Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce, Sezione II
Sentenza 27 marzo 2006, n. 1781

Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

- Violazione e falsa applicazione artt. 38, 46 e 47 d.P.R. 445/2000. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Malgoverno dei principi in tema di dichiarazioni sostitutive. Illogicità ed ingiustizia manifeste. Difetto di istruttoria e di motivazione. Erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione del principio di massima partecipazione;

- Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Ulteriore violazione e falsa applicazione artt. 38, 46 e 47 d.P.R. 445/2000. Malgoverno dei principi in tema di dichiarazioni sostitutive. Difetto di istruttoria e di motivazione;

- Violazione artt. 38 e 71, comma 3, d.P.R. n. 554/2000. Violazione e falsa applicazione art. 37-bis, comma 2-ter, lett. B, l. n. 109/1994 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione art. 6, lett. B), l. n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità. Disparità di trattamento. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione del principio di massima partecipazione. Illegittimo aggravio del procedimento;

- Illegittimità dell'avviso pubblico ed illegittimità propria e derivata del provvedimento di esclusione. Violazione e falsa applicazione artt. 38, 46, 47 e 71, comma 3, d.P.R. n. 554/2000. Violazione e falsa applicazione art. 37-bis, comma 2-ter, lett. B, l. n. 109/1994 e s.m.i. Violazione e falsa applicazione art. 6, lett. B, l. n. 241/1990. Eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento, difetto di motivazione, violazione del principio di massima partecipazione, violazione del principio di divieto di aggravio del procedimento;

- Illegittimità dell'intero procedimento per violazione del principio di pubblicità;

Considerato che il ricorso appare manifestamente fondato, onde può essere accolto con sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 26 Legge TAR;

considerato che la gravata esclusione della impresa ricorrente non appare legittima, sotto i dedotti profili;

considerato in particolare che detta esclusione è stata adottata in danno della ricorrente, nell'ambito del procedimento di project financing avviato dal Comune di Mottola per la realizzazione di una sala polivalente con annesso parcheggio, a causa della obliterazione delle formule sacramentali previste dal d.P.R. 445/2000 in tema di dichiarazioni sostitutive, con riguardo precipuo alla mancata assunzione espressa della personale responsabilità del dichiarante nonché al mancato riferimento alle conseguenze penali per il caso di dichiarazioni false;

considerato che se è pur vero che la dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante della ditta ricorrente, ai sensi del punto j (pag. 2) dell'Avviso pubblico indicativo di Finanza di progetto, non contiene alcun riferimento alla responsabilità personale del dichiarante né alle conseguenze penali cui lo stesso andrebbe incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e quindi si appalesa difforme rispetto al modello normativo delineato all'art. 48 d.P.R. 445/2000 nondimeno, a parer del Collegio, la ricorrente non meritava la sanzione della esclusione dalla selezione;

considerato, anzitutto, che il predetto avviso conteneva un riferimento generico al d.P.R. 445/2000, senza quindi alcuna indicazione puntuale con riguardo alle prescrizioni dell'art. 48, e quindi al contenuto specifico che la dichiarazione sostitutiva doveva in concreto assumere;

considerato che lo stesso art. 48 cit. affida alle cure della stessa amministrazione la redazione preventiva dei moduli di sottoscrizione da sottoporre ai privati che se ne intendano valere, laddove nella specie il Comune di Mottola aveva disatteso tale incombente lasciando alla libera iniziativa degli offerenti la redazione delle predette dichiarazioni sostitutive, di talché addossare nella specie ai candidati le conseguenze negative di una dichiarazione difforme dal modello legale appar contrario al principio tradizionale insito nel cd divieto di "venire contra factum proprium" (secondo cui a nessun soggetto dell'ordinamento è consentito di giovarsi di un proprio inadempimento ovvero di far gravare su altri le conseguenze negative di detto inadempimento);

considerato peraltro che nell'ambito della disciplina delle dichiarazioni sostitutive l'osservanza del riferimento alle conseguenze penali della dichiarazione falsa, pur con le sue incontestabili ricadute positive sul fronte della induzione alla serietà della dichiarazione e di deterrenza verso il mendacio, non appar prescritta ad substantiam, posto che nessuna disposizione sanziona di nullità una dichiarazione che sia sfornita di quella formula sacramentale (né è altrimenti desumibile che si tratta di elemento essenziale della dichiarazione, come ad esempio deve essere considerata la sua sottoscrizione ad opera dell'interessato), di guisa che appar senz'altro più corretto ascrivere la sua omissione al novero delle mere irregolarità non vizianti;

considerato, peraltro, che le conseguenze penali della dichiarazione sostitutiva mendace (che, ai sensi dell'art. 76 dello stesso d.P.R., si considera resa a pubblico ufficiale) non sono certo ricollegabili all'uso della formula, sussistendo la responsabilità penale del dichiarante per falsità della dichiarazione anche in sua mancanza (in applicazione del principio ignorantia legis non excusat);

considerato da ultimo, ed a tutto concedere, che nell'ambito dell'istituto della finanza di progetto, in cui è interesse specifico della amministrazione scrutinare il numero più elevato possibile di proposte e quindi di non escludere le stesse per mere irregolarità formali, è espressamente prevista una parentesi procedimentale (v. art. 37-bis u.c. l. 109/94 e s.m.i.) finalizzata alla regolarizzazione della documentazione prodotta di guisa che, se non altro in questa sede, la amministrazione avrebbe potuto consentire alla odierna ricorrente la regolarizzazione della più volte citata dichiarazione sostitutiva;

considerato in definitiva che per le svolte ragioni il ricorso merita di essere accolto e che sulle spese di lite ricorrono giusti motivi per far luogo alla loro compensazione tra le parti;

Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi degli artt. 3 e 9 della l. n. 205 del 2000;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Seconda Sezione di Lecce accoglie il ricorso indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.