Corte di cassazione
Sezione tributaria
Sentenza 19 aprile 2006, n. 9127
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor S.B. ricorre per cassazione deducendo due motivi avverso la sentenza 224/31/99 del 29 novembre 1999 con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l'appello del contribuente avverso la pronuncia di primo grado, che aveva accolto solo sotto un profilo il ricorso avverso avviso di accertamento del reddito d'impresa per l'anno 1991.
L'Amministrazione resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il contribuente deduce violazione di legge sostenendo che gli accertamenti bancari di cui all'art. 18 della l. 413/1991 non possono essere utilizzati in ordine ai redditi percepiti in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge stessa.
Si tratta per altro di tesi respinta dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'art. 18 in questione disciplina una procedura che può essere applicata a tutti gli accertamenti formati in epoca successiva alla entrata in vigore della l. 413/1991, ancorché relativi a redditi anteriori a tale data (cfr., ex pluribus, Cass., 11994/2003).
Con il secondo motivo si deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.).
Nell'ambito del motivo in primo luogo si contestano presunti vizi procedurali dell'accertamento, alcuni di essi sono per altro irrilevanti (o per lo meno non ne viene indicata la rilevanza), in particolare non viene spiegato per quali ragioni assumerebbe rilievo la data di inizio delle operazioni di accertamento bancario.
Mentre l'addebito secondo cui gli accertamenti bancari si sarebbero svolti in carenza di contraddittorio è irrilevante, almeno alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui tale carenza di contraddittorio non incide sulla efficacia probatoria dei documenti acquisiti.
Le asserzioni del ricorrente non sono, per altro, del tutto chiare perché nell'ambito del medesimo motivo di censura l'assenza di contraddittorio in sede amministrativa e la circostanza di non avere il giudice tributario preso in considerazione documenti non esibiti in tale sede (evidentemente nell'ambito di un qualche contraddittorio).
La Corte ritiene invece di accogliere il ricorso nella parte in cui sostiene che il giudice di merito avrebbe dovuto tenere conto di tutti i documenti depositati in giudizio (ancorché essi non fossero stati esibiti ai verbalizzanti durante la procedura amministrativa). Ancorché tale tesi prospetti una violazione di legge, e non - come prospettato nella intestazione del motivo - un difetto di motivazione in fatto.
Il punto della sentenza di secondo grado colpito da questa censura suona nei seguenti termini: «la documentazione prodotta in sede di ricorso in primo grado, non essendo stata esibita in sede di verifica era per la Comm.ne provinciale, e rimane per questo collegio, insuscettibile di essere considerata».
La proposizione non trova rispondenza nella legge. Invero, l'art. 52, comma 5, del d.P.R. 633/1972 (richiamato dall'art. 33 del d.P.R. 600/1973) stabilisce che «non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa» i documenti (libri, scritture, registri, ecc.) che non siano stati acquisiti durante gli accessi perché il contribuente ha rifiutato di esibirli (o perché ha dichiarato di non possederli o perché, comunque, li ha sottratti al controllo).
La disposizione deve essere letta ed interpretata in coerenza ed alla luce del diritto alla difesa, scolpito nell'art. 24 Cost., e del principio della capacità contributiva (art. 53 Cost.).
Le norme costituzionali non impediscono certo di porre ragionevoli limiti al diritto alla prova, con conseguente tassazione di cespiti che il contribuente potrebbe dimostrare inesistenti; ma impongono di procedere ad una interpretazione rigorosa di disposizioni quale il citato art. 52, comma 5, d.P.R. 633/1972. Appare, in proposito, di particolare rilievo l'esigenza che ci sia stata una attività di ricerca della documentazione da parte della Amministrazione ed un "rifiuto" da parte del contribuente (rifiuto cui è equiparata la dichiarazione di non possedere i documenti, o la sottrazione dolosa di essi al controllo). Ed è ovvio come simile procedura di "richiesta" o "ricerca" da parte dell'Amministrazione e di rifiuto (o occultamento) da parte del contribuente sia in concreto concepibile quasi esclusivamente in riferimento ai documenti di cui è obbligatoria la tenuta.
In altre parole, la limitazione alla possibilità della prova è collegata ad uno specifico comportamento del contribuente, che si sottrae alla prova stessa, e dunque fornisce validi elementi per dubitare della genuinità di documenti che abbiano a "riaffiorare" nel corso del giudizio. Ciò costituisce una giustificazione ragionevole della loro inutilizzabilità; del resto temperata dalla possibilità riconosciuta al contribuente di dimostrare la "non volontarietà della sottrazione originaria della documentazione" (così come affermato da Cass. 1030/2002).
La controversia deve dunque essere rimessa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana che si atterrà al seguente principio di diritto: «l'art. 52, comma 5, del d.P.R. 633/1972 (richiamato dall'art. 33 del d.P.R. 600/1973) secondo cui «non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa» i documenti (libri, scritture, registri, ecc.) che non siano stati acquisiti durante gli accessi perché il contribuente ha rifiutato di esibirli (o perché ha dichiarato di non possederli o perché, comunque, li ha sottratti al controllo), trova applicazione solo quando si sia in presenza di una specifica richiesta o ricerca da parte della Amministrazione e di un rifiuto, o di un occultamento, da parte del contribuente. E, a tal fine, non è sufficiente che il contribuente non abbia esibito ai verbalizzanti i documenti in epoca successiva depositati in sede giudiziaria».
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana che deciderà anche per spese del presente grado del procedimento.