Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione IV
Sentenza 9 giugno 2025, n. 2067
Presidente: Nunziata - Estensore: Caccamo
FATTO E DIRITTO
1. Il Fallimento dell'Impresa Contardi s.r.l. in Liquidazione (di seguito solo "Fallimento Contardi"), odierno ricorrente, espone in fatto le circostanze che possono riassumersi nei loro tratti essenziali come segue:
- con delibera del Consiglio comunale n. 81/2015 del 26 novembre 2015, il Comune di Codogno stabiliva di acquisire al patrimonio comunale indisponibile ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 la porzione dell'ex Collegio Ognissanti, facente parte del complesso edilizio della Scuola Media Ognissanti sita nel medesimo Comune, di proprietà dell'Impresa Contardi s.r.l., determinando altresì l'importo da corrispondere, comprensivo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e del risarcimento per l'occupazione senza titolo; in detta sede, il Comune dava atto che tale indennità sarebbe stata corrisposta all'istituto bancario Banca di Credito Cooperativo Laudense Lodi soc. coop. (di seguito, solo "Banca di Credito Cooperativo"), in qualità di creditore privilegiato siccome beneficiario di ipoteca volontaria sull'immobile oggetto dell'acquisizione;
- in data 23 dicembre 2015 veniva emanato il decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile dell'immobile in questione e le somme dovute al privato in relazione alla procedura di acquisizione venivano depositate presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia Lodi e, successivamente, presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Milano;
- la società proprietaria adiva la Corte d'appello di Milano con ricorso in opposizione alla stima ex art. 702-bis c.p.c. e art. 29 del d.lgs. n. 150/2011, domandando la corretta determinazione degli indennizzi e del risarcimento previsti dall'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001; interveniva in giudizio anche la Banca di Credito Cooperativo chiedendo che fosse disposto il pagamento in suo favore delle somme eventualmente riconosciute come dovute;
- all'esito della trattazione della causa, in accoglimento delle richieste di parte attrice, con ordinanza del 13 dicembre 2017 la Corte d'appello determinava in euro 466.400,00 l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale, in euro 46.640,00 l'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale e in euro 373.120,00 il risarcimento per l'occupazione senza titolo dell'immobile; detta pronuncia veniva quindi impugnata dinanzi alla Corte di cassazione, che, con ordinanza del 16 febbraio 2024, respingeva il ricorso del Comune di Codogno;
- nelle more, il Tribunale di Lodi dichiarava il fallimento dell'impresa Contardi s.r.l. con sentenza n. 58 del 22 novembre 2019 e nominava il Curatore fallimentare; sia la Banca di Credito Cooperativo che il Comune di Codogno facevano richiesta e venivano ammessi al passivo;
- passata in giudicato l'ordinanza della Corte d'appello, il Curatore fallimentare domandava al Comune di Codogno l'autorizzazione al pagamento a favore della procedura della somma depositata presso le sedi della Ragioneria territoriale dello Stato, con impegno alla liquidazione di quanto dovuto alla Banca creditrice ipotecaria;
- con delibera di Giunta comunale n. 197 del 3 settembre 2024, ritenuta la non compensabilità del proprio credito ammesso al passivo con l'indennità di esproprio, l'amministrazione comunale stabiliva di autorizzare il pagamento a favore del Fallimento Contardi;
- con successiva delibera di Giunta comunale n. 230 del 7 ottobre 2024, richiamati gli artt. 56 della legge fallimentare e 155 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il Comune di Codogno determinava tuttavia di opporsi al pagamento dell'indennità di esproprio a favore del Fallimento Contardi e di richiederne la liquidazione a proprio favore;
- in data 10 ottobre 2024, venivano adottati i due decreti di svincolo con i quali l'amministrazione comunale si opponeva alla liquidazione dell'indennità di esproprio al Fallimento Contardi, come stabilito dalla succitata deliberazione, e svincolava i due depositi definitivi a proprio favore in ragione della compensazione effettuata con i crediti vantati dall'ente locale nei confronti della società fallita.
2. Con il presente ricorso, il Fallimento Contardi impugna la deliberazione di Giunta del Comune di Codogno n. 230/2024 e i due correlati decreti di svincolo chiedendone l'annullamento e domandando, altresì, la condanna dell'amministrazione ad "attuare la Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 3 settembre 2024 o, comunque, ad autorizzare nuovamente il pagamento dell'indennità di esproprio a favore del Fallimento dell'Impresa Contardi S.r.l. in Liquidazione e ad adottare appositi decreti attuativi" con i quali disporre lo svincolo delle somme depositate presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia Lodi e di Milano, con nomina di commissario ad acta in caso di inadempimento.
2. A sostegno del gravame deduce censure di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20, 26, 28, 29, 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, irragionevolezza, contraddittorietà e illogicità, abuso di diritto e sviamento di potere, nullità dei provvedimenti impugnati per violazione del giudicato, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 56 e 52 della legge fallimentare, assenza dei presupposti per effettuare la compensazione, violazione dei principi di concorsualità e della par condicio creditorum, violazione degli artt. 2742 e 2808 c.c., illegittima lesione del diritto di ipoteca.
3. Si è costituito il Comune di Codogno per resistere al ricorso, eccependo preliminarmente l'inammissibilità della partecipazione al giudizio della Banca di Credito Cooperativo, non potendosi essa considerare parte controinteressata in mancanza della titolarità di una posizione opposta e speculare a quella del ricorrente, nonché l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale, non venendo nella fattispecie in considerazione l'esercizio di poteri autoritativi da parte dell'amministrazione e rientrando le questioni dedotte, comunque, nell'ambito della determinazione e corresponsione delle indennità conseguenti all'adozione di atto di natura espropriativa e ablativa qual è l'acquisizione sanante.
3.1. Si sono costituiti anche la Banca di Credito Cooperativo per aderire alle richieste espresse nel ricorso introduttivo e il Ministero dell'economia e delle finanze, evidenziando quest'ultimo di non essere "controinteressato", ma, in qualità depositario delle somme versate dal Comune di Codogno, soggetto terzo rispetto al giudizio e rimettendosi alla decisione del Tribunale adito.
4. All'esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati è stata respinta in quanto "sembra difettare nella presente controversia la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, riferendosi la vertenza alla corresponsione dell'indennità conseguente all'adozione di un atto di natura espropriativa o ablativa (ovvero del provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, assunto dal Comune in data 23 dicembre 2015)".
5. Le parti hanno illustrato le proprie posizioni con ulteriori scritti difensivi in vista della trattazione di merito del ricorso e, alla pubblica udienza del 21 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo la stessa devoluta al giudice ordinario.
7. Come già rilevato in sede cautelare, la controversia in esame ha ad oggetto la legittimità di atti con cui l'amministrazione comunale si è determinata in ordine alla corresponsione delle somme dalla stessa dovute a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito dall'Impresa Contardi in correlazione all'acquisizione ex art. 42-bis del d.P.R. n. 380/2001 dell'ex Collegio Ognissanti, nonché quale risarcimento per l'occupazione senza titolo del predetto bene, come risultanti accertate e riconosciute nell'ordinanza della Corte di appello di Milano del 13 dicembre 2017, passata in giudicato, e sulle quali si è già pronunciato il giudice civile.
7.1. La controversia è dunque attratta alla giurisdizione ordinaria ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. n. 327/2001, che mantiene "ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa", categoria a cui appartiene anche il peculiare strumento espropriativo rappresentato dall'acquisizione sanante ex art. 42-bis del citato d.P.R. n. 327/2001. Anche l'art. 133 c.p.a., nel delineare l'ambito delle materie soggette alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, indica al comma 1, lett. f), le "controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio", ma fa sempre salva la giurisdizione "del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa".
Coerentemente, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha riconosciuto che "in tema di espropriazione per pubblica utilità, la controversia relativa alla determinazione e alla corresponsione dell'indennizzo, globalmente inteso, previsto per la c.d. acquisizione sanante di cui al d.P.R. n. 327 del 2001, art. 42-bis, è devoluta, in unico grado, alla Corte di appello, secondo una regola generale dell'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità dovute, nell'ambito di un procedimento espropriativo, a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell'espropriato" (cfr. Cass. civ., Sez. un., 12 giugno 2018, n. 15343).
8. Nel caso di specie, inoltre, depone per la giurisdizione ordinaria non solo la riconducibilità degli atti impugnati alla materia degli indennizzi correlati a procedure espropriative, ma anche il contenuto degli stessi, che hanno, a ben vedere, natura meramente esecutiva del dictum giudiziario di cui alla predetta ordinanza della Corte d'appello di Milano, quali sono la deliberazione di Giunta comunale n. 230/2024 e i decreti di svincolo delle somme depositate dall'ente presso la Ragioneria territoriale dello Stato, ovvero atti riconducibili alla fase di pagamento di somme già accertate e determinate giudizialmente.
8.1. La stessa deliberazione [di] Giunta comunale n. 230/2024, poi, pur assumendo veste provvedimentale tipica non ha alcun contenuto autoritativo, poiché si pone come passaggio necessario per la formalizzazione della volontà dell'amministrazione tesa all'esercizio di facoltà privatistiche, ovvero il "diritto di cui all'art. 56, co. 2, della legge fallimentare, nonché all'art. 155 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, a compensare quanto dovuto dal Comune di Codogno al Fallimento Impresa Contardi a titolo di indennità definitiva di esproprio per un importo complessivo depositato pari ad Euro 845.350,00, con le maggiori somme di cui l'Ente è creditore per Euro 1.302.756,00, relativi ad IMU e TASI di annualità pregresse e per Euro 2.082.864,04 dovuti per opere di urbanizzazione non eseguite", con conseguente opposizione alla liquidazione al Fallimento Contardi e richiesta di svincolo di dette somme a favore dell'ente medesimo.
9. Gli atti impugnati, pertanto, non sono espressione di facoltà e poteri autoritativi tipici dell'amministrazione, ma sono finalizzati alla tutela della posizione del Comune attraverso la pretesa alla compensazione del debito dell'ente con il maggior credito dal medesimo vantato nei confronti della società fallita, ai sensi dell'art. 56 della legge fallimentare, vieppiù in relazione a somme depositate per il pagamento degli indennizzi dovuti in dipendenza da attività di natura espropriativa, per cui, anche sotto questo profilo, difettano i presupposti per la cognizione di questo Giudice.
10. Alla luce di quanto precede, pertanto, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale spettando la stessa al Giudice ordinario, dinanzi al quale il processo potrà proseguire mediante riassunzione a cura della parte interessata nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta nella presente sede.
11. Sussistono giustificate ragioni, in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata, per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione della controversia al Giudice ordinario dinanzi al quale il ricorso potrà essere riassunto nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.