Corte di cassazione
Sezioni unite penali
Sentenza 24 novembre 2003, n. 45276

RITENUTO IN FATTO

1. L'ipotesi accusatoria.

La sera del 20 marzo 1979 Carmine Pecorelli veniva ucciso con quattro colpi cal. 7,65 - due marca Gevelot e due marca Fiocchi - sparati da distanza ravvicinata da una pistola automatica munita di silenziatore. Secondo la prospettazione dell'accusa, enunciata nell'originaria imputazione, l'omicidio sarebbe stato ideato e deciso, per la tutela della sua posizione politica messa in pericolo dall'attività giornalistica di Pecorelli, da Giulio Andreotti (Presidente del Consiglio dei Ministri) il quale, attraverso Claudio Vitalone (PM presso la Procura della Repubblica di Roma), avrebbe chiesto ai cugini Ignazio e Nino Salvo (uomini d'onore di "Cosa nostra", della famiglia di Salemi, in rapporti privilegiati con Stefano Bontade e Gaetano Badalamenti) l'eliminazione del giornalista. I Salvo si sarebbero rivolti a Stefano Bontade (capo mandamento della famiglia di S. Maria del Gesù o della Guadagna e membro della "commissione provinciale" fino alla sua uccisione nel 1981, che disponeva a Roma di una "decina" guidata da Angelo Cosentino, in contatto con la delinquenza comune e con Giuseppe Calò durante la sua latitanza romana) ed a Gaetano Badalamenti (capo mandamento della famiglia di Cinisi e membro della "commissione provinciale" fino alla sua espulsione da "Cosa nostra" nel 1978). Questi, a loro volta, tramite Salvatore Inzerillo (capo mandamento della famiglia di Passo di Rigano o Boccadifalco e membro della "commissione provinciale" fino alla sua uccisione nel 1981) e Giuseppe Calò (capo mandamento della famiglia di Porta Nuova, di cui faceva parte anche Tommaso Buscetta, e membro della "commissione provinciale"), che aveva conoscenze nell'ambiente della banda della Magliana e frequentava Danilo Abbruciati e Franco Giuseppucci, avrebbero incaricato costoro di organizzare l'esecuzione materiale del delitto. L'omicidio sarebbe stato infine eseguito da Massimo Carminati, personaggio legato alla destra eversiva romana e all'ambiente della banda della Magliana, e da Angelo La Barbera (uomo d'onore della famiglia mafiosa facente capo ad Inzerillo e sotto capo di Salvatore Buscemi, succeduto all'Inzerillo dopo la sua morte nel 1981). I cugini Salvo, Bontade, Inzerillo, Abbruciati e Giuseppucci sono deceduti.

2. Il ragionamento probatorio della sentenza di primo grado.

2.1. La Corte di assise di Perugia, dopo avere approfondito l'esame della personalità, dei rapporti interpersonali e degli articoli pubblicati sulla rivista settimanale OP, della quale Pecorelli era direttore, ha ritenuto che il movente dell'omicidio dovesse essere ricercato nell'attività professionale della vittima e, con riferimento alle ultime vicende trattate, nella pubblicazione di notizie riservate o segrete che avrebbero potuto costituire, per l'attualità e la rilevanza degli interessi in gioco e per l'importanza dei personaggi pubblici coinvolti, valida ragione per la soppressione della sua persona.

Rivestivano tali caratteristiche le vicende politiche denominate convenzionalmente: "Il golpe Borghese" e le deviazioni dei servizi segreti; "L'Italcasse" ed i rapporti degli istituti di credito pubblici con i fratelli Caltagirone e con la soc. Sir di Nino Rovelli, il finanziamento occulto dei partiti politici e il dossier su "gli assegni del Presidente", "Il fallimento delle banche di Michele Sindona"; "Il dossier Mi.Fo.Biali", la corruzione della Guardia di Finanza e il traffico illecito di petrolio con la Libia; infine, "Il sequestro e l'uccisione di Aldo Moro" e la scoperta del memoriale dello statista. Vicende, queste, tutte riconducibili «... oggettivamente alla sfera di interessi di Giulio Andreotti e parzialmente di Claudio Vitalone e Giuseppe Calò, indicati come mandanti, Andreotti primario, Vitalone e Calò intermedi, dell'omicidio Pecorelli».

Del "caso Moro" si era ripetutamente occupato Pecorelli, schierandosi per la linea della trattativa con le "Brigate Rosse" ed investigando sulla vicenda della pubblicazione del primo memoriale di Aldo Moro scoperto nella base brigatista di via Montenevoso a Milano nell'ottobre 1978 (il secondo e più ampio memoriale sarà rinvenuto nella stessa base solo nel 1990). Rivestivano particolare importanza la lettera pubblicata su OP del 17 ottobre 1978, nella quale si affermava che il gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa aveva individuato il covo in cui era tenuto il prigioniero, ma non era intervenuto perché impedito dal potere politico, che non voleva in realtà la liberazione di Moro, e l'articolo "Vergogna buffoni" pubblicato su OP del 16 gennaio 1979 in cui Pecorelli preannunziava la prossima rivisitazione del caso, addebitando al "partito della fermezza" l'uccisione dello statista.

Sullo specifico tema della rilevanza del memoriale Moro, la Corte, dopo avere espresso la considerazione che, pur non apparendo inedite novità in quello del 1990 rispetto a quello del 1978, le notizie contenute nel primo apparivano più pregnanti ed organiche quanto ai riferimenti ai casi Italcasse e Sindona ed ai rapporti fra i protagonisti delle vicende e Andreotti, si è soffermata sui "rapporti tra Pecorelli e il generale Dalla Chiesa".

L'episodio del rinvenimento nel carcere di Cuneo di documentazione asseritamente riguardante il caso Moro, dovuto ad un'informazione fornita da Pecorelli, ha un suo sviluppo nel racconto del m.llo della polizia penitenziaria Angelo Incandela, in servizio nel carcere di Cuneo, il quale ha narrato che nel gennaio del 1979 Dalla Chiesa lo incontrò in una zona di campagna del cuneese, all'interno di un'autovettura condotta da altra persona che non gli fu presentata, ma che egli intuì e che, attraverso le foto pubblicate dai giornali dopo l'omicidio, riconobbe essere il giornalista Carmine Pecorelli; quest'ultimo, dopo avere descritto alcuni luoghi del carcere, in parte sconosciuti al maresciallo che vi era stato trasferito da poco tempo, attraverso i quali era possibile che le persone ammesse al colloquio facessero entrare qualcosa all'interno dello stesso, avrebbe detto che nel carcere erano entrati due involucri contenenti documenti relativi al sequestro Moro destinati al detenuto Francis Turatello; il giorno successivo all'incontro Incandela ebbe modo di accertare l'esistenza di luoghi corrispondenti alla descrizione dell'accompagnatore del generale e dopo circa venti giorni rinvenne uno dei due involucri, che si presentava chiuso con il nastro adesivo e che poi consegnò integro, senza verificarne il contenuto, a Dalla Chiesa.

2.2. La Corte ha quindi ricostruito taluni "eventi rilevanti per l'omicidio" che avevano caratterizzato l'ultimo periodo della vita di Pecorelli: la cena al circolo privato "La famiglia piemontese", la vicenda Chichiarelli e il deposito di armi presso il Ministero della Sanità.

Alla cena presso il ristorante "La famiglia piemontese", tenutasi in forma riservata ed esclusiva il 24 gennaio 1979, parteciparono, oltre Pecorelli, Walter Bonino, il generale della GdF Donato Lo Prete, i magistrati Claudio Vitalone e Carlo Adriano Testi, componente all'epoca del Csm. I motivi dell'incontro, riferiti da Bonino, sono stati individuati negli attacchi giornalistici che Pecorelli aveva mosso ed aveva intenzione di muovere nel prossimo numero della rivista OP (nonostante i finanziamenti già ottenuti e che avrebbe ancora ottenuto da Franco Evangelisti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio) nei confronti del gruppo politico facente capo ad Andreotti per la questione degli "assegni del Presidente", di Vitalone, al quale addebitava un'irrituale vicinanza al primo della Guardia di Finanza e dei suoi vertici individuati in Raffaele Giudice e Donato Lo Prete. In relazione agli argomenti discussi, la Corte ha rilevato che Vitalone si era adoperato perché la Magistratura non venisse a conoscenza, neppure da parte degli altri commensali, del contenuto dei colloqui che quella sera erano stati fatti, fino a quando non era stato più possibile tenere nascosto l'episodio.

La figura di Antonio Giuseppe Chichiarelli, di cui si è avuto conoscenza solo dopo la sua uccisione avvenuta nel 1984, è considerata di sicuro rilievo per le indagini sulla morte di Pecorelli, poiché Chichiarelli, personaggio in collegamento con appartenenti ad ambienti dell'estrema destra e alla banda della Magliana, avrebbe svolto il ruolo di raccoglitore di informazioni sulla vita e sulle abitudini del giornalista, sfruttando l'amicizia di Osvaldo Lai, il quale abitava nei pressi della redazione della rivista OP. Qualche giorno prima dell'omicidio, il 6 marzo 1979, un individuo, poi riconosciuto per Chichiarelli, fu notato in via Tacito, nei pressi della redazione di OP, da Pecorelli e dalla sua compagna Franca Mangiavacca, la quale ha riferito dell'atteggiamento della persona e del timore che aveva suscitato la sua presenza. Tale circostanza e il ruolo svolto da Chichiarelli nella veste di osservatore delle abitudini di Pecorelli sarebbero stati confermati dal rinvenimento, pochi giorni dopo l'omicidio, il 14 aprile 1979, a bordo di un taxi, di un borsello contenente quattro schede fotoriprodotte, tra cui una, accurata e precisa, relativa a Pecorelli e un'altra riguardante un attentato alla scorta del Presidente della Camera dei Deputati, onorevole Pietro Ingrao, un volantino delle Brigate Rosse, armi e munizioni nonché una testina rotante Ibm. Materiale questo attribuito a Chichiarelli a distanza di molti anni, oltre che per l'esito di specifiche indagini di polizia, sulla base della testimonianza della moglie, Chiara Zossolo, la quale riferì che circa quindici giorni dopo la morte di Pecorelli aveva visto il marito preparare le schede che poi sarebbero state abbandonate nel taxi ed aveva ricevuto dallo stesso, molto turbato, la confidenza che «... Pecorelli non meritava di morire ed era stato ucciso perché aveva scoperto qualcosa che non doveva scoprire e il delitto era stato commissionato da persone al di sopra di ogni sospetto, molto in alto, che si mascheravano dietro un falso perbenismo».

Il 27 novembre 1981, presso i locali del ministero della Sanità in via Liszt, fu scoperto un deposito di armi e si accertò successivamente che il luogo era frequentato, oltre che dal custode Biagio Alesse, da elementi di spicco appartenenti alla banda della Magliana o aderenti alla destra eversiva romana, come Maurizio Abbatino, Marcello Colafigli, Franco Giuseppucci, Edoardo Toscano, Danilo Abbruciati, Claudio Sicilia, Alvaro Pompili, Antonio Mancini e Massimo Carminati. Ha osservato la Corte che nel deposito è stato rinvenuto munizionamento (di marca Gevelot e Fiocchi) analogo e compatibile con il tipo di proiettili esplosi per uccidere Pecorelli (quelli Gevelot di fabbricazione francese provenienti addirittura dal medesimo lotto) e che, pur essendo stato escluso dalla perizia balistica che taluna delle armi rinvenute nel deposito (di cui alcune pistole calibro 7,65 ed una munita di silenziatore artigianale, come quella utilizzata per l'omicidio Pecorelli), fosse stata effettivamente usata in quell'occasione, non poteva escludersi che essa fosse comunque transitata in quel luogo, atteso che erano trascorsi più di due anni e mezzo dal fatto.

2.3. Due soli elementi potevano dunque ritenersi rilevanti per la individuazione delle persone che avevano avuto un ruolo nell'omicidio Pecorelli, entrambi convergenti verso l'ambiente della banda della Magliana: la scheda relativa al giornalista predisposta da Chichiarelli all'esito della sua attività di pedinamento e raccolta dei dati personali dello stesso e il rinvenimento nel deposito di armi del Ministero della Sanità di proiettili Gevelot della stessa partita di quelli esplosi per uccidere Pecorelli.

Soltanto in epoca successiva, nel 1993, intervenivano, da un lato, le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, che faceva riferimento al ruolo svolto da "Cosa nostra", con specifico riguardo alle persone di Nino e Ignazio Salvo, Stefano Bontade e Gaetano Badalamenti (secondo quanto da costui appreso dagli stessi Bontade e Badalamenti, l'eliminazione del giornalista sarebbe stata richiesta a quest'ultimi dai cugini Salvo, su richiesta o nell'interesse di Andreotti, a tutela della sua posizione politica messa in pericolo dalla pubblicazione di dossier e notizie riservate sulla rivista OP, riguardanti il caso Moro e trasmessi a Pecorelli da Dalla Chiesa), e dall'altro le dichiarazioni di Vittorio Carnovale, Antonio Mancini, Fabiola Moretti e Maurizio Abbatino, i quali facevano riferimento alle connessioni fra "Cosa nostra" e "banda della Magliana", con particolare riguardo alle persone di Calò, La Barbera, Vitalone, Abbruciati, Giuseppucci e Carminati (Vitalone sarebbe stato il mandante del delitto per le medesime ragioni suindicate, ad organizzarlo avrebbero provveduto Abbruciati e Giuseppucci su richiesta dei "siciliani" - nella persona di Calò - e ad eseguirlo materialmente sarebbero stati Carminati e La Barbera, detto "Angiolino il biondo").

2.4. Premette la Corte che, poiché tutti coloro i quali hanno riferito circostanze inerenti all'omicidio Pecorelli «... hanno fornito solo frammenti di notizie che possono incastrarsi l'uno con l'altro per collocare al loro giusto posto i vari personaggi che si sono mossi sulla scena del delitto» qualora «... uno dei frammenti, che devono formare il quadro d'insieme, non collima con gli altri, è una frattura che, se non colmabile con deduzioni logiche, fa venire meno la collocazione dei vari personaggi nel quadro d'insieme sopra delineato...».

E poiché la verifica di una causale comune ascrivibile a "Cosa nostra" e alla "banda della Magliana" è imposta dalla stessa prospettazione accusatoria, i rapporti tra Calò e Abbruciati costituiscono il primo approfondimento da parte del giudice di primo grado, con riferimento alla "notizia che circola nell'ambiente della banda della Magliana" (proveniente da De Pedis, Giuseppucci e Abbruciati), secondo cui l'omicidio Pecorelli sarebbe stato organizzato da Abbruciati per fare un piacere ai "siciliani", individuati nel gruppo facente capo a Calò, e che, per organizzare l'omicidio, egli si sarebbe servito di persone che in quel momento erano libere, in particolare di Giuseppucci. La conclusione, attraverso la puntuale analisi delle risultanze processuali, è che la prova di tale ipotesi non è stata raggiunta, così come manca la prova che la richiesta di organizzare l'omicidio avrebbe potuto essere fatta "attraverso persone di comune conoscenza", non sussistendo elementi che consentono di individuare il tramite fra Calò e Abbruciati in Pernasetti o in De Pedis, entrambi vicini ad Abbruciati, o in Giuseppucci. Sul punto viene dunque meno l'attendibilità del racconto di Abbatino circa il mandato conferito da Abbruciati a Giuseppucci di organizzare l'omicidio, oltre al contatto diretto Giuseppucci-Calò.

D'altra parte, l'ipotizzato collegamento tra Bontade e Calò, data la loro appartenenza a "famiglie" diverse, sarebbe stato incompatibile con gli assetti organizzativi di "Cosa nostra"; i rapporti tra Bontade e Abbruciati, sulla base delle risultanze processuali, non avrebbero potuto datare che alla primavera-estate 1980, mentre mancano elementi idonei a far ritenere collegamenti dei due attraverso La Barbera, collocandosi la conoscenza di quest'ultimo con Abbruciati in epoca successiva al luglio 1979.

Manca dunque la prova di un collegamento all'epoca dei fatti tra "Cosa nostra" e "banda della Magliana" mediato dai rapporti fra Abbruciati e Calò: a carico di quest'ultimo non vi sono elementi che individuino un suo ruolo nell'organizzazione o nell'esecuzione del crimine ed egli è pertanto assolto "per non aver commesso il fatto".

La mancanza di prove sull'esistenza di un rapporto tra Abbruciati, Calò e Bontade, al momento della commissione dell'omicidio, ipotesi questa fondata sull'assunto della sinergia tra mafia e banda della Magliana, comporta come conseguenza che «... la tesi di un concorso dei due sodalizi criminosi nella commissione dell'omicidio non è più percorribile per essere venuto meno l'elemento comune, l'anello di congiunzione tra le dichiarazioni di Buscetta, che indica una pista facente capo ai mandanti principali ed intermedi, e le dichiarazioni degli associati alla banda della Magliana che indicano il coinvolgimento di quel sodalizio criminoso nell'omicidio Pecorelli...».

2.5. Esclusa l'esistenza di elementi probatori in grado di conferire fondamento all'originaria prospettazione accusatoria, il primo giudice ha verificato se gli atti processuali potessero, comunque, consentire «... di pervenire ad un risultato utile per scoprire gli assassini siano essi mandanti o esecutori materiali».

Nell'ambito dell'argomento subordinato sulla "divisione delle causali", la Corte esamina innanzitutto l'ipotesi di un'esclusiva "causale mafiosa".

L'istruttoria espletata avrebbe permesso di accertare che i rapporti tra Buscetta e i cugini Salvo, quelli tra Buscetta, Bontade e Badalamenti, quelli tra i cugini Salvo, Bontade e Badalamenti, erano così stretti che giustificavano la confidenza fatta da Bontade e Badalamenti a Buscetta di essere gli organizzatori dell'omicidio Pecorelli, ed erano tali da permettere ai cugini Salvo di chiedere a Bontade e Badalamenti il favore di uccidere qualcuno. Quanto ai rapporti di Nino e Ignazio Salvo con Vitalone, pur negati da quest'ultimo, si è ritenuto provato da numerose testimonianze che la conoscenza tra gli stessi era riferibile a molto tempo prima dell'epoca dell'omicidio. Quanto ai rapporti tra i cugini Salvo e Andreotti si è ritenuta accertata, alla luce di elementi documentali e dichiarativi, la conoscenza personale e l'esistenza di rapporti diretti tra loro, tali da giustificare una causale che potesse in via ipotetica avere fatto accogliere da "Cosa nostra" la richiesta di uccidere Pecorelli.

Pur considerandosi acquisito che, in contrasto con le regole del sodalizio mafioso, l'organismo di vertice di "Cosa nostra" non sarebbe stato a conoscenza della partecipazione di suoi affiliati all'omicidio Pecorelli ("poco credibile" viene definita la conforme versione di Salvatore Cangemi, sottocapo del mandamento di Porta Nuova, di avere saputo da Calò, capo del medesimo mandamento, che ad uccidere Pecorelli sarebbe stata la "decina" romana di Bontade), le dichiarazioni di Buscetta circa l'esclusivo coinvolgimento di Bontade e Badalamenti potrebbero avere una loro spiegazione plausibile «... nel fatto che l'omicidio non interessava la Sicilia, dove "Cosa nostra" aveva i suoi interessi specifici, e che una simile richiesta comportava per Bontade, la cui posizione all'interno della commissione si era indebolita per l'espulsione di Badalamenti, dover ammettere la frequentazione con Badalamenti e, per ciò stesso, la violazione di una delle regole di Cosa nostra».

Ferma restando, dunque, l'estraneità di "Cosa nostra" ("u' ficimo nutri", "c'interessava o' Senatore Andreotti": queste le parole pronunciate da Badalamenti secondo il ricordo di Buscetta), la Corte formula due ipotesi alternative: la prima, che Buscetta abbia inventato tutto circa i suoi incontri con Bontade e Badalamenti, e la seconda, che questi abbiano raccontato a Buscetta una cosa non vera; e conclude nel senso che sarebbero provati sia gli incontri tra Bontade e Buscetta, nel periodo giugno 1980/gennaio 1981 in cui quest'ultimo si sarebbe nascosto a Palermo, che quelli in Brasile nell'anno 1982 con Badalamenti. Non comprendendosi «... il motivo per cui Buscetta, in assenza di motivi di rancore o di odio, dovesse riferire fatti e circostanze inventate, rischiando un processo di calunnia...», la Corte ritiene che effettivamente quello che Buscetta - pure definito «talvolta generico, titubante, contraddittorio» - ha narrato è stato da lui appreso nelle circostanze riferite. Ma, per altro verso, rileva che l'attendibilità di Buscetta non comporta automaticamente «... che le circostanze siano vere, dovendosi spostare l'analisi sulla sincerità di Bontade e Badalamenti». In proposito, mediante articolate proposizioni argomentative riferite a tempi e modalità delle propalazioni ed a specifici episodi narrati da Buscetta, la Corte giunge alla conclusione che manca «... ogni elemento per poter ritenere che Bontade e Badalamenti abbiano detto il vero ...» a Buscetta al quale avevano «buone ragioni per mentire», e dunque che «... le confidenze fatte da Bontade e Badalamenti, in ordine all'omicidio Pecorelli, in mancanza di altri elementi di riscontro, non sono idonee a suffragare la tesi di un coinvolgimento di costoro nell'omicidio. Convinzione che diventa ancora più salda nel momento in cui l'accusa prospetta che, ad eseguire materialmente il delitto, sia stato La Barbera il quale nulla aveva a che fare con la famiglia di Bontade o con Badalamenti» essendo egli «... soldato della famiglia facente capo a Inzerillo per cui ... poteva prendere ordini per fatti di mafia solo dal suo rappresentante o dalla commissione ... E comunque, anche a mantenere ferma l'ipotesi che non si fosse in presenza di un delitto di mafia, mancherebbero i riscontri al fatto che in ogni caso i rapporti tra Bontade e Inzerillo erano tali per cui il secondo avrebbe potuto mettere a disposizione del primo i suoi uomini per l'esecuzione del delitto». Di un qualsiasi ruolo svolto da Inzerillo nella vicenda omicidiaria manca ogni prova.

Ed allora, poiché le confidenze di Badalamenti e Bontade a Buscetta circa il ruolo di mandanti nell'omicidio Pecorelli sono da considerarsi inattendibili, in assenza di elementi che comprovino un collegamento con la "banda della Magliana", pure coinvolta nell'omicidio e i cui esponenti non erano all'epoca in contatto con Bontade e Badalamenti, restando indimostrato il coinvolgimento di questi nel delitto per carenza di riscontri sul piano probatorio, ne consegue la formula assolutoria di Badalamenti "per non aver commesso il fatto".

2.6. L'ipotesi alternativa è quella della esclusiva "causale banda della Magliana", cui indirizzavano i due elementi di sicuro rilievo, costituiti dalla figura di Chichiarelli (anche in base alla testimonianza della Zossolo) e dal rinvenimento del deposito di armi e munizioni nei sotterranei del ministero della Sanità, rispetto ai quali sono intervenute in epoca successiva le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Vittorio Carnovale, Antonio Mancini, Fabiola Moretti e Maurizio, Abbatino, appartenenti al sodalizio criminoso e sentiti come imputati in procedimento collegato, che possono sintetizzarsi nei seguenti termini.

Carnovale, cognato di Edoardo Toscano, personaggio di spicco dell'organizzazione, ha dichiarato che la sua evasione dall'aula del Tribunale di Roma, in cui si celebrava il 26 giugno 1986 a carico di taluni membri della banda un processo per omicidio, era stata proposta da De Pedis ed organizzata con l'aiuto di Vitalone, che doveva "un favore" al primo perché De Pedis e Abbruciati, a richiesta dei "siciliani" individuati in Bontade e Calò, avevano ucciso Pecorelli servendosi di Carminati: fonti della notizia erano Toscano, Mancini e Colafigli.

Mancini, uno dei promotori del nucleo criminale, ha riferito che De Pedis ebbe a dirgli che Carminati e La Barbera avevano ucciso Pecorelli e che la stessa cosa, in occasione di un paio di viaggi compiuti a Milano, gli era stata detta da Abbruciati, il quale aveva aggiunto che l'omicidio era stato eseguito nell'interesse della mafia siciliana, nella persona di Calò, su richiesta di Vitalone, preoccupato del danno che Pecorelli, in possesso di documenti relativi al sequestro Moro, avrebbe potuto arrecare al gruppo politico cui egli faceva riferimento.

Moretti, legata sentimentalmente prima ad Abbruciati e dopo la morte di questi a Mancini, ha riferito a sua volta che De Pedis durante la sua latitanza fra l'83 e l'84 s'incontrava con Vitalone per suo tramite; di avere appreso da De Pedis e Pernasetti che Vitalone era stato l'artefice dell'evasione di Carnovale, richiestagli da De Pedis cui lo stesso Vitalone doveva un favore; che Abbruciati e De Pedis nominavano Bontade, Badalamenti e Calò e che si era recata, nella primavera/estate del 1980 o 1981, con Abbruciati a Palermo per un incontro con Bontade; che Abbruciati le disse che Carminati aveva ucciso Pecorelli su incarico del primo; che essa aveva smontato una pistola semiautomatica cal. 7,65 o cal. 9, che, a dire di Abbruciati, era stata utilizzata per uccidere Pecorelli, dopo che sulla stessa era stato applicato un silenziatore; di non sapere perché Pecorelli fu ucciso, anche se De Pedis aveva confidato a Mancini i motivi dell'omicidio.

Abbatino, uno dei capi storici dell'associazione, ha riferito che, durante una codetenzione a Regina Coeli, mentre la TV trasmetteva un servizio sull'omicidio Pecorelli, Giuseppucci gli disse che ne era responsabile Abbruciati e che egli aveva fornito gli esecutori materiali appartenenti ai Nar; una volta scarcerati, Giuseppucci gli aveva presentato Carminati, ribadendogli che era stato quest'ultimo ad uccidere Pecorelli; l'omicidio, secondo quel che egli aveva appreso da Abbruciati, era stato commesso per fare un favore ai "siciliani" di Calò, che lo avevano richiesto perché il giornalista dava fastidio ad una personalità politica; Giuseppucci, che aveva relazioni dirette con Calò e De Pedis, negli anni '80, gli aveva detto di essere da tempo in rapporti con Vitalone, che si prestava ad "aggiustare" i processi.

2.6.1. Sullo specifico tema della possibilità di conoscere le notizie riferite sulle attività della banda ed in riferimento alla credibilità ed attendibilità di siffatte dichiarazioni, osserva la Corte che il sodalizio criminoso era operante in Roma negli anni 1970 e agli inizi degli anni 1980 soprattutto nel campo del traffico di stupefacenti, in collegamento con altre organizzazioni criminali e con la destra eversiva, e che di esso facevano parte oltre i predetti collaboratori, in posizione preminente, Pernasetti, Giuseppucci, Abbruciati e De Pedis. I collaboratori erano inseriti nell'organizzazione ed erano collegati da vincoli parentali o di affetto con gli esponenti di vertice della stessa (com'era confermato dall'affermazione di Giuseppe Marchese di avere avuto raccomandazioni da suo cognato, Leoluca Bagarella, esponente di rilievo di "Cosa nostra", di prestare assistenza a Mancini), sicché essi erano in grado di venire a conoscenza delle notizie che riguardavano la vita e le imprese dell'associazione.

Quanto all'attendibilità intrinseca dei dichiaranti, si sottolinea che «... le notizie da loro fornite a volte sono dirette, perché cadute sotto la loro personale sfera di percezione, a volte sono state riferite direttamente dai partecipanti al fatto, a volte sono state riferite da persone a cui gli autori del fatto lo avevano riferito; si tratta a volte di notizie di prima mano, a volte di seconda mano, a volte di terza o successiva mano, a volte dettagliate e a volte generiche e superficiali; ma l'attendibilità del dichiarante non viene meno se nel complesso delle sue dichiarazioni ve ne sono alcune che si dimostrano non vere o grandemente generiche, potendo la non corrispondenza o la genericità essere frutto di cattivo ricordo, se essa è stata di percezione diretta, ovvero, se de relato, mal riferita o percepita o, ancora, mal ricordata per lo scarso interesse che al momento della percezione aveva il suo contenuto».

Sul tema dell'autonomia delle propalazioni e dei riscontri la Corte verifica se gli episodi narrati provengano da reciproca conoscenza, intesa sia come previo accordo tra i dichiaranti che come mera conoscenza del contenuto delle dichiarazioni rese dagli altri.

In particolare, quanto ai collaboratori e conviventi Moretti e Mancini, pur escludendosi un previo accordo sul contenuto delle rispettive dichiarazioni, si rileva tuttavia che esse, riguardanti il ruolo di Abbruciati e Carminati nell'esecuzione dell'omicidio e l'identificazione dell'arma utilizzata, non possono «... essere di riscontro reciproco, a meno che non risulti che le fonti di conoscenza siano state autonome o che il secondo sia a conoscenza di elementi più significativi e particolari che indicano un'autonoma conoscenza del fatto narrato» in quanto «... a Mancini sono state lette le dichiarazioni rese da Carnovale in merito all'omicidio Pecorelli, così come la Moretti ha avuto lettura delle dichiarazioni rese da Mancini in ordine ai fatti che erano stati oggetto del colloquio 6 maggio 1994 sui quali la Moretti aveva rifiutato di rispondere se prima non avesse conosciuto il contenuto delle dichiarazioni di Mancini» ed altresì in quanto dalle intercettazioni ambientali emerge che la Moretti era in possesso dei verbali delle dichiarazioni rese da Carnovale.

Unico episodio significativo che, oltre a diverse circostanze di minor rilievo, si riferisce ai fatti oggetto del processo è quello relativo ai "viaggi a Milano", compiuti da Mancini con Abbruciati nel gennaio-febbraio 1981 e ritenuti sufficientemente provati, nel corso dei quali il primo avrebbe appreso dal secondo taluni particolari sull'omicidio Pecorelli: durante il ritorno a Roma dal primo viaggio, Mancini riferisce che «Abbruciati gli aveva detto che l'omicidio Pecorelli era stato voluto dal gruppo di potere politico, massonico, giudiziario di cui faceva parte Vitalone il quale, nell'interesse di quel gruppo, aveva commissionato l'omicidio tramite terze persone ...»; in occasione del secondo viaggio, nel corso di un incontro avuto con tre persone a lui sconosciute, si sarebbe parlato di un «... aiuto per un processo a Turatello, promosso dalle tre persone, che non arrivava...» e «... durante il colloquio Abbruciati aveva fatto presente alle tre persone, a cui rimproverava di perdere tempo, che su loro richiesta si erano attivati sia per l'omicidio Pecorelli che per la faccenda Moro ed erano intervenuti senza perdere tempo, anche se poi Turatello aveva dovuto fare marcia indietro, creandosi non poche inimicizie all'interno della mafia».

Risultava altresì provata l'esistenza di rapporti, quanto meno dall'estate 1978, tra la "banda della Magliana", in particolare il gruppo dei "testaccini", e la destra eversiva romana facente capo a Carminati, nonché tra la "banda della Magliana" e "Cosa nostra", in particolare tra il gruppo di Abbruciati, Angelo Cosentino, capo della "decina" romana riferibile alla famiglia di Bontade, e Calò, latitante a Roma fin dal 1975 e legato a sua volta a personaggi della malavita come Balducci, Diotallevi, Cercola e Giuseppucci.

Sull'esistenza e natura dei presunti rapporti tra il gruppo dei "testaccini" facente capo ad Abbruciati e Vitalone, la Corte - dato atto del rifiuto opposto dalla Moretti di rispondere e delle reticenti risposte di costei alle domande della difesa di Vitalone - ha verificato, in relazione ai singoli episodi, le dichiarazioni rese dalla Moretti durante le indagini preliminari, raffrontandole con gli esiti del confronto con Vitalone e delle intercettazioni telefoniche e ambientali (di cui la Moretti sospettava la disposta attivazione) e con le dichiarazioni rese da Mancini. Ed ha concluso che, mentre per i «... trasferimenti carcerari di Mancini...» non risulterebbe provato l'interessamento di Vitalone, neppure tramite Carlo Adriano Testi, direttore generale presso il ministero della Giustizia, l'esistenza di rapporti e incontri tra Vitalone e De Pedis sarebbe dimostrata dall'episodio dell'evasione di Carnovale dall'aula Occorsio del Tribunale di Roma, che avrebbe visto l'interessamento di Vitalone, che si assume essere stato in debito per un favore ricevuto dal gruppo.

2.6.2. La Corte, all'esito delle suddette verifiche, ritiene che l'unico appartenente alla banda della Magliana coinvolto nell'omicidio Pecorelli sia stato Abbruciati: personaggio di spicco, in rapporti con la malavita organizzata milanese, essendo amico fraterno di Turatello, con la massoneria, con la loggia segreta P2, con "Cosa nostra", in particolare con "i siciliani" Bontade, Calò - e con le persone a questi legate come Balducci, Diotallevi, Carboni - e La Barbera, con la camorra napoletana, con i servizi segreti e con la destra eversiva romana, in particolare con Carminati: e ciò (esclusa l'attendibilità di Abbatino) «... sulla base di quanto dichiarato da Mancini e Moretti, i quali in parte ... riferiscono cose accadute sotto i loro occhi e, quindi, sono portatori di fatti da loro direttamente percepiti e, in parte, riferiscono fatti appresi da altri, in particolare da Abbruciati e De Pedis...».

Le circostanze rilevanti riferite dalla Moretti sono: gli incontri tra Vitalone e De Pedis, cui avrebbe partecipato in veste di accompagnatrice; il possesso dell'arma usata per uccidere Pecorelli da parte di Abbruciati e la sua conservazione nei sotterranei del ministero della Sanità dove erano depositate le armi della banda, secondo quanto riferitole da Abbruciati; la conoscenza dei volti dei mandanti dell'omicidio, emergente dalle intercettazioni ambientali; la conoscenza del nome di uno degli autori materiali del delitto e cioè Carminati, incaricato da Abbruciati, come riferito da costui e sostenuto nelle intercettazioni ambientali; il coinvolgimento quindi di Abbruciati nell'omicidio, come riferito dallo stesso Abbruciati e sostenuto nelle intercettazioni ambientali.

Le circostanze rilevanti narrate da Mancini riguardano: il possesso dell'arma del delitto da parte di De Pedis e la sua conservazione nel deposito del Ministero della Sanità, secondo quanto riferitogli da De Pedis; il coinvolgimento di Abbruciati nell'organizzazione del delitto, come riferitogli da De Pedis e dal medesimo Abbruciati; il coinvolgimento di Carminati e "Angiolino il biondo" nell'omicidio come esecutori materiali, come riferitogli da De Pedis e Abbruciati; il coinvolgimento di Vitalone come mandante dell'omicidio nell'interesse del gruppo politico di cui faceva parte, secondo quanto riferitogli da Abbruciati; il rimprovero di Abbruciati ai tre sconosciuti incontrati a Milano per la loro inattività in favore di Turatello e la conoscenza da parte dei tre dell'uccisione di Pecorelli, circostanza questa appresa direttamente avendo egli assistito al colloquio in occasione del secondo viaggio a Milano con Abbruciati.

Si afferma dunque che Abbruciati è coinvolto nell'omicidio Pecorelli, alla stregua delle reciproche dichiarazioni dei due collaboratori Mancini e Moretti, dell'effettivo svolgersi dei viaggi a Milano, con correlata assunzione di responsabilità dell'omicidio in occasione dei medesimi, del rinvenimento di proiettili Gevelot negli scantinati del ministero della Sanità, adibito a deposito di armi dalla banda e al quale poteva avere accesso Abbruciati, e dove i proiettili, al di fuori dei componenti del gruppo, potevano essere portati esclusivamente da Abbruciati o da Carminati, che erano i soli ad adoperare pistole e munizioni cal. 7,65.

2.6.3. Secondo la Corte, gli stessi elementi probatori non sarebbero tuttavia idonei a fare ritenere provato che a sparare siano stati Carminati e La Barbera, né che a dare il mandato di uccidere sia stato Vitalone, considerato che la duplice chiamata in reità, proveniente da Mancini e Moretti, a carico dei mandanti e degli esecutori materiali ha in realtà carattere unitario perché risalente ad un'unica fonte primaria, Danilo Abbruciati (che riferisce della pistola utilizzata per uccidere Pecorelli, dichiarando che essa era conservata nel deposito della banda presso lo scantinato del ministero della Sanità, e giustifica la considerazione che ha per Carminati in relazione all'efficienza da costui dimostrata nell'eliminare il giornalista), e per altro verso che, essendo al momento dell'omicidio Abbruciati e De Pedis in stato di detenzione, le notizie componenti la chiamata in reità e provenienti da Abbruciati sono a loro volta de relato, poiché costui avrebbe necessariamente appreso da terze persone quello che a sua volta avrebbe raccontato a De Pedis, Mancini e Moretti.

La chiamata in reità di quest'ultimi sarebbe da valutare, dunque, non solo unica, ma anche doppiamente indiretta e, come tale, per essere posta a base di una pronunzia di condanna, necessitante dell'attendibilità non solo del chiamante, ma anche delle persone che hanno fornito le notizie, oltre che dei riscontri esterni alla dichiarazione stessa.

In base a tali considerazioni la Corte esclude che possano esserci prove per pervenire a una affermazione di responsabilità dei due esecutori materiali indicati nel capo d'imputazione, Massimo Carminati e Michelangelo La Barbera.

Pur sussistendo elementi probatori che riconducono l'omicidio Pecorelli nell'ambito della "banda della Magliana", quanto meno del gruppo del Testaccio, e che sono sintomatici dei rapporti all'epoca dei fatti fra Carminati e tale gruppo criminale, essi non sono tuttavia indicativi della sussistenza di un suo specifico collegamento a quel tempo con Abbruciati.

Mancando idonei e concreti elementi probatori che comprovino l'esistenza di intermediari fra i due, la chiamata in reità nei confronti di Carminati non si ritiene riscontrata e lo stesso è assolto dal delitto ascrittogli "per non aver commesso il fatto".

Parimenti, la mancanza di elementi probatori che indichino una presenza di La Barbera a Roma e lo colleghino alla "banda della Magliana" all'epoca dell'omicidio, essendo assenti ulteriori elementi di prova a suo carico, comporta che anche la chiamata in reità nei suoi confronti sia priva di riscontri, sì che lo stesso è assolto dal reato ascrittogli "per non aver commesso il fatto".

2.7. Ad analoga conclusione la Corte perviene in ordine alle posizioni degli imputati Giulio Andreotti e Claudio Vitalone, entrambi indicati come mandanti dell'omicidio Pecorelli.

La Corte osserva che «... su Andreotti nessun riferimento specifico è stato fatto, se non come referente di quel gruppo politico, affaristico, giudiziario, massonico nel quale sarebbe maturato il delitto perché Pecorelli costituiva per questo gruppo un pericolo», mentre «... la conoscenza e l'esistenza di rapporti tra Andreotti e i cugini Salvo, se soddisfano l'esigenza dell'esistenza delle condizioni perché il primo potesse chiedere ai secondi di fare uccidere Pecorelli, non sono da sole sufficienti, essendo necessario anche che la richiesta sia potenzialmente accoglibile dal destinatario ultimo della richiesta medesima».

Di talché, «... per mancanza di idonea prova, non essendo emerso alcun coinvolgimento di Cosa nostra nell'organizzazione dell'omicidio, né alcun elemento probatorio, al di là della sussistenza di un valido movente, che lo colleghino alla banda della Magliana e all'omicidio Pecorelli, Andreotti va assolto per non aver commesso il fatto...».

Su Vitalone la Corte rileva che «... le voci interne alla banda della Magliana - escluso Mancini che lo indica, con riferimento a quanto dettogli da Abbruciati, come il mandante intermediario che ha commissionato, tramite terze persone rimaste ignote, il delitto - non indicano Vitalone come mandante del delitto...»: non Abbatino, che non ha saputo dire, né ha mai sentito, di un coinvolgimento di Vitalone nell'omicidio; non Claudio Sicilia che ricollega l'omicidio ad ambienti della destra; non Carnovale che solo nel 1985 ha saputo qualcosa in occasione della sua evasione, ma è sul punto inattendibile; non Fabiola Moretti, la cui chiamata in reità, proveniente dal solo Abbruciati, ha come riscontri un valido movente e i rapporti con De Pedis, che tuttavia costituirebbero riscontri ambigui e di non univoca valenza. Se, da un lato, «... è stata accertata la presenza di un interesse proprio oltre che del gruppo politico per il quale Vitalone si è adoperato all'interno del palazzo di giustizia...», dall'altro Vitalone «... non era il solo che aveva interesse alla eliminazione di Pecorelli...» (il riferimento è all'episodio del viaggio a Milano e dell'incontro di Abbruciati con i tre individui sconosciuti narrato da Mancini, oltre che alle circostanze riferite dalla Moretti in merito ai rapporti con oscuri personaggi dei servizi segreti). Analogamente, i rapporti che Vitalone avrebbe avuto con De Pedis, pur ritenuti dimostrati, avrebbero un significato ambiguo.

Di talché, «... pur sussistendo un valido motivo e la prova di rapporti tra Vitalone e la banda della Magliana in persona di De Pedis, i predetti elementi probatori non sono univoci e non permettono di ritenere riscontrata la chiamata in reità fatta nei suoi confronti. Vitalone va, pertanto, assolto dal delitto a lui ascritto per non avere commesso il fatto».

2.8. In definitiva, la Corte, pur non nascondendo alcune "perplessità" derivanti dalla "identità del movente" indicato, sia per la parte facente capo a Cosa nostra sia per quella facente capo alla banda della Magliana, nel pericolo che la pubblicazione di notizie poteva comportare per lo stesso gruppo di persone, dalla "identità del gruppo di potere" che avrebbe commissionato l'omicidio Pecorelli, nonché dalla fitta "rete di rapporti" politici, sociali ed economici, palesi od occulti (loggia P2, massoneria segreta) che legano i vari personaggi coinvolti nella vicenda, con sentenza in data 24 settembre 1999 ha assolto tutti gli imputati dal delitto di omicidio loro in concorso ascritto "per non aver commesso il fatto".

3. Il ragionamento probatorio della sentenza di appello.

Chiamata a pronunziarsi sugli appelli proposti dal PM e dalle parti civili, che avevano censurato la prima decisione per essersi disancorata dai dati certi, costituiti dalla confessione resa da Badalamenti e Bontade a Buscetta e dalle prove dichiarative circa la responsabilità dei due esecutori materiali, e per avere valutato frammentariamente gli indizi, benché corroborati da un valido movente, nonché sul ricorso per cassazione, convertito in appello, proposto da Vitalone, secondo il quale i primi giudici avrebbero trascurato di valutare fatti essenziali e travisato la realtà processuale, la Corte di assise d'appello di Perugia, respinta ogni richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, con sentenza in data 17 novembre 2002, in riforma di quella di primo grado, ha dichiarato Andreotti e Badalamenti colpevoli, in qualità di mandanti, dell'omicidio Pecorelli, condannandoli ciascuno, con le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di anni 24 di reclusione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e al risarcimento dei danni a favore delle parti civili; ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da Vitalone ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado nei confronti del medesimo Vitalone e degli altri imputati Calò, Carminati e La Barbera.

La Corte distrettuale, premesso di condividere i criteri di valutazione della prova enunciati dal giudice di primo grado, è pervenuta a una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda, poiché, da un lato, ha riconosciuto la piena attendibilità delle dichiarazioni de relato di Buscetta e la veridicità delle dichiarazioni indirette, da costui riferite, di Bontade e Badalamenti, e dall'altro ha attribuito all'esclusivo movente di natura politica legato al "caso Moro" il valore di «... elemento catalizzatore, una sorta di collante che consente di valutare in una visione organica tutte le emergenze probatorie».

Il fatto storico è stato ritenuto provato entro limiti soggettivi e oggettivi diversi rispetto alla prospettazione dell'accusa, per la quale il delitto avrebbe avuto come mandanti Andreotti e Vitalone e, sotto il profilo organizzativo, una matrice comune costituita da Nino e Ignazio Salvo, Calò, Bontade e Badalamenti, da un lato, "banda della Magliana" e destra eversiva, dall'altro. La Corte, oltre a svalutare l'impostazione accusatoria e ricostruire la vicenda negli esclusivi termini narrati da Buscetta, quanto al movente e ai mandanti dell'omicidio, ha disatteso del tutto le conclusioni del primo giudice circa il coinvolgimento di Abbruciati, sulla base di quanto dichiarato dai collaboratori appartenenti alla "banda della Magliana". E ciò per la ritenuta inconsistenza probatoria di quanto da essi riferito circa il coinvolgimento, come mandanti intermedi, di Calò, Giuseppucci e Abbruciati e, come esecutori materiali, di La Barbera, emissario di Inzerillo per conto di Bontade, e Carminati, appartenente alla destra eversiva e in collegamento con Abbruciati, da costui incaricato di eseguire l'omicidio. Giudizio di assoluta inconsistenza probatoria esteso, oltre alla chiamata in reità di Vitalone proveniente da Abbruciati e indirettamente riferita dalla Mancini, anche all'ipotesi di collegamenti del primo con De Pedis ed al profilo dello specifico «... interesse proprio oltre che del gruppo politico per il quale Vitalone si era adoperato all'interno del palazzo di giustizia», collegamenti e interesse ritenuti invece dimostrati dai primi giudici anche se privi di valenza univoca.

Si assume provato da parte dei giudici d'appello, in base a quanto riferito da Buscetta e da costui appreso da Bontade e Badalamenti, che «... ad organizzare l'omicidio, su richiesta dei cugini Salvo, erano stati Bontade e Badalamenti nell'interesse di Andreotti, la cui carriera politica rischiava di essere compromessa a causa di documenti che Pecorelli avrebbe potuto rendere pubblici. Circa la natura di detti atti Buscetta ha precisato che trattavasi di documenti segreti riguardanti Moro, trovati in una località ignota e in possesso del generale Dalla Chiesa il quale avrebbe potuto consegnarli al giornalista che intendeva pubblicarli». Sono questi, in estrema sintesi, i diversi contenuti della sentenza impugnata, in base ai quali la Corte di assise d'appello è giunta ad affermare la colpevolezza di Andreotti e Badalamenti, in tal modo riconducendo in via esclusiva la decisione di uccidere il giornalista - un vero e proprio "delitto politico" eseguito nell'interesse di Andreotti - al gruppo Nino e Ignazio Salvo, Bontade e Badalamenti.

Circa la prova dei rapporti tra Dalla Chiesa e Pecorelli e di un'attività comune dei due sulle "carte di Moro" (fornita dalla circostanza del rinvenimento, nel carcere di Cuneo, di una documentazione asseritamente relativa al "caso Moro", grazie all'informazione data da Pecorelli a Dalla Chiesa, in base a quanto riferito dal m.llo Incandela, oltre che alle annotazioni riscontrate sulle agende ed alle dichiarazioni della segretaria del giornalista), si pone in risalto che quest'ultimo avrebbe pubblicato su OP notizie in anteprima sul caso Moro: nell'articolo "Il filo rosso" distribuito il 10 ottobre 1978, si farebbe cenno a una circostanza fino ad allora inedita e che avrebbe trovato, poi, conferma con la scoperta il 9 ottobre 1990, nel covo brigatista di via Montenevoso a Milano, di un'altra versione del memoriale; negli articoli "Non c'è blitz senza spina" e "Il memoriale: questo è vero questo è falso", pubblicati nello stesso numero di OP, sarebbe stata data notizia del ritrovamento di lettere inedite di Aldo Moro che verranno, poi, ritrovate nell'anno 1990 nello stesso covo, e si farebbe riferimento al contenuto del memoriale Moro sulla base di notizie avute da un informatore di Pecorelli. Che quest'ultimo fosse «... un personaggio piuttosto temuto da Andreotti e dal suo entourage... » sarebbe inoltre comprovato dal comportamento tenuto dall'onorevole Evangelisti dopo la cena alla "Famiglia piemontese", nel corso della quale Pecorelli avrebbe preannunciato nuovi attacchi ad Andreotti: Evangelisti avrebbe incontrato il giornalista e gli avrebbe offerto ulteriori finanziamenti, oltre quelli che sarebbero stati più volte elargiti, per evitare la pubblicazione dell'articolo su "gli assegni del Presidente".

3.1. La conclusione cui perviene la Corte di assise di appello è che Bontade e Badalamenti «hanno detto la verità a Buscetta». Il movente del delitto, riferito da Badalamenti a Buscetta, renderebbe incontestabile la loro «confessione», né potrebbe revocarsi in dubbio che esso debba essere ricercato proprio nella ragione che Badalamenti avrebbe rivelato a Buscetta: il giornalista stava appurando «cose politiche» collegate al sequestro Moro, «segreti che anche il generale Dalla Chiesa conosceva», essendo Pecorelli e Dalla Chiesa «cose che s'intrecciano fra loro»; l'accertata attività comune di Dalla Chiesa e Pecorelli sulle «carte di Moro» costituirebbe «inconfutabile riscontro» alla «confessione» resa a Buscetta.

La prova della richiesta di Andreotti ai cugini Salvo di fare uccidere Pecorelli avrebbe fondamento non su testimonianze dirette, delle quali si ammette l'inesistenza, bensì su una «prova logica», fondata, oltre che su quanto riferito da Bontade e Badalamenti a Buscetta circa «l'interesse» che non avrebbe potuto essere che di Andreotti, sulle «comuni massime di esperienza». Né "Cosa nostra" in generale, né i cugini Salvo, in particolare, avrebbero avuto un interesse diretto all'eliminazione del giornalista che invece era rinvenibile in capo ad Andreotti, sì che l'omicidio non può che essere stato richiesto da costui, dovendosi escludere che autonomamente i Salvo abbiano potuto deciderlo di propria iniziativa per plurime ragioni. Da un lato, sarebbe stato necessario che «qualcuno» facesse loro conoscere le intenzioni di Pecorelli e ne evidenziasse la pericolosità per la posizione di Andreotti, ma, essendo necessario considerare le ricadute dell'omicidio al fine di valutarne la convenienza, simile operazione non poteva essere efficacemente compiuta senza avere una visione d'insieme della situazione, che solo Andreotti poteva avere; dall'altro, i cugini Salvo non erano notoriamente inclini alla violenza, onde mal si concilierebbe con la loro personalità l'idea che possano avere deciso autonomamente l'eliminazione del giornalista. Infine, pur ipotizzando che i Salvo possano avere deciso autonomamente di uccidere Pecorelli, della cui pericolosità potrebbero essere venuti a conoscenza per un tramite diverso da Andreotti, non è pensabile che essi abbiano realizzato il loro proposito senza consultarsi con il diretto interessato prima di darvi corso, trattandosi di fare un «favore» di non poco conto a un'altra persona, dalla quale ovviamente ci si attendeva di essere ricambiati; «... sicché era necessario che la persona approvasse preventivamente l'operazione, giacché, in caso contrario, si sarebbe corso il rischio di fare cosa sgradita all'interessato, con la conseguenza che piuttosto che ottenerne la gratitudine, se ne sarebbe avuta la riprovazione».

E - si aggiunge - «... non deve ritenersi necessaria la richiesta esplicita per uccidere, essendo sufficiente che si faccia capire, omnibus modis, che una determinata persona disturba o crea problemi e l'omicidio viene commesso per vie occulte. Spesso il linguaggio mafioso è fatto di parole non dette, di silenzi pesanti, di ammiccamenti: l'esecutore agisce illico et immediate, giacché la mafia si regge su ordini non discutibili, su richieste implicite, su segreti non rivelati e su una scala gerarchica così forte che spesso l'anello della catena conosce solo i due anelli a cui è collegato: il chiedere e il non vedere è d'obbligo come l'ubbidire senza tentennamenti». Tutto questo - si sottolinea ancora - «... non poteva non sapere Andreotti, acuto ed intelligente conoscitore degli uomini. Pecorelli rappresentava un ostacolo insormontabile per la sua ascesa, proprio perché era geloso custode di molti segreti, e Andreotti ne ha richiesto ed ottenuto la morte».

Il ragionamento probatorio dei giudici di secondo grado si conclude con l'affermazione che la decisione di uccidere il giornalista rientrava «... tra quelle di pertinenza della "entità politica", rappresentata da Andreotti, trattandosi di delitto politico, anche se rispondente a interessi comuni ad esponenti mafiosi commesso... in un contesto di inestricabili rapporti tra Cosa nostra ed esponenti del mondo politico».

3.2. Le motivazioni della sentenza di condanna, di cui sono state riportate le conclusioni, si articolano analiticamente nel seguente percorso argomentativo circa le valutazioni della chiamata in reità di Buscetta e il conferimento del mandato omicidiario.

Si sottolinea innanzi tutto che l'utilizzo delle dichiarazioni di Buscetta è limitato ai verbali acquisiti al fascicolo dibattimentale, nel quale sono confluite le dichiarazioni rese dal medesimo nel processo celebratosi davanti al Tribunale di Palermo a carico di Andreotti per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa nelle udienze 9/10 gennaio 1996, e quelle rese nel processo, celebratosi davanti alla Corte d'assise di Palermo, per l'omicidio di Salvo Lima nell'udienza 25 aprile 1995, e che, nel valutarne l'attendibilità, «si terrà conto della circostanza che, pur avendo egli assunto, nel presente procedimento, qualità di teste, allorché rese, nell'ambito dei processi celebratisi davanti ai giudici di Palermo, dichiarazioni sostanzialmente identiche a quelle rese nel corso del presente giudizio, rivestiva la veste d'imputato di reato collegato, sicché non ci si limiterà a valutare la sua attendibilità soggettiva, come per un qualsiasi testimone, ma si cercheranno riscontri oggettivi alle dichiarazioni».

Nel valutare siffatte dichiarazioni, la Corte, verificata positivamente la possibilità di Buscetta di incontrare Bontade e Badalamenti nei periodi da lui indicati e la possibilità che costoro gli abbiano riferito notizie riservate, ha assunto, quanto alla consistenza intrinseca delle dichiarazioni, una posizione consapevolmente diversa rispetto a quella del giudice di primo grado, non condividendone l'apprezzamento di genericità dei colloqui avuti con Bontade (il fatto che siano rimaste ignote le modalità del colloquio, l'occasione che generò la confidenza e il motivo per cui Bontade s'indusse a fare a Buscetta la confidenza medesima perde di rilevanza, giacché le rivelazioni di Bontade hanno trovano conferma a distanza di due anni in quelle di Badalamenti), né quello di inattendibilità di quanto raccontato a Buscetta da Bontade e da Badalamenti. Si osserva che «... Bontade e Badalamenti parlarono con Buscetta dell'omicidio Pecorelli a distanza di due anni l'uno dall'altro, sicché non è verosimile che sia l'uno che l'altro, a distanza di tanto tempo e senza previo accordo - di cui non v'è prova e che ben difficilmente avrebbero potuto porre in essere, ove si pensi che Bontade fu ucciso il 23 aprile 1981 - abbiano inventato d'aver organizzato l'omicidio fornendo particolari concordanti...» e che «... entrambi dissero di averlo organizzato assieme e che l'assassinio fu deciso per fare un favore ad Andreotti; entrambi fornirono la stessa motivazione dell'omicidio relativa ai documenti di Moro che, se pubblicati da Pecorelli, avrebbero danneggiato la carriera di Andreotti...».

Le circostanze riferite a Buscetta da Badalamenti circa i rapporti Dalla Chiesa-Pecorelli troverebbero riscontro nella vicenda narrata da Incandela. E, ritenuta provata, benché negata dall'imputato, l'esistenza di "solidi rapporti" tra Andreotti e i cugini Salvo, la Corte afferma che tale «... conoscenza personale non poteva essere disgiunta dalla consapevolezza, da parte del primo, del ruolo effettivo svolto dai secondi, sicché il primo poteva chiedere ai secondi l'uccisione del giornalista», menzionandosi altresì l'episodio dell'incontro romano tra Andreotti e Badalamenti per l'aggiustamento del processo Rimi e l'interessamento di Andreotti per la vicenda Sindona.

Verificata, attraverso le dichiarazioni di affiliati a "Cosa nostra" e il contenuto di talune conversazioni telefoniche intercettate fra Ignazio Salvo e Buscetta dopo gli omicidi Inzerillo e Bontade, l'esistenza degli ottimi rapporti che i Salvo avrebbero continuato ad avere con Bontade fino alla sua morte e con Badalamenti, anche dopo la sua espulsione dalla "commissione" e da "Cosa nostra", si sostiene che «... i Salvo avevano la possibilità di richiedere ai loro intimi sodali, Bontade e Badalamenti, di provvedere all'eliminazione di Pecorelli». La pratica attuazione dell'omicidio sarebbe stata affidata «... a Bontade, il quale, all'epoca dei fatti, era ancora potentissimo membro della "commissione" e disponeva di un vero e proprio esercito personale, compresa una "decina" composta da killer di provata esperienza, posta alle sue dirette dipendenze».

Si ricordano inoltre gli elementi emersi circa le frequentazioni tra Dalla Chiesa e Pecorelli ed il tenore delle conversazioni durante la cena alla "famiglia piemontese", evocandosi i riscontri relativi alla cena, ai finanziamenti richiesti da Pecorelli ed elargiti da Evangelisti e all'opera di dissuasione a non pubblicare l'articolo su "gli assegni del Presidente". La conclusione è che «... il movente dell'omicidio Pecorelli è collegato eziologicamente alla sua attività giornalistica e Andreotti aveva un forte interesse a che Pecorelli non pubblicasse certe notizie scottanti o le pubblicasse, comunque, in maniera addolcita».

La parte finale delle osservazioni conclusive è dedicata ad illustrare le ragioni del coinvolgimento morale di Andreotti. Premesso che la responsabilità del mandante non è posta in discussione dalla mancata individuazione degli esecutori materiali, si afferma che «... Andreotti è stato l'ideatore dell'omicidio Pecorelli, commesso nel suo interesse: nel 1979 la mafia non aveva alcun interesse ad uccidere Pecorelli in un contesto geografico ben lontano dalla Sicilia. Se Bontade e Badalamenti hanno programmato di eliminare lo scomodo giornalista in uno scenario politico alquanto torbido, ciò hanno fatto a seguito di un'esplicita richiesta (o, se si preferisce, a seguito di una richiesta formulata per acta concludentia) di un'entità politica riconducibile all'imputato Andreotti; ciò appare evidente, sol che si consideri che il sistema mafioso è un sistema complesso, esteso, resistente, che ha i suoi referenti anche e soprattutto nei partiti: l'omicidio Pecorelli è stato un delitto con movente e mandante politico, organizzato ed eseguito da esponenti della mafia» dato che «... intorno alla eliminazione di Pecorelli confluivano, per modo diretto, interessi politici e criminali, legati da un comune filo conduttore». E conclude la Corte di merito che «... seppure non dovesse ritenersi provato il conferimento del mandato omicidiario (ma così non è per le ragioni indicate alle pagine 320, 303), a cagione della difficoltà di acquisire la prova in tal senso, sarebbe pur sempre configurabile, alla stregua dei principi enunciati nella sentenza Abbate, il consenso tacito di Andreotti, inteso come approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile, di un'iniziativa altrui da parte di chi, per il comportamento già tenuto nei confronti dello scomodo giornalista, in occasione della pubblicazione di articoli sul settimanale OP, aveva un forte interesse all'eliminazione di Pecorelli. Anche in siffatta ipotesi il consenso tacito può essere assimilato all'elemento soggettivo richiesto per la sussistenza della compartecipazione psichica ... riconducendola al paradigma dell'istigazione o del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso da chi poteva ricevere dei gravissimi pregiudizi dalla libera attività di giornalista di Pecorelli». La decisione in ordine all'omicidio rientrava, in definitiva, «... tra quelle di pertinenza della "entità politica", rappresentata da Andreotti, trattandosi di delitto politico, anche se rispondente ad interessi comuni ad esponenti mafiosi: la determinazione volitiva, diretta all'attuazione del disegno omicidiario, è stata indubbiamente rafforzata dall'approvazione preventiva di più soggetti per la convergenza di comuni interessi da loro rappresentati. Una volta dato l'appoggio ad una corrente o ad un personaggio politico, non si può che favorirne la crescita per non "perdere la faccia": chiunque impedisca questa ascesa diventa un nemico da far tacere prima e, se necessario, da eliminare. Ma se così è, non deve ritenersi necessaria la richiesta esplicita per uccidere, essendo sufficiente che si faccia capire, omnibus modis, che una determinata persona disturba o crea problemi e l'omicidio viene commesso per vie occulte. Spesso il linguaggio mafioso è fatto di parole non dette, di silenzi pesanti, di ammiccamenti ... Tutto questo non poteva non sapere Andreotti, acuto ed intelligente conoscitore degli uomini. Pecorelli rappresentava un ostacolo insormontabile per la sua ascesa proprio perché era geloso custode di molti segreti e Andreotti ne ha richiesto ed ottenuto la morte».

3.3. In merito agli elementi di accusa pertinenti all'autonoma causale della "banda della Magliana" e provenienti da collaboratori appartenenti alla stessa, la Corte, all'esito di una specifica analisi delle dichiarazioni di Camovale, Moretti, Abbatino, Mancini e di quelle della Zossolo, moglie di Chichiarelli, poste dal PM appellante a fondamento della richiesta di colpevolezza per La Barbera, Calò, Carminati e Vitalone, è giunta alla conclusione che esse sono assolutamente inattendibili, per le seguenti ragioni:

a) Carnovale «... proprio per la sua propensione a mentire... » ha reso dichiarazioni intrinsecamente inattendibili, sicché nemmeno si pone il problema dell'apprezzamento dei riscontri esterni che, peraltro, non sussistono.

b) «... La falsità dei fatti narrati dalla Moretti è riferibile, anzitutto, agli incontri che ci sarebbero stati tra Vitalone e De Pedis. Se la Moretti ha mentito con riferimento agli incontri tra De Pedis e Vitalone, non è dato comprendere per quale ragione dovrebbe ritenersi che abbia detto la verità quando ha dichiarato di avere appreso da De Pedis e da Pernasetti che Vitalone aveva organizzato l'evasione di Carnovale per ricambiare un favore fattogli dal De Pedis». Ciò confermerebbe l'inattendibilità «... in toto delle dichiarazioni della Moretti e, quindi, anche del contenuto delle intercettazioni ambientali», perché «la donna si rese conto, evidentemente, che la sua linea telefonica era sottoposta ad intercettazione, sicché non può escludersi aprioristicamente che la stessa abbia ritenuto che, all'interno del suo alloggio, fossero state occultate delle microspie; e non è irragionevole ritenere che la Moretti possa aver sospettato che ad analogo espediente potesse essersi fatto ricorso per intercettare il colloquio da lei avuto con Mancini, all'interno del carcere dell'Aquila». Infine, «l'elaborato peritale costituisce una forte smentita alle dichiarazioni della Moretti, secondo cui la banda della Magliana era in possesso dell'arma utilizzata per uccidere Pecorelli, che era stata sequestrata nel deposito del ministero della Sanità».

c) Le dichiarazioni di Abbatino, «... già dichiarate inattendibili dai primi giudici, in ordine alle rivelazioni fattegli da Giuseppucci, non possono avere alcuna capacità dimostrativa in ordine ai fatti riferiti».

d) Prive di qualsiasi capacità dimostrativa sono da ritenersi, infine, le dichiarazioni di Mancini, perché esse «... sono sostanzialmente riferibili a confidenze che egli assume di aver ricevuto da De Pedis» ... «non può ritenersi probabile che egli abbia visto, nelle mani del De Pedis, l'arma utilizzata per uccidere Pecorelli...» e «... l'opera rievocativa del narratore appare ancor più inattendibile, in considerazione del contenuto della relazione peritale costituente un'ampia smentita alle dichiarazioni della Moretti, secondo cui la banda era in possesso dell'arma utilizzata per l'omicidio, sequestrata nel deposito del ministero della Sanità...».

Si conclude pertanto nel senso che «... non vi sono elementi per sostenere che Bontade, per fare eseguire l'omicidio di Pecorelli, si servì di Calò e, per suo tramite, di Abbruciati e compagni; e non v'è alcun elemento per ritenere che Vitalone abbia ricoperto un qualche ruolo nella vicenda né che vi abbia preso parte La Barbera».

Questi, indicato dall'accusa come esecutore materiale dell'assassinio, è estraneo ai fatti addebitatigli perché, sebbene Mancini l'avesse riconosciuto in fotografia e indicato come colui che uccise Pecorelli, il riconoscimento non avrebbe offerto certezze per la «inattendibilità del Mancini» e perché «... più specificamente, non può ritenersi tranquillizzante un riconoscimento fotografico effettuato a distanza di circa quattordici anni dall'ultimo di uno o due incontri». Del resto, la doglianza del PM, secondo cui il primo giudice ne ha «... escluso la responsabilità, tra l'altro, per la sua appartenenza alla famiglia di Inzerillo, senza tenere conto del fatto che quest'ultimo era stato indicato, nel capo d'imputazione, fra i responsabili dell'omicidio e senza valutare adeguatamente gli stretti rapporti che lo legavano a Bontade» sarebbe priva di fondamento, in quanto «... è ben vero che Inzerillo è stato indicato, nel capo d'imputazione, come uno dei responsabili del delitto, ma è anche vero che ciò è avvenuto unicamente perché, essendo stato attribuito ad uno dei suoi uomini, ossia a La Barbera, il ruolo di esecutore materiale dell'omicidio, secondo le regole di "Cosa nostra", egli aveva necessariamente dovuto impartire l'ordine». Ciò escluderebbe, unitamente alla mancanza di altri elementi, qualsiasi ruolo nella vicenda di Salvatore Inzerillo.

Anche per Carminati, indicato tra gli esecutori materiali, la Corte esclude ogni coinvolgimento nel delitto, sebbene riconosca che le dichiarazioni di Carnovale e degli altri aderenti alla banda della Magliana «... che a lui si sono uniformati, indirizzanti verso Carminati, abbiano trovato un riscontro nel ritrovamento, nel deposito di armi che la banda aveva organizzato nei sotterranei del Ministero della Sanità, di un certo numero di cartucce marca Gevelot» che «... per essere scarsamente commercializzate in Italia e per le particolari caratteristiche, evidenziate dalla perizia, di usura del punzone che aveva impresso il marchio sul fondello del bossolo, potrebbero essere appartenute alla stessa partita delle due usate per uccidere Pecorelli». Ma «il riscontro non può essere considerato di particolare rilevanza, ove si pensi che il ritrovamento è avvenuto a distanza di oltre due anni dall'omicidio e che non è dato sapere quando e da chi le munizioni furono portate nel nascondiglio».

La Corte ribadisce infine di avere «... dimostrato che Andreotti aveva la possibilità di rivolgersi direttamente ai cugini Salvo e chiedere loro l'eliminazione dello scomodo Pecorelli, sicché egli, per conseguire il suo scopo, non aveva necessità di rivolgersi a Vitalone, né ad altri, perché facessero da intermediari. Analogamente, Bontade non aveva necessità alcuna di rivolgersi a Calò per organizzare l'omicidio e per farlo eseguire, dal momento che in Roma aveva un suo rappresentante, nella persona di Cosentino, soggetto abbastanza inserito nell'ambiente della delinquenza comune e dei terroristi, cui faceva capo una "decina", di cui Bontade poteva disporre a suo piacimento». Le considerazioni svolte rendono «... il teorema accusatorio destituito di fondamento, giacché le dichiarazioni di Carnovale, Moretti, Abbatino, Mancini e Zossolo sono inattendibili» sì che «l'appellata sentenza deve essere confermata nei confronti di Calò, Vitalone, Carminati e La Barbera...».

4. I ricorsi per cassazione.

Il PG, Giulio Andreotti e Gaetano Badalamenti ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di assise d'appello di Perugia.

4.1. Il ricorso del PG. Il PG ha impugnato la sentenza limitatamente alle posizioni degli imputati Giuseppe Calò, Claudio Vitalone, Massimo Carminati e Gioacchino La Barbera, assolti per non avere commesso il fatto.

Le censure della pubblica accusa si appuntano, da un lato, contro i criteri di valutazione della chiamata in reità degli imputati di reato collegato e dell'efficacia probatoria delle intercettazioni ambientali, dall'altro riguardano vizi di motivazione della sentenza.

In ordine al primo profilo, il ricorrente lamenta che il procedimento valutativo delle chiamate in reità provenienti da Carnovale, Mancini, Moretti e Abbatino, adottato dai giudici d'appello, non risponderebbe ai criteri stabiliti dalla Corte di cassazione per il riconoscimento del valore di prova, e non già di mero indizio, alle dichiarazioni di questi soggetti e per la conseguente applicazione del criterio di cui all'art. 192.3, piuttosto che di quello previsto dall'art. 192.2, c.p.p. riguardante gli indizi. La valenza di prova può essere attribuita a simili dichiarazioni in presenza di tre requisiti - da apprezzare nell'ordine - che consistono nella credibilità del dichiarante, nell'attendibilità intrinseca della dichiarazione accusatoria e nell'esistenza di altri elementi che dall'esterno ne confermino la validità, e ciascuno di questi tre momenti valutativi deve essere condotto sulla base di elementi diversi, essendo palesemente illogica la sovrapposizione di più valutazioni del medesimo elemento, condotta a fini differenti. Secondo il ricorrente, nessuna considerazione basata su dati e circostanze attinenti direttamente alla persona del dichiarante o ai suoi rapporti con i chiamati in reità si rinverrebbe nella sentenza, mentre il giudizio sulla credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e quello sull'attendibilità oggettiva della dichiarazione sarebbero interamente confusi fra loro: sarebbe perciò frutto di erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e logicamente incoerente il fatto che i giudici d'appello abbiano apprezzato negativamente la credibilità intrinseca dei dichiaranti attraverso argomentazioni che affrontano criticamente l'attendibilità o l'efficacia persuasiva di riscontri esterni, peraltro non di tutti.

Mancherebbe, inoltre, nella motivazione una valutazione complessiva del materiale probatorio, né l'incompleto e frammentario esame del patrimonio probatorio potrebbe essere sanato dall'apodittico inciso sull'inesistenza di riscontri esterni, tanto più che la sentenza di primo grado e l'atto di appello del PM si erano ampiamente intrattenuti su numerosi elementi di riscontro, diretto o indiretto; sì che la sentenza d'appello non avrebbe potuto affermare apoditticamente che, a prescindere dai pochi dati trattati in motivazione, i riscontri erano insussistenti, a meno di cadere in una motivazione solo apparente, oltre tutto contraddittoria rispetto al resoconto della prima decisione in essa contenuto.

4.1.1. Le memorie della difesa di Claudio Vitalone. In riferimento alla suddetta impugnazione sono state depositate dalla difesa di Vitalone due memorie (cui risulta allegata la memoria difensiva prodotta nel giudizio di appello) nelle quali si eccepisce il difetto di legittimazione a proporre ricorso per cassazione in capo al dottor Cannevale, magistrato che ha sottoscritto i motivi, sul rilievo che questi, in servizio nella Procura della Repubblica presso il Tribunale, aveva preso parte sia al giudizio di primo grado che al giudizio di appello, a sua richiesta e con il consenso del PG presso la Corte d'appello di Perugia a norma dell'art. 570.3 c.p.p.: circostanza questa che non lo abilitava a ricorrere contro la sentenza.

Il rilievo non verrebbe meno per la circostanza che il dottor Cannevale - come risulta dalla documentazione allegata - sarebbe stato investito delle funzioni di PG nell'ambito del processo di appello in forza di due provvedimenti assunti dal medesimo PG, rispettivamente il 26 marzo 2002 e il 9 gennaio 2003, a norma dell'art. 110.1 ordinamento giudiziario, che disciplina l'applicazione del magistrato. Il suddetto magistrato sarebbe stato illegittimamente applicato alla Procura Generale «soltanto per redigere il ricorso per cassazione nel processo Pecorelli» e il secondo decreto, avendo consentito un'aberrante «personalizzazione» della funzione di PM nel processo, anche in violazione dei «criteri organizzativi» vigenti nel primo semestre del 2003, costituirebbe «manifesta elusione» e «sostanziale aggiramento» delle regole di diritto suenunciate.

Il ricorso del PG sarebbe inammissibile anche per altri versi, essendo finalizzato ad accreditare una diversa e alternativa ipotesi ricostruttiva dei fatti processuali, alla luce di un materiale probatorio valutato comunque da parte di entrambi i giudici di merito, pur se all'esito di divergenti percorsi argomentativi, e apparendo per ciò inidoneo a fondare l'affermazione di responsabilità dell'imputato.

4.2. Il ricorso della difesa di Giulio Andreotti. La difesa di Andreotti chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza di appello, deducendone la nullità per erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 43, 110, 115 e 575 c.p., e per inosservanza di norme processuali, con particolare riguardo ai criteri fissati dall'art. 192 c.p.p., nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione conseguente anche al travisamento dei fatti processuali e delle risultanze probatorie.

Nell'impostazione difensiva è privilegiata la deduzione di nullità della sentenza, oltre che per violazione ed erronea applicazione della legge penale, sostanziale e processuale, per il profilo della mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, il cui esame sarebbe di per sé solo sufficiente ad imporne l'annullamento senza rinvio. Ma tale prospettiva non pone in secondo piano gli ulteriori vizi denunciati, per la cui rilevazione si sollecita l'accesso della Corte agli atti processuali, in considerazione della peculiare posizione nella quale l'imputato si sarebbe venuto a trovare nel giudizio di appello conseguente alla sua assoluzione in primo grado con formula ampiamente liberatoria, che non avrebbe avuto titolo né interesse ad impugnare, lamentandosi dell'omessa valutazione, anche da parte del giudice di primo grado, di risultanze probatorie decisive a comprovare l'innocenza dell'imputato.

Il mandato a uccidere, il movente omicidiario e la tesi del "consenso tacito" sono oggetto di ampia trattazione sotto entrambi i profili della violazione di legge sostanziale e del difetto di motivazione. Specificamente censurata è l'affermazione che il movente del delitto consisterebbe nella preoccupazione di Andreotti che Pecorelli potesse pubblicare documenti relativi al caso Moro e in tale ambito si inserirebbe l'ulteriore passaggio secondo cui il mandato, sotto forma di "consenso tacito", sarebbe stato raccolto dai cugini Salvo e trasmesso a Badalamenti e a Bontade. Si rileva in proposito che manca l'individuazione certa di quali sarebbero stati - o, anche soltanto, di quali avrebbero potuto essere con qualche grado di ragionevole approssimazione - i documenti di cui Pecorelli sarebbe venuto in possesso e che avrebbe voluto pubblicare con così devastanti conseguenze per il futuro politico di Andreotti, da costituire movente congruo per indurre questi a conferire il mandato ad uccidere il giornalista. Si sarebbe in presenza di affermazioni illogiche, contraddittorie e prive di qualsiasi riscontro nelle prove, anche per quanto concerne la pretesa diversità dei contenuti fra il primo - del 1978 - e il secondo - del 1990 - memoriale Moro.

E la sentenza impugnata incorrerebbe in ulteriore illogicità laddove, rendendosi conto della mancanza di prove storiche e testimoniali a sostegno delle sue asserzioni congetturali, è costretta a ricorrere alla "prova logica" per supplire ad essa.

Si contesta la correttezza delle premesse logico-giuridiche attraverso le quali si è pervenuti a ritenere l'attendibilità di Buscetta, rilevandosi che la sentenza omette di riportare il fatto che i giudici di Palermo avrebbero definito inattendibile Buscetta proprio in merito all'omicidio Pecorelli e non considera che la fonte di conoscenza delle dichiarazioni di Bontade e di Badalamenti è lo stesso Buscetta, sì che sarebbe censurabile sul piano logico l'affermazione che «le rivelazioni di Bontade trovano conferma in quelle di Badalamenti».

Si denunzia l'illegittima declaratoria d'inutilizzabilità e il mancato esame dei verbali delle dichiarazioni di Buscetta assunte mediante rogatorie internazionali il 6 aprile e il 2 giugno 1993, che avrebbero dovuto essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento e utilizzati per la decisione, mentre, per effetto della loro estromissione, la Corte avrebbe omesso di tenere conto della difformità di contenuti, sul tenore delle dichiarazioni di Bontade e Badalamenti in relazione al presunto movente dell'omicidio Pecorelli, tra le dichiarazioni anzidette e quelle utilizzate ai fini della condanna.

Si contesta l'effettiva sussistenza di "riscontri" alle dichiarazioni accusatorie di Buscetta, sia per la circostanza del cosiddetto aggiustamento del processo Rimi, oggetto del presunto colloquio tra Andreotti e Badalamenti, sia per l'episodio narrato da Incandela, la cui testimonianza è definita falsa, lacunosa e comunque inattendibile per la collocazione nel tempo dell'incontro, per le modalità d'identificazione dello sconosciuto e per l'incertezza sull'effettivo rapporto tra Pecorelli e Dalla Chiesa, sia infine per le vicende del primo e del secondo memoriale Moro e degli articoli pubblicati sull'argomento nella rivista OP, la cui lettura smentirebbe la tesi accusatoria che Pecorelli sarebbe stato in possesso di notizie segrete contenute nei memoriali Moro.

Parimenti lacunose ed illogiche per travisamento degli atti processuali sarebbero le argomentazioni circa l'effettiva portata delle dichiarazioni di parenti e collaboratori del giornalista con riferimento al periodo precedente la sua uccisione, la riconducibilità al movente della questione nota con la sigla "gli assegni del Presidente", i rapporti di Andreotti con i cugini Salvo ed il collegamento operato tra il mandato ad uccidere Pecorelli e i presunti rapporti tra Andreotti e Sindona.

La difesa del ricorrente censura infine la motivazione della sentenza in riferimento al tema dell'interesse di Andreotti all'uccisione del giornalista (il movente per cui «Pecorelli rappresentava un ostacolo insormontabile per l'ascesa di Andreotti, proprio perché era geloso custode di molti segreti», non sarebbe mai stato nell'animo dell'imputato) e svolge talune riflessioni critiche circa la configurabilità e la prova del mandato ad uccidere, con particolare riguardo al profilo del "consenso tacito".

Si deduce altresì la contraddittorietà e l'illogicità dell'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 112, n. 1, c.p., con la conseguente estromessione dal novero dei concorrenti dei cugini Salvo, ai quali invece in altra parte della motivazione viene attribuito un ruolo decisivo nella deliberazione e programmazione dell'omicidio.

La sentenza impugnata dovrebbe essere annullata senza rinvio per non avere Andreotti commesso il fatto, poiché risulterebbero dal testo della motivazione l'inesistenza del movente e del mandato omicidiario o, comunque, la mancanza di prove circa la forma, i tempi e le modalità di conferimento dello stesso, nonché la mancanza di un interesse all'eliminazione di Pecorelli. Le carenze motivazionali sarebbero tanto radicali quanto insanabili e le illogicità e contraddizioni che caratterizzerebbero la sentenza non sarebbero tali da lasciare aperta la strada a soluzioni in un giudizio di rinvio, mediante la loro sostituzione con argomentazioni corrette, ma testimonierebbero l'ormai irrecuperabile mancanza di prove a favore dell'ipotesi accusatoria.

4.3. Il ricorso della difesa di Gaetano Badalamenti. Secondo il difensore di Badalamenti la sentenza sarebbe nulla perché l'azione penale è stata iniziata o, comunque, proseguita in assenza della condizione di procedibilità richiesta dal principio di specialità dell'estradizione, in quanto l'imputato, tratto in arresto in Spagna nel 1984, era stato estradato negli Usa, mentre la successiva estradizione richiesta dall'Italia sia alla Spagna che agli Usa era stata negata.

La sentenza sarebbe altresì nulla in quanto l'intero primo grado del giudizio, previa dichiarazione di contumacia, si è svolto senza la partecipazione dell'imputato, il quale era legittimamente impedito perché detenuto negli Usa fin dal 1984 ed aveva ribadito in più occasioni di voler presenziare al dibattimento.

La sentenza impugnata sarebbe infine inficiata da un'ulteriore nullità per erronea applicazione degli artt. 146-bis e 205-ter disp. att. c.p.p., poiché la Corte d'appello ha ritenuto di procedere nei confronti di Badalamenti, nonostante lo stato di detenzione all'estero, avvalendosi dello strumento della videoconferenza che, da un lato, era inapplicabile nel giudizio d'appello giusta la disposizione transitoria di cui all'art. 18 l. 367/2001, e dall'altro non era specificamente previsto dal Trattato di mutua assistenza fra Italia e Usa.

Si lamenta infine la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, il cui percorso argomentativo sarebbe basato su elementi contraddittori, illazioni e costruzioni irrazionali: le doglianze ripercorrono i medesimi argomenti trattati dal ricorso di Andreotti circa l'attendibilità delle dichiarazioni de relato di Buscetta e la consistenza del movente.

5. L'assegnazione del ricorso alle Sezioni unite

A seguito di istanza della difesa di Andreotti, il Primo Presidente, rilevato che tra le questioni prospettate figurava anche quella relativa alla possibilità per l'imputato di denunciare, con ricorso per cassazione, la mancanza o la manifesta illogicità di motivazione della decisione impugnata, nel caso di sentenza assolutoria in primo grado seguita da condanna in appello, allorché sia la prima che la seconda abbiano omesso di valutare decisive risultanze probatorie, e ritenuta di speciale importanza detta questione, con decreto del 10 giugno 2003 ha assegnato il ricorso alle Sezioni unite, fissando per la discussione l'odierna udienza pubblica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Il ricorso del PG della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia.

Il PG ha impugnato la sentenza, limitatamente alle posizioni degli imputati Giuseppe Calò, Claudio Vitalone, Massimo Carminati e Michelangelo La Barbera, assolti per non avere commesso il fatto, censurando, da un lato, le cadenze del procedimento valutativo delle chiamate in reità provenienti da imputati di reato collegato - Carnovale, Mancini, Moretti e Abbatino - e dall'altro i vizi di motivazione della sentenza.

Ad avviso del ricorrente, sarebbe frutto di erronea applicazione dell'art. 192.3 c.p.p. e logicamente incoerente il fatto che i giudici d'appello abbiano apprezzato negativamente l'attendibilità soggettiva dei dichiaranti e la credibilità intrinseca delle dichiarazioni attraverso argomentazioni che, sovrapponendosi confusamente nei piani di verifica, affrontano criticamente l'efficacia persuasiva dei riscontri esterni, diretti e indiretti, peraltro non di tutti, alla stregua di un incompleto e frammentario esame del patrimonio probatorio, del quale difetterebbe la valutazione complessiva, anche con riguardo all'autonoma efficacia dimostrativa delle intercettazioni ambientali.

6.1. In riferimento alla suddetta impugnazione del PG, la difesa dell'imputato Claudio Vitalone ha eccepito il difetto di legittimazione a proporre ricorso per cassazione in capo al dottor Alessandro Cannevale, magistrato che ha sottoscritto i motivi, sul rilievo che questi, in servizio nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, aveva preso parte sia al giudizio di primo grado che al giudizio di appello a norma dell'art. 570.3 c.p.p.: circostanza questa che non lo abilitava a ricorrere contro la sentenza, secondo la giurisprudenza di legittimità. Il rilievo non verrebbe meno, secondo l'assunto difensivo, per la circostanza che il dottor Cannevale - come risulta dalla documentazione allegata - sarebbe stato investito delle funzioni di PG nell'ambito del giudizio di appello in forza di due provvedimenti assunti dal PG presso la Corte d'appello di Perugia, rispettivamente del 26 marzo 2002 e del 9 gennaio 2003, a norma dell'art. 110.1 ordinamento giudiziario, che disciplina l'applicazione del magistrato. Il dottor Cannevale sarebbe stato illegittimamente applicato «soltanto per redigere il ricorso per cassazione nel processo Pecorelli» e il secondo decreto, avendo consentito un'aberrante «personalizzazione» della funzione di PM nel processo, anche in violazione dei «criteri organizzativi» vigenti nel primo semestre dell'anno 2003, costituirebbe «manifesta elusione» e «sostanziale aggiramento» delle regole di diritto suenunciate.

Le Sezioni unite hanno effettivamente affermato il carattere eccezionale della norma di cui all'art. 570.3 c.p.p., che non può, pertanto, essere interpretata estensivamente fino a riconoscere al rappresentante del PM nel giudizio di primo grado, autorizzato a partecipare al giudizio di appello nella veste di sostituto del PG, il potere di impugnare la sentenza emessa dalla Corte d'appello: il ricorso per cassazione contro ogni sentenza pronunciata in grado di appello rimane dunque di esclusiva competenza del PG presso la Corte d'appello secondo la generale previsione dell'art. 608.1 c.p.p. in tema di legittimazione a ricorrere del PM (Sezioni unite, 30 aprile 1997, Dessimone, rv 207941).

Ma il dottor Cannevale, sostituto procuratore in servizio nella Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, è stato "applicato" all'ufficio della Procura Generale mediante due, successivi, decreti di "applicazione" endodistrettuale, adottati a norma dell'art. 110.1 ordinamento giudiziario, sì che il suddetto magistrato del PM, "incardinato" a tutti gli effetti di legge, fino al termine di durata dell'applicazione, nell'ufficio di destinazione, diverso da quello di provenienza, ha proposto ricorso per cassazione nella veste di sostituto del PG presso quella Corte d'appello.

Non assumono, peraltro, alcun rilievo esterno i criteri tabellari stabiliti per l'organizzazione dei servizi e la distribuzione delle incombenze negli uffici di Procura, non inerendo comunque - all'evidenza - le garanzie costituzionali di legale precostituzione e di terzietà del giudice, cui pure s'ispira il sistema tabellare, al ruolo e alla struttura organizzativa degli uffici requirenti. Di talché, l'eventuale inosservanza dei criteri di organizzazione dell'ufficio della Procura Generale della Repubblica di Perugia per il biennio 2002/2003, nei termini denunziati dalla difesa dell'imputato (con riferimento alla specifica materia dell'attribuzione dei compiti di redazione dei motivi d'impugnazione delle sentenze d'appello), non costituisce fonte di sanzioni processuali e, ai fini che rilevano in questa sede, non incide affatto sulla legittimazione del singolo magistrato della medesima Procura a ricorrere per cassazione.

6.2. Il ricorso del PG, ad avviso della stessa difesa, sarebbe inammissibile anche per altri versi, essendo finalizzato ad accreditare una diversa e alternativa ipotesi ricostruttiva dei fatti processuali, alla luce di un materiale probatorio comunque valutato da parte di entrambi i giudici di merito pur se all'esito di divergenti percorsi argomentativi, e apparendo per ciò inidoneo a fondare l'affermazione di responsabilità di Claudio Vitalone.

Il PG, nel denunziare la violazione dei criteri di valutazione della consistenza probatoria delle dichiarazioni accusatorie di imputato di reato collegato, stabiliti dall'art. 192.3 c.p.p. secondo l'ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale, ha censurato in realtà la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine all'espresso (pre)giudizio di inattendibilità intrinseca delle chiamate in reità dei collaboratori di giustizia appartenenti alla banda della Magliana: operazione, questa, diretta a screditare con approccio superficiale e apodittico l'affidabilità soggettiva dei dichiaranti, che la Corte di assise d'appello avrebbe condotto attingendo solo in parte al quadro complessivo dei riscontri esterni, molti dei quali non risulterebbero passati in rassegna, sia pure criticamente.

Il ricorrente fa riferimento, in particolare, ai seguenti elementi probatori, il cui esame sarebbe stato pretermesso dai giudici dell'appello: il sequestro di proiettili Gevelot nel deposito della banda della Magliana presso il Ministero della Sanità; le fonti che attestavano la scarsissima diffusione di quei proiettili sul territorio nazionale all'epoca del delitto; l'accertamento dell'identità del punzone utilizzato per le munizioni sequestrate e di quello apposto sui due proiettili Gevelot che attinsero Pecorelli; le fonti che indicavano in Carminati uno dei frequentatori e utilizzatori del deposito, nonché l'uso da parte sua di armi e munizioni dello stesso calibro dell'arma del delitto e la sua capacità di costruire silenziatori artigianali, circostanza rilevante perché Pecorelli fu ucciso con una pistola silenziata; le intercettazioni ambientali e telefoniche, analizzate nei passi rilevanti, che rappresentano fonti autonome di chiamate in reità nei confronti di Carminati ed elementi di riscontro per ulteriori chiamate; le numerose fonti - Incandela, Formisano, Bossi, Vitali, Mangano, Varone, fino alle intercettazioni eseguite a Milano - che confermano le dichiarazioni di Mancini circa il collegamento della persona di Turatello alle vicende della raccolta e del recupero dei documenti sul sequestro Moro, alla radice dell'omicidio Pecorelli; le dichiarazioni di Siino sull'acquisto di Mab 7,65 francesi e proiettili Gevelot da parte di Bontade, in riscontro alle dichiarazioni di Carnovale e Mancini circa la provenienza "siciliana" dell'arma e, nel contempo, all'ipotizzato collegamento fra "Cosa nostra" e la criminalità romana nell'organizzazione del delitto; le dichiarazioni di Marino Mannoia che confermavano il possesso di pistole francesi da parte di Bontade; le fonti dalle quali potrebbe desumersi un interessamento di Claudio Vitalone alla vicenda Moro ed alle attività di Turatello; le fonti concernenti l'episodio della cena alla "famiglia Piemontese" e l'interessamento di Vitalone all'inchiesta giornalistica di Pecorelli su Andreotti, dalle quali potrebbero desumersi contatti di Vitalone con il giornalista; le fonti riguardanti rapporti di Vitalone con i cugini Salvo; le dichiarazioni di Cangemi su quanto confidatogli da Calò riguardo all'omicidio, a conferma della chiamata in reità che raggiungeva quest'ultimo; le prove attinenti i rapporti fra Calò ed esponenti della banda della Magliana indicate nella sentenza di primo grado e quelle poste in luce nell'appello del PM; le conferme ricevute dalle dichiarazioni della Moretti riguardo alla collocazione della casa di Bontade, da lei vista in occasione di un viaggio a Palermo con Abbruciati, e ad una richiesta di trasferimento carcerario di Mancini.

Osserva peraltro il Collegio che, anche se le motivazioni della sentenza d'appello si rivelassero, sui punti suindicati, lacunose, contraddittorie o addirittura apparenti, ciò nonostante le censure del ricorrente PG non coglierebbero nel segno, perché - com'è stato puntualmente illustrato dalla difesa di Vitalone e da quella di Carminati e La Barbera -, tutte le denunziate fratture motivazionali risulterebbero, comunque e per intero, colmate mediante il richiamo ai singoli ed analitici passaggi argomentativi della sentenza di primo grado. Questa, infatti, nell'esaminare l'ipotesi della causale esclusiva della banda della Magliana (v. retro, 2.6-2.7), pur avendo innalzato l'apprezzamento di attendibilità delle dichiarazioni dei suddetti collaboratori oltre la soglia della mera credibilità soggettiva (ad esclusione della figura di Maurizio Abbatino), ne ha tuttavia paralizzato la persuasività e l'efficacia dimostrativa per difetto di univoci elementi probatori configurabili come obiettivi riscontri esterni, sull'assorbente rilievo che la duplice chiamata in reità di Antonio Mancini e Fabiola Moretti a carico dei mandanti e degli esecutori materiali proviene in realtà da una fonte unica, Danilo Abbruciati, e neppure diretta, poiché, essendo al momento dell'omicidio Abbruciati e De Pedis in stato di detenzione, le notizie provenienti da Abbruciati sono notizie de relato, avendo costui necessariamente appreso da terze persone quello che a sua volta avrebbe raccontato a De Pedis, Mancini e Moretti. La chiamata in reità di quest'ultimi sarebbe da considerare, dunque, non solo unica, ma anche doppiamente indiretta e, come tale, per essere posta a base di una pronunzia di condanna, necessitante dell'attendibilità non solo del chiamante, ma anche delle persone che hanno fornito le notizie, oltre che dei riscontri esterni alla dichiarazione stessa.

S'intende dire che la non omogeneità dei percorsi valutativi della prova e della ratio decidendi da parte del giudice d'appello rispetto al primo giudice, non essendo idonea a giustificare, di per sé, il travolgimento dell'identico decisum, lascerebbe pur sempre intatta la concorde conclusione integralmente liberatoria.

Alla luce degli autonomi apparati argomentativi delle due sentenze, non sovrapponibili ma reciprocamente integrati, resta insuperabile la motivata risposta negativa, data anche dal giudice di primo grado, sia pure all'esito di un diverso e alternativo ragionamento probatorio ma con approfondite e corrette proposizioni argomentative, al quesito se l'ipotesi accusatoria riguardante il contributo concorsuale all'omicidio Pecorelli di Giuseppe Calò e Claudio Vitalone, in veste di mandanti intermedi, e di Massimo Carminati e Gioacchino La Barbera, quali esecutori materiali del crimine, sia risultata, alla luce dell'acquisita evidenza probatoria, fondata "oltre ogni ragionevole dubbio".

E però, non configurandosi nel ricorso del PG motivi "diversi da quelli consentiti dalla legge", siccome diretti ad una mera rivalutazione del materiale probatorio e ad una rinnovata ricostruzione dei fatti, alternativa rispetto a quella operata dai giudici del merito, né "manifestamente infondati", il Collegio non ritiene che possano ravvisarsi profili di inammissibilità nelle descritte ragioni di gravame, che attengono - come si è detto nel vagliarne negativamente la fondatezza - alla legalità delle cadenze dell'operazione valutativa delle prove dichiarative di cui all'art. 192.3 c.p.p. da parte del giudice d'appello ed alla mancante, illogica o apodittica motivazione in ordine a una serie di elementi acquisiti all'incarto processuale.

7. Il ricorso di Giulio Andreotti.

Nell'articolazione dei distinti motivi di ricorso, oltre la deduzione di nullità della sentenza per violazione ed erronea applicazione della legge penale, sostanziale e processuale, si avverte che è privilegiato, secondo l'impostazione difensiva, lo specifico profilo della mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, il cui esame sarebbe di per sé solo sufficiente ad imporne l'annullamento senza rinvio.

La difesa del ricorrente lamenta inoltre l'omessa valutazione, da parte sia del giudice d'appello che di quello di primo grado che l'aveva assolto con formula ampia, di talune risultanze probatorie decisive per dimostrare la sua innocenza, e chiede a questa Corte di accedere agli atti processuali per rilevare la fondatezza della censura: ciò in considerazione della peculiare posizione nella quale l'imputato si era venuto a trovare nel giudizio di appello, instaurato su gravame del PM avverso la prima pronuncia pienamente liberatoria, rispetto alla quale egli era privo di interesse all'impugnazione. Dal diniego di accesso agli atti conseguirebbe altrimenti per l'imputato, che non era legittimato a dedurre in appello l'incompleta o insoddisfacente motivazione della sentenza di primo grado per non avere questa tenuto conto di tutti gli elementi di prova favorevoli e per avere selezionato soltanto quelli ritenuti sufficienti a giustificare la decisione assolutoria, l'impossibilità di censurare in sede di legittimità la sentenza di condanna che avesse omesso di valutare prove o trascurato temi difensivi, non essendo neppure consentito in tal caso il confronto tra i motivi di appello dell'imputato e la motivazione della sentenza di secondo grado.

7.1. Le Sezioni unite sono chiamate, pertanto, ad affrontare la questione «se e in quali limiti l'imputato, assolto in primo grado e condannato in appello, possa dedurre mediante ricorso per cassazione la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione della sentenza di condanna, sull'assunto che entrambe le sentenze avrebbero omesso di valutare decisive risultanze probatorie».

7.1.1. Se questo è il thema decidendum sottoposto all'esame della Corte, mette conto innanzi tutto di osservare che il problema nasce dalla circostanza che l'imputato assolto con la formula pienamente liberatoria "per non aver commesso il fatto", anche se per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530.2 c.p.p., non è legittimato - di regola - a proporre appello, anche incidentale (sezione quarta, 29 maggio 1996, Passeri, rv 205244), avverso la relativa sentenza, per carenza di un apprezzabile interesse all'impugnazione: interesse che potrebbe invero - solo eccezionalmente - ravvisarsi allorché l'imputato deduca che l'accertamento di un fatto materiale, oggetto del giudizio penale conclusosi con sentenza dibattimentale e irrevocabile di assoluzione, possa, a norma e nei limiti segnati dall'art. 654 c.p.p., pregiudicare con efficacia di giudicato le situazioni giuridiche soggettive a lui facenti capo, in "altri giudizi civili o amministrativi", diversi da quelli di danno e disciplinari regolati dagli artt. 652 e 653.

Il principio, già affermato da questa Corte nel vigore del nuovo codice di rito (Sezioni unite, 23 novembre 1995, PG in proc. Fachini, rv 203762; conf. sezione seconda, 24 febbraio 1998, Ariata, rv 210334; sezione prima, 24 novembre 1999, PG e Musolino, rv 21613 1; sezione terza, 21 marzo 2002, Rebizzi, rv 222251), va condiviso e ribadito, in quanto, alla stregua di una lettura sistematica degli artt. 568.4, 593.2 e 607.1 c.p.p. (sulla portata di quest'ultima disposizione, v. la Relazione al testo definitivo, p. 200), la conclusiva statuizione contenuta nel dispositivo non può essere comunque modificata, quale che sia il contenuto della motivazione, anche se essa sia ritenuta dall'imputato per talune parti pregiudizievole, per apprezzamenti negativi sulla sua personalità e per perplessità sulla sua innocenza, ovvero insoddisfacente per non avere tenuto conto di elementi di prova favorevoli e decisivi, essendo stati selezionati soltanto quelli sufficienti a giustificare il proscioglimento.

Il che comporta, per il combinato disposto degli artt. 606.3 e 609.2 c.p.p., l'inoperatività della preclusione del novum nel giudizio di cassazione, con riferimento alle violazioni di legge non dedotte con i motivi d'appello ma che - come si è detto - neppure sarebbe stato possibile dedurre da parte dell'imputato prosciolto in prime cure.

Ed infatti, l'art. 14.5 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e l'art. 2.2 del Protocollo addizionale n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, secondo la prevalente dottrina e l'ormai consolidata interpretazione giurisprudenziale delle Corti sopranazionali (Comm. eur. dir. uomo, 17 gennaio 1994, Botten e. Norvegia; Corte eur. dir. uomo, 13 febbraio 2001, Krombach c. Francia; Corte eur. dir. uomo, 27 giugno 2002, Dépients c. Francia; Ccpr, Human Rights Committee, 20 luglio 1994, v. Jamaica; Ccpr, Human Rights Committee, 11 agosto 2000, v. Spain) e della Corte costituzionale (sentenza 62/1981, 433/1990 e 288/1997), nell'ipotesi di declaratoria di colpevolezza e di condanna in appello seguite al proscioglimento in prime cure, non esigono un ulteriore grado di giudizio di merito (a full appeal), essendo consentita la previsione legislativa del solo ricorso per cassazione per eventuali errori in procedendo o in iudicando, con la conseguenza che il riesame nel merito interverrà solo ove tali errori siano accertati.

Tali disposizioni di diritto internazionale pattizio, segnalando l'esigenza che la garanzia apprestata dall'ordinamento processuale interno, per la verifica di legittimità della condanna dell'imputato intervenuta in appello dopo l'assoluzione in primo grado, non sia apparente ed elusiva del principio, bensì abbia carattere "sostanziale", orientano peraltro l'interprete in direzione di una lettura costituzionalmente corretta dell'art. 606.1, lett. e), c.p.p., in termini di effettività del sindacato di legittimità a fronte della mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione della sentenza di condanna, a causa dell'omessa valutazione di prove decisive per il proscioglimento dell'imputato da parte del giudice d'appello e, ancor prima, del giudice di primo grado che pure aveva assolto l'imputato.

Le Sezioni unite hanno ripetutamente affermato, secondo una linea interpretativa ormai consolidata, che non può dirsi arbitrario un sindacato della Corte di cassazione circoscritto all'esame del testo del provvedimento impugnato - al fine di prevenire qualsivoglia irruzione nell'area della valutazione della prova riservata in via esclusiva al giudice di merito - nei termini indicati, per la rilevanza del vizio motivazionale, dall'art. 606.1, lett. e), c.p.p., precisandosi, circa lo specifico fenomeno del "travisamento del fatto", che il vizio della prova "travisata" o "omessa", in tanto è sindacabile in sede di legittimità secondo il prescritto modulo di rigida preclusione all'esame degli atti processuali, in quanto sia dimostrata da parte del ricorrente l'avvenuta rappresentazione al giudice della precedente fase d'impugnazione degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati (Sezioni unite, 30 aprile 1997, Dessimone).

Il rimedio al "travisamento del fatto", attraverso la verifica dei motivi di appello e dell'esame che ne ha compiuto il giudice dell'impugnazione, nell'incrinare parzialmente il dogma della "testualità", ha il merito di spostare l'indagine di legittimità sul più solido e tradizionale terreno del vizio della mancanza di motivazione.

7.1.2. Le Sezioni unite sono consapevoli del deficit di giustizia sostanziale che, nel peculiare caso in esame, potrebbe conseguire dall'assoluta e indiscriminata applicazione della regola di rilevabilità "testuale" del vizio motivazionale determinato dalla mancata valutazione di una prova decisiva per la difesa dell'imputato; ed altresì dell'incoerenza di un sistema processuale che, invece, riconosce - prima - la censurabilità mediante ricorso per cassazione del vizio di mancata assunzione della medesima prova ex art. 606.1, lett. d), c.p.p. e la revisionabilità - poi - della sentenza di condanna sulla base di prove "nuove" ai sensi dell'art. 630.1, lett. c), c.p.p., intendendosi per tali non solo quelle sopravvenute o scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle acquisite e preesistenti e che, pur decisive, non siano state valutate neanche implicitamente dal giudice (sezione prima, 6 ottobre 1998, Bompressi, rv 211456; Sezioni unite, 26 settembre 2001, Pisano, rv 220443).

Ma è da chiedersi, peraltro, se la condanna per la prima volta in appello si sottragga davvero ad ogni effettiva possibilità di controllo nell'ipotesi di travisamento del fatto per l'omessa valutazione di una prova contraria decisiva: vizio che un'accorta motivazione si sostiene sarebbe in grado di sottrarre agevolmente al vaglio della Corte di cassazione.

In realtà, non è del tutto sicuro che, nel caso prospettato di omesso esame di risultanze probatorie decisive, la condanna in appello dell'imputato prosciolto in primo grado si sottragga a reali possibilità di controllo, sembrando invece consentirle il sistema processuale, così come attualmente congegnato, se correttamente interpretato.

Le Sezioni unite, consapevoli in pari misura dell'esigenza di stabilizzare il sindacato di legittimità in termini di rigorosa non interferenza con le valutazioni fattuali riservate al "merito" della prova - esigenza questa sicuramente meglio salvaguardata dal limite "testuale" del vizio di motivazione -, avvertono infatti come una soluzione equilibrata del problema potrebbe sortire, quanto alla peculiare fattispecie processuale sopra descritta, da una lettura dell'art. 606.1, lett. e), c.p.p. condotta nel solco dell'interpretazione estensiva che di essa è stata già data dalla sentenza Dessimone, che ben può dirsi costituire oggi il "diritto vivente" sul tema. Nel senso che, ai fini della rilevabilità del vizio di prova omessa decisiva, la Corte di cassazione possa e debba fare riferimento, come tertium comparationis per lo scrutinio di fedeltà al processo del testo del provvedimento impugnato, non solo alla sentenza assolutoria di primo grado, ma anche (non certo ai motivi d'appello dell'imputato, carente d'interesse all'impugnazione, perciò inesistenti) alle memorie ed agli atti con i quali la difesa, nel contestare il gravame del PM, abbia prospettato al giudice d'appello l'avvenuta acquisizione dibattimentale di altre e diverse prove, favorevoli e nel contempo decisive, pretermesse dal giudice di primo grado nell'economia di quel giudizio, oltre quelle apprezzate ed utilizzate per fondare la decisione assolutoria. La mancata risposta dei giudici d'appello alle prospettazioni della difesa circa la portata di decisive risultanze probatorie inficerebbe la completezza e la coerenza logica della sentenza di condanna e, a causa della negativa verifica di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la renderebbe suscettibile di annullamento.

La Corte di cassazione, dunque, senza necessità di accedere agli atti d'istruzione probatoria, prendendo in esame ancora una volta il testo della sentenza impugnata e confrontandola con quella di primo grado e con gli apporti difensivi nel giudizio d'appello, è chiamata a saggiarne la tenuta, sia "informativa" che "logico-argomentativa".

S'intende ribadire che compito del giudice di legittimità non è, e non può essere, quello di accedere agli atti - come vorrebbe il ricorrente per apprezzare il significato, che si asserisce decisivo, di una prova acquisita - ma quello di verificare se una prova, in tesi decisiva, richiesta (se ci si duole della mancata assunzione) o assunta (se ci si duole della mancata valutazione) sia effettivamente tale, e se quindi l'omissione denunciata sia idonea a inficiare la decisione di merito. Solo una verifica del genere sembra compatibile con le funzioni della Corte di cassazione, in quanto essa non richiede la individuazione del risultato probatorio, ma comporta un confronto tra la richiesta (di assunzione o di valutazione di una prova) e il provvedimento impugnato e presuppone che la richiesta sia stata correttamente formulata e documentata: il che nel giudizio di appello non è certo precluso alla parte non impugnante, la quale, con memorie, atti o anche dichiarazioni verbalizzate, ben può sollecitare la considerazione di una prova trascurata dalla sentenza di primo grado.

Di talché, l'eventuale annullamento della decisione impugnata - con rinvio - conseguirebbe, in tal caso, alla mancanza di motivazione, accertata all'esito di una verifica dell'omessa valutazione di prove decisive a favore dell'imputato, pretermesse nell'economia della motivazione della prima sentenza assolutoria e neppure implicitamente considerate nella motivazione della successiva sentenza di condanna, sempre che l'esistenza e i contenuti delle medesime prove siano stati oggetto di specifica segnalazione da parte della difesa dell'imputato nel giudizio di appello.

7.1.3. Ben più radicale ed efficace, de jure condendo, sarebbe tuttavia, ad avviso delle Sezioni unite, un intervento mirato del legislatore sul terreno della (ri)perimetrazione delle opzioni decisorie consentite al giudice di appello, che sia chiamato a pronunciarsi sull'appello del PM avverso la sentenza assolutoria di primo grado. Principi costituzionali, norme di diritto internazionale convenzionale ed autorevole dottrina suggeriscono infatti di ristrutturare sapientemente il giudizio d'appello, secondo cadenze e modalità tali da precludere a quel giudice (che di regola rimane estraneo alla formazione dialettica della prova) di ribaltare il costrutto logico della decisione di proscioglimento dell'imputato, all'esito di una mera rilettura delle carte del processo e di un contraddittorio dibattimentale ex actis. Nel senso cioè di qualificare in questo caso l'appello, ove non si concluda con la conferma dell'alternativa assolutoria, come giudizio di natura esclusivamente rescindente, cui debba seguire un rinnovato giudizio di primo grado sul merito della responsabilità dell'imputato, modulato sui binari tracciati dalla sentenza di annullamento.

Questa soluzione, oltre ad assicurare all'imputato la garanzia "sostanziale" del doppio grado di giudizio di merito, ai fini della declaratoria di colpevolezza e della condanna, avrebbe nel contempo l'indubbio pregio di non sconvolgere la geometria dei limiti del sindacato di legittimità - come disegnata dal nuovo codice di rito nella richiamata interpretazione giurisprudenziale - e di consentire così l'armonico dispiegarsi nel sistema processuale della funzione nomofilattica attribuita alla Suprema Corte.

7.2. Se queste sono le linee e le possibili soluzioni del problema in esame, ritiene il Collegio che, nonostante il serio impegno profuso dalla difesa di Andreotti a sostegno della tesi dell'incompletezza informativa e dell'incoerenza logico-argomentativa in merito agli effettivi risultati probatori acquisiti (per la denunziata mancanza di motivazione a causa dell'omessa valutazione di prove decisive), siano tuttavia sicuramente preliminari e prevalenti, nel presente giudizio di legittimità, le ragioni di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, prospettate dal ricorrente, in via principale, sotto il duplice profilo della inosservanza o erronea applicazione della legge penale, sostanziale e processuale, e della manifesta illogicità della motivazione, risultante - essa sì immediatamente - "dal testo" della sentenza impugnata.

Ed invero, per il noto fenomeno di complementarità tra i due vizi, la sentenza impugnata dev'essere annullata laddove si accerti che la violazione di legge, intrecciandosi col vizio motivazionale e rifluendo sull'apparato logico-argomentativo dell'atto decisorio che sulla stessa si fonda, abbia avuto determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul dictum del giudice di merito, atteso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza quell'errore.

7.2.1. Le censure difensive, attinenti sia alla violazione della regola di valutazione probatoria di cui all'art. 192.3 c.p.p. che alla manifesta illogicità della motivazione, quanto all'affermato concorso morale dell'imputato nella veste di mandante dell'omicidio, si articolano sul duplice versante dell'inattendibilità intrinseca e dell'inesistenza di obiettivi e individualizzanti riscontri esterni della chiamata in reità de relato del collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta, fonte di prova privilegiata e cardine dell'accusa. La Corte distrettuale ha infatti valorizzato le propalazioni accusatorie di Buscetta, il quale, sostenendo di avere una conoscenza solo indiretta delle vicende narrate e delle persone coinvolte, ha affermato che Stefano Bontade e Gaetano Badalamenti gli riferirono, in distinte ed autonome occasioni, di avere deliberato essi l'omicidio di Carmine Pecorelli, usando l'espressione "u' ficimo nuatri" perché "c'interessava o' Senatore Andreotti", in quanto il giornalista "dava fastidio" e "attentava" attraverso ricatti alla "vita politica" di Andreotti, essendo venuto in possesso tramite il generale Dalla Chiesa di documenti attinenti al "caso Moro" che intendeva pubblicare.

Non è certamente questa, del sindacato di legittimità, la sede dove possa essere rimesso in discussione l'apprezzamento fattuale, riservato ai giudici del merito, sulle circostanze caratterizzanti la credibilità soggettiva e l'intrinseca affidabilità del racconto del collaboratore (affermata da entrambe le Corti) e, trattandosi di dichiarazioni de relato, anche delle fonti primarie (negata dai primi giudici e affermata invece da quelli d'appello). Né sembra abbia assunto concreta rilevanza, ai fini del compiuto apprezzamento di coerenza e attendibilità delle sue dichiarazioni, l'illegittima estromissione dal fascicolo del dibattimento dei verbali degli interrogatori di Buscetta assunti all'estero mediante rogatoria internazionale, in violazione sia dell'art. 431, lett. d) (nel testo modificato dall'art. 6.4 d.l. 306/1992 conv. in l. 356/1992) che dell'art. 431, lett. f), c.p.p. (nel testo vigente, modificato dall'art. 26 l. 479/1999), poiché risulta che i medesimi verbali sono stati letti ed utilizzati dalle parti per le contestazioni dibattimentali e comunque presi in parziale considerazione dai giudici del merito.

Ma è precipuo compito della Corte di cassazione verificare se sia stata fatta, o non, corretta applicazione del criterio stabilito dall'art. 192.3 c.p.p. ai fini della valutazione dell'effettiva consistenza probatoria della chiamata in reità di Buscetta, per l'ulteriore e più pregnante profilo di affidabilità dei riscontri esterni, sia di carattere generico che individualizzanti, attinenti cioè all'effettiva partecipazione dell'imputato all'episodio omicidiario addebitatogli.

Risulta invero ormai compiutamente delineata nella giurisprudenza di legittimità, in tema d'interpretazione del canone di valutazione probatoria fissato dall'art. 192.3 c.p.p., l'operazione logica conclusiva di verifica giudiziale della chiamata in reità di un collaboratore di giustizia, alla stregua della quale essa, perché possa assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato ed essere posta a fondamento di un'affermazione di responsabilità, necessita, oltre che del positivo apprezzamento in ordine alla sua intrinseca attendibilità, anche di riscontri esterni, i quali debbono avere carattere "individualizzante" per il profilo dell'inerenza soggettiva al fatto, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche, circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, non essendo lecito l'estendersi congetturale della valutazione nei confronti del chiamato sulla base di non consentite inferenze totalizzanti. Con il lineare corollario che le accuse introdotte mediante dichiarazioni de relato, aventi ad oggetto la rappresentazione di fatti noti al dichiarante non per conoscenza diretta ma perché appresi da terzi, in tanto possono integrare una valida prova di responsabilità in quanto, oltre che intrinsecamente affidabili con riferimento alle persone del dichiarante e delle fonti primarie, siano sorrette da convergenti e individualizzanti riscontri esterni, in relazione al fatto che forma oggetto dell'accusa ed alla specifica condotta criminosa dell'incolpato, essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa.

Principi giurisprudenziali consolidati, questi, ai quali la Corte d'assise d'appello sembra volersi programmaticamente ispirare, richiamandoli nella premessa circa le regole di valutazione della portata delle propalazioni di Buscetta, ma che risultano, per contro, inosservati nei passaggi argomentativi riguardanti l'analisi delle prove di colpevolezza in ordine al delitto contestato.

Il vizio del percorso argomentativo del ragionamento probatorio consiste nel fatto che l'indiretta chiamata in reità di Buscetta, in difetto di concreti e seri elementi esterni di conferma, non collega affatto Andreotti allo specifico crimine sotto l'ineludibile e più pregnante profilo dell'inerenza soggettiva al fatto, nonostante la pretesa identificazione in capo all'imputato di un possibile "interesse" o "movente" ad uccidere, da cui il giudice del merito arbitrariamente ipotizza l'inferenza dimostrativa del mandato all'esecuzione del delitto.

È ferma opinione del Collegio che la chiamata in reità de relato di Buscetta nei confronti di Andreotti (pur prescindendosi dall'attento giudizio già espresso in termini negativi sulla vicenda in esame «... difettando concreti ed apprezzabili elementi di riscontro» dal Tribunale di Palermo, nel distinto processo a carico del medesimo imputato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, e non smentito sul punto da quella Corte d'appello), in riferimento all'esigenza di specificità delle dichiarazioni indirette ed alla qualità individualizzante dei riscontri esterni alle c.d. confessioni "stragiudiziali" di Bontade e Badalamenti, negate peraltro da quest'ultimo (il primo è stato ucciso nel 1981), non risulta sorretta, in realtà, da alcun elemento probatorio di conferma circa l'identificazione dei tempi, delle forme, delle modalità e dei soggetti passivi (intermediari, sub-mandanti o esecutori materiali) del conferimento da parte di Andreotti del mandato ad uccidere Pecorelli. Dati, quest'ultimi, di assoluta rilevanza, siccome attinenti alla specifica, concorsuale, condotta criminosa dell'incolpato in qualità di mandante, ma che, per contro, restano oscuri nel tessuto motivazionale della sentenza impugnata.

7.2.2. Va innanzi tutto escluso che possa assumere rilievo, nel giudizio di affidabilità probatoria della chiamata in reità di Buscetta, la circostanza - illegittimamente valorizzata dalla Corte di assise di appello come riscontro estrinseco - che «... le rivelazioni di Bontade hanno trovano conferma a distanza di due anni in quelle di Badalamenti..., sicché non è verosimile che sia l'uno che l'altro, a distanza di tanto tempo e senza previo accordo, abbiano inventato d'aver organizzato l'omicidio fornendo particolari concordanti» per l'evidente circolarità del racconto risalente all'unica voce narrante del collaboratore.

Non resta dunque, come «... inconfutabile riscontro alla confessione resa da Bontade e Badalamenti a Buscetta» che il preteso "movente" del delitto, nei termini fattuali rivelati da Badalamenti a Buscetta (il giornalista stava appurando «cose politiche» collegate al sequestro Moro, «segreti che anche il generale Dalla Chiesa conosceva», Pecorelli e Dalla Chiesa sono «cose che s'intrecciano fra loro») e ritenuti dimostrati sulla base delle dichiarazioni del m.llo Incandela e delle annotazioni sulle agende del giornalista, quanto alla circostanza che Pecorelli e Dalla Chiesa si conoscevano e in quel periodo svolgevano un'attività comune sulle "carte di Moro". Di talché - si sostiene da parte dei giudici d'appello - «... il movente dell'omicidio Pecorelli è collegato eziologicamente alla sua attività giornalistica e Andreotti aveva un forte interesse a che Pecorelli non pubblicasse certe notizie scottanti o le pubblicasse, comunque, in maniera addolcita» ovvero «... Pecorelli rappresentava un ostacolo insormontabile per l'ascesa di Andreotti, proprio perché era geloso custode di molti segreti e Andreotti ne ha richiesto ed ottenuto la morte». La prova della richiesta di Andreotti ai cugini Salvo di fare uccidere Pecorelli avrebbe fondamento non su testimonianze dirette, delle quali si ammette l'inesistenza, bensì su una "prova logica", giudicata convincente e persuasiva poiché fondata, oltre che su quanto riferito da Bontade e Badalamenti a Buscetta circa "l'interesse", che non avrebbe potuto essere che di Andreotti, sulle "comuni massime di esperienza".

In tema di prova del mandato omicidiario, questa Corte ha già affermato il principio per il quale la "causale", pur potendo costituire elemento di conferma del coinvolgimento nel delitto del soggetto, interessato all'eliminazione fisica della vittima, quando per la sua specificità ed esclusività converge in una direzione univoca, tuttavia, conservando di per sé un margine di ambiguità, funge da elemento catalizzatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi positivi di prova della responsabilità, dal quale poter inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate e affidabili, l'esistenza del fatto incerto e l'attribuibilità del crimine all'imputato, in qualità di mandante, soltanto a condizione che, all'esito dell'apprezzamento analitico di ciascuno di essi e nel quadro di una valutazione globale d'insieme, gli indizi, anche in virtù della chiave di lettura offerta dal movente, si presentino chiari, precisi e convergenti per la loro univoca significazione (sezione prima, 28 ottobre 1991, Tropea, rv 189926; sezione quinta, 14 novembre 1992, Madonia, rv 193555).

Orbene, passando all'esame dell'episodio omicidiario de quo, osserva il Collegio che, pur essendo precluso in questa sede il sindacato sull'interpretazione dei dati probatori concernenti il controverso intreccio tra i rapporti del generale Dalla Chiesa con il giornalista Pecorelli e i presunti segreti del "caso Moro", con riferimento agli articoli sull'argomento apparsi sulla rivista OP, all'incontro notturno di Pantalera fra Dalla Chiesa, Pecorelli e Incandela, al successivo rinvenimento da parte di quest'ultimo di taluni documenti nel carcere di Cuneo ed alla consegna di essi a Dalla Chiesa, resta tuttavia aperto l'interrogativo circa il legame inferenziale che si è inteso attribuire all'intera vicenda rispetto alla prova del mandato omicidiario da parte di Andreotti.

Erano infatti da provare, mentre sono rimasti non dimostrati all'esito dell'istruzione dibattimentale, i dati, assolutamente rilevanti secondo la prospettazione accusatoria, che riguardavano le seguenti circostanze di fatto: a) quale fosse il reale contenuto della busta chiusa contenente i documenti asseritamente rinvenuti da Incandela nel carcere di Cuneo su indicazione di Pecorelli e consegnati a Dalla Chiesa; b) se i documenti si riferissero effettivamente alle "carte di Moro"; c) se Pecorelli, tramite Dalla Chiesa, ne fosse poi venuto in possesso per l'eventuale pubblicazione sulla rivista OP; d) se Pecorelli avesse manifestato a terzi l'intenzione di farne oggetto di pubblicazione sulla rivista; e) se Andreotti ne fosse aliunde venuto a conoscenza; f) se Andreotti avesse, di conseguenza, esternato ad altri timore o preoccupazione per le conseguenze che la pubblicazione di essi avrebbe potuto avere sulla sua carriera politica.

Ebbene, pur essendo rimasti senza alcuna risposta tali quesiti, cruciali per l'identificazione di un "movente" certo, significativo e coerente con l'indiretta chiamata in reità di Buscetta, la Corte di assise d'appello ha apoditticamente qualificato come "indizio", secondo la tradizionale ed ormai ripudiata teoria del "cui prodest", la generica ed equivoca individuazione di un'area di "interesse" all'eliminazione del giornalista, facente capo ad Andreotti. Situazione, questa, che, ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato quale mandante dell'omicidio, potrebbe al più definirsi una mera ragione di sospetto, una supposizione o un argomento congetturale, tenuto conto altresì dell'incerta prova circa l'esclusività o la molteplicità dei moventi e dell'impossibilità di risalire al mandante attraverso l'identificazione delle persone degli esecutori materiali e dei legami di costoro con il mandante o con gli intermediari dello stesso.

Essendo pacifico che, in tema di prova del mandato omicidiario, l'indicazione di un possibile "interesse" dell'imputato all'uccisione della vittima, in assenza di seri e consistenti elementi fattuali circa lo specifico e concreto contributo concorsuale dallo stesso prestato alla realizzazione del crimine, non può costituire, di per sé sola, riscontro estrinseco e individualizzante, come ipotetico "movente" della chiamata in reità de relato di un collaboratore di giustizia, deve necessariamente concludersi che il complessivo quadro degli indizi, neppure con l'ausilio dell'elemento orientativo costituito dalla "causale" omicidiaria, è in grado di confluire, sul piano logico-giuridico e secondo gli ordinari canoni di razionalità dell'esperienza umana, in una ricostruzione logica e unitaria del fatto e nell'affermazione di responsabilità dell'imputato in qualità di mandante dell'omicidio.

Colgono pertanto nel segno le puntuali e motivate critiche dei difensori, secondo i quali, nella basilare operazione logica tendente alla verifica di effettiva attendibilità estrinseca della chiamata in reità di Buscetta, il testo della motivazione della sentenza impugnata evidenzia, insieme con la violazione del canone processuale di cui all'art. 192.3 del codice di rito, anche una grave frattura del ragionamento probatorio conducente all'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra enucleati in tema di valutazione della chiamata in reità de relato e dell'analisi retrospettiva della struttura razionale delle inferenze che legano la linea logica della motivazione della sentenza impugnata, risultando le conclusioni disancorate da una seria base fattuale circa la prova del mandato ad uccidere, ritiene in definitiva il Collegio che siano evidenti tanto la violazione della regula iuris dettata dall'art. 192.3 quanto la rilevanza "testuale" ex art. 606.1, lett. e), c.p.p. della manifesta illogicità del ragionamento probatorio svolto dai giudici di appello.

7.2.3. Che manchi del tutto la prova del mandato omicidiario, riguardo all'individuazione della concreta condotta concorsuale di Andreotti, è altresì fatto palese dalla consapevole e conclamata resa dei giudici d'appello di fronte alla molteplicità delle ipotesi fattuali astrattamente configurabili: dal conferimento "esplicito" del mandato omicidiario a quello per acta concudentia, dalla "approvazione successiva" al "consenso tacito".

Si legge infatti nel testo della motivazione della sentenza impugnata: «... Se Bontade e Badalamenti hanno programmato di eliminare lo scomodo giornalista, ciò hanno fatto a seguito di un'esplicita richiesta (o, se si preferisce, a seguito di una richiesta formulata per acta concludentia) di un'entità politica riconducibile all'imputato Andreotti; [...] seppure non dovesse ritenersi provato il conferimento del mandato omicidiario (ma così non è per le ragioni indicate alle pagine 320, 303), a cagione della difficoltà di acquisire la prova in tal senso, sarebbe pur sempre configurabile, alla stregua dei principi enunciati nella sentenza Abbate, il consenso tacito di Andreotti, inteso come approvazione, sia pure non manifestata espressamente, ma chiaramente percepibile, di un'iniziativa altrui da parte di chi, per il comportamento già tenuto nei confronti dello scomodo giornalista, in occasione della pubblicazione di articoli sul settimanale OP, aveva un forte interesse all'eliminazione di Pecorelli. [...] La decisione rientrava tra quelle di pertinenza della "entità politica", rappresentata da Andreotti, trattandosi di delitto politico, anche se rispondente ad interessi comuni ad esponenti mafiosi. Ma se così è, non deve ritenersi necessaria la richiesta esplicita per uccidere, essendo sufficiente che si faccia capire, omnibus modis, che una determinata persona disturba o crea problemi e l'omicidio viene commesso per vie occulte. Spesso il linguaggio mafioso è fatto di parole non dette, di silenzi pesanti, di ammiccamenti: l'esecutore agisce illico et immediate, giacché la mafia si regge su ordini non discutibili, su richieste implicite, su segreti non rivelati e su una scala gerarchica così forte che spesso l'anello della catena conosce solo i due anelli a cui è collegato».

Va innanzi tutto sottolineata l'eccentricità del richiamo, sotto il profilo del concorso morale, alla categoria del "consenso tacito" o "passivo", costruita dalla giurisprudenza di legittimità (sezione prima, 30 gennaio 1992, Abbate) in riferimento alla diversa e non sovrapponibile ipotesi dell'addebito mosso ai "capi-mandamento", componenti della struttura di vertice di "Cosa nostra" denominata "commissione provinciale", di concorso morale nell'esecuzione di un omicidio "eccellente" da parte di affiliati alla medesima associazione mafiosa. Essa appare, infatti, da un lato inconferente nella fattispecie omicidiaria de qua, la cui realizzazione pacificamente non ha costituito oggetto di una deliberazione autorizzatoria, o comunque non interdittiva, di competenza dell'organismo di vertice di "Cosa nostra" - del quale inoltre non si è neppure contestato ad Andreotti di fare parte -, e dall'altro risulta applicata in termini non coerenti con un'attenta lettura e interpretazione delle effettive linee di sviluppo dottrinale e giurisprudenziale, dirette a raccordare le peculiari "regole" interne di appartenenza all'organo centrale di "Cosa nostra", di funzionamento dello stesso e di formazione del relativo impulso decisionale all'omicidio "eccellente", con il principio costituzionale di personalità della responsabilità penale e con i criteri del ragionamento probatorio sul concorso di persone nel reato.

Si è infatti affermato nella giurisprudenza di legittimità (sezione quinta, 14 novembre 1992, Madonia, rv 193554; sezione prima, 21 marzo 1997, Greco; sezione quinta, 27 aprile 2001, Riina, rv 219435; sezione prima, 13 giugno 2003, Graviano) che sarebbe viziata da grave errore logico-giuridico la decisione che, nell'affermare la responsabilità dell'imputato, direttamente attribuisse alla massima di esperienza inerente alla "regola" di "Cosa nostra" la dimostrazione del fatto da provare, prescindendo dalle specifiche risultanze processuali, osservandosi icasticamente che «se bastasse provare la regola per reputarne provata anche la concreta osservanza, si incorrerebbe in una evidente petizione di principio e dovrebbe riconoscersi l'apoditticità di un simile argomentare» (sezione prima, 14 luglio 1994, Buscemi, rv 199305).

Non può intendersi, cioè, il "consenso tacito", in forza di una sorta di automatismo e di un'esigenza pratica di semplificazione probatoria dell'accertamento della responsabilità concorsuale in processi ad alta valenza indiziaria, come "consenso presunto" o "congetturato", essendo in ogni caso doverosa, secondo il metodo inferenziale prescritto dall'art. 192.2 c.p.p., la verifica di convergenza dell'indizio derivante dall'appartenenza alla "commissione" e dalla "regola", non immutabile nel tempo, per cui è ad essa attribuita la competenza deliberativa in materia di omicidi "eccellenti", con gli altri indizi che, anche sotto il profilo della preminente causale identificabile nel diretto interesse individuale alla soppressione della vittima e nello stretto legame intersoggettivo esistente con gli autori materiali del delitto, diano la concreta misura dello specifico contributo causale e psicologico dato dal singolo membro, in qualità di mandante dell'iniziativa, all'ideazione, deliberazione e organizzazione del crimine.

Costituisce ulteriore conferma della manifesta illogicità della motivazione la contraddittoria esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 112, n. 1, c.p., giustificata dai giudici d'appello sul rilievo che «... le risultanze processuali consentono di affermare che parteciparono alla perpetrazione del delitto sicuramente tre persone, Andreotti, Badalamenti e Bontade ed almeno una quarta persona quale esecutrice, mentre non consentono di ritenere che altre persone abbiano partecipato al delitto». Con la conseguenza che restano esclusi dal novero dei concorrenti nel reato i cugini Salvo, ai quali invece in altra parte della motivazione viene attribuito un ruolo determinante nella deliberazione e programmazione dell'omicidio, per avere gli stessi, sull'assunto dell'esistenza di relazioni personali e privilegiate con Andreotti, affidato il compito di eseguirlo a Badalamenti e Bontade.

Rimane, pertanto, tuttora non spiegato, né tanto meno dimostrato, se Andreotti abbia, direttamente o indirettamente, istigato o determinato taluno all'esecuzione del delitto, con un'attività tesa a provocare e formare l'altrui proponimento, o rafforzato rendendo definitivo il proposito già formato di altro concorrente, o agevolato la preparazione e la consumazione del delitto, ovvero si sia limitato a prestare una mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione dell'altrui disegno criminoso. Sarebbe stato, invece, obbligo preciso del giudice di merito motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione del complice morale nella fase ideativa o preparatoria del crimine e precisare sotto quale forma essa si fosse manifestata, essendosi concretata in specifiche condotte di istigazione, determinazione, rafforzamento o agevolazione, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (sezione terza, 1 luglio 1983, Ciriello, rv 160404; sezione prima, 5 aprile 1993, Palazzini, rv 194696; sezione prima, 10 maggio 1995, Anzalone, rv 202263).

Di talché, sul problema della rilevanza del concorso morale nel reato, l'atipicità del contributo causale del complice, benché positivamente stabilita dal modello codicistico dell'art. 110 c.p., è stata confusa dai giudici di appello con l'indeterminatezza (o meglio con l'indifferenza) probatoria dell'opzione causale circa le concrete forme del manifestarsi della condotta criminosa concorsuale come fenomeno della realtà. La sentenza, in assenza di serie e convergenti prove a sostegno dell'una o dell'altra costruzione della vicenda, lascia infatti all'immaginazione del lettore la facoltà di scegliere l'ipotesi preferibile (« ... o se si preferisce... ») in merito al concreto svolgersi delle dinamiche fattuali del mandato omicidiario. Essendo dunque fallita la dimostrazione dell'esistenza del mandato, deve convenirsi che, sul punto della qualificazione di Andreotti come complice morale dell'omicidio Pecorelli, insieme con l'inosservanza della disciplina sostanziale e processuale in materia di accertamento della causalità della condotta del concorrente rispetto alla realizzazione del reato, la motivazione manchi del tutto ovvero, per la genericità delle espressioni utilizzate, sia meramente apparente.

8. Il ricorso di Gaetano Badalamenti.

8.1. Il difensore di Badalamenti deduce preliminarmente l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità per i seguenti profili di rito.

L'azione penale nei confronti di Badalamenti (il quale, tratto in arresto in Spagna nel 1984, era stato estradato negli Usa, mentre l'estradizione richiesta dall'Italia alla Spagna e agli Usa per reati diversi da quello oggetto del presente giudizio era stata negata), sarebbe stata iniziata o, comunque, proseguita pure in assenza della condizione di procedibilità richiesta dal principio di specialità dell'estradizione, in base all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, ratificata con l. 300/1963, all'art. XVI del Trattato di estradizione tra Italia e Usa, reso esecutivo con l. 225/1984, nonché all'art. XIII del Trattato di estradizione tra Usa e Spagna del 1970.

La Corte di assise d'appello, facendo erronea applicazione degli artt. 146-bis e 205-ter n. att. c.p.p., si sarebbe inoltre illegittimamente avvalsa, nei confronti dell'imputato detenuto all'estero, della videoconferenza, strumento di partecipazione a distanza non previsto dal Trattato di mutua assistenza fra Italia e Usa e inapplicabile nel giudizio d'appello ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 18 l. 367/2001.

Ed infine, l'intero primo grado del giudizio, previa dichiarazione di contumacia, si sarebbe svolto senza la partecipazione dell'imputato, il quale era legittimamente impedito perché detenuto all'estero negli Usa fin dal 1984.

8.1.1. La violazione del principio di specialità nell'estradizione, di cui sono espressione le citate norme pattizie, comporta l'improcedibilità dell'azione penale per fatti anteriori e diversi da quello oggetto dell'estradizione (Sezioni unite, 28 febbraio 2001, Ferrarese), tra i quali rientrerebbe certamente l'omicidio Pecorelli risalente al 20 marzo 1979. Ma la regola della specialità è inapplicabile allorché la relativa procedura non sia stata affatto attivata, com'è avvenuto nel caso in esame, in cui, pur essendo state respinte le richieste avanzate ai Governi spagnolo e statunitense in riferimento ad altri reati e processi, l'estradizione non è stata mai richiesta per il fatto omicidiario oggetto del presente giudizio, per il quale Badalamenti è stato processato in stato di libertà.

Né, in proposito, assume alcun rilievo l'autorizzazione data dal Governo statunitense alla partecipazione dell'imputato al giudizio d'appello mediante videoconferenza internazionale, perché essa non può considerarsi una forma indiretta e surrettizia di estradizione, attuata mediante consegna virtuale e provvisoria dell'imputato al Governo italiano; ed in ogni caso l'eventuale inosservanza da parte del Governo statunitense del divieto pattizio di (ri)estradizione, stabilito dall'art. XIII del relativo Trattato con la Spagna, non sortirebbe effetti, neppure riflessi, per l'ordinamento processuale italiano.

8.1.2. Quanto alle cennate censure di illegittimità del collegamento audiovisivo, realizzato per consentire la partecipazione dell'imputato detenuto all'estero al dibattimento di appello, osserva il Collegio che tutti i rilievi svolti dal ricorrente con lo specifico motivo di gravame risultano subvalenti rispetto all'assorbente considerazione che, in perfetta sintonia con i requisiti prescritti dall'art. 205-ter disp. att. c.p.p. e nel rispetto della disciplina convenzionale che rinvia alla prestazione di "altre forme di assistenza se compatibili con la legislazione dello Stato richiesto" (art. 1.2, ult. parte, del Trattato di mutua assistenza giudiziaria Italia-Usa, reso esecutivo con l. 224/1984), da un lato la videoconferenza è stata espressamente autorizzata ed eseguita sulla base di un apposito accordo internazionale "ad hoc" fra i due Stati e, dall'altro, essa è stata preceduta dalla prestazione del consenso di Badalamenti al suo espletamento.

8.1.3. Ben più consistente si palesa invece la denunziata violazione degli artt. 486 e 487 c.p.p. (abrogati e sostituiti dagli artt. 420-ter e 420-quater ad opera della l. 479/1999), in quanto il giudizio contumaciale di primo grado, celebrato nei confronti dell'imputato detenuto all'estero per reati colà commessi, la cui richiesta di presenziare al dibattimento sia stata respinta dalla competente Autorità straniera non essendone consentita l'estradizione né la consegna temporanea all'Italia, è affetto da nullità assoluta e insanabile (Corte costituzionale, sentenza 212/1974; Sezioni unite, 26 marzo 2003, Caridi; sezione quinta, 15 aprile 2003, D'Amico, rv 225336). Né il consenso successivamente prestato dal medesimo imputato nel giudizio d'appello allo strumento del collegamento internazionale audiovisivo e l'effettivo intervento al processo a distanza possono intendersi come l'equivalente di una rinuncia "tacita" alla precedente richiesta di poter esercitare il diritto di presenziare al dibattimento di primo grado, poiché la rinuncia allo stesso, ritenuto dalla giurisprudenza sopranazionale pertinente all'area del diritto dell'imputato ad un processo equo, deve risultare in modo espresso o almeno non equivoco per facta concludentia: tale non può configurarsi l'intervento a distanza dell'imputato, che vi abbia consentito, al successivo dibattimento di appello.

D'altra parte, la questione viene dedotta da Badalamenti in sede di legittimità perché - come si è detto (v. retro, 7.1.1.) - l'imputato, assolto in primo grado con la formula pienamente liberatoria "per non aver commesso il fatto", non era legittimato a proporre appello avverso la relativa sentenza, né aveva comprensibilmente alcun interesse a far travolgere il conseguito proscioglimento a causa di una nullità processuale, la cui rilevazione avrebbe comportato il rischioso ricominciamento del processo con esiti incerti. Il che comporta, per il combinato disposto degli artt. 606.3 e 609.2 c.p.p., l'inoperatività della preclusione del novum nel giudizio di cassazione, con riferimento alle violazioni di legge non dedotte con i motivi d'appello, ma che non sarebbe stato possibile dedurre da parte dell'imputato prosciolto in primo grado.

8.2. E tuttavia, quanto alle conseguenze della rilevata nullità, si palesano preliminari e obiettivamente preminenti le ragioni (subito appresso enunciate) di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, prospettate dal ricorrente sotto il profilo del vizio "testuale" di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, atteso che la soluzione pienamente liberatoria nel merito dell'accusa è destinata a prevalere, in ogni caso, sull'accertata nullità di ordine generale, pure assoluta e insanabile, essendo incompatibile l'inutile regressione del processo con le esigenze di economia processuale e con lo stesso favor rei (per l'affermazione di analogo principio nell'ipotesi di contestuale ricorrenza di una nullità processuale e di una causa estintiva del reato pacificamente applicabile, v. Sezioni unite, 28 novembre 2001, Cremonese e Sezioni unite, 27 febbraio 2002, Conti).

La sentenza impugnata perviene infatti all'affermazione di responsabilità di Badalamenti attraverso un percorso argomentativo basato sugli stessi elementi - le dichiarazioni accusatorie de relato di Buscetta e il movente - presi in considerazione dai giudici di appello per giustificare la conclusione di colpevolezza anche nei confronti di Andreotti: ragionamento probatorio, quello, già ritenuto da questa Corte viziato non solo da plurime violazioni di legge ma anche da evidente illogicità, per il carattere meramente congetturale dei criteri d'inferenza adottati.

Orbene, l'indiscutibile intreccio fattuale e motivazionale tra le posizioni dei suddetti imputati comporta per Badalamenti l'analogo giudizio di mancanza di prova del mandato omicidiario, essendo questo esclusivamente ancorato - per entrambi ma ancor più per Badalamenti - alle sole propalazioni accusatorie di Buscetta, che sono rimaste prive di effettivi e individualizzanti riscontri esterni quanto allo specifico ruolo concorsuale assegnato dall'accusa al ricorrente, indicato quale intermediario-organizzatore dell'omicidio Pecorelli nell'interesse di Andreotti, per una sorta di transizione del mandato ad uccidere da Andreotti ai cugini Salvo e da questi a Bontade e Badalamenti, i quali avrebbero a loro volta incaricato altri soggetti, non identificati, dell'esecuzione materiale del delitto.

9. Le statuizioni conclusive.

9.1. Il momento genetico di quello che il PG, nella sua requisitoria, ha definito "un caso di infedeltà del testo al processo" va individuato nelle premesse logico-giuridiche della motivazione della sentenza impugnata, laddove la Corte di assise di appello, disancorandosi consapevolmente dalle ipotesi antagoniste prospettate dall'accusa e dalla difesa ed esimendosi dall'obbligo istituzionale di sciogliere i nodi del confronto dialettico sviluppatosi, sia sulle ipotesi che sulle prove, nel corso del giudizio di merito, ha deciso di sottoporre a verifica giudiziale un proprio "teorema" accusatorio, da essa formulato in via autonoma e alternativa, in violazione sia delle corrette regole di valutazione della prova che del basilare principio di terzietà della giurisdizione, anche rispetto ai problemi implicati nel caso giudiziario.

L'originaria ipotesi accusatoria, benché fosse notevolmente complicata e controvertibile per l'intersecarsi e il sovrapporsi di più piani tra la fase dell'ideazione e quella dell'esecuzione dell'omicidio, sì da essere efficacemente messa in crisi dalle difese degli imputati nel contraddittorio dibattimentale, poteva, tuttavia, ritenersi legittimamente prospettata dal PM alla luce dei dati investigativi raccolti nelle indagini preliminari, letti nell'ottica dell'astratta postulazione di un possibile interesse o movente di Andreotti all'uccisione del giornalista. Assumevano rilievo a tal fine, innanzi tutto, gli elementi di natura dichiarativa e documentale relativi alla figura e al ruolo di Chichiarello e la scoperta del deposito di armi e munizioni nei sotterranei del Ministero della Sanità, conducenti alla causale della banda della Magliana e della destra eversiva romana; poi, la chiamata in reità di Buscetta, conducente invece alla causale mafiosa, legata all'asserito intreccio dei rapporti Dalla Chiesa-Pecorelli con il caso Moro e con l'interesse di Andreotti ad eliminare lo scomodo giornalista; infine, le propalazioni dei collaboratori Carnovale, Moretti, Mancini e Abbatino, che segnalavano l'esistenza di collegamenti fra taluni membri della banda della Magliana, esponenti della destra eversiva e personaggi mafiosi nell'esecuzione del delitto.

E però, a fronte delle motivate statuizioni della sentenza di primo grado che, nel rispetto dei limiti del principio del libero convincimento, aveva fatto corretta applicazione della garanzia estrema dell'"oltre ogni ragionevole dubbio", i giudici di appello non hanno tratto la lineare conclusione che l'ipotesi dell'apporto sinergico dei due sodalizi nella realizzazione del crimine, seppure legittimamente formulata dal PM, non aveva retto all'urto del contraddittorio dibattimentale e che analoga sorte era stata riservata alla teoria della divisione delle causali omicidiarie.

Gli stessi giudici, per contro, svincolandosi sia dall'originaria imputazione contestata sull'assunto di un intreccio operativo tra le due organizzazioni criminali, sia dalla struttura motivazionale della sentenza di primo grado, che aveva postulato in subordine la tesi della divisione delle causali ma ne aveva escluso la concreta efficacia dimostrativa, hanno prima (ri)formulato autonomamente l'ipotesi accusatoria nel senso che «... le risultanze processuali consentono di affermare che parteciparono alla perpetrazione del delitto sicuramente tre persone, Andreotti, Badalamenti e Bontade ed almeno una quarta persona quale esecutrice, mentre non consentono di ritenere che altre persone abbiano partecipato al delitto». E poi, tradendo il modello argomentativo del giudizio di fatto, secondo lo schema epistemologico racchiuso nelle proposizioni normative degli artt. 192.1 e 546.1, lett. e), c.p.p. sulla valutazione della prova (Sezioni unite, 10 luglio 2002, Franzese), hanno verificato la tenuta della - nuova - ipotesi all'interno di un ragionamento probatorio condotto mediante cadenze procedurali giuridicamente errate, le cui conclusioni, quanto alla conferma dell'ipotesi ricostruttiva sullo specifico fatto da provare, si sono rivelate prive di logiche inferenze e sorrette da argomentazioni giustificative congetturali e apodittiche.

9.2. L'annullamento della sentenza impugnata va pronunziato senza rinvio nei confronti di Andreotti e Badalamenti, perché le lacune e la manifesta illogicità del ragionamento probatorio, risultanti dal solo esame del testo, dimostrano di per sé la mancanza di prove del mandato omicidiario e, perciò, l'insormontabile difficoltà e impossibilità di pervenire altrimenti a una conclusione diversa dall'assoluzione con l'ampia formula liberatoria "per non aver commesso il fatto".

Ed invero, considerate le esigenze di economia processuale sottese alla previsione di cui alla lett. l) dell'art. 620 c.p.p., l'annullamento della sentenza di condanna va disposto senza rinvio allorché un eventuale giudizio di rinvio, per la natura indiziaria del processo e per la puntuale e completa disamina del materiale acquisito e utilizzato nei pregressi giudizi di merito, non potrebbe in alcun modo colmare la situazione di vuoto probatorio storicamente accertata. Principio giurisprudenziale, questo, già affermato dalle Sezioni unite in altre occasioni (Sezioni unite, 21 maggio 2003, n. 22327, Carnevale), che merita di essere condiviso ed applicato soprattutto quando la sentenza di condanna, come nel caso in esame, sia fondata su dichiarazioni accusatorie di un collaboratore rimaste prive di elementi esterni idonei a corroborarle, essendo esse l'unica fonte di prova e non delineandosi, neppure sulla base di una rinnovata valutazione dei fatti da parte del giudice di rinvio, la possibilità di rinvenire ed utilizzare ulteriori emergenze processuali.

P.Q.M.

La Corte suprema di cassazione, a Sezioni unite, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Giulio Andreotti e Gaetano Badalamenti per non avere commesso il fatto. Rigetta il ricorso del PG della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia.

L. Carbone, F. Caringella, G. Rovelli

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