Corte dei conti
Sezione I giurisdizionale centrale
Sentenza 5 gennaio 2005, n. 1

FATTO

Avverso la sentenza n. 1725/2002 depositata il 6 giugno 2002, resa dalla Sezione Giurisdizionale, per la Regione Lazio è stato proposto appello da Giuseppe Parrella, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Correale, Oscar Mammì, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino e Giampaolo Ruggiero, dal Procuratore regionale, nei confronti di Oscar Mammì, costituitosi come sopra rappresentato, Giuseppe Parrella, costituitosi come sopra rappresentato e Davide Giacalone, costituitosi con la rappresentanza e difesa dall'avvocato Franco Gaetano Scoca, e dal Procuratore Generale, nei confronti di Oscar Mammì, Giuseppe Parrella, Davide Giacalone, tutti costituitisi come sopra rappresentati, Maurizio Di Sarra, costituitosi con la rappresentanza e difesa degli avvocati Michele Sterbini e Filippo Lattanzi, ed Enrico Veschi, costituitosi con la rappresentanza e difesa degli avvocati Claudio Pittelli e Salvatore Mileto.

Questi i fatti di causa.

Con atto di citazione del 29.9.1994, la Procura Regionale conveniva in giudizio i sigg. Giuseppe Parrella e Davide Giacalone per sentirli condannare al pagamento della somma complessiva di Lire 36.560.740.000, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

Tale importo veniva riferito a due voci di danno: la prima, per Lire 26.535.740.000, relativa ad una fornitura all'Amministrazione PP.TT. di n. 3356 telescriventi rimaste inutilizzate (nell'ambito di un acquisto complessivo di n. 5000 telescriventi avvenuto nel gennaio 1991 per un importo totale di Lire 39.534.775.000) e la seconda, per Lire 10.025.000.000, relativa alla riscossione di dazioni di denaro senza titolo da parte della Società fornitrice in correlazione con la fornitura delle telescriventi.

La Sezione territoriale, con ordinanza n. 55 del 22.2.1995, disponeva l'acquisizione di documentazione e l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio di Oscar Mammì, Ministro delle poste e telecomunicazioni all'epoca dei fatti.

La Procura Regionale, in ottemperanza all'ordinanza predetta, con atto aggiunto del 17.7.1995. citava in giudizio il Ministro Mammì.

Successivamente la medesima Sezione, con sentenza non definitiva n. 1307 dei 19.10.2000 e con ordinanza n. 295 di pari data, cui la Procura Regionale ottemperava con atto di citazione aggiuntivo del 2 gennaio 2000, disponeva ancora la chiamata in giudizio di altri soggetti, tra cui Maurizio Di Sarra e Enrico Veschi per avere sottoscritto le relazioni del 4.12.1990 del Consiglio Superiore Tecnico delle Poste e delle Telecomunicazioni e del 14.12.1990 per il Consiglio di amministrazione dello stesso Ministero.

Interveniva nel giudizio, con atto notificato in data 13 settembre 1997, l'Ente Poste Italiane, avvalendosi del patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Nell'atto di intervento, l'Avvocatura Generale, rappresentato l'interesse dell'Ente Poste Italiane (successore ope legis dell'Amministrazione Autonoma delle Poste e delle Telecomunicazioni) al ristoro dei danni subiti a seguito del comportamenti dei convenuti, ha dato adesione alla domanda del Procuratore Regionale.

La Sezione territoriale, con sentenza n. 1725 del 6 giugno 2000:

dichiarava estinto il giudizio nei confronti di un convenuto nel frattempo deceduto;

dichiarava estinta l'azione per intervenuta prescrizione nei confronti di altri convenuti;

assolveva altri convenuti ancora dalla domanda attrice;

condannava i soli Parrella e Mammì, in relazione solo alla prima voce di danno (ritenendo non provato il danno riferito all'altra voce), al pagamento in favore dell'Erario in parti uguali ed in solido tra loro della somma di Lire 4.657.560.000 (Euro 2.405.429,00), comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali, da computarsi sulla predetta somma dalla pubblicazione al soddisfo e spese.

Giova qui rimarcare che il Collegio di prime cure, a fronte dell'ipotesi di cui alla prima voce di danno disegnata dalla Procura regionale e concretatasi nella richiesta di un risarcimento di complessive lire 26.535.740.000 (costo unitario di Lire 7.906.955 per ciascuna delle 3356 telescriventi risultate in surplus rispetto alle esigenze delle Poste), si è limitato a tenere conto dell'immobilizzo finanziario delle somme impegnate per la transazione ed ha calcolato il danno attualizzando la somma capitale al saggio legale di interesse per gli anni (1991-1994) di effettivo inutilizzo.

Avverso la sentenza della Sezione territoriale, hanno proposto appello, innanzitutto, sia il Procuratore regionale che il Procuratore Generale.

Il Procuratore regionale ha impugnato, nei confronti di Oscar Mammì, Giuseppe Parrella e Davide Giacalone, il capo di sentenza assolutorio rispetto alla richiesta di risarcimento, sostenendo che il danno da tangente è provato nell'an ed è stato esattamente quantificato in una misura pari all'importo delle dazioni illecite, importo che dovrebbe essere comunque restituito all'erario in quanto rappresenta un provento legato alla dinamica del sinallagma contrattuale e, semmai, di spettanza dell'ente nel cui interesse l'acquisto è stato effettuato.

A sua volta, il Procuratore Generale ha impugnato, nei confronti di Oscar Mammì, Giuseppe Parrella, Davide Giacalone, Maurizio Di Sarra ed Enrico Veschi, il capo di sentenza per cui vi è stata sì condanna ma in misura ridotta, svolgendo i seguenti motivi:

parziale ed erronea valutazione delle responsabilità conseguenti l'operazione di acquisto delle telescriventi per quanto concerne: le reali necessità dell'ente, l'idoneità dei macchinari, la congruità del prezzo e la perdita delle garanzie negoziali:

parziale valutazione delle risultanze istruttorie;

erronea assoluzione dei convenuti Di Sarra e Veschi che, nelle loro rispettive qualità di Direttore Centrale e Direttore Generale, avrebbero costruito, insieme al Parrella, le condizioni per giustificare, sotto il profilo tecnico e sotto quello della opportunità e della convenienza amministrativa, la necessità di addivenire all'acquisto delle telescriventi;

erronea quantificazione del danno, sia sotto il profilo del mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria sia sotto il profilo dell'effettuato stralcio, dal numero delle telescriventi posto a base della quantificazione, di un quantitativo, pari a mille unità, per la costituzione di scorte.

Il Procuratore Generale ha altresì impugnato il capo della sentenza che ha assolto i convenuti per mancata prova del danno da tangente rimandando alle argomentazioni svolte nell'appello già presentato dal Procuratore Regionale.

Sono intervenute in giudizio, come già in prime cure, le Poste Italiane S.p.a., succedute all'Ente Poste, rappresentate e difese dall'avvocato Stefano D'Ercole che, nell'atto di intervento, anch'esso illustrato con successiva memoria, ha aderito agli appelli e alle richieste della parte pubblica.

Avverso la sentenza della Sezione territoriale, hanno interposto appello, illustrato anche con successive memorie, Giuseppe Parrella e, in via incidentale, Oscar Mammì.

Giuseppe Parrella, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Correale, ha dedotto:

1 - Violazione dell'art. 112 c.p.c. (mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato): la domanda avrebbe riguardato apparecchiature mai utilizzate, mentre la pronuncia avrebbe a contenuto acquisti per attrezzature non necessari al fabbisogno;

2 - Erroneità del presupposto per le medesime ragioni esposte nel precedente motivo di gravame;

3 - Violazione dell'art. 1, c.l, L.20/1994 , come modificato dall'art. 3, lett. a, L. 639/1996, in quanto il giudice di prime cure avrebbe sindacato il merito delle scelte discrezionali dell'Amministrazione;

4 - Violazione dell'art. 1, c. 1/bis, L. 20/1994, come modificato dall'art. 3, lett. A, della L. 639/1996, in quanto il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto dei vantaggi conseguiti dalla Amministrazione;

5 - Violazione di legge, violazione dei principi generali, in quanto il giudice di prime cure avrebbe affermato la responsabilità dell'appellante sulla base di un danno del tutto inesistente;

6 - Violazione dell'art. 112 c.p.c. sotto altro profilo e difetto assoluto di motivazione, in quanto il giudice di prime cure non avrebbe tenuto nella debita considerazione le giustificazioni addotte dall'appellante circa il mancato non utilizzo delle telescriventi per tre anni dall'acquisto.

Oscar Mammì, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino e Giampaolo Ruggiero, ha dedotto:

1 - Violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto la Procura regionale, non avrebbe contestato alcun addebito all'appellante, essendo stato questi chiamato in giudizio iussu judicis.

Inoltre la condanna si riferirebbe ad una ragione di danno differente da quella contestata dalla Procura (stesse argomentazioni esposte dalla difesa Parrella);

2 - il giudice di primo grado avrebbe esaminato e censurato scelte di merito discrezionali insindacabili dell'Amministrazione;

3 - violazione di legge per non essere stati considerati i vantaggi conseguiti dall'Amministrazione;

4 - illogicità e contraddittorietà della pronuncia per i profili riguardanti la valutazione della obsolescenza dei macchinari e la piena conoscenza degli esatti termini dell'operazione da parte del Ministro;

5 - il profilo di danno connesso all'immobilizzo finanziario derivante dalla mancata utilizzazione delle telescriventi acquistate, sarebbe comunque estraneo all'appellante sia perché questi è stato Ministro solo fino all'aprile 1991 sia perché l'organo di vertice dell'azienda non aveva competenza per i profili strettamente gestionali, quali quello dell'uso delle attrezzature;

6 - illogicità ed inesattezza dei criteri adottati per la quantificazione del danno;

7 - irrilevanza delle dichiarazioni del Giacalone di chiamata di correità;

8 - inopponibilità, nei confronti dell'organo politico, della mancanza di conoscenza degli aspetti tecnici dell'acquisto non rilevati da alcuno in sede di Consiglio di Amministrazione;

9 - rilevanza dell'assoluzione del Tribunale dei Ministri;

10 - inesistenza di perizie in sede penale utilizzabili per provare responsabilità del Mammì.

Agli appelli del Procuratore regionale e del Procuratore Generale hanno resistito Giuseppe Parrella e Oscar Mammì sviluppando negli atti di costituzione e in successive memorie le difese di prime cure ed entrambi, comunque, sollevando, in via preliminare, eccezione di inammissibilità dell'appello del Procuratore Generale intervenuto allorquando, si era già consumato, con l'appello del Procuratore regionale, il potere di impugnazione.

All'appello del Procuratore Regionale e del Procuratore Generale ha resistito anche Davide Giacalone, mentre Maurizio Di Sarra ed Enrico Veschi hanno resistito all'appello del Procuratore Generale.

Davide Giacalone, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Gaetano Scoca, si è costituito in giudizio riportando passi della sentenza assolutoria che evidenziano la mancanza di elementi di condanna e ha osservato che l'appello del Procuratore Regionale lo nomina solo una volta senza arrecare decisive argomentazioni mentre, al contrario, non esiste alcuna prova dell'impossessamento di somme da parte del Giacalone e non sarebbe quindi sufficientemente chiarito il nesso di causalità con il danno che si assume arrecato all'erario dal comportamento né, comunque, sarebbero esplicitati i motivi di appello da parte della Procura.

L'ing. Maurizio Di Sarra, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Sterbini e Filippo Lattanzi, ha resistito all'appello del Procuratore Generale sostenendo che la Procura Generale non può dolersi che sia stata accolta la richiesta di assoluzione avanzata in primo grado dalla Procura stessa e che, comunque, la parte avuta dal Di Sarra nell'adozione dei provvedimenti è limitata non avendo egli votato, essendosi limitato a relazionare recependo le richieste di telescriventi provenienti dai vari Circostel ed evidenziando un progetto del Ministero della Pubblica Istruzione e ciò sarebbe avallato dal non luogo a procedere sulle varie imputazioni "perché il fatto non sussiste" di cui ha dato atto il giudice penale. Non sussisterebbe neanche la colpa grave del Di Sarra né il danno (essendo scorte le macchine inutilizzate fino al 1993) né sussisterebbe il nesso di causalità. Sostiene ancora la parte l'inammissibilità dell'appello del Procuratore Generale in quanto le contestazioni mosse non risulterebbero nell'atto di citazione né nell'atto aggiunto e contesta i vari punti del predetto appello osservando che la voce relativa alle dazioni di denaro non lo riguarderebbe. Parte resistente ritiene inoltre inammissibile, in quanto non notificatogli, l'atto di intervento dell'Ente Poste di cui contesta comunque il merito e, in subordine, chiede la valutazione dei vantaggi goduti dall'Amministrazione e l'uso del potere riduttivo.

Il dott. Enrico Veschi si è costituito in giudizio con il patrocinio degli avvocati Claudio Pittelli e Salvatore Mileto e, premesso che l'appello riguarda soltanto l'attività da lui svolta quale redattore della relazione, e che nei suoi confronti è stata emessa sentenza penale di assoluzione dai reati ascritti "perché il fatto non sussiste", ha sostenuto che il visto apposto in calce alla relazione di cui si discute da parte del Direttore Generale non aveva valenza di merito, ma era solo posto - per materie o importi non di competenza - al fine dell'inoltro agli organi collegiali; pertanto il visto del Veschi non riveste nessuna rilevanza causale nelle decisioni degli organi collegiali in cui fu il Parrella a relazionare e a perorare la causa. Mancherebbe qualsiasi colpa e sussisterebbe, comunque, la necessità della spesa per le telescriventi che dovevano essere acquisite da quella ditta fornitrice per compatibilità con le altre esistenti.

Agli appelli di Giuseppe Parrella e Oscar Mammì ha resistito, a sua volta, il Procuratore Generale depositando atto conclusionale nel quale controdeduce alle eccezioni e alle difese di parti avverse e rinnova le richieste di cui agli atti di appello proprio e del Procuratore regionale.

Alla pubblica udienza le parti hanno illustrato i rispettivi scritti confermando le contrapposte conclusioni.

In particolare, il Procuratore Generale ha insistito sul fatto che l'attestazione di utilizzo delle telescriventi - su cui si basa la sentenza di primo grado - proviene dal Di Sarra che era parte in causa e che la somma percepita per le tangenti in gran parte non è stata restituita.

L'avvocato Mario Sanino ha ribadito che il Ministro Oscar Mammì non ha partecipato ad alcun atto formale del procedimento, ha solo firmato il contratto ed ha rilevato che le dichiarazioni di Giacalone in sede penale, che coinvolgono il Mammì nella presente vicenda, non sono attendibili essendo fatte da persona che voleva diminuire le proprie responsabilità. Il Mammì, sull'utilità del contratto sarebbe stato rassicurato dal Direttore del C.S.T. e, comunque, non può addebitarglisi l'inutilizzo di macchinari che, al contrario, sono stati usati.

L'avvocato Giulio Correale, per Parrella, ha insistito sulla inammissibilità della produzione di un successivo appello da parte del Procuratore Generale in presenza di quello già prodotto dal Procuratore Regionale per la impossibilità di introdurre motivi aggiunti secondo quanto affermato anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. Ha poi osservato che, oltre alla dichiarazione dell'Amministrazione relativa all'utilizzo dei telex, non può pretendersi altro quale prova. Ha rimandato, in ordine ai vantaggi conseguiti dall'Amministrazione, agli scritti, ha escluso che la tangente provochi danno all'immagine ed ha negato la sussistenza di giurisdizione del giudice contabile in materia di azione restitutoria.

L'avvocato Filippo Lattanzi ha rilevato che il Di Sarra è in giudizio per la stesura della relazione, ma non si è spesa una parola sulla domanda in primo grado cosicché solo in appello si conoscono le contestazioni.

L'avvocato Salvatore Mileto, per Veschi, ha condiviso la tesi dell'avvocato Lattanzi per l'inammissibilità della domanda presentata per la prima volta in appello ed ha ricordato che l'appello non tiene conto dell'assoluzione avvenuta in primo grado e passata in giudicato per quel che attiene alla votazione del provvedimento adottato dal Consiglio di Amministrazione insistendo comunque sul fatto che il visto apposto dal Veschi aveva la mera valenza di smistare una pratica.

L'avvocato Aristide Police, su delega dell'avvocato Franco Gaetano Scoca, ha evidenziato i pareri negativi dati dal Giacalone sull'acquisto delle telescriventi.

L'avvocato Massimo Garutti, su delega dell'avvocato Stefano D'Ercole, per le Poste s.p.a., ha ricordato la posizione delle Poste stesse, subentrate all'Ente, negando rilevanza, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento, alla mancata notifica essendo sufficiente la costituzione in udienza. Ha citato giurisprudenza opposta a quella citata dall'avvocato Correale che consente la proponibilità dell'appello del Procuratore Generale anche dopo la proposizione dell'appello da parte del Procuratore Regionale. Nel merito ha rappresentato che vi è contraddizione nella sentenza tra la parte motiva, che afferma l'esistenza del danno da inutilizzo e, quindi, conferma l'intero danno richiesto dal Procuratore Regionale, e la parte dispositiva che condanna per l'immobilizzo finanziario. Ha illustrato poi i motivi che dimostrerebbero sia l'obsolescenza dei macchinari, sia la carenza di una seria motivazione all'acquisto sia la incongruità del prezzo.

Ha citato, innanzitutto, le dichiarazioni del Giacalone al Pubblico Ministero Ielo in data 20.5.1993 da cui risulta la macroscopica evidenza della notoria obsolescenza delle macchine ed il declino del sistema telex; nemmeno era necessario l'acquisto dei telex per il Ministero della Pubblica Istruzione atteso che il contratto è del gennaio 1991 ed i contatti con il predetto Dicastero sono successivi; la incongruità della spesa sarebbe dimostrata dalla relazione dell'Ispettore Russo che evidenzia prezzi più alti rispetto a quelli applicati al Provveditorato Generale dello Stato, dalla relazione di Cardia e dalla dichiarazione di De Benedetti (consigliere) in Consiglio di Amministrazione di aver acquistato a prezzo inferiore; inoltre lo steso direttore responsabile della Ditta fornitrice, osserva, in data 17.5.1993, che fino al 1986 i prezzi furono in ascesa, poi vi fu una stasi e poi il declino. Ciò dimostra che la tangente si è riversata sul prezzo.

In ordine ai singoli soggetti in giudizio ha osservato quanto segue:

- Parrella era l'anima del contratto e il suo ruolo risulta scolpito dalle pagine 47-49 della sentenza di primo grado;

- Mammì ha partecipato al Consiglio di Amministrazione del 20.12.1990, ha stipulato il contratto e firmato il decreto approvativo ed è coinvolto dalle dichiarazioni di Giacalone che è credibile perché esse non eludono il fatto che anche Giacalone abbia avuto un ruolo nell'affare;

- Giacalone è coinvolto anche dal Parrella;

- Di Sarra ha predisposto la relazione ed ha proposto una scorta di 5000 telex quando il 5% di 61.000 - che è la dotazione totale del relativo parco - è di circa 3000 macchine; inoltre ha attestato l'utilizzo delle telescriventi, ma con telex del 1992 n. 26447 ha intimato la rottamazione agli uffici per poter fare le sostituzioni. La dichiarazione di utilizzo è quindi funzionale anche alle indagini penali; conclusivamente il Di Sarra nel 1990 suggerisce l'acquisto, nel 1992 ordina la rottamazione, ma nel 1993 i telex sono ancora imballati;

- Veschi ha vistato le relazioni per l'acquisto di beni di cui, come già illustrato, era noto il trend negativo dei prezzi e dell'utilizzabilità.

Il difensore delle Poste s.p.a. ha insistito, quindi, per l'accoglimento dell'appello del Procuratore Generale.

In replica l'avvocato Correale ha insistito sul rispetto delle procedure per la stipula del contratto ed ha attribuito alla lentezza della sostituzione la giacenza delle telescriventi; l'avvocato Mileto ha ricordato che, per il Veschi, è passata in giudicato la sentenza assolutoria della Sezione Lazio relativa alla votazione nell'organo collegiale; il Procuratore Generale ha ribadito l'incongruenza della motivazione della sentenza di primo grado che si fonda solo sulla dichiarazione del Di Sarra ed ha sostenuto che la restituzione degli importi delle tangenti attiene al risarcimento del danno trattandosi di somme di pertinenza dell'Amministrazione ed ha escluso l'applicabilità, nel presente giudizio, della giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di appello.

DIRITTO

Gli appelli devono riunirsi in rito ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

In primis si osserva che è stata sollevata questione di inammissibilità dell'atto di intervento delle Poste italiane S.p.a., depositato il 4.11.2002, in mancanza della notifica dell'atto stesso alle parti.

Si osserva, al riguardo, che, in base all'art. 47 del r.d. n. 1038 del 1933, chiunque può intervenire in causa con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della Sezione. L'esistenza della citata norma procedurale sembrerebbe precludere il ricorso sussidiario alle norme del cod. proc. civ., ex art. 26 del regolamento medesimo (Sez. Giur. Reg. Sic., sent. n. 10 del 16-01-1996).

Peraltro, nel caso, ricorre la diversa ipotesi, prevista dalla giurisprudenza, secondo cui, allorché tutte le parti risultino costituite in giudizio e rappresentate con la presenza in udienza dei rispettivi patroni, il deposito dell'atto di intervento di terzi avvenuto in udienza è equipollente alla notifica alle parti stesse (Sez. I, sent. n. 123 del 28-07-1987).

Tale ultima tesi trova conforto nell'art. 267 c.p.c. che tanto prevede e che ha ingresso nel giudizio contabile poiché detta norma non è derogatoria di quanto previsto dall'art. 47 del citato r.d. n. 1038 del 1933, ma introduce una equipollenza tra la notifica e la costituzione in udienza del terzo, in presenza delle altre parti, applicabile, in forza del rinvio dinamico di cui all'art. 26 del citato regolamento, anche ai giudizi dinnanzi a questo giudice.

In ordine alla eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dal Procuratore Generale successivamente a quello proposto dal Procuratore Regionale, che avrebbe già consumato ogni possibilità di impugnativa della parte pubblica, si osserva quanto segue.

Ricorda il Procuratore Generale nelle proprie conclusioni che le SS.UU. della Corte di Cassazione, interpretando la norma di cui all'art. 2 d.l. 15 novembre 1993 n. 453, come modificato dalla legge di conversione 14 gennaio 1994 n. 19, hanno affermato che l'ufficio della Procura Generale presso la Corte dei Conti e quello della Procura Regionale presso le sezioni giurisdizionali regionali della Corte, ancorché collegati, sono processualmente autonomi (Sez. U., sent. n. 19 del 29-01-2000).

Da tanto deriva che tale autonomia può estrinsecarsi anche in sede di appello.

D'altro canto la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato che sono tra loro autonomi i poteri di impugnazione attribuiti al Procuratore Regionale e al Procuratore Generale dall'art. 1, comma 5-bis, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e successive disposizioni, di tal che l'appello principale proposto da uno dei richiamati uffici del P.M. contabile non consuma né comunque preclude il successivo appello incidentale eventualmente proposto dall'altro. (Sez. App. III, sent. n. 63 del 27-02-2002, Sez. I Appello n. 414/2002).

In particolare, poi, la sentenza n. 39/1997 della Sez. III centrale di appello di questa Corte ha ampiamente illustrato le ragioni dell'ammissibilità dell'appello congiunto del Procuratore Regionale e del Procuratore Generale. Essendo infatti quest'ultimo legittimato a partecipare all'udienza, non può ritenersi che gli sia inibito di proporre anche le sue ragioni dopo che, per effetto della riforma, gli uffici di Procura sono stati articolati in Procure Regionali e nella sovraordinata Procura Generale, unica legittimata ad processum per il giudizio di appello. Né ciò contrasta con la sentenza delle SS.RR. n.3/99/QM secondo la quale i termini per la proposizione dell'appello debbono essere osservati a pena d'inammissibilità del ricorso sia dalla parte privata che dal Procuratore Generale o dal Procuratore Regionale dovendosi ritenere, per questi ultimi, abrogato l'art. 103, 2° comma, del ricordato R. D. 1933 n. 1038 (SS. RR. 3 febbraio 1995 n. 13/QM) in quanto, nel caso, non sussiste inosservanza di termini.

Siffatta interpretazione trova poi conferma nel parallelo che può operarsi tra il Pubblico Ministero presso questa Corte e il Pubblico Ministero penale avuto riguardo anche al disposto di cui all'art. 570 c.p.p. 1° e 2° comma.

Destituita da fondamento è poi l'eccezione della mancata notifica dell'appello del Procuratore Generale al Procuratore Regionale in quanto la proposizione dell'appello da parte del Procuratore Regionale consuma ogni possibilità di quest'ultimo ufficio di far ulteriormente valere le sue ragioni in appello ove è, comunque, come detto,legittimato ad processum soltanto il Procuratore Generale - che tra l'altro è costituito in giudizio - con la conseguenza che nessun senso avrebbe un onere di notifica nei suoi confronti.

Deve quindi esaminarsi il dedotto difetto della chiamata in giudizio per ordine del giudice dei sig.ri Mammì, Veschi e Di Sarra.

Le posizioni sono distinte.

L'on. Mammì, infatti, è stato chiamato in giudizio dal Procuratore Regionale, iussu iudicis, e, in mancanza di specifici addebiti da parte del Pubblico Ministero, sulla base dell'ordinanza n. 55/95 della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio in cui testualmente si ordina "che il Procuratore Regionale estenda la domanda di cui all'atto di citazione del 29.9.1994 al Ministro pp.tt. all'epoca Oscar Mammì", risulta che la domanda è la medesima originariamente proposta nei confronti dei sig.ri Parrella e Giacalone, e che sussiste identità del petitum e della causa petendi rispetto all'originario libello.

Pertanto, vertendosi in materia di mera estensione di una domanda già formulata, la chiamata del Mammì, contenendo precise contestazioni (le medesime dell'atto introduttivo del giudizio), è da ritenersi ammissibile, nelle forme in cui è stata effettuata, secondo le motivazioni di cui anche alla sentenza di primo grado che il Collegio condivide.

Infatti la chiamata in causa "iussu iudicis" di quei soggetti che, pur se non convenuti dal Pubblico Ministero, siano nondimeno interessati nello specifico giudizio, prevista dall'art. 47 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, costituisce, per un verso, espressione del libero apprezzamento del giudice contabile e, per altro verso, non confligge con i principi del cosiddetto "giusto processo", come riaffermati e riformulati con la novellazione dell'art. 111 Cost. stante che si tratta di un potere sostanzialmente coincidente con quello attribuito al giudice civile dall'art. 107 c.p.c.. (Sez. App. II, sent. n. 167 del 06-05-2003, Sez. App. II, sent. n. 64 del 03-03-2003, Sez. App. III, sent. n. 244 del 03-06-2003).

Ove, quindi, il giudice di primo grado abbia valutato l'esigenza dell'intervento in causa di uno o più soggetti, anche sotto il profilo della mera opportunità, viene a configurarsi una situazione di litisconsorzio necessario processuale che può discendere anche e semplicemente dall'esistenza di un rapporto plurilaterale unico per sua stessa natura (sia per l'inscindibilità delle cause o per la loro interdipendenza) che esige, quindi, ai fini dell'emissione di una valida pronuncia, la presenza in giudizio di tutti gli interessati evocati ed evocandi (Cass. Sez. I 24 giugno 1998 n.6251; Sez. Lav. sent. n. 2527 del 06-03-1998; Sez. III 29 agosto 1995, n.9107; 21 dicembre 1998, n.12764; C. Conti Sez. II Centrale d'appello n.198/98 cit.).

Diversa è la posizione degli altri due chiamati.

Veschi e Di Sarra, infatti, sono stati convenuti in giudizio tra "tutti coloro che si erano inseriti nel procedimento di formazione della volontà formale dell'Amministrazione per l'acquisto delle telescriventi" e, in particolare, perché essi "avevano sottoscritto le relazioni del 4.12.1990 per il Consiglio Superiore tecnico delle Poste e delle Telecomunicazioni e del 14.12.1990 per il Consiglio di Amministrazione del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni", e "avevano espresso pareri favorevoli nella loro qualità di componenti degli organi consultivi", e "si erano pronunciati favorevolmente per l'acquisto delle telescriventi (Consiglio Superiore tecnico con il parere del 14.12.1990 e Consiglio di Amministrazione con 11 parere successivo del 20.12.1990); quindi, sussiste per loro una diversa causa petendi, ma la domanda emessa dal Procuratore Regionale iussu iudicis, non solo non contesta ai nuovi convenuti elementi di responsabilità in relazione a tali ipotesi di imputazione, ma chiede, fin dagli scritti e poi in sede orale, la assoluzione proprio per la ritenuta mancanza di detti elementi di responsabilità, cosicché non può ritenersi che la chiamata in giudizio nei termini effettuati sia ammissibile non consentendo ai convenuti di conoscere quali imputazioni siano state loro rivolte dall'attore dovendosi applicare il noto principio "ne procedat iudex ex officio".

La domanda proposta nei loro confronti è, quindi, inammissibile.

Poste tali premesse, devono esaminarsi gli appelli di parte volti a sostenere una non corrispondenza della sentenza tra il chiesto ed il pronunciato - avendo la sentenza condannato per la tardiva installazione delle macchine anziché per il richiesto non utilizzo - ed è utile esaminarli congiuntamente all'appello del Procuratore Generale che contesta la mancata condanna all'intero anche per questa posta di danno.

Deve partirsi, all'uopo, da un esame dell'atto introduttivo del giudizio per meglio individuarne il contenuto.

La domanda si articola su due punti: la richiesta di 10.250.000.000 connessa alla percezione di tangenti da parte dei chiamati e la richiesta dell'importo pagato per l'acquisto delle telescriventi inutilizzate.

Si osserva, al riguardo, che, all'atto dell'emissione dell'atto di citazione, le macchine erano effettivamente inutilizzate e giacenti e solo a seguito della chiamata in giudizio dei presunti responsabili si è provveduto ad installarle.

La domanda, quindi, va letta in relazione ad una situazione che, di per sé, era significativa dell'inutilità e, pertanto, ove la citazione parla di un inutilizzo, esistente al momento dell'editio actionis, essa è chiaramente volta ad indicare l'inutilità dell'acquisto stante, tra l'altro, che sono stati chiamati i soggetti ritenuti responsabili dell'acquisto e non quelli che avrebbero dovuto provvedere all'utilizzo.

Conforta, al riguardo, la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha affermato che il giudice di merito, nell'interpretazione e qualificazione della domanda, deve tener conto del contenuto sostanziale della pretesa dedotta in giudizio, indipendentemente dalla formulazione adottata dalla parte (Cassazione Civile Sez. III, sent. n. 2922 del 04 Aprile 1997) e che, nell'esercizio di tale potere di interpretazione e qualificazione della domanda, egli non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo tenere conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa così come desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta, e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta. (Sez. I, sent. n. 2574 del 20-03-1999).

Sono le parti resistenti in primo grado, in definitiva, che, adducendo le proprie difese sul punto, hanno introdotto un nuovo tema di indagine che consiste nella valutazione delle prove, prodotte per sostenere la bontà dell'acquisto, circa l'utilizzazione (rectius, circa l'utilità della successiva installazione, stante che la mera installazione non equivale ad utilità) delle macchine e, pertanto, su tale tema, alla stregua degli appelli oggi all'esame, deve pronunciarsi questo giudice.

Deve, pertanto, ripetersi che dimostrare l'installazione non equivale a dimostrare l'utilizzo, cioè non si comprova sic et simpliciter l'utilitas per l'Amministrazione. Viene al riguardo in evidenza che, a seguito dell'inizio di indagini penali e di citazione in giudizio presso questa Corte, la via più immediata e facile per provare l'utilità e per contrastare una citazione che, esattamente, contestava un acquisto di beni non usati e, quindi, inutili, fosse quella di installare i macchinari ormai acquisiti e giacenti.

Significativo, al riguardo, è il telex n. 26447 del 1992 che l'ing. Di Sarra invia agli uffici per disporre la rottamazione dei vecchi apparecchi e per consentire la conseguente installazione delle nuove macchine e, così pure, è significativo che la relazione del 21.11.2001, sulla cui base il giudice di primo grado ha dato per utilizzate le telescriventi al 1994, era a firma proprio dell'ing. Di Sarra. Non si deve dimenticare che per Di Sarra stesso, con ordinanza n. 295 depositata il 19.3.2001, era stata già disposta da questa Corte la chiamata in giudizio e che egli era stato anche precedentemente invitato a fornire deduzioni ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del d.l. n. 453/1993 convertito in legge n. 19/1994. La prova di utilità fornita da una parte coinvolta, lungi dal dimostrare l'utilizzo, può far dubitare addirittura che si sia provveduto, da parte dei soggetti inquisiti, all'installazione di macchinari obsoleti solo per evitare le responsabilità che si profilavano, ma, ciò non nell'interesse dell'Amministrazione, bensì nel proprio interesse difensivo.

Non può non rilevarsi, d'altro canto, che tutte le richieste dei vari uffici di installazione di telex, allegate alla relazione Di Sarra del 21.11.2001, sono successive all'atto di citazione cosicché si conferma che le telescriventi, di cui pure vi era una scorta, fino all'editio actionis da parte del Procuratore Regionale erano, come ben aveva valutato il Pubblico Ministero, inutili, mentre, dopo la citazione, vengono improvvisamente richieste da tutti gli uffici per essere poste in opera.

Ben strano è che dal 1991 (data dell'acquisto) al 1994-1995 (data dei telex di richiesta) nessun ufficio, pur in presenza di un ordine di servizio che disponeva la rottamazione nel 1992, abbia avuto necessità di installare le macchine, acquistate in numero rilevante, mentre, dopo l'inizio delle azioni penale e contabile, si sia generata la improvvisa e pressoché simultanea esigenza di disporre di nuove macchine da montare nei vari uffici.

Tanto non sembra quindi provare l'utilità dei beni di cui trattasi, bensì la volontà dei vertici dell'Amministrazione di eludere una precisa responsabilità che si profilava appunto sia in sede penale che contabile.

Ancora deve aggiungersi che se vi furono, come dedotto, difficoltà tecniche di installazione, ciò va, ancora una volta, a discredito dei chiamati che acquistarono macchine, di cui già si era profilato chiaramente il declino e l'obsolescenza, senza neanche avere la certezza di una possibilità di immediato utilizzo.

D'altro canto se l'installazione, per quanto sopra detto, non prova una utilità per l'Amministrazione, molti altri sono gli elementi - che di seguito si illustrano - che comprovano, invece, l'inutilità per obsolescenza dei macchinari acquistati.

1) In primis si osserva che il declino del servizio datava già dal 1988 e la sentenza di primo grado riporta (pag. 26-27) i brani della relazione del Direttore dei servizi ispettivi del Ministero delle Poste dott. G. Russo del 22.7.1993 che evidenziano la pluralità di acquisti effettuati invece fin dal 1988.

2) Ancora, la relazione al Consiglio di Amministrazione del 4.12.1990 a firma di Di Sarra, pur evidenziando il trend negativo già manifestatosi dal 1988 e il decremento dell'utenza, conclude per la necessità di un congruo acquisto.

3) Giacalone (pag. 23 della sentenza di primo grado) manifesta forti perplessità al Ministro per il rapidissimo declino in tutto il mondo del servizio telex.

4) Nonostante tale situazione risulta che i macchinari acquistati erano giacenze di magazzino della società fornitrice e ciò è comprovato dal Direttore responsabile dell'organizzazione commerciale della stessa che il 17.5.1993, davanti ai rappresentanti della Procura della Repubblica, afferma che il personale veniva occupato anticipatamente rispetto al contratto nella fornitura di telescriventi (pag. 19 della sentenza) e, pertanto, se il materiale non veniva acquistato esso giaceva creando dei problemi (pag. 25 della sentenza); anche Parrella conferma (interrogatorio del 10.5.1993 alla Procura della Repubblica) che nel 1987, in mancanza di ordini, si stava verificando il blocco dell'attività produttiva della ditta e che lo sblocco avvenne con il pagamento delle tangenti. Pertanto, l'anticipata produzione e la acquisita certezza di vendere per effetto del pagamento di tangenti porta alla conseguenza che nel 1991 si procedette all'acquisto di giacenze di magazzino obsolete oltre che per trend negativo per vetustà di produzione.

5) L'acquisto del 1991, nel numero di 5000 telex, venne motivato avuto riguardo ad esigenze inconsistenti relative ad una convenzione con il Ministero della P.I. con cui non erano state ancora avviate documentate trattative.

6) Perfino il numero di telex acquistati è sproporzionato, eccedendo addirittura la scorta del 5% commisurata all'intero parco dei macchinari (circa 61.000), non senza considerare che l'acquisto non è motivato comunque al reintegro scorte - che, quindi, presumibilmente ancora sussistevano con la conseguenza che ancor più sproporzionato è il numero delle macchine comprate - bensì al "graduale rinnovamento del parco apparati in dotazione" con evidente incongruità rispetto ad un momento in cui, accertato il declino del sistema, doveva semmai proprio esaurirsi o ridursi al minimo la scorta.

Si evidenzia, sul punto, che non sono pertinenti, nel caso, i motivi di appello che indicano un presunto sindacato del giudice sulla scelta discrezionale. Detta scelta è, infatti, sindacabile in quanto è stata presa a seguito di un processo distorto condizionato dalla percezione di tangenti e non è frutto di quelle libere valutazioni tecniche e di opportunità che avrebbero portato ad una decisione scevra da vizi. Una scelta effettuata alla stregua di parametri volti a favorire una ditta che pagava tangenti non può definirsi libera né discrezionale poiché, comunque, non rispetta i parametri e i criteri che devono regolare le valutazioni amministrative ma è precostituita e, ciò esclude sia la discrezionalità sia l'insindacabilità in questa sede.

Da quanto sopra esposto risulta provata l'inutilità dell'acquisto effettuato con il contratto del 1991.

Pertanto deve accogliersi, sul punto, l'appello del Procuratore Generale che ritiene che il danno non consista nell'immobilizzo finanziario per il periodo di mancata installazione, ma nell'intera posta in citazione.

Deve ora affrontarsi il capo di appello proposto dal Procuratore Regionale e dal Procuratore Generale in ordine al danno da tangente.

Il giudice di primo grado perviene ad assoluzione sul punto ritenendo non provata la traslazione del relativo importo sul prezzo del contratto. L'argomentazione è facilmente superabile ove si osservi che, in materia di c.d. tangenti, la somma illecitamente promessa o data rappresenta certamente per l'imprenditore un costo del quale non può non tenere conto nel determinarsi all'offerta del prezzo. Come ha sostenuto e ribadito la giurisprudenza contabile, le somme indebitamente percepite costituiscono danno erariale, poiché tali prestazioni non possono assolutamente configurarsi come atti di liberalità, avendo come controprestazione favoritismi od irregolarità che espongono la Pubblica Amministrazione a costi superiori a quelli che si sarebbero potuti ottenere e, come tali, rappresentano un minusvalore causato all'erario, in quanto il terzo avrebbe potuto consentire ad uno "sconto" sul prezzo di mercato pari almeno alla somma promessa o versata. (Cass. Civ. n. 98/2000).

Nel caso risulta chiaramente, dagli interrogatori, che le tangenti erano percentualizzate sul prezzo, inoltre, considerando la posizione di monopolista della ditta fornitrice - unica ad avere macchine omologate - è facilmente deducibile, secondo criteri di logica e di leggi economico-finanziarie, che la tangente si trasferiva sul prezzo. D'altro canto deve osservarsi che l'offerta della società fornitrice per le telescriventi di cui oggi si tratta è successiva all'attivazione del sistema tangentizio che qui interessa iniziato nel 1987 con l'arrivo del Ministro Mammì (il Presidente della Società fornitrice esclude infatti - vedi ordinanza di custodia cautelare - di aver pagato tangenti prima del 1987) e, quindi, il prezzo, come di norma avviene negli soggetti che operano a fini di lucro sul mercato - quale era la ditta di cui si tratta - è commisurato al nuovo elemento di costo.

Inoltre, nella seduta del 7.12.1988, un componente del Consiglio di Amministrazione riferiva di aver acquistato presso un concessionario una telestampante a migliori condizioni cosicché, a fortiori, le telestampanti acquistate nel 1991 ad un prezzo unitario inferiore di sole Lire 205.500 sono pagate ad un corrispettivo esagerato tenuto conto altresì dell'altro elemento, da considerare al fine della determinazione del prezzo, costituito dal calo della domanda.

L'insieme di tali elementi corrobora la prova della tesi di una traslazione della tangente sul costo e, quindi, sul prezzo pagato atteso che, nel caso, non si tratta tanto di far ricorso, come sostiene la sentenza di primo grado, al "fatto notorio" inteso come "fatto acquisito dalla collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile", quanto di applicare le comuni leggi economiche e finanziarie che regolano la formazione dei prezzi in presenza di aumenti dei costi vieppiù in presenza, come nel caso, della rigidità della domanda (condizionata dalla percezione di tangenti) e della condizione di monopolista dell'offerente.

In tali termini è anche la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis, Sez. I n. 381/2002, n. 28/2004, Sez. II, 10 aprile 2000, n. 125/A).

Si è osservato dagli appellanti, non senza qualche ragione, che l'atto di citazione, su tale posta di danno, è carente di argomentazioni, ma si ritiene che, allo stato, l'appello delle parti sul punto appare ridimensionato. Infatti, avendo il Collegio riconosciuto che il pregiudizio è costituito dall'intera posta richiesta in citazione per l'acquisto delle telescriventi, deriva che l'intero prezzo pagato per tale acquisto - quantificato in citazione in Lire 26.535.740.000 per le sole 3356 telescriventi e qui non superabile - è produttivo di danno. Irrilevante è, pertanto, stabilire se e quale parte delle tangenti si sia riversata sul prezzo perché se l'intero acquisto a corrispettivo maggiorato per tangenti è dannoso, l'eccedenza di spesa è ricompresa nell'importo complessivo pagato per il contratto e non può duplicarsi la domanda chiedendo, separatamente, la maggiorazione.

Poste tali premesse deve verificarsi se sussistano gli elementi di responsabilità dei soggetti appellanti, che nei rispettivi gravami ciò negano e del Giacalone - assolto in primo grado - nei cui confronti si sono appellati il Procuratore Regionale e il Procuratore Generale.

Non sussistono dubbi sulla responsabilità del Parrella, percettore confesso di tangenti, che è stato il principale artefice del perverso sistema di percezioni illecite. Le sue responsabilità emergono chiaramente nella motivazione della sentenza di primo grado che ben evidenzia, oltre al dolo evidente, il nesso di causalità tra la percezione delle tangenti e l'acquisto effettuato da cui è derivato il descritto danno. Risulta comprovato dagli interrogatori che l'intera operazione è stata gestita e organizzata dal Parrella. Singolare è che nella descritta situazione egli deduca la mera regolarità formale ed il rispetto delle procedure. È infatti evidente la preordinazione di tutte le operazioni compiute e la forzatura svolta con interventi in Consiglio di Amministrazione per raggiungere il risultato voluto - di cui era sicuro dando assicurazioni ai soggetti paganti - di talché può affermarsi che il rispetto delle procedure - di cui peraltro in amministrazioni statali è ben difficile fare a meno - era solo formale e, anzi, preordinato a fornire copertura ad attività illecite.

Anche per quanto riguarda il Mammì si osserva che la sentenza ben ne dipinge le responsabilità. Si deve aggiungere che il decreto che dichiara di non doversi promuovere l'azione penale nei suoi confronti non costituisce comunque giudicato e, anzi, apporta elementi a comprova dell'acquisto di macchine già obsolete. Non si reputano poi significative le affermazioni difensive circa il fatto che il Mammì non partecipò ad atti procedurali per l'acquisto dal momento che egli, invece, partecipò al Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 1990 in cui fu deciso l'acquisto, e firmò il contratto e il decreto approvativo. È addirittura controproducente l'affermazione che nella citata seduta del dicembre 1990 il Mammì intervenne solo per gli auguri di Natale in quanto ciò denoterebbe una inammissibile noncuranza e negligenza non costituendo motivo di giustificazione l'aver trascurato di interessarsi alle questioni in discussione in un Consiglio di Amministrazione solo per la prossimità delle festività natalizie e per la consuetudine di scambiarsi auguri. Non si può dimenticare che, sul contratto di cui si discute, egli era stato addirittura avvisato dal Giacalone delle problematiche che sussistevano.

Né può affermarsi che costituisca esimente o che interrompa il nesso di causalità il fatto che il Ministro percepisse tangenti senza sapere a quali contratti fossero riferite. Un siffatto modo di agire è equiparabile a quella che in diritto penale si chiama "actio libera in causa" che non costituisce esimente ma aggravante del reato. L'aver scientemente ed intenzionalmente voluto ignorare per quali contratti fossero percepite le tangenti è, infatti, un modo consapevole di cercare di precostituirsi una inimputabilità che non esonera un Ministro in carica dalle sue responsabilità, ma, anzi, le aggrava. Anche il nesso di causalità, d'altro canto, che costituisce il collegamento tra un'azione (o un'omissione) ed un evento, si realizza anche in ipotesi di conseguenze non previste dal soggetto agente vieppiù in casi, come quello all'esame, in cui il "non voler sapere", come sopra specificato, era preordinato proprio allo scopo di evitare responsabilità. Né, per le medesime ragioni, può addursi la irresponsabilità del politico di fronte ad una istruttoria di organi tecnici poiché il "non voler sapere" implica la totale assunzione di responsabilità su tutti i contratti viziati. Il Ministro, infatti, ponendosi in condizioni di voluta ignoranza, motivata dalla percezione di tangenti, invece ben note, ha fatto venir meno le proprie prerogative avendo agito non secondo i parametri richiesti ad un politico, bensì con la dolosa connivenza di chi era consapevole che, comunque, per percepire somme di denaro, l'Amministrazione non agiva secondo i criteri di buona amministrazione.

Inoltre, anche la chiamata di correità del Giacalone è credibile sia per il fatto che lo stesso Giacalone subiva danno dalle dichiarazioni rese, sia per il fatto che essa è concorde con le altre dichiarazioni rese negli interrogatori secondo cui il Ministro pretese e ottenne somme per riattivare gli ordinativi alla ditta fornitrice.

Quanto al Giacalone, assolto in primo grado, si osserva che la stessa sentenza sembra contraddirsi perché, nel mentre cita una serie di episodi, ammissioni e testimonianze (pagg. 20-22, e 42) che dimostrano la sua responsabilità, perviene poi a conclusioni difformi. Infatti la sentenza ammette che il Giacalone conosceva la percezione delle tangenti e riconosce un suo ruolo nella vicenda, ma poi ne definisce la posizione defilata rispetto agli altri compartecipi tenuto conto della sua iniziale opposizione all'acquisto degli apparati.

La motivazione non convince. Infatti, proprio la consapevolezza specifica di andare incontro all'acquisto di macchine obsolete viene sopita nel Giacalone dalla percezione di tangenti (nell'interrogatorio del 31.5.1993 svoltosi alla Procura della Repubblica di Milano Parrella afferma di aver versato a Giacalone somme sia a beneficio dei partiti che suo personale) e dal suggerimento del Ministro - di cui si è sopra detto - di cercare di non sapere entrambi a quali contratti si riferissero le tangenti. È evidente, peraltro, oltre alle considerazioni già svolte per Mammì, che in una evidente situazione di illiceità l'acquisto di macchine obsolete era facilmente collegabile quale contropartita nel sinallagma per la percezione di tangenti. Le dichiarazioni del Parrella sulla percezione delle tangenti anche da parte del Giacalone sono credibili in quanto tale percezione era compensativa del fatto di assumere rischi considerevoli e andare incontro a responsabilità anche penali. D'altro canto la sentenza impugnata sostiene la prevalenza del ruolo degli altri soggetti, ma ciò non esclude la concorrente responsabilità anche del Giacalone per la presenza di tutti gli elementi concretizzanti la responsabilità e ritiene il collegio che le responsabilità, in definitiva, si equivalgano valutati i ruoli di ciascuno nella vicenda.

Il Parrella, il Mammì e il Giacalone, pertanto, devono condannarsi, in solido tra loro, al risarcimento del danno.

Peraltro, a fronte di un danno di Lire 26.535.740.000 richiesto in citazione, deve tenersi conto della sussistenza anche di altre responsabilità nella produzione del pregiudizio non più perseguibili per intervenuta prescrizione o per infruttuoso o mancato esercizio dell'azione o per decesso dei chiamati cosicché l'importo da porre in solido a carico dei soggetti sopra citati può essere rideterminato nella cifra totale, comprensiva di rivalutazione di Euro. 2.405.429,00 oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e così quelle del primo grado dovute dal Giacalone in solido con il Parrella e il Mammì per i quali vi è già condanna in tale grado.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, rigetta i gravami proposti avverso la sentenza in epigrafe dalle parti private; rigetta l'appello del Procuratore Generale nei confronti dei sig.ri Enrico Veschi e Maurizio Di Sarra; accoglie parzialmente gli appelli proposti dal Procuratore Regionale e dal Procuratore Generale e, per l'effetto, condanna i sig.ri Giuseppe Parrella, Oscar Mammì e Davide Giacalone, al pagamento, in solido tra loro, della somma di Euro 2.405.429,00 (duemilioniquattrocentocinquemilaquattrocentoventinove/00), comprensiva della rivalutazione monetaria oltre agli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo, in favore delle Poste S.p.a. e alle spese del primo grado come in premessa, nonché a quelle del presente grado che si liquidano in Euro 3429,59 (tremilaquattrocentoventinove/59).

Note

Con sentenza 7 giugno 2005, n. 191, la Corte dei conti, sezione I giurisdizionale centrale d'appello, ha disposto la revocazione, per errore di fatto, della presente decisione, nella parte in cui condanna il sig. Davide Giacalone al risarcimento del danno in favore di Poste Italiane s.p.a.

R. Garofoli

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