Consiglio di Stato
Sezione V
Sentenza 3 marzo 2005, n. 833
FATTO
1. Con la sentenza appellata il TAR ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti per l'annullamento di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale della Sezione n. 1 (unica) svoltesi nel comune di Salle (12/15 giugno 2004), con particolare riferimento alla proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale.
2. Per gli appellanti la sentenza sarebbe erronea in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, le operazioni elettorali (che hanno interessato un'unica Sezione elettorale) avrebbero dovuto essere annullate per violazione degli artt. 63, quarto comma, e 68, sesto comma, del d.P.R. n. 570 del 1960, essendo stata ritrovata, nell'urna, una scheda "fac-simile", con preferenza per la lista n.1 - "insieme si costruisce meglio" - e con un numero di schede elettorali pari a 397 (la lista "Insieme si costruisce meglio" ha poi vinto le elezioni per un voto di differenza, 196 contro 195 nei confronti della lista n. 3, "Oltre il 2000").
Resistono il Comune di Salle e i controinteressati in epigrafe indicati, che insistono per il rigetto dell'appello.
DIRITTO
1. Gli originari ricorrenti e odierni appellanti erano candidati, nella lista n. 3 - "Oltre il 2000" - alla carica di Sindaco (Nando D'Addario) e di consiglieri comunali (gli altri due) al Comune di Salle (inferiore ai 15.000 abitanti).
Con il ricorso di primo grado lamentavano la nullità delle elezioni perché nell'urna sarebbe stata ritrovata una scheda "fac-simile" - poi annullata - con preferenza per la lista n.1 ("Insieme si costruisce meglio"), con un numero di schede elettorali rinvenute nell'urna stessa pari a 397; la lista "Insieme si costruisce meglio" ha poi vinto le elezioni per un voto di differenza (196 contro 195) nei confronti della lista di appartenenza dei ricorrenti e odierni appellanti.
Con il ricorso di primo grado è stata dedotta la violazione degli artt. 63, comma quarto, e 68, comma sesto, del d.P.R. n. 570/1960, in considerazione della mancata corrispondenza tra schede scrutinate ed elettori, con asserita evidente carenza d'istruttoria e difetto di motivazione; la scheda fac-simile, poi, sarebbe stata inserita tra le "schede nulle" e non tra quelle con "voti nulli".
Per gli originari ricorrenti tale irregolarità avrebbe dovuto essere ritenuta sostanziale e tale da incidere sulla sincerità e sulla libertà di voto, nonché decisiva sul piano del risultato finale; donde la richiesta, qui reiterata, di annullamento del risultato elettorale con rifacimento delle elezioni.
I resistenti hanno opposto la totale irrilevanza della scheda "fac-simile", che non è stata computata ai fini dell'attribuzione dei voti, nella considerazione che un voto irregolare, senza incidenza causale determinante, non possa inficiare la validità del risultato elettorale.
In via subordinata e condizionata hanno dedotto l'illegittimità della mancata assegnazione di un voto valido alla lista "Insieme si costruisce meglio" per un presunto segno di riconoscimento, circostanza che priverebbe di pregio le tesi ricorrenti; avverso tale doglianza la parte ricorrente principale ha ricordato come la lettera "f" nello spazio destinato al voto avrebbe costituito, per contro, un segno di riconoscimento.
3. Il TAR ha ritenuto di non poter accedere alla prospettazione di parte ricorrente, che avrebbe richiesto una recognitio generalis per proporre "motivi aggiunti", da ritenersi, invece, del tutto inammissibili, in quanto certamente "nuovi" rispetto a quelli originari.
In relazione alle doglianze dedotte il TAR ha, poi, osservato come la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e/o l'eccesso di potere (difetto di istruttoria e/o motivazione), ovvero di errato inserimento della "scheda fac-simile" tra le schede nulle e non con voti nulli, sono censure meramente formali che nulla aggiungono al dato sostanziale, rappresentato dal numero delle schede votate, contenenti un "fac-simile", dovendosi verificare la effettività della situazione finale, al di là di ogni altra irrilevante irregolarità e/o a ritenuti "probabili errori di conteggio" (sempre verificabili in base alle schede).
La presenza di una scheda fac-simile, invero, non pone, per i primi giudici, un problema di motivazione, ma è sufficiente la sua evidenziazione in sede di "spoglio"; che la stessa, poi, sia stata conteggiata come "scheda nulla" (non contenente alcun voto) e/o contenente "voto nullo" (perché non autenticata), trattasi di mera irregolarità, senza alcuna incidenza di tipo sostanziale, una volta che la stessa sia stata "effettivamente" espunta dal conteggio complessivo.
Il TAR ha, quindi, risposto negativamente al quesito se fosse possibile parlare di "irregolarità sostanziale invalidante" in ordine a tutte le operazioni elettorali, in presenza dell'avvenuta individuazione della "scheda fac-simile" e nonostante la sua eliminazione come "nulla".
Gli assunti di parte, ha osservato il Tribunale, erano: a) il numero totale delle schede scrutinate doveva essere corrispondente al numero degli elettori votanti e, nella specie, vi sarebbero 397 votanti con 396 schede autenticate (escluso il fac-simile); b) la "strumentalità delle forme", tese a garantire la veridicità e libertà del voto, importerebbe l'annullamento delle elezioni, poiché quella scheda ha avuto incidenza sul risultato; c) non sarebbe utilizzabile la prova di resistenza perché vi è un solo voto di differenza (196 contro 195).
Dalla lettura del verbale della sezione unica rileva il TAR che: a) i votanti sono "397" (pag. 33), b) le schede nulle sono "3", di cui una è "fac-simile della lista n. 1" (pag. 44), c) le schede spogliate sono 396, più il "fac-simile", ed i votanti, quindi, sono "397" (pag. 55), d) i voti attribuiti sono: "196" alla lista n. 1, "1" alla lista n. 2, "195" alla lista n. 3 (pag. 56).
Poiché il "fac-simile" è stato ritrovato nell'urna, esso va considerato, ad avviso dei primi giudici, come una scheda (non autenticata), depositata da un elettore in luogo da quella autenticata; sul piano dei votanti il numero complessivo è di "397", di cui "396" hanno utilizzato le schede autenticate ed "1" il fac-simile, pur avendo ricevuta la "scheda autenticata" (le vidimate erano "645", le utilizzate "397" e le residue "248").
La circostanza, invero, secondo il TAR, esige prudenza, perché non va esclusa la sussistenza di una possibile "dolosità", tesa a precostituire un'ipotesi di nullità per un eventuale risultato elettorale non gradito (C.d.S., sez. V, 7 marzo 2001, n. 1342) e/o previsto al foto-finish, il che, pertanto, impone un'attenta valutazione proprio ai fini della salvaguardia della volontà popolare.
Le argomentazioni di parte ricorrente, invero, avrebbero un valore, sempre ad avviso dei primi giudici, se la "scheda fac-simile" fosse stata computata, mentre non è sostenibile affermare che, essendo stata la stessa eliminata dal conteggio complessivo, mancherebbe un voto per pareggiare i "397" votanti, perché, come detto, è desumibile che un votante abbia utilizzato, anche in modo forse malizioso, una scheda non autenticata.
Il dato effettivo è, sempre secondo il TAR, che le schede nell'urna sono "397", di cui "396" autenticate, e che la "lista n. 1" ha comunque ottenuto un voto in più rispetto alla "lista n. 3"; il risultato finale, pertanto, "resiste" sul piano della reale volontà espressa dal corpo elettorale, mentre la "scheda fac-simile" è stata del tutto ininfluente e/o irrilevante, per essere stata individuata ed eliminata dal conteggio, al pari di ogni altra scheda nulla o con voto nullo.
Conclusivamente il ricorso principale era, ad avviso del TAR, da respingere, il che escludeva l'esame del ricorso incidentale condizionato.
4. Per gli appellanti le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici non sarebbero condivisibili, in quanto, ai sensi del sesto comma dell'art. 68 del d.P.R. n. 570/1960, "il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato ed il Presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne etc..."; ebbene, nella specie non vi sarebbe stata la necessaria corrispondenza tra numero di votanti e numero di schede scrutinate, ciò che avrebbe dovuto travolgere inevitabilmente la validità del voto, non potendosi parlare - come ha, invece, fatto il Presidente del seggio - di anomalia riconducibile a probabili errori di conteggio; inoltre la scheda non deposta nell'urna avrebbe potuto essere utilizzata per fini illeciti di controllo, manipolazione o duplicazione del voto.
Aggiungono gli appellanti che l'assunto secondo cui spetterebbe al Presidente del seggio sovrintendere alla sorte delle schede autenticate consegnate agli elettori troverebbe conforto nel disposto di cui all'art. 49 del citato d.P.R. n. 570/1960, secondo cui "l'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituisce al presidente già piegata. Il Presidente ne verifica l'autenticità esaminando la firma e il bollo e pone la scheda stessa nell'urna".
In definitiva, la mancata corrispondenza tra numero degli elettori e numero di schede scrutinate porterebbe alla inevitabile nullità delle operazioni elettorali; non essendo possibile, in contrario, ritenere insussistente la prova di resistenza, in quanto la semplice possibilità che la scheda valida rilasciata ad un elettore possa essere stata sostituita, in sede di spoglio, con il fac-simile di cui si discute dovrebbe indurre a ritenere la piena e concreta sussistenza dell'interesse a ricorrere.
Gli appellanti, nell'insistere, per i motivi ora detti, per l'accoglimento dell'appello e dell'originario ricorso, instano, infine, per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza del ricorso incidentale svolto dai controinteressati in primo grado.
5. L'appello è infondato.
Vero che il Presidente ha l'onere di verificare, ai sensi del citato art. 49 del t.u. del 1960 (norma, tra l'altro, invocata dagli appellanti solo in sede di appello) ed esaminando la firma e il bollo, che la scheda riconsegnatagli per il deposito nell'urna sia autentica; non di meno, l'eventuale difetto di sorveglianza che si sia risolto con l'inserimento (per mero errore, come appare verosimile, o per scelta "maliziosa" come pure prospettato dal TAR) nell'urna stessa di un fac-simile, anziché della scheda autenticata non appare tale da invalidare le operazioni di voto allorché, come nella specie, tale irregolarità non abbia inciso sul risultato finale.
Nel caso in esame, invero, le elezioni si sono svolte in un unico seggio e in presenza dei rispettivi rappresentanti di lista (di cui due facenti capo alla lista "Oltre il 2000" di appartenenza degli odierni appellanti); in una situazione, tra l'altro, in cui due soli erano, in realtà, gli schieramenti che si scontravano (il terzo ha conseguito un solo voto); ciò che induce a ritenere che lo spoglio sia avvenuto in una situazione di massima, reciproca attenzione e sorveglianza.
Ebbene, pur in tale contesto nulla è emerso o è stato fatto constare, dai rappresentanti stessi, in fase di spoglio, in merito alla evenienza che una scheda possa essere stata sottratta e sostituita con un fac-simile in un momento successivo a quello dell'apertura dell'urna e immediatamente precedente allo spoglio stesso delle schede (né risulta essere stato richiesto un nuovo conteggio delle schede medesime); il timore in tal senso rappresentato in sede giudiziale dagli odierni appellanti non poggia, dunque, su alcun concreto elemento fattuale, ma solo su congetture soggettive prive di ogni realistico supporto.
Si versa, invero, in una situazione in cui - verosimilmente per una distrazione dell'elettore - è stato collocato nell'urna un foglio simile ad una scheda (la somiglianza di questo con la scheda può aver prodotto confusione nell'elettore) anziché la scheda debitamente vidimata dal seggio; questa, però, è stata assegnata all'elettore, come dimostra il fatto che vi è, comunque, corrispondenza tra numero delle schede che sono risultate consegnate agli elettori ai fini del voto e numero dei votanti; in particolare, le schede autenticate erano 645 (verbale, pag. 7), quelle autenticate, non utilizzate, 248 (pag. 34); la differenza tra tali due cifre - 397 - corrisponde al numero degli elettori (pag. 33) che hanno ricevuto la scheda ai fini dell'espressione del voto.
In definitiva, lo scollamento tra numero dei votanti e numero delle schede autentiche reperite nell'urna non appare tale da indurre alla declaratoria di illegittimità delle stesse operazioni elettorali; ciò, come si ripete, sia per l'assenza di contestazioni in merito alle modalità di reperimento del fac-simile, sia per la corrispondenza tra schede autenticate e numero degli elettori, sia, infine, per la corrispondenza tra numero di elettori e numero delle schede rinvenute nell'urna, ivi compresa, tra di esse, la scheda fac-simile di cui si tratta, poi debitamente annullata.
Né tutto ciò può essersi prestato a situazioni di manipolazione, duplicazione o controllo del voto, dal momento che gli elettori sono stati tutti regolarmente identificati senza che alcuno si sia ripresentato al seggio e il fatto che una scheda autentica sia rimasta in possesso di un elettore può, al più, dimostrare che quell'elettore, in concreto, non ha espresso alcun voto (o alcun voto valido, essendo stata annullata la scheda fac-simile), ma non essere indice di preferenza espressa per l'uno o l'altro schieramento.
Da tutto quanto sopra consegue che il divario di un voto tra i due schieramenti contrapposti deve rimanere fermo.
6. Per tali motivi l'appello in epigrafe appare infondato e, per l'effetto, deve essere respinto.
Le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato, Sezione quinta, respinge l'appello in epigrafe.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.