Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 12 ottobre 2004, n. 6556
FATTO
Con la sentenza in epigrafe è stato accolto il ricorso proposto dalla dr. Filomena Z., nella qualità di partecipante al concorso per un posto di psicologo collaboratore bandito dalla ASL n. 10 di Palmi, per l'annullamento della detta procedura concorsuale, nella quale era risultata vincitrice la dr. Aurelia V.
Il TAR ha ritenuto che fosse stata violata la regola della segretezza delle prove, poiché, comportando la prova pratica la redazione di un elaborato scritto, non avrebbe dovuto richiedersi la sottoscrizione del candidato.
La dr. V. ha proposto appello contro la decisione sostenendone l'erroneità e chiedendone la riforma.
Le parti intimate non si sono costituite in giudizio.
Con ordinanza e aprile 2001 n. 2351 la Sezione ha sospeso l'efficacia della decisione.
Alla pubblica udienza del 22 giugno 2004 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
L'appello è fondato.
Il TAR ha ritenuto censurabile la modalità di svolgimento della prova pratica, nella parte in cui, come risulta dal verbale n. 4 del 29 agosto 1994, essa doveva consistere nella effettuazione di un test diagnostico su di un tema presentato dalla commissione e breve relazione scritta "firmata dai candidati".
Secondo i primi giudici, poiché nella specie la prova consisteva nella redazione di un elaborato, avrebbe dovuto osservarsi il principio della segretezza delle prove scritte, che è destinato a presidiare l'imparzialità del giudizio.
Osserva tuttavia il Collegio che nella specie l'elaborato scritto non era soggetto alle regole tipiche della prova scritta.
Come osservato dai primi giudici, la segretezza della prova scritta si giustifica con la necessità che la correzione dell'elaborato avvenga ignorando la paternità del compito, quale garanzia di imparzialità del giudizio.
Nel caso in esame, invece, l'elaborato non è stato valutato in quanto tale, ma ha rappresentato la base della discussione orale seguita nello stesso contesto temporale sull'argomento svolto per iscritto. Ne consegue che nessuna utilità pratica avrebbe rivestito l'anonimato dello scritto, poiché l'autore sarebbe divenuto necessariamente palese pochi minuti dopo la consegna, in sede di colloquio e comunque prima della valutazione dello stesso.
Circa il preteso vizio della procedura, in relazione allo svolgimento di un colloquio, che non sarebbe stato prescritto in precedenza, può osservarsi che la modalità seguita dalla commissione è conforme alla previsione normativa. Il d.m. 30 gennaio 1982 che detta la normativa concorsuale per il personale delle UUSSLL, all'art. 67, a proposito della prova pratica nel concorso per psicologo coadiutore, prevede espressamente la discussione sul caso proposto con riguardo all'esame di un soggetto, ma corrisponde ad esigenze di ordine logico, insite nella natura della prova pratica di un concorso per psicologi, che la discussione debba svolgersi anche nel caso in cui si sottopongano ai candidati, come nella specie, i risultati di test diagnostici.
In conclusione l'appello va accolto.
Le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'appello in epigrafe, e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso di primo grado;
dispone la compensazione delle spese;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.