Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione II
Sentenza 17 giugno 2025, n. 11827

Presidente: Morabito - Estensore: Nobile

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso notificato a Roma Capitale ed ai controinteressati, il ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale, in trasposizione dell'originario ricorso proposto in sede straordinaria, per l'annullamento:

- dell'avviso del 24 luglio 2023 emanato dal Comune di Roma Capitale con d.d. n. GB/1332 del 23 luglio 2024 di indizione di una "Procedura di progressione tra le aree del personale non dirigente di Roma Capitale per la copertura di complessivi n. 2.055 di diverso profilo professionale, di cui n. 2.010 nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione e n. 45 nell'area degli istruttori, riservata al personale di ruolo di Roma Capitale" e del "Regolamento delle progressioni tra le aree del personale non dirigente di Roma Capitale in sede di revisione degli ordinamenti professionali" approvato con d.G.c. n. 236 del 7 luglio 2023, nella parte in cui nella terza fase della valutazione dei candidati relativa alle "Competenze professionali funzionali all'esercizio delle mansioni" (per un massimo di 22 punti) prevede l'espletamento di un colloquio;

- dell'orientamento applicativo dell'ARAN CFC 102 a, richiamato dal regolamento approvato con d.G.c. n. 236 del 7 luglio 2023, nella parte in cui - nella valutazione delle competenze professionali nelle progressioni ex art. 13 CCNL - "per la valutazione delle competenze professionali in caso di progressione verticale effettuata durante il regime transitorio (dal 1° novembre 2022 al 31 dicembre 2024)" ammetterebbe la "valutazione effettuata attraverso metodi che facciano emergere le competenze, le capacità e lo stile comportamentale che le persone mettono in atto sul lavoro (ad esempio, tecniche di assessment)";

- in subordine: dell'avviso del 24 luglio 2023 e del regolamento di cui alla d.G.c. n. 236 del 7 luglio 2023 nella parte in cui - con riguardo alla terza fase della valutazione - non predeterminano stringenti criteri di valutazione del CV e della prova orale volta ad accertare la "capacità di gestire una situazione nel contesto lavorativo del profilo oggetto di progressione", né tantomeno ha individuato le materie sulle quali la stessa sarebbe stata imperniata;

- del verbale di riunione della commissione del 17 ottobre 2023 di definizione dei criteri di valutazione;

- di tutti i verbali relativi all'espletamento della prova orale, tra cui:

- il verbale della commissione esaminatrice del 27 novembre 2023 relativo allo svolgimento del colloquio, nonché il verbale del 23 novembre 2023 di determinazione delle modalità di espletamento del colloquio stesso, richiamato dal verbale del 27 novembre 2023 e non esibito da Roma Capitale in sede di accesso agli atti, nonché gli allegati al verbale del 27 novembre 2023 contenenti le tabelle di valutazione delle prove e le domande estratte;

- del verbale della commissione esaminatrice del 6 febbraio 2024 relativo allo svolgimento del colloquio, nonché gli allegati al medesimo contenenti le tabelle di valutazione delle prove e le domande aggiunte;

- del verbale della commissione esaminatrice del 21 febbraio 2024 relativo allo svolgimento del colloquio, nonché gli allegati al medesimo contenenti le tabelle di valutazione delle prove e le domande aggiornate;

- dell'elenco valutazioni titoli;

- della griglia punteggi valutazioni;

- della comunicazione prot. RH/2024/0087898 del 2 aprile 2024 - declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riesame;

- della determinazione prot. 36252 del 3 maggio 2024 di approvazione della graduatoria, unitamente alla graduatoria del 3 maggio 2024;

- della determinazione prot. n. 38641 del 10 maggio 2024 di rettifica della graduatoria, unitamente alla graduatoria del 10 maggio 2023;

- della determinazione prot. n. 45274 del 29 maggio 2024 di rettifica della graduatoria, unitamente alla graduatoria del 29 maggio 2023.

2. Con la presente iniziativa processuale la parte ricorrente avversa le summenzionate determinazioni, in relazione alla procedura avviata da Roma Capitale per la progressione tra aree del personale non dirigente di Roma Capitale per la copertura di n. 2.055 posti di diverso profilo professionali, di cui n. 2.010 posti nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione e n. 45 posti nell'area degli istruttori, riservata al personale di ruolo di Roma Capitale. Nello specifico, il ricorrente è interessato alla progressione relativa a n. 690 posizioni nel profilo "Funzionario Polizia Locale" - Settore vigilanza, art. 1, n. 4), lett. a), indetta con avviso del 24 luglio 2023.

Detto avviso è stato pubblicato ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 13, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, in dichiarata applicazione del regolamento di Roma Capitale approvato con deliberazione giuntale n. 236 del 7 luglio 2023.

Il ricorrente ha preso parte alla suddetta procedura, conseguendo, all'esito dell'elaborazione della graduatoria finale, il seguente punteggio: 76 punti, con collocazione in posizione non utile al conseguimento del passaggio di area.

Avverso gli atti in parola, il ricorrente aveva incardinato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato alle parti intimate a mezzo pec in data 30 agosto 2024.

In esito all'opposizione ex art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 di Roma Capitale, a sua volta notificata a mezzo pec il 7 ottobre 2024, la parte ricorrente trasponeva il ricorso in sede giurisdizionale, depositando la costituzione in giudizio in data 29 novembre 2024 e dandone avviso alle parti con atto notificato a mezzo pec in data 30 novembre 2024, ai sensi dell'art. 48 c.p.a.

3. Il gravame veniva affidato alle doglianze di seguito esposte in sintesi, e come meglio articolate nel relativo atto processuale:

- (primo motivo) si sostiene la nullità dell'intero procedimento selettivo, in quanto strutturato non attraverso l'esame e la valutazione di parametri di natura oggettiva, bensì (in larga parte) per il tramite del colloquio, atto a contenuto tipicamente discrezionale, cui è stato attribuito un peso preponderante (max 22 punti su 30, nell'ambito delle "Competenze professionali funzionali all'esercizio delle mansioni", di cui ben 14 punti alla generica valutazione pertinente a "capacità di gestire una situazione nel contesto lavorativo del profilo oggetto di progressione");

- (secondo motivo) in subordine, si chiede di accertare la nullità del procedimento valutativo, relativamente al parametro rappresentato dalla "capacità di gestire una situazione nel contesto lavorativo del profilo oggetto di progressione", con attribuzione di 14 punti a totale arbitrio della commissione e, oltre tutto, in carenza di qualsivoglia predeterminazione dei criteri di valutazione;

- (terzo motivo) in via ulteriormente subordinata, si contesta la valutazione assegnata dalla commissione al curriculum vitae del ricorrente, con attribuzione di soli 2 punti a fronte di max 5 assegnabili, avuto (fra l'altro) precipuamente riguardo al tirocinio svolto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla pubblicazione di un lavoro scientifico, oggetto di pubblicazione, sul tema della sicurezza pubblica. Si avanza, inoltre, in nuce, anche in ragione della comparazione con valutazioni difformi rese a beneficio di candidati con curricula inferiori, il sospetto che la valutazione sottostimata sia il frutto di un atteggiamento discriminatorio, per il quale, a tutt'oggi, pende il ricorso promosso dall'odierno ricorrente presso la Corte d'appello di Roma per l'accertamento delle condotte mobbizzanti asseritamente perpetrate a suo danno dal datore di lavoro.

4. Roma Capitale si costituiva in giudizio, in data 4 dicembre 2024, per resistere al ricorso.

5. In sede di esame della domanda cautelare, all'esito della camera di consiglio del 15 gennaio 1025, il Tribunale, con ordinanza n. 261/2025 del 16 gennaio 2025, fissava, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., l'udienza pubblica per la trattazione del ricorso per il giorno 4 giugno 2025, contestualmente ordinando l'integrazione del contraddittorio, tramite pubblici proclami.

6. Seguiva la presentazione, a cura delle parti, di ampia documentazione e articolate memorie difensive, anche in replica.

Inoltre, con istanza depositata il 3 giugno 2025, la difesa della parte ricorrente ha chiesto il rinvio dell'udienza di trattazione, motivandola con il proposito di presentare ricorso per motivi aggiunti per la formulazione, nel presente giudizio, di istanza risarcitoria per equivalente.

7. All'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione. Durante la discussione, la difesa di parte ricorrente ha ribadito la richiesta di rinvio, per le motivazioni suesposte.

La difesa capitolina ha inoltre rappresentato, anche al fine di valutare la permanenza all'interesse ad agire, che l'odierno ricorrente, a seguito di procedura di mobilità volontaria, a decorrere dal mese di maggio del corrente anno è stato trasferito presso altra amministrazione comunale in corrispondente profilo professionale.

La difesa di parte ricorrente, nel confermare la predetta circostanza fattuale sopravvenuta, ha evidenziato, a domanda del Collegio, la permanenza dell'interesse ad agire.

8. In via preliminare, il Collegio constata l'avvenuto adempimento alla suddetta ordinanza di integrazione del contraddittorio tramite pubblici proclami.

In via ulteriormente preliminare, il Collegio valuta la permanenza dell'interesse ad agire, a seguito della riferita circostanza dell'avvenuto trasferimento, in mobilità, del ricorrente presso altra amministrazione in profilo professionale corrispondente, nonché l'istanza di rinvio avanzata dal ricorrente.

Quanto alla permanenza dell'interesse ad agire (condizione dell'azione che, secondo costante giurisprudenza, deve permanere fino alla decisione di merito), ad avviso del Collegio non v'è prova conclamata che l'eventuale accoglimento della domanda attorea non sarebbe satisfattiva, anche in relazione alla già prospettata possibilità di domanda risarcitoria, talché si impone l'esame, nel merito, delle doglianze prospettate (si rammenta, sul punto, che solo la condizione di certezza e definitività dell'inutilità della sentenza comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: cfr., quam multis, C.d.S., 18 settembre 2024, n. 7630).

Va respinta l'istanza di rinvio avanzata dalla difesa di parte ricorrente, non sussistendo i presupposti di stretta eccezionalità richiesti dall'art. 73, comma 1-bis, secondo periodo, del codice del processo amministrativo. Al riguardo, infatti, si osserva che:

- la formulazione, all'interno dell'odierno giudizio, di una domanda risarcitoria, mai formulata prima, costituisce una scelta processuale (legittima) della parte, nella circostanza tuttavia non correlata, secondo la prospettazione della parte, ad un fatto sopravvenuto. Pertanto, pur essendo i motivi aggiunti c.d. impropri, ex art. 43 c.p.a., lo strumento attivabile per proporre domanda risarcitoria anche nel corso del giudizio di annullamento, come consentito dall'art. 30, comma 5, c.p.a., deve ritenersi che - in assenza di fatti sopravvenuti e trattandosi di mutatio libelli, nondimeno ammissibile ai sensi della summenzionata previsione del codice del processo amministrativo - i termini per la proposizione all'interno del presente giudizio coincidessero con quelli previsti per la presentazione di memorie difensive, ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a. (cfr. Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2022, laddove, con riguardo ad ipotesi di emendatio libelli, rappresentata dalla domanda di mero accertamento dell'illegittimità a fini risarcitori in caso di sopravvenuta inutilità della pronuncia costitutiva di annullamento dell'atto, ha chiarito che la relativa domanda va proposta entro i termini dell'art. 73 c.p.a., "a garanzia del contraddittorio nei confronti delle altre parti");

- ad ogni buon conto, la valutazione in merito ai presupposti per concedere il differimento dell'udienza rientra nella sfera di competenza, in linea di principio insindacabile, del Collegio giudicante, anche in ossequio alla formulazione dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. (cfr., quam multis, C.d.S., 4 aprile 2024, n. 3079);

- in caso di mancato accoglimento dell'istanza di differimento, la parte conserva pienamente il diritto di azione per la domanda risarcitoria, attraverso la possibilità, prevista dall'art. 30, comma 5, c.p.a., che consente la presentazione di autonomo ricorso, entro il termine di 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato sulla domanda di annullamento.

Il ricorso è infondato, per quanto di seguito esplicato.

9.1. Con la prima doglianza, il ricorrente contesta, ab imis, la regolarità del procedimento per il passaggio di area, per avere previsto, quale criterio determinante per l'individuazione dei vincitori, la metodologia c.d. dell'assessment (colloquio o prova orale), laddove, in tesi, la competizione avrebbe dovuto svolgersi unicamente attraverso il ricorso a fattori oggettivi e predeterminati, scevri dalla dimostrazione delle competenze professionali attraverso una rituale "prova d'esame".

In merito alla legittimità della tecnica c.d. dell'assessment nella procedura in questione, è possibile rinviare, ai sensi dell'art. 74 c.p.a., ai recenti precedenti nei quali la Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi in senso favorevole all'Amministrazione, avendo fra l'altro messo in evidenza che:

- «Posta la natura lato sensu concorsuale della progressione verticale, sia pure con la specificità che la caratterizza rispetto al modus procedendi del concorso esterno o interno tradizionale, si ritiene che la previsione del colloquio non sia irragionevole, rientrando appieno nell'alveo della discrezionalità amministrativa della p.a. la previsione di un meccanismo che assegna una quota (peraltro non maggioritaria) del punteggio all'accertamento delle competenze maturate dal candidato allo scopo di verificare l'idoneità prognostica dello stesso a transitare nel profilo professionale superiore. Il colloquio (c.d. assessment), del resto, rappresenta comunemente uno strumento idoneo a verificare la attitudine del candidato a transitare nel diverso profilo richiesto, implicando la verifica delle competenze acquisite "sul campo" e la maggiore o minore rispondenza al profilo professionale superiore rispetto a quello nel quale l'esperienza è maturata» (da T.A.R. Roma, 24 febbraio 2025, n. 4036);

- «La giurisprudenza amministrativa ha già confermato la legittimità dell'uso di tecniche di assessment nelle selezioni pubbliche, riconoscendole come strumenti idonei a valutare il potenziale dei candidati (T.A.R. Lombardia, sent. 2058/2023; T.A.R. Campania, Sez. II, n. 1620 dell'11 marzo 2024 e quella T.A.R. Puglia, Sez. I, n. 538 del 30 aprile 2024). [...] Questa Sezione ha, inoltre, già avuto modo di rilevare (sentenza n. 18764/2024) come la scelta dell'Amministrazione di svolgere il colloquio in modalità tecnico-pratica anziché meramente motivazionale non appare irragionevole, ove si consideri, fra l'altro, che il colloquio tecnico-pratico (rispetto a quello motivazionale) è più aderente alla necessità di valorizzare i requisiti di "esperienza" maturati (come previsto dall'art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001 e dall'art. 13, commi 6 e 7, CCNL enti locali), in relazione al profilo professionale interessato, consentendo un apprezzamento, caso per caso e in concreto, delle capacità del candidato» (da T.A.R. Roma, 13 marzo 2025, n. 5290).

9.2. Con la seconda doglianza, si contesta la mancata definizione di puntuali criteri per l'attribuzione dei punteggi relativi al colloquio (14 punti).

Anche questa censura è già stata esaminata dalla Sezione, e pure respinta, nell'ambito della recente pronuncia n. 18674/2024 del 25 ottobre 2024, alla quale sia consentito rinviare, ai sensi dell'art. 74, secondo periodo, c.p.a. (si veda, fra l'altro, la seguente considerazione, ivi formulata: «i criteri previsti nel bando all'art. 4, ad eccezione della componente di punteggio assegnata all'esito del colloquio, erano già declinati in modo da non necessitare di ulteriori specifiche per l'attribuzione del punteggio. Quanto alla componente relativa alle "competenze professionali acquisite nel contesto lavorativo, funzionali all'esercizio delle mansioni del profilo oggetto di progressione", di cui all'art. 4, lett. c), punto n. 6, lett. a), del bando, occorre evidenziare che, in sede applicativa, la Commissione, come previsto all'ultimo periodo del citato art. 4, in esito alla seduta del 17 ottobre 2023 (v. all.ti n. 25, verbale del 17 ottobre 2023, e n. 26 documento denominato "Criteri di valutazione", di cui al deposito di parte resistente del 29 luglio 2024) ha declinato i parametri per l'attribuzione del punteggio, indicando giudizi corrispondenti ad intervalli numerici di valore (es., per la valutazione del curriculum, il giudizio "sufficiente" corrisponde ad un punto, "buono" fino a tre, ecc.), affiancando tali giudizi alla declinatoria degli elementi e dei parametri a cui detti giudizi corrispondono (ad es., per il curriculum, si afferma che il livello è ottimo "in relazione alle diverse attività svolte nel contesto lavorativo e alla formazione acquisita funzionali all'esercizio delle mansioni del profilo oggetto di progressione, ulteriori rispetto a quelli già valutati").

Tale meccanismo, unitamente alle ulteriori specifiche indicate nel documento denominato "Criteri di valutazione", consente di comprendere appieno i criteri sottesi alle valutazioni compiute sui candidati e soddisfa l'onere specificativo di cui all'art. 12 d.P.R. n. 487/94»).

Ciò detto, non coglie neppure nel segno la contestazione in ordine alla mancanza di elementi ricostruttivi del percorso che ha condotto la commissione ad attribuire il punteggio finale (6 punti).

Al riguardo, soccorre il consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui, nelle procedure selettive, laddove siano fissati i parametri di attribuzione del punteggio, "La motivazione dei giudizi valutativi delle prove di concorso è adeguatamente espressa dall'attribuzione del voto numerico" (da T.A.R. Roma, 2 ottobre 2024, n. 17102; v., conf., quam multis, C.d.S., 9 aprile 2024, n. 3235; T.A.R. Firenze, 10 ottobre 2024, n. 1148).

Nella circostanza, nel predetto verbale del 17 ottobre 2023, la commissione ha indicato tre griglie di giudizio: ottimo (fino a 14 punti); buono (fino a 9); sufficiente (fino a 4). Il punteggio attribuito al ricorrente si situa pertanto all'interno del giudizio intermedio (buono), a cui corrispondeva la seguente valutazione: "discreta capacità di trovare soluzioni, al proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze lavorative. Discreta capacità di adottare validi comportamenti organizzativi". Dal punteggio attribuito è quindi possibile risalire al giudizio della commissione (collocato nella fascia intermedia, abbondantemente sopra la sufficienza), tenuto vieppiù conto che già il bando, all'art. 4, lett. c), n. 6, stabiliva sia l'ambito dell'apprezzamento ad opera della commissione (ossia la "capacità di gestire una situazione nel contesto lavorativo del profilo oggetto di progressione"), che il punteggio massimo (14 punti).

9.3. Con la terza censura, la parte ricorrente contesta l'esito della votazione attribuita al curriculum, a cui sono stati assegnati n. 2 punti sui 5 max assegnabili ai sensi dell'art. 4, lett. c), n. 6, dell'avviso ("Valutazione delle competenze acquisite nel contesto lavorativo, funzionali all'esercizio delle mansioni del profilo oggetto di progressione").

Le argomentazioni proposte dalla parte ricorrente non persuadono.

Innanzi tutto, si osserva che il punteggio assegnato al ricorrente (2 punti su 5) corrisponde ad una valutazione di "buono".

Nello specifico, ferma la consueta insindacabilità delle valutazioni della commissione di concorso salva la manifesta irragionevolezza, si è dell'avviso che i titoli evocati dal ricorrente (tirocinio presso la P.C.m., pubblicazione sul tema della sicurezza pubblica) non dimostrino la manifesta irragionevolezza della valutazione operata dalla commissione, ove si consideri, sulla base di quanto è dato evincersi dal curriculum versato in atti (cfr. all.to n. 15 deposito di parte ricorrente del 29 novembre 2024) che:

- il tirocinio svolto presso la P.C.m. aveva ad oggetto tematiche del tutto avulse dal profilo professionale interessato dalla procedura in questione (vigile urbano), concernendo "studio e monitoraggio delle attività inerenti al ciclo di eventi della Conferenza sul futuro dell'Europa";

- analogamente, la produzione scientifica, consistente nella pubblicazione dell'opera dal titolo "Sicurezza pubblica quale elemento caratterizzante il principio di unità e d'indivisibilità dello Stato" in "Autonomie Territoriali e principio di indivisibilità nello Stato Unitario: Italia e Spagna. Atti del Seminario Internazionale di Cassino del 7 maggio 2019. A cura di... - Collana Studi di Ermeneutica della Temporalità Giuridica - CEDAM 2020" non appare - in difetto peraltro di puntuali deduzioni della parte ricorrente - pertinente alle funzioni afferenti alla selezione di cui trattasi, avendo peraltro una connotazione marcatamente teorica, laddove il bando, all'art. 4, lett. c), prevedeva, giustamente, di valorizzare le "Competenze professionali funzionali all'esercizio delle mansioni".

10. Per quanto precede, in conclusione, il ricorso va respinto, in quanto infondato.

Le spese di giudizio seguono l'ordinario criterio della soccombenza della parte ricorrente in favore di Roma Capitale, per essere liquidate come indicato in dispositivo, mentre nulla è dovuto nei confronti dei controinteressati in epigrafe, non costituiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna altresì la parte ricorrente al pagamento, in favore di Roma Capitale, delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge. Nulla nei confronti dei controinteressati in epigrafe.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.