Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione II bis
Sentenza 13 aprile 2005, n. 2695

FATTO

La ricorrente, dipendente comunale in forza alla Scuola Guido Alessi di Roma con la qualifica di operatrice dei servizi scolastici socio-educativi, subiva in data 12 maggio 1997 un grave infortunio nel recarsi al lavoro dalla propria abitazione, ubicata a circa duecento metri di distanza dalla sede di servizio.

In particolare, la Salvatore, dopo essere uscita dalla propria abitazione, cadeva rovinosamente nello scendere le scale condominiali e riportava gravi lesioni (frattura della tibia e del perone della gamba sinistra), accertate presso l'Ospedale S. Giacomo con prognosi di cinquanta giorni.

L'interessata presentava, quindi, al Comune di Roma domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo per l'evento occorsole.

Avverso il provvedimento specificato in epigrafe, con cui detta domanda è stata rigettata, l'istante ha proposto il presente ricorso, affidandolo ai seguenti motivi di doglianza:

Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta, difetto di motivazione e travisamento dei fatti. Violazione dei principi di ragionevolezza.

Il Comune di Roma ha riconosciuto la dinamica dell'evento, ma ha ritenuto di non dar corso all'istanza sull'assunto che, nella specie, non può configurarsi l'infortunio in itinere, in quanto l'incidente si è verificato nel luogo di abitazione e non sulla pubblica via.

Pertanto, ad avviso di controparte, le scale condominiali non sarebbero comprese nel tragitto casa-ufficio, ma farebbero parte dell'abitazione.

In una successiva memoria l'istante ha puntualizzato i termini della questione controversa, insistendo nelle conclusioni precedentemente rassegnate, con rifusione delle spese di lite.

Parte resistente si è costituita formalmente in giudizio.

DIRITTO

Con l'odierno gravame la ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui l'intimata Amministrazione ha rigettato la sua istanza, volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni riportate nell'infortunio del 12 maggio 1997, nonché la concessione di equo indennizzo.

Il ricorso è infondato.

Come riferito in narrativa, l'Amministrazione comunale di Roma, nel respingere la domanda della dipendente, ha affermato che, trattandosi di evento verificatosi nel luogo di abitazione, e non sulla pubblica via, non può configurarsi la fattispecie dell'infortunio in itinere.

Ad avviso del Collegio, l'assunto di controparte appare pienamente condivisibile, giacché le scale condominiali fanno parte, per definizione oltre che per la natura stessa dei luoghi, del concetto di abitazione in senso lato.

Invero, esse rientrano nella nozione unitaria di proprietà immobiliare, atteso che, mentre la "casa" vera e propria appartiene soltanto al suo titolare ovvero è nella sua disponibilità in via esclusiva, le scale dello stabile, essendo riconducibili al condominio a titolo di comune (e forzosa) proprietà privata, sono destinate ad essere necessariamente riferite pro-quota ai singoli appartamenti, configurandosi esse alla stregua di beni di uso o godimento collettivo, peraltro, inscindibili dalle singole proprietà individuali.

Conseguentemente, l'accezione di "abitazione", da cui prende avvio il percorso o il tragitto che il dipendente deve necessariamente seguire, per recarsi dalla propria casa all'ufficio, non può che comprendere anche le scale condominiali.

E, per converso, affinché possa gravare sulla comunità il rischio generico della "strada" nell'infortunio in itinere, la distanza che il dipendente è tenuto a coprire per raggiungere il luogo di lavoro, non può che essere il percorso stradale, vale a dire quello delle ordinarie vie di comunicazione che si dipartono dall'edificio di cui fa parte la casa di abitazione.

Tale convincimento si rivela, invero, vieppiù rispondente alla ratio dell'istituto, che è quella di indennizzare il lavoratore degli effetti nocivi di un accadimento, che abbia a verificarsi, senza alcuna sua rilevante e diretta responsabilità, in un ambito esterno alla sua sfera di privata autonomia.

Correttamente, dunque, il Comune resistente ha ritenuto non configurabile la fattispecie dell'infortunio in itinere nella vicenda occorsa all'attuale ricorrente.

Va, invero, esclusa l'indennizzabilità dell'evento dannoso, non soltanto quando l'infortunio si verifichi nell'abitazione ovvero nel domicilio o dimora del lavoratore, ma anche nell'ipotesi di infortunio occorso al medesimo nelle scale condominiali od in altri luoghi di comune proprietà privata (cfr. Cass. civ., sez. lav., 9 giugno 2003, n. 9211).

Ciò stante, il ricorso in trattazione deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione seconda, respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.