Corte costituzionale
Sentenza 30 aprile 2026, n. 66

Presidente: Amoroso - Redattore: Petitti

[...] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice penale, promosso dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, nel procedimento di sorveglianza nei confronti di M. G., con ordinanza del 30 aprile 2025, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2025.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2026 il Giudice relatore Stefano Petitti;

deliberato nella camera di consiglio del 23 marzo 2026.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con ordinanza del 30 aprile 2025, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2025, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, 27, terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dell'art. 147 del codice penale, nella parte in cui non prevede che «[s]e, a seguito degli accertamenti esperiti, ove occorra anche mediante perizia, risulta che lo stato psicofisico del condannato è tale da impedire la cosciente sottoposizione all'esecuzione della pena e che tale stato è irreversibile, il giudice pronuncia ordinanza di non luogo a procedere o ordinanza di [non] doversi procedere».

2.- Il Tribunale di sorveglianza di Bologna premette che il procedimento riguarda un condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione per numerosi delitti condensati in ventotto capi di imputazione. Il condannato, all'epoca dell'emissione dell'ordine di carcerazione, aveva avanzato domanda di detenzione domiciliare presso il domicilio di famiglia; erano tuttavia sopravvenuti nel corso del giudizio, a peggiorare il quadro della situazione, il decesso della moglie, che lo assisteva giacché affetto da malattie invalidanti, nonché un progressivo deterioramento delle condizioni di salute dell'istante, conseguentemente inserito in una struttura privata per anziani, ove riceveva saltuarie visite da parte della figlia.

I difensori del condannato hanno così prospettato la sussistenza di una situazione di radicale incompatibilità delle condizioni del loro assistito con qualsiasi forma di esecuzione della pena, anche con modalità extramurarie. La persona è infatti affetta da deficit cognitivi e di deambulazione (il rimettente richiama la certificazione medica e i referti che documentano il quadro clinico), non esprime alcuna pericolosità sociale residua, è attualmente collocata presso una struttura per anziani, incapace di svolgere percorsi di tipo risocializzante, riconducibili all'affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà); la stessa applicazione della detenzione domiciliare sarebbe incompatibile con l'attuale ricovero nella medesima struttura che le fornisce la necessaria assistenza sanitaria continuativa e specialistica.

3.- Il Tribunale di sorveglianza di Bologna riferisce, a conforto dei propri apprezzamenti circa l'impossibilità di perseguire le finalità dell'esecuzione, anche le risultanze dell'indagine socio familiare svolta dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, sulla base del colloquio avuto con la figlia del condannato, che hanno indotto lo stesso Ufficio a richiedere la sospensione o il differimento della pena.

L'ordinanza di rimessione ricorda, poi, le condizioni previste per la concessione del rinvio obbligatorio (art. 146 cod. pen.) e del rinvio facoltativo (art. 147 cod. pen.) dell'esecuzione della pena (peraltro da ultimo modificate dall'art. 15, comma 1, lettere a e b, del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario», convertito nella legge 9 giugno 2025, n. 80), del differimento o della sospensione dell'esecuzione per infermità psichica sopravvenuta al condannato (art. 148 cod. pen.), nonché della detenzione domiciliare "umanitaria" o "in deroga" (art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. penit.), istituto inteso nella sentenza di questa Corte n. 99 del 2019 come strumento configurabile in modo variabile, che consente di salvaguardare il diritto alla salute del detenuto e le esigenze di difesa della collettività.

3.1.- Tanto premesso, il Tribunale rimettente osserva che nel caso sottoposto al suo esame non risulta applicabile l'istituto del differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena di cui all'art. 146, numero 3), cod. pen., versando il condannato in una situazione di grave infermità psicofisica, e non di malattia così avanzata da non rispondere più ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.

Ad avviso del giudice a quo, il condannato si trova, piuttosto, nella condizione che giustifica il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena di cui all'art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen., ovvero in una condizione di grave infermità fisica, non sussistendo il concreto pericolo della commissione di delitti da parte dello stesso. Ciò rende anche inoperante la misura alternativa, meno favorevole rispetto al differimento, della detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter, comma 1, ordin. penit.

Disponendo il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena, il Tribunale di sorveglianza di Bologna evidenzia che dovrebbe fissare un termine, alla cui scadenza occorrerebbe procedere a una rivalutazione delle condizioni che sorreggono l'ulteriore differimento, sebbene la fattispecie contemplata dal numero 2) dell'art. 147, primo comma, cod. pen., a differenza delle altre ipotesi enumerate nella stessa disposizione, non individui tale termine. La necessità della fissazione di un termine al differimento si rivelerebbe irragionevole allorché, come nel caso in esame, la causa del differimento derivi da una condizione di grave infermità non transitoria, né suscettibile di miglioramento, bensì irreversibile: il tribunale di sorveglianza sarebbe così costretto a ripetere ciclicamente le verifiche sulla permanenza delle ragioni di salute che legittimano il rinvio dell'esecuzione fino alla morte del condannato.

L'ordinanza di rimessione lamenta, perciò, che il sistema non preveda «una ipotesi di rinuncia all'esecuzione della pena», allorché ci si trovi in presenza di una stabile impossibilità di procedere all'esecuzione «per incapacità irreversibile della persona» a essere sottoposta alla pena stessa.

3.2.- Il rimettente ritiene che il quadro delle questioni prospettate sia assimilabile a quello relativo alla capacità dell'imputato di partecipare al processo, delineato negli artt. da 70 a 72-bis del codice di procedura penale, con riferimento al cosiddetto "problema degli eterni giudicabili", oggetto dapprima delle sentenze di questa Corte n. 23 del 2013 e n. 45 del 2015 e, da ultimo, della sentenza n. 65 del 2023, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 72-bis, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui riferiva la definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato mediante sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere all'irreversibile stato «mentale», anziché a quello «psicofisico» (e, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale degli artt. 70, comma 1, 71, comma 1, e 72, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferivano allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»).

Ad avviso del giudice a quo, la disciplina vigente, non prevedendo che, a fronte dell'accertamento nei confronti del condannato di uno stato di irreversibile incapacità psicofisica, il giudice possa non già differire l'esecuzione della pena, con continue, periodiche rivalutazioni, ma dichiarare non luogo a provvedere per impossibilità dell'esecuzione stessa, si presterebbe ai medesimi rilievi in punto di irragionevolezza intrinseca, di violazione del diritto di difesa e di violazione della ragionevole durata del processo, già accertati con riferimento alla incapacità processuale dell'imputato, ai sensi dei richiamati artt. 70-72-bis cod. proc. pen.

3.3.- L'ordinanza di rimessione si sofferma, quindi, sulla assimilabilità delle situazioni dell'incapacità dell'imputato di essere sottoposto a processo e dell'incapacità del condannato di essere sottoposto a esecuzione penale. Giustificare un diverso trattamento di tali situazioni in base all'esigenza della indefettibilità della pena a fronte dell'accertata responsabilità del condannato, che invece manca per l'imputato, non terrebbe conto che comunque, di fatto, l'esecuzione nei confronti del condannato non pericoloso affetto da irreversibile incapacità psicofisica viene differita fino alla morte dello stesso.

Viceversa, in presenza di una siffatta irreversibile incapacità psicofisica, tanto dell'imputato che del condannato, si verifica un'analoga partecipazione dell'interessato al processo che lo riguarda, benché lo stesso sia privo delle facoltà di «coscienza, pensiero, percezione, espressione» valorizzate dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e da preservare anche per il procedimento esecutivo-trattamentale.

Lo strumento del differimento dell'esecuzione risulterebbe, piuttosto, adeguato per fattispecie connotate dalla presenza di termini naturali o rispetto a condizioni reversibili. Al differimento dell'esecuzione della pena si correla, inoltre, il rinvio della decorrenza del tempo necessario per la sua estinzione (art. 172, quinto comma, cod. pen.), effetto che per il giudice a quo tramuterebbe i condannati irreversibilmente colpiti da incapacità psicofisica in «eterni esecutabili».

3.4.- Il rimettente enuncia, inoltre, le ragioni di contrasto della disposizione censurata con il diritto di difesa del condannato nel procedimento di sorveglianza, delineato quale «ulteriore tassello della giurisdizione penale», ove lo stesso sia privo della capacità di stare in giudizio. Prospetta anche il vulnus provocato dalla disposizione in esame al principio di ragionevole durata del processo di sorveglianza (principio operante anche in sede di esecuzione di un giudicato, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo), inevitabilmente comportante, ove sussistano condizioni di incapacità irreversibile del condannato e fino alla morte dello stesso, un susseguirsi di provvedimenti di differimento dell'esecuzione della pena senza mai arrivare a definire il thema decidendum sostanziale.

3.5.- L'ordinanza di rimessione individua, pertanto, quale soluzione costituzionalmente adeguata per porre rimedio ai profili di illegittimità costituzionale esposti quella di stabilire in materia, con una pronuncia additiva, una normativa modellata sul disposto dell'art. 72-bis cod. proc. pen., che, cioè, in caso di accertata e irreversibile incapacità di sottoposizione a esecuzione penale del condannato, consenta di dichiarare non luogo a provvedere all'esecuzione della pena.

3.6.- Quanto alla rilevanza delle questioni, il rimettente osserva che il condannato versa in condizioni di grave infermità psichica e fisica, che giustificano il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena di cui all'art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen., e che non sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti da parte dello stesso; sarebbe arbitrario stabilire un termine per il differimento, giacché dette condizioni di infermità sono irreversibili; l'auspicata declaratoria di illegittimità costituzionale, con l'indicata portata additiva, consentirebbe di statuire in via definitiva l'impossibilità di esecuzione della pena e di evitare l'inutile futura reiterazione di analoghi giudizi. Non sarebbe neanche perseguibile un'interpretazione costituzionalmente orientata, se non disponendo un rinvio dell'esecuzione della pena «sino alla morte del condannato, ovvero sino al perdurare delle condizioni di incapacità», il che, tuttavia, realizzerebbe un sostanziale aggiramento della legge.

3.7.- Il Tribunale di sorveglianza di Bologna si sofferma anche sulla adeguatezza della soluzione prospettata non soltanto con riferimento alle esigenze di tutela del singolo rispetto alla pretesa punitiva dello Stato, ma anche rispetto alle esigenze di difesa della collettività. Il rinvio dell'esecuzione della pena nei confronti di chi si trova in condizioni di grave infermità non può essere adottato se sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti, sicché l'accoglimento delle questioni sollevate non attenterebbe ai profili di sicurezza pubblica.

Gli accertamenti da svolgere sullo stato psicofisico irreversibile del condannato, tale da impedire la cosciente sottoposizione all'esecuzione della pena, dovrebbero avere la stessa pregnanza di quelli esperiti per verificare se l'imputato è in grado di partecipare coscientemente al processo.

Il provvedimento terminativo di non luogo a procedere avrebbe comunque forma di ordinanza e sarebbe eventualmente revocabile in caso di eventuali e imprevedibili mutamenti nella condizione del condannato, tali da fargli riacquistare la capacità di essere sottoposto ad esecuzione penale.

Ove, infine, il condannato affetto da irreversibili condizioni di infermità denoti tuttora profili di pericolosità sociale, e non ricorrano, pertanto, i presupposti legittimanti il differimento della pena, la soluzione sarebbe data dalla detenzione domiciliare "umanitaria" ex art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. penit., concedibile, appunto, in via surrogatoria, non essendo, peraltro, qui in discussione l'idoneità di tale rimedio sotto il profilo dell'art. 27, terzo comma, Cost. con riferimento a persona che versi in tali condizioni.

4.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili e/o non fondate.

4.1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce la manifesta inammissibilità delle questioni per plurime ragioni.

4.1.1.- Le questioni sarebbero innanzi tutto prive di rilevanza in quanto «l'effetto utile voluto dalla normativa, nei termini enunciati anche dal diritto vivente, è già garantito al condannato che, allo stato, è ricoverato in una casa per anziani e versa in regime di sospensione della pena».

L'Avvocatura dello Stato evidenzia, in proposito, che, «ove il giudice avesse disposto la sospensione dell'esecuzione della pena, nei termini espressamente previsti dall'art. 147, n. 2 c.p., il condannato non ne avrebbe subito alcun pregiudizio e l'unico aggravio sarebbe derivato agli uffici, per l'esigenza di verificare periodicamente le condizioni di salute e la pericolosità». Dunque, il giudice a quo non avrebbe messo a fuoco quale sarebbe il beneficio che il condannato trarrebbe dall'accoglimento delle questioni, trovandosi già nella condizione di non essere sottoposto all'esecuzione della pena.

4.1.2.- Le questioni sarebbero poi manifestamente inammissibili poiché il rimettente chiede a questa Corte di «inserire una nuova figura di estinzione della pena, o un surrogato di essa, non tipizzata e rimessa al libero apprezzamento del giudice dell'esecuzione». Sarebbe, comunque, impropria la trasposizione sul piano dell'esecuzione della pena dell'esito altrimenti conseguibile in ambito processuale con riferimento agli artt. 70-72 cod. proc. pen., non potendosi la prima concludere con un'«ordinanza di non luogo a procedere».

4.1.3.- Ancora, nell'innesto additivo espressamente richiesto dal rimettente non sarebbe presente il correttivo idoneo ad impedire l'adozione del provvedimento qualora sussista il concreto pericolo della commissione di delitti da parte del condannato (come previsto dall'art. 147, quarto comma, cod. pen.), di cui invece il Tribunale di sorveglianza di Bologna discute nelle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione.

4.1.4.- Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la posizione in cui si trova il condannato nel giudizio a quo troverebbe adeguata tutela proprio nell'applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, ordin. penit., nei contorni definiti dalla sentenza di questa Corte n. 99 del 2019, applicazione consentita al tribunale di sorveglianza anche quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen.

In ogni modo, secondo la difesa dello Stato, ove pure si ravvisasse il denunciato vuoto normativo, lo stesso andrebbe colmato mediante un intervento del legislatore.

4.1.5.- Le questioni sarebbero, infine, manifestamente inammissibili per omessa motivazione in riferimento ai parametri costituzionali evocati, in particolare quanto agli artt. 3, 24 e 27 Cost., mentre del tutto inconferente sarebbe la motivazione riferibile agli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo evocato in relazione all'art. 6 CEDU.

4.2.- Nel merito, la difesa dello Stato conclude per la manifesta infondatezza delle questioni sollevate.

Quanto all'art. 3 Cost., l'analogia con l'incapacità processuale non sarebbe conferente, essendo «del tutto incomparabile la condizione del soggetto sottoposto ad un processo, in relazione al quale emerge una condizione tale da impedire per sempre il recupero di una capacità di partecipare coscientemente a quel processo, rispetto alla circostanza in cui sopravvenga una incapacità di partecipare coscientemente al percorso trattamentale inerente all'esecuzione di una pena».

Esisterebbero comunque nel sistema, come già rilevato, «strumenti alternativi diretti a consentire un bilanciamento tra l'esecuzione della pena e l'insorgere di situazioni patologiche, come la previsione di appositi istituti penitenziari o apposite sezioni (art. 65 della legge [n. 354] del 1975) per i soggetti in determinate condizioni e come la detenzione domiciliare, ampliata dall'art. 47-ter legge 354/1975 e dalla sentenza n. 99 del 2019».

Lo stesso censurato art. 147 cod. pen. «consente al giudice dell'esecuzione chiamato a decidere un ampio margine di apprezzamento volto a contemperare le esigenze della collettività e quelle del condannato in condizioni di salute non compatibili con l'esecuzione della pena».

Non vi sarebbe, dunque, alcun vuoto normativo da colmare con l'auspicata pronuncia additiva, giacché la possibilità di differire l'esecuzione della pena sine die è già prevista, con rivalutazioni periodiche che garantiscono il controllo giurisdizionale sull'effettiva permanenza delle condizioni ostative.

Al contrario, secondo la difesa statale, l'introduzione di un istituto che consenta di dichiarare il non luogo a procedere all'esecuzione della pena nei termini indicati dal giudice a quo rischierebbe di compromettere il principio di indefettibilità della sanzione penale, aprendo la strada a valutazioni soggettive e disomogenee rimesse al singolo giudice dell'esecuzione.

È infine oggetto di confutazione nell'atto di intervento la pertinenza dei richiami fatti dal rimettente alla giurisprudenza della Corte EDU sull'esecuzione, la quale riguarda quella volta all'ottenimento del bene della vita tutelato, declinabile anche in ambito penale, e comunque, nel caso di specie, già garantito dalla normativa di riferimento.

La soluzione prospettata dal giudice a quo, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, sarebbe volta unicamente a realizzare «un effetto di semplificazione dell'attività dell'autorità giudiziaria, liberata dall'esigenza di riesaminare periodicamente la condizione del detenuto sotto il profilo delle condizioni di salute e della pericolosità».

CONSIDERATO IN DIRITTO

5.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 123 del 2025), il Tribunale di sorveglianza di Bologna solleva, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, 27, terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 147 cod. pen., nella parte in cui non prevede che «[s]e, a seguito degli accertamenti esperiti, ove occorra anche mediante perizia, risulta che lo stato psicofisico del condannato è tale da impedire la cosciente sottoposizione all'esecuzione della pena e che tale stato è irreversibile, il giudice pronuncia ordinanza di non luogo a procedere o ordinanza di [non] doversi procedere».

5.1.- Il rimettente premette che il procedimento riguarda un soggetto condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, il quale, all'epoca dell'emissione dell'ordine di carcerazione, aveva avanzato domanda di detenzione presso il domicilio familiare. A seguito del decesso della moglie del condannato, che lo assisteva giacché affetto da malattie invalidanti, nonché di un progressivo deterioramento delle condizioni di salute dell'istante, i difensori hanno prospettato la sussistenza di una situazione di radicale incompatibilità delle condizioni del loro assistito con qualsiasi forma di esecuzione della pena, anche con modalità extramurarie.

La persona è infatti affetta da deficit cognitivi e di deambulazione, non esprime alcuna pericolosità sociale residua, è attualmente collocata presso una struttura per anziani, incapace di svolgere percorsi di tipo risocializzante, e la stessa applicazione della detenzione domiciliare non sarebbe compatibile con l'attuale ricovero nella medesima struttura che le fornisce la necessaria assistenza sanitaria continuativa e specialistica.

5.2.- Esclusa la sussistenza delle condizioni per la concessione del differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena, di cui all'art. 146, numero 3), cod. pen., versando il condannato in una situazione di grave infermità psicofisica, e non di malattia così avanzata da non rispondere più ai trattamenti disponibili e alle terapie curative, il rimettente ritiene che costui si trovi, piuttosto, nella condizione che giustifica il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena di cui all'art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen., ovvero in condizione di grave infermità fisica, non sussistendo il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti. Circostanza, questa, che rende impraticabile anche il ricorso alla misura alternativa, meno favorevole del differimento, della detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter, comma 1, ordin. penit.

Tuttavia, osserva il rimettente, il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena richiede che sia fissato un termine, alla cui scadenza occorrerebbe procedere a una rivalutazione delle condizioni che giustificano l'ulteriore differimento; ciò sarebbe irragionevole allorché, come nel caso al suo esame, la causa del differimento derivi da una condizione di grave infermità non transitoria né suscettibile di miglioramento, bensì irreversibile, in quanto, in tali casi, il tribunale di sorveglianza viene costretto a ripetere ciclicamente le verifiche sulla permanenza delle ragioni di salute che legittimano il rinvio dell'esecuzione fino alla morte del condannato.

L'ordinanza di rimessione lamenta, perciò, che il sistema non preveda «una ipotesi di rinuncia all'esecuzione della pena», allorché ci si trovi in presenza di una stabile impossibilità di procedere all'esecuzione «per incapacità irreversibile della persona» a essere sottoposta alla pena stessa, così come invece previsto dagli articoli da 70 a 72-bis cod. proc. pen. in caso di incapacità di partecipare al processo da parte dell'imputato.

Sarebbe quindi ragionevole, rispettoso del diritto di difesa e della funzione rieducativa della pena nonché del principio di ragionevole durata del processo di sorveglianza che, a fronte dell'accertamento nei confronti del condannato di uno stato di irreversibile incapacità psicofisica, al giudice sia consentito non già di differire l'esecuzione della pena, con continue rivalutazioni di quello stato, ma di dichiarare il non luogo a procedere alla esecuzione stessa.

6.- Occorre dapprima vagliare le molteplici eccezioni di inammissibilità delle questioni formulate nell'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Si tratta di eccezioni che possono essere tutte disattese.

6.1.- La difesa statale ha eccepito che le questioni non sarebbero rilevanti perché il Tribunale di sorveglianza di Bologna avrebbe potuto fare applicazione dell'ipotesi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena di cui all'art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen., senza così arrecare alcun pregiudizio al condannato.

Il rimettente, tuttavia, dichiara egli stesso che sussistono le condizioni per l'applicabilità del differimento dell'esecuzione della pena di cui all'art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen., stante la condizione di grave infermità fisica del condannato, non ravvisandosi il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti da parte dello stesso. È proprio l'applicazione della disposizione censurata nel caso in esame, perciò, che sarebbe causa dei vulnera denunciati dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, in quanto occorrerebbe, ad avviso del rimettente, fissare un termine, alla cui scadenza si dovrebbe procedere a una rivalutazione delle condizioni che possano giustificare un ulteriore rinvio; ciò pur se la condizione di grave infermità fisica dell'interessato non sia transitoria né sia suscettibile di miglioramento, bensì irreversibile.

Il giudice a quo, dunque, reputa irragionevole, nonché contraria al diritto di difesa del condannato e ai principi della finalità rieducativa della pena e della ragionevole durata del processo di sorveglianza, proprio la reiterata, inevitabile applicazione del rinvio in forza dell'art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen. L'assunto della difesa statale, secondo cui dall'applicazione di tale disposizione non deriva alcun concreto pregiudizio per il condannato, concerne, dunque, il merito delle questioni.

6.2.- L'Avvocatura generale dello Stato obietta poi che l'ordinanza di rimessione sarebbe incorsa in un'erronea ricostruzione normativa della fattispecie, giacché la situazione in cui versa il condannato troverebbe adeguata tutela nell'applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. penit., come delineata dalla sentenza di questa Corte n. 99 del 2019.

Anche al riguardo, l'ordinanza di rimessione reca una puntuale motivazione sulla rilevanza delle questioni, in aderenza al pertinente quadro normativo, confutando la tesi che possa applicarsi la misura alternativa della detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. penit., meno favorevole del differimento dell'esecuzione, in quanto non sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti da parte del condannato.

Il giudice a quo fa così leva su una costante giurisprudenza di legittimità secondo cui, in presenza di una delle condizioni per il rinvio, obbligatorio o facoltativo, dell'esecuzione della pena (essendo nella specie sussistente l'ipotesi di cui all'art. 147, primo comma, numero 2, cod. pen.), il giudice non può applicare, in alternativa al richiesto differimento, la misura meno favorevole della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. penit., se non alla stregua di una sufficiente motivazione in ordine al giudizio di residua pericolosità sociale del condannato; ciò per la diversità di effetti, tanto sotto il profilo dello stato di esecuzione della sanzione quanto sotto il corrispondente profilo dello status libertatis del condannato, tra il rinvio dell'esecuzione e l'attuazione di quest'ultima nella forma della detenzione domestica (in tal senso, ad esempio, Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenze 21 dicembre 2021-11 gennaio 2022, n. 451, 1° aprile-31 maggio 2021, n. 21355, e 21 febbraio-26 maggio 2020, n. 15848).

In presenza di tale consolidato orientamento della Corte di cassazione, risultano quindi ben illustrate le ragioni che determinano la pregiudizialità delle questioni sollevate rispetto alla definizione del processo principale e non possono esprimersi dubbi in ordine all'esattezza dell'interpretazione in proposito prospettata dal rimettente (fra le tante, sentenze n. 22 del 2024 e n. 85 del 2020).

6.3.- L'Avvocatura generale deduce, poi, che nell'innesto additivo richiesto dal rimettente non sarebbe menzionato il presupposto negativo che impedisce l'adozione del provvedimento di non luogo a procedere qualora sussista il concreto pericolo della commissione di delitti da parte del condannato, come previsto dall'art. 147, quarto comma, cod. pen.

Anche questa eccezione non è fondata, poiché dalla lettura dell'ordinanza di rimessione e dal petitum formulato si evince chiaramente che le questioni di legittimità costituzionale investono l'art. 147 cod. pen., nell'ipotesi che possa essere differita l'esecuzione della pena restrittiva della libertà personale, e dunque in presenza delle generali condizioni di adottabilità di tale provvedimento (tra le quali, quindi, anche quella di cui al quarto comma dell'art. 147 cod. pen., il quale postula l'insussistenza del concreto pericolo della commissione di delitti), nei confronti di chi si trovi in condizioni irreversibili di grave infermità psicofisica. Il rimettente attesta, del resto, che il condannato non esprime alcuna pericolosità sociale residua.

6.4.- La difesa del Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce ancora che il giudice a quo invoca un intervento additivo che introdurrebbe una nuova figura di estinzione della pena, ovvero un atipico esito processuale consistente nell'«ordinanza di non luogo a procedere», il tutto per porre rimedio a un ipotetico vuoto normativo che andrebbe comunque colmato mediante un intervento del legislatore.

L'eccezione risulta parimenti non fondata, in quanto il Tribunale di sorveglianza di Bologna ravvisa nel sistema, in particolare nell'art. 72-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), assunto come tertium comparationis per l'identità di ratio, una soluzione costituzionalmente adeguata di definizione del procedimento, in grado di sostituirsi alla disciplina con cui l'art. 147 cod. pen. regola l'ipotesi del rinvio dell'esecuzione allorché il condannato versi in uno stato irreversibile di grave infermità psicofisica, di inserirsi nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore.

Le questioni sollevate dal rimettente appaiono, invero, ben definite anche in termini comparativi e la soluzione additiva richiesta è puntualmente indicata mediante raffronto con il tertium comparationis costituito dalla definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato, sia quanto alla ragionevolezza del diverso trattamento normativo delle condizioni dell'imputato e del condannato, sia quanto alle implicazioni sul diritto di difesa di quest'ultimo nel procedimento di sorveglianza, nonché sui principi della finalità rieducativa della pena e della ragionevole durata del processo.

Spetterebbe, comunque, a questa Corte, ove le questioni risultassero fondate, individuare la pronuncia più idonea alla reductio ad legitimitatem della disposizione censurata, né la prospettazione di possibili modelli alternativi di regolazione della fattispecie risulta sufficiente a frapporre ostacoli di rito all'esame delle questioni (tra le più recenti, sentenze n. 146 e n. 53 del 2025, n. 46 del 2024).

6.5.- Attengono al merito e non all'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale le argomentazioni afferenti alla discrezionalità riconosciuta al legislatore, poiché implicano un esame della ratio e dei presupposti applicativi della norma censurata (ad esempio, sentenze n. 248, n. 224 e n. 137 del 2020, n. 35 del 2017).

6.6.- Infine, anche l'eccezione concernente l'omessa motivazione dell'ordinanza in riferimento ai parametri di legittimità costituzionale evocati non può essere accolta, dal momento che a essi il giudice a quo fa riferimento assolvendo l'onere argomentativo necessario affinché possano valutarsi nel merito le censure prospettate.

7.- Nel merito, le questioni non sono fondate.

Il rimettente muove dal presupposto interpretativo che, in presenza della fattispecie contemplata dal numero 2) dell'art. 147, primo comma, cod. pen., anche allorquando, come nel caso del giudizio a quo, sussista una condizione di grave infermità irreversibile, il tribunale di sorveglianza, nel disporre il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena, debba necessariamente fissare un termine, la cui scadenza provocherebbe l'inutile, quanto ciclica, rivalutazione della situazione del condannato.

Per il Tribunale rimettente, invero, l'apposizione di un termine al differimento della esecuzione della pena ai sensi della disposizione censurata sarebbe a tal punto necessaria da escludere la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata alla luce della quale ritenere consentita la individuazione del momento finale del differimento nella morte del condannato o nel venir meno delle condizioni di incapacità accertate, risolvendosi una tale interpretazione nell'«aggiramento del dato di legge».

7.1.- Il presupposto ora richiamato non può essere condiviso.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini del differimento facoltativo della pena detentiva di cui all'art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen., occorre che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porne in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione. Il giudice deve quindi operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato a essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività. Non si attribuisce invece rilievo al carattere cronico ovvero inguaribile della malattia, atteso che il requisito della reversibilità dell'infermità non è previsto dalla citata disposizione, né, d'altro canto, il rinvio dell'esecuzione sottende una rinuncia all'attuazione della potestà punitiva (Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenze 14-25 marzo 2025, n. 11725, 13 novembre 2020-20 gennaio 2021, n. 2337, 18 dicembre 2013-10 gennaio 2014, n. 789, e 14 ottobre 2011-13 gennaio 2012, n. 972).

L'affermazione che sarebbe indispensabile la fissazione di un termine, con conseguente necessaria verifica della permanenza delle condizioni giustificative del differimento della esecuzione della pena alla sua scadenza, non tiene conto, però, dell'orientamento, espresso dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui l'apposizione di un termine finale al differimento dell'esecuzione della pena, concesso ai sensi dell'art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen., è legittima solo qualora la durata del rinvio sia motivata (Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenza 30 aprile-26 giugno 2001, n. 25928).

L'apposizione di un termine finale del differimento - ha osservato la Corte di cassazione - può desumersi per omogeneità di sistema rispetto alle ipotesi contemplate dai numeri 1) e 3) del medesimo art. 147, primo comma, cod. pen.; risulta, infatti, conforme al principio di ragionevolezza vincolare l'efficacia nel tempo di un provvedimento (che, per sua natura, non può essere indefinita) alla verificata persistenza della situazione di fatto che ne costituisce il presupposto.

Tuttavia - ha precisato la medesima Corte - deve considerarsi illegittima l'ordinanza in cui la predeterminazione della data di caducazione del rinvio non risulti connessa alla durata della situazione ostativa all'esecuzione della pena e si riveli, piuttosto, in contrasto con il riconoscimento della gravità e irreversibilità delle condizioni cliniche del richiedente, essendo necessaria, in questo ultimo caso, una specifica motivazione.

Nel rinviare l'esecuzione della pena il giudice può quindi dare conto della propria scelta di non fissare alcun termine per il differimento stabilito a norma dell'art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen., alla scadenza del quale la situazione debba essere riconsiderata, proprio allorquando il condannato si trovi, in base alla documentazione clinica acquisita, in condizioni di grave infermità irreversibili e perciò di durata indeterminabile, quali quelle rappresentate dal giudice a quo, ove in tal senso orienti il bilanciamento fra tutela della salute della persona, finalità rieducativa della detenzione ed esigenze di sicurezza della collettività.

Riguardo a queste ultime, deve osservarsi che l'assenza di pericolosità del condannato è uno dei presupposti per la concessione del differimento dell'esecuzione della pena ai sensi del citato art. 147, primo comma, numero 2), cod. pen. (art. 147, quarto comma, cod. pen.). D'altronde, ove permanesse una condizione di pericolosità per la salute del condannato, potrà provvedersi attraverso il diverso istituto della detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter, comma 1-ter, ordin. penit.

Mette conto sottolineare la necessità che all'affermazione della irreversibilità della patologia, che di per sé potrebbe giustificare l'adozione di un provvedimento di differimento dell'esecuzione della pena senza indicazione di un termine finale, si giunga all'esito di rigorosi accertamenti clinici, tali da offrire, alla luce delle conoscenze scientifiche, una ragionevole base prognostica alle determinazioni del giudice competente.

Il rinvio dell'esecuzione della pena che, in considerazione dell'irreversibilità delle condizioni di grave infermità del condannato, non indichi la durata predeterminata del periodo di differimento, resta, peraltro, revocabile allorché si accerti successivamente che quelle condizioni sono non di meno cessate, per miglioramento o per guarigione (Corte di cassazione, prima sezione penale, sentenza 16 febbraio-29 marzo 1995, n. 982).

8.- Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 147 cod. pen., sollevate in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, 27, terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, devono quindi essere dichiarate non fondate.

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 24, 27, terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe.