Corte di cassazione
Sezione VI penale
Sentenza 5 agosto 2003, n. 33062
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza 379/99 il Tribunale di Imperia dichiarava F.R. colpevole del reato ascrittogli - perché, rendendosi non rintracciabile benché di turno come medico legale, turbava la regolarità del servizio dell'Usl e di quello di guardia medica sul polo di Imperia, il cui sanitario di turno veniva chiamato a intervenire per sostituirlo - e lo condannava alla pena di venti giorni di reclusione con i benefici di legge.
Contro tale decisione proponeva appello l'imputato, chiedendo di essere assolto, quanto meno sotto il profilo dell'articolo 530 comma 2 c.p.p. e, in subordine, di ottenere una riduzione della pena inflittagli in primo grado.
A seguito del giudizio la Corte d'appello di Genova con sentenza 2543/02 confermava la decisione di primo grado.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione o erronea applicazione dell'articolo 340 c.p. e illogicità della motivazione (articolo 606 lettera b) ed e) c.p.p.) perché:
a) a prescindere dalla carenza di prova sul fatto costitutivo del delitto contestato (effettiva irreperibilità dell'imputato e ricerca dello stesso nei modi dovuti e con ogni mezzo), spettava al Servizio di Guardia Medica la contestazione del decesso, attività di natura medico-diagnostica di competenza dei medici convenzionati di medicina generale, tra i quali quelli del Servizio di Guardia Medica, alla quale segue, non prima di quindici ore e dopo trenta ore dal decesso, la visita necroscopica del Servizio di Igiene pubblica - Medicina legale;
b) i giudici di merito non hanno considerato che per la commissione del reato occorre sotto il profilo oggettivo l'interruzione o il turbamento di un ufficio o servizio pubblico nel suo complesso e con riferimento alla funzionalità e al funzionamento globali dello stesso, essendo insufficiente l'interruzione o il turbamento di singole funzioni o prestazioni;
c) i giudici di merito non hanno considerato che per la commissione del reato occorre sotto il profilo oggettivo far riferimento al Servizio Igiene Pubblica e non a quello di Guardia Medica al quale è venuta a mancare per un brevissimo lasso di tempo la forza lavorativa del dottor G. senza alcuna incidenza sull'igiene pubblica;
d) i giudici di merito non hanno considerato l'insussistenza dell'elemento soggettivo, inteso come coscienza e volontà di cagionare l'interruzione o il turbamento, non confondibile con la mera colpa dell'interessato per non essersi reso eventualmente reperibile, che è cosa ben diversa dalla volontaria determinazione di sottrarsi all'adempimento delle proprie funzioni;
2. violazione o erronea applicazione degli articoli 62-bis, 133 c.p. e 53 e seguenti legge 689/81 e illogicità della motivazione (articolo 606 lettera b) ed e) c.p.p.) perché il giudice d'appello ha negato ingiustificatamente le attenuanti generiche e omesso, conseguentemente, di applicare il minimo edittale ed ha omesso di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria pur sussistendone le condizioni oggettive e soggettive;
3. violazione o erronea applicazione della legge penale e illogicità della motivazione (articolo 606 lettera b) ed e) c.p.p.) per omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo alla richiesta di revoca della condanna al risarcimento in favore della parte civile, l'Asl d'Imperia, in difetto di prova di un danno risarcibile.
L'impugnazione è infondata.
Infatti il reato previsto dall'articolo 340 c.p. si configura alternativamente nella condotta di chi cagiona un'interruzione o di chi turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità e questo comporta che le due ipotesi alternative nelle quali la fattispecie astratta si prospetta devono ritenersi equivalenti e quindi intendersi come reciprocamente interpretabili, nel senso che l'interruzione dev'essere tale da turbare la regolarità dell'ufficio o servizio e la turbativa si realizza anche con un'interruzione, purché di entità e durata tale da determinarla.
Il risultato ermeneutico complessivo conduce a un giudizio di rilevanza, che ha come parametri rispettivi la durata e l'entità dell'interruzione e l'incidenza di essa sulla regolarità dell'ufficio o del servizio, dovendo quindi escludersi che il reato possa consistere in un mero ritardo o interruzione non effettivamente incisivi sul funzionamento di essi (Cassazione, sezione sesta, 24068/01, ric. Stivano; sezione sesta, 8725/00, ric. Cannata; 8651/99, ric. Pg in proc. Frangella e altri; sezione seconda, 5851/98, ric. Carnati; sezione sesta 25/1994, ric. Maione; sezione seconda, 5945/84, ric. Peruzza; sezione quinta, 1865/81, ric. Perrotta).
I giudici di merito hanno infatti accertato che il dottor R., pur essendo di turno come medico legale il 30 giugno 1996, si era reso irreperibile e non aveva quindi risposto alla chiamata delle ore 12.50 pervenuta all'Usl dalla Questura d'Imperia, che chiedeva l'intervento del medico legale in un caso d'impiccagione, né a quella successiva delle ore 16.30 da parte dei carabinieri di Diano per un caso di morte sospetta.
I entrambi i casi, il ricorrente era stato cercato senza successo e la seconda volta aveva risposto al telefono la moglie, che aveva riferito di non sapere dove rintracciarlo, per cui era stato necessario operare una duplice sostituzione, nel primo caso con il dottor G. e nel secondo con il dottor V., richiamato dalle ferie. La sostituzione eseguita tramite il dottor G. aveva provocato l'interruzione del servizio di guardia medica con riguardo ai relativi pazienti per la durata di due ore.
I giudici di merito hanno altresì risposto sul punto relativo ai servizi di medicina legale e di guardia medica, separati e indipendenti e non interscambiabili secondo la testimonianza del dottor N.B., direttore del servizio di guardia igienico-necroscopica.
Pertanto, concludendo, a conferma della sentenza di primo grado, che l'assenza e l'irreperibilità del ricorrente avevano creato una palese turbativa alla regolarità del proprio servizio, provocando altresì un'interruzione per due ore di quello di guardia medica, la decisione impugnata non ha commesso alcuna illogicità, adottando, invece una motivazione aderente ai principi giuridici in materia (Cassazione, sezione sesta, 3300/99, ric. Annoia; sezione sesta, 6556/98, ric. Covelli Df; 4546/98, ric. Barbieri ed altri; 6554/97, ric. Tagliatela; 25/1994, ric. Maione; 11216/89, ric. Sardella) e del tutto adeguata alla realtà dei fatti.
In realtà, riproponendo la medesima questione sotto il profilo del vizio di motivazione, il ricorrente ha mosso censure in fatto alla sentenza impugnata, relative alla prova dell'irreperibilità in base all'idoneità delle ricerche eseguite e alla competenza sua e del suo reparto ad eseguire gli interventi richiesti - pertanto già smentite dagli accertamenti dei giudici del merito e, quindi, manifestamente infondate - che implicano una ricostruzione della vicenda diversa da quella eseguita, prospettando una revisione del giudizio di merito incompatibile con il controllo di legittimità, il quale ha fisiologicamente per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudici di merito, rispetto al quale la Corte di cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (Cassazione, Sezioni unite, 6402/97, ric. Dessimone; sezione terza, 3539/99, ric. Suini; 14 luglio 1999, ric. Paone; Id; 3560/99, ric. Drigo; sezione settima, 35758/02, ric. Manni).
I primi tre motivi sono, dunque, per più profili inammissibili.
Il quarto motivo è infondato.
Nel reato previsto dall'articolo 340 c.p. l'elemento soggettivo non consiste esclusivamente nel dolo diretto, corrispondente alla condotta intenzionalmente diretta a provocare l'interruzione o la turbativa del pubblico ufficio o servizio, essendo rilevante anche il dolo indiretto o eventuale, fondato sulla consapevolezza che l'azione o l'omissione è idonea a cagionare l'evento dell'interruzione o della turbativa e sull'accettazione del rischio della verificazione di esso (Cassazione, sezione seconda, 5945/84, ric. Peruzza).
Pertanto commette il reato di interruzione di un pubblico servizio il medico dell'Asl addetto a un determinato servizio, il quale, pur essendo di turno, si renda irreperibile nell'intera giornata lavorativa, provocando con la sua assenza la necessità della sostituzione con altro medico addetto ad altro servizio, il cui funzionamento subisce per conseguenza una prolungata sospensione (due ore), non potendo tali inconvenienti non essere stati da lui previsti in esito alla condotta posta in essere ed accettati per l'ipotesi che si verificassero.
Nella specie tale previsione era connessa con la conoscenza della natura e delle caratteristiche del servizio e delle presumibili conseguenze della propria assenza, mentre l'irreperibilità, resa palese dal fatto che neppure la moglie sia stata in grado di raggiungerlo anche telefonicamente e rimasta priva di giustificazione, appare frutto di una scelta determinata e giustificatamene si è escluso in fatto che potesse essere ascritta a mera colpa dell'autore.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.