Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Pescara
Sentenza 22 maggio 2003, n. 536
Considerato che il ricorso è manifestamente fondato e può essere deciso in forma semplificata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall'art. 9 della l. 21 luglio 2000, n. 205;
Considerato che alle parti è stata comunicata la possibilità di definire il giudizio ai sensi di tale art. 26 e che queste non hanno espresso in merito rilievi o riserve;
Ritenuto quanto esposto nel ricorso;
Premesso che con l'atto impugnato il Comando Generale della Guardia di Finanza, cui era stata presentata dal ricorrente richiesta di trasferimento "a carattere eccezionale" dal Comando Regionale Abruzzo al Comando Regionale Marche, ha respinto tale istanza sulla base delle seguenti testuali considerazioni: "le motivazioni addotte a sostegno della richiesta, in assenza di accertate esigenze di natura assistenziale, non configurano i presupposti dell'eccezionalità per la concessione del richiesto provvedimento" e "ritenute in esito alla ponderazione dei confliggenti interessi contemperati ai fini della decisione prevalenti le esigenze di servizio";
Premesso, pertanto, che l'impugnato diniego di trasferimento parte nella sostanza dall'erroneo presupposto che il trasferimento fosse stato richiesto esclusivamente per "esigenze di natura assistenziale";
Premesso, altresì, che la parte ricorrente con il ricorso in esame è insorta avverso tale atto, lamentandosi, tra l'altro, del fatto che la domanda di trasferimento era stata presentata allo specifico fine di superare dei gravissimi problemi di carattere familiare, in ragione della lontananza del nucleo familiare, che avevano "incrinato" i rapporti specie con la moglie, che non aveva esplicitamente escluso "l'avvio di una separazione legale";
Rilevato che questo Tribunale con la sentenza 23 gennaio 2003, n. 204, pronunciandosi in ordine ad atti di trasferimento di un appartenente ad un corpo di polizia ad ordinamento militare, ha recentemente già avuto modo di affermare che tali atti, pur rientrando nel genus degli ordini, in quanto precetti imperativi tipici della disciplina militare, non sono a priori sottratti alla disciplina generale dettata dalla l. 7 agosto 1990 n. 241, e che tali atti non sono, pertanto, sottratti all'osservanza dei principi di "democrazia amministrativa", atteso che la Costituzione repubblicana ha oggi superato la concezione istituzionalistica dell'ordinamento militare, che è stato ricondotto nell'ambito di quello generale dello Stato, cui deve uniformarsi - in base al disposto dell'art. 52 della Costituzione - l'ordinamento delle Forze armate che "si informa allo spirito democratico della Repubblica"; per cui anche tali atti, pur ampiamente discrezionali, ove ricorrano particolari circostanze, sono sindacabili dal giudice amministrativo anche sotto il profilo della ragionevolezza (Corte Cost. 23 luglio 1987 n. 278, 24 luglio 200 n. 332 e 12 novembre 2002 n. 445);
Rilevato, inoltre, che con tale sentenza questo Tribunale ha già precisato che il militare ha diritto ad un trattamento di vita dignitoso, che si traduce nell'obbligo per l'Amministrazione di evitare di disgregare la famiglia senza una valida ragione; per cui, gli atti di trasferimento incidenti sul sistema di vita familiare del militare debbono essere sorretti da una valida giustificazione "oggettiva", tale da non farlo apparire come una ingiustificata punizione e/o frutto di un arbitrio;
Rilevato, infine, che anche gli atti di diniego di un richiesto trasferimento debbono essere sorretti da una adeguata motivazione che deve prendere analiticamente in esame le specifiche ragioni evidenziate dall'interessato;
Considerato che nel caso di specie, pur avendo l'interessato prospettato, nel chiedere il trasferimento "a carattere eccezionale", la particolarità della propria situazione familiare e pur essendosi sul punto acquisiti i pareri favorevoli del Comando regionale Abruzzo, del Comando Provinciale di Pescara, del Comando di Compagnia di Pescara e del Comando di Brigata di Popoli, l'impugnato provvedimento di diniego è motivato esclusivamente in ragione della mancanza di esigenze "di natura assistenziale", oltre ad utilizzare generiche frasi di stile che fanno riferimento ad una effettuata "ponderazione dei confliggenti interessi" ed alle "prevalenti esigenze di servizio";
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso in parola - così come proposto - deve essere accolto apparendo fondati i denunciati vizi di eccesso di potere per errore sui presupposti, per travisamento dei fatti e per difetto di motivazione in quanto l'Amministrazione nel respingere la richiesta presentata non ha effettuato un compiuto esame delle particolari ragioni di carattere familiare evidenziate dall'interessato, che avevano avuto, peraltro, un positivo riscontro nei pareri acquisiti agli atti;
Ritenuto, in definitiva, che l'atto impugnato deve essere annullato, restando però salvi i successivi provvedimenti dell'Amministrazione, da assumere sulla base di una più articolata motivazione che tenga adeguatamente conto sia delle ragioni evidenziate dall'interessato nella domanda di trasferimento, che di tutti gli atti del procedimento;
Ritenuto, per concludere, che sussistano giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, accoglie il ricorso specificato in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'impugnata determinazione 23 gennaio 2003, n. 21177, del Comandante in Seconda del Comando Generale della Guardia di Finanza; restando salvi gli ulteriori e meglio motivati provvedimenti dell'Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.