Consiglio di Stato
Adunanza Plenaria
Sentenza 27 giugno 2006, n. 9

FATTO

Il Comune di Agrigento ha indetto un concorso pubblico ad ingegnere capo dello Ufficio tecnico conclusosi con la vittoria dell'ingegner P.

Il bando con il quale tale concorso è stato indetto ha formato oggetto di impugnazione, con ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana (non notificato all'ing. P.) dagli ingegneri A. e B.

A giustificazione del loro interesse all'impugnativa del bando concorsuale - vinto, poi, dall'Ing. P. - i ricorrenti hanno dedotto che la indizione del concorso pubblico riduceva le prospettive di una loro assunzione con concorso interno riservato al personale del comune di Agrigento del quale i ricorrenti erano dipendenti.

Il decreto decisorio del Presidente della Regione siciliana - senza prendere espressa posizione in ordine alla questione concernente l'interesse fatto valere dai ricorrenti - ha accolto il gravame da questi ultimi proposto rilevando che il concorso risultava (come denunciato dai ricorrenti) bandito senza essersi previamente definita la pianta organica comunale ed essersi rilevati i carichi di lavoro.

L'ingegner P. con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha impugnato il decreto decisorio del ricorso straordinario rilevando che si era definito illegittimamente nel merito (e nel senso dell'accoglimento) un ricorso straordinario che sarebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché non notificato a nessun controinteressato e, in primo luogo, all'ing. P. vincitore del concorso.

Il Tribunale amministrativo regionale - riunito il ricorso giurisdizionale dell'ingegner P. ad altre due impugnative che non interessano in questa sede - ha respinto il gravame rilevando che non sussisteva nessun vizio di contraddittorio: il bando - atto di carattere generale - impugnato in sede straordinaria non consentiva, infatti, di identificare nella specie controinteressati noti o facilmente identificabili.

Dalla rilevata integrità del contraddittorio in sede di ricorso straordinario, il Tribunale Amministrativo ha tratto, con la stessa sentenza, un ulteriore corollario: l'inammissibilità del ricorso, avanzato in sede giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale stante l'alternatività prevista dall'ordinamento tra impugnazione in sede giurisdizionale e impugnazione straordinaria.

L'ingegner P. ha proposto appello al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, avverso la decisione ora ricordata del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia deducendo i seguenti motivi.

Si insiste nell'assunto secondo cui erroneamente il giudice di primo grado aveva ritenuto non necessaria la notificazione all'ingegner P. L'ingegner P., nell'ambito della procedura concorsuale, era, infatti, un controinteressato facilmente identificabile e, perciò, come tale soggetto avente titolo alla notifica.

Si afferma ancora che illegittimamente il decreto decisorio ha annullato il bando concorsuale: gli ingegneri A. e B. non avevano interesse a contestare la procedura pubblica concorsuale in quanto l'Amministrazione - come è emerso dopo la decisione del ricorso straordinario - aveva prima dell'indizione del concorso pubblico avviato una procedura di selezione interna alla quale gli ingegneri A. e B. avevano partecipato senza, però, superare le prove.

Si contesta, infine, la soggezione dell'ingegner P. alla regola dell'alternatività per la decisione resa in sede straordinaria: dopo l'art. 10 del decreto legislativo n. 1199 del 1971 - si afferma - la possibilità di contestazione del decreto decisorio del ricorso straordinario va riconosciuta a qualunque controinteressato al quale - ritualmente o meno - il ricorso straordinario non risulti notificato.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, ritenendo che quest'ultima questione abbia carattere di massima ha rimesso la definizione del punto alla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

Si è costituito, anche in sede di appello, il Presidente della Regione che ha emanato il decreto decisorio.

Rileva la detta Autorità che l'annullamento del bando non è in condizione di ripercuotersi automaticamente sulla nomina dell'ing. P. (provvedimento nei riguardi del quale non è mai stata proposta nessuna impugnazione).

DIRITTO

1. Ha carattere prioritario la questione rivolta a stabilire se la regola dell'alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale precluda al soggetto che ha visto venir meno, in sede straordinaria, un atto produttivo di effetti vantaggiosi nei suoi riguardi, la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il decreto decisorio del ricorso straordinario: e ciò nell'ipotesi in cui al soggetto predetto (controinteressato in senso sostanziale) non sia stato notificato il ricorso straordinario, cosicché egli sia venuto a trovarsi nell'impossibilità di far decidere l'impugnazione in sede giurisdizionale anziché in sede di ricorso straordinaria.

La soluzione da offrire a questo riguardo è nel riconoscimento al soggetto pregiudicato dalla decisione straordinaria (soppressiva o riduttiva dell'effetto vantaggioso offerto dall'atto impugnato), non evocato in sede straordinaria, della possibilità di insorgere in sede giurisdizionale contro il decreto decisorio (al quale la legge riserva il trattamento di una determinazione amministrativa).

La disciplina, dopo la sentenza n. 1 del 1964 della Corte Costituzionale e la decisione n. 15 del 1966 dell'Adunanza Plenaria di questo Consiglio, ha trovato, infine, sistemazione nell'art. 10 del decreto legislativo n. 1199 del 1971 che prevede l'assoggettamento alla regola dell'alternatività in sede straordinaria dei controinteressati solo quando questi ultimi, in qualità di destinatari della notifica del ricorso straordinario, siano stati posti nella condizione, con l'opposizione, di contrastare la loro evocazione in sede amministrativa invocando la tutela della loro posizione di vantaggio in sede giurisdizionale.

La regola dell'alternatività - con preclusione dell'accesso alla tutela giurisdizionale - risulta operante nei soli confronti dei controinteressati che abbiano ricevuto la notifica del gravame e nulla abbiano ritenuto di opporre alla loro evocazione in sede straordinaria (rinunciando, così, a far trasporre il ricorso in sede giurisdizionale).

Poiché nella specie è fuori discussione che il controinteressato (in senso sostanziale) ingegner P. non ha ricevuto la notifica del ricorso (non importa se legittimamente o illegittimamente) è fuori discussione la possibilità di quest'ultimo di contestare il provvedimento decisorio del Presidente della Regione (assoggettato al regime dell'atto amministrativo) nella sede giurisdizionale.

Passando all'esame delle doglianze proposte, in questa sede di gravame, sia contro la decisione di primo grado che il decreto decisorio, va rilevato che è da escludere - come si assume dagli appellati - che il ricorso straordinario impugnato in questa sede avrebbe dovuto conseguire definizione nel merito pur nell'assenza dell'omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati.

In presenza di un'impugnativa da proporre nel rispetto di termini decadenziali non possono considerarsi facilmente identificabili i soggetti che abbiano presentato all'amministrazione istanza per la partecipazione alla procedura concorsuale.

I nominativi di chi presenta l'istanza restano, infatti, nella disponibilità della sola Amministrazione che indice la procedura tenuta, per giunta, anche a particolari cautele nel rivelare tali nominativi a tutela della riservatezza.

È, invece, fondata la doglianza dell'ing. P. rivolta a sostenere che, nella specie, gli ing. A. e B. non avevano titolo a domandare l'annullamento in applicazione di una disposizione (non individuata) rivolta - a loro dire - a garantire l'espletamento del concorso interno prima dello svolgimento del concorso pubblico.

Senza scendere all'esame dell'astratta normativa vigente nella materia (confusamente indicata da entrambe le parti) è sufficiente qui rilevare che il comune di Agrigento aveva prima della procedura pubblica indetto un concorso riservato al quale tanto A. che B. avevano partecipato senza conseguire, però, entrambi, l'idoneità a conclusione della procedura.

Il passaggio alla procedura pubblica è dunque nella specie avvenuta dopo essersi espletata una procedura riservata.

L'appello, in conclusione, è fondato e va accolto.

Il Collegio stima peraltro equo compensare integralmente le spese di giudizio dei due gradi, considerando l'incertezza sulla questione processuale portata alla decisione di questa Adunanza plenaria.

P.Q.M.

accoglie l'appello indicato in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla il decreto del Presidente della Regione siciliana 18 aprile 1996 n. 174. Compensa le spese di giudizio.