Corte di cassazione
Sezione I civile
Sentenza 22 aprile 2005, n. 8540
Rilevato che la signora A.B. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cosenza che, accogliendo la sua opposizione a verbale di contestazione per violazione stradale della Polizia municipale di Cosenza, ha anche disposto la compensazione delle spese processuali;
che, ad avviso della ricorrente, nella specie mancherebbe la motivazione sulla statuizione di compensazione delle spese;
Considerato che il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso censura la sentenza impugnata nella statuizione relativa alle spese, ed in particolare alla loro compensazione;
che in materia di spese processuali, questa Corte ha sovente stabilito che il giudice può disporre la compensazione anche senza fornire, al riguardo, alcuna motivazione, e senza che - per questo - la statuizione diventi sindacabile in sede di impugnazione e di legittimità, atteso che la valutazione dell'opportunità della compensazione, totale o parziale, delle stesse, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della ricorrenza di giusti motivi (Cassazione, sentt. nn. 5405 del 2004, 17692, 12744, 11774 e 5386 del 2003, 5174 del 2002);
che, pertanto, in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cassazione, sentt. nn. 5386 e 9707 del 2003 e 8889 del 2000) o che siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (Cassazione, sentt. nn. 16012 del 2002 e 12744 del 2003);
che questa Corte non ignora la recente pronuncia del giudice delle leggi, la quale (Ordinanza n. 395 del 2004) sembra avallare, sia pure incidentalmente, una diversa interpretazione della disciplina delle spese (suggerita dal giudice a quo), nel senso di postulare, per provvedimenti siffatti, un onere di motivazione generalizzato;
che le suesposte linee guida giurisprudenziali, in ordine al sindacato sul provvedimento del giudice di merito relativo alla compensazione delle spese processuali, elaborate dalla Corte di cassazione nel corso di una sedimentata attività di interpretazione, e a cui s'intende dare continuità, pongono in bilanciamento i valori costituzionali della difesa delle parti nel processo (art. 24 Cost.) e la ragionevole durata di quest'ultimo (art. 111, comma 2, ultima parte, Cost.);
che tale stabile orientamento, in ordine ai limiti di sindacato delle statuizioni accessorie contenute nelle decisioni dei giudici di merito e riguardanti la compensazione delle spese, non consente - allo stato - altra lettura costituzionalmente adeguata che non sia quella sopra richiamata, se non al prezzo dell'accrescimento delle impugnazioni delle decisioni, aventi ad oggetto anche soltanto queste statuizioni, con i conseguenti e immaginabili effetti inflattivi in ordine al numero dei processi (già particolarmente elevato fino ai limiti di guardia) e ai costi collettivi sempre più elevati;
che, in conclusione il ricorso, proposto con motivi collocati del tutto al di fuori di tale limitata possibilità di sindacato giurisdizionale da parte di questa Corte di legittimità, dev'essere dichiarato inammissibile;
che non v'è materia per provvedere sulle spese di questa fase, soltanto perché l'intimato non ha svolto difese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.