Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sezione III
Sentenza 23 maggio 2006, n. 1437

FATTO E DIRITTO

In data 29 maggio 2005 si svolgeva l'incontro di calcio tra le squadre Juventus e Cagliari presso lo stadio "Delle Alpi" di Torino, valida per il campionato nazionale di calcio di serie A.

In tale occasione, nei piazzali esterni al campo di calcio ed all'interno di esso si svolgevano disordini e inflitti gravi danneggiamenti alle strutture.

Con il provvedimento impugnato, all'istante, individuato dalla polizia come partecipante alle attività facinorose intraprese dai tifosi nel corso della partita, è stato inibito, per un periodo di tre anni, di accedere "a tutti gli stadi ove si disputeranno gli incontri di calcio di serie A, B e C, coppe nazionali, internazionali e partite amichevoli cui prendano parte le squadre iscritte nelle serie predette, nonché agli incontri che verranno disputati nello stadio Delle Alpi di Torino ed alle aree limitrofe"; con lo stesso provvedimento gli è stato imposto, inoltre, l'obbligo di presentarsi presso la Questura di Asti, con determinate modalità, prima dello svolgimento di dette manifestazioni sportive.

Contro il provvedimento vengono dedotti i seguenti motivi:

1) incompetenza.

Si sostiene che il provvedimento è illegittimo in quanto adottato dal Questore di Torino, anziché da quello di Asti, località nella quale il ricorrente risiede.

2) violazione dell'art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241; travisamento di fatto e carenza di presupposto, in quanto è mancata la comunicazione di avvio del procedimento.

3) violazione dell'art. 6, comma 1, della l. 13 dicembre 1989, n. 401, eccesso di potere per indeterminatezza dell'oggetto.

Il provvedimento impugnato fa divieto al ricorrente - per la durata di tre anni - di accedere "a tutti gli stadi ove si disputeranno gli incontri di calcio di serie A, B e C, coppe nazionali, internazionali e partite amichevoli cui prendano parte le squadre iscritte nelle serie predette" nonché ai "luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano od assistono alle medesime manifestazioni" e "ad ogni partita disputata dalla squadra Juventus sul territorio nazionale, compreso nei campionati di serie A, B e C, coppe nazionali, internazionali e partite amichevoli".

Tali - non puntuali - indicazioni si pongono in contrasto con le norme indicate in epigrafe, come già deciso anche da questo Tribunale, in un caso analogo, con la sentenza n. 202/2003.

4) violazione dell'art. 6, comma 1, della l. 13 dicembre 1989, n. 401.

La motivazione del provvedimento richiama il "deferimento all'A.G.", di cui il ricorrente non è a conoscenza, in maniera assolutamente generica e senza indicazione degli estremi.

5) violazione dell'art. 6, comma 1, della l. 13 dicembre 1989, n. 401, e dell'art. 3 della l. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Il provvedimento, nella parte in cui impone all'istante di comparire personalmente una o più volte, negli orari e negli uffici indicati, risulta adottato senza tener conto dei suoi riflessi sull'attività lavorativa del ricorrente.

6) violazione dell'art. 3 della l. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione, di istruttoria e per violazione del principio di proporzionalità.

Si sostiene che il provvedimento è privo di motivazione sulla ragione per la quale è stata applicata la sanzione nella misura massima prevista, senza alcuna graduazione in rapporto alla funzione preventiva e non punitiva della stessa misura adottata.

7) violazione dell'art. 6, comma 1, della l. 13 dicembre 1989, n. 401; eccesso di potere per violazione del principio di tipicità e determinatezza delle sanzioni.

Si sostiene che il provvedimento è privo di chiarezza in ordine all'indicazione delle manifestazioni per le quali opera il divieto di accesso allo stadio, e che ciò impedisce al ricorrente di ottemperare alle prescrizioni ivi previste.

8) violazione dell'art. 3 della l. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.

Si sostiene che il provvedimento è privo di motivazione in ordine ai fatti e agli atti ivi richiamati e non precisati, indicati genericamente come consultabili in imprecisati "atti d'ufficio".

9) eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione dell'art. 3 della l. 241/1990; violazione dell'art. 6, comma 1, della l. 13 dicembre 1989, n. 401.

Si sostiene che il provvedimento difetta di qualsiasi elemento che dimostri lo svolgimento della necessaria attività istruttoria e di accertamento dei fatti.

L'Amministrazione costituita controdeduce nel merito del ricorso concludendo per la sua reiezione.

Il ricorso è fondato.

Come ha già avuto modo di stabilire, in fattispecie riferita a fatti svoltisi in stadio diverso ma analoghi a quelli qui in contestazione, la III Sezione di questo Tribunale (cfr. sent. n. 202/2003), "poiché nella specie vengono in rilievo misure che incidono sensibilmente sulla sfera giuridica del destinatario, tanto da limitare fortemente diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione (quale la libertà di circolazione)", i provvedimenti del genere di quello di cui si controverte "vanno emessi nel rigoroso rispetto del principio di legalità"; al che consegue che "il divieto di assistere a manifestazioni sportive e di accesso ai luoghi va riferito a manifestazioni e luoghi specificatamente determinati, laddove l'ordine qui impugnato appare eccessivamente esteso e indeterminato, sia per quanto attiene alle manifestazioni indicate come "partite amichevoli", sia in relazione ai luoghi di sosta e di transito interdetti al ricorrente, anch'essi genericamente indicati nella parte in cui sono riferiti indiscriminatamente alle partite giocate da tutte le squadre iscritte alle serie A, B e C nonché alle partite di coppa nazionale ed internazionale, oltre alle c.d. amichevoli.

Soggiunge ancora la sentenza, dal cui contenuto il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, che "sotto altro profilo, nessuna motivazione viene addotta a sostegno della scelta di irrogare la sanzione nella misura massima prevista (anni tre), in palese violazione dell'obbligo di motivazione, in relazione al principio di gradualità della sanzione (presente tanto nel codice penale quanto nella disciplina generale e in quella di settore che regolano l'illecito amministrativo)"; in definitiva ritenendo che "il provvedimento impugnato è stato assunto in violazione del generale principio di proporzionalità dell'azione amministrativa (presente nel nostro ordinamento oltre che in quello comunitario), il quale va osservato, in particolar modo, quando la P.A. disponga di margini di apprezzamento discrezionale, e, a maggior ragione, ai fini dell'emissione di provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario", specie quando non si tratta di soggetto recidivo.

Alla stregua delle condivisibili conclusioni cui questo Tribunale è già pervenuto, assorbito quant'altro dedotto, anche il provvedimento qui opposto va annullato.

Spese e competenze di causa possono essere totalmente compensate, sussistendone i presupposti di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento opposto.

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.