativo: la volontaria cancellazione dall'albo professionale del procuratore costituito non determina l'interruzione del giudizio
In tema di processo amministrativo, la volontaria cancellazione dall'albo professionale del procuratore costituito non determina l'interruzione del giudizio ex art. 301, comma 1, c.p.c., atteso che, mentre le ipotesi ivi previste sono accomunate dal fatto di essere indipendenti (almeno in via diretta) dalla volontà del professionista o del cliente, la volontaria cancellazione è assimilabile alle ipotesi indicate nel comma 3 del medesimo articolo (revoca della procura o rinuncia ad essa). ● V. anche CdS, sez. II, sent. n. 1528/2022, e sez. IV, sent. n. 1734/2022, entrambe in questa Rivista.
Consiglio di Stato, sezione IV, 18 marzo 2026, n. 2314
Processo tributario: non è incostituzionale, anche «nei sensi di cui in motivazione», l'art. 21-bis d.lgs. 74/2000, concernente l'efficacia di giudicato della sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione con formula piena
Non sono fondate, anche «nei sensi di cui in motivazione», le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte e dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 24, 53, 102, primo comma, e 111, commi primo e secondo, Cost. - dell'art. 21-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 («Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205»), introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 («Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111»), concernente l'efficacia di giudicato nel processo tributario, quanto ai fatti materiali, della sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso. ● V. anche Cass. civ., sez. trib., sentt. nn. 3800 e 1021/2025, entrambe in questa Rivista.
Corte costituzionale, 13 aprile 2026, n. 50
Procedura penale: l'indagato può impugnare il sequestro preventivo se ha un interesse concreto e attuale alla rimozione
In tema di sequestro preventivo, la persona sottoposta alle indagini preliminari è legittimata a proporre istanza di riesame della misura, allegando un proprio interesse, concreto e attuale, alla rimozione di questa.
Corte di cassazione, sezioni unite penali, 25 settembre 2025, n. 7983 (dep. 27 febbraio 2026)
Circolazione stradale: sulla revoca della patente di guida ex art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 285/1992 (incidente provocato da conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) decide il giudice ordinario
Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, configurandosi nella specie posizioni giuridiche di diritto soggettivo, le controversie riguardanti i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 186, comma 2-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («Nuovo codice della strada»), il quale prevede l'applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. ● V. anche Corte cost., sent. n. 194/2023, in questa Rivista.
Consiglio di Stato, sezione VI, 18 marzo 2026, n. 2290
Processo amministrativo: l'art. 34, comma 3, c.p.a., che consente di accertare l'illegittimità dell'atto ai soli fini risarcitori, non trova applicazione nei giudizi in materia di accesso ex art. 116 c.p.a.
L'art. 34, comma 3, c.p.a. - a norma del quale, «[q]uando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori» - non trova applicazione nei giudizi in materia di accesso ex art. 116 c.p.a.
Consiglio di Stato, sezione V, 16 marzo 2026, n. 2122
Edilizia: il soppalco che non aumenta il carico urbanistico non richiede il permesso di costruire
In tema di edilizia, la realizzazione di un soppalco che non comporti un aumento del carico urbanistico non necessita del rilascio del permesso di costruire.
Consiglio di Stato, sezione IV, 13 marzo 2026, n. 2088
Ambiente: le attività di trattamento e recupero dei rifiuti non sono oggetto di privativa comunale
L'esercizio delle attività di trattamento e recupero dei rifiuti non è assoggettato dalla legge a privativa (comunale), ma rientra nell'ambito della libera concorrenza.
Consiglio di Stato, sezione IV, 11 marzo 2026, n. 1976
Procedura penale: non viola la presunzione d'innocenza l'art. 578-bis c.p.p. (decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione)
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Lecce in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, § 2, CEDU, nonché in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 e all'art. 48 CDFUE - dell'art. 578-bis c.p.p., a norma del quale, «[q]uando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato».
Corte costituzionale, 9 aprile 2026, n. 49
Tutela del paesaggio: l'«indennità pecuniaria» ex art. 167 d.lgs. 42/2004 ha natura sanzionatoria
L'«indennità pecuniaria» prevista dall'art. 167, comma 5, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 («Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»), riveste natura sanzionatoria, sicché la relativa obbligazione non si trasmette agli aventi causa del trasgressore. ● V. anche, in questa Rivista: Corte cost., sent. n. 19/2024; CdS, sez. VII, sent. n. 4946/2024; CGARS, sentt. nn. 490/2024, 95/2021 e 853/2020; TAR Piemonte, sez. II, sent. n. 576/2025; TAR Sicilia, sez. III, sent. n. 3330/2024.
CGA Regione Siciliana, 30 marzo 2026, n. 194
Diritto amministrativo: la revoca in autotutela di un provvedimento favorevole al destinatario dev'essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990
Il provvedimento che dispone la revoca in autotutela di un precedente provvedimento ampliativo della sfera giuridica del destinatario dev'essere preceduto, a pena d'illegittimità, dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»). ● V. anche TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent. n. 991/2024, in questa Rivista.
TAR Basilicata, 27 marzo 2026, n. 138
Appalti pubblici: la procedura di affidamento diretto nella quale si prevede un confronto tra preventivi è una vera e propria gara
La procedura di affidamento diretto di un contratto pubblico ex art. 50 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), nell'ambito della quale sia previsto il confronto, secondo il criterio del minor prezzo, delle offerte presentate dagli operatori economici invitati a partecipare integra una vera e propria gara d'appalto, con conseguente applicazione della relativa disciplina codicistica.
TAR Campania, sezione VIII, 26 marzo 2026, n. 2078