Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione II
Sentenza 12 maggio 2005, n. 2137
FATTO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, l'arch. Barlacchi, dipendente del comune di Firenze con la VII qualifica funzionale, ha partecipato ad un concorso per quattro posti per la qualifica di funzionario tecnico edile poi divenuti cinque a seguito di vacanze nella pianta organica verificatesi nelle more dell'espletamento del concorso.
Il ricorrente risulta collocato nella graduatoria finale di merito nella 13° posizione.
Ritenendo errata l'attribuzione del punteggio assegnatogli dalla commissione impugna la graduatoria e gli atti di concorso lesivi della propria posizione giuridica sulla base di due distinti motivi di censura che lamentano la violazione della l. 241/1990 ed in particolare dell'art. 18 e l'eccesso di potere, sotto diversi profili nel quale sarebbe incorsa la commissione di concorso per non aver riconosciuto al ricorrente il punteggio allo stesso spettante in base al servizio prestato presso il comune ed autonomamente valutabile dall'amministrazione perché relativo ad atti nella sua disponibilità.
Si costituivano in giudizio sia il comune che la controinteressata Zocchi, quinta classificata che chiedevano la reiezione del ricorso.
In sede di discussione della causa veniva eccepito dalla difesa della controinteressata che il contraddittorio non risultava correttamente instaurato poiché il ricorrente avrebbe evocato in giudizio soltanto la quinta classificata e non tutti gli altri concorrenti idonei collocati in una posizione migliore rispetto alla sua.
Veniva poi affermava la sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione del ricorso poiché il ricorrente, per scorrimento della graduatoria, è stato successivamente assunto nella qualifica VIII in data 14 luglio 1997.
All'udienza dell'8 febbraio 2005 dopo una breve discussione, la causa è stata trattenuta dal Collegio in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare il Collegio deve darsi carico delle due eccezioni avanzate dall'amministrazione resistente e dalla controinteressata, che vanno entrambe rigettate.
Quanto alla necessità di estendere il contraddittorio a tutti i candidati graduati dalla sesta alla tredicesima posizione occupata dal ricorrente nella graduatoria di merito, la censura non può essere accolta perché il ricorrente, già dipendente del comune di Firenze ha diritto alla riserva dei posti, come espressamente indicato dall'articolo nove del bando di concorso.
Nel caso di specie infatti il Barlacchi risulta il primo dei dipendenti utilmente collocati in graduatoria dopo i quattro vincitori del concorso.
Ne deriva che non era necessario estendere la notifica ai soggetti che, pur precedendo il ricorrente, risultavano concorrenti esterni e, come tali, non potevano beneficiare della riserva del 35% dei posti messi a concorso, stabilita nel bando.
Ugualmente infondata è la censura di sopravvenuta carenza d'interesse al ricorso per essere stato il Barlacchi assunto dal comune nella qualifica qui in discussione (VIII) a far tempo dal 14 luglio 1997.
La circostanza, infatti, pacifica in causa, non fa venir meno l'interesse al ricorso poiché, se lo stesso venisse accolto, il ricorrente vedrebbe la sua assunzione retrodatata al 30 gennaio 1996, al posto della controinteressata Zocchi, con tutte le conseguenze economiche e giuridiche di anzianità ad essa correlate.
Ciò premesso il ricorso è fondato con riferimento alla mancata valutazione d'ufficio, da parte del comune del titolo relativo all'anzianità di servizio che avrebbe consentito al Barlacchi di collocarsi al quinto posto in graduatoria ed essere quindi assunto immediatamente nell'VIII qualifica funzionale con il profilo di funzionario edile.
Infatti, ai sensi dell'art 18 l. 7 agosto 1990 n. 241, applicabile anche alle procedure concorsuali, le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare; pertanto, è illegittima l'esclusione da un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente amministrativo motivata in ragione della mancata dimostrazione del possesso del requisito della previa esperienza alle dipendenze della P.A., richiesto nel bando, qualora la documentazione relativa risulti già depositata presso la stessa amministrazione (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 22 gennaio 2003, n. 68; Consiglio Stato, sez. VI, 25 giugno 2002, n. 3457).
I principi introdotti dalla l. n. 241/1990, infatti, (contraddittorio, leale collaborazione etc.) impongono una interpretazione dei bandi di concorso coerente con le norme contenute nell'art. 18, commi 2 e 3, l. 7 agosto 1990, n. 241, per cui una volta che l'interessato autocertifica il possesso del requisito che gli dava diritto alla riserva del posto (dipendente di ruolo del comune), incombeva, alla stessa amministrazione di acquisire lo stato matricolare del dipendente.
Ciò risultava uno dei doveri del responsabile dell'istruttoria, tenuto ad integrare le domande attraverso la documentazione in possesso dell'amministrazione, e comunque chiedendo al ricorrente di provvedere alla integrazione della domanda difettosa.
Nella specie, l'acquisizione dello stato matricolare del ricorrente appariva operazione di estrema facilità poiché il concorrente che avesse voluto beneficiare della riserva doveva indicare il proprio numero di matricola ed il profilo professionale di appartenenza.
Del resto per rendersi conto della illegittimità dell'atto è sufficiente verificare il verbale n. 2 del 5 maggio 1995.
Nello stesso la commissione,resasi conto di non aver tenuto conto dell'art. 18 della l. n. 241/1990 così si esprime: "Considerato che le norme generali prevalgono sulle disposizioni contenute nel bando di concorso, la commissione ritiene di acquisire direttamente le certificazioni del servizio prestato dai concorrenti dipendenti…".
Ma illogicamente proprio secondo i principi che si afferma di voler seguire, anche contro o comunque ad integrazione del bando di concorso si afferma che il principio verrà seguito solo nei confronti di coloro che abbiano richiesto la valutazione dell'anzianità di servizio e non nei confronti di tutti i dipendenti.
La disparità di trattamento e la violazione della par condicio non potrebbero essere più evidenti.
Nella specie infatti si sarebbe dovuto chiedere al Barlacchi di integrare la domanda con la (sola) richiesta di una verifica d'ufficio della sua anzianità, già in possesso del comune, e comunque atto del quale, come visto, non occorreva neppure la presentazione.
Il ricorso va, conclusivamente accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, con le conseguenti statuizioni relative alla modifica della graduatoria del concorso.
Condanna il comune di Firenze al pagamento integrale delle spese di lite, quantificate nella misura complessiva di Euro 2.000,00 (duemila//00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.