Corte di cassazione
Sezione tributaria
Sentenza 6 maggio 2005, n. 9441

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.G. ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso della ritenuta Irpef operata dal proprio datore di lavoro sulla quota di indennità di fine rapporto costituito da buoni postali fruttiferi e dagli interessi maturati su tale quota.

La Commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale del Lazio ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio perché proposto con atto del 18 maggio 2000, oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza, eseguita il 4 febbraio 2000.

La Commissione regionale ha ritenuto l'insussistenza, per difetto del carattere oggettivo degli eventi che avevano determinato l'irregolare funzionamento degli uffici finanziari, della condizione prevista dalla l. 770/1961 e poi dalla l. 599/1985 per la proroga dei termini di prescrizione e decadenza, e la conseguente inidoneità a tal fine dei dd.mm. 23 febbraio e 1 settembre 2000, con i quali era stato accertato il periodo di disfunzione (dal 27 gennaio al 31 luglio 2000).

Quanto al merito, la Commissione regionale ha affermato di condividere le argomentazioni del primo giudice.

Avverso la decisione del giudice di secondo grado il ministero dell'Economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del d.l. 498/1961, convertito in l. 770/1961; 2) omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

L'intimato ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo i ricorrenti hanno dedotto che la Commissione di secondo grado, nel ritenere l'irrilevanza dell'irregolare funzionamento degli uffici finanziari perché non determinato da eventi di carattere oggettivo, ha violato sia l'art. 1 del d.l. 498/1991, convertito nella l. 770/1961, che non richiede tale carattere, sia il successivo art. 3 che, nel prevedere espressamente che il periodo di disfunzione degli uffici è accertato con decreto del ministero delle Finanze, affida alla P.A. e solo ad essa la valutazione dell'esistenza degli eventi stessi, che pertanto costituisce una questione di merito amministrativo, sottratta al sindacato del giudice. Sicché - hanno ancora sostenuto i ricorrenti, impropriamente denunciando un difetto di giurisdizione, in quanto la questione attiene ai limiti interni della competenza giurisdizionale - non avrebbe potuto il giudice disapplicare il decreto ministeriale per motivi relativi a tale merito.

La censura è fondata.

L'art. 1 del d.l. 498/1961 richiede, ai fini della proroga dei termini, che gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di "eventi di carattere eccezionale", non anche di natura oggettiva, per cui l'irregolare funzionamento può dipendere anche da fatti interni all'amministrazione, purché di carattere straordinario.

D'altra parte, se è vero che anche un decreto ministeriale, come qualsiasi altro provvedimento amministrativo, può essere disapplicato dal giudice ordinario per qualsiasi vizio, compreso quello di eccesso di potere, è altrettanto vero che il sindacato consentito a tale giudice non può riguardare le valutazioni di merito su cui si fonda il decreto stesso, non potendo l'Autorità giudiziaria ordinaria sostituirsi all'amministrazione negli accertamenti e negli apprezzamenti di merito di esclusiva competenza di quest'ultima (Cassazione, Sezioni unite, 6532/1994).

Né può dirsi, come affermato nella sentenza e nel controricorso, che il motivo è infondato, perché il periodo di disfunzione è stato accertato con due decreti, anziché con uno: il primo per la data d'inizio, o l'altro per quella finale. A parte che nessun impedimento di carattere normativo o concettuale si oppone a tale scelta procedimentale, la possibilità di emanazione di due provvedimenti discende dall'applicazione dell'art. 33 della l. 28/1999 che, modificando l'art. 3 del d.l. 498/1991, ha prescritto che, ove il periodo di disfunzione si protragga oltre 15 giorni, la data dalla quale esso ha avuto inizio è fatta risultare con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro 45 giorni dalla data medesima.

All'accoglimento delle censure seguono l'assorbimento del secondo motivo di ricorso (col quale è stata denunciata l'omessa o insufficiente motivazione sul punto della condivisione delle considerazioni di merito della decisione di primo grado), la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa, per la trattazione dell'appello e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.