Appalti pubblici: la carenza della programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi (art. 37 d.lgs. 36/2023) non inficia ex se le procedure di affidamento successive
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: 1) l'interesse dell'operatore economico classificatosi al terzo posto della graduatoria finale ad impugnare l'aggiudicazione è configurabile soltanto qualora, all'esito della c.d. prova di resistenza, l'accoglimento delle censure sia idoneo a procurargli un'utilità concreta, attuale e immediata, ossia la reale possibilità di conseguire l'aggiudicazione oppure, in alternativa, la rinnovazione dell'intera gara per vizi di carattere generale; 2) la programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi, di cui all'art. 37 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), pur costituendo una fase strutturale del ciclo di vita del contratto pubblico e dovere funzionale dell'Amministrazione, opera principalmente come presidio di razionalità gestionale, tempestività ed efficienza, senza che la sua eventuale carenza comporti ex se l'invalidità delle procedure di affidamento successive. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. IV, sent. n. 1179/2022; TAR Campania, sez. II, sent. n. 3643/2023; TAR Lombardia, sez. IV, sent. n. 2528/2021; TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. n. 1427/2025; TAR Veneto, sez. III, sent. n. 1305/2024.
TAR Toscana, sezione II, 16 giugno 2026, n. 1231
Ambiente: non è incostituzionale la normativa della Toscana sugli interventi avviati nei siti protetti della rete «Natura 2000» senza la previa sottoposizione alla VIncA o in difformità da essa
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. - della normativa della Regione Toscana (l. 50/2025) che prevede la sospensione eventuale, anziché obbligatoria, dei lavori relativi a progetti avviati nei siti protetti della rete «Natura 2000» senza la previa sottoposizione alla valutazione di incidenza ambientale (VIncA) o in sostanziale difformità da essa.
Corte costituzionale, 30 giugno 2026, n. 116
Diritto di accesso: gli atti delle società in house relativi alla gestione del rapporto di lavoro col personale dipendente sono sottratti all'accesso
Gli atti delle società in house relativi alla gestione del rapporto di lavoro col personale dipendente sono sottratti all'accesso, sia documentale (l. 241/1990) sia civico generalizzato (d.lgs. 33/2013), costituendo esplicazione dell'autonomia negoziale di soggetti privati. ● V. anche CdS, ad. plen., sent. n. 13/2016, e sez. V, sent. n. 8415/2025, entrambe in questa Rivista.
Consiglio di Stato, sezione V, 16 giugno 2026, n. 4800
Edilizia e urbanistica: legittimo il diniego del permesso di costruire per l'esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale, se non si può dimostrare l'esatta consistenza dell'immobile preesistente
In tema di edilizia e urbanistica: 1) costituisce costruzione ex novo (e non già ristrutturazione, né tantomeno restauro o risanamento conservativo), come tale soggetta a permesso di costruire secondo le regole urbanistiche vigenti al momento della presentazione dell'istanza del privato, la ricostruzione di un intero fabbricato diruto da lungo tempo e del quale residuino allora solo piccole frazioni dei muri, di per sé inidonee a definire l'esatta volumetria della preesistenza, in quanto l'effetto ricostruttivo così perseguito mira non a conservare o, se del caso, a consolidare un edificio comunque definito nelle sue dimensioni, né alla sua demolizione e fedele ricostruzione, bensì a realizzarne uno del tutto nuovo e diverso; 2) è legittimo il diniego del permesso di costruire per l'esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale, qualora sia impossibile dimostrare l'esatta consistenza dell'immobile preesistente.
Consiglio di Stato, sezione IV, 12 giugno 2026, n. 4735
Edilizia e urbanistica: l'apposizione di cancelli e recinzioni per la delimitazione della proprietà privata non richiede alcun titolo abilitativo
In tema di edilizia e urbanistica, l'apposizione di cancelli e recinzioni, funzionali alla delimitazione della proprietà privata, costituisce esercizio dello ius excludendi alios e s'inquadra, anche in relazione ai materiali utilizzati, tra gli interventi «di finitura di spazi esterni» di cui all'art. 6, comma 1, lett. e-ter), del d.P.R. 30 giugno 2001, n. 380 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»], ossia fra le ipotesi di edilizia libera, non richiedendo perciò alcun titolo abilitativo.
Consiglio di Stato, sezione II, 10 giugno 2026, n. 4676
Processo amministrativo: l'opposizione di terzo non può essere proposta da coloro la cui situazione giuridica sia collegata solo di riflesso a quella delle parti in causa
In tema di processo amministrativo, l'opposizione di terzo ex art. 108, comma 1, c.p.a. può essere proposta: a) dai controinteressati pretermessi; b) dai controinteressati sopravvenuti (beneficiari di un atto conseguenziale, quando una sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto all'esito di un giudizio cui siano rimasti estranei); c) dai controinteressati non facilmente identificabili; d) in generale, dai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione. Non sono, invece, legittimati a proporla i titolari di una situazione giuridica derivata ovvero i soggetti interessati solo di riflesso (nel caso di specie, il proprietario di un terreno adiacente a quello di un immobile oggetto di una domanda di condono edilizio). ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. II, sent. n. 7802/2024; sez. III, sent. n. 2465/2025; sez. V, sent. n. 8461/2024; sez. VII, sent. n. 4656/2023; CGARS, sent. n. 27/2021.
CGA Regione Siciliana, 11 maggio 2026, n. 312
Procedura penale: la temporanea assenza dell'imputato presso il domicilio dichiarato o eletto non legittima la notificazione di un atto presso lo studio del difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p.
In tema di procedura penale, l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore a norma dell'art. 161, comma 4, c.p.p., non è integrata da una assenza meramente temporanea del destinatario, occorrendo invece che detta assenza determini una irreperibilità irreversibile e, consequenzialmente, una radicale inidoneità del domicilio dichiarato o eletto; ciò perché la dichiarazione o elezione di domicilio - anche in costanza di un rapporto fiduciario ancora sussistente, tra l'imputato ed il proprio difensore - impone infatti che la notifica venga effettuata, in prima battuta, nel domicilio indicato dall'imputato; e alla violazione di tale obbligo consegue il verificarsi di una nullità di ordine generale. ● V. anche Cass. pen., sez. un., sent. n. 58120/2017, e sez. I, sent. n. 23356/2018, entrambe in questa Rivista.
Corte di cassazione, sezione I penale, 10 aprile 2026, n. 15621 (dep. 29 aprile 2026)
Procedura civile: il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto
In tema di procedura civile, nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento; ciò in quanto il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e, pertanto, tutte le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio e anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia [nel caso di specie, un condominio, in sede di opposizione avverso la richiesta, avanzata da un Comune, di pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), aveva eccepito l'esistenza di un giudicato esterno a sé favorevole]. ● V. anche Cass. civ., sez. III, ord. n. 457/2025, in questa Rivista.
Corte di cassazione, sezione I civile, 21 maggio 2026, n. 15609
Assicurazione RC auto: la direttiva 2009/103/CE non osta a che un incidentato possa cedere a un terzo, dietro corrispettivo, il credito da risarcimento dei danni vantato verso la compagnia assicuratrice
L'art. 1, punto 2, nonché gli artt. 3, 18 e 28 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che consente a una persona che ha subito danni alle cose a seguito di un incidente stradale e che per questo ha ottenuto, dall'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile per gli autoveicoli, un risarcimento, ma che ritiene che quest'ultimo non risarcisca integralmente tali danni, di cedere a un terzo, dietro corrispettivo, il suo credito, pari alla differenza tra, da un lato, il valore stimato del risarcimento integrale di detti danni e, dall'altro, il risarcimento che le è stato già versato da tale impresa, di modo che tale terzo possa agire in giudizio, in nome e per conto proprio, per chiedere il pagamento di tale credito a detta impresa.
Corte di giustizia UE, nona sezione, 25 giugno 2026
Ordinamento penitenziario: non sono incostituzionali gli artt. 69 e 69-bis l. 354/1975, là dove attribuiscono al magistrato di sorveglianza la competenza a decidere sulla liberazione anticipata anche nel caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Napoli in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - degli artt. 69 e 69-bis della l. 26 luglio 1975, n. 354 («Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»), nell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, costituente "diritto vivente", secondo cui spetta al magistrato di sorveglianza (e non al giudice dell'esecuzione penale) la competenza a provvedere sull'istanza di liberazione anticipata anche nel caso in cui sia stata comminata, o applicata su richiesta, la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
Corte costituzionale, 25 giugno 2026, n. 114
Edilizia e urbanistica: l'ordine di demolizione di un'opera abusiva deve indicare specificamente i singoli destinatari ed essere portato a loro conoscenza per mezzo di notifica individuale
In tema di edilizia e urbanistica, l'ordinanza di demolizione di un'opera abusiva deve indicare specificamente i destinatari ed essere portata a loro conoscenza per mezzo di notifica individuale, non surrogabile con forme di pubblicità collettiva. ● V. anche CdS, sez. II, sent. n. 3078/2024, in questa Rivista.
TAR Liguria, sezione II, 15 giugno 2026, n. 798
Immigrazione: sul rigetto della domanda di visto per ricongiungimento familiare decide il giudice ordinario
In tema di immigrazione, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 («Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»), e dell'art. 8 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 («Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri»), appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti: 1) il diniego del nullaosta al ricongiungimento familiare o del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare; 2) il riconoscimento dei diritti derivanti dalla qualità di familiare di cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea. ● V. anche, in questa Rivista: TAR Campania, sez. VI, sent. n. 5094/2023; TAR Lazio, sez. I-ter, sent. n. 2795/2025; TAR Lombardia, sez. III, sent. n. 142/2024, e sez. IV, sent. n. 294/2022; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. n. 1089/2022; TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. n. 1363/2025.
TAR Lazio, sezione V-quater, 11 giugno 2026, n. 10848
Acquisizione sanante: sulla mancata liquidazione dell'indennizzo decide il giudice ordinario
In tema di espropriazione per pubblica utilità, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie nelle quali sia dedotta la illegittimità in sé del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)»], per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge, anche ai fini della valutazione delle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, in relazione ai contrapposti interessi privati e all'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; mentre spetta al giudice ordinario conoscere delle controversie attinenti all'entità dell'indennizzo o alla misura del risarcimento del danno. ● V. anche, in questa Rivista: Cass. civ., sez. un., sentt. nn. 20691/2021, 15283/2016 e 22096/2015; CdS, sez. IV, sentt. nn. 2382/2026, 1778/2017, 5530/2015 e 4777/2015; TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. n. 495/2023; TAR Lazio, sez. V, sent. n. 9677/2023; TAR Lombardia, sez. IV, sent. n. 2067/2025; TAR Marche, sez. I, sent. n. 288/2025; TAR Toscana, sez. I, sent. n. 890/2015.
TAR Lazio, sezione II-bis, 10 giugno 2026, n. 10650
Appalti pubblici: la revisione dei prezzi può aver luogo soltanto nel caso di proroga (e non anche di rinnovo) del contratto
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, l'istituto della revisione dei prezzi è applicabile solo alle proroghe contrattuali, previste come tali ab origine negli atti di gara e oggetto dell'accordo a monte tra le parti, che si risolvono essenzialmente in un prolungamento temporale del rapporto negoziale, note ai concorrenti che partecipano alla procedura selettiva e, quindi, da costoro considerate nell'offerta economica presentata. ● V. anche TAR Sicilia, Catania, sez. III, sent. n. 2925/2024, in questa Rivista.
TAR Abruzzo, Pescara, 9 giugno 2026, n. 308
Immunità parlamentare: per l'acquisizione e l'utilizzo in un processo penale di videoregistrazioni occultamente effettuate da un privato di conversazioni riservate del parlamentare è necessaria l'autorizzazione della Camera di appartenenza
Nell'accogliere un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale di Modena, la Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava al predetto Tribunale disporre, con l'ordinanza collegiale del 13 settembre 2024, l'acquisizione e l'utilizzazione delle videoregistrazioni occultamente effettuate da A.B., nelle date del 12 luglio, 19 luglio e 18 ottobre 2014, aventi a oggetto le conversazioni in presenza intercorse tra lui e il senatore Carlo Amedeo Giovanardi, nonché tra quest'ultimo e soggetti terzi, in collegamento telefonico, in assenza dell'autorizzazione del Senato della Repubblica ex artt. 68, terzo comma, Cost. e 4 l. 20 giugno 2003, n. 140 («Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato»); e, per l'effetto, ha annullato l'ordinanza de qua.
Corte costituzionale, 23 giugno 2026, n. 111
Processo amministrativo: l'accoglimento del motivo d'appello con cui si lamenta l'erroneo ordine di esame delle censure proposte in primo grado non comporta la regressione del giudizio davanti al TAR ex art. 105 c.p.a.
In tema di processo amministrativo: 1) nel giudizio di appello, il Consiglio di Stato non può rilevare d'ufficio l'erroneo ordine di esame dei motivi formulati dal ricorrente in primo grado: a) qualora la parte appellata non li abbia riproposti ritualmente nelle forme previste dall'art. 101, comma 2, c.p.a., nel caso di assorbimento non consentito; b) qualora la parte interessata non abbia proposto appello, nel caso di mancato assorbimento necessario; 2) l'accoglimento del motivo d'appello con cui si lamenta l'erroneo ordine di esame delle censure proposte in primo grado non comporta la regressione del giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale; 3) la «nullità della sentenza», quale ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a., è determinata dalla carenza dei requisiti formali dell'atto giurisdizionale in sé considerato, tra cui rientra il difetto assoluto della motivazione, anche nelle sembianze della "motivazione apparente", in quanto tautologica o assertiva o avulsa dalla specifica situazione fattuale o giuridica su cui verte la controversia; 4) il difetto assoluto della motivazione dev'essere valutato con riferimento alla sentenza nella sua globalità e rispetto al ricorso proposto unitariamente inteso, e non in maniera parcellizzata o frammentata, facendo riferimento ai singoli motivi o alle singole domande formulate all'interno di esso. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, ad. plen., sentt. nn. 10/2025, 16/2024 e 10/2018.
Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 22 giugno 2026, n. 2
Processo amministrativo: il ricorso per l'ottemperanza di un'ordinanza di assegnazione di somme ex art. 553 c.p.c. all'esito di pignoramento presso terzi va notificato, oltre che alla P.A. (terzo pignorato), anche al privato debitore originario
In tema di processo amministrativo: 1) il divieto di nuovi documenti in appello, sancito dall'art. 104 c.p.a., vale soltanto per l'originario ricorrente, e non anche per l'appellante già resistente in primo grado, potendo questi dedurre qualunque motivo d'impugnazione della sentenza e addurre prove anche non prodotte nel giudizio di prime cure; 2) il ricorso per l'ottemperanza di un'ordinanza di assegnazione di somme ex art. 553 c.p.c. all'esito di un pignoramento presso terzi dev'essere notificato a tutte le parti della procedura espropriativa, e pertanto, oltre che all'Amministrazione (quale terzo pignorato), anche al privato debitore originario; 3) l'omessa notifica di tale ricorso alle parti del giudizio da cui deriva il giudicato da eseguire, diverse dalla Pubblica Amministrazione, è causa (non già di inammissibilità, mancando una disposizione che la preveda, bensì) di annullamento con rimessione della causa ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a. per difetto di contraddittorio, rilevabile anche d'ufficio.
Consiglio di Stato, sezione V, 8 giugno 2026, n. 4590
Appalti pubblici: l'equivalenza del prodotto offerto dev'essere valutata secondo un criterio sostanziale e funzionale
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: a) sussistendone i presupposti, la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, bensì sulla base di criteri di conformità sostanziale (e funzionale) delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando vengano in pratica comunque soddisfatte; b) è onere dell'offerente indicare l'equivalenza funzionale del prodotto, esplicitando cioè le caratteristiche di quello offerto rispetto alle prescrizioni della lex specialis; c) le valutazioni della stazione appaltante in ordine all'equivalenza del prodotto offerto, essendo espressione di ampia discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità, salva l'ipotesi della loro manifesta irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità oppure del travisamento dei fatti.
Consiglio di Stato, sezione V, 5 giugno 2026, n. 4508
Processo amministrativo: va annullata con rinvio la sentenza del giudice che ha erroneamente dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
In tema di processo amministrativo, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., dev'essere annullata con rimessione della causa la sentenza del giudice che abbia erroneamente dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse allo stesso. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, ad. plen., sentt. nn. 10/2025, 16/2024 e 10/2018; sez. III, sent. n. 2340/2025; sez. IV, sentt. nn. 3069/2026, 3009/2025 e 2111/2025; sez. VI, sent. n. 449/2025; sez. VII, sent. n. 9720/2025.
Consiglio di Stato, sezione IV, 3 giugno 2026, n. 4417
Elezioni: la preferenza al candidato consigliere comunale, pur non accompagnata dal segno sulla lista di appartenenza, si estende a questa e al candidato sindaco cui è collegata solo se correttamente inserita nel relativo riquadro
In tema di elezioni: 1) in virtù del principio generale del favor voti, occorre acclarare se, nel caso concreto, l'anomalia del voto non trovi ragionevole giustificazione in cause diverse dalla volontà dell'elettore di farsi identificare, tenendo conto dell'effettiva capacità dello stesso di apprendere ed osservare appieno le istruzioni per l'espressione del suffragio; 2) poiché la legge non impone di esprimere il voto a una lista con un crocesegno, ma fa riferimento a un "contrassegno", è del tutto legittimo qualunque segno grafico - purché non anomalo e, quindi, potenzialmente idoneo al riconoscimento - a far ritenere valido il voto espresso; 3) l'elettore il quale abbia commesso un errore materiale nell'esprimere il proprio voto è tenuto a chiedere al seggio la sostituzione della scheda, in modo da evitarne l'annullamento in sede di spoglio; 4) l'espressione della preferenza al candidato consigliere comunale, pur non accompagnata dal segno sulla lista di appartenenza del medesimo, si estende alla relativa lista e al candidato sindaco ad essa facente capo solo se la preferenza stessa sia stata correttamente inserita nel relativo riquadro, determinandosi altrimenti la nullità del voto perché affetto da insanabile contraddittorietà; 5) ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 («Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali»), è ammesso al voto assistito soltanto l'elettore che presenti una disabilità fisica (cecità, amputazione delle mani, paralisi o altro impedimento di analoga gravità), e non anche quello che versi in una condizione di disabilità cognitivo-mentale; 6) l'ammissione al voto assistito può ritenersi legittima a condizione che l'infermità fisica sia attestata da certificati medici allegati ai verbali delle operazioni elettorali oppure, in mancanza, sia adeguatamente descritta in questi ultimi.
Consiglio di Stato, sezione V, 1° giugno 2026, n. 4360