Corte di cassazione
Sezione IV penale
Sentenza 24 febbraio 2026, n. 10970
Presidente: Serrao - Estensore: D'Auria
RITENUTO IN FATTO
1. Valerio T., con sentenza del Tribunale di Ancona dell'11 febbraio 2016, irrevocabile il 16 febbraio 2023, veniva condannato per il reato di bancarotta fraudolenta; in data 18 aprile 2023, la Procura generale presso la Corte di appello di Perugia - previo cumulo della pena con altra derivante da pregressa condanna, in forza della quale il T. era ristretto in regime di detenzione domiciliare con fine pena al 16 agosto 2023 - chiedeva al Magistrato di sorveglianza di Ancona la revoca della detenzione domiciliare, a seguito della quale l'odierno ricorrente veniva tradotto in carcere; con sentenza del 20 luglio 2023 questa Corte di legittimità, accogliendo il ricorso ex art. 625-bis c.p.p., revocava la sentenza del 16 febbraio 2023 ed annullava senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Perugia del 23 novembre 2021, per essere il reato di bancarotta fraudolenta estinto per prescrizione; in data 25 luglio 2023, la difesa avanzava istanza con la quale chiedeva il ripristino della detenzione domiciliare, che veniva disposto dal Magistrato di sorveglianza in data 4 agosto 2023.
Con istanza alla Corte di appello di Perugia il T. chiedeva la riparazione per l'ingiusta detenzione, sia in relazione alla errata messa in esecuzione della condanna per il reato di bancarotta fraudolenta, che avrebbe dovuto essere annullata per legge, essendo il reato prescritto, sia in ordine all'inerzia del Magistrato di sorveglianza, che, a fronte di un'istanza di ripristino della detenzione domiciliare avanzata il 25 luglio 2023, decideva dopo dieci giorni; con ordinanza del 5 novembre 2025 il giudice della riparazione dichiarava inammissibile l'istanza.
2. Il T., a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 314 c.p.p., 3 e 4 Cost., 5 CEDU, nonché contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione. Rappresenta che la Corte territoriale ha respinto l'istanza in considerazione del fatto che non vi è stato un proscioglimento nel merito del T., ma solo la declaratoria di avvenuta estinzione del reato per intervenuta prescrizione; che tale conclusione si pone in contrasto con la giurisprudenza costituzionale, che ha esteso l'ambito della tutela riparatoria anche alle ipotesi in cui venga patita una ingiusta detenzione a causa di errori verificatisi in sede di esecuzione della pena, posto che, a mente dell'art. 5 CEDU, sussiste un preciso diritto alla riparazione per tutte le vittime di arresto o detenzione, senza distinzione di sorta; che altrettanto priva di pregio è l'affermazione secondo la quale l'ordine di esecuzione del 18 aprile 2023 sarebbe stato in ogni caso correttamente adottato, atteso che, per un verso, non tiene conto che dopo circa tre mesi fu emendato e, per altro verso, si pone in modo apertamente dissonante con la ratio dell'art. 314 c.p.p., volto a riconoscere un indennizzo di fronte a qualsivoglia errore dell'Autorità giudiziaria che comprima la libertà personale oltre i limiti consentiti dalla legge; che, dunque, è evidente l'errore in cui è incorso il Procuratore generale nel richiedere la revoca della detenzione domiciliare; che, peraltro, la motivazione è illogica nella parte in cui pone a fondamento del rigetto la circostanza per cui si tratterebbe non di rimessione in libertà, ma di semplice ripristino; che, invero, non è in contestazione la mancata remissione in libertà, quanto piuttosto l'ingiustificato ritardo nel far uscire dall'istituto di pena un condannato che non avrebbe mai dovuto farvi ingresso.
3. In data 3 febbraio 2026, è pervenuta memoria dell'Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell'economia e delle finanze, con cui si conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
1.1. Deve esser premesso che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione è configurabile anche nel caso in cui la restrizione della libertà, correlata a vicende successive alla condanna, relative alle modalità di esecuzione della pena, derivi da un errore dell'autorità che procede all'emissione dell'ordine di esecuzione, al quale non abbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato (Sez. 4, n. 13543 del 30 gennaio 2025, La Mantia, Rv. 287737-01; Sez. 4, n. 42632 del 29 ottobre 2024, Ministero Economia e Finanze, Rv. 287112-01; Sez. 4, n. 9721 del 1° dicembre 2021, dep. 2022, Sica, Rv. 282857-01; Sez. 4, n. 44978 del 4 novembre 2021, Venturi, Rv. 282247-01; Sez. 4, n. 17118 del 14 gennaio 2021, Marinkovic Petar, Rv. 281151-01; Sez. 4, n. 57203 del 21 settembre 2017, Paraschiva, Rv. 271689-01).
È stato, altresì, specificato che l'errore dell'autorità procedente non può mai rinvenirsi nell'esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale, potendo essere ravvisato unicamente nelle eventuali violazioni di legge (Sez. 4, n. 42632/2024, cit.; Sez. 4, n. 26951 del 20 giugno 2024, Boccuti, n.m.; Sez. 4, n. 38481 del 17 settembre 2024, Cimmino, n.m.; Sez. 4, n. 26532 del 10 maggio 2023, Iannonte, n.m.; Sez. 4, n. 25092 del 25 maggio 2021, Iorio, Rv. 281735-01; Sez. 4, n. 57203/2017, cit., in motivazione). Tale opzione ermeneutica si fonda sulla distinzione tra irrevocabilità della condanna e definitività della pena, che sono concetti che non coincidono, in quanto, mentre il primo sta ad indicare la pena definita da una sentenza irrevocabile, il secondo indica la pena determinata all'esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 57203/17, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 37234 del 28 settembre 2022, Pansera, n.m.).
In altri termini, l'errore che può dar luogo alla riparazione per ingiusta detenzione deve essere oggettivo e consistere in una palese deviazione dalla norma; viceversa, una valutazione di merito che incida sulla durata della detenzione, che sia conseguenza di una scelta discrezionale operata all'interno dei poteri che la legge stessa conferisce al giudice, proprio perché effettuata tra un ventaglio di possibili opzioni operative, tutte legittime, non dà luogo ad un errore dell'autorità procedente nel senso sopra specificato, non costituendo violazione di legge. Dunque, una cosa è l'errore, che si concretizza nella violazione di una norma, altra cosa è l'esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice, che gli offre la possibilità di scegliere tra più soluzioni, tutte consentite, con la conseguenza che in tale ultima ipotesi l'errore va escluso per definizione.
Ciò posto, va ancora premesso che l'art. 314, comma 4, seconda parte, c.p.p. - a mente del quale «Il diritto alla riparazione è escluso [...] per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo» - esclude il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione per il periodo in cui le limitazioni della libertà conseguenti alla custodia cautelare ingiusta siano state sofferte anche in forza di un altro titolo. In tale ipotesi, la accertata ingiustizia del provvedimento coercitivo risulta assorbita dalla legittimità di un altro provvedimento incidente sulla libertà personale, non avendo l'interessato concretamente patito un danno meritevole di riparazione.
È stato, tuttavia, condivisibilmente precisato che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove risulti che l'istante, nel periodo concernente la richiesta di riparazione per l'ingiusta custodia cautelare subita (o, che è lo stesso, per la ingiusta detenzione subita a seguito del giudicato), era sottoposto a regime detentivo presso l'abitazione, il giudice deve dare conto del titolo, definitivo o meno, di tale detenzione, onde consentire la verifica della sussistenza dei presupposti per l'esclusione del diritto all'indennizzo, in quanto, in caso di limitazioni della libertà sofferte anche in applicazione di altro titolo, tale diritto è escluso, in caso di titolo definitivo, a prescindere dalle modalità di espiazione della pena, mentre, in caso di titolo non definitivo, solo se relativo a misura cautelare di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazione al quale è chiesto l'indennizzo (Sez. 4, n. 3551 del 18 gennaio 2022, Ministero Economia e Finanze, Rv. 282576-01).
Invero, l'art. 314, comma 4, c.p.p., nell'escludere il diritto alla riparazione nei casi in cui le limitazioni della libertà personale siano state sofferte anche in virtù di altro titolo, fa riferimento solo al «titolo» senza distinguere, in tema di esecuzione, tra l'una o l'altra forma di espiazione, affermando una piena compensazione della ingiusta detenzione subita nella parte in cui essa si sovrapponga temporalmente a quella espiata in virtù di altro legittimo provvedimento definitivo (Sez. 4, n. 11750 del 15 febbraio 2019, Sabatino, Rv. 275282-01, in motivazione; Sez. 4, n. 10682 del 26 gennaio 2010, Savio, Rv. 246392-01; Sez. 4, n. 24355 del 13 dicembre 2002, dep. 2003, Vetturini, Rv. 225533-01); diversamente, nel caso di contemporanea applicazione di misura cautelare, l'esclusione del diritto alla riparazione, prevista dalla disposizione in esame, opera solo qualora il diverso titolo relativo a misura cautelare sia di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazione alla quale si è chiesto l'indennizzo (Sez. 4, n. 4533 del 27 ottobre 2015, dep. 2016, Ricco, Rv. 265975-01).
1.2. Così definito il perimetro normativo e giurisprudenziale all'interno del quale occorre muoversi, osserva il Collegio che il primo profilo di doglianza è destituito di fondamento, atteso che il periodo di detenzione subito dal ricorrente che va dal 18 aprile 2023 al 25 luglio 2023 si è sovrapposto temporalmente all'esecuzione della pena relativa ad una pregressa condanna definitiva, in forza della quale il T. era ristretto in regime di detenzione domiciliare con fine pena al 16 agosto 2023, con la conseguenza che, in relazione a detto periodo, deve escludersi il diritto alla riparazione, non potendo ritenersi ingiusta la detenzione, a prescindere dalle modalità di espiazione della pena, come si è sopra evidenziato.
In particolare, come ha ritenuto la Corte territoriale nell'ordinanza impugnata, il provvedimento di cumulo si fondava su un titolo esecutivo - la sentenza di secondo grado del 23 novembre 2021, passata in giudicato in data 16 febbraio 2023 - valido ed efficace, essendo la sentenza di condanna divenuta irrevocabile, per cui non vi è stato alcun errore da parte dell'Autorità giudiziaria nella fase esecutiva, elemento questo che costituisce presupposto indispensabile per il riconoscimento della riparazione nel caso in cui l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena. Del resto, ha evidenziato il giudice della riparazione che la Procura generale non avrebbe potuto non mettere in esecuzione la sentenza di condanna irrevocabile, difettando qualsivoglia potere-dovere di delibazione, ai fini della prescrizione del reato, in relazione ad un titolo ormai divenuto irrevocabile e che la carcerazione era stata disposta dal Magistrato di sorveglianza, previa revoca della detenzione domiciliare cui era sottoposto il T.
1.3. Diverse valutazioni devono essere svolte con riferimento al periodo di tempo che va dal 25 luglio 2023 - data nella quale il difensore aveva avanzato istanza con la quale chiedeva il ripristino della detenzione domiciliare - al 4 agosto 2023, giorno in cui veniva ripristinata la detenzione domiciliare. Rispetto a detto intervallo temporale, la difesa denuncia la carcerazione subita in eccedenza in conseguenza del tempo intercorso fra la data in cui è stata avanzata l'istanza di ripristino della detenzione domiciliare e la data in cui detto provvedimento è stato effettivamente assunto.
Trattasi di un lasso di tempo che può aver rilievo ai fini della riparazione, potendo determinare l'ingiustizia della detenzione sofferta in tale periodo, qualora il provvedimento sia stato adottato con ritardo, ingiustificato e significativo, ad esempio, in assenza di esigenze istruttorie o della necessità di acquisizione di atti. In buona sostanza, l'ingiustizia della detenzione che determina il diritto alla riparazione deve ritenersi configurabile anche nel caso in cui vi sia un ingiustificato e significativo ritardo da parte dell'autorità giudiziaria nella adozione di una decisione che determina la scarcerazione, ovvero un ritardo, imputabile eventualmente anche al personale di cancelleria e segreteria, nella esecuzione del provvedimento di scarcerazione, posto che anche in tali casi si determina una illegittimità sopravvenuta dell'ordine di esecuzione originario (Sez. 4, n. 10671 del 13 dicembre 2023, dep. 2024, Ministero Economia e Finanze, n.m.).
Le considerazioni svolte, a giudizio del Collegio, valgono anche nel caso oggetto del presente procedimento, dovendo equipararsi all'ingiustificato ritardo nell'esecuzione dell'ordine di scarcerazione (Sez. 4, n. 47993 del 30 settembre 2016, Pittau, Rv. 268617-01; Sez. 4, n. 18542 del 14 gennaio 2014, Truzzi, Rv. 259210-01) l'ingiustificato ritardo nell'adozione del provvedimento di scarcerazione, tenuto conto dell'identità di ratio. Invero, tra l'esecuzione di una pena "fuori" o "dentro" il carcere vi è una "differenza radicale: qualitativa, prima ancora che quantitativa" (Corte cost., n. 32 del 12 febbraio 2020), perché è profondamente diversa l'incidenza della pena sulla libertà personale. Dunque, la questione non può essere ridotta ad una diversità delle modalità esecutive della pena, venendo in gioco una vera e propria trasformazione della natura della pena e dei suoi concreti effetti sulla libertà del condannato: la pena da scontare in carcere costituisce un aliud rispetto a quella da scontare presso il domicilio, sostanziali e profonde essendo le differenze in punto di afflittività, anche in considerazione della dettagliata disciplina che caratterizza l'istituzione penitenziaria e che coinvolge pressoché ogni aspetto della vita del detenuto. In altri termini, le differenze tra la detenzione intramuraria e quella domiciliare incidono significativamente sul grado di privazione della libertà personale del condannato, avendo la seconda una portata limitativa assai più contenuta, con la conseguenza che tale diversità estrinseca i suoi effetti in tema di riparazione per ingiusta detenzione.
Nel caso che si sta scrutinando, la motivazione sul punto del denunciato ritardo nella decisione da parte del Magistrato di sorveglianza - rilevante, come si è visto, ai fini della riparazione - è del tutto carente, trattandosi di un aspetto non preso in considerazione dalla Corte territoriale, per cui si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Perugia, alla quale spetterà il compito di valutare se vi sia stato o meno ingiustificato e significativo ritardo nell'adozione della decisione che ha determinato l'uscita del ricorrente dall'istituto di pena.
Al giudice di rinvio deve essere demandata anche la regolamentazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'omesso esame del ritardo nell'adozione del provvedimento che ha determinato la scarcerazione con rinvio, per nuovo esame sul punto, alla Corte di appello di Perugia, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità.
Depositata il 23 marzo 2026.