Corte di cassazione
Sezione I civile
Sentenza 11 dicembre 2003, n. 18920

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 19 gennaio 1990, C.P., premesso di avere l'11 luglio 1987 contratto matrimonio con L.L. dal quale non erano nati figli, chiedeva che il Tribunale di Parma pronunciasse la separazione personale di essi coniugi, instando affinché la separazione medesima venisse addebitata al marito e le fosse corrisposto un assegno di mantenimento.

Costituendosi in giudizio, il L. aderiva alla domanda avanzata dalla P., di cui contestava le ulteriori pretese.

Il giudice adito, con sentenza del 5 novembre 1999, pronunciava la separazione personale dei coniugi, respinta ogni richiesta di addebito, condannando il marito a corrispondere alla moglie, a titolo di contributo per il di lei mantenimento, un assegno mensile di lire 1.500.000.

Avverso la decisione, proponeva appello il L., escluso da ogni contribuzione.

Resisteva nel grado l'appellata, concludendo per il rigetto del gravame.

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 5 maggio-24 ottobre 2000, in parziale accoglimento del mezzo, riduceva l'ammontare dell'assegno a lire 1.000.000 mensili, assumendo:

a) che la posizione economica e reddituale dell'appellante non si fosse deteriorata in modo significativo rispetto al periodo in cui le parti convivevano e che il L. avesse proficuamente continuato a svolgere la sua lucrosa attività (nel ramo dei software), mascherandola con perdite fittizie allo scopo di non versare l'assegno di mantenimento al coniuge;

b) che la P., tuttavia, in ben undici anni di separazione, non avesse trovato alcuna occupazione, ciò inducendo a ritenere, malgrado l'età (essendo nata nel 1964) le avesse consentito e le consentisse di inserirsi nel mondo del lavoro, che non si fosse «data sufficientemente da fare per trovare occupazione».

Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione il L., deducendo due motivi di gravame, illustrati da memoria, cui resiste con P. la quale, a sua volta, spiega ricorso incidentale del pari affidato a due motivi, ugualmente illustrando l'uno e l'altro con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve innanzi tutto essere ordinata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 333 e 335 c.p.c., la riunione di entrambi i ricorsi, relativi ad impugnazioni separatamente proposte contro la stessa sentenza.

Con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente principale violazione e falsa applicazione dell'art. 156, primo comma, c.c., con riferimento ad un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., assumendo:

a) che l'art. 156, primo comma, sopra richiamato postula che la capacità di guadagno del coniuge il quale pretende l'assegno sia accertata come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, alla luce di ogni fattore oggettivo e soggettivo, e non in termini meramente astratti ed ipotetici;

b) che tra gli indici oggettivi di valutazione delle possibilità di lavoro, vi sono quelli costituiti dal grado di sviluppo socio-economico e dal livello di benessere del luogo in cui si vive;

c) che, nella specie, il tessuto economico-produttivo della città di Parma risponde positivamente ed oggettivamente ai più rigorosi metodi di indagine sulle effettive possibilità di inserimento nel mondo del lavoro;

d) che, quanto ai parametri soggettivi di valutazione, è sufficiente ricordare che la P. ha quasi trentasette anni, gode ottima salute ed ha un livello culturale non inferiore alla media del ceto impiegatizio;

e) che la sentenza impugnata è gravemente omissiva in motivazione altresì dove non considera che la complessiva situazione di vita in cui attualmente si trova la P. (la quale convive con un altro uomo) non può giustificare solo una riduzione dell'assegno posto a carico del L., ma impone invece che il ricorrente cessi totalmente di contribuire al mantenimento della moglie;

f) che non sembra infatti residuare dubbio circa la stabilità, la continuità e (presumibilmente) la congruità del contributo patrimoniale che il convivente della P. si è, ormai da molti anni, impegnato ad assicurare a quest'ultima, tanto che i due, basandosi solo sul lavoro di lui, non hanno esitato a regalarsi la gioia di un figlio;

g) che a ciò deve aggiungersi l'incessante aiuto economico garantito dai genitori della P. a quest'ultima, aiuto che, evidentemente, costituisce l'unico apporto che la stessa riesce a dare, sia pur esternamente, al suo nuovo menage familiare.

Con i due motivi del ricorso incidentale, poi, del cui esame congiunto con il primo motivo del ricorso principale si palesa l'opportunità involgendo tutti e tre gli indicati motivi questioni strettamente connesse, se non addirittura identiche (sia pure da angolature contrapposte), la P. deduce quanto segue.

Con il primo motivo (del ricorso incidentale appunto), lamenta falsa applicazione ed erronea interpretazione dell'art. 156, comma primo, c.c., su un punto decisivo della controversia, nel senso diametralmente opposto a quello denunciato da controparte, assumendo:

a) che la Corte territoriale ha diminuito il contributo di mantenimento a favore della convenuta non sulla base di una incapacità reddituale del marito onerato, ma richiedendo erroneamente, in sede di separazione, la prova della impossibilità da parte della P. di procurarsi mezzi adeguati e facendo intendere di ravvisare in quest'ultima scarso interesse al lavoro;

b) che detto giudice confonde, senza esplicitamente affermarlo, i requisiti per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione con quelli richiesti per la concessione dell'assegno di divorzio ed in base ad un simile errore ha assunto la sua decisione;

c) che erra controparte quando richiede che la P. dimostri che non può procurarsi un lavoro per ragioni di ordine obiettivo, poiché siffatta richiesta non rientra tra i requisiti indicati dall'art. 156 c.c., ma solo nell'art. 5, comma sesto, della legge sul divorzio (nel testo modificato dalla l. 74/1987), nel senso esattamente che, in quest'ultima materia, il coniuge il quale rivendichi un assegno corrispondente deve dimostrare di non potersi procurare mezzi adeguati per ragioni oggettive, laddove, nella separazione, il riconoscimento del contributo è subordinato alla sola condizione che il beneficiario non abbia adeguati redditi propri;

d) che la P. quindi ha diritto ad ottenere un contributo di mantenimento.

Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta poi la ricorrente incidentale falsa applicazione ed erronea interpretazione dell'art. 156, comma secondo, c.c., in relazione al disposto del primo comma dello stesso articolo, deducendo:

a) che la Corte territoriale, invece di valutare i redditi dell'obbligato ai fini della quantificazione del contributo di mantenimento, ha considerato la concreta possibilità della P. di cercare lavoro e, giudicando scarsa la relativa inclinazione, ha diminuito l'entità del contributo di mantenimento;

b) che ciò contrasta con l'orientamento prevalente della Suprema corte, la quale considera l'attitudine al lavoro del richiedente l'assegno nella fase di valutazione della condizione economica del medesimo richiedente, cioè in sede di valutazione dell'an, non del quantum, laddove la Corte territoriale l'ha apprezzato invece esattamente nella fase di quantificazione dell'assegno stesso;

c) che l'attitudine al lavoro non rileva come generica capacità o come mera ed astratta possibilità di occupazione, bensì come effettiva e concreta possibilità di svolgimento di una attività, specifica e retribuita, tenuto conto di ogni fattore soggettivo ed oggettivo, onde, se l'attività lavorativa svolta dalla moglie richiedente l'assegno risulta essere quella di casalinga, è a detta attività e non ai redditi eventuali e potenziali raggiungibili con un'attività lavorativa diversa che occorre avere riguardo;

d) che il L. dimentica che fu lui ad imporre alla moglie di lasciare il posto da impiegata che ricopriva prima del matrimonio e dimentica altresì che, se prima della separazione i coniugi avevano concordato, o quanto meno accettato (sia pure per facta concludentia), che uno di essi non lavorasse, l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione, dal momento che la separazione (a differenza del divorzio) instaura un regime che tende a conservare il più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore ed il tipo di vita di ciascuno dei coniugi;

e) che la Corte di merito ha deciso la diminuzione del contributo senza che il L. avesse indicato, come era suo onere, beni o proventi che evidenziassero i mezzi adeguati alla P. per vivere;

f) che il contributo di mantenimento quantificato in lire 1.500.000 dal Tribunale non doveva e non poteva, dunque, essere diminuito dalla Corte territoriale.

Tutti e tre i motivi non sono fondati.

La Corte territoriale, infatti, premesso come il giudice di primo grado avesse giustificato l'ammontare del contributo per il mantenimento della donna (determinato in lire 1.500.000 mensili indicizzate) tenendo conto che quest'ultima, «dopo il matrimonio, aveva smesso ogni attività in precedenza svolta; che a tale decisione non era rimasto estraneo il marito, le cui condizioni economico-patrimoniali erano all'epoca floride; che la P. non era titolare di alcun reddito o guadagno da lavoro, anche se riceveva qualche aiuto economico dai familiari; che le condizioni economiche del L. non apparivano essersi deteriorate, essendo contitolare di un patrimonio immobiliare ed avendo costituito e gestendo, in modo palese od occulto, società operanti nella materia del software», ha quindi considerato «la posizione economica e reddituale dell'appellante» (di cui al secondo motivo del ricorso principale), così da ritenere che questa non si fosse «deteriorata in modo significativo rispetto al periodo in cui le parti convivevano», addivenendo tuttavia alla conclusione che l'ammontare dell'assegno, disposto in prime cure, dovesse essere ridotto, sul rilievo che «la donna, in ben undici anni di separazione, non ha trovato alcuna occupazione, e ciò induce a ritenere (sebbene la sua età - è nata nel 1964 - le consentiva e le consente di inserirsi nel mondo del lavoro) che non si sia data sufficientemente da fare per trovare occupazione».

Ciò posto, si osserva come, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, le condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la mancata titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché la sussistenza di una disparità economica tra le parti (Cass. 5762/1997; 3291/2001; 3974/2002; 4800/2002).

Si è in particolare precisato che il parametro di riferimento, ai fini della valutazione di adeguatezza dei redditi del soggetto che invoca l'assegno, è dato dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, inteso come elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non avendo rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato, laddove «le circostanze» da considerare, in vista della determinazione del quantum, ai sensi del comma secondo dell'art. 156 c.c., sono soltanto quegli elementi fattuali di ordine economico, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti (Cass. 3291/2001, cit.; Cass. 3974/2002, cit.; Cass. 4800/2002, cit.).

In questa prospettiva, si è ulteriormente rilevato che il già citato art. 156 c.c. (primo e secondo comma), nello stabilire il diritto del coniuge separato senza addebito al mantenimento da parte dell'altro, subordina sì tale diritto alla condizione che chi lo pretenda «non abbia adeguati redditi propri», ma non aggiunge (come invece si legge nel sesto comma dell'art. 5 della l. 898/1970 in materia di divorzio) «o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive» (Cass. 7437/1994; Cass. 3291/2001, cit.).

Una mancata previsione del genere, nell'art. 156 c.c., appare niente affatto priva di ragion d'essere, in quanto, se prima della separazione i coniugi avevano concordato o, quanto meno, accettato (sia pure soltanto per facta concludentia) che uno di essi non lavorasse, l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione (evitando, così, tra l'altro, che il coniuge che non lavorava sia costretto di colpo a trovarsi un'occupazione), atteso che la separazione instaura un regime il quale, a differenza del divorzio, tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore ed il tipo di vita di ciascuno dei coniugi, nel senso esattamente che solo con il divorzio, capace di sciogliere a tutti gli effetti il matrimonio, la situazione muta radicalmente, tanto da far residuare tra gli ex coniugi solo un vincolo di solidarietà di tipo preminentemente assistenziale che, in quanto tale, presuppone nell'ex coniuge assistito non solo la mancanza di mezzi economici adeguati, ma anche l'oggettiva impossibilità di procurarseli mettendo altresì a frutto tutte le proprie capacità di lavoro (Cass. 7437/1994, cit., Cass. 3291/2001, cit.).

Gli enunciati principi sono stati rispettati dalla Corte territoriale, la quale ha proceduto ad apprezzare le possibilità lavorative della P. considerandole rilevanti al solo fine di «ridurre» l'ammontare dell'assegno disposto in prime cure, senza cioè omettere di valutare, quanto meno implicitamente, la sopra richiamata efficacia, in relazione alla questione controversa, degli accordi (sia pure taciti) tra i coniugi nel senso che uno di essi (nella specie, la moglie), «dopo il matrimonio, aveva smesso ogni attività in precedenza svolta», in tal modo addivenendo al corretto riconoscimento del diritto della stessa P. all'assegno di mantenimento (an debeatur) ed all'inquadramento, parimenti corretto, delle suindicate capacità lavorative della donna nel novero degli elementi di riferimento necessari esclusivamente agli effetti della stima di congruità dell'assegno medesimo (quantum debeatur).

Una simile conclusione va quindi esente:

a) dalle reciproche censure dedotte tanto con il primo motivo del ricorso principale quanto con il primo motivo del ricorso incidentale, senza cioè che possano trovare accoglimento, sul piano logico-giuridico, né l'assunto del L., là dove questo (a torto) pretende che, sulla base degli apprezzamenti di fatto, sopra riferiti, circa la capacità lavorativa riconosciuta alla P. dalla stessa Corte territoriale, detto giudice sarebbe dovuto pervenire non già semplicemente ad una riduzione dell'assegno posto a suo carico, bensì alla totale revoca di un simile emolumento, né l'assunto della P., là dove quest'ultima (a torto) pretende che il medesimo giudice abbia confuso «i requisiti per l'attribuzione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione, con quelli richiesti per la concessione dell'assegno divorzile ed in base a tale errore (abbia assunto) la sua decisione», ribadendo quindi di avere «diritto ad ottenere un contributo di mantenimento», che è quanto la Corte di merito, come si è visto, le ha invece esattamente riconosciuto;

b) dalle censure di cui al secondo motivo del ricorso incidentale, relativamente alle quali giova osservare sia, per un verso, che del tutto correttamente la medesima Corte ha preso in considerazione l'attitudine al lavoro della richiedente l'assegno (ovvero della P.) non già nella fase di valutazione della condizione economica di questa, ovvero in sede di apprezzamento dell'an debeatur (nella specie, come si è visto, espressamente riconosciuto), ma nella fase di quantificazione dell'assegno stesso, sia, per un altro verso, che, a quest'ultimo fine, il giudice del merito ha fondato una simile capacità, assunta in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, sulla base di un apprezzamento di fatto di per sé non specificatamente censurato, sia, da ultimo, per un altro verso ancora, che la mancanza di adeguati redditi propri, quale condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento, è stata (lo si ripete) espressamente riconosciuta dalla Corte territoriale in capo alla P., onde, in questo senso, appare palese come non facesse carico al L. l'onere di indicare (o di provare) alcunché.

Per quanto riguarda, infine, con riferimento sempre al primo motivo del ricorso principale, la pretesa «congruità del contributo patrimoniale che il convivente more uxorio della signora P. si è impegnato, ormai da molti anni, ad assicurare all'odierna resistente (principale), tant'è che i due, basandosi solo sul lavoro di lui, non hanno esitato a regalarsi la gioia di un figlio», nonché i consistenti ed incessanti aiuti economici, provenienti dalla famiglia d'origine, che i genitori della medesima P. hanno garantito alla figlia, basterà osservare come il ricorrente principale, a fronte di un apprezzamento di fatto della Corte territoriale (per quel che concerne la circostanza secondo cui la predetta riceveva «qualche» aiuto economico dai familiari) per sua natura insuscettibile di venire censurato in sede di legittimità se non sotto le specie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. ed alla stessa mancata considerazione, da parte di detta Corte, dell'ulteriore profilo relativo al contributo patrimoniale del convivente della P. (senza che, al riguardo, sia stato minimamente dedotto il vizio di omessa motivazione), non abbia, comunque, fatto riferimento, così contravvenendo al principio di autosufficienza del ricorso, ad alcuna specifica ed analitica situazione tale da risultare decisiva al fine di contrastare quella assunta dal giudice di merito a fondamento della decisione, nonché, ancor più, alle relative risultanze probatorie, desumibili dagli atti di causa, delle quali, ove mai, il medesimo giudice non avesse tenuto conto.

Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta poi il ricorrente principale violazione e falsa applicazione degli artt. 156, secondo comma, 2727, 2729, primo comma, c.c., in riferimento ad un punto decisivo della controversia, assumendo:

a) che la censura riguarda l'insufficienza e la contraddittorietà dell'impugnata sentenza relativamente alla valutazione delle attuali sostanze e capacità reddituali del L.;

b) che l'incertezza del giudice di appello si coglie là dove il patrimonio di quest'ultimo viene definito «ingente», senza considerare che tale patrimonio rende solo nove milioni all'anno e che, su di esso, gravano oltre settecentoquattordici milioni cui assommano le ipoteche giudiziali iscritte contro esso ricorrente dalle banche e dalla P.;

c) che la Corte territoriale, muovendo dalle disastrose dichiarazioni dei redditi del L. e dalle gravi perdite riportate dalla varie esperienze imprenditoriali (fatto noto), ne ha presunto che il L. mentisse (fatto ignoto), che l'attività nel campo dei software avrebbe dovuto garantirgli normalmente ingenti guadagni (fatto ignoto), che egli infine ha continuato a svolgere proficuamente la sua lucrosa attività mascherandola con perdite fittizie allo scopo di non versare l'assegno di mantenimento al coniuge (fatto ignoto);

d) che, in tal modo, da un unico fatto noto è stata ricavata una molteplicità di fatti ignoti, nulla peraltro dicendosi sul giudizio di precisione, gravità e concordanza che deve assistere l'ingresso della presunzione semplice;

e) che i fallimenti imprenditoriali del L. siano l'unica conseguenza logicamente possibile di un pericoloso disegno, preordinato a mistificare ogni carta per non pagare l'assegno di mantenimento alla P., è una deduzione che si commenta da sola e che, per quanto più interessa, non esclude ragionevoli dubbi ma piuttosto li legittima.

Il motivo non è fondato.

La Corte territoriale, per giungere alla conclusione «che la posizione economica e reddituale dell'appellante non si sia deteriorata in modo significativo rispetto al periodo in cui le parti convivevano» ha argomentato vuoi dalla «titolarità di un ingente patrimonio», vuoi dalla «partecipazione - formalmente con incarichi differenziati - a diverse società di cui ha fatto e continua a far parte», vuoi dalla «particolare attività svolta (ramo dei software), che normalmente rende ingenti guadagni», vuoi dal «mutare delle società di cui egli volta a volta ha fatto parte negli ultimi tempi, con incarichi per lo più privi di remunerazione», ricavandone che «tutti questi elementi... inducono a concludere che il L. abbia proficuamente continuato a svolgere la sua lucrosa attività, mascherandola con perdite fittizie allo scopo di non versare l'assegno di mantenimento al coniuge», così come «conferma la circostanza che, ove la sua versione dei fatti fosse reale e non in tutto o in parte fittizia, egli non avrebbe la possibilità di mantenere adeguatamente l'attuale compagna, da cui aspetta (o ha già avuto) un figlio».

Tanto premesso, vale quindi osservare:

1) che le deduzioni del ricorrente principale (illustrate alla lettera «b» di cui sopra) relative al profili che contrasterebbero con l'assunto della Corte territoriale, là dove quest'ultima ha definito «ingente» il suo patrimonio, difettano del tutto di specificità, atteso che il L., a fronte di un apprezzamento di fatto del genere di quello sopra riportato ed in violazione del principio stesso di autosufficienza del ricorso, non ha minimamente riportato, in via analitica, le risultanze istruttorie dalle quali sia dato di ricavare le circostanze prospettate, così da permettere a questa Corte di riconoscere semmai la sussistenza del vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sotto la specie appunto della mancata considerazione di tali risultanze da parte del giudice di merito, non senza, poi, aggiungere che, comunque, il richiamo alla «titolarità di un ingente patrimonio» costituisce soltanto «uno» degli elementi ai quali detto giudice si è riferito per formare il proprio convincimento e fondare la decisione impugnata, onde tale elemento, in questo senso, non si palesa neppure decisivo;

2) che, in realtà, la Corte territoriale ha fatto ricorso non già ad una sola circostanza «nota», bensì ad una molteplicità di simili circostanze (rispettivamente costituite dalla «partecipazione - formalmente con incarichi differenziati - a diverse società di cui ha fatto e continua a far parte»; dalla «particolare attività svolta»; dal «mutare delle società di cui egli volta a volta ha fatto parte negli ultimi tempi, con incarichi per lo più privi di remunerazione»; dalla circostanza, infine, a conferma, relativa al mantenimento dell'«attuale compagna, da cui aspetta - o ha già avuto - un figlio»), così che, in definitiva, si palesa essere semmai «unica» la circostanza «ignota» desunta, per ragionevole presunzione, dalla stessa molteplicità di quelle «note», ovvero «che il L. abbia proficuamente continuato a svolgere la sua lucrosa attività, mascherandola con perdite fittizie allo scopo di non versare l'assegno di mantenimento al coniuge», laddove, del resto, anche il fatto di avere affermato che il ramo dei software «normalmente rende ingenti guadagni» si inquadra in altra, non irragionevole presunzione, tanto più in riferimento alla conclusione («normalmente») puramente di massima, ovvero secondo l'id quod plerumque accidit, che il giudice di merito ha inteso trarre.

Pertanto, entrambi i ricorsi debbono essere rigettati.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.