Corte di cassazione
Sezione III civile
Sentenza 23 febbraio 2006, n. 4003

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 20 agosto 2002 il Giudice di pace di Marano di Napoli rigettava la domanda proposta da L.C., che aveva chiesto la condanna di M.D.D., e delle s.p.a. Sarp Assicurazioni in liquidazione controllata amministrativa e Generali Assicurazioni, nella qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, al risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale.

Il Giudice rilevava che l'attore non era risultato proprietario dell'auto danneggiata.

Avverso la suddetta sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Le resistenti non hanno svolto alcuna difesa in questo giudizio.

Il ricorrente ha depositato una memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si premette che all'odierna udienza in camera di consiglio il difensore del ricorrente ha partecipato ed ha esposto le proprie argomentazioni a sostegno del ricorso, di cui ha chiesto l'accoglimento.

Con unico motivo il C. eccepisce violazione degli artt. 1140, 1168, 2043 e 2054 del c.c. assumendo che erroneamente il Giudice di pace non lo ha ritenuto legittimato ad agire per ottenere il risarcimento del danno relativo all'auto danneggiata.

Il ricorso è manifestamente fondato e, quindi, meritevole di accoglimento.

La sentenza impugnata ha respinto la domanda sul presupposto che spetti soltanto al proprietario dell'auto danneggiata in un sinistro stradale la legittimazione ad agire per ottenere il risarcimento del relativo danno.

Questa affermazione si pone in contrasto con i principi informativi della materia risarcitoria e, quindi, è censurabile in sede di legittimità anche nell'ipotesi di pronuncia secondo equità.

Questa stessa sezione già in passato (Cassazione, Sezione terza, 10843/1997) ha stabilito che il diritto al risarcimento del danno può spettare anche a colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto - reale o personale - che egli abbia all'esercizio di quel potere (nello stesso senso Cassazione, Sezione terza, 14232/1999).

Va, dunque, affermato il principio che è tutelabile in sede risarcitoria la posizione di chi eserciti nei confronti dell'autovettura danneggiata una situazione di possesso giuridicamente qualificabile come tale ai sensi dell'art. 1140 c.c.

L'applicazione di tale principio ai singoli casi concreti impone al giudice del merito di accertare che l'attore abbia rigorosamente dimostrato, sulla scorta di prove idonee, la esistenza a suo favore di una situazione di possesso corrispondente a quella sopra descritta, nonché l'incidenza sul suo patrimonio del danno di cui chiede il ristoro.

Pertanto la sentenza va cassata con rinvio ad altro Giudice di pace di Napoli che dovrà stabilire, con pienezza di indagine e di valutazione, se il C. abbia dimostrato un possesso come sopra specificato.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro Giudice di pace di Napoli.