Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione I
Sentenza 12 giugno 2025, n. 966
Presidente: Prosperi - Estensore: Buzano
Premesso che:
- il provvedimento impugnato, del quale il ricorrente chiede l'annullamento, ha ad oggetto la revoca/rigetto del permesso di soggiorno per "richiedenti asilo";
- all'udienza camerale dell'11 giugno 2025 - previo rilievo da parte del Collegio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., dell'esistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione - la causa è stata trattenuta in decisione ai fini della immediata definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Rilevato e considerato che:
- le controversie in materia di protezione internazionale, protezione sussidiaria e protezione speciale sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. art. 35, comma 1, d.lgs. n. 25/2008);
- a tali controversie sono strettamente connesse quelle relative al permesso temporaneo per "richiesta asilo", rilasciato, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 142/2015, ai richiedenti la protezione internazionale nelle more della definizione della relativa domanda;
- secondo i principi espressi dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, «... il diritto alla protezione umanitaria ha, al pari del diritto allo status di rifugiato e al diritto costituzionale di asilo, consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali, come tali dotati di un grado di tutela assoluta e non degradabili ad interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere rimesso solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica» (Cass. civ., Sez. un., ord. n. 30658/2018, in massima);
- nella giurisprudenza amministrativa è stato affermato che «... tutti i provvedimenti che negano il permesso di soggiorno per asilo politico o protezione internazionale rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la posizione giuridica azionata dall'interessato ha la consistenza di diritto soggettivo (cfr. C.d.S., Sez. III, 14 settembre 2011, n. 5125; T.A.R. Marche, 28 ottobre 2011, n. 818). Il Collegio ritiene che tale principio sia applicabile anche nel caso in esame, in cui si controverte circa il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per "richiesta asilo politico" (cfr., negli stessi termini, C.d.S., Sez. III, 26 agosto 2014, n. 4324; 24 marzo 2014, n. 1398; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 21 luglio 2015, n. 3845; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 30 gennaio 2015, n. 422; T.A.R. Veneto, Sez. III, 22 maggio 2014, n. 688; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 19 maggio 2014, n. 226; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 21 marzo 2014, n. 493). Va infatti osservato che, dopo la sentenza negativa del Tribunale civile, la possibilità di permanere sul territorio nazionale, per insistere nella richiesta di asilo politico, è rimessa alle misure cautelari che può adottare la Corte di appello (in questo caso non ancora intervenute), solo in forza delle quali l'Amministrazione può concedere il rinnovo del titolo di soggiorno a salvaguardia della posizione giuridica dell'interessato che mantiene la consistenza di diritto soggettivo» (T.A.R. Marche, sent. n. 160/2016, cfr. nello stesso senso T.A.R. Marche, sent. n. 178/2019, e T.A.R. Puglia, Lecce, sent. n. 50/2015);
- alla luce delle suesposte considerazioni, la controversia oggetto di causa deve ritenersi devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto nelle forme e nei termini di legge.
Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.