Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Sezione II
Sentenza 3 aprile 2006, n. 737
FATTO
Con ricorso notificato i dì 10-14 dicembre 2005, e depositato il successivo 9 gennaio 2006, il ricorrente espone:
- di avere a suo tempo rappresentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca - ove risulta iscritto l'avv. T. - un episodio disciplinarmente rilevante che lo aveva visto coinvolto, quale parte lesa, unitamente a tale professionista;
- che il Consiglio dell'ordine aveva, quindi, instaurato un procedimento disciplinare nei confronti dell'avv. T.;
- che detto procedimento disciplinare si era concluso - in esito ad una prolungata fase istruttoria ed a seguito di sollecitazioni alla sua definizione - con la irrogazione all'avv. T. di una sanzione disciplinare;
- di avere richiesto copia integrale di detto provvedimento disciplinare, da produrre, ed utilizzare, nel giudizio civile pendente avanti il Tribunale di Agrigento tra i due professionisti;
- di avere precisato, a seguito di una richiesta interlocutoria dell'Ordine, l'interesse a conseguire il rilascio di copia del detto atto, ai fini sia di sostenere la domanda risarcitoria proposta in sede civile che di difendersi dalla domanda risarcitoria riconvenzionale nella medesima sede proposta dall'odierno controinteressato;
- di avere, infine, conseguito l'impugnato diniego di rilascio del chiesto provvedimento, motivato con riferimento al tipo di sanzione irrogata ed alla sua non definitività.
Chiede annullarsi la nota impugnata ed affermarsi l'obbligo dell'Ordine intimato al rilascio del chiesto provvedimento, invocando l'orientamento giurisprudenziale della giurisprudenza amministrativa che ritiene prevalente l'interesse del ricorrente a conseguire l'atto richiesto per esigenze di tutela giurisdizionale, rispetto all'interesse del controinteressato di tutela della propria riservatezza.
Si è costituito in giudizio l'Ordine intimato deducendo l'infondatezza del ricorso in considerazione della ritenuta insussistenza in capo al ricorrente di un interesse rilevante, e giuridicamente tutelato, a conseguire la chiesta copia del provvedimento disciplinare in questione.
In sede di discussione orale in camera di consiglio, il ricorrente ha depositato l'ordinanza del 18 gennaio 2006 con la quale il Tribunale di Agrigento ha disposto l'acquisizione del detto documento; entrambe le parti hanno chiesto porsi il ricorso in decisione.
DIRITTO
1. Rileva, preliminarmente, il Collegio che la sopravvenienza del provvedimento del Tribunale di Agrigento di acquisizione di copia del provvedimento disciplinare adottato dall'Ordine resistente nei confronti dell'avv. T. non determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del presente giudizio giacchè non vi è prova che l'acquisizione al giudizio civile sia già avvenuta né vi è garanzia che ciò avvenga con certezza, mentre l'eventuale mancata ottemperanza all'ordine del giudice potrebbe comunque comportare un pregiudizio per le facoltà difensive, e per le ragioni, dell'odierno ricorrente.
2. Il ricorso è fondato nel merito e meritevole di accoglimento.
Ed invero le motivazioni e le deduzioni difensive addotte dall'Ordine intimato a sostegno del diniego opposto al ricorrente non appaiono condivisibili.
2.a. Osserva, infatti, il Collegio che il sistema normativo delineato dagli artt. 22 e segg. l. n. 241/1990, anche nel testo precedente alle modifiche di cui alla l. n. 15/2005, prevede che la possibilità di negare l'accesso ad un qualche atto costituisca eccezione, riferita a ipotesi specificamente individuate, al principio generale di libero accesso agli atti da parte dei soggetti aventi un adeguato interesse.
Per quanto attiene, in particolare, alla fattispecie all'esame, l'art. 24, comma 2, lett. d), l. n. 241/1990, pur prevedendo che "la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese" possa costituire motivo di diniego dell'accesso, garantisce comunque "... agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici".
In applicazione di siffatti principi la giurisprudenza ha, quindi, affermato che il diritto di accesso prevale sugli altri interessi in gioco quando sia concretamente collegato a specifiche esigenze di tutela giurisdizionale del richiedente, di carattere serio e non emulativo (T.A.R. Lazio 7 aprile 2004, n. 3318, C.D.S., Sez. V, 7 aprile 2004, n. 1969).
Coerentemente con detto orientamento, devono quindi essere ritenute illegittime le motivazioni addotte dall'Ordine resistente nella nota impugnata, in quanto riferite a considerazioni relative al tipo di sanzione irrogata (non comportante sospensione o perdita dello jus postulandi) ed alla sua non definitività; ed invero si tratta di considerazioni attinenti esclusivamente all'oggettivo ambito di efficacia del provvedimento richiesto, inidonee ad escluderne a priori l'attitudine ad essere comunque utilizzato nel contenzioso civile pendente tra gli interessati, dall'odierno ricorrente posta a fondamento della propria istanza di accesso.
2.b. Per altro, in questa sede giurisdizionale, l'Ordine intimato incentra, invece, le proprie difese sulla ritenuta insussistenza in capo al ricorrente di un adeguato e qualificato interesse a conseguire la chiesta copia del provvedimento disciplinare, con riferimento ad alcuni precedenti giurisprudenziali resi in fattispecie apparentemente analoghe alla presente.
Osserva, però, il Collegio che la invocazione di detti precedenti (in particolare, C.d.S., sez. IV, n. 4049/2003, ma anche T.A.R. Marche n. 274/2005), conclusisi con l'affermazione della legittimità del diniego opposto dall'Ordine degli Avvocati alla richiesta di copia dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti di propri iscritti, non appare pertinente in considerazione della differenza di situazione fattuale rispetto alla controversia oggetto del presente giudizio.
In particolare, dette pronunzie sono intervenute in ipotesi nelle quali o l'istanza di accesso è stata ritenuta non accoglibile in quanto non adeguatamente motivata e, comunque, eccessivamente generica (T.A.R. Marche n. 274/2005), o non è stato ritenuto sussistente un adeguato collegamento tra il documento richiesto ed il contenzioso nel quale avrebbe dovuto essere utilizzato (C.d.S., sez. IV, n. 4049/2003).
In detta pronunzia, il Consiglio di Stato - pur muovendo dalla condivisa affermazione del principio secondo il quale l'accertamento dell'interesse all'esibizione degli atti va effettuato con riferimento alle finalità dichiarate dal richiedente, non potendosi operare alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale o della censura che sia stata proposta o si intenda proporre, la cui valutazione spetta solo al giudice chiamato a decidere - ha comunque ritenuto che, sotto il profilo logico, debba pur sempre sussistere un legame ed una coerenza tra finalità dichiarata e documento richiesto, pervenendo alla conclusione che, in quella concreta ipotesi, detti requisiti non sussistessero con riferimento alla specifica vicenda processuale rappresentata.
Ritiene, invece, il Collegio che pur applicando alla presente fattispecie il principio giurisprudenziale enucleato dal Consiglio di Stato nella pronunzia citata - e riassumibile nella seguente testuale affermazione: "In altri termini, se il giudizio circa la concreta pertinenza della documentazione alla causa non può che spettare all'autorità giudiziaria adita, non di meno spetta all'amministrazione valutare, in ordine al diritto d'accesso, l'astratta inerenza dell'istanza a quel giudizio. Diversamente opinando, infatti, l'intenzione annunciata di proporre un'azione giudiziaria giustificherebbe la richiesta di qualsivoglia documento." - debba pervenirsi a conseguenze opposte.
Ed invero, salva la valutazione del Tribunale di Agrigento della "concreta pertinenza" della documentazione in contestazione (ivi compresi gli aspetti relativi all'oggettivo ambito di efficacia del provvedimento disciplinare in questione), il Collegio ritiene che non possa in alcun modo dubitarsi della "astratta inerenza" di detto provvedimento a quel giudizio, del quale sono parti gli odierni ricorrente e controinteressato - rispettivamente e reciprocamente attore e convenuto in riconvenzionale e convenuto ed attore in riconvenzionale - e costituiscono oggetto reciproche domande risarcitorie conseguenti ai fatti per i quali l'Ordine resistente ha a suo tempo intrapreso nei confronti dell'avv. T. il procedimento disciplinare del quale il ricorrente ha richiesto il provvedimento conclusivo.
3. Il ricorso all'esame deve, quindi, essere accolto con conseguente ordine al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca di esibire al ricorrente il chiesto provvedimento disciplinare adottato nei confronti dell'avv. T., in esito al procedimento a suo tempo intrapreso su segnalazione dello stesso ricorrente, con le modalità di cui all'art. 5 d.P.R. n. 352/1992.
Le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre I.V.A. e C.P.A., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione seconda, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, ordina al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca di esibire al ricorrente il chiesto provvedimento disciplinare adottato nei confronti dell'avv. T., in esito al procedimento a suo tempo intrapreso su segnalazione dello stesso ricorrente, con le modalità di cui all'art. 5 d.P.R. n. 352/1992.
Condanna l'Ordine degli Avvocati di Sciacca al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, in motivazione liquidate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.