Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sentenza 30 aprile 2026, n. 302

Presidente: de Francisco - Estensore: La Greca

FATTO E DIRITTO

1. L'originario ricorrente, giudice di pace cessato dalle funzioni per raggiunti limiti di età, chiedeva, con il ricorso di prime cure:

- l'accertamento del diritto alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo pieno o part-time con il Ministero della giustizia e la conseguente condanna del medesimo Ministero al pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni dovute o corrisposte, nonché al risarcimento del danno per l'asserita illecita protrazione del rapporto di lavoro a tempo determinato;

- l'accertamento del diritto a un trattamento economico e normativo equivalente a quello assicurato ai lavoratori comparabili che svolgono funzioni analoghe alle dipendenze del Ministero della giustizia, con obbligo di ricostruzione della posizione giuridica ed economica per tutto il periodo di servizio;

- la condanna del Ministero della giustizia al pagamento delle eventuali scaturenti differenze retributive, oltre interessi, nonché al versamento all'INPS dei contributi previdenziali su tutti i compensi come sopra ricostruiti e, in subordine, la condanna al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente discendente dall'assenza di tutela assistenziale e previdenziale in suo favore.

2. Le parti pubbliche evocate in giudizio, anche sollevando specifiche questioni in rito (fra cui il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo), si opponevano all'accoglimento del ricorso.

3. Il T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. II, con sentenza n. 1224 del 2025 declinava la giurisdizione in favore del giudice ordinario.

4. Avverso la predetta sentenza ha interposto appello l'originario ricorrente il quale ne ha chiesto la riforma sulla base dell'asserita erronea declaratoria di difetto di giurisdizione in presenza di una controversia che, a suo dire, sarebbe attratta alla potestas iudicandi del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 133 c.p.a.

L'appellante ha, quindi, chiesto la decisione nel merito delle doglianze non esaminate in primo grado, formalmente riproponendole ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a. e, contestualmente, ha rinunciato «alla domanda di integrazione retributiva, previdenziale e risarcitoria parametrata al giudice professionale di prima nomina» (pag. 22 dell'appello).

5. Il Ministero della giustizia e la Presidenza del Consiglio dei ministri, pur costituitisi in giudizio, non hanno spiegato difese scritte.

6. L'INPS, parimenti costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità della parziale rinuncia alle domande proposte dal ricorrente in primo grado per violazione del divieto di nova ai sensi dell'art. 104 c.p.a. Detto Istituto ha pure dubitato della propria legittimazione passiva e ha, comunque, concluso per l'infondatezza dell'appello.

7. All'udienza camerale del 25 marzo 2026, presenti i procuratori delle parti, l'appello, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.

8. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di irricevibilità dell'appello sollevata, nel corso dell'udienza camerale, dall'Avvocatura dello Stato.

8.1. L'eccezione è fondata e l'appello va, conseguentemente, dichiarato irricevibile.

8.2. Nel caso delle pronunce che declinano la giurisdizione, l'art. 105, comma 2, c.p.a., prevede che il giudizio di appello segua il procedimento in camera di consiglio di cui all'art. 87, comma 3, c.p.a., il quale dispone che «tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti».

8.3. Il riferimento a «tutti i termini processuali» necessariamente ricomprende sia il termine di notifica [cfr. C.G.A.R.S., Sez. giur., n. 617 del 2023, qui richiamata ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.], sia quello di deposito di cui all'art. 94 c.p.a.

8.4. Nel caso di specie, sia la notifica sia il deposito dell'appello sono avvenuti a termini dimidiati ormai spirati: la sentenza impugnata è stata, infatti, pubblicata il 14 aprile 2025 e l'appello è stato spedito per la notificazione il 12 novembre 2025 - oltre il termine lungo dimezzato - per poi essere depositato il seguente 12 dicembre 2025, ossia oltre il termine (dimidiato) di giorni quindici da detta notificazione.

9. L'appello va, dunque, dichiarato irricevibile, per ambo e per ciascuna di tali ragioni.

10. La valutazione complessiva della fattispecie dedotta in giudizio giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo dichiara irricevibile.

Spese del presente grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Sicilia, Catania, sez. II, sent. n. 1224/2025.