Prime notazioni circa la tutela dei diritti costituzionali
nei giudizi di legittimità in via incidentale

Alessandro Oddi (*)

1. Introduzione

Da lungo tempo la dottrina costituzionalistica italiana s'interroga sulla necessità, o quanto meno sull'opportunità, di introdurre nel nostro ordinamento il ricorso diretto individuale dinanzi alla Corte costituzionale, sul modello della Verfassungsbeschwerde tedesca o del recurso de amparo spagnolo (1).

I fautori di tale istituto pongono essenzialmente l'accento sull'esigenza di assicurare ai diritti costituzionali dei singoli una più efficace tutela nei confronti delle azioni e delle omissioni dei pubblici poteri; tutela che - si sostiene - il solo accesso in via incidentale, a causa delle sue "strettoie" procedurali, non sarebbe in grado di fornire in maniera soddisfacente (2). La previsione del ricorso diretto individuale, dunque, servirebbe a completare, chiudendolo, il nostro sistema di giustizia costituzionale, similmente ad altri Paesi, non soltanto europei.

In senso contrario, si obietta che il rimedio in questione comporterebbe un sovraccarico di lavoro per la Corte, rischiando di comprometterne la funzionalità; che - poiché la nostra Costituzione (a differenza di quella tedesca) non definisce la categoria dei diritti "fondamentali", e poiché non è ipotizzabile che sia la stessa Corte a scegliere discrezionalmente quali ricorsi decidere e quali ignorare - sarebbe comunque necessario stabilire condizioni e limiti oggettivi di esperibilità del mezzo, circoscrivendone così la portata e, quindi, l'efficacia; che, in particolare, qualora lo si subordinasse al previo esaurimento dei rimedi ordinari (come avviene in Germania e in Spagna), non soltanto lo si trasformerebbe in una sorta di terzo o finanche quarto grado di giudizio, nonché, per molti versi, in un "doppione" del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ma - soprattutto - lo si renderebbe per lo più inutile, in quanto tardivo; e infine che, negli ordinamenti in cui vigono istituti del genere, il rapporto numerico tra ricorsi presentati e ricorsi decisi è bassissimo, mentre quello tra ricorsi decisi e ricorsi accolti è quasi irrisorio. Alla fin fine, gli svantaggi sarebbero - sia per il singolo sia per il sistema complessivo - di gran lunga superiori ai vantaggi: onde il ricorso diretto individuale rivestirebbe quasi una valenza simbolica, in qualche modo "rassicurante"; il che è davvero poco.

Occorre allora chiedersi - accogliendo il suggerimento di autorevole dottrina (3) - se l'obiettivo (senz'altro condivisibile) di una maggior tutela dei diritti costituzionalmente garantiti non possa essere perseguito, più proficuamente, attraverso (anziché istituti nuovi e diversi) un rafforzamento mirato dello stesso giudizio in via incidentale, così da sfruttarne appieno la "felice ambiguità", senza stravolgerlo e senza toccare la Carta.

In tale prospettiva, appare utile soffermare l'attenzione su tre temi, solo a prima vista irrelati: sulla possibilità, per la Corte costituzionale, di riformulare, nel contraddittorio fra le parti, la quaestio legitimitatis; sull'illegittimità costituzionale in via consequenziale; e sulla costituzione del pubblico ministero.

2. Sulla possibilità, per la Corte costituzionale, di riformulare, nel contraddittorio fra le parti, la quaestio legitimitatis

Per giurisprudenza costante, «l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione», sicché «non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo (4), sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze» (5).

Sempre per giurisprudenza costante, la quaestio legitimitatis formulata in modo non corretto è inammissibile (o, se il vizio è macroscopico, manifestamente inammissibile) (6). Ciò avviene, con più frequenza, perché nell'ordinanza di rimessione: a) manca un'adeguata motivazione in ordine al requisito della rilevanza o della non manifesta infondatezza (7); b) la descrizione della fattispecie concreta è carente (8); c) il petitum è generico, incerto o indeterminato (9); d) la ricostruzione del quadro normativo di riferimento è erronea o incompleta (10); e) il giudice ha omesso di saggiare la via dell'interpretazione conforme a Costituzione (11).

In simili circostanze, a causa di un errore addebitabile al rimettente, le parti del processo principale vedono privarsi della possibilità di ottenere dalla Corte una decisione di merito, e non possono fare nulla per evitarlo. È vero che, nei predetti casi, il motivo dell'inammissibilità non preclude allo stesso giudice di riproporre la questione nello stesso giudizio (correggendo o integrando opportunamente l'atto introduttivo) (12), ma è altrettanto vero che tale scelta comporta una nuova sospensione - e, quindi, un ulteriore ritardo nella definizione - di quel giudizio (oltreché un notevole dispendio di risorse): con buona pace del principio della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.). Justice delayed is justice denied, recita saggiamente un vecchio aforisma inglese; e questo vale anche quando il ritardo è dovuto all'incidente di costituzionalità.

Per risolvere il problema, basterebbe valorizzare in misura maggiore l'aspetto concreto dell'impugnativa incidentale: nelle ipotesi poc'anzi richiamate, la Corte, anziché fermarsi in limine litis, potrebbe provvedere essa stessa a riformulare la questione di costituzionalità (13), nel contraddittorio fra le parti costituite e tenuto conto dell'oggetto del procedimento principale, pervenendo così a una decisione che consenta al giudice a quo di dirimere la controversia di cui è investito (14). Esattamente come fa, da tempo, la Corte di giustizia dell'Unione Europea (15).

Tale soluzione - la quale non richiede alcuna modifica delle norme che oggi disciplinano il giudizio in esame, ma soltanto un revirement giurisprudenziale - ha il pregio, da un lato, di salvaguardare il principio della ragionevole durata del processo (nella sua duplice dimensione interna ed esterna) (16), e, dall'altro, di conciliare la tutela della Lex con quella degli Iura, l'interesse generale con quello individuale (17).

Del resto, il dovere della Corte di pronunciarsi «nei limiti dell'impugnazione» (18) (c.d. "principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato") non esclude che essa possa discostarsi dalla "domanda" del giudice a quo, «reinterpretando - al di là della lettera di ciascuna ordinanza - la reale portata della questione proposta, sia nel senso di ampliarla sia nel senso di restringerla rispetto alle indicazioni del dispositivo di quel provvedimento» (19). Si può ben dire, anzi, che «la q.l.c. - e, in fondo l'oggetto del giudizio: la situazione normativa - non è "fissata" esclusivamente dal solo giudice remittente, ma è invece sempre "codeterminata" dal giudice a quo e dalla Corte ed a conti fatti, in varie circostanze, "riplasmata" da quest'ultima» (20) (pur a fronte di ordinanze di rimessione tutt'altro che impeccabili (21)).

Se così è, non si vede perché mai la Corte non possa utilmente rimediare ai vizi di contenuto dell'atto di promovimento, là dove questi siano emendabili, per poi definire il giudizio con una pronuncia di merito (22). L'importante è che ciò avvenga nel rispetto del principio del contraddittorio (è indispensabile, quindi, che le parti del processo principale si siano costituite in quello incidentale) (23): principio che - come si dirà meglio nel prosieguo (24) - integra, oltreché una garanzia di natura soggettiva, un'esigenza immanente a qualunque tipo di processo, ivi compreso quello che si svolge dinanzi alla Consulta.

In definitiva, ciò che appare preferibile, nella valutazione delle ordinanze di rimessione, è - per così dire - una maggiore "elasticità" ed un maggiore "pragmatismo": perché la tutela - pronta ed effettiva - dei diritti costituzionali non può essere pregiudicata da uno sbaglio (sanabile) del giudice a quo.

3. Sull'illegittimità costituzionale in via consequenziale

Com'è noto, la legge stabilisce che la Corte costituzionale, quando pronuncia l'illegittimità delle disposizioni impugnate, «dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata» (25).

Si tratta di un potere di natura discrezionale (26), esercitabile d'ufficio (27), tanto nei giudizi in via incidentale quanto nei giudizi in via principale (28), allorché sussista una «stretta connessione» (vale a dire un rapporto di identità, analogia, strumentalità, complementarietà, presupposizione ecc.) fra le disposizioni oggetto dell'impugnativa ed altre disposizioni vigenti, anche sopravvenute al giudizio a quo (29).

La casistica giurisprudenziale è molto eterogenea e non consente di definire con precisione l'effettiva consistenza di siffatto potere, tanto più che la Corte si considera facoltizzata - e non già obbligata - ad avvalersene. Certo è che, nell'insieme, esso è stato impiegato con parsimonia, vedendovisi una deroga al principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (30).

Eppure la littera legis non suggerisce alcuna forma di self-restraint, apparendo anzi orientata in senso diametralmente opposto (la Corte «dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative...»); ancor più la ratio, che risiede nell'esigenza di garantire quanto più possibile la legalità costituzionale (31). Mentre l'esperienza insegna che il mancato uso di tale potere, pur quando ne ricorrono le condizioni, non produce altro che conseguenze negative: la sopravvivenza di norme di dubbia costituzionalità e la necessità di instaurare, per la loro rimozione, ulteriori giudizi davanti alla Corte (32). Il che non è accettabile.

Né pare fondato il timore - da taluno espresso - di un eccessivo "attivismo" giudiziario, giacché questo può essere evitato attraverso l'implementazione del contraddittorio (non ostandovi il fatto che il vizio di cui si discute è rilevabile d'ufficio (33)) e la tipizzazione pretoria - quanto mai opportuna - delle diverse fattispecie di legame normativo che giustificano l'estensione della declaratoria d'illegittimità.

4. Sulla costituzione del pubblico ministero

La giurisprudenza costituzionale ritiene da sempre che al pubblico ministero sia preclusa la possibilità di costituirsi nei giudizi in via incidentale: «tale giurisprudenza» - ha affermato la Corte - «trae argomento, essenzialmente, dalle disposizioni che disciplinano il processo costituzionale [...], le quali, per un verso, non prevedono espressamente la costituzione del pubblico ministero nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale e, per altro verso, distinguono costantemente il "pubblico ministero" dalle "parti" ed attribuiscono solo a queste ultime la facoltà di costituirsi in detti giudizi di costituzionalità, impedendo, così, ogni interpretazione estensiva od analogica volta ad attribuire la medesima facoltà al pubblico ministero». Né a un diverso approdo potrebbe condurre l'«attuale formulazione dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, il quale stabilisce che "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità"», atteso che «la parità tra accusa e difesa affermata dal citato precetto costituzionale - il quale ha conferito veste autonoma ad un principio, quello di parità delle parti, "pacificamente già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali" [...] - non comporta necessariamente, nel processo penale, l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato, potendo una disparità di trattamento "risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia"»; tanto più che «il principio costituzionale della parità delle parti - dovendosi modulare in ragione sia della specificità della posizione dei diversi soggetti processuali, sia delle particolarità delle fattispecie, sia delle peculiari esigenze dei vari processi (nella specie, del processo innanzi a questa Corte) - non implica necessariamente l'identità tra i poteri del pubblico ministero e quelli delle parti nel processo costituzionale»; inoltre, «con riferimento al pubblico ministero, è da ritenersi "non irragionevole la scelta discrezionale del legislatore di distinguere tale organo rispetto alle parti del procedimento a quo, non prevedendone la legittimazione a costituirsi nel giudizio sulle leggi"» (34).

A ben vedere, però, l'assunto non persuade.

4.1. In primo luogo, è vero che le disposizioni contenute nella l. n. 87 del 1953 non prevedono esplicitamente la costituzione del pubblico ministero, ma è altrettanto vero che esse risultano formulate in maniera talmente ampia da poter ricomprendere (volendo) anche quest'ultimo (35), in quanto «parte» (sia pure pubblica) del giudizio principale (36). Più nello specifico, per quanto qui interessa:

a) l'art. 20 stabilisce che «[n]ei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione» (comma 1), e che «[g]li organi dello Stato e delle Regioni hanno diritto di intervenire in giudizio» (comma 2). Peraltro quest'ultima previsione - come ammesso dalla stessa Consulta - «non riguarda, né vale a modificare, la disciplina della legittimazione ad essere parte o ad intervenire in giudizio», bensì è «volta a regolare esclusivamente la rappresentanza e difesa nel giudizio davanti alla Corte, stabilendo che - a differenza di quanto è previsto per il Governo, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato (terzo comma), e per le altre parti, le cui rappresentanza e difesa possono essere affidate soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione (primo comma) - per gli organi dello Stato e delle Regioni non è richiesta una difesa professionale» (37);

b) l'art. 23 prevede, per un verso, che «[n]el corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale» (comma 1), e, per un altro verso, che l'ordinanza di rimessione, ove non sia letta in udienza, debba essere notificata «alle parti in causa ed al pubblico ministero quando il suo intervento sia obbligatorio» (comma 4). In realtà, entrambe le disposizioni, lungi dal voler distinguere fra il pubblico ministero e le parti private, mirano piuttosto a porre l'uno e le altre esattamente sullo stesso piano, sia ai fini della sollevazione della quaestio (38) sia ai fini della notifica dell'ordinanza di rimessione: notifica, questa, che assume carattere strumentale proprio rispetto alla facoltà di costituirsi nel processo costituzionale (39);

c) l'art. 25, infine, si limita a stabilire che, «[e]ntro venti giorni dall'avvenuta notificazione della ordinanza, ai sensi dell'art. 23, le parti possono esaminare gli atti depositati nella Cancelleria e presentare le loro deduzioni» (comma 2). Esso, cioè, non fa altro che richiamarsi alle «parti» individuate nell'articolo precedente (ossia quelle cui va notificata l'ordinanza di rimessione), tra le quali - come s'è appena ricordato - è compreso il pubblico ministero (quando è parte necessaria).

Dal canto loro, anche le Norme integrative - sia quelle del 1956 (artt. 3 e 17) sia quelle del 2008 (artt. 3 e 16) - non prevedono espressamente la costituzione del pubblico ministero, ma nel contempo neppure la escludono, limitandosi a ragionare di «costituzione delle parti» e di «difensori delle parti». Sotto questo profilo, esse nulla tolgono e nulla aggiungono - né, del resto, potrebbero farlo, essendo subordinate (40) - alle predette disposizioni della l. n. 87 del 1953.

Tutto si può dire, insomma, tranne che il dato testuale non si presti a quella «interpretazione estensiva od analogica» che la Corte ha recisamente negato (41).

4.2. In secondo luogo, riesce assai difficile pensare che l'esclusione del pubblico ministero non si ponga in contrasto con l'art. 111, secondo comma, Cost.

È chiaro, innanzitutto, che la violazione di tale disposto dev'essere apprezzata, ai fini che ci occupano, nell'ottica non già del giudizio principale, bensì (esclusivamente) di quello incidentale. La circostanza che nel primo sussista una qualche asimmetria tra la posizione della parte pubblica e quella delle parti private (come nel rito penale, ma per lo più nella fase delle indagini preliminari) non comporta che la medesima asimmetria debba necessariamente ripetersi nel secondo (che possiede una sua autonomia), giacché le esigenze che giustificano («nei limiti della ragionevolezza») l'una non possono valere, di per sé, a giustificare anche l'altra. Ne discende che l'argumentum a fortiori utilizzato dalla Corte si rivela del tutto fallace, nella misura in cui presuppone un'identità di ratio, fra il giudizio penale e quello di costituzionalità, che invece non esiste.

Posto, allora, che ad assumere rilievo giuridico sono i poteri delle parti del giudizio principale rispetto all'incidente di costituzionalità, l'interrogativo da sciogliere non può che essere questo: nel momento in cui si prevede che la questione di legittimità possa essere sollevata tanto dalle parti private quanto dal pubblico ministero, perché mai (una volta che il giudice l'abbia positivamente vagliata) si dovrebbe consentire solamente alle une, e non anche all'altro, di coltivarla o di opporvisi nel processo che ne trae origine? Perché mai, cioè, gli interessi di cui il pubblico ministero è portatore nel giudizio principale non dovrebbero trovare voce anche all'interno di quello incidentale?

Va da sé che la risposta a tale interrogativo non può riposare su formule stereotipe ed apodittiche, quali sono la «specificità della posizione dei diversi soggetti processuali», le «particolarità delle fattispecie» o le «peculiari esigenze dei vari processi»: per questa via, si coonesta (senza troppa fatica) tutto e il contrario di tutto. Occorre, piuttosto, rivolgere nuovamente lo sguardo ai contenuti del novellato art. 111 Cost., là dove sancisce il principio - non tanto della «parità delle armi» (che anzi rischia di risultare fuorviante), quanto - del «contraddittorio tra le parti». È proprio quest'ultimo, infatti, ad esigere che le ragioni della parte pubblica possano esprimersi anche nel processo che ha luogo davanti alla Corte costituzionale.

4.3. A tale riguardo, non è superfluo rammentare che, in virtù della sua costituzionalizzazione esplicita, il principio del contraddittorio - «principio fondamentale del processo, la sua forza motrice, la sua garanzia suprema» (42) - ha acquisito in apicibus rilievo e dignità autonomi, in tal modo affrancandosi dall'ambito - per molti versi angusto - del diritto di difesa, cui la quasi totalità della dottrina (43) e la giurisprudenza costituzionale (44), anteriori alla revisione del 1999, l'avevano costantemente ricondotto. Ed ha altresì assunto una fisionomia giuridica affatto diversa da quella che aveva in passato: non più (soltanto) strumento di garanzia soggettiva (logica conseguenza del suo essere riguardato, per l'appunto, come un semplice corollario del diritto di difesa (45)), bensì garanzia di natura oggettiva, esigenza immanente - e perciò indefettibile - al processo, in quanto connaturata alla stessa funzione giurisdizionale, dovunque venga esercitata. È la stessa Consulta, del resto, ad aver ammesso che «l'esigenza del contraddittorio - fortemente riaffermata dalla nuova formulazione del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione - si riflette anche sul piano della partecipazione al giudizio riservato a questa Corte» (46).

Altrimenti detto, il metodo dialettico riveste oggi una valenza che trascende la mera tutela di situazioni giuridiche soggettive, assurgendo a criterio cognitivo che deve necessariamente informare l'attività dello ius-dicere, in vista di una decisione (la quale possa ritenersi) "giusta" (47). In quanto principio-cardine dello statuto epistemologico della giurisdizione (48), il contraddittorio serve non solamente alle parti, ma allo stesso giudice, siccome strumento di conoscenza della realtà - fattuale e normativa - sulla quale esso è chiamato a pronunciarsi (49). Declinazione processuale del principio democratico (50), e perciò «garanzia insostituibile nell'ordinamento processuale di uno Stato di diritto» (51), esso proietta l'attività delle parti interessate al giudizio in una dimensione dialogica che è, ad un tempo, oppositiva e collaborativa, in tal modo contribuendo a legittimare dal basso l'esercizio concreto della iurisdictio (52).

4.4. Da questo angolo prospettico, non ha grande importanza stabilire se il pubblico ministero agisca come parte in senso sostanziale oppure come «organo di giustizia»: è sufficiente che esso rivesta nel giudizio principale la qualità di parte in senso formale (53).

È peraltro indubbio che, tanto nell'una quanto nell'altra veste, tale soggetto risulta portatore di interessi giuridicamente rilevanti, che ne giustificano appieno la presenza nel giudizio di costituzionalità (54). Ed invero, in sede penale (ma, mutatis mutandis, anche in sede civile o contabile), esso: a) come parte in senso sostanziale, «esprimerebbe nel processo costituzionale, al pari delle altre parti, quelle stesse istanze per le quali nel processo a quo è contrapposto alle parti private»; b) come «organo di giustizia» (o «rappresentante della legge»), «sarebbe portatore di un interesse oggettivo e neutrale e a seconda della sua valutazione di tale interesse concluderebbe a favore o contro la fondatezza della questione, spiegando perciò una sorta di intervento pro populo, in nome di tutti i destinatari della norma impugnata impossibilitati a partecipare al processo costituzionale, configurandosi come organo dello Stato-comunità (e non dello Stato-Amministrazione, come nella tesi del P.M. parte meramente accusatrice, che sarebbe espressione degli interessi dell'Amministrazione in tema di politica giudiziaria e criminale)» (55). In ambedue le ipotesi, il pubblico ministero verrebbe comunque ad assumere un ruolo diverso da quello del Presidente del Consiglio, senza perciò sovrapporsi all'intervento di quest'ultimo (56). E il giudizio di costituzionalità ne guadagnerebbe sicuramente.

Note

(*) Dottore di ricerca in diritto costituzionale nell'Università degli studi di Ferrara.

(1) V., fra i contributi più recenti, E. CRIVELLI, La tutela dei diritti fondamentali e l'accesso alla giustizia costituzionale, Padova, 2003; V. ONIDA, La Corte e i diritti: tutela dei diritti fondamentali e accesso alla giustizia costituzionale, in AA.VV., Studi in onore di Leopoldo Elia, II, Milano, 1999, 1095 ss.; S. PANIZZA, Il ricorso diretto dei singoli, in A. ANZON, P. CARETTI, S. GRASSI (a cura di), Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale, Torino, 2000, 81 ss.; R. ROMBOLI, Ampliamento dell'accesso alla Corte costituzionale e introduzione di un ricorso diretto a tutela dei diritti fondamentali, ibidem, 631 ss.; ID., "Torniamo alla Costituente": considerazioni in ordine all'introduzione di un ricorso diretto del singolo e delle minoranze parlamentari alla Corte costituzionale, in AA.VV., Scritti in memoria di Fulvio Fenucci, I, Soveria Mannelli, 2010, 519 ss.; R. TARCHI (a cura di), Patrimonio costituzionale europeo e tutela dei diritti fondamentali. Il ricorso diretto di costituzionalità, Torino, 2008.

L'argomento, peraltro, non è estraneo neppure al dibattito politico: già emersa durante i lavori dell'Assemblea Costituente, dove fu prospettata da Giuseppe Codacci Pisanelli e da Costantino Mortati, l'idea del ricorso diretto individuale ritorna nelle proposte di legge costituzionale presentate alla Camera il 15 dicembre 1965, ad iniziativa dei deputati Cossiga e altri (n. 2870), e il 3 agosto 1989, ad iniziativa dei deputati Andò e altri (n. 4168), e poi nel progetto approvato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali istituita nel 1997 (art. 134: «La Corte costituzionale giudica: [...] i) sui ricorsi per la tutela, nei confronti dei pubblici poteri, dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, secondo condizioni, forme e termini di proponibilità stabiliti con legge costituzionale»).

(2) Sull'esistenza di settori dell'ordinamento che per varie ragioni sfuggono - in tutto o in parte - al controllo di costituzionalità, v. R. BALDUZZI, P. COSTANZO (a cura di), Le zone d'ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi, Torino, 2007.

(3) V., in particolare, S. BARTOLE, Rimedi de jure condendo e de jure condito in materia di accesso al giudizio della Corte costituzionale, in AA.VV., Giudizio a quo e promovimento del processo costituzionale, Milano, 1990, 151 ss.; L. CARLASSARE, I diritti davanti alla Corte costituzionale: ricorso individuale o rilettura dell'art. 27 l. n. 87 del 1953?, in AA.VV., Studi in onore di Leopoldo Elia, I, Milano, 1999, 213 ss.

(4) Ancorché, infatti, nell'ordinanza di rimessione debbano essere «riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione» dalle parti (art. 23, comma 2, l. 11 marzo 1953, n. 87), il giudice può discostarsene, sollevando d'ufficio la questione di costituzionalità [cfr. Corte cost., sent. 18 aprile 2012, n. 96 (§ 2.4 in diritto)].

(5) Così, fra le più recenti, Corte cost., sent. 15 maggio 2015, n. 83. V. anche, ad es., la sent. 4 giugno 2014, n. 155, nonché le ordd. 22 ottobre 2015, n. 209, e 15 ottobre 2015, n. 200.

(6) Cfr., ex plurimis, L. CARLASSARE, Le decisioni d'inammissibilità e di manifesta infondatezza della Corte costituzionale, in AA.VV., Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale, Milano, 1988, 27 ss.; EAD., Le «questioni inammissibili» e la loro riproposizione, in Giur. cost., 1984, 733 ss.; L. PESOLE, Sull'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale: i più recenti indirizzi giurisprudenziali, ivi, 1992, 1566 ss.

(7) V., ad es., Corte cost., sent. 15 maggio 2014, n. 128; ord. 22 ottobre 2015, n. 207.

(8) V., ad es., Corte cost., sentt. 26 novembre 2015, n. 241; 8 aprile 2014, n. 80; ord. 15 giugno 2015, n. 112.

(9) V., ad es., Corte cost., sentt. 18 luglio 2014, n. 218; 28 marzo 2014, n. 60; ordd. 3 marzo 2015, n. 29; 15 aprile 2014, n. 96.

(10) V., ad es., Corte cost., sent. 7 novembre 2014, n. 251; ordd. 23 luglio 2015, n. 187; 18 giugno 2015, n. 115.

(11) V., ad es., Corte cost., sent. 16 luglio 2014, n. 202; ordd. 26 maggio 2015, n. 92; 24 aprile 2009, n. 117.

(12) V., ad es., Corte cost., sent. 10 aprile 2015, n. 58: «non esiste una preclusione alla riproponibilità della questione incidentale di legittimità da parte dello stesso giudice e nello stesso giudizio, quando sia intervenuta ad opera di questa Corte una pronuncia meramente processuale ed il giudice a quo abbia rimosso gli elementi ostativi ad una pronuncia sulla fondatezza o meno della questione, poiché tale iniziativa non contrasta con il disposto dell'ultimo comma dell'art. 137 Cost., in tema di non impugnabilità delle decisioni della Corte stessa (ex plurimis, sentenze n. 189 del 2001, n. 42 del 1996, n. 433 del 1995; ordinanze n. 371 del 2004, n. 63 del 2003, n. 399 del 2002 e n. 87 del 2000)».

(13) ... fermo restando - è ovvio - il nesso di pregiudizialità, che si esprime nel requisito della rilevanza.

(14) Si tratterebbe - in termini processualcivilistici - di una sorta di emendatio libelli, che è cosa affatto diversa dalla mutatio libelli.

(15) V., ad es., CGUE, Nona Sezione, 17 settembre 2015, in causa C-257/14 (§ 32); Sesta Sezione, 27 marzo 2014, in causa C-151/13 (§§ 25 e 26), ed ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali.

(16) In proposito, mi permetto di rinviare ad A. ODDI, Il «giusto processo» dinanzi alla Corte dei conti, Napoli, 2010, 112 ss., ed ivi ulteriori riferimenti dottrinali e giurisprudenziali.

(17) Come giustamente sottolinea L. CARLASSARE, I diritti davanti alla Corte costituzionale, cit., 215, «se la sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge ha effetto erga omnes e non è pronunziata nell'esclusivo interesse delle parti del primo processo, perché condizionare alla valutazione del giudice di quest'ultimo, ed eventualmente ad un suo errore, il processo costituzionale? Processo che, in molti casi, se il parametro fosse correttamente scelto o chiaramente indicato potrebbe concludersi con una dichiarazione d'illegittimità anziché con una decisione di rigetto o d'inammissibilità».

(18) Cfr. art. 27 l. n. 87/1953: «La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata».

(19) L. PALADIN, Diritto costituzionale, Padova, 1995, 730. V. anche, fra gli altri, E. CATELANI, La determinazione della "questione di legittimità costituzionale" nel giudizio incidentale, Milano, 1993; V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II, 2, Padova, 1984, 381; R. DI MARIA, Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nel giudizio di legittimità costituzionale. L'insopprimibile iato fra giudizio principale e giudizio incidentale, in E. BINDI, M. PERINI, A. PISANESCHI (a cura di), I principi generali del processo comune ed i loro adattamenti alle esperienze della giustizia costituzionale, Torino, 2008, 53 ss.; D. NOCILLA, La Corte costituzionale tra interpretazione dell'atto di promovimento e principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in Giur. cost., 2013, 1024 ss.

(20) A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2014, 243.

(21) V., ad es., Corte cost., sentt. 5 novembre 2015, n. 216; 27 giugno 2008, n. 233.

(22) Ciò vale soprattutto - ma non soltanto - nel caso in cui il rimettente non motivi (in maniera adeguata) sul requisito della «non manifesta infondatezza»: cfr. L. CARLASSARE, I diritti davanti alla Corte costituzionale, cit., 224, la quale osserva che, «se l'infondatezza è davvero manifesta, la decisione di rigetto non richiederebbe un impegno superiore a quello necessario per decidere l'inammissibilità. Quando viceversa l'ordinanza di rimessione presenti solo un difetto di motivazione, sembra del tutto contrario all'interesse obiettivo, oltre che all'interesse delle parti, concludere dichiarandone l'inammissibilità senza affrontare e risolvere la questione di legittimità costituzionale. E se quel difetto di motivazione celasse la effettiva esistenza di una questione fondata?».

(23) È vero che quello in via incidentale è un giudizio "senza parti" (o "a parti eventuali") ed è autonomo. Ma ciò non significa che l'attività delle parti costituitesi davanti alla Corte non debba essere valorizzata, compatibilmente con la natura stessa di tale giudizio.

(24) V. § 4.3.

(25) V. nota 18.

(26) Cfr. Corte cost., ord. 2 febbraio 1988, n. 138: «la Corte, non ricorrendone i presupposti, non ritiene, come auspicato dalla parte privata nella memoria difensiva, di esercitare il potere discrezionale previsto dall'art. 27 della legge n. 87 del 1953, estendendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale ad altre norme».

(27) V., ad es., Corte cost., sentt. 16 marzo 1990, n. 123; 18 maggio 1989, n. 249. Ma v. anche la sent. 8 maggio 2009, n. 138: «è necessario sottolineare che il richiamato art. 27 della legge n. 87 del 1953, nel prevedere che la Corte "dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata" non viene a sottrarre il ricorrente, o il rimettente - laddove il presunto oggetto dell'illegittimità conseguenziale non fuoriesca, rispettivamente, dal perimetro della normativa impugnabile, o di cui deve fare applicazione - dall'onere di fornire un'adeguata motivazione in ordine a ciascuna delle disposizioni legislative che venga a censurare. Si tratta, cioè, di una attribuzione che viene prevista per evitare che una pronuncia di questa Corte possa determinare palesi incongruenze, facendo permanere nell'ordinamento disposizioni legislative strettamente conseguenziali rispetto a quelle dichiarate illegittime, ma che non può essere invocata dal ricorrente, o dal rimettente, per esonerarlo dal motivare - eventualmente anche richiamando in modo sintetico quanto già affermato con riguardo ad altre disposizioni o riferendo a più norme la medesima argomentazione - le ragioni che lo inducono a sospettare dell'esistenza dell'illegittimità costituzionale» (§ 5.1 in diritto).

(28) Cfr. Corte cost., sent. 27 gennaio 2000, n. 20 (§ 4 in diritto).

(29) Cfr., tra le più recenti, Corte cost., sentt. 17 marzo 2015, n. 37; 7 novembre 2014, n. 249; 22 ottobre 2014, n. 239; 9 luglio 2014, n. 193; 11 giugno 2014, n. 170; 11 giugno 2014, n. 166; 10 aprile 2014, n. 87; 2 aprile 2014, n. 68; 17 dicembre 2013, n. 308; 6 dicembre 2013, n. 291; 23 febbraio 2012, n. 34 e n. 35. In dottrina, v., fra gli altri, A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Milano, 2008, 282 ss.; G. D'ORAZIO, Profili problematici (teorici e pratici) dell'illegittimità derivata delle leggi, in Giur. cost., 1968, 2592 ss.; A. MORELLI, L'illegittimità conseguenziale delle leggi. Certezza delle regole ed effettività della tutela, Soveria Mannelli, 2008; D. NOCILLA, Sulle conseguenze di un'applicazione troppo timida dell'incostituzionalità conseguenziale, in Giur. cost., 2012, 3175 ss.; R. ROMBOLI (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2011-2013), Torino, 2014, 131 ss. e 246 ss.; A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti, cit., 244 ss.; A.M. SANDULLI, Il giudizio sulle leggi. La cognizione della Corte costituzionale e i suoi limiti, Milano, 1967, 69 ss.

(30) ... principio che, peraltro, nel giudizio in via incidentale assume un significato e una portata parecchio diversi da quelli che assume nel processo civile (art. 112 c.p.c.).

(31) Cfr. L. CARLASSARE, I diritti davanti alla Corte costituzionale, cit., 219: «facendo un ricorso abbastanza parco alla illegittimità conseguenziale, la Corte non sembra aver utilizzato appieno gli strumenti che la normativa vigente le offre».

(32) Emblematico, fra tanti, è il caso dell'art. 80, comma 19, della l. 23 dicembre 2000, n. 388 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001»), il quale subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3) la concessione, agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, dell'assegno sociale e delle provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali. Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima - con motivazioni sostanzialmente identiche - da ben sette sentenze: 30 luglio 2008, n. 306, in relazione all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della l. 11 febbraio 1980, n. 18; 23 gennaio 2009, n. 11, in relazione alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della l. 30 marzo 1971, n. 118; 28 maggio 2010, n. 187, in relazione all'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della l. 30 marzo 1971, n. 118; 16 dicembre 2011, n. 329, in relazione all'indennità di frequenza per i minori invalidi di cui all'art. 1 della l. 11 ottobre 1990, n. 289; 15 marzo 2013, n. 40, in relazione all'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della l. 11 febbraio 1980, n. 18, e alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della l. 30 marzo 1971, n. 118; 27 febbraio 2015, n. 22, in relazione alla pensione di cui all'art. 8 della l. 10 febbraio 1962, n. 66, e all'indennità di cui all'art. 3, comma 1, della l. 21 novembre 1988, n. 508; 11 novembre 2015, n. 230, in relazione alla pensione di invalidità civile per sordi di cui alla l. 26 maggio 1970, n. 381, e all'indennità di comunicazione di cui alla l. 21 novembre 1988, n. 508. Il «considerato in diritto» di quest'ultima sentenza si conclude con «l'auspicio che il legislatore, tenendo conto dell'elevato numero di pronunce caducatorie adottate da questa Corte a proposito della disposizione ora nuovamente censurata, provveda ad una organica ricognizione e revisione della disciplina, ad evitare, tra l'altro, che il ripetersi di interventi necessariamente frammentari, e condizionati dalla natura stessa del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, possa avere riverberi negativi sul piano della tutela dell'eguaglianza sostanziale». Ebbene, «il ripetersi di interventi necessariamente frammentari» non si sarebbe potuto evitare fin da subito, estendendo la declaratoria d'incostituzionalità alla suddetta norma, in quanto questa, col richiedere il possesso della carta di soggiorno, opera di per sé un'ingiustificata discriminazione a sfavore dei cittadini extracomunitari? Non è forse configurabile, nella specie, un'ipotesi di consequenzialità di tipo logico-induttivo?

(33) Cfr. artt. 101, comma 2, e 384, comma 3, c.p.c.; 73, comma 3, c.p.a. V. anche C.d.S., Ad. plen., 24 gennaio 2000, n. 1: «In un sistema processuale come quello vigente fondato sul principio del contraddittorio, infatti, la rilevabilità d'ufficio di una questione da parte del giudice non significa che, per ciò stesso, tale questione possa essere decisa d'ufficio senza esser sottoposta al contraddittorio delle parti».

(34) Così l'ordinanza letta all'udienza del 6 ottobre 2009. Cfr. le sentt. 2 novembre 1998, n. 361; 2 novembre 1996, n. 375; 9 gennaio 1996, n. 1; nonché l'ord. 17 luglio 1995, n. 327. In dottrina, v., fra gli altri, A. CERRI, Corso, cit., 222; S. PANIZZA, Il pubblico ministero nel giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale e la giurisprudenza della Corte costituzionale, in ID. (a cura di), Il contributo della giurisprudenza costituzionale alla determinazione della forma di governo italiana, Torino, 1997, 85 ss.; R. ROMBOLI, E. ROSSI, voce Giudizio di legittimità costituzionale delle leggi, in Enc. dir., Agg.to, V, Milano, 2001, 523; N. ZANON, Il pubblico ministero nel processo costituzionale, in Foro it., 1997, V, 328; ID., L'impossibile costituzione del Pubblico Ministero nel giudizio in via incidentale, in Giur. cost., 1995, 2504 ss.

(35) Cfr. G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Bologna, 1988, 228.

(36) Che «al pubblico ministero debba riconoscersi la qualità di parte nel processo a quo» è riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale nella sent. n. 361 del 1998.

(37) Così sentt. 21 aprile 2005, n. 163; 9 ottobre 1998, n. 350.

(38) Cfr. F. MODUGNO, Riflessioni interlocutorie sull'autonomia del giudizio costituzionale, in Rass. dir. pubbl., 1966, 229.

(39) Cfr. R. ROMBOLI, Il giudizio costituzionale incidentale come processo senza parti, Milano, 1985, 127: «risulta infatti chiaramente come, nel corso dei lavori preparatori, fu specificamente affrontato il tema relativo al significato da attribuire alla notifica e proprio per questo la si volle diversificare, attraverso l'impiego di un termine diverso, dalla comunicazione, la quale aveva invece il più limitato scopo di avvertire che la questione di costituzionalità era pendente, affinché si prendessero le misure ritenute più opportune. Il fatto che il pubblico ministero non sia stato inserito, accanto ai Presidenti delle Camere, fra i destinatari della "comunicazione", ma fra quelli della "notificazione", pare dimostrare l'intenzione del legislatore di permettere allo stesso di costituirsi nel processo costituzionale». V. anche S. PANIZZA, Il pubblico ministero, cit., 99, nota 32.

(40) Cfr. A. CERRI, Corso, cit., 57; L. PALADIN, Diritto costituzionale, cit., 713; R. ROMBOLI, Il giudizio costituzionale, cit., 127. Per un accenno in questo senso, v. Corte cost., sent. 6 luglio 1983, n. 210, nella quale si afferma che «le non univoche enunciazioni delle Norme integrative [...] non possono invalidare, anche per la loro natura, la chiara distinzione che la legge n. 87 ha posto tra parti ed intervenienti» (il corsivo è mio). Contra, G. ZAGREBELSKY, La giustizia, cit., 228, secondo il quale «[l]'esclusione risulta invece chiaramente dalle NI: soprattutto l'art. 3, relativo alla "costituzione delle parti", non può applicarsi a un organo pubblico come il pubblico ministero».

(41) Cfr. G. ABBAMONTE, Il processo costituzionale italiano, I, Napoli, 1957, 142: «Il p.m. è parte [...]. Comunque, nell'ambito del processo innanzi alla corte, non vi sono norme speciali per l'attività del p.m. sicché valgono quelle che regolano l'attività delle parti in genere nelle quali non sono, del resto, previste limitazioni particolari». Analogamente, N. ZANON, Il lodo Alfano: le eredità del passato e i difficili equilibri tra potere politico e potere giudiziario, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. GUAZZAROTTI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI (a cura di), Il lodo ritrovato. Una quaestio e un referendum sulla legge n. 124 del 2008, Torino, 2009, 300, il quale pone l'accento sulla circostanza che «attualmente il pubblico ministero deve essere considerato "parte" a tutti gli effetti».

(42) P. CALAMANDREI, Processo e democrazia, Padova, 1954, 122.

(43) Cfr., ad es., V. ANDRIOLI, Appunti di procedura penale, Napoli, 1965, 11; V. CAVALLARI, voce Contraddittorio (diritto processuale penale), in Enc. dir., IX, Milano, 1961, 730. Giudica, per contro, «opinabili» i tentativi di rintracciare il fondamento del contraddittorio nell'art. 24 Cost., G. GIOSTRA, voce Contraddittorio (principio del), II) Diritto processuale penale, in Enc. giur., VIII, Roma, 2001, 5.

(44) Cfr., ad es., sentt. 10 ottobre 1979, n. 125; 22 dicembre 1961, n. 70; 18 marzo 1957, n. 46.

Vero è che un qualche richiamo a questa dimensione superindividuale del principio in parola si rintraccia pure nella giurisprudenza costituzionale anteriore alla riforma del '99. In svariate occasioni, infatti, la Corte aveva sottolineato che la rilevanza del contraddittorio «trascende l'interesse privato delle singole parti, per investire quello pubblico, attinente al regolare svolgimento della funzione giurisdizionale», rappresentando esso «la condizione ritenuta universalmente ottimale per il più efficace esercizio della stessa funzione», ovvero uno dei «mezzi essenziali per la ricerca della verità e per l'attuazione della giustizia» [così, rispettivamente, sentt. 2 febbraio 1978, n. 10; 10 ottobre 1979, n. 125; 22 aprile 1980, n. 56. Nel medesimo ordine di idee, v. anche sentt. 1° febbraio 1982, n. 9; 28 gennaio 1981, n. 1; 1° dicembre 1959, n. 59; 18 marzo 1957, n. 46. In dottrina, su questo duplice aspetto del diritto di difesa, v., fra gli altri, P. BARILE, Diritti dell'uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984, 294; V. DENTI, La difesa come diritto e come garanzia, in V. GREVI (a cura di), Il problema dell'autodifesa nel processo penale, Bologna, 1977, 48 ss.; A. GIARDA, La difesa tecnica dell'imputato: diritto inviolabile e canone oggettivo di regolarità della giurisdizione, ivi, 62 ss.; G.P. VOENA, voce Difesa, III) Difesa penale, in Enc. giur., X, Roma, 1988, 4 s.; ID., Mezzi audiovisivi e pubblicità delle udienze penali, Milano, 1984, 377]. Tuttavia, la presenza di affermazioni del genere nel «considerato in diritto» di talune pronunce non appare realmente significativa di una ricostruzione del principio del contraddittorio nei termini di un canone oggettivo della funzione giurisdizionale: tali affermazioni si risolvono, nella quasi totalità dei casi, in puri e semplici obiter dicta, inseriti nel contesto di motivazioni che comunque riconducono quel medesimo principio nell'alveo dell'art. 24 Cost., assumendolo essenzialmente in chiave di strumentalità rispetto all'esercizio di un diritto posto a presidio di altri diritti. Qui, cioè, il contraddittorio «viene inteso soltanto sotto il profilo soggettivo, come strumento di difesa e di garanzia individuale dell'imputato (destinato, come tale, ad entrare in conflitto con le esigenze di ricerca della verità), anziché come il migliore - e forse l'unico - "metodo" oggettivamente praticabile per la corretta ricostruzione dei fatti» [così M. CECCHETTI, voce Giusto processo (diritto costituzionale), in Enc. dir., Agg.to, V, Milano, 2001, 602].

(45) Cfr. G.P. VOENA, voce Difesa, cit., 15, il quale sottolinea la «diversa [...] funzione assegnata al contraddittorio ed alla difesa: il primo persegue lo scopo di porre in essere un metodo di accertamento dialettico, che è garanzia di giustizia; la seconda, invece, ha di mira esclusivamente la protezione degli interessi dell'imputato».

(46) Così sent. 23 marzo 2001, n. 76. V. A.M. NICO, Riflessioni in tema di applicabilità del giusto processo al giudizio di costituzionalità, in R. BALDUZZI, P. COSTANZO (a cura di), Le zone d'ombra, cit., 157 ss.

(47) V., fra i tanti, M. CHIAVARIO, voce Giusto processo, II) Processo penale, in Enc. giur., XV, Roma, 2001, 3 s.; L. FERRAJOLI, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari, 2002, 5 ss.; P. FERRUA, Il "giusto processo", Bologna, 2007, 25; S. FOIS, Il modello costituzionale del «giusto processo», in Rass. parl., 2000, 576 e 586 ss.; G. GIOSTRA, voce Contraddittorio, cit., 6; V. MAIELLO, Il contraddittorio, cit., 214; N. PICARDI, «Audiatur et altera pars». Le matrici storico-culturali del contraddittorio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2003, 9 e 21 s.; E. RESTA, Le verità e il processo, in Pol. dir., 2004, 369 ss.; P. TONINI, Il contraddittorio: diritto individuale e metodo di accertamento, in Dir. pen. proc., 2000, 1390; G. UBERTIS, voce Giusto processo, in Enc. dir., Annali, II, 1, Milano, 2008, 432 s.; C. VALENTINI, Il recepimento dei principi del giusto processo nella nuova formulazione dell'art. 111 Cost. e nelle disposizioni di attuazione, in Cass. pen., 2002, 2225 ss.

(48) Cfr. Corte cost., sent. 26 febbraio 2002, n. 32, dove si ragiona del «contraddittorio come metodo di conoscenza dei fatti oggetto del giudizio».

(49) Cfr. M. BOVE, Art. 111 Cost. e «giusto processo civile», in Riv. dir. proc., 2002, 502: «il principio del contraddittorio, come potere di influire su quella che sarà la decisione del giudice e di farlo su un piano di parità, ha una sua valenza non solo rispetto ai rapporti tra le parti, ma anche rispetto ai rapporti tra le parti e il giudice. Ossia, per riprendere un'espressione utilizzata dall'art. 16, 1° comma, c.p.c. francese, il giudice deve, non solo far osservare il contraddittorio, ma osservarlo egli stesso. Insomma il principio del contraddittorio non significa solo necessità di dialettica su un piano di parità tra le parti, ma anche necessità di dialettica su un piano di parità tra le parti e il giudice, per cui, ad esempio, quest'ultimo non potrebbe decidere secondo una prospettiva giuridica non prospettata da uno dei litiganti, ma da lui stesso assunta (si ricordi il brocardo iura novit curia), senza prima stimolare su di essa il contraddittorio con le parti».

(50) Cfr., sul punto, S. FOIS, Il modello costituzionale, cit., 571: «Nel caso che l'ordinamento di riferimento sia quello di uno "Stato di diritto", e che per di più [...] privilegi la democrazia come "metodo" prima o più che come democrazia sostanziale, il processo potrà essere considerato "giusto" solo se, in quanto e nella misura in cui le regole che lo governano si adeguino alle caratteristiche e alle implicazioni di tale forma di Stato. Nel senso ora appena accennato, a buon diritto si può quindi parlare di "giusto processo" anche evitando una qualche connessione con concezioni, per così dire, di "diritto naturale", dato che la "giustezza" in questione può e deve essere asserita in rapporto allo stretto diritto positivo che accolga, ed in quanto accolga, i principi dello "Stato di diritto"» (v. anche pp. 596 s.).

Vale la pena di ricordare anche quanto scriveva P. CALAMANDREI, Processo e democrazia, cit., 127 ss.: «In realtà la dialettica del processo è la dialettica della democrazia parlamentare. In un certo senso (e cum grano salis) la pluralità delle parti nell'agone giudiziario somiglia alla pluralità dei partiti nella lotta politica. Quel principio di iniziativa e di responsabilità delle parti che va sotto il nome di principio dispositivo, in forza del quale nel processo civile ciascuna parte, colla bontà delle sue ragioni e colla abilità con cui sa farle intendere, può essere l'artefice della propria vittoria (faber est suae quisque fortunae), ha molti punti di somiglianza con quella dialettica politica dei governi parlamentari, nei quali ogni partito, colla bontà del suo programma (e anche, ahimè, coll'abilità della sua propaganda), può essere l'artefice della propria vittoria elettorale e quindi della propria ascesa al governo. La democrazia è un regime in moto, in continuo sforzo di conquista: un sistema dinamico, animato dal perdurante stimolo di migliorarsi, e di superar lo avversario nella bontà dei programmi e nell'efficacia persuasiva dei medesimi. // Il principio del contraddittorio somiglia come due gocce d'acqua al principio dell'opposizione parlamentare. L'uno e l'altro sono fondati su certe idee così semplici che posson parere perfino ingenue: che gli uomini siano esseri ragionevoli, capaci di persuadere colle buone ragioni proprie e di lasciarsi persuadere dalle buone ragioni altrui; che la verità si può conoscere intera solo se si osserva da diverse parti, girandole attorno per scoprirne le tre dimensioni; e che il contraddittore è un collaboratore, non un nemico, perché colle sue obiezioni aiuta a scoprire e a correggere gli errori e alimenta quella gara di emulazione che è stimolo e fermento d'ogni progresso umano. Nel sistema parlamentare inglese, com'è noto, l'opposizione, una seria e forte opposizione, è considerata come un organo necessario di buon governo: l'"opposizione di sua maestà" è talmente apprezzata, che il capo di essa riceve una indennità non molto inferiore a quella del primo ministro, e siede allo stesso tavolino del governo, di fronte ai ministri, allo stesso livello. // E così nel processo è indispensabile il contraddittorio: non per inasprire la litigiosità delle parti o per dare occasione di sfoggiare all'eloquenza degli avvocati, ma nell'interesse della giustizia e del giudice, che proprio nella contrapposizione dialettica delle opposte difese trova senza fatica il miglior mezzo per vedere dinanzi a sé, illuminata sotto i più diversi profili, la verità tutt'intera».

(51) Corte cost., sent. 11 giugno 2009, n. 173.

(52) Cfr. A. GUSTAPANE, Giudice e pubblico ministero nel giusto processo, in Dir. soc., 2001, 29; S. SENESE, voce Giudice (nozione e diritto costituzionale), in Dig. disc. pubbl., VII, Torino, 1991, 215; ID., Democrazia, sovranità popolare e giurisdizione, in Quest. giust., 1987, 429 ss.

(53) «Costituendo il giudizio di legittimità un incidente del giudizio di merito, è a questo, necessariamente, che bisogna far capo per stabilire quali siano le parti "in causa", cioè, secondo la definizione della dottrina processualistica, quelle che propongono la domanda o in nome delle quali la domanda è proposta e quelle contro le quali è diretta la domanda medesima»: Corte cost., sent. n. 210 del 1983.

(54) «Non può essere considerato un ostacolo insormontabile la difficoltà di individuare l'ufficio del pubblico ministero che dovrebbe, dato il carattere impersonale dell'organo, costituirsi davanti alla Corte. Si potrebbe in astratto pensare alla stessa persona che interviene nel processo a quo o all'organo corrispondente di Roma, da investire mediante rogatoria, o alla Procura generale presso la Corte di cassazione o ancora ad un soggetto ad hoc. Tra le varie soluzioni [...], sarebbe forse preferibile la prima delle ipotesi sopra prospettate»: R. ROMBOLI, Il giudizio costituzionale, cit., 130.

(55) N. ZANON, L'impossibile costituzione, cit., 2509 s.

(56) Cfr. A. CERRI, Corso, cit., 216 ss.

Data di pubblicazione: 11 luglio 2016.

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