Il primo rinvio pregiudiziale «d'urgenza»:
il caso Rinau (*)

Massimo Fragola (**)

1. Sul fondamentale ruolo del rinvio pregiudiziale nella prassi comunitaria e sua correlazione con la nuova procedura semplificata

La sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 2008 nel caso Rinau (1), che qui si annota, è destinata ad entrare nel novero delle decisioni che fanno epoca, trattandosi della prima applicazione del c.d. rinvio pregiudiziale «d'urgenza». Si tratta di una recente novità disponibile, per il momento, esclusivamente nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, vale a dire, nei settori di cui al titolo IV (articoli 61-69) della terza parte del Trattato CE, riguardante i visti, l'asilo, l'immigrazione e le altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone, compresa la cooperazione giudiziaria in materia civile e di cui al titolo VI (articoli 29-42) del Trattato sull'Unione europea, riguardante la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Settori «sensibili» nei quali si giocherà, a mio modesto avviso, la sfida dei prossimi anni unitamente allo sviluppo dei diritti sociali comuni ed all'incremento dei diritti fondamentali.

Premesso che occorrerà valutare la nuova procedura alla luce della futura prassi (2), ad una prima analisi essa appare come uno strumento apprezzabile, di sicura flessibilità, utile nella risoluzione dei quesiti dei giudici nazionali, che comporterà l'accelerazione dei tempi del giudizio da parte della Corte di giustizia in materie rilevanti che necessitano di decisioni rapide (3). Occorre tuttavia esaminare il nuovo istituto alla luce del contesto normativo attuale, tenendo in debita considerazione l'importanza fondamentale che fino ad oggi ha avuto lo strumento di cooperazione giudiziaria ex art. 234 TCE, salvaguardandone l'acquis e assicurando, nell'esercizio della nuova procedura, ancorché in tempi e procedure ristretti, la medesima impostazione e prospettiva.

Il rinvio d'urgenza, peraltro sollecitato dalla stessa Corte di giustizia (4) ai sensi dell'art. 245 TCE (5), ed approvato dalla decisione del Consiglio n. 2008/79/CE, Euratom, è una variante applicativa («deroga» secondo la decisione) del più generale rinvio pregiudiziale codificato nei Trattati istitutivi (6).

Com'è noto, tra le competenze che i Trattati assegnano alla Corte di giustizia (7) - contenziose, pregiudiziali e consultive - non v'è dubbio che la competenza pregiudiziale ha costituito un momento fondamentale della collaborazione tra le autorità nazionali degli Stati membri e le autorità comunitarie, in particolare, tra il potere giudiziario nazionale e il potere sovranazionale (8). Da siffatta cooperazione giudiziaria la Corte di giustizia grazie ad una giurisprudenza evolutiva, ha talvolta utilizzato lo strumento ex art. 234 TCE per sancire principi innovativi assenti nei Trattati, ancorché inerenti all'ordinamento dell'Unione (9).

Ciò perché il sistema giuridico dell'Unione europea (10), con particolare riferimento all'ambito c.d. «comunitario», è un sistema istituzionale «Corte-centrico» nel senso che il contributo che la Corte ha fornito impone il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati (art. 220 TCE), è sempre stato motivato dalla necessità di salvaguardare l'interesse (comune) dell'integrazione europea e, soprattutto, delle persone, in ordine alla tutela dei diritti che l'ordinamento dell'Unione ed esse attribuisce.

La tutela giurisdizionale che la Corte ha garantito ai singoli è un aspetto rilevante nell'affermazione della c.d. «comunità di diritto» (11), nonché un'azione istituzionale di equidistanza tra soggetti, nella prospettiva della salvaguardia delle prerogative dei soggetti più deboli dell'ordinamento giuridico (12).

Nel sistema comunitario di garanzie giurisdizionali, tra i molteplici ricorsi giurisdizionali esperibili emerge pertanto, prepotentemente, per la sua valenza sociale comunitaria, il c.d. «rinvio pregiudiziale» che, com'è noto, configura una procedura «da giudice a giudice» (13).

Va segnalato che la norma così strutturata dai redattori del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE) nel 1957, non è stata mai modificata nelle diverse revisioni del trattato che si sono succedute in oltre cinquant'anni di integrazione europea. È stata la Corte di giustizia che con una serie di sentenze esplicative, ha precisato la portata delle norme contenute nei tre commi dell'art. 234 TCE, al fine di indicare alle «giurisdizioni» nazionali, in quanto «giudici comunitari decentrati» (14), la via da seguire per una valida interpretazione, invalidazione od applicazione del diritto dell'Unione nell'ordinamento nazionale degli Stati membri (15).

La procedura che, come accennato, si sviluppa «da giudice a giudice», non deve tuttavia trarre in inganno giacché potrebbe essere confusa con una attività consultiva o di tipo consultivo della Corte di giustizia (16).

Ai fini del nostro commento, occorre evidenziare le specifiche modalità di esercizio della competenza pregiudiziale della Corte di giustizia nell'ambito del Titolo IV della Parte terza del Trattato CE, nonché del Titolo VI del Trattato sull'Unione europea riguardante la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. In particolare, si riferiscono alla procedura pregiudiziale d'urgenza l'art. 68 TCE (17) e l'articolo 35 TUE (18).

2. Genesi e necessità del rinvio pregiudiziale d'urgenza. Le novità della procedura

Come anticipato, il procedimento pregiudiziale d'urgenza è applicabile unicamente nei settori sensibili di cui al titolo VI TUE e al titolo IV TCE.

Nell'unico considerando della citata decisione n. 2008/79/CE, Euratom, il Consiglio, conclude che «occorre prevedere la possibilità di derogare ad alcune disposizioni del protocollo sullo statuto della Corte relative al procedimento nell'ambito dell'introduzione di un procedimento pregiudiziale d'urgenza per i rinvii pregiudiziali relativi allo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia e occorre, per completezza, considerare altresì, nella disposizione che autorizza tali deroghe, il procedimento accelerato previsto dal regolamento di procedura della Corte».

È così aggiunto un articolo specifico nel protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia. L'articolo 23-bis stabilisce che «Nel regolamento di procedura possono essere previsti un procedimento accelerato e, per i rinvii pregiudiziali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, un procedimento d'urgenza. Tali procedimenti possono prevedere, per il deposito delle memorie o delle osservazioni scritte, un termine più breve di quello previsto all'articolo 23 e, in deroga all'articolo 20, quarto comma, la mancanza di conclusioni dell'avvocato generale. Il procedimento d'urgenza può prevedere, inoltre, la limitazione delle parti e degli altri interessati di cui all'articolo 23 autorizzati a depositare memorie ovvero osservazioni scritte e, in casi di estrema urgenza, l'omissione della fase scritta del procedimento».

Il regolamento di procedura novellato disciplina, agli articoli 104-bis, il procedimento accelerato e, all'articolo 104-ter, il procedimento d'urgenza che qui si commenta.

Sono rinvenibili, pertanto, in quanto novità da segnalare e da individuare fra loro distinguendoli, un più generale «procedimento accelerato» ex art. 234 TCE e un «procedimento d'urgenza» per la procedura pregiudiziale relativa allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Entrambi vanno nella direzione della semplificazione dei tempi processuali necessari per emettere la sentenza ex art. 234, invero, al momento attuale, al limite della accettabilità della regola dell'equo processo (19).

La ratio della nuova procedura è desumibile dalla crescente attività legislativa nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia negli ultimi anni. Soprattutto in tale ambito, ma la regola vale per l'applicazione di tutto il diritto dell'Unione, è fondamentale che le norme comunitarie siano eseguite in modo uniforme nell'intero territorio dell'Unione (20). Vero è che le esigenze che interessano lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia sono spesso caratterizzate dall'urgenza, alla quale non può rispondere in modo rapido il procedimento pregiudiziale ordinario (che dura mediamente un anno e otto mesi (21)), soprattutto a motivo della complessità della procedura, della presenza attiva di vari attori e delle problematiche relative alle traduzioni nelle lingue dell'Unione.

Il nuovo procedimento d'urgenza dovrebbe pertanto consentire alla Corte di trattare le questioni più delicate, come quelle che comportano la privazione in via temporanea della libertà di una persona o quelle connesse alla potestà dei genitori o alla custodia dei figli, qualora la competenza del giudice adito in base al diritto comunitario, dipenda dalla soluzione data alla questione pregiudiziale.

In tale contesto i giudici nazionali, già preoccupati dei tempi della giustizia nazionale, potrebbero mostrarsi poco propensi a rinviare gli atti processuali alla Corte, con il risultato di un ulteriore allungamento dei tempi processuali.

Un rimedio a tali preoccupazioni può essere quindi fornito dal presente rinvio pregiudiziale d'urgenza.

Occorre comunque rilevare che la decisione di ricorrere al procedimento pregiudiziale d'urgenza spetta alla Corte. In linea di principio, tale decisione è adottata solo sulla base di una domanda motivata del giudice del rinvio. Tale domanda deve esporre le circostanze di diritto e di fatto che comprovano l'urgenza e, in particolare, i rischi in cui si incorrerebbe qualora la causa seguisse il corso del normale procedimento pregiudiziale. In via eccezionale, la Corte può decidere d'ufficio di sottoporre un rinvio al procedimento pregiudiziale d'urgenza ove quest'ultimo sembri indispensabile (22).

Dal punto di vista dell'organizzazione procedurale interna della Corte, occorre segnalare che questa tipologia di cause è assegnata ad una sezione di cinque giudici (23) designata ad hoc per garantire, (presumibilmente) nel corso di un anno, la selezione e la trattazione di tali cause. Sono previste le conclusioni (orali) dell'Avvocato generale.

Ad una prima e sommaria riflessione, non appare sufficiente la definizione del caso in un anno, ancorché vengono dimezzati i tempi medi oggi necessari. Appare ancora un lasso di tempo troppo lungo considerati gli ambiti trattati, come si diceva, molto sensibili (24). Occorre tuttavia aspettare, come anticipato, una prassi significativa per valutare se questa previsione sia valida oppure no.

Un altro aspetto importante attiene ai soggetti ammessi a partecipare attivamente alla procedura: emerge una distinzione tra i soggetti ammessi alla fase scritta del procedimento e coloro che sono autorizzati a partecipare alla fase orale. Nell'ambito del nuovo procedimento, infatti, soltanto le parti della causa principale, lo Stato membro a cui appartiene il giudice del rinvio, la Commissione europea e, se del caso, il Consiglio e il Parlamento europeo, qualora sia controverso uno dei loro atti, sono autorizzati a depositare, nella lingua processuale ed entro un breve termine, osservazioni scritte. È quindi superata la laboriosa fase delle traduzioni.

Gli altri interessati, in particolare gli Stati membri diversi da quello cui appartiene il giudice del rinvio, non dispongono di tale facoltà ma sono invitati a partecipare ad una sola udienza nella quale, se lo desiderano, possono esporre le loro osservazioni orali relative alle questioni proposte dal giudice nazionale e alle osservazioni scritte depositate.

Un'importante novità procedurale riguarda l'utilizzo di internet per le comunicazioni tra la Corte di giustizia, il giudice nazionale e le parti: il procedimento si svolgerà in sostanza per via elettronica e per fax. Le comunicazioni tra la Corte e i giudici nazionali, le parti della causa principale, gli Stati membri e le istituzioni comunitarie avranno luogo, nei limiti del possibile, attraverso tale mezzo di comunicazione (25).

3. Breve descrizione della controversia e i quesiti pregiudiziali

Il procedimento pregiudiziale d'urgenza, applicato per la prima volta in questa causa, trae origine da una controversia pendente tra la signora Rinau, cittadina lituana e suo marito, cittadino tedesco, separati in attesa di divorzio, in merito al rientro della loro figlia Luisa in Germania, in quanto trattenuta (a detta del marito illegittimamente) in Lituania dalla signora Rinau. Infatti, il 21 luglio 2006, dopo aver ricevuto dal signor Rinau il permesso di lasciare il territorio tedesco con la loro figlia per un periodo di vacanze di due settimane, la signora Rinau è entrata in Lituania con quest'ultima (ed un figlio avuto da una precedente unione) dove è rimasta fino al momento della lite.

Dai fatti in causa emerge un atteggiamento «nazionalistico» delle giurisdizioni: i tribunali tedeschi hanno dato ragione al signor Rinau, cittadino tedesco, mentre i tribunali lituani hanno «sostenuto» la causa della signora Rinau, cittadina lituana.

Per ricordare in sintesi la successione delle varie pronunce e del loro susseguirsi temporalmente, occorre tenere conto che: il 14 agosto 2006 l'Amtsgericht Oranienburg (tribunale tedesco) ha provvisoriamente affidato la custodia di Luisa a suo padre. L'11 ottobre 2006 il Brandenburgisches Oberlandesgericht (Tribunale regionale superiore di Brandeburgo, Germania) ha respinto l'appello proposto dalla signora Rinau ed ha confermato la decisione dell'Amtsgericht Oranienburg. Il 30 ottobre 2006 il signor Rinau si è rivolto al Klaipedos apygardos teismas (Tribunale regionale di Klaipeda, Lituania) al fine di ottenere il ritorno in Germania di sua figlia, facendo valere la convenzione dell'Aia del 1980 ed il regolamento n. 2201 del 2003. Tale tribunale ha respinto la domanda con decisione 22 dicembre 2006. Con decisione del 21 marzo 2008 il Klaipedos apygardos teismas ha respinto varie istanze. Detta decisione è stata confermata dal Lietuvos apeliacinis teismas con una decisione del 30 aprile 2008. A seguito di richiesta della signora Rinau, il 26 maggio 2008 il Lietuvos Aukšciausiasis Teismas ha deciso di statuire in cassazione su tali decisioni ed ha sospeso, fino alla propria pronuncia nel merito, l'esecuzione della decisione del Lietuvos apeliacinis teismas del 15 marzo 2007, che ordinava il ritorno di Luisa in Germania.

Intanto, con sentenza 20 giugno 2007, l'Amtsgericht Oranienburg ha pronunciato il divorzio dei coniugi Rinau. Esso ha affidato la custodia definitiva di Luisa al signor Rinau. La signora Rinau ha quindi proposto dinanzi al Lietuvos Aukšciausiasis Teismas un ricorso per cassazione diretto all'annullamento di detta sentenza e all'adozione di una nuova decisione di accoglimento della sua istanza di non riconoscimento della sentenza dell'Amtsgericht Oranienburg del 20 giugno 2007, nella parte in cui essa affidava la custodia di Luisa al signor Rinau e la obbligava a ricondurre la minore a suo padre, affidandogliene la custodia (26).

Con decisione 30 aprile 2008, pervenuta in cancelleria il 14 maggio 2008, il Lietuvos Aukšciausiasis Teismas (Lituania) chiede l'interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (27).

Sono sottoposte alla Corte di giustizia una serie di questioni pregiudiziali che possono essere così riassunte: in primo luogo, a) se una parte interessata, ai sensi dell'art. 21 del regolamento n. 2201 del 2003, possa domandare il non riconoscimento di una decisione giudiziaria, senza che sia stata proposta un'istanza di riconoscimento della decisione; b) se il giudice nazionale dinanzi al quale il titolare della responsabilità genitoriale ha presentato l'istanza di non riconoscimento della decisione del giudice dello Stato membro d'origine che prescrive il ritorno del minore, con lui residente, nello Stato d'origine, per la quale è stato rilasciato un certificato ai sensi dell'art. 42 del regolamento, la debba esaminare ai sensi delle disposizioni del capo III, sezioni 1 e 2, del medesimo regolamento, come previsto dall'art. 40, n. 2, dello stesso; c) se l'adozione della decisione che prescrive il ritorno del minore e il rilascio del certificato di cui all'art. 42 del regolamento da parte del giudice dello Stato membro d'origine, dopo che il giudice dello Stato membro nel quale il minore è trattenuto illecitamente ha emanato la decisione che prescrive il ritorno del minore nello Stato d'origine, è conforme agli obbiettivi e alle procedure di cui al regolamento; d) se il divieto di riesame della competenza del giudice d'origine di cui all'art. 24 del regolamento significhi che il giudice nazionale debba riconoscere la decisione del giudice dello Stato membro d'origine che prescrive il ritorno del minore se il giudice dello Stato membro d'origine non ha rispettato il procedimento stabilito dal regolamento ai fini di risolvere la questione del ritorno del minore» (28).

Inoltre, con ordinanza 21 maggio 2008, depositata nella cancelleria della Corte il 22 maggio 2008, il Lietuvos Aukšciausiasis Teismas ha chiesto che il rinvio pregiudiziale fosse sottoposto al procedimento d'urgenza previsto all'art. 104-ter del regolamento di procedura. Il giudice del rinvio ha correttamente motivato tale domanda facendo riferimento al diciassettesimo «considerando» del regolamento, che concerne il ritorno immediato di un minore sottratto, ed all'art. 11, n. 3, dello stesso regolamento, che fissa al giudice, al quale è stata presentata una domanda per il ritorno del minore, un termine di sei settimane per emanare la sua decisione. Il giudice lituano rileva la necessità di agire con urgenza, in quanto qualsiasi indugio sarebbe pregiudizievole ai rapporti tra la minore ed il genitore dal quale è separata. Il peggioramento di tali rapporti potrebbe diventare irreparabile (29).

4. Sintesi delle argomentazioni della Corte e conclusioni

Non v'è dubbio che la questione oggetto della controversia tra i coniugi Rinau, riguarda una fattispecie che necessita di una decisione rapida sì da giustificare il rinvio d'urgenza. Il giudice del rinvio, infatti, ha motivato tale domanda facendo riferimento al diciassettesimo «considerando» del citato regolamento, che concerne il ritorno immediato di un minore sottratto, nonché all'art. 11, n. 3, dello stesso, che fissa al giudice, al quale è stata presentata una domanda per il ritorno del minore, un termine di sei settimane per emanare la sua decisione. Il giudice nazionale rileva la necessità di agire con urgenza, in quanto qualsiasi indugio sarebbe molto pregiudizievole ai rapporti tra la minore ed il genitore dal quale è separata. Il degradarsi di tali rapporti avrebbe potuto essere irreparabile. Il giudice del rinvio giustifica altresì la sua richiesta in ordine alla necessità di proteggere la minore da un eventuale danno e sulla necessità di garantire un giusto equilibrio tra gli interessi della minore e quelli dei genitori, il che ha comportato la opportuna richiesta del procedimento d'urgenza (30).

La Corte di giustizia ha precisato la portata delle norme comunitarie contenute nel regolamento n. 2201 del 2003 (in particolare gli artt. 42 (31) e 24 (32)) in ordine al rientro del minore illecitamente trattenuto un altro Stato membro.

In particolare, la Corte conclude che il certificato relativo all'esecutività non può essere rilasciato senza che sia stata prima adottata una decisione contro il rientro. La riforma della decisione iniziale di rifiuto da parte della Corte d'appello lituana non impediva all'Amtsgericht Oranienburg di rilasciare il certificato. Infatti, gli incidenti procedurali che si producono (o si riproducono) nello Stato membro dell'esecuzione dopo l'emanazione di una decisione contro il rientro, non sono determinanti e possono essere considerati irrilevanti ai fini dell'applicazione del regolamento comunitario in questione.

Se così non fosse, il regolamento n. 2201 rischierebbe di essere privato del suo effetto utile, poiché l'obiettivo del rientro immediato del minore resterebbe subordinato alla condizione dell'esaurimento dei mezzi procedurali consentiti dall'ordinamento nazionale dello Stato membro in cui il minore è illecitamente trattenuto. Una volta che una decisione contro il rientro sia stata emanata e portata a conoscenza del giudice d'origine, è irrilevante, secondo la Corte di giustizia, ai fini del rilascio del certificato che conferisce esecutività alla decisione di tale giudice, che la decisione iniziale contro il rientro sia stata sospesa, riformata, annullata o comunque non sia passata in giudicato, ovvero sia stata sostituita da una decisione di rientro, laddove il rientro del minore non ha effettivamente avuto luogo.

Non essendo stato sollevato alcun dubbio in merito all'autenticità di tale certificato ed essendo quest'ultimo redatto conformemente alle disposizioni del regolamento, l'opposizione al riconoscimento della decisione di rientro è preclusa ed al giudice adito spetta solo constatare l'esecutività della decisione certificata e pronunciare il rientro immediato del minore.

Va quindi salutato con favore l'utilizzo, per la prima volta, del nuovo strumento processuale, che ha permesso di ottenere la pronuncia della Corte di giustizia in meno di due mesi; un tempo questo impensabile laddove fosse stata utilizzata la procedura ordinaria (33).

La tutela dei diritti del minore è stata assicurata in tempo record, così da considerare cautamente positiva ed esauriente l'applicazione della procedura ad una problematica così delicata quale di certo è l'affidamento del minore ai genitori (34).

Una perplessità va tuttavia segnalata. Considerando i due casi già risolti dalla Corte a pochi giorni l'uno dall'altro, non può escludersi in prospettiva un incremento dei ricorsi pregiudiziali d'urgenza da parte dei giudici nazionali che, qualora immotivati, porterebbero all'aumento del carico di lavoro della Terza Sezione che, com'è noto, si occupa anche di altre questioni e non soltanto, come nella fattispecie, di risolvere rinvii pregiudiziali d'urgenza.

Vero è che le materie oggetto del rinvio, attesa la delicatezza delle decisioni, meritano un'attenzione particolarmente scrupolosa da parte dei giudici nazionali, nell'interesse primario delle posizioni giuridiche soggettive dei singoli. Appare necessario, quindi, un utilizzo ragionevole e di buon senso della procedura, che altrimenti potrebbe, paradossalmente, dilatare i tempi del giudizio vanificando così la ratio della procedura.

Note

(*) Il presente articolo è in corso di pubblicazione sulla Rivista di diritto comunitario e degli scambi internazionali, fascicolo n. 3 del 2008.

(**) Professore associato di diritto dell'Unione europea nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università della Calabria.

(1) Sentenza della Corte di giustizia 11 luglio 2008, caso C-195/08 (rubricato) PPU, Inga Rinau, non ancora pubblicata in Raccolta ma consultabile in http://curia.europa.eu/jurisp/

(2) Si tenga conto che deve già annoverarsi il secondo rinvio c.d. «PPU», giacché il 12 agosto 2008 nel caso C-296/08 PPU Goigoechea, la Terza Sezione della Corte di giustizia si è pronunziata con rito abbreviato in materia di compatibilità della convenzione di estradizione tra gli Stati membri Ue del 27 settembre 1996 (Convenzione di Dublino) con il mandato di arresto europeo (Decisione-quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, in GUUE L 190, p. 1) che ha sostituito proprio la precedente convenzione. Sentenza non ancora pubblicata in Raccolta ma consultabile in http://curia.europa.eu/jurisp/

(3) Cfr. la Decisione del Consiglio 20 dicembre 2007 recante modifica del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia e modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia adottate da quest'ultima il 15 gennaio 2008 (GUUE L 24 del 29 gennaio 2008, p. 39).

(4) Cfr. l'istanza della Corte di giustizia dell'11 luglio 2007 che propone di introdurre le modifiche ad hoc nello statuto della Corte; nonché il progetto di modifiche del regolamento di procedura. Vedi il parere della Commissione 2007/0812 (CNS) del 20/11/2007 sulla domanda di modifica dello statuto della Corte di giustizia presentata dalla Corte ai sensi dell'articolo 245, secondo comma, del trattato CE e diretta a permettere l'introduzione, in determinati settori, di un procedimento pregiudiziale d'urgenza che deroga a talune disposizioni dello statuto [SEC(2007) 1540 definitivo]. La domanda e il progetto presentati dalla Corte muovono inoltre da una precedente riflessione svoltasi al Consiglio sulla base di due documenti di riflessione della Corte nel 2006 e conclusasi con una lettera del presidente del Consiglio al presidente della Corte il 20 aprile 2007 (punto 4 parere della Commissione).

(5) Art. 245 TCE: «Lo statuto della Corte di giustizia è stabilito con un protocollo separato. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, o su richiesta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte di giustizia, può modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I dello stesso».

(6) Il dibattito affonda le radici già nelle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004, che «invitavano a riflettere sull'adozione di una soluzione per trattare in modo spedito e approfondito le richieste di pronuncia pregiudiziale sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, se del caso, modificando in particolare lo statuto della Corte». Ricordo, inoltre, che il regolamento di procedura della Corte di giustizia prevede altresì nel Capo III-bis l'art. 62-bis relativo ai procedimenti accelerati.

(7) A. TIZZANO in R. ADAM-A. TIZZANO, Lineamenti di Diritto dell'Unione europea, Torino, Giappichelli, 2008, p. 207 afferma che «la creazione della Corte di Giustizia, della CECA prima, delle Comunità europee poi, ha rappresentato e rappresenta uno dei più originali e felici risultati raggiunti dai redattori dei Trattati europei, e che poche altre istituzioni comunitarie si sono imposte in egual misura all'attenzione generale ed hanno rivelato un'altrettanto fortunata vitalità».

(8) Attesa la sterminata dottrina si richiama, oltre ai manuali della materia successivamente citati, soltanto alcune opere ritenute rilevanti ai fini dell'indagine. Cfr. A. ADINOLFI, L'accertamento in via pregiudiziale della validità di atti comunitari, Milano, Giuffrè, 1997; G. RAITI, La collaborazione giudiziaria nell'esperienza del rinvio pregiudiziale comunitario, Milano, Giuffrè, 2003. Nonché A. TIZZANO, Codice dell'Unione europea, 4a ed., Padova, Cedam, 2005; R. MASTROIANNI-M. CONDINANZI, Il contenzioso dell'Unione europea, Torino, Giappichelli, 2008; O. PORCHIA, Principi dell'ordinamento europeo. La cooperazione pluridirezionale, Bologna, Zanichelli, 2008, in specie p. 179 ss. Anche il prontuario di M. BAPTISTA, Manuale del rinvio pregiudiziale, Padova, Cedam, 2000, ancorché non aggiornato alle recenti modifiche.

(9) Ricordo a mero titolo di esempio le famosissime sentenze Van Gend en Loos del 1963, Costa-Enel del 1964, Simmenthal del 1978, Francovich del 1991, Pupino del 2005, Traghetti del Mediterraneo del 2006. Giurisprudenza consultabile in B. NASCIMBENE-M. CONDINANZI, Giurisprudenza di diritto comunitario. Casi scelti, Milano, Giuffrè, 2007 e A. ADINOLFI, Materiali di Diritto dell'Unione europea, 3a ed, Torino, Giappichelli, 2007.

(10) Considerando l'incerta vicenda delle ratifiche del Trattato di Lisbona a seguito del referendum negativo dell'Irlanda, si ritiene di anticipare comunque la futura nuova denominazione della Corte di giustizia «dell'Unione europea» rispetto all'attuale e più familiare denominazione della Corte in quanto istituzione giudiziaria «delle Comunità europee».

(11) Sul punto, in generale, A. ADINOLFI, Il principio di legalità nel diritto comunitario, in Rivista, 2008, p. 1 ss.

(12) In questa prospettiva si collocano anche le altre giurisdizioni dell'Unione quali il Tribunale (di prima istanza) e, per certi versi, il Tribunale della funzione pubblica.

(13) Ai sensi dell'articolo 234 TCE, ben conosciuto agli addetti ai lavori, che cito esclusivamente per rilevarne la fonte primaria: «La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione del presente trattato; b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità e della BCE; c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi» (primo comma). «Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione» (secondo comma). «Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia» (terzo comma). La norma non cita i «giudici nazionali» bensì parla di «giurisdizioni» e la Corte gi giustizia ne ha specificato la nozione comunitaria.

(14) Parla di giudice comune o naturale G. TESAURO, Diritto comunitario, 5a ed., Padova, Cedam, 2008, p. 303. Sul punto mi sia consentito altresì il rinvio a M. FRAGOLA, Elementi di diritto comunitario, Milano, Il Sole 24 Ore, 2005, p. 106.

(15) G. TESAURO, Diritto comunitario, cit. supra nota 14, p. 316 ss.; R. ADAM-A. TIZZANO, Lineamenti di Diritto dell'Unione europea, cit. supra nota 7, p. 306 ss.

(16) In argomento R. ADAM-A. TIZZANO, Lineamenti di Diritto dell'Unione europea, cit. supra nota 7, p. 301. Attività (sostanzialmente) consultiva prevista dal trattato all'art. 300, n. 6 TCE nella materia della stipula di accordi internazionali della Comunità con Stati terzi o organizzazioni internazionali.

(17) Dispone l'art. 68 TCE: «1. L'articolo 234 si applica al presente titolo nelle seguenti circostanze e alle seguenti condizioni: quando è sollevata, in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, una questione concernente l'interpretazione del presente titolo oppure la validità o l'interpretazione degli atti delle istituzioni della Comunità fondati sul presente titolo, tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su tale punto, domanda alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. 2. La Corte di giustizia non è comunque competente a pronunciarsi sulle misure o decisioni adottate a norma dell'articolo 62, punto 1, in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza interna. 3. Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi sull'interpretazione del presente titolo o degli atti delle istituzioni della Comunità fondati sul presente titolo. La decisione pronunciata dalla Corte di giustizia in risposta a siffatta richiesta non si applica alle sentenze degli organi giurisdizionali degli Stati membri passate in giudicato».

(18) Del pari l'articolo 35 TUE «1. La Corte di giustizia delle Comunità europee, alle condizioni previste dal presente articolo, è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità o l'interpretazione delle decisioni-quadro e delle decisioni, sull'interpretazione di convenzioni stabilite ai sensi del presente titolo e sulla validità e sull'interpretazione delle misure di applicazione delle stesse. 2. Con una dichiarazione effettuata all'atto della firma del trattato di Amsterdam o, successivamente, in qualsiasi momento, ogni Stato membro può accettare che la Corte di giustizia sia competente a pronunciarsi in via pregiudiziale, come previsto dal paragrafo 1.3. Lo Stato membro che effettui una dichiarazione a norma del paragrafo 2 precisa che: a) ogni giurisdizione di tale Stato avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validità o l'interpretazione di un atto di cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza, o b) ogni giurisdizione di tale Stato può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validità o l'interpretazione di un atto di cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza. 4. Ogni Stato membro, che abbia o meno fatto una dichiarazione a norma del paragrafo 2, ha la facoltà di presentare alla Corte memorie od osservazioni scritte nei procedimenti di cui al paragrafo 1.5. La Corte di giustizia non è competente a riesaminare la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna. 6. La Corte di giustizia è competente a riesaminare la legittimità delle decisioni-quadro e delle decisioni nei ricorsi proposti da uno Stato membro o dalla Commissione per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere. I ricorsi di cui al presente paragrafo devono essere promossi entro due mesi dalla pubblicazione dell'atto. 7. La Corte di giustizia è competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri concernente l'interpretazione o l'applicazione di atti adottati a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, ogniqualvolta detta controversia non possa essere risolta dal Consiglio entro sei mesi dalla data nella quale esso è stato adito da uno dei suoi membri. La Corte è inoltre competente a statuire su ogni controversia tra Stati membri e Commissione concernente l'interpretazione o l'applicazione delle convenzioni stabilite a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, lettera d)».

(19) Cfr. la Relazione annuale 2007 della Corte di giustizia con le statistiche giudiziarie in www.curia.europa.eu

(20) Cfr. il Comunicato Stampa della Corte di giustizia del 3 marzo 2008 n. 12/08, a cura della unità Stampa e Informazione, in www.curia.europa.eu

(21) In qualche caso si raggiungono addirittura i due anni.

(22) Cfr. l'«Integrazione» alla citata Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali della Corte del 25 maggio 2008 in www.curia.europa.eu

(23) Si tratta della Terza Sezione della Corte di giustizia.

(24) Fermo restando che, se da un lato, è noto che la richiesta di rinvio comporta la sospensione del procedimento nazionale fino a che la Corte non abbia statuito, dall'altro il giudice del rinvio è pur sempre competente ad adottare, qualora lo ritenga necessario, provvedimenti cautelari al fine di tutelare gli interessi delle parti in attesa della sentenza della Corte, in particolare, nei confronti di un atto amministrativo nazionale fondato su un atto comunitario oggetto del rinvio pregiudiziale per l'esame della sua validità.

(25) Cfr. il Comunicato Stampa della Corte di giustizia, cit. supra nota 20.

(26) Punti 28-41 della sentenza.

(27) In GUUE L 338, del 23 dicembre 2003, pag. 1; regolamento che in materia riprende le Convenzioni di Bruxelles (1968) e dell'Aia (1980). Secondo il dodicesimo e il tredicesimo ‘considerando' del regolamento, quest'ultimo si basa sul concetto secondo cui l'interesse superiore del minore deve prevalere e, conformemente al suo trentatreesimo considerando, il regolamento mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(28) Per i quesiti v. punto 42 della sentenza.

(29) Punto 44.

(30) Punti 44 e 45 della sentenza.

(31) L'art. 42 intitolato «Ritorno del minore» sancisce: «1. Il ritorno del minore di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), ordinato con una decisione esecutiva emessa in uno Stato membro, è riconosciuto ed è eseguibile in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al riconoscimento, se la decisione è stata certificata nello Stato membro d'origine conformemente al paragrafo 2. Anche se la legislazione nazionale non prevede l'esecutività di diritto, nonostante eventuali impugnazioni, di una decisione che prescrive il ritorno del minore di cui all'articolo 11, paragrafo 8, l'autorità giurisdizionale può dichiarare che la decisione in questione è esecutiva. 2. Il giudice di origine che ha emanato la decisione di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettera b), rilascia il certificato di cui al paragrafo 1 solo se: a) il minore ha avuto la possibilità di essere ascoltato, salvo che l'audizione sia stata ritenuta inopportuna in ragione della sua età o del suo grado di maturità; b) le parti hanno avuto la possibilità di essere ascoltate; e c) l'autorità giurisdizionale ha tenuto conto, nel rendere la sua decisione, dei motivi e degli elementi di prova alla base del provvedimento emesso conformemente all'articolo 13 della convenzione dell'Aia del 1980. Nel caso in cui l'autorità giurisdizionale o qualsiasi altra autorità adotti misure per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno nello Stato della residenza abituale, il certificato contiene i dettagli di tali misure. Il giudice d'origine rilascia detto certificato di sua iniziativa e utilizzando il modello standard di cui all'allegato IV (certificato sul ritorno del minore). Il certificato è compilato nella lingua della decisione».

(32) Ai sensi dell'art. 24: «Non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d'origine. Il criterio dell'ordine pubblico di cui agli articoli 22, lettera a), e 23, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14».

(33) Si consideri la decisione del giudice lituano del 30 aprile 2008, pervenuta in cancelleria il 14 maggio 2008, vista la sua domanda del rinvio del 21 maggio 2008, pervenuta in cancelleria il 22 maggio. Al cui seguito sta la decisione del 23 maggio 2008 della Terza Sezione della Corte di giustizia di accogliere la domanda, cui fa seguito la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 26 e del 27 giugno 2008, le osservazioni degli avvocati delle parti. È sentito l'avvocato generale.

(34) Siffatta rapidità di giudizio sarebbe avvalorata anche dall'ulteriore utilizzo della procedura d'urgenza nella successiva sentenza della Corte del 12 agosto 2008 nel caso Goigoechea C-296/08 PPU, non ancora pubblicata.

Data di pubblicazione: 15 dicembre 2008.

A. Massari

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