Consiglio di Stato
Sezione VII
Sentenza 9 giugno 2025, n. 4979

Presidente: Lipari - Estensore: Franconiero

FATTO

1. L'appellante indicata in intestazione, docente precaria nelle istituzioni scolastiche pubbliche, presentava istanza ai sensi del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), di riconoscimento della qualifica professionale acquisita in Spagna di docente abilitato nella scuola di istruzione secondaria di II grado, per la classe di concorso A045 - scienze economico-aziendali, sulla base del Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria seguito presso l'Università Cardenal Herrera-CEU di Valencia. In conseguenza del silenzio serbato dal Ministero dell'istruzione e del merito agiva quindi nella presente sede giurisdizionale amministrativa con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma.

2. Accadeva più precisamente che presentata l'istanza di riconoscimento, in data 12 dicembre 2023 (prot. n. 40063), il Ministero richiedeva un'integrazione documentale (in data 26 febbraio 2024); la richiesta era riscontrata dall'istante, che nondimeno si vedeva recapitare il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, con nota del 12 aprile 2024. Quindi, nel termine assegnato dall'amministrazione presentava le proprie osservazioni, alle quali non seguiva tuttavia alcun provvedimento definitivo, donde il ricorso dell'interessata.

3. Con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione il ricorso era accolto. Era pertanto ordinato al Ministero dell'istruzione e del merito «di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se più breve»; ed era inoltre nominato un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Malgrado l'accoglimento del ricorso le spese di causa venivano compensate.

4. Con il presente appello l'originaria ricorrente contesta quest'ultima statuizione, fondata sulle seguenti ragioni: «(i)n considerazione delle peculiarità della questione di lite, della serialità della controversia, delle difficoltà di carattere organizzativo connesse all'adempimento di un elevatissimo numero di controversie in relazione alle quali sono pendenti numerosi procedimenti giurisdizionali, nonché dell'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, dell'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura e della difficoltà di disporre tempestivamente l'adempimento di tutte le richieste delle parti (si veda tra le altre C.d.S. 30 dicembre 2020, n. 8517) devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti».

5. Resiste all'appello il Ministero dell'istruzione e del merito.

DIRITTO

1. L'appello censura la compensazione delle spese del giudizio di primo grado per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dal cui combinato si assume derivi l'obbligo per il giudice di applicare il criterio della soccombenza, con possibilità di derogarvi nei soli tassativi casi previsti dal citato art. 92, comma 2, c.p.a. - «soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» - nel caso di specie non ricavabili dalla sopra richiamata motivazione, né tanto meno configurabili sul piano sostanziale. Al riguardo viene sottolineato che le ragioni esposte dalla sentenza a sostegno della compensazione afferiscono «a problematiche di organizzazione interna del Ministero stesso», le quali non potrebbero pertanto essere addossate alla parte vittoriosa in giudizio. Peraltro, si contesta che nel caso di specie possano essere apprezzate difficoltà di ordine organizzativo, dal momento che il procedimento sull'istanza di riconoscimento presentata dalla ricorrente ha avuto uno sviluppo dialettico, dapprima con la richiesta di integrazione documentale e con il preavviso di rigetto emesso all'esito, cui l'istante ha controdedotto, senza nondimeno che sia mai stato emesso il provvedimento conclusivo. Il descritto comportamento avrebbe quindi reso necessario l'esperimento del rimedio giurisdizionale, con i conseguenti oneri inerenti alla difesa tecnica in giudizio.

2. Con un secondo ordine di censure si ribadisce che ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. la deroga al criterio della soccombenza ha carattere eccezionale e richiede una rigorosa motivazione sui casi da essa tipizzati, con conseguente limite della discrezionalità del giudice, pienamente sindacabile in appello. Quindi, si domanda la condanna del Ministero resistente alla refusione delle spese del giudizio di primo grado, nella misura derivante l'applicazione dei vigenti parametri ministeriali (decreto del 13 agosto 2022, n. 147 - Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), pari ad euro 8.852,00, oltre alla condanna alle spese del grado d'appello.

3. Tutto ciò premesso, le censure sono fondate nei termini che seguono.

4. Le ragioni poste dalla sentenza di primo grado a fondamento della compensazione delle spese del giudizio di causa non rientrano in alcuna delle ipotesi previste dal sopra citato art. 92, comma 2, c.p.c., dati dalla «soccombenza reciproca» o dai casi di «assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» per disporre la deroga al criterio della soccombenza. Come al riguardo deduce l'appello, lungi dall'essere riconducibili alle ipotesi ora richiamate, di carattere tassativo (cfr. Corte cost., sent. 19 aprile 2018, n. 77), gli elementi valutati dalla sentenza afferiscono in realtà ad aspetti di carattere interno al Ministero dell'istruzione e del merito. Essi attengono più nello specifico all'organizzazione amministrativa predisposta da quest'ultimo per la trattazione delle domande di riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite all'estero, ai sensi del sopra citato d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, ai fini dell'accesso alla professione regolamentata di docente in istituzioni scolastiche pubbliche nazionali, e dunque ad un'ordinaria funzione del dicastero resistente, che non può essere riversata sul ricorrente che ne abbia fondatamente lamentato il mancato esercizio, come nel caso di specie.

5. Tanto più che, come del pari sottolineato, fino all'inopinato arresto procedimentale seguito all'invio del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, le asserite carenze organizzative non avevano impedito all'amministrazione di instaurare il contraddittorio con la parte privata istante.

6. L'appello deve quindi essere accolto. Per l'effetto, in riforma della statuizione sulle spese del giudizio di primo grado queste vanno poste a carico del Ministero resistente, in applicazione della regola della soccombenza. A questo riguardo, tenuto conto della natura della controversia e delle questioni in essa dedotte, circoscritte al riscontro dell'inerzia di quest'ultimo sull'istanza della ricorrente, e delle limitate attività defensionali svolte a favore di quest'ultima, si ritiene equo quantificare gli onorari di causa in euro 3.000,00, ai quali vanno aggiunti gli accessori di legge.

7. In applicazione del medesimo criterio ex art. 91, comma 1, c.p.c. vanno poste a carico dell'amministrazione resistente anche le spese del presente grado d'appello. In questo caso la misura, indicata in dispositivo, tiene conto del limitato ambito di cognizione devoluto in secondo grado, circoscritto alla regolamentazione delle spese di causa, e del valore delle spese a questo riguardo quantificate per il primo grado. Per entrambe le condanne va infine disposta la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. a favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna il Ministero dell'istruzione e del merito a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di primo grado, liquidate in euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge

Condanna il Ministero dell'istruzione e del merito a rifondere alla ricorrente le spese del grado d'appello, liquidate in euro 500,00, oltre agli accessori legge.

Dispone la distrazione ex art. 93 c.p.a. di entrambe le condanne alle spese a favore del procuratore antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Lazio, sez. III-bis, sent. n. 4286/2025.