Corte di cassazione
Sezioni unite civili
Sentenza 16 ottobre 2006, n. 22219
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sigg.ri L.L. e L.D., con atto notificato il 29 novembre 2001, citarono in giudizio il Ministero della giustizia dinanzi al Giudice di pace di Napoli. Gli attori riferirono di essere stati ammessi a partecipare alla prova scritta dell'esame di concorso a duecento posti di notaio che avrebbe dovuto tenersi in Roma a partire dal 29 novembre 2000. La mattina di quel giorno essi si erano regolarmente presentati per sostenere la prova, ma la commissione d'esame, dopo un primo rinvio di qualche ora, aveva poi disposto che, per motivi di ordine pubblico, la prova stessa non si sarebbe tenuta. Gli attori lamentarono però che i dedotti motivi di ordine pubblico fossero in realtà insussistenti e che, comunque, la pubblica amministrazione avrebbe potuto evitare il determinarsi della suddetta negativa situazione. Chiesero pertanto che il Ministero convenuto fosse condannato a risarcire i danni da loro subiti.
Instauratosi il contraddittorio, il Ministero della giustizia si difese eccependo, in via pregiudiziale, la non sindacabilità da parte del giudice delle scelte discrezionali della pubblica amministrazione. Quanto al merito, fece presente che la decisione di non dar corso alla prova d'esame si era resa necessaria per l'accavallarsi di provvedimenti emessi dal Tar del Lazio e dal Consiglio di Stato in ordine all'ammissione alla prova di candidati inizialmente esclusi a seguito della procedura preselettiva. Negò pertanto che sussistesse, nel caso di specie, il diritto al risarcimento dei danni invocato dagli attori.
Con sentenza depositata il 20 maggio 2003, il giudice di pace, avendo ritenuto non sufficientemente motivata la decisione della commissione esaminatrice di non dar corso alla prova d'esame, e dopo aver osservato che la data prevista per tale prova avrebbe dovuto esser fissata dall'amministrazione tenendo conto della prevedibile durata dei giudizi amministrativi promossi dai candidati non ammessi all'esito della preselezione, accolse la domanda di risarcimento dei danni materiali (per spese di viaggio e di alloggio in Roma) avanzata dal sig. L., danni che liquidò in euro 516,46 (oltre agli accessori). Rigettò invece l'analoga domanda proposta dal sig. D., per difetto di prova dei danni da costui sofferti.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero della giustizia deducendo, in primo luogo, il difetto assoluto di giurisdizione del giudice di pace quanto alle modalità discrezionali con cui la pubblica amministrazione organizza i pubblici concorsi; in secondo luogo, la carenza di motivazione dell'impugnata sentenza in ordine alla colpa dell'amministrazione medesima in relazione all'accaduto.
L'intimato non ha svolto difese in questa sede.
L'Amministrazione ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente occorre rilevare che il ricorso dell'amministrazione, ancorché nell'intestazione rivolto solo nei confronti del sig. L., il quale congiuntamente al sig. D. aveva promosso il giudizio dinanzi al giudice di pace, risulta poi esser stato notificato anche al predetto sig. D. La domanda di risarcimento dei danni da quest'ultimo proposta è stata però rigettata dal giudice di pace, per difetto di prova del lamentato pregiudizio, né risulta che il sig. D. abbia impugnato la decisione a lui sfavorevole. Non sussistendo tra i due originari attori alcun vincolo di litisconsorzio necessario, ne consegue l'estraneità al presente giudizio di cassazione del sig. D., configurandosi la notifica anche a lui del ricorso come un adempimento processualmente privo di rilievo.
2. Passando ora all'esame del ricorso proposto dal Ministero della giustizia nei riguardi del sig. L., va subito rilevato come la tesi del difetto assoluto di giurisdizione, prospettata nel primo motivo di detto ricorso, non possa essere condivisa. Occorre nondimeno interrogarsi - trattandosi di questione rilevabile anche d'ufficio in qualunque stato e grado del giudizio - sulla spettanza della giurisdizione al giudice ordinario nel presente caso.
2.1. Può subito anticiparsi che la situazione soggettiva della cui lesione l'attore si è doluto in conseguenza del provvedimento di rinvio della prova di concorso, invocando per questo la tutela giurisdizionale, ha i connotati dell'interesse legittimo.
L'attore, come già accennato in narrativa, aveva conseguito l'ammissione alla prova scritta di un pubblico concorso indetto per l'accesso alla professione di notaio; prova alla quale egli si era presentato e che, tuttavia, non si era svolta, giacché la commissione esaminatrice ne aveva disposto il rinvio a data da destinarsi. Che egli avesse un interesse qualificato allo svolgimento della prova, il cui eventuale esito positivo lo avrebbe abilitato all'esercizio di detta professione, appare indiscutibile.
Del pari evidente è che, entro i limiti stabiliti dalla legge, la pubblica amministrazione, tanto nell'indire un bando di concorso quanto nel determinare le concrete modalità del suo esercizio, sia dotata di un margine di discrezionalità: discrezionalità destinata a manifestarsi, in particolare, nella scelta delle date di espletamento delle prove di esame. Ma l'esistenza di un siffatto margine di discrezionalità non colloca l'operare della pubblica amministrazione al di là di ogni possibile sindacato di legittimità, e tanto basta ad escludere che, in presenza di una fattispecie come quella in esame, sia configurabile un difetto assoluto di giurisdizione. Non si verte certo, cioè, in una situazione in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane (ad esempio: in materia di politica monetaria, di adesione a trattati internazionali o di partecipazione ad organismi sopranazionali, di operazioni belliche, ecc.) e che per questo necessariamente si sottrae alla giurisdizione, sia essa quella del giudice ordinario sia del giudice amministrativo, perché a nessun giudice compete sindacare il modo di esercizio di quelle funzioni, in rapporto alle quali non è dato configurare una situazione d'interesse protetto a che gli atti in cui esse si manifestano assumano o non assumano un determinato contenuto.
Al di fuori di tali situazioni, il modo in cui l'amministrazione esercita i propri poteri discrezionali, per realizzare i pubblici interessi cui è preposta, è scrutinabile in termini di legittimità, ogni qual volta siano state violate norme di legge o quel potere abbia comunque ecceduto i propri limiti e ne sia risultata pregiudicata una posizione soggettiva individuale: ma l'interesse del soggetto leso dallo scorretto esercizio del potere si configura, in questi casi, come interesse legittimo.
Tale è, appunto, l'interesse del candidato a che un pubblico concorso al quale egli è stato ammesso si svolga correttamente, senza subire differimenti o interruzioni che ne possano pregiudicare la regolarità.
2.2. Orbene, secondo l'orientamento ormai da anni assunto dalla giurisprudenza, l'eventuale lesione di un interesse legittimo, conseguente ad un provvedimento della pubblica amministrazione, è suscettibile di determinare un danno ingiusto, come tale risarcibile a norma dell'art. 2043 c.c.: donde la sicura giustiziabilità di una pretesa risarcitoria quale quella in esame (come da ultimo confermato anche da Cass. n. 12147 del 2006), attenendo poi al merito ogni valutazione circa l'effettiva esistenza dell'illiceità denunciata.
Le sezioni unite di questa corte hanno però di recente anche chiarito, con diverse decisioni di analogo contenuto (vedi, per tutte, l'ordinanza n. 13659 del 2006) che spetta al giudice amministrativo - e non a quello ordinario - disporre le diverse forme di tutela accordate dall'ordinamento in presenza dell'indebita compressione di un interesse legittimo, e che al medesimo giudice amministrativo occorre dunque rivolgersi per far valere la conseguente pretesa risarcitoria, anche indipendentemente da un'eventuale azione di annullamento del provvedimento asseritamente illegittimo da cui sia derivato il danno.
A siffatto principio occorre attenersi anche nel presente caso, ed in applicazione di esso deve quindi negarsi che il giudice ordinario - nella specie il giudice di pace - sia fornito di giurisdizione per conoscere di una domanda di risarcimento dei danni come quella proposta dall'attore, spettando viceversa la giurisdizione al giudice amministrativo.
Ne consegue che l'impugnata sentenza deve esser cassata, restando in ciò assorbito l'esame delle questioni sollevate nel secondo motivo di ricorso.
3. Essendo la presente decisione frutto dell'applicazione d'ufficio di un principio solo di recente enucleato dalle sezioni unite di questa corte, si stima equo compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando a sezioni unite sul ricorso, dichiara che sulla presente causa ha giurisdizione il giudice amministrativo, per l'effetto cassa l'impugnata sentenza e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.