Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Sentenza 6 aprile 2006, n. 8118

PREMESSO IN FATTO

Che i ricorrenti hanno proposto tempestivi ricorsi al TAR Lazio e al TAR Calabria avverso l'atto di ricusazione della lista F.I.P.U. PENSIONATI ITALIANI emesso dai competenti Uffici circoscrizionali rispettivamente del Lazio e della Calabria e confermato dall'Ufficio nazionale elettorale, chiedendo la riammissione della Lista alla competizione elettorale del 9-10 aprile 2006 anche in via interinale e che i TAR aditi si sono dichiarati incompetenti, affermando che «si tratta nella fattispecie di procedimento elettorale relativo alla formazione di un organo costituzionale, materia che l'ordinamento non attribuisce al giudice amministrativo» e che il Consiglio di Stato ha confermato la statuizione dei primi giudici perché «ad un primo esame, proprio della presente fase cautelare, la controversia introdotta con il ricorso di primo grado appare estranea al perimetro della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo;... rilevato in particolare che la sfera di attribuzione descritta dagli artt. 66 della Costituzione e 22 e 87 del d.P.R. 361/1957 sembra doversi intendere riservare in via esclusiva alle Camere il potere di sindacare regolarità e validità degli atti pertinenti alla seguenza procedimentale che, dalla presentazione delle liste, conduce alla proclamazione degli eletti».

Che secondo il ricorrente, a differenza di quanto affermano i giudici amministrativi, le Camere possono giudicare solo i titoli di ammissione dei loro componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità degli stessi, dovendosi denegare ogni competenza delle stesse sull'ammissione delle liste elettorali alla competizione e nelle fasi di preparazione del procedimento elettorale riservate alla cognizione del giudice amministrativo.

OSSERVA

La questione prospettata è ammissibile quale istanza di regolamento di giurisdizione proposta da una delle parti del procedimento prima della decisione di primo grado, dovendosi denegare che vi sia una pronuncia vincolante nelle ordinanze interinali dei giudici amministrativi che dubitano dei loro poteri cognitivi nella materia ed essendosi già escluso dalla Corte costituzionale che nella fattispecie possa configurarsi un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (Corte cost., ord. n. 117 del 23 marzo 2006).

L'istanza deve essere peraltro esaminata alla luce degli art. 66 della Costituzione e 22 e 87 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati), norme che sono state oggetto dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 512 del 20 novembre 2000, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87 sopra richiamato.

Quest'ultimo articolo sancisce che la Camera "pronuncia giudizio definitivo" su tutti i reclami presentati all'Ufficio Centrale elettorale durante la sua "attività o posteriormente" (comma 1), e quindi anche sulle ricusazioni pronunciate ai sensi dell'art. 22 dello stesso testo unico, in tal modo riservando alla cognizione della Giunta per le elezioni della Camera stessa la convalida di tutte le operazioni elettorali comprese quelle di ammissione delle liste.

Va quindi confermato quanto già rilevato da questa Corte sia pure in riferimento a situazioni soggettive successive alle elezioni politiche.

Questa Corte ha da un canto rilevato la natura amministrativa degli atti degli Uffici elettorali circoscrizionali e centrali (sez. un., 22 marzo 1999, n. 172) e d'altro canto ha affermato il difetto assoluto di giurisdizione sia del giudice ordinario che del giudice amministrativo (Cass. 22 marzo 1999, Cass. 9 giugno 1997, n. 5135) su tali atti con riferimento particolare al regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Si deve quindi escludere che le posizioni soggettive fondamentali che hanno rilievo in questa fase preparatoria delle elezioni (così il titolo III del testo unico sulle elezioni) siano prive di tutela nel disegno costituzionale che rimette a ciascuna Camera la convalida delle proprie elezioni e quindi delle operazioni elettorali che le hanno precedute con un giudizio definitivo sui reclami avverso la ricusazione delle liste e sugli effetti di questi provvedimenti in ordine alla convalida delle elezioni.

Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese tra le parti, data la novità della questione.

P.Q.M.

La Corte dichiara il difetto assoluto di giurisdizione e compensa le spese.

Note

V. anche Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 6 aprile 2006, n. 8119.