Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sezione I
Sentenza 7 marzo 2005, n. 824

FATTO E DIRITTO

Il Comune ricorrente rappresenta di aver chiesto alla Prefettura di Venezia, in data 16 maggio 1998, l'autorizzazione di cui alla l. 23 giugno 1927, n. 1188, per denominare una strada del centro abitato "viale Padania" e di aver ricevuto, con l'atto qui impugnato, un diniego sorretto da molteplici, ma - ad avviso dell'istante - inadeguate motivazioni.

Avverso il provvedimento opposto vengono dedotti le seguenti doglianze:

1) eccesso di potere poiché, contrariamente a quanto asserito nell'atto, il termine "Padania" ha un ben preciso significato geografico indicando l'ambito territoriale che si estende dal Piemonte al Veneto, e trova già riscontro nella toponomastica, esistendo svariate strade chiamate "via Padania" in diversi comuni della Lombardia, all'evidenza regolarmente autorizzate.

2) Disparità di trattamento, in quanto altre prefetture (ad esempio, Milano e Bergamo) hanno autorizzato l'intitolazione di strade alla "Padania" senza nulla eccepire.

Inconsistente è anche la parte della motivazione che fa riferimento alla circostanza che si tratta di concetto "non unanimemente condiviso ed apprezzato dalla popolazione" non ispirato "ad alcun condiviso valore etico sociale degno di onore", essendo questi giudizi estremamente soggettivi.

3) Sviamento, in quanto il provvedimento parrebbe ispirato non alla tutela di un interesse pubblico bensì di interessi di partito.

4) Illogicità. Il ventilato timore di riflessi negativi e reazioni dell'opinione pubblica, ove l'autorizzazione venisse concessa, è meramente ipotetico e insufficiente a sostenere il diniego.

In via subordinata, ove il provvedimento del Prefetto dovesse ritenersi emesso in esercizio di un potere ampiamente discrezionale allo stesso spettante in ordine alla scelta dei toponimi locali, la legge che lo prevede non si sottrarrebbe a dubbi di costituzionalità in quanto invasiva dell'autonomia locale.

L'Amministrazione, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.

Il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto.

In particolare, sussiste il dedotto vizio di incongruità e sostanziale insufficienza (nonostante la molteplicità di motivi addotti) della motivazione.

Il provvedimento prefettizio si fonda su un triplice ordine di ragioni: innanzi tutto che la Deputazione di Storia Patria per le Venezie (che, a tenore dell'art. 1 della l. 1188/1927 deve esprimere il proprio parere - obbligatorio, ma non vincolante - nel procedimento di denominazione di "nuove strade e piazze pubbliche") si è pronunciata in senso sfavorevole in quanto la denominazione prescelta "non trova giustificazione nel dominio storico toponomastico italiano" e che da tale parere la Prefettura "non ha elementi per discostarsi"; che l'istituto dell'autorizzazione prefettizia ha lo scopo di evitare che un bene appartenente alla collettività, quale una strada pubblica, sia stabilmente dedicato a "persone, eventi o concetti non unanimemente apprezzati e condivisi dalla popolazione" e, infine, che l'attribuzione di tale denominazione, proprio in quanto l'espressione "Padania" indica "una realtà non riconosciuta dall'intera collettività" avrebbe potuto generare "non trascurabili riflessi negativi nella pubblica opinione".

Nessuna delle argomentazioni esposte può essere condivisa.

Non la prima, in quanto, come ricordato dal ricorrente Comune, esiste un'accezione geografica comunemente praticata del termine "Padania" che, ancorché di introduzione piuttosto recente, vale a indicare - per estensione - quella che un tempo veniva denominata "valle padana" o "pianura padana", cioè l'insieme delle terre circostanti il corso del Po, che si estende dal Piemonte al Veneto. Ancorché il termine "Padania" sia, nel senso indicato, di conio assai prossimo e oggettivamente abbia valenze più politiche che geografiche in senso stretto, si deve ammettere che esso non è sconosciuto al sistema.

Inoltre, come precisa il ricorrente, tale denominazione è già stata adottata, senza alcun problema, per diverse strade e piazze, sia pure non nel Veneto ma in altra, confinante, Regione.

Non convince appieno neppure il secondo ordine di motivazioni del provvedimento di diniego. Infatti, la valutazione se "persone, eventi o concetti" siano o meno "unanimemente apprezzati o condivisi dalla popolazione" è giudizio assai arduo, specie in presenza di una scelta (peraltro di scarsa rilevanza) operata da un organo elettivo e quindi da considerarsi, ex se, rappresentativo, quanto meno, della maggioranza della collettività che lo ha scelto.

Neppure il (solo ventilato) timore di possibili disordini conseguenti all'intitolazione della strada può costituire adeguata giustificazione al diniego.

In definitiva, il diniego opposto va annullato in quanto inadeguatamente motivato.

Spese e competenze di causa possono essere totalmente compensate tra le parti, sussistendone i presupposti di legge.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.