Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sentenza 9 giugno 2003, n. 339

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso notificato in data 8/6/2000 e depositato il 14/6 successivo la sig.ra Antonella D.L. impugnava la suindicata determinazione di annullamento della prova scritta nel concorso ordinario per esami e per titoli nella scuola materna per segni di riconoscimento riscontrati nell'elaborato e ne chiedeva l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, per violazione o falsa applicazione della normativa di riferimento, carenza dei presupposti, travisamento, illegittima espansione del potere discrezionale, inidoneità della motivazione, eccesso di potere, in quanto i segni riscontrati nel suo elaborato e ritenuti dalla commissione segni di riconoscimento sarebbero del tutto irrilevanti e insieme inidonei al riconoscimento.

Resisteva al ricorso l'amministrazione intimata, che ne chiedeva il rigetto in una con la richiesta misura cautelare.

Con ordinanza collegiale 5/7/2000, n. 278 il Tribunale accoglieva la domanda incidentale di sospensione, ai fini dell'ammissione con riserva.

Chiamato una prima volta all'udienza del 27/11/2002 e trattenuto in decisione, il Collegio, anche ai fini di verificare l'attuale interesse alla decisione, riteneva necessario accertare presso l'amministrazione resistente (che avrebbe riferito con apposita nota di chiarimenti) se e quali determinazioni fossero state adottate e quale sviluppo avesse avuto per la ricorrente la controversa procedura concorsuale (a seguito dell'ordinanza collegiale n. 278/2000 di accoglimento della domanda di sospensione).

Eseguito l'incombente istruttorio - (l'amministrazione ha comunicato che la ricorrente, ammessa con riserva, ha superato la prova orale e, con riserva, è stata inclusa nell'elenco provinciale degli abilitati e nell'elenco finale dei candidati che hanno partecipato al concorso sia per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento che per l'accesso ai ruoli del personale docente di scuola materna) - il ricorso si ripresenta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso - che pretende l'annullamento della determinazione con la quale la commissione giudicatrice ha annullato la prova scritta della ricorrente per segni di riconoscimento riscontrati nell'elaborato - è fondato e va accolto.

Secondo l'insegnamento giurisprudenziale costante (e la ricorrente puntualmente lo ricorda nell'ambito delle censure dedotte) la ratio della norma che vieta l'apposizione di "contrassegni" (cioè di segni di riconoscimento) negli elaborati scritti di un concorso pubblico è quella di garantire l'anonimato dell'elaborato, a salvaguardia della par condicio tra i candidati per cui ciò che rileva non è tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui particolarmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione; il che ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato scritto (Cons. di Stato, Sez. V, 29/9/1999, n. 1208 - nella fattispecie ivi esaminata il candidato aveva scritto otto righe dell'elaborato in caratteri dell'alfabeto greco). Costante è anche l'orientamento giurisprudenziale secondo cui nelle procedure concorsuali la regola dell'anonimato degli elaborati scritti, benché essenziale, non può essere intesa in modo tanto assoluto e tassativo da comportare l'invalidità delle prove ogni volta che sussista un'astratta possibilità di riconoscimento, perché, se così non fosse, sarebbe materialmente impossibile svolgere concorsi con esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere a priori la possibilità che un commissario riconosca la scrittura di un candidato, benché il relativo elaborato sia formalmente anonimo; pertanto la regola dell'anonimato va intesa nel senso che non deve esserci nell'elaborato alcun segno oggettivamente suscettibile di riconoscibilità, sì da far pensare ad una eventuale collusione fra il candidato e la commissione o un membro di essa, con la conseguenza che il rispetto della regola deve ritenersi assicurato ove non sia possibile attribuire con certezza la paternità dell'elaborato scritto ad un certo candidato (Cons. di Stato, Sez. IV, 10/10/1990, n. 743).

Alla stregua delle enunciazioni giurisprudenziali sopra richiamate, che il Collegio condivide, si può ragionevolmente escludere che i segni riscontrati nella prova scritta della ricorrente - (prescindendo da concezioni rigorosamente formalistiche, che in teoria sembrano offrire maggiori garanzie di imparzialità, ma concretamente finiscono spesso per essere in molti casi ingiustamente e ingiustificatamente penalizzanti: cfr. TAR Sicilia, Catania, Sez. III, 5/5/1993, n. 306) - siano da considerare idonei segni di riconoscimento da comportare l'annullamento della prova; ciò si dice anzitutto per le cancellature o i segni di matita presenti nel foglio di brutta, le une (cancellature) largamente frequenti per comune esperienza nei fogli di brutta (nella fattispecie peraltro nemmeno particolarmente consistenti); gli altri (segni di matita), peraltro scarsamente visibili, che possono essere considerati annotazioni provvisorie di pensiero successivamente confermate a penna; ma vale anche per i segni presenti in una pagine della brutta (che la commissione ha indicato come "fiorellini-cerchio", ritenendoli segni di riconoscimento) che verosimilmente sono numeri cancellati (e con la cancellatura hanno assunto la forma di un pallino pieno) in un primo momento destinati a indicare (come si espone in ricorso) la sequenza di lettura di un periodo, successivamente abbandonato.

Il che è sufficiente per accogliere il ricorso, annullando l'atto impugnato.

Le spese seguono la soccombenza nella liquidazione che se ne fa in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - L'Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Condanna l'amministrazione resistente a rifondere alla ricorrente le spese e gli onorari del giudizio, che liquida nella somma complessiva di Euro 1.000,00 (mille euro).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.