Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione I
Sentenza 23 febbraio 2005, n. 880

FATTO

Riferisce la ricorrente di avere partecipato alla selezione pubblica per titoli per il conferimento di tre assegni di ricerca per attività da svolgersi nell'ambito di laboratori dell'Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione "A. Faedo", indetta ai sensi dell'art. 51, comma 6, della l. n. 449/1997.

All'esito della selezione la deducente è risultata collocata al 14° posto della graduatoria conseguendo la votazione di 75,2/100.

Presa visione dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, la ricorrente, raffrontando i punteggi attributi ai candidati risultati vincitori, ha rilevato che le valutazioni compiute dal predetto organo si palesavano incongruenti rispetto ai titoli dalla medesima posseduti e perciò lesive della sua aspettativa a conseguire l'assegno di ricerca posto a concorso.

Contro gli atti del relativo procedimento ricorre perciò la sig.ra Ballatore chiedendone l'annullamento, previa sospensione, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 della l. 27 dicembre 1997, n. 449, del disciplinare concernente il conferimento di assegni di ricerca del CNR, in particolare dell'art. 5; Violazione dello schema di bando pubblico allegato al predetto disciplinare. Violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di selezioni pubbliche, in particolare per quanto riguarda la valutazione e l'attribuzione del punteggio per i titoli e le pubblicazioni. Eccesso di potere per errore sui presupposti e per difetto di motivazione, nonché per illogicità ed ingiustizia manifesta. Eccesso di potere per sviamento.

2. Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dei principi generali in materia di selezioni pubbliche, in particolare per quanto riguarda la valutazione e l'attribuzione del punteggio per i titoli e le pubblicazioni. Eccesso di potere per errore sui presupposti e per difetto di motivazione, nonché per difetto di istruttoria.

Con ordinanza n. 1290/03 depositata il 10 dicembre 2003 veniva accolta, ai soli fini del riesame, la domanda incidentale di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

In ottemperanza alla suddetta ordinanza l'Amministrazione, riunita nuovamente la Commissione esaminatrice, adottava un nuovo provvedimento, in data 23 dicembre 2003, con cui il Direttore dell'Istituto approvava la nuova graduatoria di merito della selezione in controversia nella quale la ricorrente risultava classificata al 13° posto e, quindi, in posizione non ancora utile per il conseguimento di uno degli assegni di ricerca posti a bando.

Conseguentemente, con motivi aggiunti notificati il 12 febbraio 2004, la dott.sa Ballatore impugnava anche tale atto deducendo i medesimi motivi già sopra rubricati e domandando, altresì, il risarcimento del danno asseritamente arrecatole, riservandone la quantificazione in corso di causa.

Con ordinanza n. 102/04 depositata il 21 gennaio 2004 veniva dichiarata inammissibile l'ulteriore domanda incidentale di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

Con ulteriore atto notificato il 21 maggio 2004, all'esito dell'acquisizione di nuovi documenti resi noti attraverso apposita istanza di accesso agli atti, la ricorrente ha impugnato anche gli atti di conferimento degli assegni di ricerca ai controinteressati, deducendo, per tale profilo di doglianza, i motivi precedentemente rubricati.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata opponendosi all'accoglimento del gravame.

Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in esame vengono impugnati gli atti, in epigrafe precisati, relativi al procedimento per il conferimento di tre assegni di ricerca per attività da svolgersi nell'ambito di laboratori dell'Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione "A. Faedo" di Pisa.

Il ricorso è fondato.

Merita, in particolare, assorbente considerazione il primo mezzo di gravame con il quale vengono censurati i criteri adottati dalla Commissione esaminatrice per l'assegnazione dei punteggi ai titoli presentati da ciascun candidato, in violazione del bando di concorso e per effetto dei quali la ricorrente ha subito una illegittima svalutazione del curriculum vantato e delle pubblicazioni prodotte.

L'art. 5 del bando prevedeva, tra l'altro, che gli aspiranti alla selezione dovevano depositare, al momento della presentazione della domanda, un certificato di laurea di carta libera, con votazione dei singoli esami e valutazione finale e un curriculum vitae con informazioni relative agli studi svolti e alle eventuali esperienze scientifiche e professionali acquisite. Il successivo art. 8 stabiliva che la Commissione esaminatrice avrebbe proceduto alla selezione mediante valutazione dei titoli, disponendo complessivamente di 100 punti.

In data 17 ottobre 2003, la Commissione esaminatrice disponeva di valutare le seguenti categorie di titoli: votazione di laurea (fino ad un massimo di punti 40); corso di studi universitari e votazioni riportate negli esami (fino ad un massimo di punti 30); attestati rilasciati da docenti universitari (fino ad un massimo di punti 12); curriculum ed eventuali documenti presentati, inclusa la tesi di laurea (fino ad un massimo 12); livello di conoscenza della lingua inglese (fino ad un massimo di punti 6).

Alla ricorrente veniva riconosciuto il punteggio complessivo 75,2/100 così ripartiti: punti 34/40 per il voto di laurea, punti 17,2/30 per la media dei voti universitari; punti 12/12 per gli attestati di docenti; punti 6/12 per il curriculum vitae, punti 6/6 per la conoscenza dell'inglese.

Restando pressoché ininfluenti i punteggi attribuiti al curriculum, alla conoscenza della lingua inglese e agli attestati dei docenti, la differenza tra il punteggio attribuito alla ricorrente e quello conseguito dai controinteressati risultati vincitori è stato determinato dal peso preponderante attribuito al voto di laurea e alla media dei voti universitari.

In sostanza, al momento di individuare le categorie di titoli oggetto di valutazione, la Commissione ha deciso di privilegiare il corso di studi universitari rispetto a tutti gli altri titoli scientifici post laurea in possesso dei candidati, attribuendo ai primi 70 punti su 100 e ai secondi 12 punti su 100, con ciò interpretando irragionevolmente le prescrizioni del bando in relazione ai principi generali in materia di conferimento di assegni di ricerca.

È del tutto evidente, infatti, che la finalità di tali erogazioni è quella di incentivare l'approfondimento della formazione dei soggetti che abbiano una specifica e documentata attività di ricerca, come prescritto, del resto, anche dall'art. 3 del disciplinare richiamato dall'art. 10 del bando.

Il disciplinare in argomento che regola il conferimento degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della l. 27 dicembre 1997, n. 449, stabilisce, infatti, all'art. 3 che "gli assegni di ricerca possono essere conferiti a coloro che abbiano una specifica ed documentata esperienza in attività di ricerca e che siano in possesso del diploma di laurea o del titolo di dottore di ricerca o di analogo titolo accademico conseguito all'estero" e soggiunge, all'art. 5 che, nell'adottare preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca, la Commissione deve includere tra gli stessi "i titoli, la valutazione dottorato di ricerca, dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post laurea, conseguiti in Italia e dall'estero, nonché lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso enti ed istituzioni di ricerca, pubblici e privati, con contratti, borse di studi o incarichi, sia in Italia che all'estero".

Le scelte effettuate dalla Commissione hanno, invece, portato ad un evidente effetto distorsivo, ottenuto per mezzo di un preminente apprezzamento, in termini di punteggio, attribuito al corso di laurea (media dei voti riportati nei singoli esami e voto finale) di modo che la ricorrente, pur essendo in possesso di titoli e di una produzione scientifica ampiamente superiore rispetto ai candidati risultati vincitori, è stata collocata nella graduatoria in una posizione deteriore.

La dottoressa Ballatore, invero, dopo avere conseguito la laurea in fisica del 1992, a differenza dei controinteressati, è in possesso del diploma di specializzazione post laurea e del diploma di dottorato di ricerca, oltre che vantare numerose pubblicazioni, ma la valutazione di tali titoli è stata sostanzialmente pretermessa dai criteri adottati dalla Commissione.

Orbene, è pur vero che i criteri adottati in una procedura concorsuale per la scelta e la valutazione dei titoli sono espressione di un'ampia discrezionalità di cui gode la Commissione giudicatrice, ma è altrettanto indubitabile che essi possono formare oggetto di sindacato giurisdizionale quando presentino manifesta irrazionalità e irragionevolezza (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 12 marzo 2003, n. 2430; Consiglio Stato, sez. V, 8 aprile 2000, n. 1928).

Né vale, in proposito, affermare, come si legge nelle difese dell'Amministrazione, che si intendeva con la selezione per cui si controverte promuovere l'inserimento di giovani ricercatori all'interno dell'Istituto e che tale intento si evincerebbe, oltre che da alcune disposizioni del bando, dagli atti relativi alle determinazioni che hanno preceduto l'approvazione del bando stesso.

Da un lato, infatti, tali argomentazioni costituiscono una inammissibile integrazione postuma delle motivazioni dell'atto impugnato, dall'altro si deve rilevare che, pur non dubitandosi della veridicità di tale assunto, la suddetta intenzione non è in alcun modo fatta palese dal bando stesso.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere accolto conseguendone l'annullamento degli atti impugnati, ivi compresi i provvedimenti di conferimento degli assegni di ricerca ai controinteressati.

La ricorrente propone, altresì, una domanda risarcitoria in relazione al danno patrimoniale e morale asseritamente subito per effetto dei contestati provvedimenti.

Osserva in argomento il Collegio che la ricorrente, oltre a non quantificare il pregiudizio subito e la misura economica del ristoro domandato, non fornisce alcuna prova sia in ordine all'an, sia con riguardo al quantum dello stesso come pure sarebbe suo onere (Cons. Stato, sez. VI, 15 aprile 2003, n. 1945; T.A.R. Molise, 2 settembre 2003, n. 668; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 13 agosto 2003, n. 1290).

Deve, inoltre, rilevarsi che in materia di interessi pretensivi, come quello per la cui tutela agisce la ricorrente, il risarcimento del danno a seguito dall'annullamento del provvedimento opposto dalla P.A., è ipotizzabile quando la rinnovata attività amministrativa risulti connotata in termini tali da far ragionevolmente escludere ogni ulteriore apprezzamento discrezionale in ordine all'adozione dell'atto ampliativo richiesto, mentre non può in linea di principio riconoscersi immediatamente nel caso contrario, quando cioè residui la possibilità di una legittima determinazione che non consista nell'atto anzidetto (T.A.R. Marche, 3 marzo 2003, n. 44; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 30 ottobre 2000, n. 6165).

In altri termini, poiché non è dato conoscere a priori gli esiti della successiva attività che l'Amministrazione, sulla scorta degli effetti conformativi della pronuncia del giudice, dovrà porre in essere per darvi esecuzione, non è possibile in questa sede affermare che il bene della vita preteso dalla ricorrente sia certamente da ascrivere alla disponibilità della sfera giuridica della medesima.

La domanda deve pertanto essere rigettata.

Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso in epigrafe, nei sensi specificati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.