Contratti pubblici: gli atti interni adottati dalla P.A. a seguito della pubblicazione di un avviso esplorativo non fanno sorgere un affidamento qualificato alla conclusione dell'affare

Gli atti interni con cui l'Amministrazione, a seguito della pubblicazione di un avviso esplorativo, individui l'offerta ritenuta preferibile non sono idonei, in assenza di una successiva manifestazione di volontà formalizzata e comunicata all'offerente, a determinare né un vincolo negoziale né un affidamento qualificato alla conclusione dell'affare (fattispecie riguardante un'indagine di mercato per l'individuazione di un immobile da adibire a centro per l'impiego).

Consiglio di Stato, sezione V, 15 settembre 2026, n. 6902

Appalti pubblici: il "superminimo" riconosciuto unilateralmente dal concorrente non rileva ai fini dell'equivalenza delle tutele economiche tra CCNL

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, la verifica di equivalenza delle tutele economiche ex art. 11 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), non può fondarsi sul mero raffronto tra il contratto collettivo nazionale di lavoro indicato dalla stazione appaltante e un diverso contratto collettivo unilateralmente integrato dall'offerente mediante superminimi o altri emolumenti aggiuntivi, potendo tali elementi assumere rilievo soltanto qualora si traducano in obbligazioni effettivamente vincolanti, verificabili e coercibili nella fase esecutiva, idonee ad assicurare concretamente ai lavoratori un trattamento almeno equivalente. ● V. anche CdS, sez. V, sent. n. 3209/2026, in questa Rivista.

Consiglio di Stato, sezione VII, 14 settembre 2026, n. 6874

Procedimento amministrativo: l'omissione del preavviso di rigetto (art. 10-bis l. 241/1990) comporta l'illegittimità del provvedimento finale anche se questo ha natura vincolata

In tema di procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), l'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis l. cit. (c.d. preavviso di rigetto) comporta di per sé l'illegittimità del provvedimento finale, anche nell'ipotesi in cui questo abbia natura vincolata.

CGA Regione Siciliana, 4 agosto 2026, n. 554

Diritto penale: non è incostituzionale l'art. 162-ter, comma 4, c.p., là dove prevede che il reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) non può estinguersi mediante condotte riparatorie

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 162-ter, comma 4, c.p., là dove stabilisce che le disposizioni relative all'estinzione del reato per condotte riparatorie «non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis» (atti persecutori).

Corte costituzionale, 25 settembre 2026, n. 154

Procedure concorsuali: i chiarimenti della Suprema Corte sul «valore di liquidazione» ex art. 87, comma 1, lett. c), d.lgs. 14/2019 nel concordato preventivo in continuità

Nel concordato preventivo in continuità, la verifica di ammissibilità cui è chiamato il tribunale secondo un criterio di legalità sostanziale riguarda anche la modalità di determinazione del valore di liquidazione, di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 («Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»), la cui corretta individuazione assolve sia all'essenziale funzione informativa ai fini del consapevole esercizio del voto, sia a parametro di legittimità della proposta nell'ipotesi in cui la stessa preveda un soddisfacimento dei creditori attraverso il meccanismo della relative priority rule (RPR); con la conseguenza che, nel caso di continuità indiretta, fondata sull'offerta di acquisto dell'azienda da parte di un terzo, risulta illegittimo e non in linea con detta modalità di determinazione escludere dal valore di liquidazione l'entità economica di tale offerta, assumendo quale parametro alternativo una stima inferiore, fondata sulla liquidazione atomistica e disgregativa dei beni aziendali, che proprio l'offerta, vieppiù ove validata dal già espletato procedimento competitivo, fa divenire incongruo valore di riferimento concreto.

Corte di cassazione, sezione I civile, 9 luglio 2026, n. 22960

Circolazione stradale: illegittimo l'accertamento di un'infrazione effettuato con un'apparecchiatura PARVC non omologata

In tema di circolazione stradale, è illegittimo l'accertamento di un'infrazione effettuato mediante un'apparecchiatura PARVC (Project Automation Red Violation Control) non omologata, essendo a tal fine insufficiente la mera approvazione ministeriale dell'apparecchiatura stessa. ● V. anche, in questa Rivista, fra le altre: Corte cost., sent. n. 113/2015; Cass. civ., sez. II, ordd. nn. 10505/2024, 26511/2023, 23330/2020, 8060/2019 e 1661/2019.

Corte di cassazione, sezione II civile, 26 giugno 2026, n. 21861

Aiuti di Stato: la normativa italiana che esclude le imprese in amministrazione straordinaria dalle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di gas naturale o di energia elettrica non contrasta col diritto UE

L'art. 107, § 3, lett. c), TFUE, letto in combinato disposto con gli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede l'esclusione delle imprese sottoposte al regime dell'amministrazione straordinaria dall'accesso alle agevolazioni previste dal diritto nazionale a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale o di energia elettrica per il motivo che esse rientrano nella nozione di «impresa in difficoltà», ai sensi del punto 20 di detti orientamenti, posto che l'ammissione a tale regime è subordinata allo stato di insolvenza di queste imprese (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal TAR Lombardia).

Corte di giustizia UE, decima sezione, 24 settembre 2026

Lavoro: la Corte di giustizia si pronuncia sulla portata dell'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore circa le condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro ex art. 8, § 1, della direttiva 91/533/CEE

L'art. 8, § 1, della direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «diritti», ai sensi di tale disposizione, riguarda unicamente i diritti derivanti da tale direttiva, quali il diritto, per il lavoratore, di ricevere uno dei documenti previsti all'art. 3 di quest'ultima, cosicché non rientrano in tale nozione i diritti derivanti dal contratto o dal rapporto di lavoro di cui il datore di lavoro deve, mediante un siffatto documento, informare il lavoratore ai sensi dell'art. 2 di detta direttiva (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli).

Corte di giustizia UE, quinta sezione, 24 settembre 2026

Pubblico impiego: sul conferimento di incarichi di elevata qualificazione decide il giudice ordinario

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti le procedure selettive per il conferimento di incarichi di elevata qualificazione (ossia incarichi di lavoro temporanei attribuiti a dipendenti facenti parte dell'area dei funzionari per svolgere compiti di alta responsabilità, autonomia e gestione), esulando queste dall'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 («Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»), e rientrando tale conferimento nel novero degli atti di micro-organizzazione, costituenti esplicazione della capacità e dei poteri del privato datore di lavoro, involgenti posizioni di diritto soggettivo. ● V. anche TAR Calabria, sez. II, sent. n. 25/2026, in questa Rivista.

TAR Campania, sezione III, 15 settembre 2026, n. 5222

Giurisdizione: sull'organizzazione del servizio idrico integrato decide il giudice amministrativo (non il Tribunale superiore delle acque pubbliche)

Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (e non alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche) le controversie riguardanti la scelta del modello di gestione del servizio idrico integrato e il suo affidamento, ossia l'organizzazione (e non le concrete modalità di esercizio) del servizio stesso.

TAR Piemonte, sezione II, 14 settembre 2026, n. 1847

Responsabilità della P.A.: la responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione può sussistere anche in presenza di un provvedimento legittimo

In tema di responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione: 1) la responsabilità precontrattuale della Pubblica Amministrazione si configura ogniqualvolta il comportamento di questa, violando i doveri di correttezza e buona fede, abbia negativamente inciso sulla libertà negoziale del privato e leso il suo legittimo affidamento, indipendentemente dalla legittimità di qualsiasi provvedimento adottato; 2) il privato che chieda di essere risarcito deve dimostrare, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", che la condotta scorretta dell'Amministrazione abbia costituito condicio sine qua non delle scelte negoziali rivelatesi dannose, nel senso che le stesse non sarebbero state compiute qualora l'Amministrazione avesse agito correttamente; 3) nell'azione risarcitoria proposta nei confronti dell'Amministrazione, il principio dispositivo e l'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. operano pienamente, sicché il privato deve fornire prova rigorosa del danno subito, non potendo invocare il metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento; 4) nel caso di mancata stipulazione di un contratto, il risarcimento del danno è normalmente commisurato all'interesse negativo, in quanto volto a porre il privato nella situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato ove non avesse fatto affidamento sul buon esito negoziale; 5) sussiste responsabilità precontrattuale dell'Amministrazione che avvii e porti a compimento una procedura di gara, sino all'aggiudicazione, nonostante la preventiva conoscenza della mancanza di un requisito essenziale necessario per la realizzazione dell'intervento e per il relativo finanziamento, così ingenerando nell'aggiudicatario un affidamento incolpevole sulla possibilità di eseguire il contratto. ● V. anche, in questa Rivista, fra le altre: CdS, ad. plen., sentt. nn. 5/2018 e 2/2017; sez. V, sent. n. 8568/2023; TAR Sicilia, sez. III, sent. n. 698/2020.

TAR Campania, sezione I, 11 settembre 2026, n. 5163

Pianificazione urbanistica: illegittimo il divieto generico di nuove attività industriali che incide su quelle già esistenti

In quanto espressione della discrezionalità pianificatoria dell'Amministrazione, le prescrizioni degli strumenti urbanistici che incidono su attività economiche già legittimamente insediate devono rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità e non possono determinare, neppure indirettamente, un effetto espulsivo dell'attività esistente; sicché deve ritenersi illegittima una previsione urbanistica che, attraverso un divieto generico e non adeguatamente delimitato, impedisca non solo l'insediamento di nuove attività incompatibili con il contesto territoriale, ma anche la riorganizzazione, l'adeguamento o l'evoluzione dell'attività produttiva già insediata, ove le finalità di tutela del territorio possano essere perseguite mediante misure meno gravose.

TAR Lombardia, sezione IV, 9 settembre 2026, n. 4188

Appalti pubblici: l'operatore economico che non ha partecipato a una procedura di affidamento diretto non è titolare del diritto di accesso ex lege 241/1990, ma può esercitare il diritto di accesso civico generalizzato ex d.lgs. 33/2013

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, l'operatore economico che non abbia partecipato a una procedura di affidamento diretto non è titolare, ai sensi degli artt. 22 ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso ai dati riservati o ai segreti tecnici o commerciali dell'affidatario; tuttavia, può esercitare il diritto di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 («Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»), agli atti e alle informazioni relativi a detta procedura, fermo il necessario bilanciamento con gli interessi pubblici e privati tutelati dall'art. 5-bis del medesimo decreto, con conseguente oscuramento dei dati riservati e dei segreti tecnici o commerciali. ● V. anche CdS, ad. plen., sent. n. 10/2020, in questa Rivista.

TAR Veneto, sezione I, 7 settembre 2026, n. 1773

Appalti pubblici: la mancata dichiarazione da parte dell'operatore economico di voler ricorrere al subappalto necessario non è sanabile col soccorso istruttorio

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: a) la dichiarazione di ricorrere al subappalto necessario (o qualificante), allorché il concorrente sia privo della qualificazione richiesta per una categoria a qualificazione obbligatoria, si distingue funzionalmente e giuridicamente dalla mera dichiarazione di subappalto facoltativo (o generale) e dev'essere resa in maniera espressa, ove prevista dalla lex specialis; b) nell'ambito della disciplina del subappalto ordinario, la mera dichiarazione di subappaltare la categoria non può essere equiparata a quella di subappalto necessario né può essere successivamente integrata o modificata mediante soccorso istruttorio, poiché quest'ultimo non può essere utilizzato per supplire alla mancanza di un requisito di partecipazione né per modificare la dichiarazione originariamente resa. ● V. anche TAR Sicilia, sez. I, sent. n. 1916/2026, in questa Rivista.

TAR Sardegna, sezione I, 4 settembre 2026, n. 1119

Processo amministrativo: la sopravvenuta carenza o l'estinzione dell'interesse al ricorso di primo grado comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza appellata

Nel giudizio amministrativo, il rapporto processuale rimane unitario nel corso dei due gradi di giudizio, cosicché la sopravvenuta carenza o l'estinzione dell'interesse al ricorso di primo grado rilevano anche qualora si producano in grado di appello, comportando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. II, sentt. nn. 8314/2023, 3739/2021, 7527/2019 e 5861/2019; sez. III, sentt. nn. 1623/2022 e 3162/2020; sez. VII, sentt. nn. 10054/2024 e 2315/2023; CGARS, sent. n. 856/2021.

Consiglio di Stato, sezione VII, 9 settembre 2026, n. 6849

Pubblico impiego: la declaratoria di incostituzionalità non travolge gli inquadramenti non impugnati (e il giudice comune non può disapplicare la legge per ovviare al loro consolidamento)

Nell'ambito del pubblico impiego, il limite agli effetti retroattivi delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, desumibile dal combinato disposto degli artt. 136 Cost. e 30 della l. 11 marzo 1953, n. 87 («Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale»), comprende le singole situazioni giuridiche derivanti da atti di inquadramento ormai consolidatisi per decorso del termine decadenziale di impugnazione, anche qualora il rapporto di lavoro sia ancora in corso; sicché la successiva dichiarazione di incostituzionalità della disciplina applicata non consente di rimettere indirettamente in discussione dette situazioni attraverso l'impugnazione di successivi atti della carriera, né il giudice comune può, per superare tale consolidamento, disapplicare quella disciplina, stante il carattere accentrato del sindacato di costituzionalità delle leggi.

Consiglio di Stato, sezione VI, 4 settembre 2026, n. 6803

Processo amministrativo: il TAR che nell'ordinanza cautelare ha espressamente affermato la propria competenza non può, se l'ordinanza non è impugnata, cambiare idea in sede di merito

In tema di processo amministrativo: 1) ai sensi del combinato disposto degli artt. 15, commi 1 e 2, e 92, comma 5, c.p.a., il giudice di primo grado che, nell'emettere un'ordinanza cautelare, abbia espressamente ritenuto sussistere la propria competenza non può, in assenza di impugnazione di tale ordinanza, mutare avviso e dichiararsi incompetente in sede di merito; 2) ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a., il giudice ha il potere-dovere di riqualificare la domanda giudiziale tenendo conto della natura sostanziale del petitum e della causa petendi, non essendo vincolato né dal nomen juris usato dal ricorrente né dalle norme giuridiche che questi assume essere violate (ciò che costituisce null'altro che applicazione del canone jura novit curia), senza tuttavia poter modificare sostanzialmente la domanda, ossia decidere su un diverso petitum o sulla base di una diversa causa petendi (ciò che, invece, integrerebbe una violazione del principio dispositivo che connota il processo amministrativo); 3) la rinuncia a singoli motivi di ricorso da parte del ricorrente è sempre possibile, costituendo espressione di una strategia processuale direttamente discendente dal principio dispositivo, non è soggetta alle stesse formalità previste per la rinuncia all'intera azione e impone al giudice di non esaminare i motivi rinunciati (annulla con rinvio ex art. 105, comma 1, c.p.a. la sentenza impugnata).

Consiglio di Stato, sezione III, 1° settembre 2026, n. 6738

Responsabilità amministrativa: un'importante pronuncia della Corte dei conti su decorrenza della prescrizione, rapporti fra giudizio contabile e quello penale, nonché cumulo del risarcimento del danno patrimoniale con la confisca del profitto del reato

In tema di responsabilità amministrativa: 1.a) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. 14 gennaio 1994, n. 20 («Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»), come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 6), della l. 7 gennaio 2026, n. 1 («Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale»), il termine quinquennale di prescrizione del credito erariale decorre dalla verificazione del fatto dannoso, purché il danno sia oggettivamente conoscibile, senza che assuma rilievo la sua effettiva conoscenza da parte dell'amministrazione o della Corte dei conti, salvo il caso di doloso occultamento del danno, nel quale la prescrizione decorre dalla scoperta del nocumento; 1.b) la costituzione di parte civile dell'amministrazione danneggiata nel processo penale è idonea a interrompere la prescrizione del credito erariale e, giusta gli artt. 2943 e 2945 c.c., l'effetto interruttivo si protrae per tutta la durata del processo sino al passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce, ove sussista identità del fatto generatore della responsabilità penale e di quella amministrativa; 2.a) la sentenza penale di secondo grado che, dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, pronunci, ai sensi dell'art. 578, comma 1, c.p.p., ai soli effetti civili, condannando l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, non contrasta con la presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, secondo comma, Cost., poiché l'accertamento richiesto ai fini della decisione sulle conseguenze civili del fatto non equivale a una dichiarazione di responsabilità penale; 2.b) tale pronuncia di proscioglimento per prescrizione non produce nel giudizio di responsabilità amministrativa gli effetti di giudicato previsti dall'art. 652 c.p.p., norma eccezionale e di stretta interpretazione, sicché il giudice contabile conserva autonomia nella valutazione dei fatti e della responsabilità amministrativa, fermo restando che dal danno risarcibile devono essere detratte le somme eventualmente già corrisposte dall'amministrazione danneggiata in esecuzione delle statuizioni civili; 3.a) in virtù del principio di alternatività tra la confisca del profitto del reato e il risarcimento del danno patrimoniale corrispondente, il giudice contabile, una volta accertata la sovrapponibilità tra la somma confiscata e la posta di danno erariale oggetto della domanda, deve detrarre dal risarcimento l'importo già acquisito mediante confisca, evitando una duplicazione del ristoro; 3.b) spetta all'amministrazione danneggiata promuovere dinanzi al giudice dell'esecuzione penale le iniziative necessarie a ottenere la concreta attribuzione in proprio favore delle somme confiscate, ai sensi dell'art. 104-bis, comma 1-sexies, disp. att. c.p.p.

Corte dei conti, sezione II centrale d'appello, 5 agosto 2026, n. 128

Diritto civile: il danno da violazione delle distanze legali fra costruzioni va allegato e provato

Il danno derivante dalla violazione delle distanze legali fra costruzioni non è risarcibile per il solo fatto della violazione, ma dev'essere allegato e, ove occorra, provato, anche mediante presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza, dal soggetto che l'ha subito.

Corte di cassazione, sezione II civile, 17 giugno 2026, n. 20490

Mutuo a tasso variabile: il TAN può essere ricostruito, ma l'Euribor dev'essere determinabile senza ambiguità

In tema di contratto di mutuo a tasso variabile: a) la clausola relativa agli interessi è validamente stipulata quando il tasso, anche se non espressamente indicato nel suo valore numerico, sia determinato o determinabile sulla base di criteri ed elementi oggettivamente individuabili; b) allorché il tasso sia commisurato a un indice variabile, quale l'Euribor, devono essere univocamente individuabili anche le modalità di rilevazione e di calcolo del parametro, comprese, ove rilevanti, quelle relative alla base temporale e al divisore utilizzato, non potendo residuare margini di incertezza tali da impedire la determinazione del tasso applicabile nel corso del rapporto.

Corte di cassazione, sezione II civile, 11 giugno 2026, n. 19348