Corte di cassazione
Sezione VI penale
Sentenza 6 settembre 2006, n. 29769

FATTO

Con sentenza in data 17 dicembre 2004 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Udine applicava ex art. 444 c.p.p. a H.M. la pena di due anni di reclusione per il delitto di cui all'art. 378 c.p.

Propone ricorso l'imputata, deducendo che la sua condotta non è punibile ex art. 384 c.p., in quanto posta in essere per la necessità di proteggere il figlio H.C., imputato di concorso nel delitto ex art. 648 c.p.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Come, invero, risulta in atti, H.C., accusato di concorso nel delitto di ricettazione, in relazione al quale furono rese ai Carabinieri le dichiarazioni false e reticenti che hanno dato luogo al presente procedimento, è figlio della prevenuta. La stessa, quindi, andava e va ritenuta non punibile per il reato ascritto, a sensi del comma 1 dell'art. 384 c.p., essendo evidente che la sua condotta fu determinata dalla necessità di evitare al figlio le gravi e inevitabili conseguenze sulla libertà e sull'onore che gli sarebbero derivate dall'accertamento della sua colpevolezza per il delitto ex art. 648 c.p.

L'impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, trattandosi di persona non punibile ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.