Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
Sezione II
Sentenza 13 giugno 2025, n. 685
Presidente: Morbelli - Estensore: Goso
FATTO E DIRITTO
In data 2 dicembre 2008, Duemarco s.r.l. stipulava una convenzione urbanistica con il Comune di Alassio per l'attuazione del progetto comportante la realizzazione di sette edifici residenziali (quattro bifamiliari e tre monofamiliari) in località Due Vie.
Ai sensi dell'art. 3 della convenzione, la proponente avrebbe dovuto realizzare a propria cura e spese varie opere di urbanizzazione da cedere in proprietà al Comune, per un valore stimato di euro 704.295,88 (di cui euro 600.628,32 per urbanizzazioni di interesse generale), nonché opere di presidio ambientale e bonifica del territorio per un valore di euro 220.000,00 circa. Il successivo art. 6 prevede che le opere di urbanizzazione siano ultimate "prima dell'agibilità dei fabbricati abitativi".
Prestate fideiussioni a garanzia della corretta realizzazione delle opere suddette, Duemarco s.r.l. avviava la realizzazione dell'intervento.
A seguito del fallimento della citata società e della vendita all'incanto del patrimonio, Arya Spv s.r.l. (di seguito "Arya") risultava aggiudicataria di alcuni lotti interessati dalla convenzione urbanistica (i tre edifici monofamiliari già realizzati), subentrando in parte qua nell'attuazione del progetto.
Al fine di poter procedere alla vendita, Arya proseguiva la realizzazione delle opere di urbanizzazione funzionali all'agibilità degli edifici di proprietà, sostenendo una spesa complessiva pari ad euro 109.144,54.
In data 6 ottobre 2023, il soggetto attuatore presentava apposite segnalazioni certificate di agibilità per ciascun edificio. Il Comune di Alassio ha sospeso l'efficacia delle segnalazioni con distinti atti comunicati il successivo 6 novembre, motivati con riferimento alla mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione nel loro complesso e alla necessità di integrazioni documentali.
In pari data, al dichiarato fine di velocizzare l'attuazione della convenzione urbanistica, il Comune ed Arya stipulavano un accordo ex art. 11 l. n. 241/1990, con cui l'ente locale si impegnava ad escutere la fideiussione, completare la realizzazione delle opere di urbanizzazione avvalendosi della somma escussa e, qualora l'importo fosse risultato sufficiente, rimborsare le spese sostenute da Arya per l'esecuzione delle opere previste dalla convenzione urbanistica.
Tuttavia, al momento di escutere la fideiussione, il Comune apprendeva che la garanzia cauzionale risultava sensibilmente ridotta rispetto all'importo originario di euro 672.774,61 in quanto la Duemarco s.r.l., esercitando la facoltà prevista dall'art. 15 della convenzione urbanistica, aveva ottenuto lo svincolo di una somma proporzionata al valore delle opere di urbanizzazione già realizzate.
Infine, riscontrando una diffida del privato, il Comune ha notificato l'impugnato provvedimento con il quale, richiamati gli antecedenti procedimentali, precisa che l'efficacia delle menzionate segnalazioni certificate di agibilità è subordinata alla presentazione, entro trenta giorni, delle integrazioni documentali ivi indicate, tra cui la dichiarazione di ultimazione delle opere di urbanizzazione o, in alternativa, la presentazione al Comune di polizza fideiussoria a garanzia delle opere ancora da realizzare, per un valore di euro 563.630,07.
Arya ha impugnato il provvedimento suddetto con ricorso notificato e depositato il 6 agosto 2024, deducendo i seguenti motivi di gravame.
I) "Violazione e falsa applicazione art. 24 DPR 380/2001 - Violazione accordo ex art. 11 legge n. 241/90 - Violazione principio di buona fede - Travisamento in fatto e in diritto - Eccesso di potere e sviamento - Violazione principi di lealtà, correttezza e imparzialità dell'azione amministrativa".
La pretesa del Comune sarebbe ingiusta e scorretta, poiché l'attuale indisponibilità di una garanzia a totale copertura dei costi da sostenere per il completamento delle opere di urbanizzazione sarebbe conseguenza dell'incuria dello stesso ente che aveva omesso di verificare la regolarità delle opere realizzate dalla Duemarco s.r.l. e non si era opposto alla riduzione della garanzia; tanto più che le opere ancora da realizzare non sarebbero funzionali agli edifici della ricorrente e le parti, attraverso la stipulazione del citato accordo, hanno assunto l'impegno di velocizzare l'attuazione della convenzione urbanistica.
II) "Violazione e falsa applicazione degli artt. 3-4 e 6 della convenzione urbanistica rep. n. 80.009/15.919 - Travisamento - Disparità di trattamento".
La convenzione urbanistica, correttamente interpretata, non avrebbe subordinato espressamente il conseguimento dell'agibilità dei singoli edifici al completamento di tutte le opere di urbanizzazione.
III) "Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all'art. 24 c. 6 DPR n. 380/2001 e artt. 19 commi 3, 4 e 6 bis della legge 241/90".
Il Comune avrebbe tardivamente esercitato il potere inibitorio.
In conclusione, parte ricorrente insta per l'annullamento del provvedimento impugnato e l'accertamento dell'intervenuta agibilità dei tre immobili di proprietà; essa chiede, altresì, che sia dichiarata la nullità dell'art. 2.4 del menzionato accordo sostitutivo; in forza del quale "nell'eventualità in cui l'importo della fidejussione per qualsiasi motivo non venga corrisposto dalla compagnia assicurativa, Arya e i soggetti coobbligati (nonché i loro aventi causa a qualsiasi titolo), dovranno adempiere in solido a propria cure e spese a tutti gli obblighi convenzionali di cui alla convenzione 2 Dicembre 2008 Notaio Basso così come ripresi dal punto C del presente accordo senza nulla pretendere dal Comune".
Costituitosi in resistenza, il Comune di Alassio controdeduce alle censure ex adverso sollevate, concludendo per il rigetto del ricorso siccome infondato.
Con l'ordinanza n. 214 del 16 settembre 2024, la domanda cautelare incidentalmente proposta dalla ricorrente è stata accolta ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito.
Con memoria depositata il 24 dicembre 2024, parte ricorrente ha dichiarato, tra l'altro, di rinunciare al terzo motivo di gravame.
Con l'ordinanza n. 96 del 30 gennaio 2025, è stata segnalata alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione di possibile inammissibilità del ricorso che non contiene censure riferite a tutte le componenti della motivazione del provvedimento impugnato.
Le parti in causa hanno affrontato tale questione con memorie depositate in prossimità dell'udienza di trattazione, soffermandosi anche su circostanze sopravvenute che non assumono rilievo ai fini della definizione della controversia. Merita solamente segnalare come il Comune resistente, con la memoria depositata il 2 aprile 2025, confermi l'avvenuta esclusione della garanzia fideiussoria ammontante alla somma residua di euro 161.988,05 che, in attuazione dell'impegno assunto con la stipulazione del menzionato accordo sostitutivo, sarà parzialmente utilizzata per il rimborso delle spese sostenuta da Arya.
Alla pubblica udienza del 23 aprile 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Principiando dalla questione sollevata ex officio, si rammenta che, per orientamento giurisprudenziale del tutto consolidato, l'annullamento di un atto plurimotivato, ossia basato su una pluralità di motivazioni autonome, è condizionato alla presentazione di censure in ordine a tutte le autonome motivazioni in grado da sole di sostenere la decisione, poiché l'eventuale illegittimità di una sola di esse non sarebbe sufficiente ad inficiare il provvedimento sorretto dai motivi non contestati (ex plurimis, C.d.S., Sez. VII, 8 maggio 2023, n. 4577).
L'atto qui impugnato (la cui natura provvedimentale appare perlomeno dubbia) si inserisce evidentemente nella suindicata categoria in quanto evidenzia distinte carenze documentali, ognuna delle quali risulta idonea, ove non integrata nel termine di trenta giorni indicato dall'Amministrazione, a determinare la definitiva inibizione dell'efficacia delle segnalazioni certificate di agibilità presentate dalla ricorrente. In particolare, viene richiesto di produrre la dichiarazione di ultimazione delle opere di urbanizzazione previste dalla convenzione urbanistica o, in alternativa, di presentare una polizza fideiussoria a garanzia della corretta realizzazione delle stesse opere (punto 1), nonché di produrre la dichiarazione di ultimazione delle opere di presidio ambientale a suo tempo garantite con apposita fideiussione (punto 2). Inoltre, si chiede al privato di completare e/o di correggere alcuni capi delle singole segnalazioni (punto 3): per ognuna di esse, dovrà essere precisato se l'intervento è soggetto all'osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica e, in caso affermativo, dovranno essere prodotti i relativi attestati di qualificazione energetica.
Le censure articolate nei primi due motivi del ricorso introduttivo (parte ricorrente, come già precisato, ha rinunciato al terzo motivo) si incentrano sulla questione "opere di urbanizzazione" e contengono un fugace accenno (cfr. pag. 15) alla dichiarazione di ultimazione delle opere di presidio ambientale; nessuna contestazione è sollevata con riferimento al motivo di cui al punto 3) dell'atto impugnato né viene dedotto che le carenze ivi segnalate sarebbero di per sé inidonee a precludere il consolidamento delle segnalazioni certificate di agibilità.
Le precisazioni contenute nei successivi scritti difensivi (la cui veridicità, peraltro, è espressamente contestata dall'Amministrazione) non permettono di ampliare il thema decidendum cristallizzato nel ricorso introduttivo e, quindi, non possono sopperire a tale mancanza.
La domanda di annullamento dell'atto di segno negativo che non ne contesta tutte le motivazioni, pertanto, va dichiarata inammissibile per difetto di interesse.
Il ricorso è inammissibile anche nella parte in cui è volto a conseguire la declaratoria di nullità del trascritto art. 2.4 dell'accordo sostitutivo stipulato inter partes, poiché la deducente non ha specificato gli eventuali profili patologici propri di tale previsione né, come rilevato dal Comune, i benefici concreti che trarrebbe dall'accoglimento della domanda di nullità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono equitativamente liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore del Comune di Alassio nell'importo complessivo di euro 2.000,00 (duemila euro), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.