Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
Sentenza 10 maggio 2005, n. 297

FATTO

1. Con atto notificato il 21 maggio 2001 e depositato il successivo giorno 23, l'ing. Antonio Del Vecchio, che agisce in proprio e quale rappresentante del raggruppamento professionale provvisorio tra lo stesso, l'ing. Giudo Calenda ed il geol. Michele Lupo, espone: a) che in data 16 settembre 1998 fu pubblicato sul B.U.R. n. 51 l'avviso pubblico per il conferimento, da parte dell'Amministrazione Provinciale di Potenza, di incarico professionale di direzione lavori, contabilità, liquidazione ed assistenza al collaudo delle opere previste nel progetto di collettamento dei reflui nei Comuni di Pietragalla ed Avigliano; b) che, all'esito della procedura concorsuale, cui partecipò anche il raggruppamento ricorrente, l'incarico de quo venne conferito, con deliberazione della Giunta provinciale n. 160 del 9 marzo 1999, al raggruppamento professionale composto dall'ing. Egidio Comodo, dall'ing. Mario Catalano e dal geom. Anna Rosa Lepore; c) che il Prefetto di Potenza, su sollecitazione del ricorrente, attivò il controllo previsto dall'art. 16, comma 1-bis, della l. n. 55/1990, sottoponendo l'atto al Co.Re.Co. che, tuttavia, ritenne di non muovere alcun rilievo; d) che, decorsi i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale, il raggruppamento ricorrente propose ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso detta deliberazione, deducendone l'illegittimità per vizi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere; f) che il Presidente della Repubblica, con decreto del 7 settembre 2000, accolse il suddetto ricorso straordinario, adeguandosi al parere espresso dal Consiglio di Stato - Sezione prima - nell'adunanza del 17 maggio 2000 n. 488/2000; d) che l'Amministrazione Provinciale di Potenza, costituita in mora dal raggruppamento ricorrente con atto notificato il 30 ottobre 2000, non intese dare esecuzione alla decisione di accoglimento del suddetto ricorso straordinario.

Il raggruppamento ricorrente chiede pertanto che questo Tribunale voglia condannare l'Amministrazione Provinciale di Potenza al risarcimento dei danni patiti per la perdita della probabilità di ottenere un vantaggio, consistente nell'affidamento dell'incarico in questione.

Ciò in quanto, in corretta applicazione dei criteri valutativi assunti dall'Amministrazione intimata, il raggruppamento ricorrente, in forza dei titoli di studio e professionali, nonché della struttura operativa e delle esperienze lavorative, avrebbe ottenuto il maggior punteggio tra tutti i concorrenti e sarebbe pertanto risultato destinatario dell'incarico in parola.

I danni che si assumono patiti vengono quantificati in Lire 100.000.000 (cento milioni di vecchie lire), in subordine sollecitando una liquidazione affidata a consulenza tecnica ovvero equitativa degli stessi.

2. Resiste alla presente impugnativa, con memoria di costituzione in giudizio depositata il 10 luglio 2001, l'Amministrazione Provinciale di Potenza che ha chiesto il rigetto del ricorso.

3. Con memoria difensiva depositata l'11 ottobre 2003, l'Amministrazione resistente ha contrastato la fondatezza delle censure avversarie, sostenendo in particolare il difetto dei presupposti per fondare una responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione stessa.

4. Il raggruppamento ricorrente, con memoria difensiva depositata il 13 ottobre 2003, ha ulteriormente illustrato le proprie tesi, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

5. Con le ordinanze collegiali n. 70/03 del 27 novembre 2003 e n. 38/04 del 13 luglio 2004 sono stati disposti incombenti istruttori, parzialmente eseguiti dall'Amministrazione Provinciale con documentazione depositata il 18 agosto 2004.

6. Con memoria conclusiva depositata il 20 novembre 2004 l'Amministrazione Provinciale ha ribadito le proprie tesi difensive concludendo per il rigetto del ricorso.

7. Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2005 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, va osservato che non tutta la documentazione richiesta con le citate ordinanze collegiali n. 70/03 e n. 38/04 è stata depositata. In particolare, non sono state depositate le domande di partecipazione, corredate dai curricula, presentate dai concorrenti alla procedura selettiva indetta per l'affidamento dell'incarico professionale in questione.

Nondimeno, la documentazione depositata dall'Amministrazione Provinciale di Potenza in data 18 agosto 2004 è da reputarsi sufficiente ai fini del decidere.

2. Ciò premesso, ritiene il collegio che il ricorso sia infondato.

Giova prendere le mosse dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 598 del 9 settembre 1998, recante approvazione dell'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico professionale de quo.

Il suddetto avviso prevedeva che le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ed i relativi curricula, dovessero essere valutati dal competente dirigente secondo i seguenti criteri: «per gli ingegneri: a) i titoli di studio e professionali, per i quali si darà preferenza alle specializzazioni attinenti all'oggetto dell'incarico; b) le esperienze lavorative, per le quali si farà esclusivo riferimento a quelle svolte nei seguenti settori: opere di collettamento reflui; impianti di depurazione a più stadi di trattamento; per il geologo: c) i titoli di studio e professionali; d) le esperienze lavorative, per le quali si darà preferenza a quelle svolte nei lavori di realizzazione di opere "a rete"; e) l'anzianità di abilitazione all'esercizio della professione, che non dovrà essere inferiore a 5 anni - Gli elementi di valutazione tecnica, così come riportati negli schemi di curriculum e limitatamente a quelli relativi agli ultimi 10 anni sono sinteticamente i seguenti: titoli di studio e professionali; struttura operativa a disposizione; lavori professionali più significativi, se attinenti. Il dirigente competente effettuerà l'istruttoria delle domande sulla base dei criteri tecnici sopra riportati e a partire da una soglia di idoneità allo svolgimento dello specifico incarico... La Giunta Provinciale effettuerà la scelta del raggruppamento di professionisti sulla base della predetta istruttoria tecnica, tenendo conto in particolare della maggiore disponibilità in senso oggettivo, intesa come organizzazione dello studio tecnico in relazione alle esigenze della committenza di verificare costantemente l'andamento dell'attività di direzione lavori ed adempimenti ad essa collegati (contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo, etc.)...».

Il dirigente tecnico preposto all'istruttoria delle domande, esaminati i curricula pervenuti, ha elaborato un prospetto riepilogativo riportante i parametri per la valutazione di merito, allegato alla deliberazione di Giunta provinciale n. 160 del 9 marzo 1999 recante conferimento dell'incarico professionale in questione al raggruppamento temporaneo tra professionisti composti dagli ingegneri Egidio Comodo e Mario Catalano e dal geologo Anna Rosa Lepore.

Ora, come esposto nella narrativa in fatto, la citata deliberazione di Giunta provinciale n. 160/99 è stata annullata in accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal raggruppamento di professionisti odierno ricorrente.

La lettura del parere espresso dal Consiglio di Stato, Sez. I, favorevole all'accoglimento del suddetto ricorso straordinario, consente di rilevare (pagine 4 e 5) che l'operato della stazione appaltante è stato censurato sotto il profilo del difetto di motivazione della deliberazione di affidamento, avendo l'organo consultivo ritenuto che non fosse ricostruibile l'iter logico seguito dall'Amministrazione in relazione ai parametri indicati nell'avviso pubblico, e che in particolare «... l'elemento delle sedi degli studi professionali, che pure è stato considerato fondamentale ai fini della scelta, non abbia costituito oggetto di comparazione, nel quadro riepilogativo allegato alla deliberazione, onde non è neppure possibile ricostruire in che modo sia stato valutato tale elemento e se non vi fossero altri gruppi in situazioni simili o comparabili...».

Nel parere espresso dal Consiglio di stato non è dato quindi di ricavare alcun elemento che deponga per una maggiore meritevolezza del curriculum presentato dal raggruppamento odierno ricorrente rispetto a quelli esibiti dagli altri concorrenti.

Ciò posto, vale qui richiamare il persuasivo orientamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2002, n. 686, e 15 aprile 2003, n. 1945; T.A.R. Calabria, Catanzaro, 11 marzo 2004, n. 613), secondo cui il risarcimento da perdita di chance presuppone che sussista una consistente probabilità di successo, onde evitare che diventino ristorabili anche mere possibilità statisticamente non significative.

In particolare, «la concretezza della probabilità deve essere statisticamente valutabile con un giudizio sintetico che ammetta - con un giudizio ex ante secondo l'id quod plerumque accidit, sulla base di elementi di fatto forniti dal danneggiato - che il pericolo di non verificazione dell'evento favorevole, indipendentemente dalla condotta illecita, sarebbe stato inferiore al cinquanta per cento...» (sent. n. 686/02 cit.).

Orbene, tale concretezza non sussiste nel caso di specie, atteso, da un lato gli ampi margini valutativi di cui la stazione appaltante disponeva nella valutazione dei curricula presentati, dall'altro gli elementi desumibili dal prospetto riepilogativo elaborato dal dirigente preposto allo svolgimento dell'attività istruttoria.

In particolare, la lettura di detto prospetto non consente di ritenere sussistente in capo al gruppo odierno ricorrente una consistente (nei sensi dianzi indicati) probabilità di risultare affidatario dell'incarico in questione, che sola può fondare il risarcimento del danno da perdita di chance.

Ed invero, oltre al raggruppamento di professionisti risultato affidatario dell'incarico de quo, esistono altri raggruppamenti di professionisti che hanno esibito titoli ed hanno conseguito valutazioni sicuramente non inferiori a quelle ottenute dal raggruppamento odierno ricorrente.

Segnatamente: A) il raggruppamento contrassegnato con il n. 2 nel citato prospetto, che vanta al pari del raggruppamento odierno ricorrente n. 4 specializzazioni, ha: 1) ottenuto una migliore valutazione del parametro costituito dalla "struttura operativa", 2) ha eseguito incarichi di progettazione e di direzione lavori per un importo ben superiore di quello fatto registrare dal raggruppamento odierno ricorrente; B) il raggruppamento contrassegnato con il numero 10 nel citato prospetto ha: 1) ottenuto una migliore valutazione del parametro costituito dalla "struttura operativa"; 2) ha eseguito incarichi di progettazione e di direzione lavori per un importo ben superiore di quello fatto registrare dal raggruppamento odierno ricorrente.

I dati relativi ai suindicati raggruppamenti, e soprattutto quelli relativi al raggruppamento indicato al n. 2 del prospetto, depongono per una meritevolezza dei curricula da questi presentati sicuramente non inferiore rispetto a quello esibito da raggruppamento odierno ricorrente: il che vale ed escludere, ad avviso del collegio, la sussistenza di una consistente (pericolo di non verificazione dell'evento favorevole inferiore al cinquanta per cento) probabilità di affidamento dell'incarico professionale in questione, e conduce al rigetto della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance.

3. Per le ragioni dianzi esposte, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, tuttavia, giuste ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.